La proposta di riforma dei criteri di conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi


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di Civinini, Marini, Menditto, SalmŽ, Salvi

(la presentazione di questa proposta di riforma si può leggere qui)

I - PREMESSA

La riforma del giudice unico di primo grado ha, come è noto, valorizzato la figura semidirettiva mettendo in evidenza l'essenzialità dell'apporto collaborativo alla direzione degli uffici giudiziari.
Per gli uffici giudicanti il magistrato con incarico semidirettivo non è pi soltanto il presidente del collegio ma è il responsabile organizzativo della sezione e come tale è chiamato a cooperare nella gestione dell'ufficio.
Per gli uffici inquirenti, bench la legge non si curi di definire i contenuti funzionali dell'incarico semidirettivo, è indubbio che il procuratore aggiunto abbia poteri di coordinamento, come si desume dalla relazione di proporzione numerica dei posti di pianta organica con quelli dei sostituti procuratori dell'ufficio, e quindi poteri di collaborazione agli impegni direttivi del procuratore della Repubblica.
In pi, l'accentuata attenzione ai profili di efficienza del servizio giudiziario, che induce a riservare la giusta considerazione all'impegno direttivo negli uffici giudiziari, concorre a delineare i tratti di spiccata omogeneità tra le figure semidirettive e quelle direttive che consentono di predisporre una comune disciplina per il conferimento dei relativi uffici.
Da qui muove il progetto di rivisitare la disciplina di cd. normazione secondaria nella prospettiva della costruzione e dell'incentivazione di percorsi professionali specifici, in modo che i magistrati possano correttamente vedere in tali incarichi non il riconoscimento, intermedio o finale, alla loro carriera giudiziaria, ma i momenti di un impegno organizzativo, che pur partecipando della natura giudiziaria delle funzioni ha peculiarità che richiedono una preparazione di tipo attitudinale.
L'idea del percorso professionale è dunque la risposta alle anacronistiche velleità di una carriera articolata per tappe successive di un cursus honorum gerarchicamente spinto al raggiungimento di un vertice, giocoforza individuato nel posto direttivo; al contempo è la via per coniugare l'esigenza di formazione professionale specifica alla dirigenza con il netto rifiuto della costruzione di carriere separate all'interno della magistratura, queste riservate ad un pi o meno ristretto manipolo di soggetti, che per la specializzazione acquisita siano tali da costituire una sorta di corpo chiuso all'apporto di nuove professionalità affinate nell'impegno giudiziario.
Il valore di rango costituzionale dell'assenza di una carriera in senso burocratico si preserva e si rafforza nella considerazione che la complessità del lavoro giudiziario richiede professionalità di volta in volta mirate all'esercizio di determinate funzioni.
Questa è la premessa concettuale alla costruzione dei cd percorsi professionali, e quindi anche del percorso professionale alla dirigenza.
Spetta al singolo magistrato comprendere bene, eventualmente anche nel primo periodo della sua attività, quale sia la sua maggiore "vocazione" professionale, quale sia la sua spiccata inclinazione funzionale; è compito del Csm incoraggiare la compiuta realizzazione delle scelte professionali dei magistrati, assecondare l'inizio e lo svolgimento di un percorso professionale, perseguendo così l'interesse all'ottimale allocazione delle risorse attraverso la maggiore soddisfazione dei singoli e una migliore risposta di professionalità specifiche nell'ambito pur sempre di una "carriera" giudiziaria non frazionata in tanti rivoli di fatto tra loro non comunicanti.
