Le nuove funzioni:
FUNZIONI E CONFERIMENTO DI FUNZIONI NELLA LEGGE 111/2007
Il sistema, pur con alcuni limiti, si pone in netto contrasto con il "concorsificio" (con plurime commissioni di concorso) voluto dall’ex Ministro Castelli con l’obiettivo di realizzare una magistratura burocratizzata, verticistica e carrieristica. E’ salvaguardato il principio costituzionale della distinzione solo per funzione dei magistrati ed il ruolo del CSM in materia di conferimento delle funzioni.
I - LE SINGOLE FUNZIONI
Sono, sostanzialmente, se pur elencate in modo minuzioso e diversamente articolato, quelle esistenti oggi (principalmente: primo grado, appello, legittimità, semidirettive e direttive), con l’aggiunta delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale (sostituto nazionale antimafia).
II - REQUISITI PER ACCEDERE ALLE SINGOLE FUNZIONI
E’ stato realizzato un "accorciamento" del tempo necessario per accedere alle singole funzioni.In particolare occorre:
- la delibera per il conferimento delle funzioni ottenuta al termine del tirocinio dai "magistrati ordinari in tirocinio" per la (prima) assegnazione ad alcune funzioni giudicati di primo grado: giudice civile, giudice collegiale penale, giudice del lavoro, giudice Tribunale per i minorenni, giudice di sorveglianza (sono, dunque, escluse le funzioni requirenti e monocratiche penali);
- la I valutazione di professionalità, per il conferimento di tutte le funzioni di primo grado (giudice e sostituto);
- la II valutazione di professionalità (8 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorreva la qualifica di Consigliere di Corte d’Appello, conseguita dopo 13 anni) per il conferimento delle funzioni:
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- di secondo grado (consigliere di Corte d’appello e sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello)
- semidirettive di primo grado (presidente di sezione di Tribunale e Procuratore Aggiunto presso il Tribunale, presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari);
- la III valutazione di professionalità (12 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorreva la qualifica di appello, conseguita dopo 13 anni) per il conferimento delle funzioni direttive di Primo Grado (Presidente di Tribunale –ordinario e minori-, Procuratore della Repubblica –ordinario e minori-, Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari nelle sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia);
- la IV valutazione di professionalità (16 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorreva la qualifica la qualifica di idoneità alle funzioni di Cassazione, conseguita dopo 20 anni) per il conferimento delle funzioni:
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- di legittimità (Consigliere di Cassazione e Sostituto procuratore generale presso la Cassazione). Da segnalare che il 10% dei posti è riservato a un concorso cui possono accedere solo i magistrati in possesso di II e III valutazione
- semidirettive di secondo grado (Presidente di sezione di Corte d’Appello e Avvocato Generale presso la Corte d’Appello)
- direttive di primo grado elevato (Presidente di Tribunale, di Tribunale di Sorveglianza e Procuratore della Repubblica di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia)
- requirenti di coordinamento nazionale (in precedenza Sostituto nazionale antimafia, per il quale occorreva la qualifica di consigliere di Corte d’Appello, conseguita dopo 13 anni)
- V valutazione di professionalità (20 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorreva la qualifica di idoneità FDS conseguita dopo 28 anni) per il conferimento delle funzioni:
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- direttive di secondo grado (Presidente e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello);
- direttive di legittimità (Presidente di sezione e Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione;
- Procuratore Nazionale Antimafia (oggi occorre l’idoneità in Cassazione conseguita dopo 20 anni)
III - REGIME TRANSITORIO E ATTUALI QUALIFICHE
L’accorciamento dei requisiti necessari per il conferimento delle funzioni e il regime transitorio delle valutazioni di professionalità pongono alcuni problemi.
In particolare: i magistrati che matureranno il termine per la III (12 anni) valutazione (e, dunque, non saranno mai sottoposti alla II valutazione) potranno partecipare ai concorsi per i quali è richiesta la II valutazione? Allo stesso modo, i magistrati che matureranno il termine per la VII valutazione (28 anni) (e, dunque, non saranno mai sottoposti alla VI valutazione) potranno partecipare ai concorsi per i quali è richiesta la VI valutazione?
La risposta è positiva, avendo il CSM, con delibera del 4 ottobre 2007, stabilito che si intende "conseguita" la valutazione immediatamente precedente a quella di prossima scadenza (ad eccezione dell’ipotesi in cui l’ultima valutazione sia stata negativa)
IV - PROCEDIMENTO
Le funzioni vengono conferite dal CSM mediante concorso per titoli, in alcuni casi previo parere del Consiglio giudiziario.
