Resoconto del Seminario di Ravenna sul tema della sicurezza sul lavoro


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Il 16 e 17 maggio si è svolto a Ravenna il seminario sul tema "sicurezza sul
lavoro".

Si è cercato di fare un primo esame del dlgs 81/08, entrato in vigore il 15
maggio, oltre che della l. 123/07, tracciando le novità, le problematiche e
valutando le possibilità di un concreto impatto delle nuove norme a fini di
prevenzione.

Nella giornata di sabato si è svolta una analisi critica della giurisprudenza di legittimità e merito e si sono affrontati i temi complessi del danno differenziale, complementare ed esistenziale.

Riportiamo in estrema sintesi i profili discussi e approfonditi, riservandoci di inserire le relazioni complete sul sito di md.

E' risultato utile un metodo di lavoro interdisciplinare, scelto nella convinzione che su questo terreno sia necessaria una preparazione dei magistrati ampia, approfondita e a 360 gradi.

Sul dlgs 81/08 il prof. Paolo Pascucci ha affrontato i problemi legati al sistema delle fonti, in ragione della competenza concorrente delle regioni sulla tutela e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 117 comma 5 Cost..
Il dlgs, che pone un principio esplicito di cedevolezza delle proprie norme rispetto alla legislazione regionale, non contiene indicazioni precise sui principi a cui le leggi regionali devono attenersi. Non risulta chiara la ripartizione di competenze tra Stato e regioni. Non solo, il dlgs rinvia a decreti ministeriali laddove, ai sensi dell'art. 117 comma 8 Cost., la potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente spetta alle regioni. La mancanza di regole precise si traduce in un rinvio esplicito ad una leale collaborazione tra Stato e regioni.

Il relatore ha espresso un giudizio critico sulla mancata innovazione della disciplina della sicurezza in relazione ai contratti flessibili riguardo ai quali il dlgs 81/08 si limita a far salva o a ripetere la disciplina dettata dal dlgs 276/03.

Non solo, ci si sarebbe aspettato un maggiore coordinamento delle norme in modo da conglobare nel dlgs 81/08 le previsioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute in altri testi, quale ad esempio il dlgs 276/03.

Ingiustificata appare la reiterata l'esclusione del lavoro domestico dall'ambito di applicazione della nuova disciplina.
Assolutamente non risolto è il problema di coordinamento dell'attività di vigilanza che resta spezzettata tra numerosi organi, con un evidente intento di restituire un ruolo più centrale agli ispettori del lavoro, il cui organico dovrebbe aumentare di 300 unità, rispetto alle Ausl.

Luca Poniz ha affrontato gli effetti sul diritto e sul processo penale delle disposizioni introdotte dal dlgs 81/08, accennando ai problemi di diritto intertemporale che l'abrogazione del dpr 547/55 e del dlgs 626/04 inevitabilmente porrà.

Ha sottolineato come, anche in base alle definizioni introdotte dall'art. 2, sia evidente una tendenza espansiva del sistema penale in relazione al rischio di tutti i lavori in tutti i luoghi di lavoro ed in relazione a tutti i tipi di rapporto di lavoro.

Quanto ai rapporti tra datore di lavoro e dirigente, ha trovato ingresso nel testo normativo l'istituto della delega di funzioni (art. 16), di creazione giurisprudenziale, ed è scomparsa la locuzione che imponeva al datore di esigere l'utilizzo delle misure di sicurezza.

All'art. 299 è stata espressamente ribadita la rilevanza ai fini della responsabilità dell'esercizio di fatto di poteri direttivi.

La nuova disciplina ribadisce la centralità del documento di valutazione dei rischi (art. 18) che viene anche potenziata.
E' modificato il sistema sanzionatorio con aggravamento delle sanzioni (sembra che la nuova maggioranza intenda porre mano al sistema delle sanzioni nel senso di ridurle, seguendo le istanze espresse da Confindustria) e introduzione di sanzioni anche per le ipotesi di insufficienza, non più solo di mancanza, del documento di valutazione dei rischi.