L'esistenza di percorsi professionali verso le funzioni dirigenziali -semidirettive e direttive- non fa venire meno la necessità che ciascun magistrato, qualunque sia la funzione svolta, sia titolare della capacità organizzativa necessaria per il migliore svolgimento del proprio ruolo. La funzione giudiziaria, infatti, si connota anche per la necessaria capacità organizzativa richiesta al magistrato per organizzare il proprio lavoro e svolgerlo nel modo pi funzionale al fine di rendere un servizio giustizia adeguato alle risorse attribuitegli (in tal senso la circolare sui pareri dei Consigli giudiziari n. 1275 del 22 maggio 1985, Modificata con circolare n. 16103/2003 del 30 luglio 2003).
Se ogni magistrato deve essere capace di organizzare il proprio lavoro, coloro che intraprendono lo specifico percorso professionale verso la dirigenza devono essere titolari di ulteriori e diversi requisiti.
I percorsi professionali, così intesi, si connotano per i seguenti dati qualitativi:
"¢ accessibilità a tutti i magistrati, che dall'ingresso in magistratura sono coinvolti nel circuito organizzativo secondo il modello di un reale autogoverno. La sensibilità ai temi dell'organizzazione deve qualificare il patrimonio professionale dei magistrati, appunto perch è impossibile e difforme dal disegno costituzionale la distinzione tra amministratori ed amministrati, tutti concorrendo, nella diversità dei ruoli e delle funzioni, all'elaborazione ed attuazione di un programma organizzativo nei rispettivi uffici.
"¢ possibilità di scelta anche nel corso della carriera per assecondare vocazioni organizzative in qualche modo tardive. Il sistema che si delinea non deve avere rigidità tali da conformarsi all'inaccettabile modello delle carriere separate, sicch va riconosciuta non solo la possibilità di intraprendere il percorso alle funzioni "dirigenziali" anche dopo molti anni dall'ingresso in magistratura, quando magari si erano sperimentate già altre funzioni specialistiche, ma anche la possibilità di abbandonare tale percorso per altri che in un determinato momento appaiano al magistrato pi in sintonia con le sue aspirazioni ed inclinazioni. Le regole di circolare debbono dunque farsi carico di consentire l'effettività di queste due condizioni, costruendo metodi di rilevazione delle attitudini che tengano conto, pur nel contesto del bisogno di specializzazione funzionale, del valore del mutamento dei settori di interesse, e quindi delle riconversioni professionali nel corso della carriera.
La presente circolare intende poi dare risposta al bisogno di maggiore trasparenza alle attività consiliare di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, in modo da rendere maggiormente comprensibili le scelte compiute.
L'obiettivo è allora di realizzare un giusto contemperamento tra il rispetto dell'ampia discrezionalità valutativa delle decisioni consiliari in materia, direttamente legata al rilievo costituzionale delle competenze, e l'interesse ad una loro concreta controllabilità attraverso la fissazione di specifici parametri valutativi e l'articolazione di un sistema di punteggi per approdare ai giudizi attitudinali, di merito e di anzianità che ben può essere adottato per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, pur tenendo conto delle specificità dell'uno e dell'altro, ad eccezione dei soli uffici direttivi superiori (art. 19 della l. 20 dicembre 1973 n. 831: presidente di sezione ed avvocato generale della corte di cassazione, presidenti e procuratori generali presso la corte d'appello) che, in considerazioni delle funzioni svolte ben possono essere disciplinati da una normativa analoga a quella vigente che prevede una pi ampia discrezionalità nell'ambito dei requisiti delle attitudini e del merito previsti dalla circolare n. 13000 dell'8 luglio 1999.
Il meccanismo dei punteggi ha il pregio di contenere entro ambiti predeterminati l'esercizio della discrezionalità consiliare, impedendo che nella singola vicenda si abbia un'enfatizzazione o, per converso, la svalutazione di un particolare aspetto della vita professionale di un candidato.
Questa caratteristica, e di ciò si ha consapevolezza, può atteggiarsi anche come elemento negativo, imbrigliando la valutazione in uno schema predeterminato che non ha saputo cogliere l'inevitabile complessità di ogni possibile aspetto di rilevanza ai fini della scelta del candidato pi idoneo.

