a cura di Elisabetta Cesqui, Ezia Maccora, Livio Pepino, Fiorella Pilato
NOTIZIARIO N. 11 settembre - ottobre 2007
PLENUM 12, 19, 20, 27 settembre, 4, 10, 17, 18, 24 e 25 ottobre 2007 LAVORI DI COMMISSIONE
Sommario
A) Dal Plenum :
- Il trasferimento per incompatibilità del dott. Di Nardo;
- Quale normativa per i bandi di concorso in atto?;
- La nuova circolare sulle valutazioni di professionalità;;
- Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi;
- Nomine direttivi e semidirettivi a maggioranza;
- La nomina di Giovanni Palombarini a Procuratore generale aggiunto della Corte di Cassazione;
- La nomina del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro;
- La nuova durata triennale delle tabelle.
B) Dalle commissioni:
1. Proposta di nomina per incarichi semidirettivi e direttivi;
2. Aggiornamento delle attività della V Commissione.
dal Plenum |
1. Il trasferimento per incompatibilità del dott. Di Nardo.
Nel plenum del 19 settembre il Consiglio ha disposto (la delibera è stata approvata con due astensioni) il trasferimento ad altra sede ai sensi dell'art. 18 Ordinamento giudiziario del dott. Giuseppe Di Nardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso per incompatibilità con il figlio, avv. Giovanni Di Nardo, iscritto all'Albo degli avvocati di Isernia. Il trasferimento, con cui è stato affermato un importante punto di principio, è stato disposto essendo risultata la frequenza, seppur sporadica, degli uffici giudiziari di Campobasso e Isernia da parte dell'avv. Di Nardo. Né è stato contestato dall'interessato il fatto che la sede principale dello studio legale del figlio si trovi ad Isernia e quella secondaria (condivisa con altri professionisti) a Campobasso.
Tali elementi sono stati ritenuti indicativi di un effettivo esercizio della professione forense nel distretto, al di là del numero di cause trattate. Tanto basta - secondo la valutazione effettuata dal Consiglio - ai fini dell'esistenze di una situazione di incompatibilità
2. Quale normativa per i bandi di concorso in atto nella mobilità ordinaria e nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi?
E' stata approvata dal plenum il 4 ottobre (col solo voto contrario dei tre laici di destra, che hanno però sostanzialmente riconosciuto la correttezza della decisione) la delibera proposta all'unanimità dalla III e dalla V commissione, diretta a risolvere il problema dell'applicazione della disciplina introdotta dalla L. 30.7.2007 n. 111 alle procedure di trasferimento per posti di primo e secondo grado, e per quelli semidirettivi e direttivi banditi prima dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento.
E' stato il primo dei numerosi problemi - fra i tanti posti dalla riforma - affrontato dalle commissioni competenti. Infatti, in assenza di una norma transitoria, si trattava di decidere quali norme applicare ai concorsi in atto, con particolare riferimento ai trasferimenti ed ai conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi che comportassero un passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa.
L'assenza di una norma transitoria ha imposto un'attenta analisi del dato normativo, per verificare l'applicabilità dei divieti imposti dalla disciplina di cui all'art. 13 commi 3° e 4° L. 111/2007 e le connesse deroghe. All'esito della verifica, è risultato chiaro che la scelta doveva essere ispirata a criteri di razionalità e congruità dell'azione amministrativa, con la consulenza di ritenere applicabile lo ius superveniens solo in quelle ipotesi in cui non era ancora esaurita la fase dispositiva, restando in ogni caso esclusa la possibilità di emettere un provvedimento finale in contrasto con le disposizioni di legge immediatamente ed autonomamente applicabile. È stato pertanto necessario analizzare il dato normativo per individuare, senza travolgere le fasi già svolte del procedimento, quali previsione avevano valore di precetto chiaro, autonomamente applicabile in quelle fasi del procedimento che dovevano avere ancora attuazione. La previsione netta immediatamente applicabile è stata individuata nel comma 4 L. 111/2007 con riferimento, al divieto assoluto, per i concorsi in primo grado, al passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa in ambito circondario-provincia, e per i concorsi di secondo grado al passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa nell'ambito dello stesso distretto
Certo, sarebbe piaciuto a tutti noi consentire per l'ultima volta ai colleghi di approdare alla funzione e alla sede preferite, privilegiando un'applicazione unitaria della nuova disciplina normativa. Questa soluzione interpretativa è stata esplorata con attenzione, ma è risultata impraticabile sul piano giuridico perché in contrasto con un divieto assoluto, che non ammette deroghe e non richiede alcun intervento consiliare di attuazione e sul piano politico per la fortissima opposizione di quasi tutti i componenti laici di destra e di sinistra.
Se è vero, infatti, che la legge sopravvenuta non trova applicazione nel caso di concorsi banditi per le fasi già espletate e compiute, la stessa legge deve trovare applicazione per le fasi che alla sua entrata in vigore non siano state ancora definite e certamente non è stata esaurita (anzi, non è ancora iniziata) la fase dispositiva delle procedure dei concorsi per i tramutamenti di primo e secondo grado banditi prima del luglio 2007 e per quelli semidirettivi e direttivi ancora pendenti (intendendo tali quelli che non hanno avuto la decisione dell'assemblea plenaria)..
