Cronache dal Consiglio n. 48


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Civinini, Marini, Menditto, Salm, Salvi

CRONACHE DAL CONSIGLIO
Maria Giuliana Civinini, Luigi Marini,
Francesco Menditto, Giuseppe Salmè, Giovanni Salvi

NOTIZIARIO N. 48 luglio 2005

OGGETTO: plenum 6, 13, 14, 20, 21 e 28 luglio 2005
LAVORI DI COMMISSIONE



  1. Dal plenum

    1. La lettera di Caselli sul processo a carico di Andreotti;
    2. La modifica della circolare sull'accesso in Cassazione;
    3. La copertura di un posto alla D.N.A.;
    4. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi;
    5. La nomina dei presidenti di sezione della Corte di Cassazione;
    6. La nomina del Procuratore generale di Perugia: una delibera destinata all'annullamento?;
    7. La nomina del Procuratore generale di Messina: un'occasione persa;
    8. Presidente del Tribunale di Varese: ancora una "forzatura" da parte della "consueta maggioranza";
    9. L'aumento di organico e la ripartizione dei posti di giudice del lavoro;
    10. La modifica del regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari sulla scelta dei magistrati collaboratori e affidatari;
    11. Sulla prova preselettiva del concorso per uditore giudiziario.

  2. Dalle Commissioni

    1. Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi;
    2. Procuratore Nazionale Antimafia: ancora interferenze del legislatore. I primi effetti dell'emendamento Bobbio.

Dal plenum


1. La lettera di Caselli sul processo a carico di Andreotti.

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"Questa pratica non avrebbe dovuto essere aperta,
essendo chiaro fin dall'inizio che non poteva chiudersi che con
un'archiviazione".

Così abbiamo aperto in plenum uno degli interventi a
sostegno della proposta di maggioranza che chiudeva la pratica aperta dal
cons.Spangher nello scorso mese di ottobre "contro" Giancarlo Caselli
per una sua lettera pubblicata sul quotidiano "La Stampa". Lo stesso
Spangher, del resto, ha portato in plenum una proposta di archiviazione fondata
su giudizi di inopportunità non rilevanti ai fini del trasferimento d'ufficio.
E dire che al momento della richiesta di apertura egli ebbe a sottolineare
pubblicamente in ogni modo che la lettera di Caselli ne metteva in dubbio le
capacità di esercitare l'attuale funzione.
Per la cronaca, si trattava di una lettera con cui Caselli
replicava a tutti coloro che, con espressioni spesso violente, dopo il
dispositivo della Corte di Cassazione di rigetto dei ricorsi nel processo a
carico dell'on.Andreotti andavano affermando che la sentenza doveva qualificarsi
come assoluzione e dimostrava una volta per tutte l'infondatezza dell'accusa e
la strumentalità dell'operato della procura di Palermo.
Assai poco felice il titolo dato dal quotidiano
all'intervento di Caselli: "Ma Andreotti era mafioso", titolo da cui
Caselli pochi giorni dopo ha preso le distanze con una nota pubblica pubblicata
dallo stesso quotidiano.
E' evidente a tutti che la lettera di Caselli costituiva un
chiaro esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero; che egli aveva
agito a tutela dell'operato dell'ufficio da lui diretto in passato e per reagire
a chiare mistificazioni; che, infine, lo ha fatto con continenza e dopo la
decisione della Corte di Cassazione (a processo ormai definito). Non vi era
dunque ragione di aprire una pratica di trasferimento d'ufficio nè di rendere
così difficile il raggiungimento di una soluzione archiviativa, fin dall'inizio
scontata nel suo esito, che avevamo immediatamente sollecitato; ma tale
soluzione è stata possibile soltanto dopo che la maggioranza della commissione
ha superato dubbi e distinguo francamente incomprensibili.


2. La modifica della circolare sull'accesso in cassazione.

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Il 13 luglio il plenum ha approvato rilevanti modifiche della
circolare per i trasferimenti, nella parte relativa all'accesso in Cassazione.
L'esigenza che ha portato ad elaborare delle correzioni
alla disciplina vigente sono del tutto condivisibili: esigenza di dare maggiore
concretezza alla specifica professionalità richiesta dal giudizio di
legittimità, evitando tuttavia ogni separatezza con lo svolgimento delle
funzioni di merito, rispetto alle quali le funzioni di legittimità debbono
invece porsi in posizione di necessario collegamento e continuità. Altrettanto
da evitare è anche il pericolo che un'enfatizzazione dell'impegno
scientifico e dottrinario, certamente necessario per ogni manifestazione di una
giurisdizione di qualità, porti a snaturare il concorso per il conferimento di
posti di Cassazione in una sorta di concorso universitario.
Un'ulteriore esigenza si è posta in conseguenza dell'interpretazione
della circolare (non imposta dalla lettera, ma di fatto) seguita in anni
recenti, secondo la quale l'esercizio di alcune funzioni (assistente di studio
alla Corte costituzionale, al tribunale di prima istanza Cee, alla Corte di
giustizia Cee o ad altri organismi giurisdizionali sopranazionali, magistrato
segretario o addetto all'ufficio studi del Csm) davano diritto a un punteggio
aggiuntivo per attitudini. Questa parte della circolare ha formato oggetto di
censura da parte dei giudici amministrativi che hanno ritenuto costituisse una
violazione della par condicio dei concorrenti. Occorre ricordare che la proposta
iniziale di Unicost prevedeva invece l'estensione del punteggio automatico ai
componenti del Csm e che a questa proposta ci siamo opposti, come può vedersi,
con successo.
I punti di rilievo della nuova disciplina, in coerenza con
quanto evidenziato sono, dunque, i seguenti:

  1. l'aumento da 10 a 13 anni del periodo di svolgimento delle funzioni giurisdizionali di merito necessario per poter maturare un
    titolo di particolare rilievo ai fini della valutazione delle attitudini;
  2. il principio secondo il quale l'attitudine specifica alle funzioni di legittimità, in particolare,
    la spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca, si debbono desumere non soltanto dalle pubblicazioni scientifiche, ma
    soprattutto dagli atti e dai provvedimenti;
  3. la regola, consequenziale, secondo la quale le pubblicazioni scientifiche sono valutabili solo "all'esito della valutazione
    favorevole dei titoli professionali";
  4. la valorizzazione di alcune esperienze professionali (magistrato di tribunale o d'appello destinati
    alla cassazione o alla procura generale;, magistrati addetti al tribunale di prima istanza Cee, alla Corte Cee,
    alla Corte costituzionale; componenti, magistrati segretari e addetti all'Ufficio studi del Csm) esclusivamente nell'ambito
    delle attitudini, senza attribuzione di alcun punteggio automatico e riservato.


Su questi punti non solo siamo d'accordo, ma siamo stati
promotori delle modifiche. Ciò vale specialmente per la prevalenza delle
attitudini alla ricerca e allo studio dimostrate nel lavoro giudiziario,
rispetto a quelle evidenziate nell'attività extragiudiziaria, che pur resta,
in via subordinata, adeguatamente apprezzata.
Ci spiace solo che la maggioranza consiliare non abbia
accolto alcuni nostri emendamenti che, a nostro avviso, avrebbero migliorato il
testo normativo. In particolare avevamo proposto:

  1. di esprimere in modo ancora pi chiaro la prevalenza dei
    titoli professionali rispetto a quelli scientifici, dicendo che l'attitudine
    allo studio e alla ricerca deve desumersi soprattutto dagli atti e dai
    provvedimenti;
  2. una migliore collocazione e una pi asciutta formulazione
    (nel testo finale la motivazione di tale valorizzazione è eccessivamente
    enfatizzata) delle parte in cui ai fini attitudinali si valorizzano specifiche
    esperienze professionali, anche per evidenziare la discontinuità con la
    precedente prassi dell'attribuzione di punteggi automatici solo per l'esercizio
    di determinate funzioni;
  3. c. la riconduzione dell'esperienza di magistrato di
    tribunale o d'appello destinato alla Corte o alla Procura generale nell'ambito
    delle "funzioni omologhe", che nella circolare giustificano un
    punteggio autonomo per attitudini;
  4. la previsione che il punteggio per funzioni omologhe
    spetti al magistrato di tribunale per i posti di magistrato d'appello e al
    magistrato d'appello per i posti di consigliere o sostituto procuratore
    generale, previa valutazione dell'esercizio di tali funzioni in concreto e
    senza possibilità di cumulo di punteggi.

Il mancato accoglimento di tali emendamenti non ci ha impedito di
riconoscere, tuttavia, che il testo risponde (sia pure in modo che sarebbe stato
migliorabile) alle esigenze che abbiamo condiviso e delle quali ci siamo fatti
promotori.


3. La copertura di un posto alla D.N.A.

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Il dott. Roberto Pennini, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Livorno, è stato nominato a larga maggioranza
sostituto della Direzione nazionale antimafia, raccogliendo i voti di Unicost,
di MD (tranne Marini che si è astenuto), dei laici di centro sinistra, di
Marotta, Spangher e Ventura Sarno.
Altro candidato proposto il dott. Sandro Ausiello, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha ottenuto i voti
del Movimento e di MI. Oltre Marini, si sono astenuti Buccico e Di Federico.


4. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi.
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Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi
direttivi e semidirettivi:


  • Presidente del Tribunale per i minorenni di Sassari al
    dott. Gavino Casu
    , consigliere della sezione distaccata della Corte d'Appello
    di Sassari;
  • Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
    minorenni di Sassari al dott. Francesco Verdolina
    , sostituto procuratore della
    Repubblica del Tribunale di Salerno;
  • Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento al dott.
    Carlo Alberto Agnoli
    , Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento;
  • Presidente di sezione del Tribunale di Modena (due posti)
    ai dott.ri Eleonora De Marco e Flavio De Santis
    , rispettivamente sostituto
    procuratore generale e consigliere della Corte d'Appello di Bologna;
  • Presidente di sezione del Tribunale di Cagliari alla
    dott.ssa Assunta Brizio
    , consigliere della Corte d'Appello di Cagliari;
  • Presidente di sezione del Tribunale di Milano al dott.
    Luigi Pietro Caiazzo
    , consigliere della Corte d'Appello di Milano;
  • Presidente di sezione del Tribunale di Asti al dott. Cesare
    Antonio Proto
    , Ispettore generale capo presso l'Ispettorato generale del
    Ministero della Giustizia;
  • Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale
    di Perugia al dott. Federico Centrone
    , giudice presso il Tribunale di Perugia.

Per l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di
Taranto
è stato nominato a maggioranza il dott. Luigi De Liguori,
consigliere della Corte d'Appello di Lecce; ha ricevuto i voti di Mi e della
Cdl il dott. Pio Guarna, giudice presso il Tribunale di Taranto.
E' stato nominato Presidente di sezione della Corte d'Appello
di Ancona
il dott. Vincenzo De Robertis, Presidente di sezione del
Tribunale di Bologna, che ha riportato i voti di tutti, tranne che di Unicost,
che ha espresso la sua preferenza per il dott. Lauro Mogetta, Presidente del
Tribunale di Ancona; astenuti Favara e Rognoni.
E' stato nominato Presidente di sezione della Corte d'Appello
di Salerno il dott. Nicola Bartol
i, consigliere presso la stessa Corte; 4
voti (MI, Schietroma e Spangher) sono andati al dott. Ennio Malzone, consigliere
della Corte di Cassazione; astenuti Marvulli e Rognoni.
E' stato nominato Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Genova il dott. Ettore Siniscalchi
con 13 voti
(MI, Unicost, Cdl, Marvulli) che ha prevalso sul dott. Giovanni Nicola Marras
(Civinini, Salmè, Salvi, Movimenti; astenuti Rognoni, Marini, Menditto).
Il dibattito si è incentrato sul rilievo da attribuire alla
indubbia specializzazione del dott. Marras, giudice e P.m. minorile, in
comparazione, bench fuori fascia, col dott. Siniscalchi con un buon percorso
professionale, ma con la sola e limitata esperienza minorile maturata quale
sostituto procuratore generale presso la sezione minorile d'appello.

E' stato nominato Presidente di sezione del Tribunale di
Palmi il dott. Maurizio Salamone
(14 voti, Unicost, Movimento, Menditto,
Marini, Salvi, Salmè), che ha prevalso sulla dott.ssa Concettina Epifanio (MI,
CDL, Marvulli, Favara; astenuti Rognoni, Civinini).
Fermo restando il buon curriculum professionale dei due
candidati, la discussione si è incentrata sul riconoscimento o meno al dott.
Salamone del punteggio aggiuntivo perch proveniente da sede disagiata facente
parte del distretto che comprende anche il Tribunale di Palmi, riconoscimento
che non ne consentiva il superamento da parte della dott. Epifanio.
E' stato nominato Procuratore Aggiunto di Catanzaro il
dott. Salvatore Murone
, Preidente di sezione del Tribunale di Lamezia Terme
(Buccico, Spangher, Ventura Sarno, Movimento, MI, Marini, Civinini, Marvulli),
che ha prevalso sul dott. Alfredo Garbati, sostituto procuratore generale presso
la Corte d'Appello di Catanzaro (Berlinguer, Schietroma, Unicost, Di
Federico). Astenuti: Rognoni, Marotta, Menditto, Salmè.
La discussione è stata caratterizzata dalla valutazione del
punteggio da attribuire al pi anziano dott. Murone per merito che, ad avviso
di coloro che hanno votato per il dott. Garbati, non era tale da consentire di
riconoscere il massimo del punteggio, con conseguente superamento da parte di
quest'ultimo.
E' stato nominato Presidente della Corte d'Appello di
Trieste il dott. Carlo Dapelo
, Presidente di sezione della Corte d'Appello
di Venezia con 15 voti (Unicost, Spangher, Marotta, Di Federico, Ventura Sarno,
MI, Schietroma, Favara e Berlinguer) che ha prevalso sul dott. Francesco Abate,
Presidente del Tribunale di Verona cui sono andati 8 voti (Movimento, MD) e sul
dott. Mario Bassi, Presidente di sezione della Corte d'Appello di Trieste, che
è stato votato dal cons. Buccico.
A nostro avviso era chiara la prevalenza del dott. Abate,
magistrato con lunga esprerienza semidirettiva e, successivamente, direttiva per
ben nove anni. Nel lungo periodo di presidenza del Tribunale di Verona il dott.
Abate ha concretamente dimostrato una elevatissima capacità organizzativa,
ampiamente riconosciutagli. Il dott. Dapelo, meno anziano, pur in possesso di un
buon curriculum (già consigliere di cassazione, attualmente Presidente di
sezione della corte d'appello di Venezia) era, invece, privo di una qualsiasi
precedente esperienza direttiva.
L'incarico di Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Trieste è stato conferito al dott. Beniamino Deidda
,
Procuratore della Repubblica di Prato, che ha prevalso con 16 voti (MD,
Movimento, Buccico, Marotta, Spangher, Di Federico, Favara, Lo Voi, Schietroma,
Berlinguer) sul dott. Mario Bassi, Presidente di sezione della Corte d'Appello
di Trieste) che ha riportato 7 voti (Unicost, Mammone, Ventura Sarno). Astenuti
Rognoni e Meliadò.
Le qualità professionali del dott. Deidda (in passato
giudice ed aggiunto alla Procura circondariale di Firenze) sono note, anche
sotto il profilo organizzativo. Va ricordato, in particolare, la particolare
competenza acquisita nella materia della prevenzione infortuni e del diritto
penale del lavoro.
E' stato nominato Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Torino il dottor Ennio Tomaselli
, giudice dello stesso
Tribunale, con 19 voti (MD, Movimento, Unicost, Berlinguer, Buccico, Di
Federico, Marotta, Favara). Al dott. Paolo Cesare Maria Tamponi, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, sono andati 4 voti
(MI, Schietroma e Ventura Sarno).
Il dott. Tomaselli vanta una vasta esperienza nel settore
minorile (dal 1986 al 1990 giudice, dal 1990 al 1998 sostituto, dal 1998 a
tutt'oggi ancora giudice dei minori), con ottimo profilo professionale anche
sotto il profilo attitudinale organizzativo.
Il dott. Tamponi, di pari anzianità, non aveva, invece, mai
espletato funzioni minorili (se si prescinde da qualche processo in appello in
occasione di una sua applicazione in Corte e da qualche incarico di settore da
vice-capo di gabinetto del Ministro della Giustizia nel 1996 per circa un anno).
E' stato nominato Presidente del Tribunale di Crema il
dott. Salvatore Cappelleri
, giudice presso lo stesso Tribunale, con 13 voti
(Unicost, laici del Polo, MI), che ha prevalso sul dott. Raffaele Martorelli,
giudice del Tribunale di Milano, che ha riportato 8 voti (MD, Movimento,
Berlinguer).
La prevalenza del pi anziano dott. Martorelli emergeva dal
lunghissimo periodo in cui lo stesso aveva esercitato in concreto le funzioni
semidirettive.

La dott.ssa Adriana Garramone
, Presidente di sezione del
Tribunale di Milano, è stata nominata Presidente del Tribunale di Lodi
con 14 voti (Unicost, MI, laici del Polo, Berlinguer). 7 voti (Movimento, MD)
sono andati al dott. Alfredo De Lillo, Presidente di sezione del Tribunale di
Monza, con una pi lunga e positiva esperienza di esercizio delle funzioni
semidirettive.


5. La nomina dei presidenti di sezione della Corte di Cassazione.
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Nella mattina del 21 luglio, poche ore prima dell'approvazione
definitiva della legge sull'ordinamento giudiziario, sono stati nominati 5
presidenti di sezione della Corte di Cassazione: i dottori Giovanni Antonio
Paolini, Mariano Battisti, Ernesto Lupo ed Antonio Elefante, all'unanimità:
il dott. Domenico Nardi con 8 astensioni (Marvulli, Favara, Salmè, Marini,
Civinini, Aghina, Arbasino, Rognoni).
La vicenda delle nomine dei Presidenti di sezione della
Cassazione ha impegnato a lungo il Consiglio ed è opportuno ripercorrerne tutte
le tappe.

