La sentenza del Gup di Milano in tema di terrorismo


Zoom | Stampa

N.
28491/04 R.G. N.R. N. 5774/04 R.G. G.I.P.

Tribunale
di Milano

Ufficio
del Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA
ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il
Giudice dr. Clementina Forleo, all'esito del giudizio abbreviato
celebrato nel procedimento penale a margine indicato, nei confronti
di:

*D.N.,
nato in Marocco il xx presente all'udienza detenuto presso la Casa
Circondariale "San Vittore" di Milano difeso di fiducia
dall'Avv. xx

*H.K.B.M.,
nato a Beja (Tunisia) il xx presente all'udienza detenuto presso la
Casa Circondariale "San Vittore" di Milano difeso di
fiducia dall'Avv. xx

IMPUTATI

l)
del delitto p. e p. dall'art. 270 bis c.p., in quanto si associavano
tra loro e con altre persone, tra cui MTH (già oggetto di
sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.),
TM (imputato in separato procedimento pendente davanti all'A.G. di
Brescia), EAR, CMC, MAM, AM, MM alias MF, HJ alias JAM (per i quali
si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano) DM,
TABS e BMBA (per i quali si procede separatamente essendo gli stessi
già giudicati in data odierna con il rito abbreviato) allo
scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo
internazionale, in Italia ed all'estero, all'interno di
un'organizzazione sovra-nazionale, localmente denominata con varie
sigle (tra cui "Ansar Al Islam"), comunque operante sulla
base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari
organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente,
contemplante:

°preparazione
ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi,
forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini
civili ed altri obiettivi - ovunque collocati ­riconducibili agli
Stati, occidentali e non, ritenuti "infedeli" e nemici; il
tutto nel quadro di un progetto di "Jihad", intesa, secondo
l'interpretazione della religione musulmana propria
dell'associazione, nel senso di strategia violenta per l'affermazione
dei principi "puri" di tale religione;

°
il favoreggiamento della immigrazione illegale in Italia e verso
altri Stati dei militanti;

°
il procacciamento di documenti falsi di identità per i
componenti dell'organizzazione;

°
il reclutamento di una pluralità di persone da inserire
nell'associazione ed eventualmente inviare in campi di addestramento
ubicati principalmente in Iraq;

°

l'invio dei militanti nelle "zone di guerra" a sostegno
delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro
il "nemico infedele";

°
la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli
scopi della organizzazione;

°

il proselitismo effettuato (anche nei luoghi di culto e di riunione
siti in Milano, come la moschea di Via Quaranta ed un appartamento di
Via Cilea n. 40) attraverso videocassette, audio-cassette, documenti
propagandistici e sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio
personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico "infedele";

°
la predisposizione, comunque, di tutti mezzi necessari per
l'attuazione del programma criminoso dell'associazione e per il
sostegno ai "fratelli" ovunque operanti secondo il
descritto programma. In particolare, operando nella associazione:

-
MM (alias MF), AM, CMC ed EAR, con funzioni direttive ed
organizzative (art. 270 bis, c. I c.p.) nell'ambito della cellula
operante in Milano ed in altre zone del territorio italiano (MM e
CMC, in particolare, nel periodo della propria permanenza in Italia),
nonché il CMC anche a livello internazionale; condotta
consistita per i primi tre anche nel fungere da raccordo tra i
vertici dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei
membri della cellula italiana; per il quarto anche nel coordinare
l'attività dei membri della cellula locale; per tutti nel
coordinare l'approvvigionamento di documenti falsi;

-
HKBM e DN, con funzioni organizzative (art. 270 bis, c. I c.p.)
consistite nel coordinare l'attività dell'associazione in
varie località del Nord Italia (tra cui, oltre Milano, anche
Cremona e Parma) anche allo scopo di eludere le indagini delle
competenti autorità concentratesi principalmente sull'attività
svolta nella città di Milano, sede principale della cellula
italiana;

-
MAM, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c.II c.p.), con condotta
consistita nell'assicurare il necessario supporto per l'invio
definitivo, in vista dei fini sopra indicati, di persone, documenti e
denaro nel Kurdistan iracheno (in alcuni casi attraverso la Siria);

