La circolare sui provvedimenti a campione


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del CSM

1. Relazione alla circolare
sull’acquisizione dei provvedimenti a campione.

1-
La presente relazione, esplicativa della circolare sull’acquisizione
dei provvedimenti a campione nella formulazione dei pareri in
occasione della progressione in carriera dei magistrati, trae molti e
significativi spunti dalla relazione elaborata dal Gruppo di studio
per l’individuazione della tipologia di provvedimenti da
acquisire a campione, del quale il C.S.M. ha ritenuto di avvalersi
per operare una compiuta ricognizione delle problematiche attinenti a
questo particolare quanto importante aspetto della valutazione di
professionalità dei magistrati.

La premessa doverosa, dalla quale
occorre muovere, è che l’esame dei provvedimenti
acquisiti a campione rappresenta, nel chiaro contesto dei punti 9) e
10), lett. B), capo III della circolare n.1275/85, solo uno dei
numerosi indici di rilevazione del parametro legale della
preparazione e capacità del magistrato, elencati dalla
circolare medesima; pertanto, tale parametro può emergere,
come in concreto in certe funzioni emerge, anche, se non soprattutto,
da dati comportamentali e da atti a rilevanza organizzativa e
gestionale più che giurisdizionale in senso stretto.

Ciò deve comportare, stante
la profonda differenza tra i diversi mestieri del magistrato, un
altrettanto diverso rilievo anche dei provvedimenti adottati
nell’economia complessiva della valutazione del magistrato,
distinguendo il valore del dato provvedimentale per ciascuna
funzione, senza alcuna enfatizzazione, pertanto, di quelle più
caratterizzate dall’adozione del provvedimento per
eccellenza”, costituito dalla sentenza.

Per altro verso, la finalità di valutazioni
professionali più pregnanti e approfondite non è nè
deve essere quella di stilare graduatorie di merito tra i magistrati,
bensì da un lato di far crescere quanto più possibile
una professionalità diffusa ed orizzontale in tutte le
funzioni e dall’altro di rendere quelle valutazioni più
aderenti all’effettivo profilo professionale del magistrato,
evidenziandone le caratteristiche peculiari anche ai fini di
eventuali e più specifiche valutazioni (per il conferimento di
diverse funzioni giudicanti o requirenti, di legittimità,
semidirettive, direttive, per la nomina a componente del Comitato
scientifico, Referente per l’informatica o per la formazione
decentrata, a Magistrato segretario o dell’Ufficio studi presso
il C.S.M.). .

2- La circolare si applica alle
valutazioni del magistrato previste dalla circolare n.1275/85 e,
quindi, non alle valutazioni tipicamente rivolte all’idoneità
del magistrato alle funzioni direttive e semidirettive, per la quali
vi è una specifica previsione in altra circolare circa i
parametri da prendere in considerazione e le fonti da cui attingere
gli elementi di valutazione; è poi difficile per tali funzioni
pensare di individuare tipologie di provvedimenti ed ancor meno di
sorteggiare i periodi in cui esaminarli a campione, attesa anche la
loro episodicità temporale1.

Ancora, la circolare non si
applica a tutti quei magistrati non sottoposti nell’ambito
della loro valutazione al parere del Consiglio giudiziario, ma di
altro organo per essi specificamente individuato; il riferimento è
ai magistrati fuori ruolo, ai magistrati che esercitano le proprie
funzioni presso la Corte di Cassazione, ivi compresi quelli destinati
all’ufficio del Massimario, ai magistrati della Direzione
Nazionale Antimafia, etc.

Dal
punto di vista oggettivo, invece, vanno esclusi dall’acquisizione
a campione i verbali di udienza, che non rientrano nel concetto
tecnico e lessicale di provvedimenti, pur potendo contenere
provvedimenti del magistrato; inoltre, i verbali d’udienza
potrebbero essere utili non solo ai fini della valutazione della
professionalità del magistrato, ma anche della più
tipica capacità di dirigere l’udienza e di istruire il
processo in modo concreto ed adeguato.

