Cronache dal Consiglio n.45


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Civinini, Menditto, Marini, Salvi e SalmŽ

CRONACHE DAL CONSIGLIO
Maria Giuliana Civinini, Luigi Marini,
Francesco Menditto, Giuseppe Salmè, Giovanni Salvi

NOTIZIARIO N. 45 aprile 2005

OGGETTO: plenum 7, 13, 14 e 20 aprile 2005
LAVORI DI COMMISSIONE



  1. Dal plenum

    1. Il monitoraggio sulle incompatibilità parentali;

    2. La nuova disciplina sul ricollocamento in ruolo da aspettativa per motivi elettorali;
    3. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi;
    4. Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova: la fine del caso Sansa;
    5. Procuratore della Repubblica di Foggia: alla ricerca delle ragioni di un voto "immotivabile";
    6. Pari opportunità: uno slogan o un obiettivo da perseguire?;
    7. Un'importante decisione sui termini della procedura disciplinare per i giudici di pace;
    8. Nomina di due magistrati di Tribunale al massimario della Corte di Cassazione;
    9. Referenti per la formazione decentrata di Napoli: una nomina non unanime.

  2. Dalle Commissioni

    1. Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi;

Dal plenum

1. Il monitoraggio sulle incompatibilità parentali.
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Al plenum del 13 aprile sono pervenute le prime pratiche
relative al "Monitoraggio"; sulle incompatibilità parentali. Si
trattava di una serie di pratiche (oltre 15 - relatore Di Federico), che si era
deciso in commissione di sottoporre all'attenzione del plenum in modo da avere
un primo confronto anche su aspetti generali, così da verificare la bontà
dell'impostazione seguita e prendere eventuali "contromisure"; nell'ipotesi
che il plenum mostrasse di richiedere correzioni di rotta.
Tutte le pratiche concludevano per l'archiviazione, non
sussistendo ragioni per ravvisare incompatibilità di fatto fra il magistrato ed
i congiunti che svolgono l'attività professionale nel circondario.
Va detto che la commissione ha preso atto del numero molto
elevato di dichiarazioni "positive" di incompatibilità e del fatto
che questo dipende dall'estremo rigore nella formulazione della circolare sul
c.d. monitoraggio (la circolare, per ragioni di completezza e di rapida
informazione, anche in caso di trasferimento, richiede che vengano segnalati
anche i casi di congiunti esercitanti in distretto diverso). E' stato così
deciso di procedere con modalità semplificate nei casi in cui il professionista
operi in altro distretto oppure esclusivamente in circondari diversi del
distretto (salvo le ipotesi di magistrato che opera a livello di corte di
appello, dove la diversità di circondario non esclude interferenze possibili),
mentre si procede ad analisi pi dettagliata nell'ipotesi di medesimo
circondario.
Tutti i casi giunti al plenum riguardavano coincidenza di
circondario e si era giunti alla proposta di archiviazione in quanto si
escludevano in concreto situazioni di incompatibilità, quali previste dalla
circolare, posto che magistrato e professionista/i svolgevano attività in
settori diversi rispetto ad uffici suddivisi in sezioni. Le dichiarazioni dei
magistrati risultavano vistate dal dirigente e fatte proprie dal consiglio
giudiziario.
A fronte di questa situazione, sono giunte dal plenum due
osservazioni: una del cons.Arbasino, che segnalava un'insufficiente
motivazione circa la posizione tabellare del magistrato e la adeguatezza della
situazione interna all'ufficio; un'altra, assai pi forte, del cons.Buccico,
che ha chiesto caso per caso notizie circa le caratteristiche dello studio
professionale, la sua composizione, l'attività dei professionisti che ne
facevano parte.
A queste richieste si è risposto che il C.S.M. non può
procedere di volta in volta a questi accertamenti, posto che la struttura del
monitoraggio prevede che, una volta dichiarata dal magistrato la natura
individuale o meno dello studio professionale e l'assenza di situazioni delicate
derivanti dall'attività di altri professionisti, collegati al congiunto, spetta
al dirigente e al consiglio giudiziario segnalare eventuali dubbi o scorrettezze
di quella dichiarazione. Il C.S.M., insomma, ha il dovere di approfondire tutti
i casi in cui emergono dubbi o esigenze di chiarezza, dovendosi altrimenti
prestare fede al controllo che il dirigente e il consiglio giudiziario hanno
effettuato su espresso incarico del C.S.M.
Così non facendo, il Consiglio non sarebbe in grado di
procedere ad un tempestivo esame delle numerosissime pratiche che, seppure con
grandi ritardi, stanno giungendo complete dai distretti. Vi è poi da dire che
non ha senso vanificare nei fatti l'impegno dei consigli giudiziari procedendo
in commissione ad un esame ex novo dei fatti quando sono già stati verificati
con esito tranquillizzante in sede locale. Ciò, ovviamente, restando ferme le
responsabilità del magistrato che rilascia l'auto-dichiarazione e di chi
successivamente la ratifica.
Al termine della discussione le pratiche sono state approvate
(col voto contrario dei cons.Buccico e Favara), ferma l'indicazione alla prima
commissione di arricchire per le prossime pratiche la motivazione con
riferimento alla situazione tabellare dell'ufficio giudiziario.