-
DM, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), con condotta
consistita nel dare ospitalità e nell'assicurare
approvvigionamento di documenti falsi a membri dell'associazione (tra
cui lo stesso CMC);

-
BMBA, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.pp), fungendo
da raccordo in territorio turco (segnatamente nella città di
Instanbul) tra i capi dell'organizzazione transnazionale e l'attività
dei membri della cellula italiana;

-
HJ, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), svolgendo la
propria attività, secondo le direttive impartitegli da EAR,
sia in territorio italiano che in territorio estero (recandosi, ad
es., in Turchia presso il gruppo di BMBA per recapitare loro
materiale vario su ordine di EAR);

-
TA, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), provvedendo
principalmente al reperimento di documenti falsi e di altro materiale
logistico (computer, telefoni, etc.) necessari allo svolgimento
dell'attività associativa.

Associazione
avente il suo principale centro operativo italiano in Milano, tuttora
operante anche in altre località nel territorio italiano
(oltre che all'estero) a partire almeno dal luglio 2001; (condotta
degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto
della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

2)
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 12 commi 1 °
e 3° D.L.vo 286/1998 (ora modificato dalla L. 189/2002), in
quanto, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui MTH (già

oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p.), TM (imputato in separato procedimento davanti all'A.G. di
Brescia), EAR, MAM, AM, MM alias MF, HJ alias JAM (per i quali si
procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano) TABS e
BMBA (per i quali si procede separatamente essendo gli stessi già
giudicati in data odierna con il rito abbreviato), compivano, in
violazione delle disposizioni di legge regolanti la materia, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti diretti a
procurare l'ingresso illegale di una pluralità di persone nel
territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso
illegale in altri Stati del quale le suddette persone non erano
cittadine o non avevano titolo di residenza permanente, con le
condotte già descritte nei capi precedenti. In particolare,
provvedevano anche a procurare documenti falsi a persone che
arrivavano in Italia anche allo scopo di transitare, successivamente,
in altri Stati (prevalentemente presso campi di addestramento in
Iraq). Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di
tre persone in concorso tra loro. Con l'ulteriore aggravante di cui
all'art. 1 L. 6.2.80 n. 15, avendo commesso i reati per finalità
di terrorismo.

Reati
accertati o commessi in Milano ed in altre località nel
territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 (condotta degli
imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto della
esecuzione del medesimo, se intervenuta).

*********

conclusioni
delle parti:

Il
P.M. ha chiesto rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale
sollevata dalla difesa. Nel merito ha chiesto la condanna degli
imputati alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione e di
euro 16.000,00 di multa, previa derubricazione del ruolo rivestito
dai predetti nel reato di cui al capo a) in quello di partecipe.

La
difesa ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale di
questa A.G. essendosi il fatto commesso in Cremona, con conseguente
competenza dell'A.G. di Brescia ex art.51/3 bis c.p. Nel merito, la
difesa di D ha chiesto sentenza di assoluzione perchè il fatto
non costituisce reato o perchè l'imputato non lo ha commesso;
in subordine ha chiesto la concessione delle circostanze attenuanti
generiche; la difesa dell'H ha chiesto sentenza di assoluzione perchè
il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

*********

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA
art.22/3 c.p.p.

ORDINANZA
art.299/3 u.p. c.p.p.

MOTIVI
della DECISIONE

In
data 29.3.2004, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti di di TM in ordine ai medesimi reati di cui all'attuale
imputazione, questo giudice emetteva sentenza di incompetenza per
territorio in favore dell'A.G. di Brescia, ritenendo la stessa
competente per l'intera "cellula" di cui all'imputazione
all'epoca formulata.

Di
seguito, in data 3.8.2004, perveniva richiesta di rinvio a giudizio
concernente le posizioni degli altri imputati di cui all'attuale
incriminazione (fatta eccezione per MTH per il quale era nel
frattempo intervenuta sentenza ex art.444 c.p.p.), alcuni dei quali
chiedevano procedersi con le forme del giudizio abbreviato.

Tra
quest'ultimi, gli imputati DN e HKBM, risultati nel corso delle
indagini in stretto contatto con il T.

