Civinini, Marini, Menditto, SalmŽ, Salvi
CRONACHE DAL CONSIGLIO
Maria Giuliana Civinini, Luigi Marini,
Francesco Menditto, Giuseppe Salmè, Giovanni Salvi
NOTIZIARIO N. 50 ottobre 2005
OGGETTO: PLENUM 12, 13, 19, 20 e 26 ottobre 2005
LAVORI DI COMMISSIONE
- Dal plenum
- La "difficile" tutela del Procuratore della Repubblica di Verona;
- La mancata riammissione in servizio di Carnevale;
- Le modifiche alla circolare sugli incarichi extragiudiziari;
- Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi. La nomina del Procuratore nazionale antimafia;
- La nomina del Procuratore aggiunto di Trapani;
- I primi due pareri sui decreti delegati di riforma dell'ordinamento giudiziario ( A - B);
- Criteri di organizzazione tabellare per le Corti d'Appello;
- Sull'esonero dal lavoro giudiziario dei componenti dei Consigli giudiziari;.
- I criteri organizzativi della Procura di Catanzaro: una "incomprensibile" severità;
- La possibilità dei componenti di diritto dei Consigli giudiziari di essere relatori negli affari;
- Due nuovo magistrati all'Ufficio studi ed alla segreteria del C.S.M..
- Dalle Commissioni
Dal plenum
1. La "difficile" tutela del Procuratore della Repubblica di Verona.
(torna all'indice)
In questi anni molteplici sono stati gli attacchi di
esponenti della CDL (segnatamente della Lega Nord) alla magistratura di Verona,
ed in particolare al Procuratore della Repubblica dott. Papalia, tanto che il
C.S.M. ha già approvato pratiche a tutela sia nella passata che nell'attuale
consiliatura.
Da ultimo, per protestare contro una sentenza della magistratura veronese
relativa al reato di istigazione all'odio razziale che vedeva come imputati
esponenti della Lega Nord, era stata bruciata in piazza una copia della sentenza
ed era stata esibita una lapide con la foto ed il nome del dott. Papalia, il
tutto alla presenza di Ministri della Lega Nord.
In considerazione dell'estrema gravità dei fatti la prima commissione,
adottando una decisione senza precedenti, aveva deliberato di recarsi presso gli
uffici giudiziari di Verona. Nel corso della visita erano state visionate le
immagini della manifestazione, inquietanti per la "crudezza" degli
slogan urlati contro il dott. Papalia e per la "celebrazione" del suo
funerale alla presenza di deputati e Ministri della Lega Nord; erano stati
ascoltati i dirigenti del distretto ed i vertici delle associazioni locali
forensi che avevano stigmatizzato quanto accaduto ed espresso manifestazioni di
stima verso il Procuratore ed i magistrati di Verona.
La delibera proposta dalla commissione sottolinea l'intolleranza di una certa
parte politica rispetto alle iniziative giudiziarie assunte e la gravità delle
accuse offensive e generiche avanzate nei confronti della magistratura veronese.
Nel corso del dibattito abbiamo ricordato la differenza esistente tra
l'espressione legittima del diritto di critica e l'uso di espressioni
delegittimanti per l'istituzione giudiziaria ed i singoli magistrati, sempre
pi frequenti in questi anni, tanto da "costringere" il Consiglio ad
un numero di interventi a tutela senza precedenti rispetto agli anni passati.
La delibera, però, non è stata votata per la ripetuta mancanza del numero
legale determinata dall'assenza dei consiglieri nominati su indicazione della
CDL (erano presenti al momento del voto la prima volta i cons. Rognoni,
Berlinguer, Schietroma e Spangher, la volta successiva i cons. Rognoni,
Berlinguer, Schietroma e Buccico).
Quanto accaduto è estremamente grave perch mai era reiteratamente mancato
il numero legale su pratiche a tutela che sappiamo essere considerate con
particolare insofferenza da parte di esponenti del mondo politico proprio
perch con queste delibere il C.S.M. esercita la propria fondamentale funzione
di tutela dell'autonomia ed indipendenza della magistratura e di ciascun
magistrato nell'esercizio concreto delle sue funzioni.
2. La mancata riammissione in servizio di Carnevale.
(torna all'indice)
La vicenda della riammissione del dott. Corrado Carnevale
nell'ordine giudiziario è nuovamente tornata all'esame del plenum. La Corte
Costituzionale aveva dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione
sollevato dal C.S.M. nei confronti del Parlamento, rilevando che la questione di
costituzionalità avrebbe potuto esser sollevata nei giudizi amministrativi,
avviati a seguito dell'inerzia del C.S.M. o di provvedimenti negativi. Tale
aspetto, per la verità, era stato ampiamente affrontato nei motivi a sostegno
del conflitto e si era ritenuto che tali spazi in realtà non vi fossero, non
potendosi richiedere al C.S.M. di tenere comportamenti di inerzia o di
strumentale diniego delle istanze.
L'intera vicenda è assai interessante e forse meriterebbe qualche
commento; sta di fatto che ci siamo trovati di fronte alla questione nuova,
posta dalla Corte Costituzionale, che sembra legittimare provvedimenti negativi,
attraverso l'interpretazione delle norme.
Essendo pendente un giudizio per l'inerzia, azionato dal dott. Carnevale,
Berlinguer ha proposto di sollevare in quella sede la questione di
costituzionalità. Ha prevalso una linea diversa, sulla base della
preoccupazione che la questione potesse essere ritenuta dal T.A.R. non
rilevante, vertendo il giudizio sull'inerzia e non sul merito.
A questo punto, però, le posizioni si sono divaricate: Mentre MD, i
Movimenti, MI e Berlimguer hanno ritenuto che difettasse, nella istanza di
riammissione, un requisito previsto dalla legge (infatti il dott. Carnevale è
andato in pensione per anzianità e non anticipatamente), i restanti consiglieri
hanno votato una proposta di riammissione (sia pure non nel posto richiesto di
Presidente Aggiunto della Corte) che saltava a piè pari tutte le questioni di
costituzionalità poste col conflitto, come se non fossero mai esistite.
