Plenum 7 febbraio 2007 - Questioni in materia di incarichi extragiudiziari: l'ente pubblico che diventa privato


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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL 7 FEBBRAIO 2007 O M I S S I S Il PRESIDENTE introduce la trattazione delle pratiche iscritte all'Ordine del Giorno Ordinario, iniziando da quelle della QUARTA COMMISSIONE. Viene esaminata la seguente pratica: Il Consiglio,

  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Alessandra ARCERI
  2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale di Bologna
  3. ENTE CONFERENTE: UNI.RIMINI S.p.A. - Società Consortile per l`Università nel riminese - CE.S.DI.F. - Rimini
  4. INCARICO CONFERITO: insegnamento in materia di Diritto di famiglia
  5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 10 novembre 2006 al 15 maggio 2007
  6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: quattro lezioni di n. 3 ore ciascuna per un totale di n. 12 ore
  7. COMPENSO PREVISTO: lordo orario Euro 87,50
  8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: n. 5
  9. INCARICHI IN ATTO: nessuno
  10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
  11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: n. 1 (fasc. n. 1733/2006 odg seduta pred. 7 febbraio 2007 - ore 10,00)

- considerato che l'ente conferente (Uni. Rimini S.p.A. - società consortile per l’Università nel riminese - Ce.S.Di.f. - Centro di specializzazione e studi in diritto di famiglia e minorile) l'incarico è un ente privato costituitosi con il patrocinio dell' Uni.Rimini (Società per l’Università nel Riminese, a sua volta società per azioni), il quale ha lo scopo di "preparare laureati in giurisprudenza ed avvocati che scelgono di operare nel settore del diritto di famiglia e dei minori" (così sul relativo sito internet, http://www.unirimini.it/corsi_specializzazione.asp) e che pertanto viene in rilievo, rispetto al caso di specie, la previsione generale del capo 15 della circolare n. prot. 15207 del 16 dicembre 1987 come modificata dalla delibera n. prot. 21686 del 17 ottobre 2005, secondo cui "gli incarichi conferiti da privati, anche quando siano previste forme di finanziamento o partecipazione pubblica, non sono autorizzabili"; delibera il rigetto della autorizzazione richiesta. Il relatore, cons. ANEDDA, illustra la proposta. Il cons. MACCORA aveva chiesto copia degli atti, che però non ha ricevuto. Si tratta di due autorizzazioni riguardanti una collega che fino al luglio 2005, quindi anche successivamente alla modifica della circolare, era stata regolarmente autorizzata, dal precedente Consiglio Superore della Magistratura. Ci si chiede perché anche dopo la modifica della circolare sul punto specifico questa collega aveva svolto incarichi di questo tipo essendo stata a ciò regolarmente autorizzata. Dalla motivazione del provvedimento emerge che il diniego dell'autorizzazione deriva dal fatto che, applicando il Capo XV della Circolare, si ritiene in questi casi che si tratti di incarichi conferiti da società private. Non avendo avuto gli atti richiesti non sa dare una risposta, ma il profilo è questo: la Società UNI RIMINI S.p.A. è una società cui fanno parte Università di Bologna, Regione e Provincia (strutture tutte pubbliche) e poi vi è la partecipazione della Cassa di Risparmio di Rimini, che, ritiene, non possa essere superiore al 10 - 20%. Il Consiglio precedente, anche dopo la modifica della circolare, aveva autorizzato situazioni simili a quella in esame. La relazione introduttiva alla circolare spiega le ragioni della modifica: al punto 4, relativo ai soggetti conferenti l'incarico, la relazione chiarisce che quando si tratta di enti pubblici con una partecipazione privata ci sono alcune deroghe. Ad esempio nel caso in cui la struttura pubblica dà l'appalto a società private per fare corsi di formazione, perché si ritiene vi sia un interesse collettivo che prevale. Nel progetto in esame sussiste il pubblico interesse, data la partecipazione di Università, Regione e Provincia. Secondo la relazione introduttiva, ove il magistrato venga chiamato a collaborare all'espletamento dei compiti in questione - riguardanti un interesse pubblico - mediante lo svolgimento di incarichi di insegnamento, non sussiste il paventato pregiudizio di parzialità, risolvendosi anzi l'incarico in un ausilio per l'attuazione di una funzione pubblica. Nel caso in esame può ritenersi che la partecipazione minima del soggetto privato (Cassa di Risparmio) deve automaticamente comportare un pregiudizio di parzialità? Occorre ragionare sul punto prima di arrivare ad un rigetto dell'autorizzazione. Preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di delibera che, allo stato, non chiarisce quale sia l'orientamento del Consiglio Superore della Magistratura rispetto all'interpretazione dello specifico punto della circolare richiamato che dalla motivazione del diniego si discosta completamente da orientamenti precedenti, successivi comunque alla modifica della circolare del 2005. Il PRESIDENTE evidenzia come lo schema di delibera sia piuttosto scarno. Per il cons. VACCA l'intervento del cons. MACCORA permette di chiarire l'orientamento della Commissione, che non può essere vincolata da una precedente interpretazione, soprattutto se considerata erronea. Il dibattito in Commissione è stato approfondito. La norma della Circolare, unica fonte al riguardo, dovendosi escludere la Relazione allegata, è esplicita: gli incarichi conferiti da soggetti privati, anche con partecipazione pubblica, non sono autorizzabili. La società Uni.Rimini è un ente privato; inoltre non sussiste un rilevante scopo di pubblico interesse nel preparare laureati in giurisprudenza e avvocati che scelgano di operare nel settore del diritto di famiglia e dei minori, si riconoscerebbe altrimenti finalità pubblica a qualunque scuola di diritto. La ratio della delibera è quindi chiara, pur nella stringatezza della motivazione. Il cons. PEPINO concorda con quanto esposto dal cons. MACCORA. In passato aveva già osservato quanto il tema degli incarichi sia delicato; ritiene che uno degli aspetti fondamentali su cui occorre insistere sia la distinzione fra incarichi gratuiti e retribuiti. In una situazione di profonde modifiche di interpretazione rispetto allo scorso Consiglio, quello attuale ha l'onere di una motivazione adeguata.Ormai in tutte le organizzazioni di formazione si va verso forme privatistiche. Il problema è verificare in concreto se la struttura in esame mantenga una connotazione pubblicistica quanto al servizio reso.Può, nel caso concreto, non essere così ma proprio per questo non può prescindersi da specifica motivazione, da valere anche per il futuro. Le osservazioni del cons. MACCORA hanno indotto il cons. PILATO a rileggere il testo della Circolare. Al comma cui ha fatto riferimento il cons. VACCA è stato aggiunto un ulteriore comma: il divieto di autorizzare incarichi conferiti da privati non si riferisce ad incarichi di insegnamento conferiti da persone giuridiche di diritto privato, anche non aperte alla partecipazione pubblica, che eseguono - per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico - progetti di formazione del personale degli enti stessi o di particolari categorie di operatori pubblici, quali possono essere ritenuti magistrati e avvocati, o che consistono nell'assolvimento di compiti divulgativi ed educativi della collettività. Anche a rigore della circolare, quindi, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata. È giusto che il Consiglio Superiore della Magistratura rivendichi il compito di imporre limiti ai magistrati in tema di incarichi extragiudiziari, ma su questi temi la giustizia amministrativa ritiene che l'equiparazione fra "privato" e "vietato", senza una distinzione dei diversi incarichi, in modo da verificare in concreto la lesione dell'imparzialità del magistrato, non possa essere fatta. Il cons. BERRUTI sottolinea come sul tema degli incarichi vi sia sempre discussione. La Circolare accenna alle persone giuridiche di diritto privato perché dalla legge 291 in poi tanta attività pubblica viene gestita da soggetti di diritto privato, attraverso le forme dell' outsourcing. Quindi se si dicesse in modo formale "tutto ciò che è privato è vietato al magistrato" si vieterebbe a breve tutto. "Persona