2. La nuova disciplina sul ricollocamento in ruolo da aspettativa per motivi elettorali.

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Al plenum del 23 marzo è stata discussa la modifica della
circolare sui tramutamenti per quanto attiene la disciplina del ricollocamento
in ruolo dei magistrati che si sono candidati alle elezioni politiche, europee o
amministrative e non sono stati eletti e di quelli che debbano rientrare in
ruolo alla scadenza del mandato elettorale o che intendano rientrare
dall'aspettativa in costanza di un mandato in un ente locale. Sono stati
dibattuti e votati i numerosi emendamenti presentati ed è stato operato un
rinvio "tecnico" ad altro plenum, per consentire un controllo e un
coordinamento del testo risultante dall'approvazione degli emendamenti prima
della votazione finale. Quindi, nella seduta del 13 aprile è stato votato e
approvato all'unanimità il testo della proposta emendata.
I principi-base dell'intervento proposto erano i seguenti:
omogenizzazione della disciplina; introduzione di un'incompatibilità per i
distretti di provenienza e per quelli di elettorale ed ex art. 11 c.p.p.;
destinazione a posti giudicanti con esclusione dell'ufficio GIP; individuazione
della sede di destinazione mediante concorso virtuale; nel caso in cui il
magistrato non raggiunga nessuna sede mediante concorso virtuale, destinazione
al posto con maggiori scoperture di un distretto vicino a quelli in cui opera
l'incompatibilità; fissazione di un tempo minimo prima del quale non è
possibile il rientro nei distretti di provenienza o elettorale.
In via di emendamento, sono state apportate al testo le
seguenti modifiche: è stata eliminata l'incompatibilità per il distretto ex
art. 11 c.p.p. (emend. Salvi); è stata eliminata la norma di chiusura sulla
destinazione al posto con maggiori scoperture e il ricollocamento in ruolo può
avvenire solo con concorso virtuale (emend. Meliadò che assorbe emend. Fici;
voto contrario MD, MI, Ventura Sarno, Marotta e Spangher); è stato introdotto
un obbligo di segnalazione, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 2
l.guar., a carico dei magistrati che abbiano partecipato ad una competizione
elettorale nel distretto di appartenenza senza previo collocamento in
aspettativa (emend. MD-Mov.; voto contrario di MI e laici Polo) ; non sono stati
approvati gli emendamenti (Civinini e altri) tendenti ad eliminare l'esclusione
dalla destinazione alla funzione GIP e a limitare a due anni il periodo di
permanenza fuori distretto.
Il gruppo di MD si è mosso in un'ottica di rigoroso rispetto
della normativa costituzionale e primaria e di ricerca entro i limiti segnati
dal legislatore del bilanciamento tra i diritti costituzionali di elettorato
passivo e la garanzia di imparzialità della magistratura, ricordando che l'art.
51 e l'art. 117 pongono una riserva di legge ordinaria in materia elettorale e
che spetta alla legge (come ha affermato ripetutamente la Corte Costituzionale)
operare l'eventuale bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti
nonchè la scelta tra regolamentazione in via diretta o rimessione alla
normativa secondaria consiliare. E' in tale contesto che può e deve muoversi il
C.S.M. nell'individuare la disciplina del ricollocamento in ruolo, nella piena
consapevolezza che è suo compito primario garantire al massimo grado
l'imparzialità e l'autonomia della magistratura e al contempo suo dovere agire
secondo un principio di stretta legalità . Per questo si è ritenuto di poter
disciplinare un'ipotesi di incompatibilità distrettuale in tutti i casi di
rientro post-elettorale, tenuto conto dell'espressa previsione
dell'incompatibilità in relazione alle elezioni politiche ed alla rilevanza
(assunta anche a seguito di recenti riforme dalla previsione delle tabelle
infradistrettuali all'istituzione dei magistrati distrettuali) del distretto
quale centro di imputazione dell'attività del magistrato; mentre ci si è
fermamente opposti all'introduzione di ipotesi di trasferimento forzoso per il
caso di competizione elettorale nel distretto di appartenenza senza previo
collocamento in aspettativa (il che è possibile quando il magistrato si candidi
in una circoscrizione diversa dal circondario di appartenenza), ipotesi per la
quale si è previsto l'obbligo di segnalazione ai fini di una valutazione in
concreto dell'incompatibilità territoriale.
Nel dibattito, toni piuttosto accesi sono stati riservati
alla questione della destinazione di chi rientra dall'aspettativa per
espletamento di un mandato elettorale in un ente locale e quindi è destinato ad
espletare congiuntamente il mandato e la funzione giudiziaria; la proposta di
delibera conteneva una norma di chiusura (votata all'unanimità in commissione)
che prevedeva la possibilità di destinazione al posto di un distretto limitrofo
con maggior numero di scoperture, qualora nessuna sede fosse raggiungibile con
concorso virtuale, al fine di trovare un giusto equilibrio tra esigenze di
imparzialità e diritto di esercitare il mandato elettorale. Si è parlato in
proposito di un ingiustificato trattamento di favore e di un danno per i
colleghi che attendono da tempo il trasferimento e possono vedersi scavalcati da
un "politico", che dovrebbe invece essere scoraggiato dal rientrare
dall'aspettativa. Abolita la norma di chiusura, resta un vuoto nella
regolamentazione che, auspichiamo, non porrà troppi problemi.


3. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi.

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Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi
direttivi e semidirettivi:

- Presidente del Tribunale di Bolzano al dott. Heinrich Zanon,
Presidente di sezione della Corte d'Appello di Bolzano;
- Presidente del Tribunale di Voghera al dott. Fabrizio
Poppi
, Presidente di sezione del Tribunale di Milano;
- Procuratore della Repubblica di Rieti al dott. Ugo Paolillo,
Presidente di sezione del Tribunale della stessa città..
Per l'incarico di Presidente del Tribunale di Melfi è
stato nominato il dott. Andrea Putaturo, Presidente di sezione del tribunale di
Napoli con 14 voti (MI, Unicost, Cdl, Berlinguer), che ha prevalso sul dott.
Mario Bovio, Presidente di sezione del Tribunale di Lucera (8 voti: Md e
Movimento).


4. Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova: la fine del caso Sansa.
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Il Ministro Castelli ha dato il "concerto"
per la nomina del dott. Sansa a Presidente del Tribunale per i minorenni di
Genova, proposto all'unanimità dalla quinta commissione nel luglio del 2004.
Nell'ambito del procedimento di concertazione delineato
dalla Corte Costituzionale il Ministro ha ripetutamente espresso perplessità
sul dott. Sansa, che aveva rilasciato dichiarazioni fortemente critiche nei
confronti del governo; dichiarazioni che avevano indotto il Ministro
Castelli a proporre l'azione disciplinare.
La quinta commissione aveva opposto con fermezza che la
Costituzione e la giurisprudenza della Corte attribuiscono al Ministro la
facoltà di interloquire nelle nomine dei direttivi esclusivamente sotto il
profilo della capacità organizzativa dei candidati, essendo rimessa solo al
C.S.M. la valutazione di tutti gli ulteriori profili.
La decisione del Ministro, intervenuta dopo la conferma dell'assoluzione
disciplinare del dott. Sansa da parte delle Sezioni Unite (che hanno rigettato l'impugnazione
proposta dallo stesso Ministro), ha evitato l'ennesimo conflitto di
attribuzioni.
Dopo il mancato concerto per il Procuratore della Repubblica
di Bergamo, il ritardato concerto al Procuratore della Repubblica di Napoli,
abbiamo assistito ad un ulteriore caso in cui il Ministro ha tentato di ampliare
i suoi poteri in materia di concerto a scapito del C.S.M., raggiungendo il solo
risultato di ritardare nomine di cui gli uffici avevano bisogno.