Queste in realtà restano tutte e attengono alla mancanza di qualunque
possibilità per il C.S.M. di valutare l'interesse dell'amministrazione alla
riammissione, visto che le assoluzioni nel procedimento penale lasciano assai
spesso inalterati i profili di illecito disciplinare.
Tali questioni dovranno, dunque, essere riproposte tanto nel giudizio che
probabilmente avrà luogo a seguito del provvedimento negativo per il dott.
Carnevale, tanto in relazione ad altre posizioni, su cui dovrà presto
deliberarsi.
3. Le modifiche alla circolare sugli incarichi extragiudiziari.
(torna all'indice)
Il C.S.M. ha approvato a larga maggioranza la nuova circolare
sugli incarichi extragiudiziari. Si tratta di una delibera di notevole rilievo,
che cerca di riordinare una materia che in passato ha determinato molte
polemiche. In estrema sintesi, si è, cercato da un lato di rendere pi rigido
e vincolante il controllo sulle attività che possono influire sull'immagine
di imparzialità e indipendenza del magistrato, differenziando le diverse
ipotesi. Ad esempio, in materia di insegnamento si è accentrata l'attenzione
sull'insegnamento nelle università, che può dar luogo a rapporti poco
trasparenti con chi di fatto affida l'incarico: il magistrato dovrà quindi
rendere una specifica dichiarazione circa il nome di colui che conferisce l'incarico
e della sussistenza o meno di rapporti professionali.
Dall'altro lato si è invece cercato di disciplinare in maniera aperta la
partecipazione del magistrato alle tante modalità di partecipazione alla vita
civile, alcune delle quali nuove rispetto al passato (onlus, fondazioni, ecc..),
per far sì che il necessario rigore non sin trasforma in isolamento e che non
soffrano i diritti del magistrato in quanto cittadino. Il pieno inserimento del
magistrato nella vita civile è infatti un valore da tutelare e semmai da
estendere. In questo contesto, una particolare attenzione è stata prestata agli
incarichi internazionali, al fine di favorirne l'espletamento, attraverso moduli
per quanto possibile elastici.
Si è anche cercato di individuare procedure semplificate, che consentano di
abbreviare i tempi delle autorizzazione e di concentrare l'attenzione consiliare
sui casi che lo meritano. Il plenum ha anche approvato (con la nostra
astensione) un emendamento proposto da Mammone, col quale si è stralciata la
parte relativa agli incarichi sportivi. Si è contestualmente aperta una pratica
in Commissione per una pi compiuta disciplina di tali incarichi, che tenga
conto del diverso panorama normativo e della disponibilità, manifestata dal
C.O.N.I., a individuare forme di selezione dei magistrati cui affidare gli
incarichi, maggiormente rispettose del ruolo del C.S.M. e del principio della
rotazione e temporaneità negli incarichi.
Nel frattempo resta in vigore la restrittiva disciplina già prevista
(rotazione, temporaneità, numero massimo ecc....). Unicost si è astenuta nella
votazione finale, motivando l'astensione (pur nell'asserita condivisione dei
principi della circolare) col fatto che il plenum aveva dichiarato inammissibile
un emendamento presentato solo questa mattina, a discussione già chiusa.
L'emendamento riguardava una questione sulla quale si era a lungo discusso, sia
in commissione sia nel plenum, rispetto alla quale erano già stati presentati
emendamenti da Primicerio, discussi e votati, tra cui la necessità di
autorizzazione per la partecipazione all'attività redazionale delle riviste.
Ci siamo sempre detti fermamente contrari a qualunque tipo di
regolamentazione di una materia delicatissima, attinente in maniera diretta
all'esercizio di fondamentali diritti di libertà. Tanto pi oggi, quando una
riforma dell'illecito disciplinare mira a limitare questi diritti. Il divieto di
esercitare in forma imprenditoriale l'attività suddetta è già previsto dalla
legge. Limitare la partecipazione o sottoporla ad autorizzazione sarebbe una
gravissima limitazione, che non si esaurirebbe nelle riviste giuridiche, ma
riguarderebbe ogni forma di attività redazionale stabile.
Oggi, dopo che la discussione era stata già dichiarata chiusa a seguito del
dibattito di plenum (la pratica è all'ordine del giorno da luglio!), Unicost
pretendeva di presentare un nuovo emendamento, in violazione del principio
secondo cui ciò è precluso, una volta chiusa la discussione ed iniziata la
fase delle votazioni. Il plenum ha deliberato dichiarando non ammissibile
l'emendamento. Gli emendamenti relativi alla medesima questione, già lungamente
discussi, sono stati invece rigettati nelle votazioni.
Per far comprendere la pericolosità degli emendamenti proposti, si riporta
il testo di quello oggi presentato, che nella parte dispositiva così statuisce:
"Sono soggette ad autorizzazione, al di fuori di ogni configurazione del
diritto di autore, le attività di collaborazione coordinata e continuata con un
editore nella redazione di riviste ed altre pubblicazioni".
E' evidente che il riferimento (peraltro incomprensibile ed asistematico) al
diritto d'autore lascia priva di "protezione" e soggetta alla
richiesta di autorizzazione qualunque forma di collaborazione con riviste,
diversa dalla pubblicazione di articoli: la partecipazione alle redazioni, ai
comitati direttivi o scientifici, alla promozione stessa di una rivista, di un
libro ecc. ...
In conclusione, a parte questa posizione di Unicost, la circolare ha avuto un
completo consenso nei principi ispiratori e nelle concrete scelte (come
dimostrano gli stessi emendamenti presentati e approvati). Certo, molti problemi
restano ancora aperti (basti pensare agli aspetti relativi alle ONLUS, alle
fondazioni ecc. o ai comitati di bioetica...) e sarà necessario un attento
lavoro nella prima fase di attuazione.