I
difensori dei due eccepivano preliminarmente l'incompetenza
territoriale di questa A.G. in favore di quella bresciana, e questo
giudice si riservava la decisione all'esito della discussione.

Alla
luce della riformulazione dell'imputazione rispetto a quella elevata
in ordine alla posizione del T, nonchè soprattutto in base
alle indagini successivamente compiute - ed in particolare agli
interrogatori resi da taluni coimputati ed imputati in procedimenti
connessi nonchè agli atti acquisiti nel giudizio abbreviato ex
art.441/5 c.p.p. - va confermata la competenza di detta A.G. in
ordine al c.d. gruppo cremonese, e dunque anche in ordine alle
posizioni dei due attuali imputati D e H, ma va invece affermata la
competenza di questa A.G. in ordine al c.d. gruppo milanese, ossia
alle posizioni degli altri imputati.

Come
infatti già evidenziato nel decreto di rinvio a giudizio
emesso in data 29.9.2004 nei confronti degli imputati che non hanno
optato per il rito speciale, dall'insieme degli atti processuali -
peraltro di seguito integrati ex art.441/5 c.p.p. - emerge
all'evidenza la pluralità di più "cellule" di
matrice islamico-fondamentalista gravitanti in aree eversive operanti
nel territorio nazionale e la sostanziale autonomia, anche nelle loro
precipue finalità, delle stesse, e ciò pur in presenza
di evidenti e necessari collegamenti tra le medesime ed altre,
collaterali, stanziate all'estero. Sempre da detti atti emerge pure
l'incentrarsi della "cellula" della quale facevano parte
tutti gli altri imputati nel territorio milanese, in cui la stessa
trovava appunto il suo epicentro logistico.

Tale
valutazione prescinde evidentemente dallo stanziamento dei singoli
membri nel territorio dello Stato e si impernia necessariamente sulla
base operativa dei gruppi in questione. Tanto si afferma in quanto
sia i due curdi abitanti a Parma - MTH e MAM - pur nei loro appurati
contatti con il gruppo cremonese ed in particolare con il T, sia DM,
domiciliato a Reggio Emilia, risulta operassero in stretto contatto
con i membri dell'organizzazione stanziati in Milano, ed in
particolare con l'EA, con il NO, oltre che con il MF (nel periodo in
cui quest'ultimo era stanziato in Italia), loro referenti primari.

All'esito
del giudizio abbreviato deve pertanto affermarsi la competenza
dell'A.G. bresciana con riguardo alle posizioni degli imputati D e H,
i quali peraltro risultano dagli stessi atti indagati presso tale
A.G. in parallelo procedimento avente ad oggetto i medesimi titoli di
reato, assorbenti le attuali incriminazioni.

********************************************

Va
nondimeno evidenziato come all'esito del giudizio abbreviato,
conclusosi per gli altri imputati con sentenza assolutoria dal reato
di cui all'art.270 bis c.p., sulla base degli elementi di prova allo
stato ed in questa sede utilizzabili, non possano al riguardo
ritenersi persistenti i gravi indizi in ordine a tale reato neppure
per il c.d. gruppo cremonese, per la parte evidentemente concernente
il presente procedimento come finora sviluppatosi. Ciò si
precisa ai soli effetti del regime cautelare in atto nei confronti
dei due imputati in questione, non detenuti nell'ambito del parallelo
procedimento bresciano.

Sul
punto va innanzitutto rilevato come gli atti di causa debbano essere
sfrondati dagli atti affetti da inutilizzabilità patologica,
ed innanzitutto dalle c.d. fonti d'intelligence, ossia dai numerosi
dati provenienti da "acquisizioni informative" o
"investigative" non meglio precisate, o da acquisizioni
assunte in "contesti di collaborazione internazionale" o
asseritamente provenienti da "segnalazioni da parte di organismi
americani" o da "dati forniti dal BKA tedesco",
anch'esse prive di qualsivoglia supporto genetico degno di rilievo
processuale e non puntalmente riscontrate da atti processualmente
rilevanti.