Invece, in ambito distrettuale-regionale è prevista la possibilità di un passaggio di funzioni, subordinato alle condizioni della previa partecipazione a un corso di riqualificazione professionale (mai attivato, ovviamente, per la mancata istituzione della Scuola e comunque perché non previsto all'epoca della pubblicazione), di un parere di idoneità che tenga conto della partecipazione al corso, dell'individuazione preventiva dello specifico settore (civile, penale, lavoro) dei posti messi a concorso. In mancanza di questi presupposti, non sarebbe rimasto che revocare i bandi pendenti e pubblicare nuovi bandi, sottoponendo le procedure concorsuali a tutte le nuove norme che regolano il passaggio da una funzione all'altra, con la conseguenza di fermare l'attività sia della III che della V commissione in attesa di "mettersi a norma", così bloccando la mobilità e il conferimento dei ruoli di direzioni, lasciando ancora sguarniti per mesi (nelle previsioni quasi un anno) tanti uffici giudiziari in sofferenza, in contrasto col principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. Peraltro a seguito della ripubblicazione dei bandi la nuova normativa sarebbe stata applicata in tutti i suoi divieti, quindi per il passaggio funzionale si sarebbe dovuto applicare il divieto regionale e quello conseguente ex art 11.
La soluzione adottata, al contrario, risulta coerente con i principi più volte affermati dal giudice amministrativo, ispirata a criteri di assoluta ragionevolezza e capace di soddisfare le esigenze degli uffici e di tanti magistrati che da anni lavorano lontanissimi da casa, di coniugare rispetto della legge ed efficacia dell'azione amministrativa. E' sembrata quindi l'unica concretamente praticabile: quella che, inoltre, non facendo operare subito almeno le regole dell'incompatibilità regionale, rende meno doloroso l'impatto della riforma.
3. La nuova circolare sulle valutazioni di professionalità.
La circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati è il provvedimento cardine che consentirà ai consigli giudiziari di avviare le nuova progressioni secondo la normativa modificata. Abbiamo lavorato in tempi ristretti ed a costo di alcune ripetizioni ed appesantimenti del testo, abbiamo ritenuto di ribadire e fissare i parametri, di individuare per ogni parametro gli indicatori e le fonti di conoscenza. Sinceramente credo che sia stato raggiunto un ottimo risultato, tenendo conto delle condizioni e dei tempi.
Lo spirito della circolare è lo stesso di quella rodatissima del 1985, ormai però necessariamente superata; si trattava infatti di predisporre un atto di normazione secondaria che tenesse conto dei parametri individuati dal legislatore e soprattutto della radicale trasformazione del sistema, che non differenzia più le valutazioni a seconda del momento della vita professionale del magistrato in cui si collocano e delle sue specifiche aspettative di carriera, ma tende a mettere a disposizione del Consiglio, attraverso le valutazioni periodiche ravvicinate, una rappresentazione del profilo professionale utile ai fini di tutte le valutazioni di sua competenza.
Abbiamo ribadito come i requisiti indispensabili dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio costituiscano il fondamento della professionalità e, pur non costituendo parametri in senso tecnico sono precondizioni per il buon esercizio della giurisdizione, la cui mancanza o carenza, evidenziata da elementi oggettivi, deve essere valutata dal Consiglio.
Abbiamo cercato di dare una soluzione ragionevole all'indicazione del legislatore che impone di valutare la capacità anche in relazione all'esito dei procedimenti. Nella consapevolezza delle rischiosissime implicazioni, in termini di condizionamento dell'esercizio della giurisdizione e di conformazione del contenuto delle decisioni, abbiamo sottolineato come le mancate conferme dei provvedimenti adottati possano assumere rilievo solo quando, per il numero e per la loro sostanza, siano indici di una "significativa anomalia".
Abbiamo ancorato per ora l'indicatore della produttività alla statistica comparata degli ultimi due anni, abbiamo dato una disciplina che mi sembra ragionevole dei pareri parziali.
Particolarmente delicata è la questione delle valutazioni "negative" o "non positive", anche per le conseguenze che comportano (con la previsione di una specifica procedura quando si profili una possibile inidoneità), e quella del rapporto tra valutazione di professionalità e procedimenti disciplinari e penali pendenti. Su questo punto abbiamo cercato di limitare gli automatismi della sospensione della valutazione, conservando però un adeguato spazio di intervento del Consiglio che, nel consapevole esercizio dell'autogoverno, dovrà essere in grado di esercitare i propri poteri discrezionali.
Dal punto di vista della procedura si trattava di adeguare lo stato attuale alle più ampie e articolate attività di accertamento del Consiglio giudiziario ed abbiamo cercato di dare ai Consigli giudiziari indicazioni abbastanza dettagliate. La modulistica predisposta, la responsabilizzazione dei capi degli uffici, insieme all'accorciamento dei periodi in valutazione, dovrebbero consentire di fronteggiare il compito senza insopportabili appesantimenti, ma solo la prova dei fatti potrà suggerire i necessari aggiustamenti (ad es., per i flussi di informazione che occorrerà stabilire tra il C.S.M. ed i Consigli giudiziari).
