Assemblea degli Osservatori 2006: Riforme processuali e protocolli


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Traccia per la preparazione del lavoro del gruppo di studio che ha per tema: Riforme processuali e protocolli 1. Premessa. I temi riguardano la riflessione degli Osservatori a proposito delle recenti riforme processuali (rito “concentrato”, rito del lavoro per risarcimento danni alla persona conseguenti ad incidenti stradali) in vista di questi obiettivi: 1. esigenza di enucleare prassi interpretative uniformi rispetto a questioni seriali in particolare di diritto transitorio e/o relative all’ambito di applicazione delle nuove discipline; 2. lettura delle nuove norme alla luce delle finalità di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo sottese alle “regole di protocollo” già elaborate da vari osservatori. 2. Temi. sub 1 alcune questioni:  il rito “ordinario riformato” si applica, per espressa previsione, dal 1° marzo 2006, ma solo per i procedimenti instaurati dopo tale data e non per quelli già pendenti: la pendenza della causa va valutata con riguardo al giudizio unitariamente inteso e non con riferimento ai singoli gradi (cfr. Cass. 10.9.2004 n.18207 per l’analoga questione sub art.90 l.n.353/1990)?  individuazione del momento della instaurazione della lite (momento di perfezionamento della notificazione, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo….)  rito lavoro per risarcimento danni alla persona: in assenza di disciplina transitoria il nuovo regime processuale di cui alla legge n.102/2006 può essere considerato applicabile ai soli procedimenti instaurati dopo il 1° aprile 2006 sulla scorta di una (ri)lettura del principio tempus regit actum (cfr. documento Osservatorio Milano 29.3.2006; relazione di Claudio Viazzi per Osservatorio Genova)?  applicazione del rito del lavoro in caso di connessione di domande risarcitorie relative a danni alla persona e a danni a cose (cfr. gli stessi documenti)? sub 2: una premessa:  la disciplina della fase introduttiva del rito “ordinario riformato” da un lato impone la “quasi completezza” delle difese introduttive, dall’altro, secondo le prime letture che ne sono state date, offre spazi più ampi di quella previgente alle scelte di “sviluppo” del processo proprie delle parti e del giudice (comparizione personale a richiesta delle parti ovvero disposta dal giudice; fissazione o meno di udienza per la discussione orale sulle istanze istruttorie) e come tale può favorire prassi interpretative governate dal principio della flessibilità, vale a dire dell’adattamento della scansione processuale alle concrete esigenze di trattazione della singola causa (o di cause aventi i medesimi caratteri), adattamento di per sé sotteso alle regole di protocollo già elaborate da vari osservatori; …..e alcune possibili ricadute in termini di prima udienza come “udienza di programma” caratterizzata da trattazione orale effettiva e “concentrata”:  richiamo nell’atto di citazione all’opportunità di costituzione del convenuto prima dell’udienza a fini acceleratori;  inserimento nel decreto ex art.168 bis cpc di invito ai difensori a comunicare in udienza la scelta delle parti di richiedere o meno la comparizione personale;  inopportunità (salvo casi particolari) di prassi intepretative comportanti rinvii della prima udienza in dipendenza della costituzione del convenuto in tale sede;  inopportunità di richiesta di termini per deduzioni scritte ripetitive;  effettiva conoscenza del “perimetro” della controversia da parte del giudice e delle difese presenti alla prima udienza, in modo da consentire l’indicazione delle questioni rilevabili d’ufficio da parte del giudice e da poter incanalare, all’esito del dialogo tra parti e giudice, il processo verso i binari più utili a seconda delle concrete esigenze di trattazione della singola controversia, quali:  la comparizione delle parti disposta dal giudice, nel momento più opportuno a seconda dei casi, o richiesta dai difensori,  la ctu “anticipata”,  la decisione sulle prove se già dedotte,  la fissazione dei termini di trattazione ed istruttori con contestuale riserva di decisione sulle prove ovvero con contestuale fissazione di ulteriore udienza per la discussione orale sulle prove (nei casi nei quali la deduzione probatoria si possa presumere articolata e di non immediata valutazione).  aumento dei casi di decisione ex art.281 sexies cpc; Si tratta insomma di costruire un modello di processo flessibile a seconda della natura e delle esigenze della singola controversia, per scongiurare prassi deteriori che vedano nella prima udienza una mera “udienza di smistamento”, incentrata sul solo automatismo della assegnazione di termini, con conseguente eliminazione di ogni effettiva trattazione orale e, di fatto, rinvio di ogni rilievo ufficioso a fasi successive, con tutte le complicazioni che ne derivano..

19 07 2006
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