Lo
stesso è a dirsi per gli atti compiuti all'estero e non
assistiti dalle garanzie difensive che l'ordinamento interno pone ad
imprescindibile fondamento dell'utilizzabilità di tali atti,
ed in particolare alle audizioni di soggetti assunti come testimoni
anzichè come indagati in procedimenti all'evidenza connessi e
dunque senza le dovute garanzie difensive. Ci si riferisce
soprattutto alle audizioni di ex combattenti ristretti in Iraq,
assunte dall'autorità norvegese ed acquisite dai nostri
inquirenti in sede di rogatoria.

Analoghi
rilievi di inutilizzabilità processuale riguardano con
altrettanta evidenza i dati provenienti dalle c.d. fonti aperte,
ossia da informazioni giornalistiche o assunte per via telematica.

Tanto
premesso, può dirsi con margini di ragionevole certezza ed al
di là delle reticenti dichiarazioni di taluni imputati, che
entrambe le "cellule" in questione avevano come precipuo
scopo il finanziamento, e più in generale il sostegno, di
strutture di addestramento paramilitare site in zone mediorientali,
presumibilmente stanziate nel nord dell'Iraq.

A
tal scopo, infatti, erano organizzati sia la raccolta e l'invio -
attraverso canali ritenuti "sicuri" - di somme di denaro,
sia l'arruolamento di volontari - tutti stranieri e tutti di matrice
islamico-fondamentalista - da far giungere in dette zone evitando
ogni possibile intoppo nelle loro trasferte, e dunque attraverso
percorsi anch'essi ritenuti "sicuri" e con documenti spesso
contraffatti.

L'attività
delle "cellule" in questione, per quanto sempre risulta da
detti atti, si colloca storicamente in concomitanza dell'attacco
statunitense all'Iraq, avvenuto com'è noto nel marzo del 2003
ma notoriamente previsto come altamente probabile all'indomani del
conflitto in Afghanistan, nel quale pure tali gruppi risultano essere
stati attivi.

Numerose
conversazioni intercettate fanno peraltro riferimento a tale
accadimento ed alla necessità di arginare il più

possibile i prevedibili nefasti effetti, aiutando "i fratelli"
presenti nelle zone del conflitto, sia economicamente sia, appunto,
rinforzando i contingenti armati attraverso l'invio di combattenti.

Non
risulta invece provato, nonostante gli encomiabili sforzi
investigativi compiuti, che tali strutture paramilitari prevedessero
la concreta programmazione di obiettivi trascendenti attività
di guerriglia da innescare in detti o in altri prevedibili contesti
bellici e dunque incasellabili nell'ambito delle attività di
tipo terroristico di cui all'art.270 bis c.p. come novellato
all'indomani dei noti e tragici fatti dell'11.9.2001.

La
nozione di terrorismo, com'è noto, diverge da quella di
eversione e come questa non è definita in via normativa,
dovendosi dunque ricavare in via ermeneutica, sia sulla base del
contenuto delle convenzioni internazionali sul punto, sia,
soprattutto, riflettendo sulla "ratio" e sulla genesi della
norma penale in questione.

Emblematico
sotto il primo profilo appare il tenore della Convenzione Globale
dell'O.N.U. sul Terrorismo, progettata nel 1999, che all'art.18/2
prevede un'esimente in ordine alle sanzioni in essa previste, in
forza della quale le stesse non riguardano le forze armate ed i
gruppi armati o movimenti diversi dalla forze armate di uno Stato
nella misura in cui si attengano alle norme del diritto
internazionale umanitario.

Proprio
da tale normativa, ed in particolare da detta esimente, si ricava che
le attività violente o di guerriglia poste in essere
nell'ambito di contesti bellici, anche se poste in essere da parte di
forze armate diverse da quelle istituzionali, non possono essere
perseguite neppure sul piano del diritto internazionale, a meno che -
ed ecco che in tal caso l'esimente in questione non opera - non venga
violato il diritto internazionale umanitario.

Da
tale ultimo limite può ricavarsi dunque che le attività
di tipo terroristico rilevanti e dunque perseguibili sul piano del
diritto internazionale siano quelle dirette a seminare terrore
indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo
ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro
l'umanità.