II - I PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Per legge i parametri da utilizzare nella valutazione comparativa dei candidati sono quello attitudinale, quello di merito, ed infine l'anzianità di ruolo.
Spetta al Csm, in assenza di previsioni legislative di specificazione del contenuto degli indicati parametri, la fissazione dei dati di contenuto del parametro attitudinale e di quello del merito, a cui riferirsi nella concretezza delle valutazioni.
Una sufficiente specificazione degli elementi che compongono i parametri di valutazione è premessa necessaria per assicurare alle scelte consiliari trasparenza e comprensibilità.

II - A) LE ATTITUDINI

Sotto il parametro delle attitudini merita di essere preso in considerazione il precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive .
Nella prospettiva di non incentivare carriere separate per gli incarichi direttivi e semidirettivi, e quindi per non scoraggiare quanti, ricoperti tali incarichi, sentano il bisogno professionale di essere restituiti alla pienezza della funzione giudiziaria senza che ciò comprometta un eventuale e futuro ritorno all'impegno di direzione degli uffici, sembra assai opportuno evitare che questo criterio di specificazione implichi che al momento della comparazione concorsuale il candidato debba trovarsi ad occupare un posto con incarico direttivo o semidirettivo.
Il riconoscimento attitudinale, dunque, è legato al fatto che anche in precedenza il candidato abbia dato buona prova di s nello svolgimento di tale incarico, ed il riferimento di valutazione va operato, in presenza eventualmente di una pluralità di incarichi ricoperti nel tempo da uno stesso magistrato, con riferimento all'incarico da ultimo ricoperto, quello cioè con cui il magistrato ha avuto modo di dimostrare le proprie capacità specifiche di tipo organizzativo.

La valutazione del precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive si traduce nell'attribuzione di un punto aggiuntivo per il profilo attitudinale.
Tale maggiore punteggio è però attribuibile solo nelle valutazioni per il conferimento degli uffici direttivi e non anche per quelle relative al conferimento degli uffici semidirettivi. In tale ultimo caso, infatti, l'attribuzione del punto attitudinale aggiuntivo avrebbe il probabile effetto di restringere la platea degli effettivi aspiranti, che invece nella prospettiva della libertà ed uguaglianza di accesso al percorso professionale della dirigenza va mantenuta quanto pi possibile ampia.
Ovviamente, l'esigenza di una completa valutazione dei profili professionali impone che anche nelle valutazioni per il conferimento di uffici semidirettivi si tenga conto della pregressa esperienza acquisita nello svolgimento di un incarico direttivo e semidirettivo. Per evitare, allora, che tale valutazione, (agganciata sempre alla condizione che l'esperienza abbia un contenuto positivo e cioè che nello svolgimento dell'incarico il magistrato abbia dato buona prova di s quanto a capacità organizzative e pi in generale, appunto, direttive o di collaborazione alla dirigenza), si traduca in un ingiustificato ostacolo all'accesso a tale incarichi dei magistrati che non possano vantare una pregressa esperienza, la considerazione del periodo di svolgimento di un incarico direttivo e semidirettivo andrà a qualificare il profilo attitudinale ordinario, per così dire generale, influendo sulla determinazione dell'ordinario punteggio attitudinale.
L'attribuzione dei punteggi deve comunque essere regolato dal principio generale che impedisce di duplicare la valutazione, e quindi l'attribuzione dei punteggi, per uno stesso dato del profilo professionale. Occorre allora mettere a punto una regola di raccordo tra il punteggio ordinario attitudinale in parte qua ed il punteggio aggiuntivo, che appunto consenta una piena ma non duplicata valutazione della pregresse esperienza direttiva o semidirettiva.
Il punteggio aggiuntivo (come detto previsto solo per il conferimento di uffici direttivi), sempre che risulti il positivo esercizio delle funzioni direttive o semidirettive pregresse, è attribuito sempre in una unità, senza frazionamenti a seconda del tipi di esperienza maturata o del grado di apprezzamento attitudinale desumibile dalla pregressa esperienza.
Devono poi essere messi a punto i criteri di rilevazione del "positivo esercizio" per evitare che si abbia automatismo nell'attribuzione del punteggio, e cioè che il punteggio sia riconosciuto per il solo fatto che il magistrato vanti una pregressa esperienza direttiva o semidirettiva a prescindere dia contenuti specifici di siffatta esperienza.
Il riconoscimento del punteggio non deve infine implicare l'attribuzione del massimo del punteggio attitudinale. Esso, come punteggio aggiuntivo, può andare ad incrementare il punteggio attitudinale quale che sia il dato numerico che lo esprime in termini di valutazione comparativa, perch non può farsi discendere dal riconoscimento di positive pregresse esperienze direttive o semidirettive l'eccellenza del profilo attitudinale. Ovviamente, l'esclusione della necessità che sia, in tali casi, attribuito il massimo punteggio cd. ordinario per attitudini non significa che il riconoscimento di positive pregresse esperienze non incida sulla valutazione attitudinale ordinaria, che così si attesterà, di regola, su valori quanto meno medi.

I criteri di valutazione attitudinale.

