La relazione


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1. Relazione alla circolare
sull’acquisizione dei provvedimenti a campione.

1-
La presente relazione, esplicativa della circolare sull’acquisizione
dei provvedimenti a campione nella formulazione dei pareri in
occasione della progressione in carriera dei magistrati, trae molti e
significativi spunti dalla relazione elaborata dal Gruppo di studio
per l’individuazione della tipologia di provvedimenti da
acquisire a campione, del quale il C.S.M. ha ritenuto di avvalersi
per operare una compiuta ricognizione delle problematiche attinenti a
questo particolare quanto importante aspetto della valutazione di
professionalità dei magistrati.

La premessa doverosa, dalla quale
occorre muovere, è che l’esame dei provvedimenti
acquisiti a campione rappresenta, nel chiaro contesto dei punti 9) e
10), lett. B), capo III della circolare n.1275/85, solo uno dei
numerosi indici di rilevazione del parametro legale della
preparazione e capacità del magistrato, elencati dalla
circolare medesima; pertanto, tale parametro può emergere,
come in concreto in certe funzioni emerge, anche, se non soprattutto,
da dati comportamentali e da atti a rilevanza organizzativa e
gestionale più che giurisdizionale in senso stretto.

Ciò deve comportare, stante
la profonda differenza tra i diversi mestieri del magistrato, un
altrettanto diverso rilievo anche dei provvedimenti adottati
nell’economia complessiva della valutazione del magistrato,
distinguendo il valore del dato provvedimentale per ciascuna
funzione, senza alcuna enfatizzazione, pertanto, di quelle più

caratterizzate dall’adozione del provvedimento “per
eccellenza”, costituito dalla sentenza.

Per altro verso, la finalità di valutazioni
professionali più pregnanti e approfondite non è nè
deve essere quella di stilare graduatorie di merito tra i magistrati,
bensì da un lato di far crescere quanto più possibile
una professionalità diffusa ed orizzontale in tutte le
funzioni e dall’altro di rendere quelle valutazioni più

aderenti all’effettivo profilo professionale del magistrato,
evidenziandone le caratteristiche peculiari anche ai fini di
eventuali e più specifiche valutazioni (per il conferimento di
diverse funzioni giudicanti o requirenti, di legittimità,
semidirettive, direttive, per la nomina a componente del Comitato
scientifico, Referente per l’informatica o per la formazione
decentrata, a Magistrato segretario o dell’Ufficio studi presso
il C.S.M.). .

2- La circolare si applica alle
valutazioni del magistrato previste dalla circolare n.1275/85 e,
quindi, non alle valutazioni tipicamente rivolte all’idoneità
del magistrato alle funzioni direttive e semidirettive, per la quali
vi è una specifica previsione in altra circolare circa i
parametri da prendere in considerazione e le fonti da cui attingere
gli elementi di valutazione; è poi difficile per tali funzioni
pensare di individuare tipologie di provvedimenti ed ancor meno di
sorteggiare i periodi in cui esaminarli a campione, attesa anche la
loro episodicità temporale1.

Ancora, la circolare non si
applica a tutti quei magistrati non sottoposti nell’ambito
della loro valutazione al parere del Consiglio giudiziario, ma di
altro organo per essi specificamente individuato; il riferimento è
ai magistrati fuori ruolo, ai magistrati che esercitano le proprie
funzioni presso la Corte di Cassazione, ivi compresi quelli destinati
all’ufficio del Massimario, ai magistrati della Direzione
Nazionale Antimafia, etc.
Dal
punto di vista oggettivo, invece, vanno esclusi dall’acquisizione
a campione i verbali di udienza, che non rientrano nel concetto
tecnico e lessicale di provvedimenti, pur potendo contenere
provvedimenti del magistrato; inoltre, i verbali d’udienza
potrebbero essere utili non solo ai fini della valutazione della
professionalità del magistrato, ma anche della più
tipica capacità di dirigere l’udienza e di istruire il
processo in modo concreto ed adeguato.