5. Procuratore della Repubblica di Foggia: alla ricerca delle ragioni di un voto "immotivabile".
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Concorrevano:
-il dott. Vincenzo Russo, in passato pretore, transitato alla
corte dei conti per 5 anni, giudice a Melfi ed a Napoli, sostituto per 2 anni,
ispettore Tributario, dal 1999 Presidente di sezione del Tribunale di Napoli. L'esperienza
requirente del dott. Russo era limitata a soli 2 anni, cui potevano aggiungersi
alcuni anni di giudice istruttore;
-il dott. Giovanni Colangelo, pretore, sostituto procuratore
a Bari per 9 anni, Procuratore aggiunto a Bari dal 2000. Nella lunga esperienza
requirente, anche semidirettiva, emergevano numerosi dati che attestavano la
capacità professionale ed organizzativa del dott. Colangelo: trattazione di
delicati processi in numerose materie, ivi compresa la prevenzione, redazione di
protocolli investigativi, assegnazione alla D.D.A., anche con compiti di
coordinamento e rapporti con la DNA, coordinamento della polizia
giudiziaria con ottimi risultati, costituzione ed organizzazione dell'ufficio
preposto ai collaboratori di giustizia, responsabile della banca dati,
responsabile del centro intercettazioni, coordinatore della cattura latitanti.
Complessivamente un'esperienza requirente, anche
semidirettiva, pi che significativa.
L'evidente maggiore esperienza requirente e capacità nel
settore del dott. Colangelo ha indotto i consiglieri intervenuti a favore del
dott. Russo a valorizzare le limitate esperienze requirenti (e di giudice
istruttore) del candidato e, soprattutto, una presunta maggiore varietà
di funzioni che avrebbe connotato con nettezza la prevalenza dello steso
dott. Russo.
In questo tentativo si è giunti a dare rilievo
significativo (cons. De Nunzio) al periodo trascorso dal dott. Russo alla Corte
dei Conti (!) e si è sostenuto che, mentre quest'ultimo decideva di
impegnarsi nello svolgimento di varie funzioni, il dott. Colangelo "si
chiudeva nell'alveo della Procura".
Abbiamo risposto elencando le esperienze professionali del
dott. Colangelo, ampie ed articolate, ricordando che alcune settimane fa la
stessa maggioranza aveva conferito l'incarico di Procuratore della Repubblica
di Vigevano ad un magistrato da sempre pretore (e dall'unificazione degli
uffici giudice di tribunale), a fronte di un magistrato con plurime esperienze,
giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado, direttive e semidirettive.
Ancora una volta è apparsa chiara la strumentalità del
richiamo del requisito della varietà delle funzioni. Individuato quale unico
argomento "apparente" a sostegno di proposte I Consiglieri di
MI, che si erano astenuti in commissione, hanno dichiarato di sciogliere la
riserva in favore del dott. Russo giustificando la scelta maturata con un
sintetico richiamo ai prevalenti profili che, a loro avviso,
emergevano dal parere del Consiglio giudiziario.
Abbiamo ricordato, però, che il parere del Consiglio
Giudiziario, richiamato a sostegno della scelta operata, era estremamente
sintetico e poco o nulla diceva sulle esperienze requirenti e sulle attitudini a
ricoprire l'ufficio di Procuratore da parte del dott. Russo, a
differenza del lungo ed articolato parere del dott. Colangelo, che forniva
significativi e consistenti elementi di fatto silla capacità ed attitudine a
ricoprire l'incarico di Procuratore della Repubblica..
E' risultata, così, "incomprensibile", la scelta
operata dai consiglieri di MI.
La consueta maggioranza si è schierata a favore del dott.
Russo: MI, Unicost, CDL (ad eccezione del Cons. Buccico), Schietroma.
In favore del dott. Col angelo: MD, Movimenti, Berlinguer ed
appunto Buccico.

Ancora una volta, ed a distanza di poco tempo da vicende
analoghe, i consiglieri di Unicost, MI e designati dalla Cdl, hanno
"imposto" la nomina di un dirigente di ufficio con
motivazioni che non trovano serio riscontro in quanto previsto dalla
vigente circolare che disciplina il conferimento degli uffici direttivi.
Non possiamo che registrare con preoccupazione il ripetersi
di questi episodi che incidono sulla stessa credibilità dell'intero Consiglio
in un momento in cui proseguono gli attacchi alle sue competenze e
prerogative costituzionali ed in cui occorrerebbe un serio impegno diretto
all'adozione di delibere coerenti e rispondenti alle regole vigenti.