La valutazione del profilo attitudinale si articola su tre criteri direttivi, che sono quello delle capacità organizzative, quello delle conoscenze tecniche ed ordinamentali di diretto riferimento per l'incarico direttivo e semidirettivo e quello della conoscenza specifica dell'ufficio messo a concorso.

1. Le capacità organizzative si desumono dai seguenti elementi

- precedente svolgimento positivo di funzioni direttive o semidirettive
- precedente svolgimento di funzioni direttive o semidirettive f.f. per un congruo periodo
- svolgimento di incarichi tabellari di coordinamento
- partecipazione a progetti organizzativi dell'ufficio
- capacità di organizzare il proprio ufficio;
- esperienze informatiche
- capacità di organizzare il proprio lavoro

Per quanto concerne i primi due elementi, la diversificazione operata trova causa nell'opportunità di tener conto anche del periodo temporale di svolgimento dell'incarico direttivo o semidirettivo, se questo è stato sufficientemente lungo.
Relativamente agli altri elementi di valutazione occorre specificare la griglia di valutazione in modo da tenere conto della bipartizione funzionale tra giudicante ed inquirente, ed ancora, all'interno della funzione giudicante per l'adeguamento dei criteri ad alcuni specifici incarichi, quali ad esempio il giudice per le indagini preliminare, il giudice delegato alla procedura fallimentare, etc. etc..

2. Conoscenze tecniche nei vari campi in cui si articola l'attività del direttivo o semidirettivo.
L'apprezzamento di siffatto patrimonio di conoscenza avrà un'incidenza diversa, ora maggiore ora minore, a seconda che la valutazione abbia ad oggetto un incarico direttivo od un incarico semidirettivo.
"¢ conoscenze ordinamentali, comunque acquisite ed evidenziate,
"¢ conoscenze amministrative e deontologiche
"¢ frequentazione di corsi in materia organizzativa.
Per quanto attiene a tale ultimo elemento di valutazione si ritiene che la valorizzazione dell'impegno formativo non debba spingersi sino alla formalizzazione dei cd. crediti formativi perch non è opportuno che la partecipazione alle attività di formazione sia in qualche modo influenzata da ambizioni di carriera.
La partecipazione ai corsi, invece, rientra a buon diritto nell'aggetto della valutazione, dal momento che attualmente la struttura di formazione, centrale e decentrata, assicura a ciascun magistrato la possibilità di partecipazione, sicch l'assenza da siffatto circuito è imputabile a scelte individuali, che è opportuno che abbiano una significativa ricaduta in sede di valutazione. Tanto evita che, attraverso la previsione di un elemento di valutazione così articolato, si possa avvertire il pericolo di una precostituzione di carriere dirigenziali, che faccia leva sulla restrizione quantitativa nell'accesso al momento formativo.
Il ruolo giocato dalla partecipazione all'impegno formativo assume maggiore intensità nelle valutazioni comparative in riferimento a quanti hanno già un incarico direttivo o semidirettivo, posto che per costoro è diretto, concreto ed attuale l'interesse del Csm a che la formazione, attraverso corsi ad hoc articolati, esplichi in maggior misura gli effetti di rafforzamento dei profili professionali specifici.
Al fine di evitare che la formazione del Csm si atteggi ad esclusivo circuito formativo, con il pericolo che, nonostante l'ampiezza dell'offerta formativa, siano ingiustamente penalizzate altre occasioni di pari contenuto e qualità, gestite fuori della struttura dell'autogoverno giudiziario, si possono prendere in esame, quanto meno per il conferimento degli incarichi semidirettivi, le partecipazioni ad altri corsi di aggiornamento e formazione, da individuarsi specificamente, soprattutto con riguardo ai soggetti organizzatori, con un attento esame della loro articolazione per apprezzarne in concreto l'utilità in un percorso formativo verso la dirigenza giudiziaria.