L’acquisizione del processo verbale, allorquando
si sostanzierebbe nell’acquisizione di provvedimenti
giurisdizionali del magistrato, potrebbe anche rientrare nella
previsione della disposizione transitoria della circolare n.1275/85,
come modificata, ma in ogni caso la mancanza di un’espressa
previsione di circolare preclude l’acquisizione dei verbali
d’udienza quale provvedimento in sè.
3)- L’art.1 della
circolare disciplina i criteri da adottare nella raccolta dei
provvedimenti rimessi ai Consigli giudiziari.
La circolare n.1275/85 prescrive
che quei criteri devono essere temporalmente indicati dal Consiglio
giudiziario “all’atto del suo insediamento

ed essere automatici e relativi ad almeno quattro bimestri nell’arco
del periodo in valutazione e comunque non inferiori a 20.

L’automaticità dei criteri non può
che affidare al sorteggio le modalità d’individuazione
dell’acquisizione a campione dei provvedimenti, per periodi
temporali esclusivamente antecedenti il momento del sorteggio stesso,
che verrà effettuato all’atto dell’insediamento
del Consiglio giudiziario e riguarderà sia l’anno che i
bimestri; il sorteggio verrà ripetuto dopo un anno con le
stesse modalità, così da evitare di escludere
dall’acquisizione dei provvedimenti a campione l’intero
biennio successivo di consiliatura, favorendo una sorta di calo
inconscio di tensione nella stesura dei provvedimenti per il
magistrato in valutazione, il quale ha già appreso che quel
periodo non è soggetto a campionamento.

Il sistema del sorteggio
all’inizio del biennio di consiliatura impone, però, di
indicare l’ambito di anni utili ai fini dell’estrazione,
dal momento che i periodi di valutazione per le progressioni in
carriera sono diversi [11 per la nomina a magistrato a magistrato
d’appello (per la quale i parametri vanno ricostruiti valutando
l’attività svolta dal magistrato nell’ultimo
quinquennio, ma ciò non esclude comunque la possibilità
di prendere in considerazione anche anni precedenti), 7 per
magistrato di cassazione e 8 per le funzioni direttive superiori),
potendo così verificarsi che l’estrazione di un anno sia
utile per la campionatura di una qualifica, ma non per un’altra,
come accadrebbe sorteggiando, ad es., il nono anno a ritroso o anche
l’ottavo.

Per evitare un simile
inconveniente bisogna appunto restringere gli anni sorteggiabili, i
quali devono essere individuati nell’arco di tempo minimo, tale
da consentire la valutazione per tutte le progressioni in carriera
che matureranno nel biennio di vigore del Consiglio giudiziario, che
all’inizio della consiliatura deve effettuare il sorteggio;
ebbene, gli anni sorteggiabili dovranno riguardare i cinque
antecedenti a quello di effettuazione del sorteggio, così da
raggiungere nel biennio seguente i sette anni, che costituiscono il
periodo di valutazione minimo comune a tutti i periodi di
progressioni in carriera sopra indicati.
L’acquisizione dei
provvedimenti a campione nei periodi sorteggiati dovrà essere
preventivamente regolato da ogni Consiglio giudiziario in modo tale
che sia distribuita in parti il più possibile eguali in
ciascuno dei bimestri sorteggiati e sia agevole l’individuazione
dei tipi di provvedimento tra quelli emessi nel bimestre dal
magistrato in valutazione; infatti, per ogni tipo di provvedimento si
dovrà indicare in ciascun bimestre quanti ne saranno prelevati
e secondo quale ordine tra tutti i provvedimenti emanati (ad es. i
primi o gli ultimi del bimestre o alcuni per ciascun mese del
bimestre, etc.); queste modalità di prelievo si ritiene di
poter affidare ai Consigli giudiziari, che dovranno provvedere alla
regolamentazione, poi sottoposta alla valutazione dal C.S.M.,
nell’ambito della cornice normativa disegnata con la presente
circolare e quella n.1275/85 e comunque ispirandosi a criteri
oggettivi e predeterminati.