Le disposizioni transitorie e finali cercano di disciplinare la non facile gestione del passaggio tra il vecchio ed il nuovo inquadramento: per sommi capi si può dire che, divisa la carriera del magistrato in multipli di quattro, ciascuno verrà valutato appena scade il suo prossimo quadriennio, assumendo come data di riferimento quella dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 2007.
La nuova valutazione dovrà naturalmente coprire tutto il tempo intercorso dall'ultima valutazione avuta e sarà fatta usando i criteri della vecchia circolare fino all'entrata in vigore della nuova e secondo la nuova circolare da tale momento
I magistrati che all'entrata in vigore della legge avevano già maturato il diritto alla valutazione ed il cui procedimento è pendente, ma non è ancora definito, saranno valutati secondo la vecchia circolare
Un po' più complicato è il sistema per il riconoscimento delle nuove fasce di valutazione, essendo da oggi la fascia di valutazione condizione di legittimazione per poter partecipare ai concorsi. Procederemo dividendo per multipli di quattro il tempo decorso dal decreto di nomina e riconosceremo automaticamente la valutazione di professionalità corrispondente al numero di quadrienni interamente decorsi. La riqualificazione sarà per la gran parte dei magistrati del tutto automatica. Non lo poteva essere per quelli che avevano avuto l'ultima valutazione negativa e ci è sembrato opportuno che l'automatismo non potesse operare per quelli che hanno riportato, nell'arco di tempo decorso dall'ultima valutazione positiva, condanne penali o disciplinari definitive. Per i primi abbiamo disciplinato la procedura per la nuova valutazione, per i secondi abbiamo deciso di procedere immediatamente ad una valutazione effettiva. . Nell'organizzazione pratica dell'esame di queste posizioni si farà in modo di non pregiudicare le aspettative di partecipazione ai concorsi da parte dei colleghi che si trovino in questa fascia , diciamo così, di incertezza.
Stiamo già lavorando per definire d'intesa con il ministero, gli standard di produttività ed i criteri di valutazione per lo svolgimento delle funzioni direttive, ma certo non era possibile in novanta giorni mettere un punto fermo anche su questi aspetti.
4. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi.
Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:
- Presidente del Tribunale di Roma al dott. Paolo Di Fiore, Presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma;
- Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere al dott. Andrea Della Selva, Presidente del Tribunale di Cassino;
- Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania al dott. Mario D'Onofrio, presidente di sezione del Tribunale di Piacenza;
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo al dott. Giuseppe Amato, sostituto procuratore della Repubblica di Roma;
- Presidente di sezione del Tribunale di Napoli (6 posti) ai dott.ri Anna Maria Canale, Maria Rosaria Cosentino, Lucio Della Ragione, Clemente Minisci, Bruno Schisano e Vincenza Taglierini, la decisione è stata presa a seguito di riesame per annullamento da parte del Consiglio di Stato;
- Presidente di sezione del Tribunale di Matera al dott. Lanfranco Vetrone, consigliere della Corte d'Appello di Potenza;
- Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Salerno al dott. Vincenzo Vignes, consigliere della sezione della Corte d'Appello di Salerno;
- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Torino (2 posti) ai dott.ri Maria Bonadies e Mario Griffey, rispettivamente consigliere della Corte d'Appello di Torino e presidente di sezione del Tribunale di Torino;
- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria al dott. Fortunato Lorenzo Maria Amodeo, consigliere presso la stessa Corte;
- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Genova alla dott. ssa Maria Rosaria D'Angelo, consigliere presso la stessa Corte
- Avvocato generale presso la Corte d'Appello di Bologna al dott. Marcello Branca, Procuratore della Repubblica di Forlì.
5. Nomine di direttivi e semidirettivi a maggioranza.
a) Procuratore della Repubblica di Terni
Nella seduta del 12 settembre è stato nominato Procuratore della Repubblica di Terni il dott. Fausto Cardella. Si sono espressi a suo favore i consiglieri di M.I, Movimento, M.D, il Vice Presidente Mancino, i laici Anedda, Bergamo, Tinelli, Vacca e Volpi. Gli altri consiglieri (ad eccezione dei Capi di Corte che si sono astenuti) hanno votato per la riconferma nell'incarico del dott. Carlo Maria Scipio. Il conferimento dell'incarico, già fissata in plenum nell'ultima settimana del mese di luglio e rinviato per esigenze tecniche al plenum di settembre, deriva dall'annullamento da parte del Consiglio di stato con la sentenza del 6.2.2007 della delibera del C.S.M. del 25.7.2003, che aveva conferito a maggioranza il suddetto incarico al dott. Scipio.