Infine, abbiamo replicato con chiarezza al consigliere Di Federico, il quale
ha diffuso dati sugli incarichi extragiudiziari. Ancora una volta i dati
mischiano ipotesi del tutto diverse (autorizzazioni e prese d'atto, quest'ultime
emesse quando non si tratta di incarico e che comprendono all'incirca un terzo
del complesso dei provvedimenti). Ma anche dai dati incompleti e fuorvianti
emerge con chiarezza che la stragrande maggioranza degli incarichi riguarda
insegnamento presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali e
quelle delle forze dell'ordine, che il complesso degli incarichi riguarda una
media di impegno quantificabile in poche ore (12-15 per gli insegnamenti) e che
i compensi sono mediamente nell'ordine dei mille euro.
Questi sono i "lucrosi" incarichi dei magistrati!
4. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi. La nomina del Procuratore nazionale antimafia.
(torna all'indice)
Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi
direttivi e semidirettivi:
- Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia al dott. Piero Cenci,
Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale per i minorenni;
- Presidente di sezione del Tribunale di Perugia al dott. Giancarlo Massei,
giudice presso lo stesso Tribunale;
- Presidente di sezione del Tribunale di.Caltanissetta (due posti) ai dott.ri
Daniele Marraffa e Giacomo Montalbano, rispettivamente consigliere della Corte d'Appello
di Paleremo e giudice presso lo stesso Tribunale.
Per l'incarico di Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli
è stato nominato il dott. Bruno Pappalardo, consigliere della Corte d'Appello
di Napoli, con 15 voti (Unicost, MI, MD e Berlinguer), che ha prevalso sul dott.
Paolo Capuano, giudice presso la stessa sezione lavoro del Tribunale (per il
quale hanno votato Movimenti, Buccico e Spangher); si sono astenuti Rognoni,
Marvulli e Ventura Sarno.
La vicenda della nomina del Procuratore nazionale antimafia è già stata
ampiamente riferita, anche attraverso l'invio delle diverse proposte e degli
interventi in Commissione e in plenum.
Resta la profonda amarezza per una vicenda nella quale il C.S.M. avrebbe
potuto manifestare nei fatti il rifiuto dell'ingerenza della maggioranza
parlamentare nelle nomine dei magistrati e nella quale invece una parte dei
togati ha scelto addirittura di anticiparne i voleri.
5. La nomina del Procuratore aggiunto di Trapani.
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E' stata nominata Procuratore Aggiunto presso la Procura di
Trapani la dottoressa Anna Maria Leone, sostituto procuratore generale a
Palermo, che ha prevalso con 11 voti (Menditto, Salvi, Marini, Salmè, Meliadò,
Tenaglia, Stabile, Riello, De Nunzio, Berlinguer e Schietroma) sul dott. Biagio
Insacco, consigliere della Corte d'Appello di Palermo, che ha riportato 9 voti
(Aghina, Arbasino, Fici, Mammone, Lo Voi, Primicerio, Civinini, Buccico, Di
Federico e Ventura Sarno).
In numerosi interventi è stata sottolineata l'elevata professionalità dei
due candidati, con una carriera svolta in primo e secondo grado e nell'esercizio
sia di funzioni giudicanti che requirenti.
Di fronte a profili professionali elevati, tali da fare attribuire ad
entrambi i candidati il massimo del punteggio sia per merito che per attitudine,
e con un identico punteggio per esercizio di funzioni omologhe requirenti ed
anzianità, la prevalenza della dott.ssa Leone deriva dall'applicazione
(peraltro costante nella prassi consiliare) della circolare vigente secondo cui
a parità di punteggio prevale il pi anziano.
E' stato sostenuto che si sarebbe dovuto abbassare il punteggio
attitudinale della dott.ssa Leone, non avendo quest'ultima mai esercitato le
funzioni in un ufficio di Procura di I grado. Ma il profilo professionale della
collega e le sue esperienze negli uffici giudicanti e presso la procura Generale
di Palermo (dal 1994) evidenziano una indubbia attitudine all'esercizio delle
funzioni semidirettive anche requirenti, al pari di quelle del dott. Insacco,
per cui entrambi apparivano meritevoli del massimo punteggio attitudinale.
6. I primi due pareri sui decreti delegati di riforma dell'ordinamento giudiziario.
(torna all'indice)
Il plenum ha approvato i primi due pareri sugli schemi di
decreti legislativi di attuazione della legge150/2005 (si riportano in calce A - B) .
Con riferimento al decreto legislativo sulla disciplina transitoria per il
conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi il Consiglio ha segnalato,
sostanzialmente, tre aspetti: a) avere individuato nella pubblicazione della
vacanza il momento in cui deve essere accertato il possesso del requisito dell'età,
oltre a far sorgere il dubbio di conformità alla delega che nulla prevede sul
punto, costituisce un'irragionevole deroga alla regola finora seguita che
individua tale momento a quello in cui la vacanza si verifica, così escludendo
qualsiasi effetto alla discrezionale determinazione di procedere alla
pubblicazione della vacanza stessa; b) palese è l'eccesso di delega della
norma che esclude il requisito di età per i magistrati che si giovano della
c.d. legge Carnevale; c) ulteriore eccesso di delega consiste nell'avere
previsto l'entrata in vigore del decreto delegato il giorno successivo a
quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, mentre la regola dettata
dalla legge delega è che la disciplina dei decreti delegati entra in vigore
novanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
In relazione al decreto legislativo sull'organico della Cassazione, il
Consiglio ha richiamato la contrarietà alla soppressione delle funzioni di
magistrato d'appello del Massimario.
Quanto alla disciplina contenuta nel decreto delegato sono stati segnalati
diversi aspetti critici.
