Ordinamento giudiziario: testo approvato dalla Camera in data 11 maggio 2004


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Atto Camera n. 4636-bis
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
testo risultante dagli emendamenti
approvati in data 11 maggio 2004
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.
CAPO I
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
ART. 1.
(Contenuto della delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

      a) modificare la disciplina per l accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

      b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

      c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

      d) riorganizzare l ufficio del pubblico ministero;

      e) modificare l organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

      f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità , dispensa dal servizio e trasferimento d ufficio.

      f-bis) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziali conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l istituzione dell ufficio del giudice, introducendo la figura dell ausiliario dello stesso, con l osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all articolo 9.

3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all articolo 10, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

6. Le disposizioni previste dal comma 5 si applicano anche per l esercizio della delega di cui al comma 4, ma in tal caso il termine per l espressione del parere è ridotto alla metà.

7. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

  ART. 2.
  (Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari).

1. Nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

        1) che venga bandito annualmente un concorso per l accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

        2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall articolo 123-ter, commi 1 e 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

        3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, in un numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici anni e da docenti universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame, da un minimo di quattro e un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità e quella di vice presidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 2) della lettera c); che il numero dei componenti docenti universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

        4) che al momento dell attribuzione delle funzioni l indicazione espressa al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di destinazione che nei limiti della disponibilità dei posti deve avvenire nell ambito della funzione prescelta;

      b) prevedere che siano ammessi al concorso per l accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

      1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
  
      2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

      3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l abilitazione all esercizio della professione forense;

      4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

      5) Soppresso;

      6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

      7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

  b-bis) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2, il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

  c) prevedere che:

      1) Soppresso;

      2) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l inizio del tirocinio il 15 settembre dell anno successivo;

      3) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

  d) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

      01) funzioni giudicanti di primo grado;
      02) funzioni requirenti di primo grado;
      03) funzioni giudicanti di secondo grado;
      04) funzioni requirenti di secondo grado;
      05) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
      06) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
      07) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
      08) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
      09) funzioni direttive di primo grado;
      10) funzioni direttive di secondo grado;
      11) funzioni giudicanti di legittimità;
      12) funzioni requirenti di legittimità;
      13) funzioni direttive di legittimità;
      14) funzioni direttive superiori di legittimità;

  e) prevedere:

      1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo quali componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell ottavo anno dall ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

      1.1) che, dopo otto anni dall ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti, orali, ovvero dopo tredici anni dall ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

      1.2) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami indicato al numero 1.1 prima parte;

      2) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all esito dei concorsi indicati ai numeri 1.1 e 1.2 e attribuisca tutte quelle semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

      3) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d esame consistano nella redazione, anche con l impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla lettera l) per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive;

      4) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 1) e 2) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dal numero 1 e dalle lettere g) ed h);

  f) prevedere che:

      1) al terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura per l assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all articolo 3;

      1.1) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera i), numero 6);

      2) al terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all articolo 3;

      2.1) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera i), numero 5)

      3) il Consiglio superiore della magistratura individui anche i posti in soprannumero al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1 e 2 ai magistrati che hanno completato il periodo dei primi tre anni di esercizio delle funzioni;

      4) fuori dai casi indicati ai numeri 1 e 2 e, in via transitoria, dall'articolo 10, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

      6) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale;

  g) prevedere che:

      1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

      2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

      3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

      4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

      5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

      6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione o presso la Direzione Nazionale Antimafia;

      7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tra anni;

      8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle ci procuratore della repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

      9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

      10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della Procura Generale presso la Corte di Appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

      11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

      12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

      13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente del tribunale di sorveglianza nonché quelle di presidente del tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

      14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

      15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

      16) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

      17) le funzioni indicate ai numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola di formazione della magistratura di cui all articolo 3 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera e) numero 2 ultima parte;

      18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni direttive e semidirettive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l aver esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) ed al numero 14).

  h) prevedere che:

      1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

      2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

      3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

      4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale della Corte di Cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di Cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

      5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità o funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità;