I motivi dell'annullamento, condivisi dalla attuale maggioranza del plenum, si fondavano sull'errata valutazione comparativa effettuata fra i due aspiranti. In particolar,e era stata del tutto disattesa, nella nomina del 23 luglio 2003, la prevalenza, nel giudizio comparativo specifico effettuato, del profilo professionale del dott. Cardella che sin da allora poteva vantare la positiva reggenza della Procura della Repubblica di Perugia per un ampio periodo di tempo unitamente al giudizio di "spiccato rilievo" che nei suoi confronti era stato espresso dal C.S.M. in occasione della nomina a Procuratore della Repubblica di Tortona. Entrambi tali elementi, dovendosi la decisione fondare su quelli allora sussistenti e nella specie erroneamente valutati, non potevano che portare alla nomina del dott. Fausto Cardella, non potendosi viceversa considerare gli ulteriori nuovi elementi, successivi alla sentenza del giudice amministrativo, desumibili dall'esercizio positivo del ruolo direttivo dimostrato dal dott. Scipio dalla nomina fino ad oggi. Elementi che potranno essere considerati in occasione di nuovi incarichi che l'aspirante richiederà, dovendo in tale occasione procedersi ad nuova valutazione comparativa del profilo professionale del magistrato.
b) Presidente di sezione della Corte d'Appello di Venezia e del Tribunale di Catania.
Sempre nel plenum del 12 settembre sono state effettuate altre due nomine a maggioranza per incarichi semidirettivi; si tratta del dott. Enrico Maria Garbellotto, già consigliere presso la Corte d'Appello di Venezia, nominato Presidente di sezione presso la stessa Corte, che ha superato il dott. Domenico Angelo De Palma, presidente di sezione del tribunale di Bari, votato dai soli componenti di MI.
Il dott. Filippo Milazzo, consigliere della Corte d'Appello di Catania, è stato nominato presidente di sezione del Tribunale di Catania, superando il dott. Letterio Aloisi, presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta, che ha riportato i voti dei soli componenti del Movimento.
c) Presidente di sezione della Corte d'Appello di Taranto.
Il plenum dell'11.10.2007 ha deliberato a maggioranza (con 14 voti a favore, Unicost, MD, i consiglieri Anedda, Saponara, Siniscalchi ed il Primo Presidente Carbone) la nomina a Presidente di sezione della Corte d'Appello di Taranto del dott. Antonio Marsano, che concorreva con il dott. Pio Guarna, rimasto soccombente (con 7 voti, Movimento, MI, ed il consigliere prof. Volpi); astenuti il Presidente Mancino, il Procuratore Generale Delli Priscoli e gli avv. ti Bergamo e Tinelli.
Con la proposta approvata a maggioranza il Consiglio ha ribadito quanto già affermato nella precedente delibera del 14.7.2005 relativa al conferimento del posto di Presidente di Sezione del Tribunale di Taranto laddove non è stato attribuito al dott. Guarna il punteggio aggiuntivo (nella specie pari a 3) per la permanenza in sede a copertura urgente quale la Pretura di Taranto.
Grazie ad un esame specifico della scheda anagrafica del magistrato Guarna si è evidenziato che quest'ultimo, dopo essere stato trasferito a domanda dalla Pretura di Taranto alla Procura Generale di Taranto Sezione distaccata della Corte d'Appello di Lecce, ha revocato l'istanza, che però è stata rigettata. Solo successivamente, divenuta la Pretura di Taranto - anche a seguito del suo trasferimento - sede a copertura urgente, il dott. Guarna è stato nuovamente assegnato alla locale Pretura, pur in mancanza della legittimazione minima ex art. 194 O.G.; quindi, non sulla base della procedura tipica di trasferimento utilizzata per le sedi a copertura urgente, ma sulla base della procedura che si adotta in occasione di trasferimenti "per dedotte condizioni di salute che consigliano la sua destinazione all'Ufficio di Pretura".
Abbiamo quindi confermato, condividendola, una precedente delibera del Consiglio, peraltro mai impugnata, che aveva ritenuto che non trattandosi di un trasferimento effettuato seguendo la procedura delle sedi a copertura urgente, ma realizzatosi per le condizioni di salute dell'interessato, il dott. Guarna non potesse godere del punteggio ulteriore di 3 punti.
d) Procuratore aggiunto della Repubblica di Genova.
Concorrevano due colleghi, a nostro avviso di eguale valore (entrambi infatti nella nostra proposta hanno raggiunto il punteggio massimo per attitudini, merito ed anzianità), il dott. Calia e la dott. ssa Fazio, ma quest'ultima poteva avvalersi del punteggio ulteriore (0,6) che le spettava, a norma di circolare, per avere svolto un periodo di applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica di Siracusa, circostanza che influiva direttamente sul parametro dell'anzianità, ed era altresì rilevante sotto il profilo attitudinale, avendo avuto modo la professionalità della dott. ssa Fazio di arricchirsi grazie all'attività requirente svolta in una realtà territoriale completamente diversa da quella di appartenenza. È prevalso il dott. Calia con 16 voti (Unicost, M.I, il vicepresidenti Mancino, tutti i laici ed il consigliere Fresa) sulla dott. ssa Fazio che ha ottenuto 5 voti (Cesqui, Maccora, Pepino, Petralia e Riviezzo). Astenuti il Presidente Carbone, ed i consiglieri Pilato e Tinelli.
e) Avvocato generale presso la Corte d'Appello di Catania.