giuridica" è nozione più vasta di "società di diritto commerciale". In Commissione tenendo conto del fatto che questa materia è in continua trasformazione e che occorre tutelare la buona fede dei colleghi - si è ritenuto che, per autorizzare le attività di insegnamento dei magistrati, dovesse esservi il presupposto positivo dell' input di natura pubblica, attraverso una partecipazione alla persona giuridica di diritto privato, e che non si trattasse di una società a scopo di lucro. Ritiene che il magistrato possa spendere legittimamente la propria personalità. Poiché vi è una norma della circolare che esplicitamente vieta che si partecipi alla organizzazione di scuole, vedendo con sfavore il magistrato che si trovi ad essere elemento della produzione di un prodotto di insegnamento che viene venduto al mercato, la Commissione ritenne di escludere le SpA. Altro discorso è verificare se la ratio della proibizione sia tuttora valida. Vi è una assoluta necessità di chiarezza. Ove si accedesse ad un cambiamento della circolare, si dovrebbe comunque ribadire il divieto dell'inserimento del magistrato nella produzione dell'insegnamento, gratuita o non che sia la sua prestazione. Preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di delibera. Per il cons. PATRONO il tema è interessante e complicato e la situazione va vista in un'ottica di carattere generale. La Circolare a riguardo non è del tutto compiuta e perfetta. Il punto di partenza del ragionamento va incentrato non tanto sulla natura giuridica dell'ente conferente l'incarico, quanto sull'attività svolta dallo stesso. Chiede se l'attività svolta dall'ente in oggetto sia quella tipica dell'università. Se il compito è quello di preparare ed aggiornare laureati e avvocati nel campo del diritto di famiglia, si è al di fuori della caratteristica dello svolgimento delle attività degli enti universitari. Quale che sia la natura giuridica dell'ente, se questo è un'università vale la disciplina dettata per l'insegnamento universitario, se invece l'ente non rilascia una certificazione con valore legale, svolge solamente un'attività di natura imprenditoriale. Ritiene che il caso in esame si inquadri nel paragrafo XV della Circolare, riguardante gli incarichi conferiti da privati; considera quindi corretta la proposta di delibera. Il cons. VACCA precisa che l'università si serve di fondazioni per esercitare l'attività formativa, ma mai di società per azioni. Il cons. PATRONO vuole capire se c'è un ente pubblico che ha dato incarico alla società Uni.Rimini di svolgere progetti di formazione del personale dell'ente stesso o di particolari categorie di operatori pubblici. Secondo il cons. ROIA la Commissione ha lavorato con grande precisione e coerenza sul tema degli incarichi extragiudiziari. Tuttavia ogni volta che si presenta al plenum una pratica particolare per un cambiamento di giurisprudenza rispetto alle precedenti delibere del Consiglio o per questioni che stimolano la sensibilità culturale dei consiglieri, si apre un dibattito sulla questione generale. Riformula la richiesta, già avanzata, di un'apposita sessione del plenum sugli incarichi extragiudiziari: sarebbe opportuno calendarizzare una sessione monotematica al riguardo. C’è un problema di incertezza in ordine all'aspettativa del magistrato, ferma restando l'autonomia della giurisprudenza di ciascuna consiliatura. Il cons. VACCA si associa alla richiesta. Il cons. ROIA ritiene che la proposta di delibera debba essere approvata, probabilmente con un'integrazione della motivazione. Il cons. CESQUI è d'accordo con quanto detto dal cons. PATRONO: l'autorizzazione deve essere concessa o negata in relazione all'attività svolta dalla Uni.Rimini, cosa che peraltro non risulta dalla proposta di delibera. Vi sono due autorizzazioni diverse: una per l'insegnamento e un'altra per la formazione del Comitato Scientifico. Per quanto riguarda l'incarico di insegnamento, il discrimine sull’autorizzabilità è conoscere l'attività svolta dalla Uni.Rimini. Si sta affermando, invece, il principio di una automatica non autorizzabilità, senza prendere neppure in considerazione l'attività svolta dalla società, in contrasto