3. conoscenza specifica dell'ufficio richiesto.
Sotto tale profilo merita di essere valutata l'omologia funzionale, intesa secondo la bipartizione fondamentale tra funzione giudicante e funzione inquirente.
Divenuto elemento di valutazione del profilo attitudinale generale, le cd. funzione omologhe perdono così l'attuale forte incidenza sulla valutazione comparativa, che si esprime con il riconoscimento di un autonomo punteggio.
La riduzione del peso valutativo delle funzioni omologhe concorre ad impedire che la scelta programmatica incentrata sull'idea del percorso professionale rechi in s il pericolo di incentivare la creazione di carriere separate.
L'eliminazione di un autonomo punteggio per le funzioni omologhe implica poi la giusta ed adeguata valorizzazione della varietà delle esperienze professionali, che in un sistema informato dal valore della unicità della carriera costituisce un obiettivo da perseguire pur nella crescente importanza della specializzazione professionale e della pluralità ed eterogeneità dei "mestieri" del magistrato.
Il modello del percorso professionale, che si intende realizzare, ha proprio l'ambizione di coniugare il soddisfacimento dell'esigenza di mantenere l'effettività di una costruzione ordinamentale che non consoce la carriera in senso burocratico e rifiuta distinzione tra i magistrati che non siano obiettivamente giustificate sul piano funzionale, e l'esigenza di tenere conto della complessità dei compiti direttivi e semidirettivi, in gran parte determinata dalla specializzazione funzionale.
Infine, sempre nell'ambito del parametro attitudinale, vanno valutati tutti gli indici da cui trarre un giudizio sull'equilibrio e la capacità del magistrato di mantenere le condizioni di un'effettiva indipendenza.
Nell'ambito di tale criterio, prevedendo comunque un punteggio ad hoc al pari di quanto dispone la vigente circolare per il conferimento degli uffici semidirettivi, potranno essere valorizzate le pregresse esperienze in materia di lavoro, minorile e sorveglianza nel caso di conferimento di tali uffici semidirettivi (presidente sezione Appello e Tribunale lavoro) o direttivi (Presidente del tribunale per i minorenni e Procuratore minorile, Presidente Tribunale di sorveglianza).

II - B) L' ANZIANITA'

Va ridotto il peso dell'anzianità.
Nell'ottica dell'abbandono del raggiungimento di incarichi direttivi al termine della carriera o comunque in prossimità di essa, quale premio o inevitabile approdo ad un posto nel quale tranquillamente portare a termine la propria attività lavorativa, occorre individuare strumenti normativi che in qualche modo scoraggino tale percorso.
Si deve dare, allora, la possibilità di poter valutare effettivamente all'interno delle procedure concorsuali magistrati pi giovani rispetto a quelli attuali, non consentendo all'anzianità di giocare un ruolo decisivo nella scelta del candidato pi idoneo, da individuarsi soprattutto in colui che può fornire un contributo reale all'organizzazione ed all'efficienza del sistema.
Il passaggio obbligato non può essere allora che la riduzione del peso dell'anzianità nell'economia complessiva della valutazione e, quindi, nell'attribuzione dei punteggi per tale parametro, eliminando la c.d. fascia di anzianità oggi prevista per gli uffici direttivi.
Allo stato della normativa per gli incarichi semidirettivi vi è oggi l'attribuzione di 1 punto per anno fino al settimo per le funzioni che richiedono la qualifica di magistrato d'appello e fino all'ottavo per quelle che richiedono la qualifica di magistrato di cassazione; inoltre è attribuito 0,50 (mezzo punto) per ogni anno successivo fino al massimo di 10.
Per raggiungere l'effetto di un ridimensionamento dell'anzianità, eliminata la c.d. fascia, occorre intervenire su due diversi fronti.
Da un lato occorre prevedere che il punteggio massimo raggiungibile sia pari a quello massimo stabilito per attitudini e per merito (oggi 4 per entrambi), perciò pari ad 1/3 dei punteggi complessivi ordinari (attualmente per i semidirettivi il punteggio per anzianità - 10- è superiore alla somma di quello per merito ed attitudini - 8 - ).
Dall'altro occorre che il massimo punteggio per anzianità sia raggiunto in un tempo non lungo per consentire ad una ampia fascia di magistrati di concorrere con un eguale punteggio "base".
In ogni caso la riduzione del peso dell'anzianità potrà essere ottenuto in modo reale imponendo sinergicamente la dettagliata modulazione dell'attribuzione dei punteggi per merito ed attitudini, talch il divario effettivo tra tutti coloro che raggiungono il massimo del punteggio per anzianità derivi dalle differenze degli altri punteggi e non dalla possibilità di attribuire un punteggio così cospicuo come quello attuale proprio per l'anzianità. D'altra parte la riduzione complessiva del punteggio per anzianità e la corretta modulazione di quelli per attitudini e merito potrà consentire in concreto (a differenza di quanto avviene con l'attuale sistema) a candidati con punteggio per anzianità non massima di colmare il divario attraverso l'assegnazione dei punteggi per i diversi parametri di attitudini e merito.
In concreto basta portare il punteggio per gli incarichi per i quali occorre la qualifica di magistrato d'appello (direttivi o semidirettivi) ad 1 punto per il primo anno ed a 0,5 per ogni anno successivo fino ad un massimo di 4, raggiunto perciò al settimo anno, vale a dire quando si matura il passaggio in cassazione (cioè ad un'età stimata media di circa 48-49 anni); per gli incarichi per i quali occorre la qualifica di magistrato di cassazione (direttivi o semidirettivi) si deve attribuire 0,5 per ogni anno fino ad un massimo di 4, punteggio cui si perviene all'ottavo anno, vale a dire quando si matura il passaggio alle funzioni direttive superiori (età stimata intorno ai 56-57 anni).
Appare abbastanza evidente che, sotto il profilo potenziale, si determina così un pi che consistente abbassamento degli effettivi aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi.
Un ulteriore effetto positivo della riduzione del peso dell'anzianità sarà quello di agevolare direttamente l'accesso delle donne a questi incarichi, oggi limitata in considerazione della data del loro ingresso in magistratura pi recente rispetto a quello della grande maggioranza degli uomini (effetto che comunque si sarebbe raggiunto col decorso del tempo, ma che in tal modo viene positivamente accelerato). In tal senso si accolgono le conclusioni presentate nel "documento di sintesi dei lavori del seminario conclusivo del programma comunitario "partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alle posizioni decisionali coordinato dal csm, con il partenariato del ministero della giustziia italiano, del ministero della giustizia francese, del cgpj spagnolo e della procura generale di Romania".