L’acquisizione del processo verbale, allorquando
si sostanzierebbe nell’acquisizione di provvedimenti
giurisdizionali del magistrato, potrebbe anche rientrare nella
previsione della disposizione transitoria della circolare n.1275/85,
come modificata, ma in ogni caso la mancanza di un’espressa
previsione di circolare preclude l’acquisizione dei verbali
d’udienza quale provvedimento in sè.

3)- L’art.1 della
circolare disciplina i criteri da adottare nella raccolta dei
provvedimenti rimessi ai Consigli giudiziari.

La circolare n.1275/85 prescrive
che quei criteri devono essere temporalmente indicati dal Consiglio
giudiziario all’atto del suo insediamento
ed essere automatici e relativi ad almeno quattro bimestri nell’arco
del periodo in valutazione e comunque non inferiori a 20.

L’automaticità dei criteri non può
che affidare al sorteggio le modalità d’individuazione
dell’acquisizione a campione dei provvedimenti, per periodi
temporali esclusivamente antecedenti il momento del sorteggio stesso,
che verrà effettuato all’atto dell’insediamento
del Consiglio giudiziario e riguarderà sia l’anno che i
bimestri; il sorteggio verrà ripetuto dopo un anno con le
stesse modalità, così da evitare di escludere
dall’acquisizione dei provvedimenti a campione l’intero
biennio successivo di consiliatura, favorendo una sorta di calo
inconscio di tensione nella stesura dei provvedimenti per il
magistrato in valutazione, il quale ha già appreso che quel
periodo non è soggetto a campionamento.

Il sistema del sorteggio
all’inizio del biennio di consiliatura impone, però, di
indicare l’ambito di anni utili ai fini dell’estrazione,
dal momento che i periodi di valutazione per le progressioni in
carriera sono diversi [11 per la nomina a magistrato a magistrato
d’appello (per la quale i parametri vanno ricostruiti valutando
l’attività svolta dal magistrato nell’ultimo
quinquennio, ma ciò non esclude comunque la possibilità
di prendere in considerazione anche anni precedenti), 7 per
magistrato di cassazione e 8 per le funzioni direttive superiori),
potendo così verificarsi che l’estrazione di un anno sia
utile per la campionatura di una qualifica, ma non per un’altra,
come accadrebbe sorteggiando, ad es., il nono anno a ritroso o anche
l’ottavo.

Per evitare un simile
inconveniente bisogna appunto restringere gli anni sorteggiabili, i
quali devono essere individuati nell’arco di tempo minimo, tale
da consentire la valutazione per tutte le progressioni in carriera
che matureranno nel biennio di vigore del Consiglio giudiziario, che
all’inizio della consiliatura deve effettuare il sorteggio;
ebbene, gli anni sorteggiabili dovranno riguardare i cinque
antecedenti a quello di effettuazione del sorteggio, così da
raggiungere nel biennio seguente i sette anni, che costituiscono il
periodo di valutazione minimo comune a tutti i periodi di
progressioni in carriera sopra indicati.

L’acquisizione dei
provvedimenti a campione nei periodi sorteggiati dovrà essere
preventivamente regolato da ogni Consiglio giudiziario in modo tale
che sia distribuita in parti il più possibile eguali in
ciascuno dei bimestri sorteggiati e sia agevole l’individuazione
dei tipi di provvedimento tra quelli emessi nel bimestre dal
magistrato in valutazione; infatti, per ogni tipo di provvedimento si
dovrà indicare in ciascun bimestre quanti ne saranno prelevati
e secondo quale ordine tra tutti i provvedimenti emanati (ad es. i
primi o gli ultimi del bimestre o alcuni per ciascun mese del
bimestre, etc.); queste modalità di prelievo si ritiene di
poter affidare ai Consigli giudiziari, che dovranno provvedere alla
regolamentazione, poi sottoposta alla valutazione dal C.S.M.,
nell’ambito della cornice normativa disegnata con la presente
circolare e quella n.1275/85 e comunque ispirandosi a criteri
oggettivi e predeterminati.