con il dettato della Circolare. Per quanto riguarda il secondo incarico, quello della composizione del Comitato Scientifico, le limitazioni discendono dalla previsione della Circolare in cui si esclude l'autorizzazione solo in caso di scuole di preparazione ai concorsi. Il secondo e il terzo comma dell'articolo della Circolare in esame danno quindi un quadro di riferimento sull'autorizzabilità. Anche le osservazioni del giudice amministrativo vanno nel senso per cui il rifiuto non è legittimo se fatto solo in base alla natura giuridica del soggetto. La proposta di delibera, così come formulata, non è adeguata alla applicazione della Circolare, affermando il principio - assente nella Circolare - per cui in assoluto l'incarico conferito dal privato non consente neppure la presa in considerazione della richiesta. In relazione al conferimento dell'incarico da parte di un ente privato, gioca poi sempre una sua valenza significativa la gratuità: essa deve essere un criterio di valutazione importante e da non sottovalutare. Il PRESIDENTE sottolinea come il cons. MACCORA abbia posto un problema di approfondimento, e non di autorizzabilità. Pur prendendo atto della elevatezza del dibattito, osserva che il Consiglio dovrebbe regolarsi negli interventi a carattere preliminare rispetto alla questione in discussione. Al Consiglio compete l'obbligo di conoscere la natura dell'ente conferente, data la partecipazione - accanto ad enti privati - dell'Università di Bologna. La questione posta dal cons. MACCORA meriterebbe una restituzione della pratica in Commissione per essere meglio approfondita: la proposta di delibera in esame non consente infatti, in prima lettura, il formarsi di una opinione completa sulla autorizzabilità dell'incarico. Il cons. PEPINO ritiene che sia opportuno un ritorno della pratica in Commissione. La discussione odiema testimonia l'esigenza di lasciare traccia della stessa con una adeguata motivazione. In genere le proposte di delibera sono motivate succintamente, ma in presenza di una questione di principio occorre dare una motivazione adeguata. Richiede quindi un ritorno in Commissione per dare alla vicenda una motivazione adeguata, che acquisti valore di punto di riferimento per il futuro. Il cons. VACCA interviene per chiarire che un'università non possa entrare come socio in una società per azioni; ciò è vietato dalla legge. L'università può svolgere attività di formazione per enti pubblici ed avere forme consortili per organizzare master aventi valore legale, ma non può essere socio di una s.p.a. Secondo il PRESIDENTE non è compito del Consiglio sindacare l'opportunità della creazione di un'università a Rimini. Nel corso del dibattito la questione preliminare posta dal cons. MACCORA è stata disattesa. Inoltre, per approfondire meglio l'argomento, anche per quanto riguarda la natura giuridica dell'ente conferente, occorrerebbe un ritorno della pratica in Commissione. Il cons. ANEDDA è d'accordo con quanto espresso dal PRESIDENTE. Esiste già una pratica aperta in Quarta Commissione per l'esame della materia in oggetto, di cui la Quarta Commissione si è a lungo occupata con una relazione scritta che attende solo di essere discussa e portata, con una veste deliberativa, al plenum. Non è quindi necessaria l'apertura di una nuova pratica. Ritiene che la soluzione di ritornare in Commissione sia accoglibile purché, prima di ritornare al plenum, vengano decise le questioni generali e sia, eventualmente, modificata la circolare. Evidenzia che al concetto, ribadito dalla Corte Costituzionale, dell'abuso del diritto, costituisca un istituto su cui il Consiglio Superiore della Magistratura spesso si adagia. Ritiene che anche l'interpretazione della circolare integri gli estremi dell'abuso del diritto quando si finisce al di fuori dei limiti dei poteri discrezionali riconosciuti ad un organo. Rileva, infine, che nella circolare vi siano ampie zone d'ombra e ciò non solo con riguardo agli incarichi di insegnamento ma anche, per esempio, per gli incarichi sportivi relativi ad attività dilettantistiche. Oltre il 30% dei magistrati svolge un incarico extragiudiziario di insegnamento; la strada intrapresa