L’individuazione dell’epoca del
provvedimento ai fini della campionatura e segnatamente in relazione
ai periodi sorteggiati dovrà essere riferito al momento della
pubblicazione mediante deposito presso la cancelleria o segreteria
dell’originale del provvedimento stesso.
4)-
Gli artt.2 e 3 regolano quelle situazioni nella quali l’ordinario
sorteggio preventivo all’inizio del biennio di consiliatura,
pur ripetuto dopo un anno, si rivela inidoneo, adottando soluzioni
alternative.
Per
la nomina a magistrato di tribunale, per la quale il periodo di
valutazione del magistrato è di un anno ai sensi
dell’art.1 comma II L.2-4-1979 n.97, si prevede un sorteggio
praticato volta per volta in funzione del singolo magistrato da
valutare.

Si
prevede poi un criterio di riserva per l’acquisizione dei
provvedimenti in ragione di situazioni particolari di lavoro comunque
non infrequenti: il riferimento è in particolare a quei
magistrati del settore penale impegnati nella trattazione di
procedimenti o processi di lunga durata che ne assorbono l’intera
attività oppure alla posizione di magistrati in aspettativa o
congedo o altri casi analoghi; tale criterio consiste nello
slittamento automatico del periodo di campionamento risultante dal
sorteggio al primo bimestre di ripresa dell’attività
ordinaria, con opportuna segnalazione della circostanza da parte del
dirigente dell’ufficio.
Se anche in tal caso risulta
difficoltosa o impossibile l’individuazione del periodo utile
per il campionamento, si provvederà con un sorteggio ad hoc

tra gli anni ed i bimestri che consentano il prelievo a campione.
Lo stesso criterio di riserva si
applica ad un’altra tipologia di pareri, quelli parziali di cui
al Capo IV della circolare n.1275/85, i quali sfuggono a scadenze
temporali preventivabili, essendo collegati al trasferimento di un
magistrato ad altro distretto; pertanto, per tali pareri il sorteggio
degli anni e dei bimestri potrebbe, anche normalmente, non rientrare
in tutto o in parte nel periodo oggetto dei pareri stessi.
Quindi, la circolare prende in
considerazione la duplice situazione relativa una al caso della
redazione del parere parziale e poi l’altra che riguarda
l’ipotesi in cui il parere è stato redatto e dev’essere
operata la valutazione per la progressione in carriera.
Nel primo caso s’introduce un
limite per il parere parziale, che pur dev’essere redatto,
escludendo che debba esservi la campionatura allorquando riguardi un
magistrato che abbia ottenuto la qualifica di magistrato di Tribunale
da non più di cinque anni.

Tale disposizione vuole
limitare l’indubbio aggravio di lavoro dei Consigli giudiziari
e ridurre gli inconvenienti del sistema del sorteggio delineato nei
pareri parziali, dal momento che questi pareri si presentano con
maggiore frequenza proprio nell’iniziale periodo di carriera
del magistrato, quando vi è una maggiore mobilità tra
distretti diversi; l’ulteriore limite così introdotto si
giustifica anche in ragione della disposizione per la quale, ai fini
della nomina a magistrato di appello, dev’essere preso
necessariamente in considerazione l’ultimo quinquennio ai sensi
del Capo III, lett.C), n.25 della circolare n.1275/85, anche se non è
esclusa la valutazione pure su anni precedenti.
Viceversa nell’altra
ipotesi in cui i pareri parziali siano già stati effettuati,
essi comprendono anche una buona parte degli anni oggetto di
valutazione (ad es. per la nomina a magistrato di cassazione può

esservi già un parere parziale che copre quattro anni dei
sette necessari per quella nomina) e per il restante periodo occorre
esperire l’ulteriore parere.
In tali casi, infatti, per il
passato i pareri parziali sono stati redatti senza la campionatura,
tranne in quei pochi distretti nei quali i Consigli giudiziari già
l’adottano; la scelta operata è di dare comunque
efficacia ai pareri parziali redatti senza campionatura e di
provvedere a questa col parere per la progressione in carriera che
potrà investire anche periodi trascorsi in altri distretti.
Infine, è stata valutata
la situazione che normalmente si verifica col parere parziale: il
contenimento del periodo di valutazione per la progressione in
carriera al punto da rendere il sorteggio preventivo inidoneo potendo
l’estrazione degli anni e dei bimestri, anche normalmente, non
rientrare in tutto o in parte nel periodo oggetto del parere per la
progressione in carriera, ristretto nel numero di anni da valutare.