6. Pari opportunità: uno slogan o un obiettivo da perseguire?
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Il Presidente f.f. del Tribunale di Pistoia, dott. Signorelli,
aveva disposto il trasferimento d'ufficio, dalle sede centrale ad una sezione
distaccata, di una collega, che aveva appena terminato il periodo di aspettativa
obbligatoria per maternità perchè con minore anzianità di servizio. Ad avviso
del presidente f.f., "nessuna disposizione di legge" era
"ostativa ad un trasferimento del magistrato in congedo per
maternità", così come "nessuna preclusione" poteva individuarsi
"per un trasferimento dal settore penale al settore civile".
La settima commissione aveva proposto la bocciatura del
trasferimento d'ufficio alla sede distaccata ostandovi, diversamente da quanto
opinato dal Presidente f.f., l'art. 56 del d.lgs.151/2001 in materia di tutela
e sostegno della maternità secondo cui "Al termine del periodo di divieto
di lavoro"le lavoratrici hanno diritto"salvo che espressamente vi rinuncino,
di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del
periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di
essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".

Abbiamo ritenuto di presentare un emendamento che
esplicitasse non solo la bocciatura del trasferimento presso la sede distaccata,
ma anche la necessità di destinare la collega allo svolgimento delle medesime
funzioni precedentemente svolte presso la sede centrale del Tribunale di
Pistoia. Scopo dell'emendamento era evitare ogni equivoco sull'applicabilità
della normativa che prevede, pena una sanzione amministrativa, di non aggravare
le condizioni della lavoratrice al termine del periodo di aspettativa per
maternità (e fino ad un anno di età del bambino), sia evitando spostamenti di
sede, sia prevedendo lo svolgimento delle medesime mansioni/funzioni. E'
evidente, infatti, che uno spostamento di sede, ovvero lo svolgimento di
funzioni diverse (ad esempio dal civile al penale) imporrebbe sacrifici
personali ed oneri di aggiornamento professionale che il legislatore in questa
fase vuole comprensibilmente evitare.
Insomma, era una buona occasione per passare dalle parole ai
fatti in materia di "pari opportunità".
Pur in presenza di principi così chiari, numerosi
consiglieri (Mammone, Tenaglia, Aghina, Arbasino) hanno invitato ad "una
particolare cautela": dovendo applicarsi principi generali ai magistrati,
proponevano di limitare l'intervento alla bocciatura del provvedimento, con
rinvio dell'esame di ogni ulteriore questione applicativa ella fase di
elaborazione della circolare sulle tabelle.
Abbiamo ritenuto che non fosse necessario alcun ulteriore
approfondimento di fronte al semplice riconoscimento di un disposto legislativo
a tutela della maternità ed abbiamo insistito nell'emendamento che, poi, è
stato approvato a larga maggioranza (contrari: Tenaglia, Arbasino, Spangher, Lo
Voi).


7. Un'importante decisione sui termini della procedura disciplinare per i giudici di pace.
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Il plenum ha accolto la proposta con cui la commissione
suggeriva di archiviare un procedimento disciplinare per essere trascorso il
termine di 1 anno dalla data in cui la notizia avrebbe dovuto essere iscritta
nell'apposito registro dal Presidente della Corte d'Appello.
Era accaduto che nel corso dell'esame della pratica ci si era
accorti che l'iscrizione della notizia di rilievo disciplinare era avvenuta
alcuni mesi dopo il suo pervenimento e che tali mesi erano trascorsi senza lo
svolgimento di alcuna attività. La commissione dopo un dibattito articolato,
aveva deciso che occorresse far retroagire la data di decorso del termine
annuale al momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere compiuta.
Va da s che un lasso di alcuni giorni/settimane può essere
tollerato, posto che anche la giurisprudenza amministrativa non presenta sul
punto particolare rigidità, e che, tuttavia, non può accettarsi che la
posizione individuale del giudice di pace sia soggetta ad un'assoluta e
insindacabile discrezionalità del Presidente della Corte d'Appello oppure
alla mera casualità.
La discussione in plenum ha presentato posizioni non
coincidenti, ma al termine la proposta di commissione è apparsa condivisibile
ed è stata votata.


8.Nomina di due magistrati di tribunale del massimario della Corte di Cassazione.