L'anzianità sarà ancora decisiva in caso di parità tra pi candidati, poich l'attuale normativa non sembra consentire deroghe a questo criterio; d'altra parte, l'affinamento del sistema dei punteggi verso una parificazione di quelli massimi tra tutti i parametri dovrebbe rendere meno frequente tale eventualità.

II - C) IL MERITO

E' forse il parametro che ha bisogno di minor intervento riguardo alla definizione degli elementi di valutazione in astratto e deve piuttosto essere ricalibrato in concreto; ma per ottenere un risultato apprezzabile ed effettivo si deve specificare a fianco di ogni punteggio il criterio di attribuzione necessario, in pratica quando si può o si deve dare quel punteggio.
A titolo esemplificativo e con opportune specificazioni:
o 4 solo eccezionale
o 3 al di sopra della media
o 2 media
o 1 al di sotto della media.
Tali specificazioni devono essere ricondotte a precisi elementi di valutazione:
- dato quantitativo; le statistiche devono essere esaminate e sottoposte ad analitica considerazione da parte del dirigente dell'ufficio e del C.G., che dovranno in particolare dar conto del perch collocano il magistrato in una determinata fascia in relazione ai dati comparati.
- dato qualitativo; la rilevazione di questo aspetto, oltre che con i normali criteri di documentazione (autorelazione, rapporto del dirigente dell'ufficio, etc.), potrà essere effettuata anche analizzando i provvedimenti oggetto di prelievo a campione, acquisiti nel corso delle occasioni di progressioni in carriera del magistrato.
- condizioni complessive di lavoro dell'ufficio in cui si è esplicata l'attività del magistrato (scoperture di personale, particolare carico di lavoro, celebrazione di processi di lunga durata, etc).
- disponibilità verso le esigenze dell'ufficio e del servizio (applicazioni extradistrettuali, supplenze interne, partecipazione fattiva alle riunioni d'ufficio, etc.)
- capacità tecnico-professionale, valutata distintamente da quella richiesta per il parametro delle attitudini. Si deve tenere conto del diverso grado di capacità tecnico-professionale necessaria per le diverse funzioni: il presidente di sezione svolge, a fianco ad un'attività giudiziaria, una funzione di coordinamento (riunioni periodiche etc.) che richiede, perciò, un grado di capacità tecnico-professionale comunque molto elevato rispetto al ruolo organizzativo attribuitogli; diverso è il discorso per il dirigente, specie se del grande ufficio, che deve principalmente avere capacità organizzative, perch è verso di queste che deve principalmente indirizzarsi la sua attività.
La valutazione che dovrà così essere operata riguarderà tutti gli elementi come specificati complessivamente valutati; anche il magistrato potrà indicare nell'autorelazione le ragioni per cui il dato statistico o la laboriosità deve collocarsi in un certo ambito piuttosto che in un altro.
Non sarà previsto alcun punteggio per i magistrati provenienti dalle sedi disagiate; le peculiarità di lavoro, che pure possono riconnettersi all'esercizio delle funzioni in determinate sedi, potranno essere apprezzate con gli ordinari punteggi individuati per il merito ed in particolare laddove si è fatto riferimento alle condizioni complessive dell'ufficio ove si è esplicata l'attività del magistrato.
Per le applicazioni extradistrettuali può essere confermata l'attuale disciplina che prevede un punteggio aggiuntivo rapportato al periodo di applicazione.