Beniamino Deidda, che ci ha onorato della sua partecipazione, ha espresso dubbi sulla completa attuazione della delega da parte del dlgs 81/08, ha sintetizzato le cause che provocano un costante abbassamento del livello di sicurezza sul lavoro (obsolescenza dei macchinari, concorrenza globale e connessa esigenza di contenimento dei costi, forme di flessibilità con relative improvvisazioni e abusi, dimensioni medio-piccole delle aziende italiane, poco sviluppate nella struttura organizzativa), ha posto in risalto l'esigenza di maggiore preparazione e specializzazione dei magistrati che si occupano, nei vari settori del diritto, di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Ha sottolineato il mutamento di prospettiva imposto dal dlgs 81/08 che vede il lavoratore come soggetto che, una volta correttamente formato ed informato, diviene parte attiva del sistema di sicurezza. Ciò trova riscontro, ad esempio, nell'art. 18 lett. f) secondo cui il datore di lavoro "richiede", non esige come nella vecchia formulazione, l'osservanza delle norme vigenti.

Anna Terzi ha esaminato il tema degli appalti e della responsabilità solidale del committente, di cui all'art. 26 dlgs 81/08.
Ha affrontato, in particolare, i problemi connessi al requisito di contestualità e contiguità spaziale e temporale tra l'attività dell'appaltante e dell'appaltatore, all'applicabilità della disciplina ai casi di inerenza sul piano organizzativo dell'attività oggetto di appalto col ciclo produttivo del committente, al concetto di rischio specifico dell'attività dell'appaltatore quale limite alla solidarietà, alla inclusione nella disciplina di cui all'art. 26, nonostante una non precisa
formulazione letterale, anche dei contratti d'opera e di somministrazione.

Paolo Ielo ha esposto la disciplina del dlgs 231/01, le implicazioni positive ed i difetti della stessa.
Ha sottolineato i problemi connessi introduzione dell'art. 25 septies ad opera dell'art. 9 l. 123/07 per la difficoltà di conciliare le fattispecie di reato colposo con il presupposto della responsabilità dell'ente, espresso dall'art. 5 l. 231/01, cioè l'essere il reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Ha criticato la prassi adottata da alcuni uffici di Procura di non procedere all'iscrizione ai sensi della l. 231/01 in ragione della affermata inapplicabilità della responsabilità degli enti ai delitti colposi, così precludendo l'operare dei meccanismi di controllo previsti dal codice di procedura.

Fabrizio Amato ha affrontato il tema della responsabilità sociale delle imprese, istituto che trova nel dlgs 81/08 una definizione (art. 2 lett. ff) e alcuni richiami ricchi di implicazioni e possibili sviluppi nelle previsioni di cui agli artt. 6 lett. h), 11 comma 5, 25 lett. a).
Ha sottolineato come la responsabilità sociale dell'impresa rappresenti una categoria che si inquadra perfettamente n ell'art. 41 Cost. e nella nostra
esperienza giuridica di bilanciamento tra libertà d'iniziativa economica e utilità sociale e tutela della sicurezza e dignità del lavoro.
Sergio Mattone ha esaminato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, sul tema degli infortuni e malattie professionali, ribadendo le critiche a quelle pronunce che esigono, quale onere a carico del lavoratore, l'esatta individuazione delle norme di sicurezza violate, la prova della nocività dell'ambiente di lavoro.
Ha espresso un giudizio positivo su alcuni più recenti orientamenti che hanno delimitato l'onere del lavoratore alla allegazione della mera circostanza dell'inadempimento del datore (cfr. Cass., 9817/08), a carico del quale permane l'onere della prova liberatoria.
Critiche sono state espresse riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia 14.6.07 causa n. C-127/05 (in Riv. It. Dir. Lav. 2008, 1, 12) che introduce un principio di proporzione tra le misure di sicurezza ed i costi che l'impresa deve sopportare.

Ha sottolineato il ruolo pregnante nella giurisprudenza del principio di precauzione, che impone al datore di lavoro di adottare le misure non solo in relazione ai rischi noti ma anche in relazione a quelli non del tutto noti, ipotetici, quindi probabili, secondo un parametro di valutazione non solo ragionevolmente praticabile ma anche tecnologicamente praticabile.

Ha esaminato la definizione di prevenzione introdotta dal dlgs 81 all'art. 2 lett. n).