La disciplina transitoria relativa alla soppressione delle funzioni di
magistrato d'appello del Massimario prevede un'alternativa tra conferimento
delle funzioni di legittimità (all'esito di una procedura di valutazione
semplificata e alla duplice condizioni che, al 30 luglio 2005, siano state
svolte per sei mesi funzioni di legittimità come componente del collegio o P.m.
d'udienza e si sia conseguita l'idoneità alla nomina a magistrato di
cassazione) e trattenimento nel posto precedentemente occupato. Un primo
problema (di eccesso di delega) deriva dal fatto che si fa riferimento alla data
d'entrata in vigore della legge delega e non a quello dei decreti delegati.
Del pari fuori delega è la soppressione immediata dell'autorizzazione a
partecipare ai collegi, con la conseguenza che i magistrati che eventualmente
fossero trattenuti perch privi dei requisiti o per mancanza di posti
disponibili di magistrato di legittimità, dovrebbero svolgere le funzioni di
magistrato di tribunale del massimario.
Un ennesimo eccesso di delega è individuabile nella previsione di una
procedura d'urgenza per l'immediata copertura dei posti di magistrato di
legittimità con i perdenti posto del massimario.
7. Criteri di organizzazione tabellare per le Corti d'Appello.
(torna all'indice)
La Settima Commissione ha continuato la sua opera di
rilevazione ed elaborazione dei criteri organizzativi maggiormente utilizzati
dai dirigenti degli uffici giudiziari.
Dopo l'esame dei criteri relativi agli uffici requirenti, che hanno messo
capo alla delibera consiliare del 4-11-2004, è stata la volta delle Corti d'Appello
con la delibera del 19-11-2005, che richiama innanzitutto il significato di
questa attività di monitoraggio ed elaborazione, come già rappresentati nel
notiziario n.41.
Si deve ricordare che l'elaborazione ottenuta vuole da un lato avviare un'opera
di razionalizzazione dei criteri organizzativi adottati dai vari uffici alla
luce di un'esperienza ormai pluriennale del sistema tabellare, dall'altro
mira ad individuare ed a fornire ai dirigenti degli uffici un panorama delle
possibili soluzioni organizzative, sottoposte al vaglio consiliare e ritenute
rispondenti alla legge ed a criteri di buona amministrazione, senza alcun
intento di precostituzione di un modello rigido o tendenzialmente ottimale di
organizzazione degli uffici giudiziari; la predisposizione di un progetto
organizzativo è attività che rientra nella discrezionalità del dirigente dell'ufficio
giudiziario, che potrà in tal modo avere un ulteriore strumento informativo per
la predisposizione del suo programma organizzativo.
In particolare, l'attività effettuata non ha riscontrato sostanziali
differenze tra le Corti d'appello di piccole e grandi dimensioni circa l'organizzazione
del lavoro, rilevando comunque la possibilità di enucleare all'interno delle
prime una suddivisione quanto meno tra penale e civile.
E' già in corso un'attività volta a rilevare ed elaborare i criteri
utilizzati dagli uffici giudicanti di primo grado.
8. Sull'esonero dal lavoro giudiziario dei componenti dei Consigli giudiziari.
(torna all'indice)
Il 26 ottobre è stata approvata una delibera con la quale
viene richiesta ai Presidenti delle Corti d'Appello una relazione avente ad
oggetto la congruità dell'esonero attualmente concesso ai componenti del
Consiglio giudiziario e le modalità e l'entità di attuazione dell'esonero
stesso in riferimento alle funzioni tabellari svolte, con espressa comparazione
rispetto al lavoro ordinario che in precedenza era assegnato al magistrato; a
tal proposito alla relazione devono essere allegate le variazioni tabellari
adottate e le attestazioni dei dirigenti degli uffici interessati con le
eventuali osservazioni dei componenti dei Consigli giudiziari.
Si tratta di una delibera che si ricollega sia alla risoluzione del
14-3-2002, che ha introdotto la possibilità dell'esonero dal lavoro
giudiziario dei componenti dei Consigli giudiziari, sia alla circolare sulle
tabelle degli uffici giudiziari, che prevede espressamente di stabilire nelle
proposte tabellari le modalità dell'esonero sia, infine, alla risoluzione del
22-6-2005 sui tempi delle procedure di nomina dei dirigenti degli uffici; in
particolare in quest'ultima delibera veniva evidenziato che l'incremento e l'importanza
dei compiti spettanti al Consiglio giudiziario devono comportare per i loro
componenti l'apprestamento di condizioni adeguate per lo svolgimento della
loro attività in modo adeguato e tempestivo.
Per potere realizzare ciò occorre comprendere innanzitutto che in un sistema
fondato sul governo autonomo dei magistrati la funzione di componente del
Consiglio giudiziario non è accessoria rispetto all'attività giudiziario, ma
dev'essere considerata al pari di questa.
Ed allora s'impone una verifica delle condizioni e delle modalità con cui
l'esonero viene attuato con specifico riguardo alla sua effettività e
congruità rispetto ai compiti dei Consigli giudiziari da valutarsi in ragione
delle differenti dimensioni dei distretti.
La risoluzione approvata dà così corso alla precedente delibera di giugno e
si muove nell'ottica di rendere chiaramente operativo l'esonero, rendendolo
indefettibile ed irrinunciabile, caratteristiche assolutamente indispensabili
per richiedere che l'attività dei consigli giudiziari sia attenta e
penetrante e non sciatta o routinaria, ma in qualche modo giustificata degli
incombenti del lavoro giudiziario.
9. I criteri organizzativi della Procura di Catanzaro: una "incomprensibile" severità.
(torna all'indice)
Dopo un'ampia discussione in commissione si era in gran
parte convenuto sull'esistenza di alcuni rilievi da sollevare nei confronti
dei criteri organizzativi adottati dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro
per il biennio 2004-2005. Vi era stato, invece, contrasto sul provvedimento da
adottare: bocciatura ovvero approvazione con rilievi.
In plenum, con il voto dei consiglieri di Unicost, MI, CDL (e Favara), è
stata deliberata la mera bocciatura.