Anche in questo caso la
soluzione è lo slittamento automatico del periodo di
campionamento degli anni e dei bimestri, risultante dal sorteggio, al
primo bimestre utile per poterlo realizzare.

Si introduce, inoltre, un limite
significativo alla redazione del parere con campionatura, prevedendo
questa solo in presenza di un periodo minimo di valutazione pari ad
almeno due anni, che, se non raggiunto, rende superflua o comunque
non pregnante una nuova campionatura per un tempo così
ristretto; naturalmente la disposizione si applica solo nel caso in
cui il parere parziale sia stato a sua volta redatto con
l’acquisizione dei provvedimenti a campione.
5)- L’art.4 della
circolare indica in generale i tipi di provvedimenti da acquisire a
campione per le funzioni giudicanti e requirenti, rinviando per
quest’ultime alle specificazioni contenute nei successivi
articoli 7 e 12.

Non tutte le tipologie di
provvedimenti indicate possono effettivamente riguardare ogni
funzione giudicante e requirente e, pertanto, ve ne potranno essere
alcune per le quali non è prevista l’acquisizione di
quel tipo di provvedimento.
Per il resto si individua una
tipologia di provvedimenti riconnessi ad ogni singola funzione la più
ampia possibile per avere un quadro articolato di tutta l’attività
del magistrato, da intendersi non in senso necessariamente ed
esclusivamente di ampiezza della campionatura, quanto piuttosto di
significatività di essa, occorrendo comunque all’esito
della ricognizione generale del tipo di provvedimenti, individuare
quelli che siano effettivamente salienti o operare in ogni caso una
loro graduazione di importanza.

Questo, unitamente al fatto che
la campionatura deve stare in un contenuto numerico, impone che
all’interno di essa sia prevista una ripartizione di
provvedimenti differente e graduata in ragione dell’importanza
di ogni singolo tipo per ciascuna funzione (c.d. dosimetria),
stabilendo un rapporto percentualistico tra le tipologie
provvedimentali da acquisire a campione.
Tale scelta impone altresì
di trovare una soluzione all’ipotesi in cui una di quelle
tipologie non venga rinvenuta o venga rinvenuta in modo insufficiente
negli anni e bimestri sorteggiati; anche in tal caso si adotta il
meccanismo dello slittamento automatico del o dei bimestri estratti a
sorte, risultati privi di un numero sufficiente di provvedimenti sino
a raggiungere la dosimetria individuata, così da non sottrarre
la possibilità di valutazione di nessuna delle tipologie più
significative così come verranno individuate per ogni singola
funzione.

La
scelta di prevedere solo un numero minimo di provvedimenti da
esaminare (non meno di 20) senza l’indicazione di tetti massimi
potrebbe determinare inconvenienti di disomogeneità tra i vari
Consigli giudiziari e nel momento in cui si affrontano in concreto le
tipologie dei provvedimenti adottati in certi mestieri dove
prevalgono o l’aspetto quantitativo su quello qualitativo,
anche con carattere di serialità dei provvedimenti, oppure
profili gestionali ed organizzativi sul lavoro giudiziario col
rischio di rendere la valutazione stereotipata e generalizzata per 20
provvedimenti ed ottenere così una campionatura poco
significativa.
Lo
stesso rischio, seppur evidentemente in una diversa prospettiva, può
verificarsi laddove la campionatura sia all’opposto
eccessivamente frammentata, evidenziando una tipologia acquisita
ricca di diversi, troppi provvedimenti; sono situazioni riscontrabili
o in caso di esercizio di funzioni promiscue oppure allorquando un
magistrato abbia svolto nel periodo oggetto di valutazione diverse
funzioni che dovranno essere tutte valutate.