      6) le funzioni indicate ai numeri 1 e 2 possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola di formazione della magistratura di cui all articolo 3 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera e) n. 2 ultima parte; le funzioni indicate ai numeri 3, 4 e 5 possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera e) numero 2, ultima parte;

  i) prevedere che:

      1) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato dal consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti, vengano assegnati ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera f), n. 2, e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l accesso in magistratura;

      2) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti, vengano assegnati ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera f) numero 1 e, per la parte residua vengano posti a concorso per l accesso in magistratura;

      3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato dal consiglio giudiziario sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura:

      3.1) per il 40 per cento, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera e) numero 1.1 prima parte;

      3.2) per il 60 per cento ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera e) numero 1.1 seconda parte;

      3.3) i posti di cui al numero 3.1, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente al concorso per titoli indicato al numero 3.2 ed espletato nello stesso anno;

      3.4) i posti di cui al numero 3.2, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1 ed espletato nello stesso anno;

      3.5) il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui ai numeri 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 secondo l ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che non vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione, e, a parità di graduatoria, secondo l anzianità di servizio;

      3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5 possono presentare domanda di tramutamento dopo che si sia decorso il termine di due anni;

      3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che si sia decorso il termine di tre anni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata prioritariamente rispetto alle altre;

      3.8) il Consiglio Superiore della Magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6 e 3.7;

      4)annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura:

      4.1) per il 40 per cento, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera e) numero 1.1 prima parte;

      4.2) per il 60 per cento ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera e) numero 1.1 seconda parte;

      4.3) i posti di cui al numero 4.1, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2 ed espletato nello stesso anno;

      4.4) i posti di cui al numero 4.2, messo a concorso e non coperti, vengano
assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1 ed espletato nello stesso anno;

      4.5) il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui ai numeri 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 secondo l ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che non vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione, e, a parità di graduatoria, secondo l anzianità di servizio;

      4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5 possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

      4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata prioritariamente rispetto alle altre;

      4.8) il Consiglio Superiore della Magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6 e 4.7;

      5) ai fini di cui al numero 3, sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

      6) ai fini di cui al numero 4, sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

      7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni giudicanti direttive ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura:

      7.1) per il 60 per cento, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera e) n. 1.2;

      7.2) per il 40 per cento ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto venti anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto venti anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami indicato al numero 1.1 prima parte, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera e) numero 1.2;

      7.3) i posti di cui al numero 7.1,messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2 ed espletato nello stesso anno;

      7.4) i posti di cui al numero 7.2, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 8.1 ed espletato nello stesso anno;

      7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegna i posti di cui ai numeri 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 secondo l ordine di graduatoria risultante all esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione, e, a parità di Graduatoria, secondo l anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l anzianità di servizio;

      7.6) ai fui di cui ai numeri 7, 7.1 e 7.2 sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

      8) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni requirenti direttive o semidirettive ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura:

      8.1) per il 60 per cento, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera e) numero 1.2;

      8.2) per il 40 per cento ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto venti anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto venti anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami indicato alla lettera e), numero 1.1, prima parte, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera e) numero 1.2.;

      8.3) i posti di cui al numero 8.1, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 8.2 ed espletato nello stesso anno;

      8.4) i posti di cui al numero 8.2, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 8.1 ed espletato nello stesso anno;

      8.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegna i posti di cui ai numeri 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 secondo l ordine di graduatoria risultante all esito del concorso per titoli, salvo che non vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione, e, a parità di graduatoria, secondo l anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l anzianità di servizio;

      8.6) ai fini di cui al numero 8 sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

      9) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente dell attività prestata dal magistrato nell ambito delle sue funzioni giudiziarie, da verificare anche mediante esame a campioni sorteggiati dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell eventuale autorelazione, e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all entità del lavoro svolto con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; prevedere che i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si procederà alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e tale valutazione dei titoli non potrà incidere sulla votazione finale in misura non inferiore al 50 per cento;

  l) prevedere che:

      1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte della commissione di ci al numero 6), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia è legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere;