A
confortare tale impostazione interviene la "ratio" della
norma di cui all'art.270 bis c.p., com'è noto novellata a
seguito dei noti e tragici fatti dell'11.9.2001.

La
modifica, che ha appunto esteso il rilievo penale dei fatti in tale
norma già previsti anche ai casi in cui gli stessi fossero
posti ai danni di uno Stato estero, voluta d'emergenza all'indomani
di tali fatti parallalemente ad analoghi interventi legislativi posti
in essere in altri paesi, ha evidentemente perseguito la finalità
di creare una sorta di diritto penale sovranazionale con il quale
tutelare i singoli Stati da attentati terroristici di ampio spettro,
speculari di strategie politiche autonome e risolutive.

L'estendere
tale tutela penale anche agli atti di guerriglia, per quanto
violenti, posti in essere nell'ambito di conflitti bellici in atto in
altri Stati ed a prescindere dall'obiettivo preso di mira, porterebbe
inevitabilmente ad un'ingiustificata presa di posizione per una delle
forze in campo, essendo peraltro notorio che nel conflitto bellico in
questione, come in tutti i conflitti dell'era contemporanea,
strumenti di altissima potenzialità offensiva sono stati
innescati da tutte le forze in campo.

Tanto
premesso, va rilevato come in punto di fatto non può ritenersi
provato, neppure in termini di gravità indiziaria, che le due
"cellule" in questione, pur gravitando in aree notoriamente
contrassegnate da propensioni al terrorismo, avessero obiettivi
trascendenti quelli di guerriglia come sopra delineati.

Al
riguardo non può dirsi sufficiente a fondare l'ipotizzata
responsabilità penale, la comune appartenenza a realtà
eversive ed a strutture, quale quella denominata "Ansar Al
Islam" - peraltro bombardata e distrutta nel corso di tale
conflitto - dalla composizione tutt'altro che omogenea ed anzi
alquanto articolata e complessa.

Sotto
tale ultimo profilo va evidenziato come la variegata gamma di
posizioni, tutte di matrice islamico-fondamentalista, confluenti
nella menzionata struttura "Ansar Al Islam" sia stata
delineata dal coimputato "collaboratore" MTH, il quale, pur
nella evidente prospettiva di un trattamento sanzionatorio alquanto
mite poi ottenuto ex art.444 c.p.p., ha infatti spiegato che tale
formazione era alquanto eterogenea, facendo ad essa capo vari modi di
intendere l'opposizione ai regimi "nemici", pur nella
comune e dunque omogenea matrice islamico-fondamentalista dei vari
sostenitori e simpatizzanti.

Le
ultime dichiarazioni del predetto parlano al riguardo chiaro. Il MT
ha infatti riferito genericamente di "aver sentito dire"
che "Ansar Al Islam" era "in contatto con Al Qaeda"
e che aveva in progetto anche di utilizzare "kamikaze" per
azioni di guerriglia all'interno dei confini iracheni, senza fornire
alcun elemento di diretta cognizione al riguardo, e anzi
significativamente aggiungendo che la svolta verso dette forme di
violenza era oggetto di discussione tra i componenti
dell'organizzazione, affermando altresì di essere un islamista
moderato e di non condividere la deriva violenta di detta formazione.
Ha inoltre aggiunto che alcuni dei suoi coimputati, quali l'EAR, "si
stavano avvicinando a detta organizzazione", così

confermando dunque che gli stessi non vi erano organicamente
inseriti.

Sempre
in ordine all'organizzazione "Ansar Al Islam", va poi
evidenziato il tenore della documentazione sequestrata al suo vertice
MK, arrestato in Olanda e poi scarcerato ed espluso in Norvegia.