è quella per cui l'insegnamento diventa la seconda attività professionale del magistrato e si avvia addirittura a diventare la prima, essendo l'incarico giudiziario solo lo strumento per arrivarvi. La Circolare è di una chiarezza solare per quanto riguarda il caso specifico e i motivi che hanno statuito il divieto di autorizzazione, giacché per il Capo 15 - la stessa dizione è poi ripetuta in altre norme - gli incarichi non sono autorizzabili perché, anche se a titolo gratuito, determinano obiettivamente una situazione gravemente pregiudizievole, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato. Questo è lo scopo del divieto e dei limiti, peraltro chiarissimi, che la Circolare pone. Per quanto riguarda l'incarico di componente del Comitato Scientifico, anche qui la Circolare esclude in modo palese la partecipazione del magistrato, sotto ogni forma, alla gestione organizzativa scientifica. Quindi dal punto di vista della Circolare non vi è discussione: gli incarichi in esame non possono essere autorizzati. Se si vuole modificare la Circolare occorre farlo in tempi relativamente brevi, eliminando le zone d'ombra. Ogni Consigliere ha comunque valutazioni divergenti, dipendenti dalle diverse visioni del ruolo del magistrato, della sua libertà di insegnamento e dell'utilizzo del "tempo libero" da parte del magistrato. Il sistema giustizia sta attraversando, anche per quanto riguarda i tempi, una profonda crisi, che non si risolve attribuendo ai magistrati altre attività, diverse da quella prettamente giudiziaria, che deve essere risolta. L'idea corrente, non condivisibile, è invece quella per cui la crisi si risolve rendendo difficile l'accesso alla giustizia. Egli, invece, propende per una tesi ancora più radicale: gli incarichi di insegnamento per i magistrati debbono essere liberi, con la sola segnalazione al Consiglio Superiore della Magistratura, ma gratuiti, senza gratificazioni o rimborsi spese di alcun genere, senza che ciò significhi un atteggiamento punitivo nei confronti dei magistrati. Il PRESIDENTE comunica che del problema si sta occupando anche il Parlamento. L'intervento del cons. ANEDDA sottolinea come si debba discutere della questione con una soluzione definitiva. Si potrebbe allora, alla fine del mese di febbraio, convocare un'apposita seduta del plenum. In ogni caso occorre che la Quarta Commissione appronti una proposta per la corretta interpretazione della Circolare. Secondo il cons. VACCA si può votare il ritorno della pratica in Commissione, ma con l'integrazione fatta dal cons. ANEDDA: ritorno in Commissione per la discussione all'esito della modifica della Circolare. Il cons. NAPOLITANO preannuncia la propria astensione sulla proposta di ritorno in Commissione. I1 plenum in passato ha autorizzato con grande ritardo, ad un incarico già espletato, una analoga richiesta della collega ARCERI. È fondamentale quindi pronunciarsi sulle autorizzazioni in tempo utile: di fatto, come risulta dai documenti contenuti nel fascicolo della pratica, la collega avrebbe dovuto tenere lezioni già a novembre e dicembre e risulta già inserita nel Comitato Scientifico del Corso di specializzazione. Il ritorno in Commissione non consentirebbe quindi una pronta risposta. Il cons. RIVIEZZO preannuncia il proprio voto favorevole al ritorno in Commissione. Rileva come la questione abbia impegnato due ore di discussione, dando al Paese l'errata impressione che il problema della giustizia italiana risieda negli incarichi extrugiudiziari: l'insegnamento occupa invece tempi assolutamente marginali per i magistrati rispetto alla loro attività. Il cons. MACCORA ha posto il problema in qualità di componente del Consiglio. Ogni Consigliere, davanti a una proposta di delibera e a una motivazione, ha il diritto di chiedere chiarimenti prima di votare. Ritiene che se un componente del Consiglio Superiore della Magistratura solleciti un problema motivazionale, questo debba essere considerato e non ritenuto una perdita di tempo,perché solo attraverso la motivazione è comprensibile il percorso argomentativo che porta alla decisione. Il PRESIDENTE concorda sulla necessità di approfondimento, anche documentale. Non