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Il plenum del 13 aprile ha approvato le proposte della III
Commissione per i posti di magistrato di tribunale destinato alla Corte di
Cassazione, nominando i dott.ri Giuseppe Mercolino, giudice del Tribunale di
Napoli, e Giuseppe Santalucia, addetto all'Ufficio studi del C.S.M., al quale
va in particolare il ringraziamento pi vivo dei consiglieri di M.D. per il
lavoro svolto al Consiglio.


9. Referenti per la formazione decentrata di Napoli: una nomina non unanime.

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Anche per il distretto di Napoli una nomina non unanime per i
Referenti per la formazione decentrata (oltre quella verificatasi nel distretto
di Genova col dott. Cosimo Ferri).
Nel settore civile il dott. Marcello Sinisi è stato nominato
con 14 voti (Unicost, MI, laici del Polo e Schietroma) rispetto agli 8 riportati
dal dott. Eduardo Campese (MD e Movimento).
Ancora una volta la consueta maggioranza ha ritenuto di
"imporre" un nominativo, peraltro in un settore ove sarebbe pi che
opportuno evitare contrapposizioni e "prove di forza".

Dalle Commissioni

1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
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La Quinta commissione ha proposto all'unanimità per il
conferimento dei seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:


  • Avvocato generale presso la Corte d'Appello di Lecce al
    dott. Domenico Franco
    , Sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello
    di Firenze;
  • Presidente del Tribunale di Pistoia alla dott.ssa Carla
    Carneseccchi
    , Consigliere della Corte d'Appello di Firenze (in seguito alla
    revoca di Giovanni Signorelli per il quale aveva votato il consigliere De
    Nunzio);
  • Presidente di sezione del Tribunale di Trieste al dott.
    Giovanni Sansone
    , giudice presso lo stesso Tribunale;
  • Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza al dott.
    Domenico Introcaso, Consigliere della Corte d'Appello di Catanzaro;
  • Presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta ai
    dott.ri Daniele Marraffa e Monica Maria Mandalà (due posti)
    , rispettivamente
    Sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo e
    Presidente di sezione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Per l'incarico di:

  • Presidente del Tribunale di Nicosia sono stati proposti il
    dott. Nunzio Sarpietro
    , Presidente aggiunto GIP del Tribunale di Trieste (Arbasino,
    De Nunzio e Menditto) ed il dott. Pietro Falcone, che è attualmente Presidente
    del Tribunale di Nicosia, ma il provvedimento di assegnazione è stato annullato
    (Mammone) ; Berlinguer e Buccico astenuti.
  • Presidente del Tribunale di Lodi sono stati proposti la
    dott.ssa Adriana Garriamone
    , Presidente di sezione del Tribunale di Milano
    (Buccico, De Nunzio e Mammone) ed il dott. Paolo Maria Galizzi, Presidente di
    sezione del Tribunale di Bergamo (Fici e Manditto); Berlinguer astenuto.
  • Presidente di sezione del Tribunale di Salerno sono stati
    proposti il dott. Nicola De Marco, giudice del Tribunale di Salerno (De Nunzio,
    Mammone e Marotta) ed il dott. Bruno De Filippis, consigliere della Corte d'Appello
    di Salerno (Fici e Menditto); Berlinguer astenuto.
  • Presidente di sezione del Tribunale di Genova è stato
    proposto il dott. Renato Delucchi, giudice presso lo stesso Tribunale, con la
    sola astensione del consigliere Menditto.
  • Procuratore aggiunto del Tribunale di Catanzaro sono stati
    proposti il dott. Salvatore Murone, Presidente di sezione del Tribunale di
    Lamezia Terme (Buccico e Mammone), ed il dott. Alfredo Garbati, sostituto
    procuratore generale della Corte d'Appello di Catanzaro (Berlinguer); astenuti
    De Nunzio, Fici e Menditto (quest'ultimo aveva votato per il dott. Carlo
    Macrì, cui è stato conferito altro incarico direttivo).
  • Procuratore aggiunto del Tribunale di Caltanissetta sono
    stati proposti il dott. Amedeo Bertone, sostituto procuratore della Repubblica
    di Catania (De Nunzio, Fici e Menditto), ed il dott. Biagio Insacco, consigliere
    della Corte d'Appello di Palermo (Berlinguer, Buccico e Mammone).

05 05 2005
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