In
uno di tali atti, concernente l'ideologia del gruppo e la sua matrice
islamico-fondamentalista, si parla infatti di addestramenti militari
al fine di affrontare "combattimenti sul fronte", nonchè
di "tunnel e cave" costruti per difendersi dai "raid
aerei soprattutto dopo gli ultimi bombardamenti sopra Tora Bora nel
caso ci fossero degli attacchi dell' alleanza americana britannica".
Il documento in questione si conclude con una chiosa per così

dire "profetica". Si legge infatti: "Scrivo queste
righe prima dell'attacco americano in Iraq e probabilmente anche noi
verremo colpiti anche se stiamo prendendo delle misure protettive per
le nostre trecento famiglie, alcuni si nascondono in Iran, ma anche
lì hanno la vita dura e difficile... perchè si presume
che gli americani attaccheranno le città di Halja e Siruane
che sono strategiche, e se queste città verranno liberate
potremmo iniziare l'era dell'Emirato Islamico che opererebbe in
associazione con l'organizzazione delle Nazioni Unite. E infine
chiedo a Dio di darci la forza e la vittoria. Il vostro fratello
ASKFK.

Sia
da tali elementi, sia dalle riportate dichiarazioni di MT può

dunque ricavarsi che "Ansar Al Islam" era strutturata come
una vera e propria organizzazione combattente islamica, munita di una
propria milizia addestrata appunto alla guerriglia e finanziata anche
da gruppi stanziati in Europa ed evidentemente gravitanti nell'area
del fondamentalismo islamico, senza perciò avere obiettivi di
natura terroristica, probabilmente e verosimilmente propri solo di
alcuni di suoi membri.

E'
da evidenziarsi peraltro come dal riportato manoscritto a firma del
MK era stata dallo stesso prevista la possibilità di un'
istituzionalizzazione, addirittura nell'ambito delle Nazioni Unite,
dell'organizzazione in questione.

Sempre
sulle appurate finalità delle due "cellule" in
questione vanno anche menzionate le dichiarazioni rese dall'imputato
EAR in data 29.7.2004, laddove lo stesso ammette di aver inviato
combattenti in medioriente nel 2003 "per ragioni di Jahad",
ossia "per opporsi agli invasori", in concomitanza appunto
con l'attacco americano e per combattere con tro lo stesso, e ciò

attraverso il canale siriano gestito dal coimputato MF.

In
questo senso, a parere della scrivente, devono peraltro essere intese
le più significative conversazioni intercettate. E' il caso
del riferimento alla "grande bomba" che "sta
arrivando" di cui alla conversazione telefonica intervenuta in
data 11.3.2003 ore 11.40 tra l'attuale imputato D e TM, evidentemente
i due interlocutori riferendosi all'imminente attacco americano
all'Iraq, com'è noto scoppiato proprio in quei giorni. Si
pensi ancora alla "maledizione" di cui alla conversazione
intervenuta in data 1.4.2003 tra l'EAR e CM all'interno della camera
di sicurezza della locale Questura, e il chiaro riferimento alla
ormai intervenuta guerra all'Iraq ed alla posizione al riguardo
assunta dal governo italiano, con commenti all'evidenza tutt'altro
che inequivocabilmente riferibili ad attività di tipo
terroristico in concreto programmate. Altra conversazione emblematica
in tal senso quella intervenuta in data 30.3.2003 ore 20.41, ossia ad
attacco americano già avvenuto, tra il citato EAR e l'attuale
imputato H, nel corso della quale quest'ultimo comunica che il T,
sentiti altri personaggi di spicco del gruppo, avrebbe deciso che

"non hanno bisogno di uomini lì, hanno bisogno di uomini
qui", precisando lo stesso che "metà degli uomini
cercano finanziamenti, metà restano qui", all'evidenza
riferendosi, quanto agli uomini che restano "qui", ai
finanziatori di quei combattimenti. Lo stesso è a dirsi per
la conversazione intervenuta tra il MF e l'EAR sempre in data
30.3.2003, nel corso della quale il primo richiede l'invio di
combattenti adeguatamente addestrati, di "gente che colpisca il
ferro", sollecitando l'interlocutore a cercare anche "quelli
che stavano in jaban", alludendo secondo la prospettazione
accusatoria (ma il riferimento appare in verità alquanto
ambiguo) all'invio di uomini disposti, comunque sempre in quel
contesto, al diretto sacrificio umano.

Non
risulta inoltre da alcun atto degno di rilievo processuale che le due
"cellule" in questione fossero legate all'organizzazione
"Al Tawid" della quale sarebbe vertice il noto terrorista
Al Zarqawi.