Da qui la previsione di un tetto
massimo di provvedimenti acquisibili per ovviare agli anzidetti
inconvenienti.
Le categorie provvedimentali
indicate per l’acquisizione a campione possono essere molto
generali e, pertanto, all’interno di esse è utile
selezionare alcuni sottotipi con lo scopo vuoi di escludere tipologie
provvedimentali di scarsa utilità vuoi di focalizzare meglio
la campionatura su provvedimenti di effettiva significatività.

Tale selezione può, allora, determinare in alcuni
casi l’esclusione assoluta di alcuni provvedimenti, mentre in
altri ne consente un’acquisizione determinata o contingentata.

Escluse dall’acquisizione a campione sono
le sentenze di patteggiamento e predibattimentali, che implicano
motivazioni scarne o rivolte al mero accertamento di una sopravvenuta
causa estintiva del reato o del processo.
In ogni caso l’esclusione
del tipo provvedimentale dall’acquisizione a campione non ne
preclude la produzione spontanea da parte del magistrato in
valutazione.

6)-
L’art.6 della circolare, oltre ad individuare le varie
funzioni magistratuali per i due grandi settori del civile e del
penale agli esclusivi fini che qui interessano, dedica alcune
disposizioni specifiche all’esercizio delle funzioni promiscue
(svolte o in entrambi gli anzidetti settori o nell’ambito di
uno solo di essi in una o più delle funzioni individuate), per
le quali si distinguono quelle tipicamente promiscue dei magistrati
minorili dalle altre eventualmente promiscue.

Riguardo a queste ultime si
distinguono ancora due diverse situazioni, che possono anche
cumularsi all’interno del periodo di valutazione:

A) l’esercizio di funzioni solo
promiscue da parte del magistrato, espletate contemporaneamente (nei
tribunali non ripartiti in sezioni, in quelli minorili, in appello
sempre per la materia minorile e per i magistrati distrettuali): c.d.
promiscuità sincronica
.
B) l’esercizio di funzioni
promiscue per mutamento di funzioni da parte del magistrato nel
periodo in valutazione; la diversità di questa situazione
rispetto alla precedente sta nel fatto che la promiscuità

delle funzioni non è contestuale, ma in prospettiva temporale,
ripartendosi in vari momenti del periodo in valutazione: c.d.
promiscuità diacronica
.
Riguardo alla promiscuità
diacronica sono state poi evidenziate tre possibilità:
B-1) il mutamento di funzioni avviene
senza cambiamento dell’ufficio di appartenenza (si passa dalle
funzioni di GIP a quelle dibattimentali penali);

B-2) il mutamento di funzioni avviene
con cambiamento dell’ufficio di appartenenza all’interno
dello stesso distretto (si passa dalle funzioni di GIP del Tribunale
di Latina a quelle dibattimentali penali del Tribunale di Viterbo);
B-3)
il mutamento di funzioni avviene con cambiamento dell’ufficio e
del distretto di appartenenza (si passa dalle funzioni di GIP del
Tribunale di Latina a quelle dibattimentali penali del Tribunale di
Grosseto).
Il successivo art.13 disciplina
l’acquisizione a campione dei provvedimenti nel caso di
espletamento di funzioni promiscue come appena individuate.
Prima dell’illustrazione
di tale disciplina va premesso che il caso di promiscuità
diacronica sub B-3) potrebbe trovare già una soluzione interna
al sistema, come oggi delineato, attraverso i pareri parziali,
previsti dalla circolare n. 1275/85 al Capo IV ed arricchito su
questo punto, nel luglio dello scorso anno, con l’ulteriore
previsione della stesura di una relazione sull’attività

dei magistrati da parte del dirigente dell’ufficio o della
sezione, che venga trasferito, affinché se ne tenga conto in
occasione dei pareri per le progressioni in carriera.
Inoltre, presupposto per
operare l’acquisizione a campione dei provvedimenti dei
magistrati con funzioni promiscue, è la preventiva valutazione
della percentuale del lavoro svolto dal magistrato per le varie
funzioni.