Nella seduta del 18 ottobre 2007 è stato nominato Avvocato Generale della Corte d'Appello di Catania il dott. Salvatore Scalia, attualmente Procuratore aggiunto della Repubblica di Messina (Unicost, Movimenti, i consiglieri Cesqui, Maccora, Patrono, Tinelli ed il Presidente della Cassazione dott. Carbone), che è prevalso sull'altro aspirante Vittorio Fontana (votato dai due colleghi di M.I. Ferri e Romano, dai consiglieri laici del centro destra e dall'avv. Siniscalchi). Si sono astenuti il vicepresidente Mancino ed i consiglieri Pilato, Pepino e Volpi.
Il profilo professionale del dott. Scalia, posto in comparazione con quello degli altri aspiranti, è risultato nettamente prevalente. In particolare deve sottolinearsi che entrano in valutazione solo i dati che precedono l'epoca della vacanza (per il dott. Fontana era quindi valutabile solo il periodo di reggenza svolto come Avvocato Generale F.F. per un arco di tempo particolarmente ristretto - un mese circa -, mentre per il dott. Scalia era valutabile la lunga e positiva direzione della Procura della Repubblica di Nicosia, ed il ruolo semidirettivo svolto come aggiunto presso la Procura della Repubblica di Messina), e che l'esito della audizione disposta dalla commissione ha consentito di riscontrare un'importante attitudine alla direzione solo nel dott. Scalia, che ha dimostrato di conoscere tutte le più importanti problematiche relative alla gestione della Procura Generale - circostanza particolarmente importante non avendo l'aspirante svolto le funzioni di secondo grado -, fornendo così un quadro attitudinale ampio, specifico e concreto in relazione alle funzioni requirenti, sia a livello direttivo che semidirettivo.
Resta sullo sfondo la ragione di opportunità segnalata con l'astensione dal consigliere Pepino che nella dichiarazione di voto ha precisato che l'astensione (unitamente alla collega Pilato) non era né casuale né determinata da valutazioni personali, ma da una preoccupazione istituzionale specificatamente espressa nel dibattito e consistente nella inopportunità - considerata la situazione di "sofferenza" dell'ufficio della Procura della Repubblica di Catania che ha visto anche procedimenti penali nei confronti di magistrati ad essa addetti (con seguito di polemiche tuttora aperte) - che fosse preposto a ruolo apicale in uno di detti uffici uno dei magistrati che ha retto l'ufficio (Procura della Repubblica di Messina,) incaricato dei procedimenti penali nei confronti dei magistrati catanesi
6. La nomina di Giovanni Palombarini a Procuratore generale aggiunto della Corte di Cassazione.
Nella seduta del 18 ottobre Giovanni Palombarini è stato nominato Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione. Un risultato raggiunto in seconda votazione (nella prima, che richiedeva più della metà dei voti validamente espressi, si sono registrati 3 voti per Siniscalchi -M.I.-, 9 voti per Esposito -Unicost e i laici di destra- , 12 voti per Palombarini -M.D., Movimenti, i laici di sinistra e il vicepresidente Mancino-, astenuti i due capi di corte) con 13 voti a favore di Giovanni Palombarini (M.D., Movimenti, i laici di sinistra, il Vicepresidente Mancino ed il Procuratore Generale Delli Priscoli) e 13 voti a favore di Esposito (Unicost, M.I., i laici di destra ed il Primo Presidente Carbone).
L'art. 44 del regolamento interno prevede, in adesione alla normativa primaria (art. 5 comma 2 della legge 195/58, c.d. legge istitutiva del C.S.M., "..le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità, prevale quello del presidente"), che, a parità di voti, prevale il voto del presidente della seduta. Tale lineare interpretazione, nel corso del plenum, è stata contestata da alcuni consiglieri che hanno sostenuto doversi applicare l'ultima parte dell'art. 26 bis reg. int., che prevede che in caso di parità prevale il magistrato più anziano; norma che regola, a nostro avviso, l'ipotesi non disciplinata dalla legge in cui il presidente si astenga o non partecipi al voto ed entrambi i candidati riportino un eguale numero di voti.
Si è conseguentemente riunita la Commissione regolamento che, sotto la guida corretta del suo Presidente, a maggioranza, ha confermato la prevalenza in caso di parità -ex art. 44 reg. int.- del voto del vicepresidente, in conformità alla normativa primaria, ribadendo quanto già espresso in altra deliberazione.
Successivamente il vicepresidente Mancino ha proclamato l'esito delle votazioni e la nomina di Giovanni Palombarini.
Una bella giornata per la magistratura.
