Regolamento del CG di Venezia


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 art. 1 - Convocazione ed ordine del giorno

 1-1) Il Presidente  dà avviso,
almeno cinque  giorni prima, della data fissata per
la riunione del Consiglio, ai componenti sia titolari che  supplenti.
Tutti debbono tenersi disponibili e sono tenuti ad avvisare
tempestivamente la segreteria del consiglio di loro eventuale
indisponibilità .
 1-2) L’ordine del giorno é redatto dal Presidente
sulla base degli atti  pervenuti  dopo
l’ultima riunione, secondo l’ordine cronologico.
 In  esso sono inseriti anche singoli
argomenti tempestivamente proposti da singoli consiglieri, salvo che
il Presidente ritenga doverli escludere., riferendo di ciò al
Consiglio in apertura di seduta.  Il Consiglio
potrà dichiarare inammissibili argomenti ritenuti ammissibili
dal Presidente o  ammettere argomenti ritenuti
inammissibili dal Presidente il quale, in questo secondo caso, é
tenuto a portare l’argomento all’ordine del giorno della riunione
successiva.
 In caso di improrogabile  urgenza, su
proposta del Presidente, si può porre alla discussione un
argomento non contenuto nell’ordine del giorno, salvo che si opponga
anche uno solo dei consiglieri, nel qual caso l’argomento verrà
inserito nell’ordine del giorno della riunione successiva.
 1-3)  L’ordine del giorno é
trasmesso integralmente a tutti i componenti, effettivi e supplenti,
almeno 5. giorni prima della riunione, con indicazione dei relatori. 
E’ pure comunicato a tutti i magistrati del distretto,
mediante consegna di copia  a cura dei capi degli
uffici,  salvo il potere del Presidente di escludere
dalla comunicazione gli argomenti, la diffusione dei quali possa
pregiudicare la dignità o la riservatezza  delle
persone interessate al procedimento.
 
 art. 2 - Partecipazione dei supplenti
 2-1) Il Consiglio forma un programma almeno bimestrale di
sedute.
 2-2)  Tutti  i
componenti  sono convocati e designati relatori
periodicamente, a rotazione,  due volte i titolari,
una volta i supplenti.
 
 art. 3 - Designazione dei relatori.
 3-1) Le pratiche da assegnare sono divise in tre categorie: a)
pareri sui magistrati, b) tabella uffici e loro variazioni, c) altri
affari.
 Il Presidente, per ciascuna categoria,  assegna
le pratiche proporzionalmente  ai singoli componenti 
secondo l’ordine di protocollo e l’anzianità del
consigliere
 3-2)  In caso di connessione oggettiva
o soggettiva o per identità di questioni, o per analoghe ragioni
di opportunità,  il  Consiglio  può disporre la riunione in sede di  esame
anche solo di alcuno degli affari suscettibili di riunione.
 
 art. 4 - Redazione del verbale
 4-1)  Il verbale é redatto dal
segretario sotto la direzione del Presidente ed  é
sottoscritto da entrambi. 
 Reca l’indicazione dei componenti presenti, dell’ora di
inizio e chiusura dei lavori,  il risultato delle
votazioni e, ove siano state prese a maggioranza, anche le
dichiarazioni individuali dei componenti che ne  facciano
richiesta.
 4-2) Ciascun componente può chiedere, durante la
riunione, che sia letta la parte di verbale già redatta 
e l’inserimento in esso di sue specifiche dichiarazioni.

 4-3) La bozza di verbale é inviata in via
riservata ai componenti che hanno preso parte alla deliberazione 
al più presto e  comunque insieme
all’avviso di convocazione della riunione successiva, nella quale si
approva il verbale nella stesura definitiva. Se  in
questa riunione alcuno dei componenti non ritenga il verbale conforme
ai deliberati od alle manifestazione di opinioni che li hanno
preceduti, potrà chiedere che vengano apportate le relative
modificazioni. In caso di dissenso, i testi contrastanti verranno messi
in votazione e prevarrà quello approvato a maggioranza
 4-4) Il verbale, così definitivamente approvato,
é inviato in copia al Consiglio superiore della Magistratura,
contestualmente alle deliberazioni.
 
 art. 5 - Votazioni

 5-1)  Il voto dei componenti é
espresso in maniera  palese. A richiesta di almeno
due componenti, il Presidente può disporre la votazione segreta
su singoli argomenti o questioni, qualora sussistano apprezzabili
ragioni connesse con l’esigenza di assicurare una decisione libera e
non condizionata.
 5-2)  Il Consiglio a maggioranza
può disporre che le modalità della votazione, l’esito
della stessa, le eventuali dichiarazioni di voto per singoli argomenti
trattati restino segreti,  salva l’attestazione
dell’avvenuta approvazione della singola deliberazione a maggioranza o
all’unanimità.
 
 art. 6 - Pubblicità degli atti
 6-1) Dei pareri e deliberazioni e  dei
relativi verbali  concernenti nomine, tramutamenti,
mutamento di funzioni, conferimento di uffici direttivi o che comunque
importino valutazioni delle qualità soggettive del magistrato
può essere presa visione  ed estratta copia :

 a) dai diretti interessati;
 b) da ogni altro magistrato, su sua  domanda
al Consiglio che delibererà  sulla
sussistenza di uno specifico ed apprezzabile  interesse;

 6-2)  Di ogni altra deliberazione e
parere, salvo che di quelli coperti da segreto,  chiunque
può prendere visione ed estrarre copia:,
 6-3) Il diritto di accesso si esercita in via informale o
formale a norma degli art. 3 e 4 del Dpr 27 giugno 1992 n. 352:
responsabile del procedimento di accesso é il Segretario del
Consiglio giudiziario.
 6-4)  Non possono comunque essere
comunicati o altrimenti fatti conoscere, se non agli organi
specificatamente preposti, le deliberazioni ed i documenti concernenti
la sicurezza dei magistrati, degli edifici, degli impianti, dei
servizi.
 
 art. 7 - Status dei componenti del Consiglio
 Il  Presidente del Consiglio
giudiziario concorda coi dirigenti degli uffici ai quali sono addetti i
componenti eletti le misure  idonee a coordinare il
lavoro ordinario con le attività relative al Consiglio e 
a consentire il concreto e pieno espletamento di queste ultime
in conformità al parere 18 luglio 1990 del Consiglio Superiore
della Magistratura.
 
 art. 8 - Formulazione dei pareri
 Il Consiglio formula i pareri di sua competenza sulla base
delle fonti di conoscenza  indicate nella 
c
ircolare  CSM n. 1275 del 22
febbraio 1985 e successive integrazioni e modificazioni; in particolare
può, tra l’altro, invitare il magistrato interessato a produrre
autorelazioni o statistiche comparative,  a
presentarsi per una diretta audizione;  per i
pareri di idoneità agli uffici direttivi, può disporre
altri adempimenti istruttori utili per l’accertamento del requisito
dell’attitudine dell’aspirante a svolgere le funzioni richieste.

 
 art. 9 - Uditori

 I  componenti del Consiglio 
integrano la Commissione uditori prevista dal Dpr 11.1.1988 n.
116  ma non possono essere designati magistrati
coordinatori .
 
 art. 10 - Pubblicazione del regolamento
 Il presente regolamento ed ogni sua futura, eventuale
modificazione od integrazione, é comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura ed a tutti i magistrati del distretto. 

19 02 2004
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