I consiglieri Di Federico (CDL) e Primicerio (Unicost) hanno sostenuto, con
toni anche particolarmente aspri, la radicale illegittimità della proposta
avanzata dal Procuratore della Repubblica e del provvedimento di variazione con
cui era stato conferito il coordinamento della DDA al Procuratore Aggiunto dott.
Mario Spagnolo.
Pi sfumata la posizione del cons. Mammone (MI) che ha ritenuto di votare
per la bocciatura dei criteri proposti.
La proposta di approvazione con rilievi è stata votata dai consiglieri di MD,
del Movimento e dal cons. Berlinguer.
Abbiamo messo in rilievo la "incomprensibile" severità adottata
nei confronti della Procura della Repubblica di Catanzaro nei confronti della
quale sono stati mossi rilievi coincidenti con quelli sollevati in numerosissime
delibere consiliari relative ad altri uffici di Procura. Abbiamo ricordato, in
particolare, che per il biennio 2004-2005 sono stati bocciati solo i criteri di
una Procura in cui era difficile ricostruire perfino l'assetto organizzativo
generale (esistenza o meno di gruppi di lavoro, incomprensibilità dei criteri
di assegnazione degli affari, etc.).
E' emersa, in definitiva, una particolare "severità", in
contrasto con i precedenti consiliari, nei confronti di un ufficio recentemente
attaccato da esponenti politici del centro destra per le indagini condotte.
10. La possibilità dei componenti di diritto dei Consigli giudiziari di essere relatori negli affari.
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In risposta ad un quesito sollevato dai Capi di Corte di
Salerno il Consiglio ha stabilito l'opportunità che i Consigli giudiziari
prevedano nel regolamento la possibilità o meno che i componenti di diritto
siano anche relatori delle pratiche da trattare in quell'organismo, valutando
le caratteristiche dimensionali del distretto, la qualità e quantità del
lavoro da svolgere e l'inapplicabilità ad essi di qualsiasi forma di esonero
dal lavoro giudiziario o di riduzione dell'attività strettamente inerente all'incarico
direttivo ricoperto.
La delibera, richiamando quella precedente del 1999 sul decentramento dei
Consigli giudiziari, esamina, sulla base di una ricognizione operata da un
parere dell'Ufficio studi, tutti i regolamenti dei Consigli giudiziari,
verificando che l'assegnazione degli affari ai componenti di diritto è
questione variamente risolta dai singoli regolamenti ed in alcuni non presa
neanche specificamente in considerazione.
Vi sono, invece, Consigli giudiziari che espressamente prevedono l'assegnazione
delle pratiche ai soli componenti elettivi ed altri che prevedono l'assegnazione
solo di alcune pratiche ai componenti di diritto, mentre il Consiglio
giudiziario di Salerno non operava alcuna distinzione, stabilendo una posizione
di assoluta parità tra componenti elettivi e di diritto.
La delibera, quindi, non esclude la possibilità di assegnazione delle
pratiche ai componenti di diritto dei Consigli giudiziari, ma invita a
regolamentare tale facoltà, tenendo conto di alcuni parametri, quelli pi
sopra evidenziati, che sembrano indirizzare verso un uso comunque limitato di
tale possibilità.
11. Tre nuovi magistrati all'Ufficio studi ed alla Segreteria del C.S.M.
(torna all'indice)
Due nuovi magistrati sono stati destinati alla Segreteria del
C.S.M. al posto dei dott.ri Carlo Coco e Fulvio Baldi, trasferiti
rispettivamente alla sezione lavoro del Tribunale di Bologna ed all'Ufficio
studi del C.S.M.; si tratta dei dott.ri Gianlugi Pratola e Antonio Corbo,
provenienti rispettivamente dall'Ufficio studi del C.S.M. e dal Tribunale di
S. Maria Capua Vetere.
Un altro magistrato è stato assegnato all'Ufficio studi del C.S.M.: il
dott. Andrea Montagni, attualmente giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Forlì, che sostituirà il dott. Andrea Bertuzzi, trasferito alla
Corte di Cassazione, quale destinato al Massimario con funzioni d'appello.
Dalle Commissioni
1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
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La Quinta commissione ha proposto all'unanimità per il
conferimento dei seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:
- Presidente di sezione del Tribunale di Torino al dott. Marco Buzano,
consigliere della sezione lavoro della Corte d'Appello di Torino;
- Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli al dott. Antonio
Sergio Robustella, giudice presso la sezione lavoro dello stesso tribunale.
2. Il C.S.M. presso gli Uffici di Reggio Calabria e Locri.
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Dopo i gravi eventi delittuosi recentemente verificatisi si
è svolta la visita presso gli uffici giudiziari di Locri e Reggio Calabria
della VII commissione consiliare al fine di verificare la situazione
organizzativa di tali uffici, anche con riferimento al contrasto alla
criminalità organizzata.
La presenza del Vice Presidente Rognoni ha attribuito alla visita un
particolare significato che, al di là del gesto simbolico, dovrebbe dimostrare
l'importanza per l'intero Consiglio della piena funzionalità degli uffici
del distretto di Reggio Calabria, sempre pi necessaria per assicurare un pieno
ed efficace contrasto alla criminalità organizzata.
In settima commissione avevamo chiesto di estendere la visita anche agli
uffici di Catanzaro, egualmente impegnati nell'azione di contrasto alla
"ndrangheta", ed in prima commissione avevamo sottolineato l'opportunità
di una visita anche dei componenti di questa commissione impegnata ad esaminare
alcune vicende degli uffici reggini.
Terminata la visita e spenti i riflettori è necessario che il Consiglio
affronti con decisione e tempestività le problematiche degli uffici reggini,
alcune delle quali sono ferme in prima commissione nonostante i nostri ripetuti
solleciti.