E' stata affermata la straordinaria capacità professionale del magistrato Palombarini, la sua imparzialità ed indipendenza. L'unico neo: l'intervento di Fabio Roia, che, dopo aver convenuto sull' indiscutibile professionalità di Giovanni Palombarini, ha precisato che il voto in favore del collega Esposito esprimeva anche l'adesione ad "un preciso modello costituzionale di magistrato", in contrapposizione a quello espresso da Palombarini, dimenticando quello che gli ha ricordato Ezia Maccora, in sede di replica, e cioè che fin dall'85 le circolari del Consiglio sottolineano l'esigenza di ancorare le valutazioni di professionalità e le nomine ad uffici direttivi esclusivamente alle capacità professionali dei magistrati e mai agli orientamenti culturali, politici e religiosi; concetto ribadito anche nella recentissima circolare approvata il 4 ottobre sulle valutazioni di professionalità (vedi più sopra il punto 3).
Con il voto espresso, all'esito di un dibattito per alcuni versi amaro, si riafferma che il Consiglio, nonostante tante difficoltà, valuta e premia la capacità professionale, l'attitudine organizzativa, l'imparzialità, l'equilibrio e l'indipendenza dei magistrati, senza preclusioni e valutazioni "di opportunità politica."
7. La nomina del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro.
Il dott. Enzo Iannelli, Procuratore della Repubblica di Pisa, è stato nominato Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, ufficio la cui importanza è davanti agli occhi di tutti.
Il posto era rimasto scoperto il 25-12-2006 ed i candidati che avevano presentato domanda erano oltre 40.
L'istruttoria è stata inevitabilmente lunga, anche perché la sentenza della Corte Costituzionale che rimetteva in gioco i candidati ultrasessantaseienni ne determinava un inevitabile rallentamento.
Purtuttavia, la pratica veniva portata all'ordine del giorno della V Commissione (è ciò si verifica quando è pronta per la decisione) per la prima volta l'8 ottobre scorso.
Nel giro di una quindicina di giorni maturava la decisione, intervenuta in plenum il 25 ottobre, in tempi veramente rapidi.
Sicuramente un buon lavoro svolto dalla V Commissione, di cui essere molto soddisfatti.
8. La nuova durata triennale delle tabelle.
La legge di riforma dell'ordinamento giudiziario ha modificato l'art.7 bis R.D. 12/41, stabilendo che l'efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti ha durata biennale anziché triennale, come in precedenza previsto.
Il Consiglio con una delibera del 10 ottobre ha affermato che tale norma è di immediata applicazione, non necessitando di alcuno strumento attuativo; infatti, la riforma è andata ad incidere su termini di efficacia biennali delle tabelle, che sono attualmente in corso, disciplinandone la futura scadenza e così di fatto realizzando una proroga dei termini stessi fino a tre anni.
Le tabelle relative al biennio 2006-2007, che avrebbero visto maturare la loro scadenza il 31-12-2007, scadranno, invece, il 31-12-2008; potranno naturalmente essere apportate ad esse tutte le variazioni che si renderanno necessarie, secondo le normali procedure che vengono adottate in questi casi e che non hanno subito alcuna variazione in sede di riforma.
La delibera ha anche analizzato le ricadute della modifica normativa della durata triennale delle tabelle ai criteri di organizzazione degli uffici di Procura e della Direziona nazionale antimafia, stabilendo che, seppure quella modifica normativa non sia applicabile ai progetti organizzativi degli uffici del Pubblico ministero, la loro conoscenza contestualmente al sistema tabellare degli uffici giudicanti consente una disamina più organica del complesso organizzativo di tutti gli uffici giudiziari e di conseguenza si rivela quanto mai opportuno ed in tal senso si dispone che i dirigenti degli uffici di Procura trasmettano i loro progetti organizzativi in occasione della predisposizione delle tabelle degli uffici giudicanti.
dalle Commissioni |
1. Proposta di nomina per incarichi semidirettivi e direttivi.
La Quinta commissione ha proposto all'unanimità di conferire i seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:
- Presidente di sezione della Corte di cassazione (8 posti) ai dott.ri Gianluigi Ambrosini, Luigi Francesco Di Nanni, Severo Chieffi, Maria Luccioli, Ugo Vitrone, Giovanni De Roberto, Luigi Antonio Rovelli e Mario Fantacchiotti, tutti consiglieri della Corte di Cassazione, ad eccezione del dott. Rovelli, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova;
-Presidente del Tribunale di Sassari al dott. Alberto Pacelli, presidente di sezione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con l'astensione di Maccora e Riviezzo;
- Presidente del Tribunale di Messina al dott. Giovanni Battista Macrì, presidente di sezione del Tribunale di Catania;
- Presidente del Tribunale di Patti al dott. Armando Calogero Lanza Volpe, Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
- Presidente del Tribunale di Isernia al dott. Guido Ghionni, Presidente del Tribunale di Vasto;
- Presidente del Tribunale di Bari al dott. Vito Savino, Presidente del Tribunale di Trani;
- Presidente del Tribunale di Alba alla dott. ssa Teodora Spagnoli, consigliere della Corte d'Appello di Torino;
- Presidente del Tribunale di Frosinone al dott. Tommaso Sebastiano Sciascia, presidente di sezione del Tribunale di Roma;
- Presidente del Tribunale di Larino al dott. Enzo Turco, giudice del Tribunale di Pescara;
- Presidente del Tribunale di La Spezia al dott. Giuseppe Antonio Cassano, presidente del Tribunale di Teramo;
- Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari alla dott.ssa Maria Antonietta Vertaldi, presidente di sezione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
- Procuratore della Repubblica di Sciacca al dott. Vincenzo Pantaleo, presidente di sezione del Tribunale di Trapani;
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari al dott. Ignazio Chessa, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari;
- Procuratore aggiunto della Repubblica di Salerno al dott. Giancarlo Grippo, Procuratore della Repubblica di Lagonegro;
- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Venezia al dott. Roberto Zacco, presidente di sezione del Tribunale di Venezia;
- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Palermo al dott. Vito Ivan Marino, presidente di sezione del Tribunale di Palermo;
- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria al dott. Bruno Finocchiaro, presidente di sezione del Tribunale di Messina;
- Presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello di Bari al dott. Gianfranco Castellaneta, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Bari;
- Presidente di sezione del Tribunale di Napoli (tre posti) ai dott.ri Teresa Casoria, Maria Daniela Fierro Cristini e Carlo Spagna, le prime due consigliere della Corte d'Appello di Napoli ed il terzo giudice presso lo stesso tribunale.
