A cura di Magistratura democratica. Il nuovo ordinamento giudiziario: scheda su Direttivi e Semidirettivi


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Direttivi e Semidirettivi nel nuovo Ordinamento Giudiziario: requisiti, procedura di nomina, temporaneità (regime ordinario e transitorio), la "reggenza" dal 28.1. 2008

GLI INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI NELLA LEGGE 111/2007

 

                                 GLI INCARICHI DIRETTIVI

Viene accolta una richiesta da tempo avanzata dall’intera magistratura, la temporaneità degli incarichi direttivi che potrà consentirà una reale crescita della figura del dirigente, con verifica del suo operato.

I – REQUISITI PER LA NOMINA

  • limite massimo di età di 71 anni, salvo che si tratti della conferma dell’incarico
  • possesso della "valutazione di professionalità" necessaria. Precisamente:

 

  1. III valutazione di professionalità per il conferimento delle funzioni direttive di Primo Grado (Presidente di Tribunale –ordinario e minori-, Procuratore della Repubblica –ordinario e minori-, Presidente Tribunale di Sorveglianza, Presidente e Presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari);
  2. IV valutazione di professionalità per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado elevato (Presidente di Tribunale, di Tribunale di Sorveglianza e Procuratore della Repubblica di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia);
  3. V valutazione di professionalità per il conferimento delle funzioni direttive di secondo grado (presidente e Procuratore Generale presso la Corte d’appello), direttive di legittimità (presidente di sezione e avvocato generale Cassazione), Procuratore Nazionale Antimafia.

     

II - TEMPORANEITA’ NELLA FUNZIONE E NELL’UFFICIO

Regime ordinario (direttivi giudicanti e requirenti)

Le funzioni sono conferite per un periodo di 4 anni a decorrere dalla presa di possesso. Al termine del quadriennio il magistrato può essere confermato per altri 4 anni a seguito di valutazione, da parte del CSM. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

   Alla scadenza degli 8 anni:

  1. se il magistrato ha presentato domanda per altra funzione, ovvero se tale domanda è stata respinta, rimane nell’ufficio con funzioni non direttive né semidirettive (giudice, consigliere, sostituto
  2. se il magistrato ha presentato domanda per altra funzione ed il CSM non ha ancor deciso, continua ad esercitare le funzioni direttive fino alla presa di possesso del nuovo titolare; da quel momento resta provvisoriamente assegnato allo stesso ufficio con funzioni di merito in attesa delle determinazioni del CSM.
  3.  

Regime transitorio (direttivi giudicanti e requirenti)

  • Direttivi che alla data del 27 gennaio 2008 hanno superato il termine di 8 anni di permanenza. Rimangono nell’incarico fino al 27 gennaio 2008, successivamente decadono e sono assegnati a funzioni di merito (dunque,né direttive, né semidirettive) nello stesso ufficio.In concreto l’ufficio dal 28 gennaio sarà retto:
    • dal vicario
    • in assenza del vicario, dal semidirettivo più anziano
    • in assenza anche del semidirettivo, dal magistrato più anziano dell’ufficio (presumibilmente il perdente posto) 
  • Direttivi che alla data del 27 gennaio hanno superato il termine di 4 anni di permanenza (ma non l’8°): rimangono nell’incarico fino al termine dell’8° anno, da quel momento si applica quanto previsto dal regime ordinario (continuano ad esercitare le funzioni se presentano una domanda per altra funzione, fino al termine della procedura
  • Direttivi che alla data del 27 gennaio non hanno superato il termine di 4 anni di permanenza: si applica il regime ordinario, per cui al termine del quadriennio saranno valutati per la riconferma.
  •  

III – PROCEDIMENTO DI NOMINA

Provvede il CSM, previo parere del consiglio giudiziario, mediante una procedura concorsuale per soli titoli in cui l’anzianità dovrebbe divenire mero requisito di legittimazione. Si valuta l’attitudine direttiva (capacità di organizzare, di programmare e di gestire le risorse; propensione all’impiego di tecnologie avanzate; capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari; capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare).

 

GLI INCARICHI SEMIDIRETTIVI

 

I – REQUISITI PER LA NOMINA

  • limite massimo di età di 71 anni, salvo che si tratti della conferma dell’incarico
  • possesso della "valutazione di professionalità" necessaria. Precisamente:
    • II valutazione di professionalità, per il conferimento delle funzioni semidirettive di primo grado (presidente di sezione e Procuratore Aggiunto Tribunale, Presidente e Presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari)
    • III valutazione di professionalità, per il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado (presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari nelle sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia)
    • IV valutazione di professionalità, per il conferimento delle funzioni semidirettive di secondo grado (Presidente di sezione ed Avvocato Generale presso la Corte d’Appello),
  •  

II - TEMPORANEITA’ NELLA FUNZIONE E NELL’UFFICIO

  • Regime ordinario (semidirettivi giudicanti e requirenti)
  • Le funzioni sono conferite per un periodo di 4 anni a decorrere dalla presa di possesso. Al termine del quadriennio il magistrato può essere confermato per altri 4 anni a seguito di valutazione da parte del CSM. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

Alla scadenza degli 8 anni il magistrato torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio (qualora il ritorno in tale ufficio comporti il mutamento di funzione è plausibile che non si applichi il regime delle incompatibilità).

  • Regime transitorio (Semidirettivi giudicanti e requirenti) 
  1.  
    • Semidirettivi che alla data del 27 gennaio 2008 hanno superato il termine di 8 anni di permanenza, rimangono nell’incarico fino al 27 gennaio 2008, successivamente decadono e sono assegnati a funzioni di merito nello stesso ufficioI Presidenti di sezione perdenti posto continueranno a svolgere le medesime funzioni qualora siano (come è probabile) i magistrati più anziani della sezione. I Procuratori Aggiunti e Avvocati Generali perdenti posto continueranno a svolgere le medesime funzioni qualora siano (come è probabile) i magistrati più anziani del gruppo di lavoro, anche se, ai sensi del D. L.vo 106/2006, sembra che occorra uno specifico provvedimento del Procuratore della Repubblica
    • Semidirettivi che alla data del 27 gennaio hanno superato il termine di 4 anni di permanenza (ma non l’8°): rimangono nell’incarico fino al termine dell’8° anno, da quel momento si applica quanto previsto dal regime ordinario (tornano a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestavano precedentemente servizio)
    • Semidirettivi che alla data del 27 gennaio non hanno superato il termine di 4 anni di permanenza: si applica il regime ordinario, per cui saranno valutati per la riconferma.

 

     

III – PROCEDIMENTO PER LA NOMINA

Provvede il CSM, previo parere del Consiglio Giudiziario, mediante una procedura concorsuale per soli titoli.

Versione del 9 ottobre 2007

 

Sul sito www.magistraturademocrtica.it, alla sezione "ordinamento giudiziario" si può consultare la versione aggiornata di questa scheda

10 10 2007
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