Per le funzioni di legittimità è prevista una apposita commissione che valuta (con giudizio non vincolante per il CSM) i titoli prodotti e la capacità scientifica e di analisi delle norme;
V - TERMINE DI PERMANENZA NEGLI UFFICI
- 4 anni, con un unico rinnovo per ulteriori 4 anni, per direttivi e semidirettivi, complessivamente 8 anni di limite massimo di permanenza nella funzione e nell’ufficio (V. apposita scheda);
- nessun limite di permanenza nell’ufficio per tutte le altre funzioni di primo grado (Giudice di Tribunale, del lavoro, dei Minori e di Sorveglianza; Sostituto ordinario e minori), secondo grado (Consigliere di Corte d’Appello e Sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello) di legittimità (Consigliere di Cassazione e Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione), funzioni di coordinamento antimafia;
VI -TERMINE DI PERMANENZA NELLE FUNZIONI ALL’INTERNO DELL’UFFICO
Viene fissato un limite di permanenza nelle funzioni all’interno dello stesso ufficio compreso tra 5 e 10 anni (che sarà specificato dal CSM per le singole funzioni) per i posti tabellari (uffici giudicanti) o nei gruppi di lavoro (uffici requirenti).
Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine il dirigente dell’ufficio provvede allo spostamento.
Ai fine dell’individuazione del posto tabellare si deve tenere conto dell’elaborazione del CSM che lo individua, sostanzialmente, con riferimento alla "identità di funzioni svolte e identità delle materie trattate".
In ogni caso si tiene conto del periodo di assegnazione al posto precedente all’entrata in vigore della nuova legge.
Alcuni esempi:
- per i posti di organico di giudice del lavoro (assegnati dal CSM con concorso), nessun limite (ad eccezione dei presidenti sezione lavoro)
- per i posti tabellari di giudice del lavoro (assegnati all’interno dell’ufficio tra tutti i giudici del tribunale), termine massimo determinato dal CSM tra 5 e 10 anni
- nelle piccole Procure, se come spesso accade non sono previsti gruppi di lavoro, nessun termine massimo
- per le Procure generali presso la Corte d’Appello, nessun termine
VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
La progressione economica è condizionata esclusivamente dal superamento delle valutazioni di professionalità. Il nuovo sistema prevede alcuni BENEFICI:
- per il MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO (nuova qualifica dell’uditore appena nominato), cui è attribuito l’attuale stipendio dell’uditore "dopo 6 mesi"; si determina, dunque, una anticipazione di sei mesi;
- per il MAGISTRATO ORDINARIO (qualifica conferita al termine del tirocinio, perciò dopo 18 mesi dalla nomina), cui è attribuito l’attuale stipendio del Magistrato di Tribunale (oggi conferito dopo 2 anni); si determina, dunque, una anticipazione di sei mesi;
- per il MAGISTRATO ORDINARIO ALLA I VALUTAZIONE (conseguita dopo 4 anni dalla nomina), cui è attribuito l’attuale stipendio del Magistrato di Tribunale con anzianità di 3 anni (cioè dopo 5 anni dal DM di nomina); si determina, dunque con anticipazione di un anno, cui beneficeranno per primi i magistrati nominati con DM 5/5/2004(BZ) e 19/10/2004.
Per le restanti attuali qualifiche nulla è mutato:
· un anno dopo la III valutazione (13 anni dal DM di nomina), si consegue lo stipendio dell’attuale qualifica di Consigliere d’Appello
· alla V valutazione (20 anni dal DM di nomina), si consegue lo stipendio dell’attuale magistrato idoneo alle funzioni di Cassazione
· alla VII valutazione (28 anni dal DM di nomina), si consegue lo stipendio dell’attuale magistrato idoneo FDS.
Vi sarà solo un lieve beneficio economico dovuto al "trascinamento" per la limitata anticipazione per i più giovani.
I magistrati alla VII valutazione (oggi FDS) conservano la retrodatazione economica dell’aumento di 4 anni, con diritto agli arretrati maturati per tali anni.
Versione del 9 ottobre 2007
Sul sito www.magistraturademocrtica.it, alla sezione "ordinamento giudiziario" si può consultare la versione aggiornata di questa scheda