Va aggiunto che la vicenda calabrese ha dimostrato ancora una volta la
necessità di istituire nuovamente la commissione antimafia consiliare di cui MD
si è fatta promotrice e che ha anche visto un ampio voto favorevole del plenum.
I PRIMI DUE PARERI SUI DECRETI DELEGATI DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
A) Richiesta in data 6 ottobre 2005
di parere avanzata ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 dal
Ministro della giustizia sul seguente decreto legislativo:
- Modifica dell'organico dei magistrati addetti alla Corte di
cassazione, a norma dell'art. 1, co. 1, lett. e) della legge 25 luglio 2005, n.
150. (torna all'indice)
«1. Lo schema di decreto legislativo, approvato dal consiglio dei ministri
del 23 settembre 2005, è stato predisposto in attuazione della delega di cui
all'art. 1, comma 1, lettera e) della legge 25 luglio 2005, n. 150. I principi e
criteri direttivi sono contenuti nell'art. 2, ai commi 5 e, quanto alla
disciplina transitoria, al comma 9, lettera i).
Si deve, innanzi tutto richiamare quanto osservato nel parere del 22 maggio
2003, sul primo "maxiemendamento", circa le perplessità in ordine al
ridimensionamento dell'ufficio del massimario derivante dalla diminuzione della
pianta organica e dalla soppressione della figura del magistrato d'appello, che,
attraverso la partecipazione ai collegi, realizzava una utilissima palestra
formativa, coerente con il disegno riformatore che vuole accentuare una maggiore
preparazione ed attitudine specifica del magistrato a svolgere funzioni di
legittimità.
Quanto alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, si
osserva che, in gran parte, riproducono le corrispondenti disposizioni della
legge delega in particolare per quanto riguarda: a) la soppressione di trenta
posti di magistrato d'appello e il corrispondente aumento di quindici posti di
magistrato di tribunale e quindici di consigliere; b) la soppressione dei
ventidue posti di magistrato d'appello applicato alla Procura generale e il
corrispondente aumento di posti di sostituto procuratore generale; c)
l'attribuzione di un titolo preferenziale per l'attribuzione di funzioni
giudicanti di legittimità a chi abbia svolto per otto anni servizio all'ufficio
del massimario; d) l'abrogazione dell'art. 116 r.d. n. 12 del 1941 e la modifica
della rubrica dell'art. 117; e) la possibilità per il consiglio superiore di
conferire, nei limiti dei posti disponibili, le funzioni di legittimità ai
magistrati d'appello, secondo l'ordine di anzianità, se sono in possesso
dell'idoneità a essere nominati magistrati di cassazione e abbiano svolto
funzioni giudicanti nei collegi o requirenti per sei mesi anteriori all'acquisto
di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione della delega; f) in
mancanza di tali requisiti o della disponibilità dei posti, il trattenimento in
servizio dei magistrati che a tale data ricoprivano i posti soppressi.
Per le restanti disposizioni si osserva quanto segue.
2. Il primo problema che si pone è quello di individuare il termine di
decorrenza dell'efficacia delle norme di cui si tratta.
Il primo comma dell'art. 1 della legge delega prevede, infatti, che i decreti
legislativi debbono essere adottati entro un anno dal 30 luglio 2005 (data di
entrata in vigore della legge stessa). Il secondo comma dispone che i decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega sono efficaci dal novantesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e il
terzo comma prevede che la disciplina transitoria deve essere adottata entro i
novanta giorni successivi al 30 luglio 2006. Le disposizione transitorie entrano
in vigore dopo novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Poich in materia di modifica dell'organico della Corte di cassazione e
della disciplina relativa ai magistrati di merito destinati alla Corte stessa,
l'art. 2, comma 9, lettera i) prevede espressamente che debbano essere dettate
norme transitorie, il termine di novanta giorni per emanare i decreti
legislativi che le contengono decorrono dalla scadenza dell'anno dall'entrata in
vigore della legge delega (come previsto dall'art. 1, comma 3) delega o dalla
data di pubblicazione dei decreti delegati di cui ai commi 1 e 2 dello stesso
art. 1.
A favore della prima tesi potrebbe invocarsi l'esigenza, ben tenuta presente
dal legislatore delegante, di avere un congruo lasso di tempo (un anno e novanta
giorni, appunto) per avere chiaro il quadro degli interventi da adottare per
disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, in modo da rendere il
pi possibile morbido il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Se così
fosse la lettera dell'art. 1, comma 3 della legge delega dovrebbe essere
interpretato nel senso che è prevista una condizione sospensiva per l'esercizio
della delega a dettare la disciplina transitoria di un anno e novanta giorni dal
30 luglio 2005..
L'opposta interpretazione, che individua il dies a quo dell'efficacia del
decreto legislativo recante la disciplina transitoria dall'entrata in vigore del
decreto legislativo delegato (novantesimo giorno dalla pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale appare invece pi aderente alla lettera dell'art. 1, 2
comma e art. 2, comma 9 lettera i).
3. L'art. 5 dello schema di decreto legislativo prevede una disciplina
transitoria per i magistrati in servizio che ricoprono i posti soppressi alla
data di entrata in vigore della legge delega 25 luglio 2005 n. 150, e cioè al
30 luglio 2005. Per costoro, come si è già detto, è prevista la possibilità
da parte del consiglio di conferire le funzioni di legittimità, nei limiti dei
posti disponibili, e secondo l'ordine di anzianità, in presenza di due
requisiti: a) il conseguimento alla data del 30 luglio 2005 della qualifica di
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di cassazione e b) l'aver svolto nei sei mesi antecedenti al
30 luglio 2005 le funzioni di legittimità nei collegi delle sezioni della corte
ovvero le funzioni di p.m. in udienza.
