1. Convocazione
1.1. Il Consiglio Giudiziario è
convocato dal Presidente della Corte d'Appello di regolaogni lunedì
del mese. Il Consiglio può essere convocato in altro giorno
per discutere questioni urgenti e indifferibili o in caso di mancato
esaurimento dell’ordine del giorno in precedente riunione
1.2. Gli avvisi, con l'allegato
ordine del giorno, devono essere recapitati a tutti i componenti,
effettivi e supplenti, almeno quattro giorni prima della riunione
fissata. Per le adunanze allargate ai rappresentanti degli avvocati e
dei giudici di pace il termine deve essere non inferiore a sette
giorni.
1.3. Per assicurare una paritaria
distribuzione del lavoro, nella prima riunione dei mesi di settembre,
dicembre, marzo e giugno vengono indicati i componenti che
parteciperanno alle riunioni del trimestre successivo. L'indicazione
tiene conto di una rotazione dei componenti, effettivi e supplenti,
che assicuri una partecipazione paritaria. In caso di
impedimento il componente designato deve avvisare nel più
breve tempo possibile la Segreteria del Consiglio perché
provveda all'immediato reperimento del supplente o del componente
effettivo. Sono consentiti accordi diretti tra gli interessati. I
componenti di diritto possono in ogni momento indicare un sostituto.
2. Ordine del giorno
2.1. La Segreteria deve all'inizio di ogni mese
riferire al Consiglio sulla giacenza e sullo stato degli affari da
definire, anche mediante la predisposizione di appositi prospetti, al
fine di consentire un'adeguata pianificazione dei lavori; deve
riferire con tempestività su comunicazioni e richieste
provenienti dal Consiglio Superiore della Magistratura. Sulla base di
tali informazioni il Consiglio stabilisce il programma di lavoro e
indica le eventuali priorità.
2.2. L'ordine del giorno è
formato dal Presidente della Corte d'Appello. Le pratiche vengono
portate in discussione sulla base dell'ordine cronologico di
presentazione in segreteria, a condizione che siano pronte per la
trattazione e salve le priorità di cui al punto che precede.
2.3. Ciascun consigliere può
chiedere al Presidente l'inserimento di un determinato affare
all'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la
richiesta ne da atto in calce all’ordine del giorno inviato ai
consiglieri. In apertura di seduta l'argomento viene ugualmente posto
all'ordine del giorno qualora lo richiedano almeno quattro
consiglieri.
2.4. In casi di urgenza il
Presidente può disporre l’integrazione dell’ordine
del giorno disponendone la comunicazione a tutti i consiglieri anche
mediante avviso telefonico almeno un giorno prima della riunione.
2.5 In casi di assoluta urgenza ,
al più tardi all'inizio della riunione , il Presidente può
inserire nell’ordine del giorno un nuovo affare a condizione
che vi sia il consenso di tutti i presenti. In caso contrario
l'argomento deve essere inserito nell’ordine del giorno della
riunione successiva. La segreteria deve, ove possibile, dare
immediata notizia di questa integrazione dell'ordine del giorno anche
ai consiglieri non presenti.
2.5. Le questioni poste all'ordine
del giorno sono discusse e deliberate nella seduta prevista, a meno
che il Consiglio Giudiziario, a maggioranza, non ritenga
motivatamente di rinviarle alla seduta successiva, ove gli argomenti
dovranno essere trattati e decisi.
2.6. Nell'ordine del giorno è
indicato per ciascun punto il relatore designato secondo i criteri
fissati nei paragrafi seguenti.
3. Nomina del segretario
3.1. Alla prima riunione il
Consiglio nomina il segretario nella persona del meno anziano dei
componenti effettivi. Nelle singole riunioni le funzioni di
segretario sono esercitate, in assenza del segretario del Consiglio,
dal magistrato di tribunale meno anziano.
4. Commissioni e nomina dei
componenti
4.1 Commissione Uditori
Il Consiglio nomina i tre componenti della
Commissione Uditori scegliendo almeno un magistrato che eserciti le
funzioni civili ed almeno un magistrato che eserciti le funzioni
penali La Commissione uditori mantiene periodici contatti con i vari
gruppi di uditori attraverso formali incontri nel corso dei quali
fornisce
loro tutte le informazioni di
carattere istituzionale connesse allo svolgimento del tirocinio;
raccoglie preventivamente le
disponibilità a svolgere funzioni di collaboratore e di
affidatario per il tirocinio interpellando periodicamente tutti
i magistrati del distretto; organizza periodici incontri
con i collaboratori per valutare i problemi del tirocinio e le
possibili iniziative di formazione; riferisce al Consiglio Giudiziario
di regola ogni due mesi sull'andamento del tirocinio.