III - LE FONTI DI CONOSCENZA.

Devono essere specificati pi compiutamente gli elementi valutabili.
Per favorire questo possono essere predisposti moduli sia per i rapporti informativi che per i pareri dei Consigli giudiziari in modo tale da agevolare l'evidenziazione dei dati di fatto utili per la valutazione; tale sistema consentirà di agevolare l'uniforme esplicitazione dei dati e delle valutazioni da parte di dirigenti e Consigli giudiziari, così da evitare il pi possibile le differenze notevoli, che oggi si notano ed incidono sulla valutazione del C.S.M.
Per gli incarichi direttivi devono sempre essere valutati i progetti tabellari (su tale linea si muove la recente delibera che prevede l'inserimento nel fascicolo dei provvedimenti tabellari) e l'esito delle ispezioni ministeriali, che vengono periodicamente trasmesse dal Ministero ed archiviate con presa d'atto su proposta della VII commissione e generalmente contengono dei dati che potrebbero essere rilevanti.
Si potrebbe concordare col Ministero l'acquisizione di dati specifici rilevanti per il C.S.M. in materia di valutazione di direttivi e semidirettivi, in particolare per introdurre un iniziale controllo di gestione sugli uffici.
Nel confermare il principio di valutabilità dei soli atti per i quali il magistrato è stato in condizione di interloquire, deve essere previsto un mezzo di comunicazione delle ispezioni ai magistrati interessati (essendo attualmente comunicate solo ai dirigenti degli uffici); potrebbe essere sufficiente invitare i dirigenti a comunicare l'ispezione a tutti i magistrati dell'ufficio all'atto della trasmissione da parte del Ministero (per il passato si potrebbe prevedere l'onere del dirigente di comunicare l'ultima ispezione a tutti i magistrati dell'ufficio).
Nel confermare l'attuale disciplina di valutazione delle sentenze disciplinari prevista per i direttivi, essa dev'essere estesa anche ai semidirettivi: le decisioni adottate dalla Sezione disciplinare nei confronti degli aspiranti sono sempre oggetto di valutazione e le condanne disciplinari sono di regola preclusive del conferimento dell'ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità ovvero della censura irrogata per fatti commessi nell'ultimo decennio.
Sarà specifico onere dell'interessato presentare un'autorelazione relativa ai dati valutabili, con particolare riferimento alle ragioni per le quali dovrebbe essere attribuito il punteggio aggiuntivo per attitudini.
E' in facoltà dell'interessato la presentazione di un progetto organizzativo per i concorsi direttivi, che dovrà costituire l'oggetto principale dell'audizione, quando questa venga effettuata.
Per i semidirettivi devono essere valutati i risultati conseguiti nell'organizzazione della propria sezione e nelle modalità di espletamento degli incarichi tabellarmente conferiti.

IV - LA COMPARAZIONE TRA I CANDIDATI

E' ineludibile il problema della comparazione deii candidati oggi prevista espressamente per gli uffici direttivi e richiesta del giudice amministrativo per i semidirettivi.