La prima fase: le proposte contrapposte.
Dopo un lungo iter, iniziato con la precedente commissione,
nel febbraio venivano votate le proposte per 9 posti di presidente di sezione
della Cassazione, raggruppati così come era avvenuto per gli otto posti
conferiti egualmente in questa consiliatura.
Questo l'esito della votazione:

  • 1 concorso (vacanza 9 luglio 2003), relatore Fici:
    Alessandro CRISCUOLO (unanimità)
  • 2 concorso,(vacanza 31 marzo 2004), relatore De Nunzio:
    Domenico NARDI (De Nunzio, Mammone); Ernesto LUPO (Menditto, Fici), Claudio
    VITALONE (Buccico), astenuto
    Berlinguer.
  • 3 concorso (vacanza 31 marzo 2004), relatore De Nunzio:
    Domenico NARDI (De Nunzio, Mammone); Raffaele LEONASI (Menditto, Fici,
    Berlinguer); Claudio VITALONE (Buccico), astenuto Berlinguer.
  • 4 concorso (vacanza 7 maggio 2004), relatore Fici: Giovanni
    Antonio PAOLINI, (unanimità)
  • 5 concorso (vacanza 19 maggio 2004), relatore De Nunzio:
    Giuseppe COSENTINO (De Nunzio, Mammone, Buccico); Giorgio LATTANZI (Menditto,
    Fici), astenuto Berlinguer
  • 6 concorso (vacanza 8 luglio 2004), relatore Fici:: Mariano
    BATTISTI (Menditto, Fici), Michele DE LUCA (Berlinguer), Alfredo MENSITIERI (De
    Nunzio, Mammone, Buccico),
  • 7 concorso (vacanza 15 settembre 2004), relatore De Nunzio:
    Antonio ELEFANTE (De Nunzio, Mammone, Buccico, Berlinguer); Gianvittore FABBRI (
    Menditto, Fici),
  • 8 concorso (vacanza 16 settembre 2004), relatore Fici:
    Michele DE LUCA, unanimità
  • 9 concorso (vacanza 1 dicembre 2004), relatore De Nunzio:
    Eduardo FAZZIOLI (De Nunzio, Mammone, Buccico, Berlinguer), Roberto PREDEN
    (Menditto, Fici).

L'esito del voto rappresentava con chiarezza alcune
particolarità di questi concorsi che, diversamente dai precedenti relativi ai
presidenti di sezione della Cassazione, raccoglievano un numero limitato di
unanimità evidenziando una forte contrapposizione tra MD e Movimenti da un
lato, MI, Unicost e CDL dall'altro.
Le uniche tre unanimità si registravano sulle proposte del
cons. Fici relative a magistrati di diversi orientamenti ideali e culturali (Criscuolo,
Paolini, De Luca), in linea con le posizioni di MD e Movimenti dirette a
nominare i candidati esclusivamente sulla base dei titoli professionali ed in
applicazione delle regole vigenti.
Per quattro concorsi vi erano proposte contrapposte in cui si
registrava la compattezza di Unicost, MI e CDL che convergevano sui medesimi
candidati.
Per due concorsi si registrava egualmente una convergenza, se
pur "anomala", tra Unicost, MI e CDL che proponevano il dott. Nardi ed
il dott. Vitalone in due concorsi successivi: alla proposta del relatore De
Nunzio in favore del dott. Nardi, su cui convergeva il cons. Mammone, e cui MD e
Movimenti contrapponevano in un primo concorso il dott. Lupo ed in un secondo il
dott. Leonasi, il cons. Buccico indicava egualmente un unico candidato, il dott.
Vitalone. Mai in passato si era verificata una situazione analoga, per cui, in
caso di vittoria del dott. Nardi nel primo concorso, l'unico candidato che
sarebbe rimasto a contrapporsi a quello votato da noi e dal Movimento, sarebbe
stato il dott. Vitalone, rendendo decisiva la posizione di MI ed UNICOST che, d'altra
parte, avevano visto i voti dei consiglieri della CDL convergere sui candidati
da loro proposti in altri quattro concorsi.
La lettura complessiva del voto espresso in commissione, che
contrastava in modo stridente con la prassi consiliare di giungere a nomine
unanimi o ampiamente condivise di presidenti di sezione della Cassazione,
dimostrava l'anomalia di questa tornata di nomine in cui spiccava il duplice
voto sul candidato dott. Vitalone, votato dal consigliere indicato dalla Cdl.
Peraltro, nella concreta individuazione dei candidati,
esplicitando i criteri di valutazione, i componenti di MI e UNICOST, si
limitavano a "verificare, seguendo l'ordine di anzianità, se il candidato
fosse dotato di qualità tali da non giustificare scavalchi e quindi
esclusioni
." ed indicavano come criterio "significativo e
indicizzante" quello della appartenenza alle sezioni unite.
Abbiamo chiarito (unitamente al Movimento) che nelle proposte
ci eravamo attenuti semplicemente alle regole indicate dalla circolare sulla
nomina degli uffici direttivi, secondo cui l'anzianità è utilizzata per
individuare le cosiddette "fasce", all'interno delle quali i
candidati vanno scelti (non per anzianità, ma) per attitudini e merito: solo in
caso di pari merito e attitudini, come criterio residuale e finale, prevale il
candidato pi anziano. Il diverso criterio dell'anzianità senza demerito,
sostanzialmente seguito da MI e UNICOST, comportava non solo violazione delle
regole della circolare, ma anche una rinuncia all'assunzione della
responsabilità della scelta da parte dell'organo di autogoverno, con il
ricorso a un criterio certamente obbiettivo, ma anche di per sè scarsamente
significativo, quale quello dell'anzianità, a volte legato solo alla semplice
classifica di un concorso celebrato oltre 40 anni prima.
Spiegavamo che il criterio della assegnazione alle sezioni
unite era solo enunciato da MI ed Unicost e non praticato, visto che, ad esempio
il dott. Battisti, pur essendo pi anziano e con una lunghissima esperienza di
sezioni unite (dodici anni), veniva "scavalcato" dal dott. Mensitieri,
alle sezioni unite solo dal 2003,.
In ogni caso sollecitavamo un dibattito in plenum in cui,
finalmente, le diverse posizioni si sarebbero potute confrontare pubblicamente
anche con l'espressione del voto che avrebbe sciolto le ambiguità
rappresentate principalmente dalla duplice proposta in favore dei dott.ri Nardi
e Vitalone.

La seconda fase: il plenum
Iscritte all'ordine del giorno di plenum, la discussione
veniva pi volte rinviata, evidenziando, ancora una volta, la particolarità e
l'anomalia di queste procedure.
I numerosi rinvii erano dovuti anche alle
"memorie", richieste, "atti di significazione e diffida"
presentate dal dott. Claudio Vitalone sia in plenum che, in un'occasione,
direttamente al Capo dello Stato che trasmetteva il documento per competenza al
Consiglio.
Tra i tanti argomenti rappresentati dal dott. Vitalone vi era
anche quello di un suo "presunto diritto" ad essere nominato
Presidente di sezione della Corte di cassazione essendo stato accolto dal T.A.R.
un ricorso avverso una precedente nomina; a ciò aggiungeva di avere presentato
numerosi ricorsi ancora pendenti che, se accolti come il primo, avrebbero
comportato gravi conseguenze su molteplici nomine deliberate dal Consiglio.
Rispetto a questo argomento di "opportunità", pur suggestivamente
rappresentato e tale da consentire di trovare adesioni, abbiamo sempre e con
rigore ritenuto che il Consiglio dovesse operare esclusivamente valutazioni
istituzionali e che la vicenda rappresentata, perciò, dovesse essere esaminata
all'esito dell'esaurimento del contenzioso amministrativo in atto.
La particolarità dei concorsi in atto emergeva anche dal
fatto che il dott. Vitalone sollecitava i componenti di MD ad astenersi
ritenendosi "vittima" da tempo dell'azione di Magistratura
Democratica. In plenum dichiaravamo che non vi era ragione alcuna per una nostra
astensione e che avremmo continuato ad esercitare le nostre funzioni di
Consiglieri.
Anche il cons. Salvi, chiamato in causa dal dott. Vitalone
quale P.M. nel processo per l'omicidio Pecorelli, riteneva che non vi fossero
ragioni per astenersi.
Il Vice Presidente Rognoni dava atto dell'insussistenza di
ragioni che portassero alla nostra astensione.
Nominato all'unanimità il dott. Alessandro Criscuolo
(Consigliere di Cassazione), sembrava che finalmente ci si potesse confrontare
sulle residue otto proposte. Veniva in rilievo imediatamente il concorso in cui
erano stati votati i dott.ri Nardi (Unicost, MI), Lupo (MD, Movimento), Vitalone
(Cdl), in cui avremmo potuto verificare la paventata convergenza nei voti tra
Unicost, MI e CDL, con dirette conseguenze sul concorso successivo in cui erano
presenti i medesimi candidati di Unicost ed MI (Nardi) e della CDL (Vitalone) ed
il dott. Leonasi (MD Movimenti). Insomma, era arrivato il momento in cui
sarebbero stare rese evidenti le scelte: o convergenza tra MI, Unicost e CDL
(rispettivamente su Nardi e Vitalone) ovvero nessuna convergenza con successiva
verifica delle eventuali conseguenze sui voti degli ulteriori concorsi in cui
erano stati compatti gli stessi gruppi in commissione.
A questo punto il Presidente Marvulli, però, ha chiesto il
ritorno delle pratiche in commissione perch il loro esame avrebbe comportato
incoerenze e difetti di motivazione tra le diverse proposte che non tenevano
conto dell'esito delle precedenti, con rischio di annullamento ad opera del
giudice amministrativo: ogni proposta successiva avrebbe dovuto tenere conto
dell'esito del voto di quella precedente, con la duplice conseguenza che il
vincitore del primo concorso non dovesse essere comparato in quello successivo e
che il candidato perdente nel primo concorso dovesse avere l'opportunità di
essere votato anche nel concorso successivo.
Abbiamo osservato:


  • che analoghe difficoltà si ripropongono ogniqualvolta (ed
    è la regola) vengono contestualmente istruiti e decisi concorsi per
    conferimento di incarichi direttivi in cui spesso i candidati sono i medesimi
    (si è ricordato, ad esempio, il recente caso delle Procure di Busto Arstizio e
    Varese);
  • che le motivazioni, ove lo sviluppo dei lavori lo avesse
    reso necessario, ben avrebbero potuto essere corrette con emendamenti in plenum
    che, del resto, avevamo già predisposto, dando atto della nomina del candidato
    nel precedente concorso, con contestuale soppressione di tutti i relativi
    riferimenti;
  • che in caso di estrema e conclamata necessità l'eventuale
    ritorno in commissione di singole pratiche poteva essere deliberato quando
    appunto se ne fosse verificata la necessità: se si fosse ritenuto di proporre
    un candidato bocciato in un precedente concorso, non indicato dalla commissione
    in quello in esame, si sarebbe potuto proporre il ritorno in commissione come
    accade sempre quando non si concorda con la proposta formulata dalla
    commissione;
  • che, comunque, questi difetti non erano neanche
    prospettabili con riferimento al secondo concorso che si era in procinto di
    esaminare in cui si confrontavano tre proposte alternative (in favore
    rispettivamente dei colleghi Nardi, Lupo e Vitalone) che - riguardo al profilo
    segnalato - non presentavano alcun rischio di incoerenza motivazionale, essendo
    stato votato in precedenza all'unanimità il dott. Criscuolo, per cui non vi
    era alcun candidato perdente o incongruenza della motivazione.

Abbiamo altresì evidenziato che la trattazione di questo
secondo concorso avrebbe agevolato la trattazione degli ulteriori concorsi; ed
abbiamo così sollecitato l'avvio del dibattito pubblico sulla prima pratica che
presentava proposte alternative.
La proposta di ritorno della pratica in commissione è stata
approvata con 13 voti a favore (laici della Casa delle Libertà, Unicost,
Marvulli e Favara) e 10 contrari (Md, Movimento, MI), astenuti Schietroma e
Berlinguer.
Veniva, così, espresso con la nostra ferma opposizione un
voto che, impediva un pubblico dibattito e la conseguente assunzione di
responsabilità sui "nodi e le anomalie" che erano emersi; un voto che
costituiva un momento di ulteriore ritardo nella nomina dei Presidenti di
Sezione da tempo attesi in Cassazione e che imponeva alla commissione una
modalità procedurale di votazioni tale da rallentare considerevolmente le
procedure in presenza di proposte contrapposte.

La terza fase: il ritorno in commissione e la nomina di
cinque presidenti.

Come avevamo previsto il ritorno di otto pratiche in
commissione, votato per le ragioni indicate da coloro che avevano ottenuto (con
la nostra opposizione) la maggioranza in plenum, poneva la Commissione di fronte
ad un'alternativa: procedere con proposte contrapposte con i ritardi e le
lunghezze procedurali ricordate, ovvero tentare di ricercare una possibile
convergenza che consentisse un'accelerazione dei tempi. Solo l'unanimità,
infatti, avrebbe consentito di presentare pi proposte contestuali, non
dovendosi procedere alla comparazione dei candidati contestualmente proposti
(con il venir meno di apparenti incongruenze di motivazione) e non essendovi
candidati proposti dalla commissione perdenti nel voto di plenum, perciò
riproponibili nel concorso successivo.
Non condividevamo e non condividiamo questa impostazione che,
però, il voto del plenum ha imposto alla commissione.
Le soluzioni proposte in commissione per superare la
situazione di "stallo" determinatasi non raggiungevano il consenso
necessario, ivi compreso quella di votare subito i nominativi che già avevano
ottenuto in precedenza l'unanimità.
Alle difficoltà già rappresentate in precedenza si
aggiungeva l'approvazione dell'emendamento Bobbio che determinava ulteriori
effetti negativi sulle procedure in corso (poi esplicitati nel parere approvato
dalla sesta commissione) e la necessità che venissero espletate al pi presto
Abbiamo perseguito, a questo punto, con determinazione l'obiettivo
di raggiungere l'unanimità su tutti i concorsi pendenti, gli 8 rinviati dal
plenum ed altri 2 giunti in commissione, perch ci è apparso prevalente l'interesse
ad una rapida copertura dei posti diretta anche a salvaguardare l'immagine del
Consiglio.
Abbiamo sostenuto fino all'ultimo in commissione l'opportunità
della pi ampia convergenza possibile, ma non è stato possibile superare le
resistenze generalizzate se non per cinque nominativi.
Nonostante la nostra posizione diversa su questo punto
abbiamo ritenuto che fosse prevalente l'interesse istituzionale diretto a
consentire che almeno una parte dei posti venisse immediatamente coperta, anche
in considerazione dei richiami del Capo dello Stato che, se fossero stati tenuti
presente nel plenum, non avrebbero imposto il ritorno in commissione delle
pratiche.
Abbiamo così votato per i cinque nomi su cui vi è stata la
convergenza, anche con l'obiettivo di tentare di perseguire nei giorni
successivi ulteriori convergenze sui pur ottimi candidati esclusi. Il poco tempo
a disposizione e la mancanza di disponibilità non hanno consentito di
raggiungere questo obiettivo e di questo ci rammarichiamo nella convinzione che
se vi fosse stato un pi ampio senso istituzionale si sarebbe potuto proporre
altre cinque nomine.
I magistrati votati e le proposte scritte approvate dal
plenum dimostrano con chiarezza che il Consiglio non ha seguito la linea in
favore della mera anzianità o di anzianità senza demerito o di valore
determinante da attribuire alla partecipazione alle sezioni unite che altri
avevano sostenuto.
Il voto unanime ha, comunque, consentito il rapidissimo
espletamento di tutte le incombenze successive ed i nuovi presidenti prenderanno
possesso nei prossimi giorni.
Raggiungere l'unanimità (sempre importante, come pi volte
abbiamo affermato, nel caso di conferimento di uffici direttivi) significava, e
di questo eravamo consapevoli, non potere perseguire fino in fondo le posizioni
che avevamo in precedenza prospettato (espresse con chiarezza dal voto
originariamente formulato prima del ritorno delle pratiche in commissione e
dalle proposte scritte in favore dei candidati da noi votati), ma siamo convinti
di avere operato una scelta in linea con le esigenze istituzionali ed i valori
sempre espresse da Magistratura Democratica.


6. La nomina del Procuratore Generale di Perugia: una delibera destinata all'annullamento?
(torna all'indice)

Il T.A.R. aveva annullato il conferimento dell'ufficio di
Procuratore Generale di Perugia al dott. Giovanni Vacca, non essendo stato
adeguatamente motivato il superamento della c.d. "fascia di
anzianità".
Attivato dal dott. Giancarlo Armati, procuratore della
repubblica presso il Tribunale di Viterbo, il giudizio di ottemperanza il
Consiglio ha nuovamente nominato il dott. Vacca (Unicost, MI, CDL, Marvulli,
Favara, Schietroma, Berlinguer) ).
Il nostro voto (e quello del Movimento) è andato, così come
nella precedente occasione, al dott. Giancarlo Armati, non ricorrendo i
presupposti per il superamento della fascia di anzianità.
Pur dando atto delle qualità professionali del dott. Vacca,
abbiamo rilevato che la delibera approvata oggi, al pari della precedente, non
esplicita adeguatamente le ragioni del superamento della fascia, con il rischio
di un ulteriore annullamento da parte del giudice amministrativo.