Le convocazioni della commissione
sono comunicate a tutti i componenti del Consiglio Giudiziario
4.2 Commissione per la formazione
permanente dei giudici di pace
Il Consiglio
nomina la Commissione per la formazione dei giudici di pace al fine
di organizzare le iniziative formative dei giudici di pace in
servizio nel distretto.
La commissione
è articolata in due sottocommissioni, una per il settore
civile ed una per il settore penale, composte ciascuna da tre
giudici di pace e da tre magistrati togati.
Il Consiglio
Giudiziario designa due componenti per seguire le attività di
formazione dei giudici di pace, ai quali sono sempre comunicate le
convocazioni delle riunioni della Commissione per la formazione
permanente.
La Commissione predispone i
programmi formativi che trasmette al Consiglio Giudiziario per
l’approvazione di regola ogni tre mesi, si occupa della loro
attuazione e relaziona periodicamente sull’attività
svolta.
La Commissione si avvale per le sue
esigenze organizzative della Segreteria del Coordinatore dell’Ufficio
del Giudice di Pace di Milano nonchè, per lo svolgimento delle
attività programmate e la predisposizione di efficaci sistemi
di rilevamento della partecipazione dei destinatari, della
collaborazione dei coordinatori degli uffici interessati.
4.3 Commissione permanente per l’analisi
dei flussi e delle pendenze negli uffici giudiziari del distretto
Il Consiglio
nomina la Commissione permanente per l’analisi dei flussi e
delle pendenze negli uffici giudiziari del distretto
La commissione è formata da due componenti
del consiglio giudiziario, quattro magistrati per il settore civile ,
quattro magistrati per il settore penale, due rappresentanti
dell’Ufficio dei referenti distrettuali per l’informatica,
di cui uno per il settore penale ed uno per il settore civile, un
rappresentante del CISIA e due funzionari statistici.
La Commissione procede all’analisi
delle pendenze e dei flussi nei singoli uffici riferendone al
Consiglio Giudiziario con cadenza annuale e in occasione dell’esame
delle proposte e delle variazioni tabellari
Il Consiglio Giudiziario si avvale
della Commissione ai fini dell’istruttoria nell’ambito
dei procedimenti di esame delle proposte e delle variazioni tabellari
La commissione al fine dello
svolgimento dei propri compiti si avvale della collaborazione, oltre
che dell’Ufficio dei referenti distrettuali per l’informatica
e del CISIA, anche dei magistrati referenti per i rilevamenti
statistici designati nei singoli uffici, dei dirigenti degli uffici
e dei dirigenti delle cancellerie interessate.
5. Assegnazione degli affari
5.1. Nella prima riunione il
Consiglio procede, in seduta plenaria, alla predeterminazione dei
criteri oggettivi di assegnazione degli affari.
5.2. Per le questioni relative alla
materia tabellare, che richiedono un esame congiunto delle pratiche,
vengono nominati quattro componenti per il Tribunale di Milano
(comprese le sezioni distaccate, il Tribunale dei Minorenni e il
Tribunale di Sorveglianza); due componenti per la Corte d'Appello di
Milano e due componenti per ciascuno degli altri Uffici del
distretto. Per i doppi incarichi si tiene conto del presumibile
impegno richiesto dai diversi uffici. Nella stessa composizione sono
esaminate le questioni connesse alle proposte organizzative delle
Procure.
5.3. Ai componenti del Consiglio
così designati vengono assegnate, in successione, in pari
numero e in relazione alle singole riunioni, le pratiche di incarichi
extragiudiziari, di residenza extraufficio, di applicazioni o
supplenze e di richieste varie, relative ai magistrati che esercitano
le funzioni nell'ufficio a ciascuno di loro assegnato.
5.4. I pareri di avanzamento in
carriera, di tramutamento di funzioni, di idoneità alle
funzioni direttive e semidirettive, le pratiche di incompatibilità
vengono invece assegnati in misura paritetica ai componenti elettivi
del Consiglio tramite sorteggio, effettuato al termine di ogni
riunione con riferimento ai casi inseriti all'ordine del giorno.
L'assegnatario della pratica può chiedere di astenersi per
motivate ragioni.
5.5. Per eventuali pratiche diverse
da quelle sopra indicate il relatore viene individuato su indicazione
del Presidente col consenso della maggioranza.
5.6. Ogni pratica resta di
competenza del consigliere primo assegnatario, anche ove non possa
essere esaurita in un'unica riunione.
