A cura di Magistratura democratica. Il nuovo ordinamento giudiziario: scheda sull'Organizzazione del Publico Ministero


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Il Pubblico Ministero nel nuovo Ordinamento giudiziario, con le indicazioni contenute nalla risoluzione del CSM del 12 luglio 2007

L’ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

La riforma delle Procure voluta dal Ministro Castelli prevedeva una complessiva riorganizzazione verticistica e gerarchica intorno alla figura del procuratore della Repubblica che riducevano in modo significativo il ruolo e l’autonomia dei sostituti. La legge 24 ottobre 2006 n. 269 ha introdotto limitate modifiche al D. L.vo 106/2006 che, opportunamente valorizzate con un’interpretazione costituzionalmente orientata, consentono di ridimensionare i poteri del Procuratore che svilivano maggiormente il ruolo del sostituto, salvaguardando principi fondamentali irrinunciabili, richiamati ripetutamente dalla giurisprudenza costituzionale, della Cassazione e dall’azione del CSM

L’idea di fondo, che ha ricevuto l’autorevole avallo della giurisprudenza, anche costituzionale, è che il pubblico ministero partecipa delle garanzie di status, che la Costituzione riserva ad ogni magistrato e che non possono essere mortificate dalla esasperata accentuazione dei profili gerarchici dell’organizzazione dell’ufficio.

In più, la tutela della dignità professionale di ogni magistrato del pubblico ministero è funzionale all’effettività dei valori di legalità dell’azione penale: ed infatti, solo la ripartizione del potere tra tutti i magistrati del pubblico ministero consente di evitare zone d’ombra e omissioni nell’esercizio dell’azione penale; l’esistenza di un potere ripartito tra più soggetti naturalmente consente di operare un esercizio dell’azione penale in tutti i casi in cui questa sia doverosa, indipendentemente dai soggetti ed interessi coinvolti.

Il CSM con la risoluzione del 12 luglio 2007 (i cui principi sono stati ribaditi nella delibera dell’11 ottobre 2007) ha delineato un percorso di rilettura della nuova disciplina conforme alla Costituzione.

 

I - I POTERI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Sotto il profilo della "gestione del procedimento" e dei rapporti con i sostituti, il Procuratore:

  • è il "titolare esclusivo dell’azione penale", che deve essere esercitata in modo "corretto, puntuale e uniforme";
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  • con riferimento all’assegnazione ed alla trattazione del procedimento:
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  • può formulare criteri per l’impostazione delle indagini, "in relazione a settori omogenei di procedimenti"
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  • può stabilire criteri automatici di assegnazione, ovvero trattarli personalmente ovvero assegnarli a singoli magistrati. Peraltro, il CSM nella risoluzione del 12 luglio 2007 ha affermato che i provvedimenti di autoassegnazione o di assegnazione che non rispondano a criteri automatici devono essere motivati
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  • può delegare il compimento di singoli atti. Peraltro, il CSM nella risoluzione del 12 luglio 2007 ha affermato che tale delega non può "incidere negativamente sulla sfera di autonomia professionale ed operativa riconosciuta al magistrato e non può compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate; nei criteri di organizzazione devono, inoltre, essere delineati in termini generali i presupposti dell’assegnazione al compimento di singoli atti;
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  • nell’assegnare un procedimento può indicare "criteri cui il magistrato deve attenersi". Peraltro, il CSM nella risoluzione del 12 luglio 2007 ha affermato che tali criteri "dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo. Comunque, dovrà essere preservata la sfera di autonomia professionale e la dignità delle funzioni esercitate dal magistrato dell’ufficio di procura".

    Qualora il magistrato non si attenga ai criteri il Procuratore potrà revocare la delega con atto motivato. Il magistrato ha la facoltà di presentare osservazioni scritte entro 10 giorni e di impugnare il provvedimento al CSM ai sensi della sentenza n. 143 del 1973 della Corte Costituzionale.

  • deve assentire personalmente, o tramite un suo delegato:
    • fermo;
    • richieste di misura cautelare, ad eccezione del caso in cui sia formulata contestualmente alla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo;
    • richieste di misura reale. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso non sia necessario con riferimento al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.
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Sotto il profilo organizzativo, il Procuratore:

  • determina i criteri di organizzazione dell’ufficio e di assegnazione degli affari, ivi compresi quelli di natura automatica. Tali criteri devono essere "comunicati" al CSM.
    • "permane inalterato il potere del CSM di garantire lo status del magistrato, fissato dai principi costituzionali, anche attraverso indicazioni di carattere generale da parte del Consiglio";
    • Il CSM può "apprezzare il progetto organizzativo con riguardo agli artt. 97 e 111 della Costituzione, per gli effetti che quel progetto può spiegare sul buon andamento della amministrazione e sulla durata ragionevole del processo".
    • l CSM può fissare "linee guida" cui il Procuratore della Repubblica ha facoltà di discostarsi con provvedimenti adeguatamente motivati,
    • Il CSM apprezzerà i criteri adottati dal Procuratore "sotto il profilo di un giudizio sulla sua attitudine a svolgere un incarico dirigenziale o più in generale per valutare il suo profilo professionale"
    • I criteri dovranno essere predisposti con la partecipazione dei sostituti
    • I Consigli Giudiziari potranno valutare i criteri organizzativi " nell’ambito del più ampio esame delle tabelle degli uffici giudicanti e in relazione ai profili incidenti su di esse". Nella delibera dell’11 ottobre 2007 il CSM ha rivolto un "vivo invito ai Dirigenti degli uffici di Procura affinché siano trasmessi anche a tali Organi i criteri di organizzazione in discorso, in particolare in occasione della valutazione tabellare degli Uffici giudicanti" 
  • Pur se è stato abrogato l’art. 7 ter comma 3 dell’o.g., che attribuiva al Consiglio il potere di determinare i criteri di organizzazione delle Procure, il CSM nella risoluzione del 12 luglio 2007 ha affermato che:

     

  • "può" designare un vicario in caso di assenza o vacanza
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  • può delegare a Procuratori Aggiunti o sostituti la cura di specifici settori;
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  • fissa i criteri generali per l’impiego di risorse personali e materiali ;
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  • è il responsabile unico dei rapporti con la stampa, tenuti personalmente o tramite un delegato. Nelle informative all stampa deve essere omesso ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.
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II - I POTERI DEL PROCURATORE GENERALE

La spinta all’accentramento trova conferma nel potere di vigilanza attribuito al Procuratore generale presso la corte di appello, che acquisisce dati e notizie, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione, e che invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione con cadenza almeno annuale.

 

Versione dell'11 ottobre 2007

 

Sul sito www.magistraturademocratica.it, alla sezione "ordinamento giudiziario" si può consultare la versione aggiornata di questa scheda

 

10 10 2007
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