      2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l esito delle valutazioni e l ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, assegna l incarico semidirettivo secondo l ordine di graduatoria risultante all esito del concorso per titoli, salvo che non vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione, e, a parità di graduatoria, secondo l anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero di quelle di secondo grado ovvero secondo l anzianità di servizio;

      3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera h), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

      4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale;

      5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

      5-bis) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

      5-ter) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 5-bis), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi di ugual grado o di incarichi direttivi in sedi poste rispettivamente fuori dal circondario o dal distretto di provenienza;

      5-quater) alla scadenza del termine di cui al numero 5-bis), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

      6) sia istituita una commissione di esame alle funzioni giudicanti direttive e alle funzioni giudicanti semidirettive, composta da un magistrato che esercita le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

      6.1) sia istituita una commissione di esame alle funzioni requirenti direttive e alle funzioni requirenti semidirettive, composta da un magistrato che esercita le funzioni requirenti direttive di legittimità, da cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
  
      7) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive , con particolare riferimento al pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive nonché degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia di cui al D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della Giustizia di cui al D.PR. 6 marzo 2001 n. 55; in ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla lettera i), numero 9 e per le funzioni semidirettive giudicanti si dovrà tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso;

  m) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 6) della lettera l) si applichino anche per il conferimento dell incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi, in qualsiasi distretto, escluso quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale;

  n) prevedere che, ai fini dell applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato non svolgesse le sue funzioni alla Corte di cassazione o alla Procura Generale presso la Corte di cassazione o alla Direzione Nazionale Antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di anni dieci per i magistrati destinati al Ministero della giustizia ovvero di anni cinque in tutti gli altri casi. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.

  o) prevedere che:

      1) le commissioni di cui alle lettere i) e l) siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

      2) i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;

  p) prevedere che:

      1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità , salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

       I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
       II. seconda classe: da sei mesi a due anni;
       III. terza classe: da due a cinque anni;
       IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;
       V. quinta classe: da tredici a venti anni;
       VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;
       VII. settima classe: da ventotto anni in poi;

      2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami di cui alla lettera e) numeri 1.1 , conseguano la quinta classe di anzianità;

      3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera e), numero 1.2), conseguano la sesta classe di anzianità;

      4) i magistrati, fermo quanto previsto dalla lettera n) non possono accedere alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale se sono stati collocati fuori ruolo per un periodo complessivo rispettivamente di anni otto, quattordici e diciotto;

  q) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

  r) prevedere che:

      1) siano attribuite al magistrato capo dell ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l organizzazione dell attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

      2) siano indicati i criteri per l assegnazione al dirigente dell ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l amministrazione verso l esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

      3) sia assegnata al dirigente dell ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell ufficio e del programma annuale delle attività e gli sia attribuito l esercizio dei poteri di cui all articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

      4) entro trenta giorni dall emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell ufficio giudiziario ed il dirigente dell ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità , il programma delle attività da svolgersi nel corso dell anno; il magistrato capo dell ufficio giudiziario ed il dirigente dell ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell anno; nell ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

  r-bis ) prevedere:

      1) che, presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale, siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzarne ed organizzarne l'utilizzo, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

      2) che, per ciascuna Corte di appello:

      a) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all attività del manager, composta da 11 unità appartenenti alle posizioni economiche C2=2, C1=3, B3=3, B2=3 e che, nell ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, ci si possa avvalere di personale tecnico estraneo all Amministrazione;

      b) gli uffici di cui al punto a) siano allestiti attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

  ART. 3.
  (Scuola superiore della magistratura. Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati).

  1. Nell attuazione della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  a) prevedere l istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

      1) all organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

      2) all organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

      3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

      4) all offerta di formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

  b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

  c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l altra all aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

  d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante;

  e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

  f) soppressa

  g) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;

  h) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell uditore giudiziario;

  i) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

  l) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un ulteriore valutazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

  m) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

  n) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera m);

  o) prevedere che, nella programmazione dell attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera m) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

  p) prevedere l obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi.
(continua)
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13 05 2004
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