Le condizioni di legittimazione debbono essere possedute, dunque, non alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi, come espressamente previsto
dall'art. 2, comma 9, lettera i), ma in quella anteriore dell'entrata in vigore
della legge delega. In tal modo il legislatore delegato ha certamente ecceduto
dalla delega, che non consentiva deroghe sul punto, tanto meno deroghe in senso
anticipatorio, essendo tutta la legge diretta a tutelare le esigenze di
gradualità dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
4. La legge prima, e lo schema di decreto legislativo poi, prevedono che il
possesso dei requisiti di legittimazione non sia sufficiente per ottenere il
conferimento delle funzioni di legittimità, essendo necessaria anche una
valutazione positiva da parte del consiglio, che, conseguentemente dovrà
determinare i criteri in base ai quali operare tale valutazione. Sarebbe
tuttavia opportuno che le norme delegate dicessero se il conferimento delle
funzioni di legittimità con lo speciale procedimento consiliare di cui si è
detto richieda una espressa domanda degli interessati o possa essere attivato
anche d'ufficio.
Il decreto legislativo prevede che i magistrati ai quali non sia possibile
conferire le funzioni di legittimità (non si distingue tra l'ipotesi di
mancanza dei requisiti soggettivi e la non disponibilità di posti vacanti)
siano trattenuti nei posti soppressi. Non è previsto un termine massimo per il
"trattenimento", e, soprattutto, l'abrogazione del vecchio testo
dell'art. 115 r.d. n. 12/1941, che, nell'ultima proposizione conteneva la
previsione dell'autorizzazione dei magistrati d'appello destinati al massimario
ad esercitare le funzioni di consigliere, e dell'art. 116 che analoga
autorizzazione prevedeva per i magistrati d'appello destinati alla Procura
generale, pone il problema della mancanza di un fondamento normativo sicuro che
consenta ai magistrati trattenuti nei posti soppressi di continuare a svolgere
le funzioni di componenti dei collegi o di sostituto procuratore generale.
Sarebbe pertanto necessario che la norma che dispone il trattenimento in
servizio fosse completata con l'espressa previsione della possibilità che i
magistrati trattenuti possano essere autorizzati a svolgere o a continuare nello
svolgimento delle funzioni di componenti dei collegi o di sostituto procuratore
generale.
Deve peraltro rilevarsi che, mentre la legge delega prevede espressamente
l'abrogazione dell'art. 116 e la modifica della rubrica dell'art. 117, non
autorizza anche il legislatore delegato ad abrogare integralmente l'art. 115,
che contiene due diverse discipline: una sulla pianta organica dei magistrati
d'appello e di tribunale e l'altra, come già detto, sull'autorizzazione a far
parte dei collegi giudicanti. Mentre la prima disciplina è, ovviamente,
incompatibile con la nuova pianta organica del massimario, la seconda, almeno in
via transitoria, può essere conservata fino ad esaurimento delle figure dei
magistrati d'appello. Per tale seconda parte l'effetto totalmente abrogativo che
deriva dalla modifica dell'art. 115 appare disposto in eccesso di delega.
5. Il terzo comma dell'art. 5 prevede la possibilità per il consiglio di
coprire i posti derivanti dall'ampliamento dell'organico dei due uffici,
attraverso una procedura d'urgenza fin dal giorno stesso di pubblicazione del
decreto sulla Gazzetta ufficiale. Una siffatta procedura "speciale
accelerata" appare in eccesso di delega, posto che non è assolutamente
prevista dalla legge la quale, al contrario, dispone che si debba adottare una
disciplina transitoria per rendere graduale l'inserimento e, comunque, non
consente un'efficacia anticipata rispetto a quella dell'entrata in vigore del
decreto delegato (novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale)».
B) Richiesta in data 6 ottobre 2005
di parere avanzata ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 dal
Ministro della giustizia sul seguente decreto legislativo:
- Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di legittimità nonch di primo e secondo grado, a
norma dell'art. 2, co. 10 della legge 25 luglio 2005, n. 150.
(torna all'indice)
Ǥ 1. L'art. 2, c. 10, della l. 25.7.05 n. 150 prevede che il Governo
adotti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto
legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di legittimità e giudicanti e requirenti negli uffici
di merito di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore
delle norme di cui alla lettera h), numero 17, e alla lettera i), n. 6 del c. 1
della medesima legge, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) che non possano
essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità a
magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo, prevista dall'art. 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511; b) che non possono essere conferiti
incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado a
magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo prevista dall'art. 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946 n. 511; c) che detta disciplina sia adottata sulla
base delle ordinarie vacanze di organico nei medesimi uffici e, comunque, entro
il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e 8.000.000 per l'anno
2006.
Detta norma intende dare attuazione immediata al principio che i magistrati
cui sono conferiti gli incarichi direttivi abbiano la possibilità di svolgere
l'incarico per un periodo congruo, al fine di consentire che gli uffici in
questione non vengano conferiti a persone prossime al pensionamento, evitando
così un troppo rapido avvicendamento in funzioni tanto delicate.
Il decreto di attuazione all'art. 1 delimita il campo di applicazione della
disciplina alla "magistratura ordinaria" e al "conferimento,
sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi"".
Se la prima limitazione è ovvia (essendo la norma riferita allo statuto della
magistratura ordinaria), la seconda appare superflua non essendo ipotizzabile
una fattispecie di vacanza di ufficio direttivo diversa da quella ordinaria,
dovuta a trasferimento o ad abbandono dell'ufficio da parte del titolare per
eventi che comportano la successiva dichiarazione di vacanza del posto.
Nel dettare le disposizioni attuative il decreto delegato riprende nella
sostanza la formulazione del principio informatore formulato dalla legge delega,
con riferimento agli uffici di legittimità (art. 2 ) e di merito (art. 3),
statuendo, a differenza della legge non in termini di divieto (non possono
essere conferiti"), ma in termini positivi (gli incarichi direttivi "
possono essere conferiti), stabilendo i limiti di età dei candidati persone nei
confronti dei quali ("esclusivamente") può cadere la scelta del
magistrato cui viene conferito il posto direttivo.