7. La nomina del Procuratore Generale di Messina: un'occasione persa.
(torna all'indice)

L'incarico di Procuratore Generale di Messina è stato
conferito al dott. Ennio D'Amico, Presidente della Corte d'Appello di Reggio
Calabria (15 voti: Unicost, laici del Polo, Mammone, Favara, Marvulli e
Schietroma).
Al dott. Luigi Croce, Procuratore della Repubblica di
Messina, sono andati 9 voti (MD, Movimento, Lo Voi, Berlinguer, astenuto
Rognoni).
L'eccezionale curriculum in materia di processi di
criminalità organizzata del dott.Croce, tenuto conto del particolare rilievo
che assume (anche per circolare) la trattazione di questi processi per l'ufficio
di Procuratore Generale di Messina, ci ha fatto ritenere che ricorresse un
tipico caso in cui dovesse essere superata la "fascia" di anzianità,
evitando di conferire l'ufficio, come è avvenuto, a magistrati pi anziani,
ma totalmente privi di esperienza al riguardo.
Il dott. D'Amico, infatti, è privo di significativa
esperienza requirente e di specifica competenza in materia di reati posti in
essere dalla criminalità organizzata, a differenza del dott. Croce, il cui
percorso professionale evidenzia una continua e progressiva professionalità
maturata in tale settore quale sostituto, sostituto Procuratore Generale e
Procuratore Aggiunto a Palermo; infine, quale Procuratore della Repubblica di
Messina, incarico che gli veniva conferito nella consapevolezza della gravità
del "caso Messina" che all'epoca aveva impegnato il Consiglio. Anche
in tale qualità il dott. Croce dimostrava elevatissima professionalità
consentendo all'ufficio di raggiungere apprezzabili risultati in un clima di
piena collaborazione.


8. Presidente del Tribunale di Varese: ancora una "forzatura" da parte della "consueta maggioranza".

(torna all'indice)

Pi volte abbiamo sottolineato che la gran parte delle
decisioni consiliari raggiungono l'unanimità e che ciò non accade per le
nomina dei direttivi in cui si forma, spesso, una maggioranza composta da MI,
Unicost e CDL. Questa maggioranza a volte "si limita" a votare
candidati di cui valorizza taluni requisiti di circolare, salvo, poi, recuperare
diversi e contraddittori argomenti quando occorre promuovere un altro candidato
in un diverso concorso. Altre volte (in modo pi intenso in questo ultimo anno
di consiliatura) la stessa maggioranza delibera nomine che, a nostro avviso,
vanno oltre i limiti di una pur ampia discrezionalità e si pongono in contrasto
con regole di circolare e con univoci precedenti.
La nomina del Presidente del Tribunale di Varese, che già
avevamo segnalato al momento del voto della commissione, rientra tra queste
ultime vicende che continueremo a segnalare con rigore.
L'incarico è stato conferito al dott. Emilio Curto' (Pres.
sez. Trib. Varese) con 14 voti (Unicost, laici del Polo, MI, Schietroma)
rispetto ai 9 voti (MD, Movimento, Berlinguer) andati al dott. Ezio Siniscalchi
(Pres. sez. Trib. Milano).
Abbiamo inutilmente evidenziato che il dottor Curtò non era
legittimato a concorrere perch, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda , si trovava da meno di tre anni nell'ufficio di
appartenenza (art. 194 ord. giud.).
I consiglierti di Unicost, intervenuti in modo compatto nella
discussione, hanno sostenuto la legittimazione del dott. Curto', sul presupposto
che il suo precedente trasferimento dovesse essere considerato d'ufficio,
tale, perciò, da non rendere applicabile l'ordinario requisito triennale di
legittimazione.
Non ci dilungheremo sugli argomenti posti a sostegno della
"originale" tesi prospettata per sostenere il dott. Curto',
ampiamente contrastata nella proposta in favore del dott. Siniscalchi e nel
corso del dibattito in plenum; intendiamo, però, sottolineare che si tratta di
tesi in contrasto con tutti i precedenti consiliari (ne sono stati acquisiti un
gran numero), delle norme vigenti primarie e secondarie vigenti e dei dati
letterali.
La delibera con cui è stato conferito al dott. Curto' il
posto di Presidente di sezione del Tribunale di Varese, infatti, qualificava
espressamente il trasferimento "a domanda", essendo stata presentata
specifica istanza da parte dell'interessato che, tra l'altro, aveva
espressamente richiesto di avvalersi della pi favorevole procedura di
"concorso virtuale"; oggi, pur di consentirgli di concorrere, la
consueta maggioranza riqualifica il trasferimento di ufficio, con conseguente
diritto al corrispondente trattamento economico.
In conclusione: il dott. Curto', pretore a Varese, dopo il
periodo di fuori ruolo, ottiene, con concorso virtuale ed a domanda, il posto di
presidente del Tribunale di Varese; dopo un brevissimo periodo il precedente
trasferimento viene qualificato d'ufficio e gli viene conferito il posto di
Presidente del Tribunale di Varese!
E' stata adottata una delibera a nostro avviso illegittima,
peraltro facendo prevalere nel merito il dott. CURTO' nei confronti del pi
anziano dott. Siniscalchi (diversamente dal solito i consiglieri di Unicost
hanno sostenuto un'interpretazione riduttiva del ruolo da attribuire all'anzianità),
magistrato con pi lunga esperienza di funzioni semidirettive, maturata in
diverse sezioni, civili e penali, del Tribunale di Milano, con un lusinghiero
curriculum sotto i pi svariati profili.


9. L'aumento di organico e la ripartizione dei posti di giudici del lavoro.

(torna all'indice)

Il Ministro, in attuazione della legge 48/2001, ha proceduto
alla seconda fase di ampliamento delle piante organiche: 196 posti complessivi,
ripartiti tra Tribunali, Procure, Tribunali e Procure Minori, uffici di
sorveglianza.
Il Consiglio, con la delibera adottata il 20 luglio, ha
ampliato la pianta organica delle sezioni lavoro di primo grado, destinando a
questo settore parte delle unità previste dal Ministro quale aumento dell'organico
dei Tribunali.
Abbiamo ricordato in plenum le esigenze del settore lavoro,
da salvaguardare in modo prioritario per le difficoltà in cui versa e per i
valori da esso tutelati, e il grave stato in cui si trovano ad operare le
sezioni lavoro dei Tribunali metropolitani e delle corti d'appello, oggi
escluse e che, perciò, dovranno essere adeguatamente incrementate nella terza
fase di aumento di organico. Analoghe valutazioni andranno compiute per le
esigenze della Corte di Cassazione; ciò anche perch un rafforzamento degli
organici specialistici di primo grado finirà per accrescere il numero di
processi che giungeranno in grado di appello e di legittimità. In ogni caso in
questa ultima fase sarà necessario valutare complessivamente lo stato delle
sezioni lavoro di tutti gli uffici giudiziari.
Abbiamo anche sostenuto con forza la scelta complessiva,
operata con la delibera, di procedere alla istituzione o all'incremento delle
sezioni lavoro sulla base di un'attenta analisi dei dati e delle necessità
del settore, operando sempre scelte in favore del potenziamento in tutte le
situazioni in cui ciò poteva apparire dubbio, nell'ottica della piena
valorizzazione delle esigenze di specializzazione.
Emblematico è stato il dibattito su un emendamento con cui
si proponeva di sopprimere un incremento di un posto di organico specialistico
per consentire al Presidente del tribunale di destinare il futuro magistrato
anche alla trattazione di affari diversi da quelli di lavoro. Abbiamo replicato
che la ragione dell'istituzione e del rafforzamento delle sezioni lavoro,
anche in sedi di ridotte dimensioni, ha la funzione proprio di consentire un'adeguata
valorizzazione delle esigenze di questo settore attraverso la trattazione
esclusiva delle controversie di lavoro e previdenziali da parte dei magistrati
ad esse assegnati. Il plenum a maggioranza ha confermato questa linea
respingendo l'emendamento.
Abbiamo già ricordato, in occasione del parere (fortemente
critico) espresso dal Consiglio nei confronti del progetto Ministeriale di
distribuzione dell'aumento, che - ai sensi della L. 48/2001 - delle 546 unità
complessive portate in aumento dalla L. 48/2001 devono esserne destinate al
settore lavoro almeno 300.
Nello stesso parere si indicava (e si ribadisce oggi) il dato
di partenza su cui operare l'aumento, individuato nel numero complessivo di
magistrati destinati al settore lavoro nel giugno 1999, epoca della rilevazione
citata nella relazione al disegno di legge con cui si quantificavano le
ulteriori esigenze del settore in 300 unità.
Le esigenze del settore lavoro sono state tutelate
adeguatamente, tenuto anche conto delle necessità degli altri settori in
sofferenza, considerando come dato di partenza il numero effettivo dei
magistrati addetti al lavoro nel giugno 1999 (in totale 335, di cui 304 giudici
e 31 semidirettivi), pur se nella relazione di presentazione della legge si
citava un numero di sole 295 unità (probabilmente legato alle presenze e alla
loro produttività) e non calcolando i consiglieri della Corte di Cassazione
addetti alla sezione lavoro (43 complessivi in organico tra presidenti di
sezione e consiglieri). Va precisato, infine, che il dato finale di 635 unità
terrà conto esclusivamente dei magistrati delle sezioni lavoro e non anche di
quelli che continueranno ad essere addetti alla trattazione di tale materia (in
via esclusiva o parziale) sulla base di meri provvedimenti tabellari.
In particolare:


  • con gli interventi attivati dal Consiglio in forza delle
    proprie competenze, gli organici di lavoro sono passati dagli originari 335 a
    529 (un notevole incremento veniva operato con le delibere del 14 luglio 2000,
    che espressamente anticipava gli effetti derivanti dall'aumento dell'organico
    all'epoca in discussione, e del 20.2.2003 che dava attuazione al primo aumento
    di organico di cui alla l. 48/2001);
  • con la delibera approvata i magistrati addetti alle sezioni
    lavoro passeranno a complessivi 588. I residui 47, per raggiungere il numero
    finale di 635, saranno individuati in occasione della terza ed ultima
    ripartizione dei posti recati in aumento dalla legge 48/2001, in cui, come
    detto, andrà comunque operata una rivalutazione complessiva delle esigenze del
    settore.