6. Svolgimento delle riunioni
6.1. Alle riunioni possono
partecipare tutti i consiglieri, oltre ai componenti di turno.
6.2. Tutti i partecipanti alla
riunione hanno diritto di intervenire nella discussione.
6.3. Alla votazione partecipano
soltanto i componenti di turno e, con riferimento a singole pratiche,
i consiglieri relatori. Nel caso in cui il relatore non sia compreso
nel turno, il suo voto esclude quello del componente di turno,
effettivo o supplente meno anziano in soprannumero.
6.4. Sugli argomenti all'ordine del
giorno il Presidente indice la votazione con le modalità
ritenute più convenienti con riferimento all'importanza della
materia e alle esigenze di speditezza; ciascuno degli aventi diritto
deve essere posto in grado di esprimere assenso o dissenso; il voto è
espresso in maniera palese.
7. Verbalizzazione
7.1. Il verbale della riunione
viene redatto contestualmente con l’ ausilio di mezzi
informatici e viene trasmesso in bozza a tutti i componenti del
Consiglio. Qualora, nel termine di tre giorni dalla trasmissione, i
consiglieri presenti alla riunione non facciano pervenire alla
segreteria del Consiglio osservazioni contrarie, il verbale si
intende approvato e può esservi data pubblicità. In
presenza di osservazioni, il Presidente convoca con la massima
tempestività una riunione dei consiglieri interessati con
all'ordine del giorno l'approvazione di quel verbale; in tale
riunione sono discusse le rettifiche proposte e, in caso di dissenso,
vengono messi ai voti i testi contrastanti e prevale quello proposto
dalla maggioranza; il Presidente può dare immediata pubblicità
alle parti del verbale che non formano oggetto di osservazioni.
7.2 Per ragioni di urgenza il
Consiglio può approvare prima della chiusura del verbale
tutti o parte dei punti all'ordine del giorno così come
verbalizzati dal segretario, in modo da consentirne l'immediata
pubblicazione.
7.3. Nella verbalizzazione il segretario riproduce
in sintesi i lavori del Consiglio. Nelle indicazioni di voto annota
se lo stesso è stato pronunciato all'unanimità o a
maggioranza. In quest'ultimo caso specifica i nominativi dei
dissenzienti. A richiesta degli interessati, riproduce in sintesi la
motivazione del voto. Verbalizza inoltre, a richiesta, le
dichiarazioni dei consiglieri presenti ma esclusi dal voto.
7.4. Il verbale definitivamente
approvato, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è
raccolto e custodito nella segreteria del Consiglio unitamente alle
copie delle relazioni, dei pareri e della documentazione acquisita.
7.5 I componenti del Consiglio non
possono divulgare informazioni sui lavori del consiglio, risultando
l’accesso alle stesse da parte della generalità dei
magistrati assicurato mediante la pubblicazioni dei verbali con le
modalità di cui al paragrafo 11.
8. Tabelle
8.1. Le proposte di variazione
tabellare devono essere portate all'attenzione del Consiglio in tempo
utile per poter esprimere il necessario parere ed effettuare, quando
occorre, gli opportuni approfondimenti istruttori .
8.2. I Capi degli uffici devono
essere sollecitati ad allegare i carichi di lavoro e i flussi delle
pendenze, necessari per una motivata valutazione . L'esame della
pratica può essere sospesa in attesa dell'acquisizione di
questi dati.
9. Pareri
9.1. Il Consiglio Giudiziario ai
fini della formulazione dei pareri per la progressione in carriera e
per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi invita
il magistrato interessato a produrre una autorelazione con eventuali
provvedimenti.
9.2. Alla prima seduta utile il
Consiglio designa il relatore; il relatore deposita una bozza del
parere almeno quattro giorni prima della riunione del Consiglio
Giudiziario .
9.3.I pareri vengono redatti con
criteri di uniformità, seguendo gli schemi predisposti dal
CSM.
9.4 II Consiglio restituisce ai
dirigenti degli uffici i rapporti informativi dagli stessi redatti
qualora siano carenti o incompleti nella indicazione degli
elementi rilevanti per la valutazione dandone comunicazione al
magistrato interessato.
9.5 Il Consiglio Giudiziario su
richiesta motivata del relatore o di due componenti del Consiglio
dispone l’acquisizione di provvedimenti redatti dal Magistrato
.
9.6 Il Consiglio Giudiziario
dispone l’acquisizione di ulteriori atti e documenti ovvero le
audizioni ritenute utili ai fini della valutazione.
9.7 I componenti del Consiglio
Giudiziario a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini della
valutazione, che non siano emerse nel rapporto del dirigente
dell’ufficio o già risultanti dal fascicolo, ne danno
tempestivamente notizia al Consiglio Giudiziario per i conseguenti
approfondimenti istruttori.