Ha richiamato la giurisprudenza su concorso di colpa, rischio elettivo, condizione soggettiva del lavoratore, esternalizzazioni, infortunio da stress, differenza tra misure di sicurezza nominate e innominate.

Ha criticato la giurisprudenza restrittiva sull'art. 1460 cc in riferimento al rifiuto del lavoratore allo svolgimento di mansioni pericolose.

Gaetano Campo ha ripercorso i temi trattati riguardo alla giurisprudenza di Cassazione con riferimento alle pronunce di merito.

Si è soffermato inoltre sui problemi dell'azione collettiva, dell'azione preventiva, dell'interesse ad agire.

Ha rilevato la mancanza di ricorsi ex art. 700 cpc in questa materia.
Roberto Riverso ha sollevato importanti problematiche. Anzitutto, il profilo di ripartizione di competenza nei procedimenti intentati dagli eredi dei lavoratori morti per infortuni o malattie professionali.

Lo svolgimento in questi casi di due procedimenti paralleli, dinanzi al giudice civile ordinario e al giudice del lavoro, si scontra col significato della specialità del rito del lavoro nonché con le istanze di specializzazione che noi stessi andiamo predicando.
Ha inoltre criticato la giurisprudenza, anche di legittimità, che sembra non distinguere adeguatamente, nelle cause di risarcimento per danni da infortuni o malattia professionale, i titoli su cui si fondano le domande e quindi le conseguenze in termini di oneri probatori.

Ha poi affrontato il tema della permanenza del regime di esonero del datore di lavoro a seguito dell'indirizzo giurisprudenziale sulla configurabilità di un autonomo titolo di danno da lesione di valori della persona costituzionalmente protetti.

Su questi aspetti si è svolta la relazione dell'avv. Inail, Luigi La Peccerella, che potete trovare sul sito CSM incontri di studio centrali, 2-4 maggio 2007.

Fausto Nisticò ha trattato il tema del danno esistenziale esponendo un giudizio sostanzialmente critico sull'indirizzo giurisprudenziale che pretende una prova autonoma, anche se presuntiva, sulle conseguenze della lesione rispetto al cd fare areddituale del soggetto.
Importante è stata la presentazione, fatta egregiamente da Giovanni Cannella, del libro "Morte a 3 euro. Nuovi schiavi nell'Italia del lavoro", di Paolo Berizzi.

Gli episodi descritti nel libro e l'esperienza diretta fatta dall'autore in alcuni cantieri edili della Lombardia ci hanno sbattuto in faccia la distanza tra i nostri fascicoli e quello che accade nei luoghi di lavoro, lavoro non solo nero o sommerso ma strutturato in modo da negare in toto diritti e dignità del lavoro e dei lavoratori.

Il monito va anzitutto ai magistrati del pubblico ministero che dovrebbero, magari coordinandosi con gli ispettori del lavoro (ora dotati del potere di sospensione dell'attività imprenditoriale), iniziare a indagare o implementare le indagini su fenomeni di caporalato sempre più diffusi anche nelle regioni del nord.

Non può non rilevarsi come vi sia tanto accanimento sugli extracomunitari clandestini e nessuna iniziativa contro i datori di lavoro che sfruttano i lavoratori extracomunitari clandestini, commettendo azioni illecite, illegali e mettendo seriamente e ogni minuto a repentaglio la loro incolumità fisica.

Se si pensa che i lavoratori clandestini di fatto non abbiano diritto di ricorrere alle cure mediche in caso di infortunio perché tale condotta farebbe scattare inevitabilmente la segnalazione all'ufficio immigrazione e quindi l'ordine di espulsione con tutte le complicazioni, si comprende a che basso livello sia arrivata la civiltà del nostro paese.
Su questo tema vorrei che il dibattito proseguisse, ovviamente al di là degli aspetti prettamente lavoristici.

Un ringraziamento a tutti i relatori e partecipanti e, in particolare, a Roberto Riverso per l'ottimo e, come sempre, appassionato contributo, anche organizzativo.

 

Coordinatori gruppo md lavoro

Carla Ponterio

Fabrizio Amato

 

 

28 05 2008
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