In molti casi vengono istituiti uno o pi posti di lavoro
ove la materia è trattata attualmente solo in via tabellare. In tali casi i
posti specializzati di nuova istituzione saranno prossimamente messi a concorso
dal consiglio, concorso cui potranno partecipare anche i magistrati che oggi
trattano la materia in via tabellare (e cui potrà essere attribuito il relativo
punteggio aggiuntivo nel caso di esercizio esclusiva della materia per pi
anni). All'esito della destinazione del magistrato alla sezione lavoro i
magistrati che trattano tale materia in via tabellare potranno essere destinati
ad altri settori ovvero, nel caso in cui il posto coperto sia attribuito proprio
a tale magistrato, il relativo posto dovrà essere coperto con procedura
concorsuale.
Questi i dati relativi all'anno 2003 ed al primo semestre
2004, da noi citati in plenum, in cui si evidenziano le sofferenza delle sezioni
di corte d'appello e le necessità delle sezioni di primo grado:


Corti d'appello, cause di lavoro

rapporto pro capite con magistrati in organico (160):
anno 2003 sopravvenute: 142, esaurite: 92, pendenti fine
periodo: 246
1 sem. 2004 sopravvenute: 79, esaurite: 51, pendenti fine
periodo: 274

rapporto pro capite con magistrati in servizio (153):
anno 2003 sopravvenute: 149, esaurite: 96, pendenti fine
periodo: 257
1 sem. 2004 sopravvenute: 83, esaurite: 53, pendenti fine
periodo: 286


Corti d'appello, cause previdenziali

rapporto pro capite magistrati in organico (160):
anno 2003 sopravvenute: 218, esaurite: 138, pendenti fine
periodo: 439
1 sem.2004 sopravvenute: 112, esaurite: 83, pendenti fine
periodo: 468

rapporto pro capite magistrati in servizio (153):
anno 2003 sopravvenute: 228, esaurite: 144, pendenti fine
periodo: 459
1 sem.2004 sopravvenute: 117, esaurite: 80, pendenti fine
periodo: 490


Tribunali, cause di lavoro
(si tiene conto dei giudici
e dei presidenti di sezione in modo indifferenziato; non si computano i
magistrati che svolgono in via esclusiva o parziale le funzioni lavoro in via
tabellare; sono calcolati anche i magistrati che trattano le cause di appello in
via di esaurimento)

rapporto pro capite magistrati in organico (369):
anno 2003 sopravvenute: 434, esaurite: 412, pendenti fine
periodo: 827
1 sem.2004 sopravvenute: 233, esaurite: 232, pendenti fine
periodo: 799

rapporto pro capite magistrati in servizio (345):
anno 2003 sopravvenute: 464, esaurite: 441, pendenti fine
periodo: 884
1 sem.2004 sopravvenute: 249, esaurite: 248, pendenti fine
periodo: 854


Tribunale, cause previdenziali

rapporto pro capite magistrati in organico (369):
anno 2003 sopravvenute: 778, esaurite: 797, pendenti fine
periodo: 1812
1 sem.2004 sopravvenute: 340, esaurite: 401, pendenti fine
periodo: 1665

rapporto pro capite magistrati in servizio (345):
anno 2003 sopravvenute: 832, esaurite: 853, pendenti fine
periodo: 1938
1 sem.2004 sopravvenute: 363, esaurite: 429, pendenti fine
periodo: 1781


10. La modifica del regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari sulla scelta dei magistrati collaboratori e affidatari.

(torna all'indice)

La modifica riguarda l'art.10 comma 1, che disciplina i
criteri di scelta dei magistrati collaboratori ed affidatari, secondo il
richiamo del successivo art.11, ad opera del Consiglio giudiziario.
La precedente norma, oltre ad individuare le caratteristiche
positive che dovevano indirizzare questa scelta, escludeva il conferimento dell'incarico
ai magistrati che avessero riportato condanne per delitti non colposi, a pena
detentiva per contravvenzioni, a sanzioni disciplinari o nei confronti dei quali
pendono procedimenti penali per delitti non colposi o per contravvenzioni punite
con pena detentiva o procedimenti disciplinari.
Questa norma ha determinato sovente problemi nella scelta dei
magistrati collaboratori e affidatari, escludendo in modo automatico magistrati
iscritti nel registro delle notizie di reato per semplici esposti; con la
conseguenza di privare gli uditori a volte di rilevanti contributi di
professionalità.
La modifica regolamentare mantiene il divieto per i
magistrati condannati per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni, mentre riduce il rilevo delle condanne disciplinari alla
perdita dell'anzianità, alla censura irrogata per fatti commessi nell'ultimo
decennio e all'ammonimento per fatti commessi nell'ultimo quinquennio.
Riguardo, invece, alla pendenza dei procedimenti penali la
causa impeditiva riguarda solo i magistrati per i quali sia stato disposto il
rinvio a giudizio per delitti non colposi e per contravvenzioni punite anche con
pena detentiva; analoga causa impeditivi riguarda i procedimenti disciplinari
pendenti e le procedura per incompatibilità ambientale e funzionale ex art.2 L.
Guar.
In tutte le altre ipotesi verrà valutata in concreto la
sussistenza delle condizioni per il conferimento dell'incarico.
La modifica regolamentare vuole, quindi, evitare di ridurre
in modo automatico il numero dei magistrati valutabili per l'incarico di
magistrato collaboratore o affidatario a meno che non ricorrano situazioni di
reale pericolo che sconsiglino il conferimento di un simile incarico; tale
valutazione viene pi opportunamente rimessa in certe situazioni al Consiglio
giudiziario.


11. Sulla prova preselettiva del concorso per uditore giudiziario.

(torna all'indice)

Nello scorso notiziario (vedi n.10) abbiamo riportato il
dibattito svoltosi in plenum circa il valore da assegnare alla prova
preselettiva all'interno del concorso per uditore giudiziario nell'ambito di
una vicenda nella quale un candidato non viene ammesso alla prova scritta
perch avrebbe dato una risposta errata a uno dei quiz, superando la soglia di
tolleranza degli errori (5); il T.A.R. in sede cautelare, sulla base del rilievo
che invece la risposta era esatta, ammette con riserva.
La prova scritta viene superata e nel frattempo anche la
sentenza di merito conferma che la risposta al quiz era corretta. Il candidato,
ammesso agli orali, li supera. Il Consiglio, senza alcun rilievo o osservazione
da parte del Ministero, approva la graduatoria finale, il Ministro emette il
decreto di nomina e l'uditore inizia il tirocinio.
Il C.S.M. aveva comunque disposto di appellare la sentenza
sfavorevole innanzi al Consiglio di Stato.
Dopo l'approfondimento richiesto in una seduta di plenum di
giugno la pratica ritorna dalla commissione con un eguale dispositivo: la
rinuncia all'appello della sentenza, motivata dalla sostanziale adesione all'errore
per così dire tecnico rilevato dalla sentenza del T.A.R. in uno dei quesiti
rivolti al candidato e tale per cui la risposta da questi fornita era parimenti
esatta; da questo poteva evincersi che il presupposto tecnico d'inidoneità
del candidato alle prove scritte era da ritenersi insussistente e di conseguenza
vi era una carenza d'interesse del C.S.M. a proseguire nell'impugnazione
proposta.

Dalle Commissioni


1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
(torna all'indice)

La Quinta commissione ha proposto all'unanimità per il
conferimento dei seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:

  • Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia al
    dott. Piero Cenci
    , Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale;

  • Presidente del Tribunale di Asti al dott. Cesare Antonio
    Proto
    , in servizio presso l'ispettorato generale del Ministero della
    Giustizia.