Nei casi di promiscuità diacronica sub B-2) e
B-3), per le quali è intervenuto un mutamento di distretto, la
valutazione non può che spettare al Consiglio giudiziario, che
pure potrà avvalersi delle informazioni che riterrà di
richiedere agli uffici giudiziari.. Per le altre ipotesi di
promiscuità sincronica e diacronica sub B-1, in cui il
mutamento è avvenuto nell’ambito dell’ufficio,
invece, la valutazione, per ovvi motivi di economicità

procedimentale è rimessa al dirigente dell’ufficio.
Una volta acquisito questo
dato, occorre distinguere a seconda che le funzioni promiscue, sia
sincroniche che diacroniche, comprendano l’esercizio di due o
più funzioni diverse.

Nel primo caso si prevede che
possa essere effettuata la campionatura sulla sola funzione
prevalente, secondo le modalità per questa stabilita, a meno
che l’altra non superi la percentuale di un terzo, ritenendosi
così di individuare un punto di equilibrio tra completezza
della campionatura, efficacia della valutazione e problematicità

del prelievo dei provvedimenti; senza dimenticare che la parte di
lavoro sottratta alla campionatura potrà sempre essere
valutata attraverso altre fonti di conoscenza, tra cui la produzione
spontanea del magistrato (ad es., se per promiscuità
sincronica o diacronica il magistrato ha svolto per il 70% funzioni
di giudice ordinario di primo grado e per il 30% di giudice del
dibattimento penale, la campionatura avverrà esclusivamente
sulla funzione civile secondo le modalità per essa previste).
Nel caso in cui la funzione
subvalente superi il terzo (ad es. funzioni civili 60%, funzioni
giudicanti penali 40%) la campionatura dev’essere completa e
riguardare entrambe le funzioni svolte, ma i provvedimenti da
acquisire non dovranno essere tutti quelli contemplati per ogni
singola funzione come esercitata in via esclusiva, ma riguarderanno
soltanto il provvedimento ritenuto più significativo per
ciascuna funzione (in linea di massima sarà la sentenza per il
settore giudicante, mentre per il settore requirente saranno le
richieste), secondo l’individuazione operata agli artt.7 e ss.
della circolare (continuando nell’esempio, si opererà la
campionatura per la percentuale anzidetta pari a 12 sentenze civili e
8 sentenze penali); anche in questo modo si ritiene di operare un
giusto punto di equilibrio tra le varie esigenze della campionatura,
non trascurando soprattutto l’ottica di semplificazione.

Nel caso in cui l’esercizio
promiscuo riguardi più di due funzioni si fissa la soglia per
non prendere in considerazione l’esercizio di alcune funzioni
allorquando una o più di esse non superi il 20% della
complessiva attività svolta; quindi, una volta eliminata
questa percentuale di lavoro si opererà la campionatura sulla
funzione o sulle funzioni ritenute prevalenti secondo quanto più
sopra già indicato nell’ipotesi di esercizio di due sole
funzioni.

Ad es., l’individuazione
della percentuale potrà portare ad indicare 60% giudice civile
ordinario di primo grado, 20% giudice dell’esecuzione civile e
20% giudice penale del dibattimento; ebbene, in questo caso si
opererà la campionatura esclusivamente sulla funzione di
giudice civile secondo la dosimetria per questa funzione individuata.
Ma, se la percentuale del lavoro
svolto quale giudice civile di primo grado scende al 50% e quella del
dibattimento penale sale al 30%, si deve operare la campionatura su
entrambe queste funzioni (eliminando solo quella dell’esecuzione
civile), secondo una percentuale che fa salire esclusivamente i
provvedimenti della funzione prevalente in misura pari a quella della
funzione non presa in considerazione; nell’esempio ora fatto la
funzione di giudice civile, essendo comunque la più
significativa, raggiungerà il 70% dell’acquisizione dei
provvedimenti con la modalità già più sopra
indicata, pari a 14 sentenze, mentre per il penale saranno acquisite
6 sentenze.