Per l'incarico di Procuratore della Repubblica di Cagliari sono stati proposti il dott. Mauro Mura (Berruti, Maccora, Riviezzo, Siniscalchi), Procuratore aggiunto presso la stessa Procura, ed il dott. Luigi Carli (Bergamo e Romano), Procuratore della Repubblica di Chaivari:
Per l'incarico di Presidente del Tribunale di Lamezia Terme sono stati proposti il dott. Enrico Scaglione (Maccora, Riviezzo, Romano e Siniscalchi), consigliere della Corte d'Appello di Reggio Calabria, ed il dott. Adolfo Giovanni Ansani (Berruti e Bergamo), consigliere della Corte d'Appello di Catanzaro.
Per l'incarico di Procuratore della Repubblica di Asti sono stati proposti il dott. Maurizio Laudi (Maccora, Riviezzo e Siniscalchi), Procuratore aggiunto della Repubblica di Torino, e il dott. Luigi Riccomagno (Berruti e Saponara in sostituzione di Bergamo), Procuratore della repubblica di Alba.
Per l'incarico di Presidente di sezione della Corte d'Appello di Lecce sono stati proposti il dott. Rodolfo Boselli (Maccora, Riviezzo, Romano e Siniscalchi), Presidente di sezione del Tribunale di Brindisi, ed il dott. Pasquale Marco Esposito (Berruti), Presidente di sezione del Tribunale di Lecce.
Per l'incarico di Procuratore della Repubblica di Rovereto sono stati proposti il dott. Rodrigo Gaetano Maria Merlo (Bergamo, Berruti, Romano e Siniscalchi), sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ed il dott. Giovanni Pietro Pascucci (Riviezzo), sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona; astenuta Maccora.
Per l'incarico di Procuratore della Repubblica di Casale Monferrato sono stati proposti la dott.ssa Valeria Fazio (Bergamo, Berruti, Maccora, Riviezzo e Siniscalchi), sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ed il dott. Giorgio Reposo (Romano), consigliere della Corte d'Appello di Milano.
Per l'incarico di Procuratore della Repubblica di Viterbo sono stati proposti il dott. Alberto Pazienti (Bergamo, Maccora, Riviezzo, Romano e Siniscalchi), sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, ed il dott. Francesco Verusio (Berruti), Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Per l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Salerno sono stati proposti il dott. Bruno De Filippis (Bergamo, Berruti, Maccora, Riviezzo e Siniscalchi) ed il dott. Aldo Guerrasio (Romano), entrambi consiglieri della Corte d'Appello di Salerno.
Per due incarichi di Presidente di sezione della Corte di Cassazione, per i quali vi è stato riesame a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, che ha eliminato il limite dei 68 anni d'età per il conferimento di detti incarichi sono stati proposti (per il primo, vacanza dott. Marrone) il dott. Guido Di Maio (Bergamo, Berruti, Maccora, Riviezzo e Siniscalchi) ed il dott. Alfredo Mensitieri (Romano), entrambi consiglieri della Corte di Cassazione; per il secondo posto (vacanza dott. D'Urso) il dott. Aldo Grassi (Bergamo, Romano e Siniscalchi) ed il dott. Fabrizio Miani Canevari (Berruti, Maccora e Riviezzo), entrambi consiglieri della Corte di Cassazione.
Per l'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma sono stati proposti il dott. Claudio De Angelis (Bergamo, Berruti, Riviezzo, Romano e Siniscalchi) ed il dott. Gianfranco Ausili Cefaro (Maccora), sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma.
Per l'incarico di Procuratore aggiunto della Repubblica del Tribunale di Salerno sono stati proposti il dott. Erminio Rinaldi (Berruti, Maccora e Romano), sostituto procuratore della Repubblica di Potenza, e la dott.ssa Maria Antonietta Troncone (Riviezzo), sostituto procuratore della Repubblica di Napoli; astenuti Bergamo e Siniscalchi.