Sotto
tale profilo va evidenziato come l'utenza telefonica asseritamente in
uso a quest'ultimo personaggio fosse tutt'altro che corrispondente
(ed anzi differente per ben cinque cifre) a quella che nella
conversazione del 9.3.2003 intercorsa tra l'EAR e i due curdi
residenti a Parma, viene indicata come in uso al MF.

Neppure
risultano legami penalmente rilevanti di tali gruppi con quelli, pur
della stessa matrice ideologica, responsabili di attacchi di
pacifica natura terroristica, non potendo al riguardo farsi leva
sulla presunta analogia della "potenziale progettualità

operativa degli spostamenti di uomini e di risorse" nè
tanto meno sulla asserita "circolarità di rapporti"
tra soggetti gravitanti nei medesimi ambienti eversivi, e dunque su
loro rapporti di conoscenza o di pregressa frequentazione.

Ad
incidere sulle esposte considerazioni non può neppure

invocarsi la circostanza in base alla quale gli imputati non erano di
nazionalità irachena e dunque non avrebbero potuto
legittimamente battersi in guerra contro il "nemico"

americano.

E'
evidente infatti come la scriminante prevista dalla citata
convenzione riguardi le forze belligeranti facenti parte delle
opposte fazioni in lotta, a prescindere dalla nazionalità dei
singoli individui combattenti qualora accomunati da un'unica matrice
strategico-ideologica.

*********************************************

Rimarranno
perciò da appurare, nel futuro corso del procedimento
bresciano, sia i legami penalmente rilevanti tra i due attuali
imputati e gli altri imputati di quel procedimento, sia d'altro canto
le eventuali attività terroristiche da tale "cellula"

in concreto programmate.

A
tal ultimo riguardo non può non rilevarsi come gli atti del
procedimento bresciano acquisiti ex art.441/5 c.p.p. e concernenti
l'audizione in incidente probatorio del "collaboratore" ZC,
finiscano in ultima analisi per avallare tale valutazione. Le
dichiarazioni del predetto relative a presunti attentati da
commettere sul territorio italiano, appaiono infatti fondate su
deduzioni dallo stesso ricavate da discorsi in linguaggio criptico
asseritamente tenuti in sua presenza da soggetti assolutamente
estranei al presente procedimento. D'altra parte, come affermato dal
P.M. in udienza, va evidenziato come le dichiarazioni che tale
"collaboratore" avrebbe reso nell'ambito di altro
procedimento milanese e di cui vi è traccia in detto atto, non
riguarderebbero le due "cellule" in questione.

Quanto
sopra, si ripete, lungi dall'anticipare valutazioni di merito non
certo spettanti alla scrivente in ordine alla posizione dei due
predetti, vale solo ai fini della revoca della misura cautelare in
atto nei confronti degli stessi nell'ambito del presente
procedimento in ordine al reato associativo loro contestato.

Per
tali motivi, il reato di cui all'art.12 d.lvo 286/1998 andrà
liberato dalla circostanza aggravante di cui all'art.1 l.15/1980.

P.Q.M.

visto
l'art. 22/3 c.p.p.

DICHIARA

la
propria incompetenza per territorio ed

ORDINA

l'immediata
trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Brescia, anche
per gli adempimenti connessi alla rinnovazione della misura cautelare
in atto come di seguito limitata;

visto
l'art.299/3 u.p. c.p.p.

REVOCA

la
misura cautelare in atto nei confronti dei due imputati per
sopravvenuta carenza di gravi indizi in ordine al reato di cui al
capo 1), ed escludendo dal reato di cui al capo 2), l'aggravante di
cui all'art.1 l.15/1980, sempre per sopravvenuta carenza di gravi
indizi al riguardo.

ORDINA

la
formale scarcerazione degli stessi limitatamente a tali ipotesi.

Milano,
24.1.2005

Il
Cancelliere

Il
Giudice dr. Clementina Forleo

26 01 2005
© 2024 MAGISTRATURA DEMOCRATICA ALL RIGHTS RESERVED WEB PROJECT AND DESIGN AGRELLIEBASTA SRL