I nuovi Consigli Gudiziari e il Consiglio Direttivo dell Cassazione: composizione (dei C.G. dei singoli distretti), nomina, competenza
CONSIGLI GIUDIZIARI E CONSIGLIO DIRETTIVO DELA CASSAZIONE NELLA LEGGE 111/2007
La nuova legge valorizza i Consigli Giudiziari ed introduce il Consiglio direttivo della Cassazione correggendo le impostazioni della legge Castelli contestate da MD e dall’intera magistratura: viene introdotto il sistema proporzionale per liste contrapposte per i componenti togati (anche se viene introdotta una non condivisibile divisione tra magistrati giudicanti e requirenti), viene ripristinato un corretto rapporto tra togati e laici (mai inferiore a 2/3 togati-1/3 laici), viene eliminata la presenza dei rappresentanti politici delle regioni, viene stabilito un quorum di validità delle sedute e deliberativa eliminando gli inconvenienti derivanti dalla natura di "collegio perfetto" dei vecchi Consigli Giudiziari.
I NUOVI CONSIGLI GIUDIZIARI
I - COMPOSIZIONE
- distretti con meno di 350 magistrati (Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Trento, Trieste):
- Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale presso la Corte d’Appell
- 4 giudici e 2 pubblici minister
- un docente universitario in materie giuridich
- 2 avvocati con 10 anni di anzianità
-
distretti con numero di magistrati compreso tra 351 e 600 (Bologna, Firenze, Palermo, Torino, Venezia):
-
Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
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7 giudici e 3 pubblici ministeri
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un docente universitario in materie giuridiche
-
3 avvocati con 10 anni di anzianità
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- distretti con più di 600 magistrati (Milano, Napoli, Roma):
- Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale presso la Corte d’Appell
- 10 giudici e 4 pubblici minister
- 2 docenti universitari in materie giuridich
- 4 avvocati con 10 anni di anzianità
II - NOMINA DEI COMPONENTI
I componenti, ivi compresi i magistrati, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili (non sembra che tale norma si applichi agli attuali componenti dei C.G) e sono così nominati:
- giudici e pubblici ministeri (viene eliminata la distinzione tra effettivi e supplenti) sono eletti con sistema proporzionale con liste contrapposte in cui ciascun magistrato del distretto vota sia la lista dei giudici che quella dei pubblici ministeri ed esprime una preferenza per ciascuna lista
- i docenti universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto
- gli avvocati sono nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto
III - DURATA E FUNZIONAMENTO
Il Consiglio Giudiziario resta in carica 4 anni (gli attuali Consigli scadono il 1° aprile)
E’ presieduto dal Presidente della Corte d’appello; il segretario viene eletto tra i togati.
Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente).
Non è previsto l’esonero per i togati, ma sul punto interverrà il CSM
IV COMPETENZE
Competenze attuali confermate dalla nuova legge
- pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti (e relative variazioni, criteri assegnazione etc.)
- pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati
- pareri, su richiesta del CSM, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite
- vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto, segnalando eventuali disfunzioni al Ministro della giustizia;
- pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
- pareri su collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura;
- proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione dell’attività didattica della Scuola.
Nuove Competenze
Avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni sulle competenze sub 1, 4, 5.
V - SEZIONE RELATIVA AI GIUDICI DI PACE
Viene istituita una sezione competente su nomine, carriera e provvedimenti organizzativi del giudice di pace, composta da Presidente della corte, Procuratore generale, magistrati e avvocati eletti dal consiglio giudiziario e da due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELA CASSAZIONE
I - COMPOSIZIONE
- Primo Presidente della Cassazione e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
- 6 giudici di Cassazione (Presidente aggiunto, Presidente di sezione, Consigliere, magistrato del massimario) e 2 requirenti di Cassazione (Procuratore aggiunto, Avvocato generale, Sostituto procuratore generale)
- 2 docenti universitari in materie giuridiche
- 2 avvocati con 20 anni di anzianità nella professione e 5 di iscrizione all’albo dei patrocinanti in Cassazione
II - NOMINA DEI COMPONENTI
I componenti, ivi compresi i magistrati, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
- giudici e pubblici ministeri (viene eliminata la distinzione tra effettivi e supplenti) sono eletti con sistema proporzionale con liste contrapposte in cui ciascun magistrato in servizio in Cassazione (ivi compresi i magistrati del massimario) vota sia la lista dei giudici che quella dei pubblici ministeri ed esprime una preferenza per ciascuna lista
- docenti universitari: sono nominati dal Consiglio universitario nazionale
- avvocati: sono nominati dal Consiglio nazionale forense
III - DURATA E FUNZIONAMENTO
Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni.
E’ presieduto dal Primo Presidente della Cassazione; il segretario viene eletto tra i togati.
Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti (7) e sono adottate a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente).
IV - COMPETENZE
- pareri sulle tabelle della cassazione (e relative variazioni, criteri assegnazione etc.)
- pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati della Cassazione
- pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite
- proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione dell'attività didattica della Scuola.
Avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni sulle competenze sub 1.
Versione del 9 ottobre 2007
Sul sito www.magistraturademocrtica.it, alla sezione "ordinamento giudiziario" si può consultare la versione aggiornata di questa scheda