Altra ipotesi può essere
quella per cui ogni funzione superi il 20% e, pertanto, devono tutte
essere prese in considerazione; continuando nell’esempio 40%
giudice civile, 30% giudice dell’esecuzione civile e 30%
giudice dibattimentale penale, in tal caso la campionatura avverrà
per ogni funzione secondo le percentuali indicate e le tipologie
provvedimentali più significative: 8 sentenze civili, 6
sentenze penali, 3 sentenze in materia di esecuzione e 3 ordinanze di
sospensione ex artt.624 e 625, 2° comma c.p.c. (nel caso del
giudice dell’esecuzione civile questi ultimi due provvedimenti
sono entrambi di pari significatività).

La distinzione così effettuata con alcune
esemplificazioni è riproponibile, anche nel caso di
promiscuità diacronica, operando il calcolo della percentuale
del lavoro svolto tra le diverse funzioni esercitate in periodi
diversi; in tal caso la valutazione della
percentuale di lavoro svolto per ogni funzione è operata con
riferimento al periodo di tempo per il quale è stata
esercitata la funzione rispetto all’intero periodo oggetto di
valutazione.

Pertanto, si considera se le
funzioni sono due o più; nella prima ipotesi si opera, come
già indicato per la promiscuità sincronica, con
eventuale abbattimento della funzione che non superi la percentuale
di un terzo.
Se resta una sola funzione, su
di essa si opererà la campionatura, se le funzioni restano due
la campionatura avverrà su di esse riguardo esclusivamente al
tipo di provvedimento più significativo; ad es., 60% giudice
del dibattimento penale e 40% P.M. presso il Tribunale, corrisponderà

a 12 sentenze penali, 4 richieste di archiviazione e 4 richieste di
misure cautelari personali (nel caso del P.M. questi ultimi due
provvedimenti sono entrambi di pari significatività); se per
l’attività di giudice, nell’ambito dell’esempio
testè fatto, il magistrato avrà esercitato funzioni
promiscue, la campionatura di queste funzioni dovrà essere
esercitata su quella prevalente, che, nel caso fosse nel settore
civile quale giudice ordinario di primo grado, riguarderà 12
sentenze civili e gli anzidetti provvedimenti quale P.M..
Nell’ipotesi in cui
le funzioni da prendere in considerazione siano più di due, si
opererà anche in questo caso l’abbattimento di quella
che non superi il 20% e poi si determineranno le varie acquisizioni
per le percentuali delle diverse funzioni come già più

sopra individuate, non mancando di sottolineare che l’esercizio
di più di due funzioni nel caso di promiscuità
diacronica appare ipotesi meno frequente, perché riguarda il
mutamento di funzioni nell’ambito dello stesso ufficio o di
diversi uffici dello stesso distretto, mentre nell’ipotesi di
mutamento di distretto occorre sempre considerare la forte
probabilità che vi sia il parere parziale.
Le indicazioni fornite sono
perfettamente adattabili anche alla figura del magistrato
distrettuale, precisando che per quello requirente non vi sono
particolari problemi, perché le diverse funzioni (P.M.
ordinario, minorile o presso la Corte d’Appello) si collocano
comunque nel ceppo ben individuato delle funzioni requirenti, ma lo
stesso dicasi per il magistrato distrettuale giudicante, per il quale
si individuerà la o le funzioni prevalenti nell’ambito
del periodo di valutazione secondo le modalità indicate
(percentuali, limiti, etc.) e si opererà di conseguenza la
campionatura.

Naturalmente in genere nei casi
di promiscuità delle funzioni, come in altri già
esaminati, potrà verificarsi che il sorteggio degli anni e dei
bimestri, effettuato all’inizio della consiliatura, non
consenta le acquisizioni delle tipologie provvedimentali come sopra
individuate; in tale ipotesi occorrerà procedere allo
slittamento automatico e progressivo del campionamento al primo
bimestre utile per poterlo realizzare, come previsto all’art.2.

Quanto alle tipologie individuate per le singole
funzioni si rimanda alla descrizione operata agli artt.7 e ss., nei
quali sono indicati prima la dosimetria in percentuale e poi in
numeri.

04 02 2005
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