Gli artt. 2-3, tuttavia, apportano una sostanziale integrazione alla
disciplina della legge delega, in quanto fissano "al momento della
pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso" il possesso del
requisito dell'età. Tale disposizione non può essere condivisa, in quanto non
conferisce oggettività al momento in cui il candidato deve essere in possesso
del requisito in questione, atteso che la pubblicazione della vacanza non è
frutto di automatismo e può essere spostata (o anticipata) nel tempo, con la
conseguenza che la stessa determinazione del campo dei candidati potrebbe
esserne condizionata. Carattere del tutto oggettivo è assunto, invece, dal
momento della vacanza dell'ufficio, che rappresenta un dato del tutto avulso
dalle scelte di soggetti terzi. Conseguentemente, fissare alla data della
vacanza dell'ufficio il momento in cui il candidato deve possedere il requisito
dell'età evita ogni margine di discrezionalità nel soggetto che bandisce il
concorso ed impone un criterio di fissazione del requisito dell'età
rigorosamente oggettivo.
Il CSM nella vigente circolare per il conferimento degli incarichi direttivi
ha ben delineato questo concetto quando ha fissato alla data della vacanza
dell'ufficio da conferire il momento in cui il candidato deve poter garantire il
periodo di tre anni nell'ufficio ad quem (permanenza che costituisce uno degli
elementi di valutazione dell'idoneità del candidato). Disposizione di tenore
analogo, del resto, lo stesso CSM ha adottato all'atto della applicazione della
norma transitoria dell'art. 2, c. 45 della l. 150/05, statuendo che il requisito
dell'età, per le procedure per il conferimento degli incarichi direttivi in
corso all'entrata in vigore della legge stessa, debba essere posseduto al
momento della vacanza del posto in copertura.
§ 2. L'art. 4 della bozza di decreto fissa le modalità di applicazione
della norma dell'art. 2, c. 10, ai magistrati per i quali, ai sensi dell'art. 3,
c. 57 e 57 bis della legge 24.12.2003 n. 350, come modificata dalla legge
11.5.2004 n. 126, è stato ripristinato o prolungato il rapporto di impiego, e
statuisce che "ai fini del conferimento degli incarichi direttivi " [ai
detti magistrati] " alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nei
medesimi articoli 2 e 3 è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione
ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento
in quiescenza, cumulati tra loro".
Tale disciplina afferma il diritto del magistrato al ripristino del rapporto
o al prolungamento del medesimo ove ricorrano le condizioni sopra indicate, ma
non può ritenersi automaticamente influente anche sulla normativa in materia di
conferimento di incarichi direttivi, dato che i limiti di età ora in
discussione costituiscono requisiti di legittimazione fissati dalla stessa legge
delega. La disposizione dell'art. 3, c. 57 e 57 bis, della l. 350, infatti, si
pone in controtendenza con il principio per cui le funzioni direttive debbono
essere affidate a persone che, in ragione del requisito di età, possano
garantire non solo un congruo periodo di presenza nell'ufficio direttivo
conferito, ma anche una efficace e dinamica azione direttiva.
In linea generale il C.S.M. nel parere sul disegno di legge ha condiviso la
scelta di prevedere per il conferimento degli incarichi direttivi e di quelli
semidirettivi una limitazione dell'anzianità dei candidati che da un lato
consenta la permanenza nell'incarico di coloro che ne sono investiti per un
congruo periodo temporale e dall'altro ponga gli stessi nella condizione di
espletare l'incarico con il massimo dell'efficienza e dell'efficacia.
Tale obiettivo è, tuttavia, dalla legge di riforma dell'ordinamento
giudiziario strettamente collegato alla fissazione di un tetto massimo di età.
Lo spostamento in avanti dell'introdotto requisito di legittimazione per coloro
per i quali vi sia un prolungamento del servizio a seguito dell'applicazione
della legge 350/03 va, pertanto, in direzione del tutto opposta e determina una
scelta legislativa destinata a frustrare l'obiettivo stesso che la legge si
prefigge.
La disposizione dell'art. 4, pertanto, non può essere ritenuta norma
attuativa dei principi espressi dalla legge 150/05, e come tale sembra
configurare un eccesso di delega ai sensi dell'art. 76 Cost.
§ 3. Ulteriore profilo di eccesso di delega è ravvisabile nel disposto
dell'art. 6 della bozza di decreto legislativo, nella parte in cui prevede che
il decreto stesso entri in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Al riguardo va rilevato che la disposizione dell'art. 1, c. 2, della l.
150/05 stabilisce che le disposizioni dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega "divengono efficaci dal novantesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2". Tale norma enunzia un principio generale,
valido per tutti i decreti delegati, che può essere derogato da specifica
disposizione contenuta nell'art. 2 della legge, ove sono indicati i principi ed
i criteri generali della delega.
Mentre l'art. 2, c. 10, ove è prevista l'emanazione dell'autonomo decreto
legislativo per la disciplina del regime transitorio in materia di incarichi
direttivi antecedentemente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lett.
h), n. 17, ed alla lett. i), n. 6, non contiene alcuna disposizione specifica in
materia di entrata in vigore della norma delegata, il successivo c. 11, prevede
che "ai fini dell'esercizio della delega di cui al c. 10 si applica la
disposizione di cui al c. 4 dell'art. 1". Il comma 4 da ultimo menzionato,
tuttavia, disciplina il procedimento di approvazione della norma delegata, senza
nulla statuire circa la sua entrata in vigore.
Deve, pertanto, concludersi che sulla base della legge 150/05 non esista
alcuna specifica disposizione che disciplini l'entrata in vigore del decreto
delegato ora in esame, di modo che il momento in questione va individuato sulla
base della norma generale dell'art. 1, c. 2, che, come già rilevato, lo fissa
dopo novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Dato che l'art. 6 della bozza di decreto in esame fissa per l'entrata in
vigore un momento diverso, non può non rilevarsi la difformità della
disposizione da quella della legge delega».