può però non accettare la sollecitazione del cons. RIVIEZZO. Occorrerà quindi utilizzare una seduta della settimana bianca per esaminare compiutamente la questione in oggetto. Il cons. VOLPI, anche a nome dei consiglieri VACCA, SINISCALCHI e TINELLI, preannuncia l'astensione sulla proposta di ritorno della pratica in Commissione. È necessario fare chiarezza sulla Circolare, ma è necessario anche applicare le regole vigenti, che qui peraltro dovrebbero portare al rigetto dell' autorizzazione richiesta, non offrendo grandi spazi di inteWtazione divergente. Inoltre, se si vota il ritorno in Commissione, in attesa che la Circolare sia rivista e modificata, la stessa cosa dovrebbe essere fatta per tutte le pratiche analoghe. Il cons. BERRUTI ritiene esaustiva la discussione fatta. Non reputa quindi opportuno un ritomo della pratica in Commissione e preannuncia il proprio voto favorevole alla proposta di delibera. Il cons. PEPINO preannuncia il proprio voto favorevole al ritorno della pratica in Commissione perché la proposta di delibera è priva di un'accettabile motivazione. Ritiene sia sufficiente una settimana per formulare una adeguata motivazione, senza subordinare il ritomo in plenum alla riscrittura della Circolare.Ove ciò non accada preannuncia la propria astensione. Per il cons. MANNINO, se il problema è la mancanza di motivazione, la stessa può essere integrata rinviando la pratica al plenum della prossima settimana. Il PRESIDENTE sottolinea l'adeguatezza della proposta formulata dal cons. ANEDDA, in conformità con il dettato della Circolare. Non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di ritomo della pratica in Commissione, che viene respinta a maggioranza con 7 astensioni. Pone quindi in votazione la proposta del cons. MANNINO di rinvio della pratica al plenum della prossima settimana, che viene respinta a maggioranza con 8 astensioni. Pone infine in votazione la proposta di delibera, che viene approvata a maggioranza con 16 voti a favore, 2 contrari e 5 astensioni. Si passa all'esame della seguente pratica, di contenuto analogo a quella precedente, che posta in votazione dal PRESIDENTE, viene approvata a maggioranza con 14 voti a favore, 2 contrari e 6 astensioni:

  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Alessandra ARCERI
  2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale di Bologna
  3. ENTE CONFERENTE: UNI.RIMINI S.p.A. - Società Consortile per l`Università nel riminese - CE.S.DI.F. - Rimini
  4. INCARICO CONFERITO: Componente del Comitato Scientifico
  5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 10 novembre 2006 al 15 maggio 2007
  6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO:
  7. COMPENSO PREVISTO: gratuito
  8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: n. 5
  9. INCARICHI IN ATTO: nessuno
  10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
  11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: n. 1 (fasc. n. 1733/2006 odg seduta pred. 7 febbraio 2007 - ore 10,00)

- considerato che l'ente conferente (Uni. Rimini S.p.A. - società consortile per l'Università nel riminese - Ce.S.Di.f. - Centro di specializzazione e studi in diritto di famiglia e minorile) l'incarico è un ente privato costituitosi con il patrocinio dell' Uni.Rimini (Società per l'Università nel Riminese, a sua volta società per azioni), il quale ha lo scopo di "preparare laureati in giurisprudenza ed avvocati che scelgono di operare nel settore del diritto di famiglia e dei minori" (così sul relativo sito internet, http://www.unirimini.it/corsi_specializzazione.asp) e che pertanto viene in rilievo, rispetto al caso di specie, la previsione generale del capo 15 della circolare n. prot. 15207 del 16 dicembre 1987 come modificata dalla delibera n. prot. 21686 del 17 ottobre 2005, secondo cui "gli incarichi conferiti da privati, anche quando siano previste forme di finanziamento o partecipazione pubblica, non sono autorizzabili"; delibera il rigetto della autorizzazione richiesta. O M I S S I S Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura. Il PRESIDENTE Il MAGISTRATO SEGRETARIO

26 03 2007
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