Per l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di
Caltanissetta
è stato proposto il dott. Giacomo Montalbano (dopo
la revoca dei dott.ri Viola e Frasca
), giudice del Tribunale di Palermo con
l'astensione di Marotta.
Per l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di
Milano
è stato proposto il dott. Luigi Pietro Caiazzo (dopo la
revoca della dott.ssa Fraccon
), consigliere della Corte d'Appello di
Milano con l'astensione di Buccico.
La giustizia amministrativa anche di appello, su ricorso del
dott. Tommaso Virga, ha sospeso la delibera consiliare con la quale ai dott.ri
Guido Lo Forte e Gioacchino Natoli era stato conferito l'incarico di Presidente
di sezione del Tribunale di Palermo
.
La Commissione ha rinnovato la valutazione imposta dalla
decisione del giudice amministrativo, proponendo: i dott.ri Gioacchino Natoli,
sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, e Tommaso Virga,
consigliere della Corte d'Appello di Palermo (Buccico, Fici e Mammone ed anche
Berlinguer e De Nunzio dopo la revoca del dott. Guido Lo Forte); i dott.ri
Gioacchino Natoli e Gioacchino Scaduto
, giudice presso il Tribunale di
Palermo (Menditto).

Per l'incarico di :

  • Procuratore aggiunto della Repubblica presso il
    Tribunale di Trapani
    sono stati proposti la dott.ssa Anna Maria Leone,
    sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di
    Palermo(Berlinguer, De Nunzio e Menditto), ed il dott. Biagio Insacco,
    consigliere della Corte d'Appello di Palermo (Buccico, Fici e Mammone).

  • Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli
    sono stati proposti il dott. Umberto Lauro, giudice del Tribunale di
    Torre Annunziata (Berlinguer, De Nunzio, Mammone e Menditto), ed il dott.
    Paolo Capuano
    , giudice presso lo stesso tribunale (Buccico e Fici).


2. Procuratore Nazionale Antimafia: ancora interferenze del legislatore. I primi effetti dell'emendamento Bobbio.
(torna all'indice)

Il concorso per la copertura del posto di Procuratore
Nazionale Antimafia richiede una ricostruzione analitica per evidenziare le
tante interferenze realizzate e dichiarate per "sbarrare" la strada al
naturale candidato: Giancarlo Caselli.
Interferenze che hanno influenzato in modo evidente il
concorso, iniziate con l'approvazione di un decreto legge cui è seguito l'inserimento
nella legge sull'ordinamento giudiziario di un emendamento che fissa con
efficacia immediata la riduzione dell'età massima per il conferimento degli
uffici direttivi.
A ciò si è aggiunta la posizione unitaria di MI, Unicost e
consiglieri CDL che, dopo avere votato per il dott. Grasso, hanno tentato di
accelerare in modo inusitato e con ogni mezzo il voto in plenum per svuotare di
efficacia l'emendamento Bobbio, ritenendo che ormai si fosse formata una
maggioranza che non consentiva al dott. Caselli di prevalere (circostanze tutte
contenute in dichiarazioni pubbliche dei consiglieri CDL.

L'originaria pubblicazione del posto da parte del C.S.M.
In previsione della naturale scadenza del Procuratore
nazionale antimafia in carica, dott. Vigna, prevista per il 16 gennaio 2005, il
concorso veniva regolarmente bandito il 4 novembre 2004.
Quando l'istruttoria delle pratiche era ormai terminata
interveniva il D.L. n. 314 del 30 dicembre 2004 che, nel prorogare numeroso
termini, disponeva: "Il magistrato preposto alla Direzione nazionale
antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad
esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età".

(1)
A fronte di questa motivazione, in contrasto con la fase
avanzata in cui si trovava il concorso bandito dal Consiglio, ne emergeva
un'altra, prima sussurrata e poi esplicitata anche in dichiarazioni rese da
esponenti della maggioranza: impedire la partecipazione del dott. Caselli,
ritenuto il magistrato in possesso dei maggiori titoli per il posto di PNA.
Questi gli elementi prospettati:


  • la legge sull'ordinamento giudiziario approvata
    definitivamente il 3 dicembre 2004 prevedeva (art. 2 co. 11) la proroga del
    dott. Vigna al compimento dei 72 anni, vale a dire alla data dell'1 agosto
    2005; la stessa legge prevedeva (art. 2 co. 12) l'emanazione, entro sei mesi,
    di un primo decreto legislativo diretto a fissare a 66 anni l'età massima per
    il conferimento degli uffici direttivi di merito (tra cui veniva inserito il PNA).
    Pertanto l'emanazione del decreto delegato prima della vacanza del PNA,
    spostata al 2 agosto, riducendo l'età massima per concorrere, avrebbe
    impedito di concorrere al dott. Caselli (che avrebbe compiuto 66 anni nel maggio
    2005);
  • la dilatazione dei tempi dell'esame del disegno di legge
    ed il rinvio alle Camere deciso il 16 dicembre dal Presidente della Repubblica
    aveva impedito l'entrata in vigore delle norme ora ricordate e, dunque, il
    dispiegarsi dei relativi effetti;
  • il decreto legge 314/2004, prorogando il PNA in carica
    fino al 2 agosto, poteva bloccare il concorso bandito, sicchè la successiva
    approvazione della legge sull'ordinamento giudiziario avrebbe consentito di
    raggiungere, comunque, gli effetti descritti.

L'effetto di bloccare il concorso in atto veniva, però,
contrastato dal Consiglio che, su nostro impulso, approvava, il 26 gennaio 2005
il parere al decreto legge in cui si proponeva una interpretazione
costituzionale della norma non lesiva dei poteri consiliari in materia di nomina
dei direttivi previsti dall'art. 105 della Costituzione: trattandosi di mera
proroga eccezionale del termine di durata in carica del PNA (ovvero prorogatio,
altrimenti esclusa dai precedenti consiliari) non vi sarebbe stata alcuna
conseguenza sulla data naturale della, vacanza fissata al 16 gennaio, e, dunque,

sul concorso in atto che ben poteva proseguire.(2)

All'interpretazione proposta dal Consiglio, il legislatore
rispondeva, in sede di conversione, approvando il giorno successivo (27 gennaio)
un emendamento che, fissando la data della vacanza del PNA al 2 agosto 2005,
imponeva la ripubblicazione del posto.
L'inserimento di questo emendamento rendeva palese che l'intento
era non solo di prorogare nelle funzioni il PNA in carica, ma anche di influire
direttamente sulla procedura in corso.
Il primo marzo 2005 il decreto legge veniva convertito.

La ripubblicazione del posto.
La Quinta Commissione, dopo avere a lungo discusso,
deliberava, con l'astensione dei consiglieri di MD e del Movimento, di
prendere atto della norma e di ripubblicare il posto.
La nostra astensione era motivata dal mancato accoglimento
della tesi avanzata dal relatore (Menditto), condivisa dal cons. del Movimento,
di proporre conflitto di attribuzione col Parlamento avendo il legislatore
invaso i poteri costituzionali del CSM, così come prospettato nel parere del 26
gennaio in cui i dubbi di incostituzionalità erano stati superati proponendo
una interpretazione poi espressamente disattesa in sede di conversione del
decreto legge.
La ripubblicazione del posto, con vacanza 2 agosto, veniva
deliberata con l'astensione dei consiglieri di MD e del Movimento nel plenum
del 19 maggio 2005.

I lavori della commissione dopo la ripubblicazione: il voto.
I lavori della commissione procedevano con grande impulso:


  • 19 giugno 2005, la pratica viene iscritta all'ordine del
    giorno di commissione;
  • 21 giugno 2005, il relatore (Menditto) svolge la relazione
    e fissa per la votazione il 5 luglio 2005 in considerazione della scadenza al 2
    agosto del PNA in carica;
  • 5 luglio 2005, la votazione viene rinviata al 12 luglio su
    richiesta del cons. Buccico, essendo stata integrata la relazione solo il 4
    luglio a seguito della trasmissione tardiva dei pareri di alcuni candidati.
  • 12 luglio 2005, il voto in commissione.

Tre voti (Berlinguer, Fici e Menditto) andavano al dott.
Giancarlo Caselli: giudice istruttore a Torino, componente del C.S.M.,
presidente di sezione del Tribunale di Torino, Procuratore della Repubblica di
Palermo, Direttore del D.A.P., componente dell'Unità provvisoria di
cooperazione giudiziaria europea denominata Pro-Eurojust, Procuratore Generale
di Torino.
Anche al dott. Grasso andavano tre voti (De Nunzio, Mammone e
Marotta in sostituzione di Buccico): Pretore a Barrafranca, sostituto
procuratore e poi giudice a Palermo, fuori ruolo prima presso la Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia poi presso il Ministero della
Giustizia, sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia, Procuratore della
Repubblica di Palermo.
Nel motivare il voto il relatore evidenziava, tra l'altro,
che già nel dicembre 1992, all'atto del conferimento della Procuratore della
Repubblica di Palermo, il dott. Caselli aveva prevalso con ampio margine sul
dott. Grasso. Successivamente quest'ultimo aveva svolto funzioni di sostituto
PNA e fuori ruolo presso la commissione parlamentare antimafia ed il Ministero,
subentrando nel 1999 al dott. Caselli, laddove il dott. Caselli aveva maturato
ulteriori e pi significative esperienze rilevanti proprio per l'ufficio di
PNA, aggiungendo a quella di Procuratore di Palermo quelle presso il DAP, l'Unità
provvisoria di cooperazione giudiziaria europea denominata Pro-Eurojust,
Procuratore Generale di Torino.