Sarà prevista la comparazione tra tutti i candidati che potrebbero ottenere un punteggia tale da essere proposti, con la conseguente necessità di valutazione di un gran numero di domande.
Per facilitare il lavoro della commissione sarà opportuno acquisire un programma informatico di predisposizione ed acquisizione dei dati rilevanti per l'attribuzione dei singoli punteggi.
In concreto, gli elementi di fatto contenuti nel parere del consiglio giudiziario e nell'autorelazione saranno riportati in schede dei singoli concorrenti, in modo tale da rappresentare la "base" per l'attribuzione del punteggio e per la successiva motivazione.
Dette schede saranno periodicamente aggiornate nei concorsi successivi con gli ulteriori elementi emersi.

V - IL PROCEDIMENTO

Modalità di presentazione delle domande, rapporto informativo, parere del consiglio giudiziario
Occorre trovare un punto di equilibrio tra diverse e contrastanti esigenze: alleggerimento degli adempimenti a carico del magistrato, necessità di acquisizione di dati aggiornati, evitare un eccessivo appesantimento del lavoro dei dirigenti e del consiglio giudiziario.
Vanno perseguite ulteriori semplificazioni del procedimento, oltre a quelle già approvate con delibera del 22 giugno 2005 con cui sono state apportate alcune modifiche alla circolare sul conferimento degli uffici direttivi.
La domanda sarà presentata via intranet e trasmessa in copia (unitamente alla documentazione allegata, ivi compresa l'autorelazione) al dirigente dell'ufficio che, allegate le statistiche comparate (con magistrati che svolgono analoghe funzioni -sezione, gruppi di lavoro, altri presidenti di sezione, etc.-) triennali, ed il rapporto informativo secondo lo schema predisposto, la invierà al consiglio giudiziario
Il consiglio giudiziario redigerà il parere e lo trasmetterà al CSM, unitamente a rapporto informativo, statistiche, domanda ed allegati.
Qualora sia stato redatto un parere nel triennio precedente per un ufficio corrispondente (direttivo giudicante, direttivo requirente, semidirettivo giudicante, semidirettivo requirente -i primi rendono superfluo il terzo ed il quarto) il dirigente dell'ufficio predisporrà un nuovo rapporto informativo solo in presenza di elementi sopravvenuti "significativi" valutabili per il posto richiesto. In caso negativo specificherà che non ricorrono tali elementi.
Il consiglio giudiziario integrerà il parere emesso nel triennio sulla base di fatti sopravvenuti significativi per la valutazione forniti dal dirigente (nel rapporto informativo integrativo) ovvero in suo possesso. In caso negativo emetterà un provvedimento in cui darà atto della inesistenza di tali elementi.
Il parere integrativo non farà decorrere un nuovo termine triennale per il successivo parere.
Nel caso in cui il magistrato sia in servizio nel distretto da meno di un triennio, ma da almeno un anno, il dirigente dell'ufficio redigerà comunque il rapporto con gli elementi in suo possesso ed il consiglio giudiziario, acquisito l'eventuale parere precedente del triennio (e, se necessario, il rapporto informativo del precedente dirigente), redigerà un nuovo parere sempre che ciò sia necessario (parere mancante nel triennio ovvero parere nel triennio con elementi nuovi significativi).
Va confermata la vigente disciplina in materia di onere di richiesta di parere ex art. 190 ord. Giud ("cambio funzione")
Il sistema delineato prevede, dunque, un notevole alleggerimento degli oneri dei concorrenti che sono liberati dalla necessità di richiedere statistiche e pareri (ad eccezione di quello previsto obbligatoriamente dal 190 ord. Giud.), con domande che perverranno subito via intranet (con conseguente possibilità di pubblicare subito le graduatorie per mera anzianità) e complete di ogni elemento al Consiglio per il successivo esame.

Pubblicazioni dei posti
I posti direttivi saranno raggruppati e pubblicati mensilmente, con un congruo anticipo sulla vacanza, in modo tale da evitare la continua diramazione di pubblicazioni.
Per i posti semidirettivi si procederà a pubblicazioni quadrimestrali: ad esempio 15 marzo, 1 luglio, 1 dicembre ( detratti i 45 giorni del periodo feriale, ciascuno dei tre periodi avrà complessivamente 3 mesi e 15 giorni).
Efficacia delle domande
Domande vecchie non coltivate con l'aggiornamento della documentazione in concreto non sono valutabili; sarà, pertanto, previsto che le domande non espressamente confermate perdano efficacia.

VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
La nuova circolare per il numero e la qualità delle innovazioni previste richiederà la previsione di una adeguata disciplina transitoria.

19 07 2005
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