9.8 . Nei casi previsti ai punti
8.5, 8.6 e 8.7 il Consiglio Giudiziario dà immediata
comunicazione degli approfondimenti istruttori disposti al
magistrato interessato il quale può presentare memorie e
chiedere l’audizione.
10. Incompatibilità
10.1 Il Consiglio Giudiziario
avvisa tempestivamente l'interessato dell'apertura del
procedimento a suo carico. Invita il Dirigente dell'Ufficio a
raccogliere gli elementi utili per l'espressione del parere e, nei
casi di incompatibilità ai sensi dell'ari. 18 RD n. 12/1941,
invita inoltre il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati a segnalare il settore di attività dell'avvocato,
il luogo ove esercita abitualmente la professione e le eventuali
associazioni con altri professionisti.
10.2. Il Consiglio Giudiziario
può assumere informazioni anche delegando uno dei suoi
componenti.
11. Incarichi extragiudiziari
11.1 La segreteria del Consiglio
invita i Capi dell'Ufficio a comunicare se l'incarico sia
compatibile con l'attività svolta. In tutti i casi devono
essere salvaguardate le esigenze del servizio.
11.2 La segreteria del Consiglio
provvede a tenere un elenco aggiornato per singolo magistrato degli
incarichi extra giudiziari per i quali è stata richiesta
autorizzazione.
11.3 Ai fini della formulazione del parere
sull’istanza di autorizzazione per incarico extragiudiziale la
segreteria verifica se l’istante ha comunicato la propria
disponibilità per lo svolgimento delle funzioni di magistrato
affidatario per il tirocinio degli uditori e di magistrato
assegnatario per il tirocinio dei giudici di pace o se risulti
segnalazione di eventuale diniego della disponibilità.
12. Pubblicità
12.1. L'ordine del giorno delle
riunioni del Consiglio e il verbale delle riunioni sono depositati
nella segreteria del Consiglio a disposizione di tutti i magistrati
del distretto.
12.2. Il Consiglio Giudiziario può,
per ragioni di riservatezza, escludere la pubblicazione di parte
dell'ordine del giorno o dei verbali delle riunioni. Non possono
essere rese pubbliche le pratiche di incompatibilità e le
delibere che dispongano particolari approfondimenti per la redazione
di pareri nonché i pareri allegati al verbale.
12.3. I magistrati interessati ai
provvedimenti possono avere accesso alla documentazione interna del
Consiglio, previa richiesta scritta motivata, e possono far pervenire
osservazioni in mento.
12.4. Le riunioni non sono
pubbliche e possono intervenirvi soltanto le persone estranee al
Consiglio che siano appositamente invitate.
12.5 Al Consiglio Superiore
della Magistratura deve essere integralmente trasmesso,
unitamente al parere formulato dal Consiglio Giudiziario, il
materiale istruttorio.
12.6 L’ordine del giorno,
almeno quattro giorni prima della riunione, è comunicato a
tutti i magistrati del distretto a mezzo posta elettronica.
12.7 Il verbale della riunione,
nelle parti in cui è reso pubblico, è comunicato a
tutti i magistrati del distretto a mezzo posta elettronica entro
cinque giorni dall’approvazione.
13. Esonero parziale
dall’attività giudiziaria
13.1. L'ampiezza dell'esonero dallo
svolgimento dell'attività giudiziaria deve essere fissata
tenendo conto della prospettiva di lavoro del Consiglio e nei limiti
indicati dal C.S.M.
13.2. Il Presidente della Corte
d'Appello, per quanto riguarda i componenti che svolgono funzioni
giudicanti, e il Procuratore Generale, per quanto riguarda quelli che
svolgono funzioni requirenti, verificano che i capi degli uffici
diano esecuzione alla variazione dei carichi di lavoro ritenuta
idonea allo scopo.
14. Modifiche del regolamento
14.1. Il regolamento può
essere modificato con la maggioranza di cinque settimi dei componenti
effettivi e di diritto del Consiglio Giudiziario.
14.2. Il Consiglio Giudiziario
dispone la sollecita trasmissione di copie del regolamento e di ogni
sua modificazione al Consiglio Superiore della Magistratura per
conoscenza e per quanto di sua competenza; dispone inoltre la
sollecita trasmissione di copie del regolamento e di ogni sua
modificazione a tutti i dirigenti degli uffici giudiziari del
distretto, i quali a loro volta provvederanno a portarle a conoscenza
di tutti i magistrati.
Approvato dal C.G. Milano il 31.3.2003