La fase successiva al voto della commissione
Dopo il voto della commissione, il 18 luglio, mentre la
discussione della legge sull'ordinamento giudiziario subiva una formidabile
accelerazione, il cons. De Nunzio depositava pi che tempestivamente la
relazione in favore del dott. Grasso.
Il giorno in cui il Governo imponeva il voto di fiducia per
approvare senza indugio la legge, i 13 consiglieri di Unicost, MI, CDL
sottoscrivevano il 20 luglio un documento con cui chiedevano al V. Presidente
Rognoni di adottare tutte le iniziative, interne ed esterne, per pervenire
tempestivamente alla copertura del posto di P.N.A.
Approvata il pomeriggio del 20 luglio la legge sull'ordinamento
giudiziario, il giorno successivo, nel corso dell'ultimo plenum programmato
prima della pausa estiva, il cons. Buccico chiedeva una convocazione
straordinaria dovendo completarsi l'esame di alcune pratiche iscritte all'ordine
del giorno non definite. La richiesta veniva sostenuta anche dal cons. De Nunzio
che rappresentava la necessità di fissare il plenum straordinario per definire
il posto di P.N.A.
La maggioranza dei 13 consiglieri di MI, Unicost e CDL votava
in modo compatto per la convocazione del plenum straordinario per il 28, per
quanto dichiarato dal Cons. De Nunzio anche al fine di definire il posto di
P.N.A. ancora pendente in commissione, pur non essendo ciò consentito dal
regolamento.
Dunque, approvata la legge sull'ordinamento giudiziario MI,
Unicost e Cdl agivano per accelerare il voto sul P.N.A., incuranti dell'approvazione
della legge e dei suoi effetti, primo tra tutti l'inserimento di un
emendamento del sen Bobbio che prevedeva l'immediata operatività della norma
che riduce a 66 anni l'età massima per il conferimento degli uffici direttivi
di merito, con riferimento anche "alle procedure in corso". Il
dibattito parlamentare e le stesse dichiarazioni rese dal sen Bobbio
evidenziavano con chiarezza che obiettiva dell'emendamento e della sua
immediata operatività consisteva nell'impedire al dott. Caselli di concorrere

per il posto di P.N.A.(3)
Nella riunione della commissione del 21 luglio abbiamo
sostenuto con determinazione che ormai il problema non era il deposito o meno
della relazione in favore del dott. Caselli, non potendo eludersi i problemi
derivanti dall'intervenuta approvazione della legge sulle procedure in corso
(che interessavano un numero considerevole di magistrati) e, prima di tutto, su
quella relativa al concorso per P.N.A., che aveva subito pesanti interferenze
con il decreto legge 314/2004 prima e poi con la legge sull'ordinamento
giudiziario.
La nostra posizione incontrava la netta opposizione dei
consiglieri di UNICOST, CDL e MI che chiedevano di definire la pratica del
P.N.A., evidentemente iniziando una corsa contro la promulgazione della legge.
I consiglieri della Cdl, in una dichiarazione del 22 luglio,
esplicitavano quanto già emerso e chiedevano l'immediato intervento del Capo
dello Stato per contrastare il presunto ostruzionismo in commissione che
impediva di trasmettere la pratica al Ministro ed il successivo voto in plenum
e, così, di "svuotare" gli effetti dell'emendamento Bobbio.
Seguiva, il 26 luglio mattina, la promulgazione della legge
da parte del Capo dello Stato.
Nella seduta di commissione del 26 luglio rappresentavamo
ancora una volta, a maggior ragione dopo la promulgazione della legge, la
necessità di procedere subito alla discussione delle questioni di carattere
generale derivanti dalla nuova legge indicate: a) nell'accertare cosa debba
intendersi per "procedure in corso"; b) nel verificare quale sia l'esito
dei concorsi in atto cui è applicabile la nuova disciplina; c) nel decidere se
e quali fossero le disposizioni della vigente circolare eventualmente da
modificare.
Ancora una volta incontravamo la netta opposizione dei
consiglieri di Unicost, CDL ed MI che continuavano a sostenere la necessità di
procedere oltre ed invitavano ancora una volta il relatore a depositare la
relazione in favore del dott. Caselli (alcuni sottolineavano che trattatavasi
"di invito formale").
Nella commissione del 29 luglio ribadivamo che quanto meno la
promulgazione, dando esecutività alla legge, impediva al Consiglio di procedere
oltre; producevamo la sent. 321/83, con cui la Corte Costituzionale aveva
affermato che la funzione della promulgazione consiste "nel conferire
immediata efficacia o, se si vuole, esecutorietà all'atto normativo il quale,
pertanto, deve considerarsi non solo esistente nell'ordinamento giuridico ma,
a taluni fini, anche efficace nei confronti di alcuni organi pubblici, tra cui
sicuramente il Presidente della Repubblica nonch il Governo"
La procedura non poteva proseguire anche perch non poteva
ritenersi istituzionalmente corretto giungere a chiedere al Presidente del
Consiglio Superiore della Magistratura l'iscrizione all'ordine del giorno
del plenum di una pratica trattata sulla base di norme ormai superate da una
legge promulgata e resa esecutiva dallo stesso Presidente della Repubblica.
I consiglieri di Unicost e MI, pur ribadendo che sarebbe
stato necessario depositare la relazione in favore del dott. Caselli, prendevano
atto del superamento del problema e dell'inopportunità di proseguire oltre.

Conclusioni
Non possiamo non constatare che, mentre veniva approvata dal
Centro Destra la legge sull'ordinamento giudiziario (in cui era stato persino
inserito un emendamento in chiave "anticaselli"), una legge
contrastata dall'intera magistratura, Mi, Unicost e laici CDL intendevano
proseguire ed anzi accelerare la trattazione di un concorso pesantemente
influenzato dagli interventi legislativi, anche al fine di svuotare la portata
dell'emendamento Bobbio (così come affermato in pubbliche dichiarazioni).
Indipendentemente dalle ragioni dei comportamenti altrui
riteniamo di avere agito nel pieno rispetto dei doveri istituzionali di
consiglieri, evitando gravi problemi istituzionali che sarebbero sorti nel caso
in cui ci fosse stata una "corsa" del C.S.M. a votare per il nuovo
P.N.A. sulla base di regole ormai superate, mentre erano in corso le procedure
conseguenti all'approvazione della nuova legge.
Rimane il rammarico perch, se si fosse aderito alla nostra
tesi già dal 21 luglio, si sarebbero potuti discutere gli effetti della nuova
legge che incide pesantemente sui concorsi in atto e che rallenterà la
procedure di conferimento degli uffici direttivi, accelerate nell'ultimo anno
anche dopo il noto richiamo del Capo dello Stato.

******************************

nota 1 (torna)
Questa la motivazione della proroga contenuta nella
relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione: "anticipando
in tal modo i contenuti di una specifica disposizione inserita nel disegno di
legge di riforma dell'ordinamento giudiziario (A.C.4636)"ad evitare la
vacanza nell'Ufficio dopo la data di scadenza
(14 gennaio 2005) dell'incarico
del magistrato attualmente in carica, già prorogato una volta, ed, in ragione
della gravità della situazione determinata dall'attività criminale in alcune
zone del Paese, il decreto proroga la durata dell'incarico dell'attuale
Procuratore nazionale antimafia al compimento del settantaduesimo anno di età
(1 agosto 2005)"
.

nota 2 (torna)
Questo la parte finale del
parere approvato: "Gli accennati profili di incostituzionalità potrebbero
essere in concreto superati, o comunque contenuti, da una interpretazione
adeguatrice della disposizione, che valorizza la circostanza che la disposizione
in esame non modifica il termine massimo dell'incarico previsto
dall'art.76-bis citato n, tanto meno, costituisce nuovo incarico, ma,
introducendo una deroga eccezionale e transitoria, consente al magistrato in
carica di restare nelle proprie funzioni per un periodo che dovrebbe coprire i
tempi di individuazione e destinazione del nuovo dirigente. Si può così
ritenere che la proroga delle funzioni non incida in modo ablativo sulle
procedure di destinazione e trasferimento relative al posto di Procuratore
nazionale antimafia, che - pur con i limiti sopra indicati - restano in tal
modo nella sfera del Consiglio superiore della magistratura ai sensi
dell'art.105 della Costituzione.

Questa
lettura dell'art.2 del decreto legge in esame si pone del tutto in linea con
le finalità indicate dal legislatore, in quanto soltanto la possibilità per il
Consiglio di portare a conclusione la procedura concorsuale in atto risulta
compatibile con la scelta di conservare transitoriamente l'attuale magistrato
dirigente nelle funzioni svolte per evitare
un periodo di vacanza al vertice della struttura.

nota 3 (torna)
Questo il testo della dichiarazione del sen. Bobbio resa il 21 luglio "E'
un effetto che accetto con piacere che il mio emendamento abbia anche
l'ulteriore contenuto di evitare che a un ufficio assolutamente importante,
centrale e delicato come la P.N.A., possa giungere un magistrato che in varie
occasioni processuali ha dimostrato una propensione a coltivare trame
investigative che sono state sconfessate dai Tribunali

05 08 2005
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