Indennità giudiziaria non corrisposta durante i periodi di congedo per maternità


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rigetto delle istanze di restituzione dell'idnennità giudiziaria non corrisposta
del Segretario di Md

Md - Magistratura democratica
il Segretario generaleTorino - Roma, 7.5.2007

Al Signor Ministro della Giustizia

on. Clemente Mastella

OGGETTO: Provvedimenti di rigetto delle istanze di restituzione indennità giudiziaria non corrisposta durante i periodi di congedo per maternità.

Ill.mo Ministro,
in questi giorni numerose colleghe stanno ricevendo le comunicazioni relative al rigetto delle rispettive istanze per la restituzione dell'indennità giudiziaria non corrisposta durante i periodi di congedo per maternità, relativamente ai periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art.1, co.325 della L. n.311/2004, che ha finalmente esteso anche alle magistrate il diritto a percepire il trattamento economico pieno pur durante l'astensione dal lavoro per maternità.
Le istanze individuali conseguivano alla pronuncia del TAR Lombardia n.161/2007, che pareva aprire uno spazio per l'applicazione della novella anche alle situazioni pregresse, pur limitatamente nei confronti di fattispecie in cui l'interessata, alla data di entrata in vigore della L. n.311/2004, avesse intrapreso un giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto.
I provvedimenti di rigetto, a firma del Capo Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria, escludono invece ogni possibilità di applicazione retroattiva della norma, da un lato, e dall'altro, di estensione del giudicato formatosi sulla sentenza n.161/2007, così negando ogni possibilità di riconoscimento del diritto in sede amministrativa.
Da parte nostra, è doveroso sottolineare come l'indirizzo, allo stato, adottato dal Suo Ministero determini un ulteriore aggravamento della già palese situazione di disparità di trattamento venuta in essere con l'entrata in vigore della legge finanziaria n.311/2004, nei confronti delle colleghe collocate in maternità in epoca anteriore, situazione a cui sembrava che la sentenza del TAR Lombardia sopra richiamata mirasse soprattutto a porre, almeno parzialmente, rimedio.
Indipendentemente dalla soluzione tecnica adottata dal giudice amministrativo, ciò che rileva è l'apertura del provvedimento giurisdizionale verso situazioni pregresse, ingiustamente penalizzate dalla tardività dell'intervento del legislatore.
Proprio per superare l'evidente irrazionalità del regime attuale, che discrimina nei fatti situazioni assolutamente identiche, Magistratura Democratica chiede che, con un provvedimento di carattere generale, venga riconosciuto, almeno nell'ambito della prescrizione quinquennale, il diritto a percepire l'indennità giudiziaria per il periodo di congedo per maternità.

Con viva cordialità

06 07 2007
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