Per l'incarico di Procuratore della Repubblica del Tribunale di Mistretta sono stati proposti il dott. Olindo Canali (Maccora e Siniscalchi), sostituto procuratore della Repubblica di Barcellona di Pozzo di Gotto, il dott. Michelino Ciarcià (Romano e Berruti), presidente di sezione del Tribunale di Ragusa, il dott. Luigi Patronaggio (Riviezzo), presidente di sezione del Tribunale di Ragusa; astenuto Bergamo.
Per l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Bologna sono stati proposti il dott. Alberto Albiani (Bergamo, Berruti, Maccora, Riviezzo e Tinelli), giudice presso lo stesso Tribunale, ed il dott. Emanuele Riviello (Romano), giudice del Tribunale di Firenze.
2. Aggiornamento delle attività della V Commissione.
A fine luglio le pendenze, tenuto conto dei numerosi concorsi riaperti a seguito della sentenza della Corte costituzionale sull'illegittimità dei limiti di età per il conferimento degli uffici, erano di 81direttivi e 83 semidirettivi suscettibili di essere coperti - considerati i ritmi di lavoro della commissione e del plenum - nei primi mesi del 2008. Ci accingevamo, dunque, a tirare un sospiro di sollievo quando è arrivata la doccia fredda della approvazione del nuovo ordinamento giudiziario senza disposizioni transitorie in punto scadenza dall'incarico di direttivi e semidirettivi per decorso della permanenza massima di otto anni.
Abbiamo raccolto la sfida - anche perché la sola alternativa era quella di attendere, restando inerti, eventuali nuovi interventi del legislatore (all'evidenza improbabili se non impossibili) - e già nel plenum del 4 ottobre abbiamo proceduto alla pubblicazione di 157 uffici direttivi (riservando quella dei 192 semidirettivi in scadenza alla data del 27 gennaio 2008 all'esito dell'indagine sul carattere civile o penale degli uffici che si rendono liberi). Con la pubblicazione si è dato quindi avvio all'attuazione del principio della temporaneità degli incarichi direttivi, confermando, per parte nostra, la volontà di rompere il tabù dell'inamovibilità dei dirigenti e cogliere una chance importante di mobilità positiva, rinnovamento, svecchiamento e controllo-verifica dell'attitudine direttiva. Siamo consapevoli che, mentre in passato i dirigenti non erano di fatto sottoposti a nessun controllo, ed il C.S.M. solo eccezionalmente poteva operare alcuni trasferimenti ex art. 2, oggi il Consiglio è dotato di un'arma in più, per verificare la capacità e l'attitudine direttiva su un terreno empirico. Uno strumento prezioso che ci consentirà di non disperdere le professionalità accertate e di rimuovere inefficienze ed incapacità.
Ovviamente si tratterà di un lavoro enorme, di una corsa contro il tempo, per evitare che a causa della decadenza, dopo il 27 gennaio gli uffici rimangano acefali, non essendo stata prevista la reggenza almeno fino alla sostituzione dei dirigenti decaduti dall'incarico.
E' per questo che nel bando sono stati previsti alcuni accorgimenti che dovrebbero consentire di avere i fascicoli personali completi in tempi ragionevoli per pervenire ad una decisione in tempi congrui (estensione a cinque anni della validità del parere attitudinale specifico, equiparazione ad esso dell'ultima valutazione di professionalità se conseguita nell'ultimo quinquennio; esonero fino a due mesi per i componenti dei C.G, intensificazione della attività della commissione con sedute straordinarie anche nella c.d. settimana bianca.....).
Altro, allo stato, non siamo in grado di dire, se non che la commissione ha scelto di dare la precedenza alla copertura degli uffici direttivi (rispetto ai semidirettivi) e sta procedendo con un trend di 30-35 proposte al mese (mentre la media del passato era di circa cento direttivi e semidirettivi all'anno); sono stati infatti deliberati 33 direttivi e 10 semidirettivi. Ad istruttoria completa dei posti direttivi pubblicati si inizierà la trattazione da quello, il cui dirigente è presente da maggior tempo (anche la pubblicazione degli uffici nel bando segue tale ordine decrescente)
Ci preme infine sottolineare che è iniziata la discussione per rivisitare, alla luce del nuovo ordinamento giudiziario, la c.d. normazione secondaria volta a disciplinare i criteri di conferimento degli uffici direttivi, in particolare il diverso ruolo da attribuire al parametro dell'anzianità. La nostra posizione è sul punto chiara: l'esame delle nuove norme primarie, unitamente alla lettura della relazione di accompagnamento al DDL 1447/07, ci spinge a sostenere, con convinzione, che il peso ed il valore specifico da attribuire all'anzianità si è notevolmente ridotto, trasformando tale parametro da criterio di valutazione a sostanziale requisito di legittimazione. E da tale premessa (l'anzianità non come mero decorso del tempo, ma come segno obiettivo di maggiore esperienza se positivamente acquisita) che al più presto depositeremo una nostra proposta per pervenire, anche attraverso una risoluzione non esaustiva, e come tale suscettibile di ulteriori momenti di riflessione ed adattamento, ad una nuova circolare in tema di conferimento degli incarichi direttivi.