L’individuazione dell’epoca del
provvedimento ai fini della campionatura e segnatamente in relazione
ai periodi sorteggiati dovrà essere riferito al momento della
pubblicazione mediante deposito presso la cancelleria o segreteria
dell’originale del provvedimento stesso.

4)-
Gli artt.2 e 3 regolano quelle situazioni nella quali l’ordinario
sorteggio preventivo all’inizio del biennio di consiliatura,
pur ripetuto dopo un anno, si rivela inidoneo, adottando soluzioni
alternative.

Per
la nomina a magistrato di tribunale, per la quale il periodo di
valutazione del magistrato è di un anno ai sensi
dell’art.1 comma II L.2-4-1979 n.97, si prevede un sorteggio
praticato volta per volta in funzione del singolo magistrato da
valutare.

Si
prevede poi un criterio di riserva per l’acquisizione dei
provvedimenti in ragione di situazioni particolari di lavoro comunque
non infrequenti: il riferimento è in particolare a quei
magistrati del settore penale impegnati nella trattazione di
procedimenti o processi di lunga durata che ne assorbono l’intera
attività oppure alla posizione di magistrati in aspettativa o
congedo o altri casi analoghi; tale criterio consiste nello
slittamento automatico del periodo di campionamento risultante dal
sorteggio al primo bimestre di ripresa dell’attività
ordinaria, con opportuna segnalazione della circostanza da parte del
dirigente dell’ufficio.

Se anche in tal caso risulta
difficoltosa o impossibile l’individuazione del periodo utile
per il campionamento, si provvederà con un sorteggio ad hoc
tra gli anni ed i bimestri che consentano il prelievo a campione.

Lo stesso criterio di riserva si
applica ad un’altra tipologia di pareri, quelli parziali di cui
al Capo IV della circolare n.1275/85, i quali sfuggono a scadenze
temporali preventivabili, essendo collegati al trasferimento di un
magistrato ad altro distretto; pertanto, per tali pareri il sorteggio
degli anni e dei bimestri potrebbe, anche normalmente, non rientrare
in tutto o in parte nel periodo oggetto dei pareri stessi.

Quindi, la circolare prende in
considerazione la duplice situazione relativa una al caso della
redazione del parere parziale e poi l’altra che riguarda
l’ipotesi in cui il parere è stato redatto e dev’essere
operata la valutazione per la progressione in carriera.

Nel primo caso s’introduce un
limite per il parere parziale, che pur dev’essere redatto,
escludendo che debba esservi la campionatura allorquando riguardi un
magistrato che abbia ottenuto la qualifica di magistrato di Tribunale
da non più di cinque anni.

Tale disposizione vuole
limitare l’indubbio aggravio di lavoro dei Consigli giudiziari
e ridurre gli inconvenienti del sistema del sorteggio delineato nei
pareri parziali, dal momento che questi pareri si presentano con
maggiore frequenza proprio nell’iniziale periodo di carriera
del magistrato, quando vi è una maggiore mobilità tra
distretti diversi; l’ulteriore limite così introdotto si
giustifica anche in ragione della disposizione per la quale, ai fini
della nomina a magistrato di appello, dev’essere preso
necessariamente in considerazione l’ultimo quinquennio ai sensi
del Capo III, lett.C), n.25 della circolare n.1275/85, anche se non è
esclusa la valutazione pure su anni precedenti.

Viceversa nell’altra
ipotesi in cui i pareri parziali siano già stati effettuati,
essi comprendono anche una buona parte degli anni oggetto di
valutazione (ad es. per la nomina a magistrato di cassazione può
esservi già un parere parziale che copre quattro anni dei
sette necessari per quella nomina) e per il restante periodo occorre
esperire l’ulteriore parere.

In tali casi, infatti, per il
passato i pareri parziali sono stati redatti senza la campionatura,
tranne in quei pochi distretti nei quali i Consigli giudiziari già
l’adottano; la scelta operata è di dare comunque
efficacia ai pareri parziali redatti senza campionatura e di
provvedere a questa col parere per la progressione in carriera che
potrà investire anche periodi trascorsi in altri distretti.

Infine, è stata valutata
la situazione che normalmente si verifica col parere parziale: il
contenimento del periodo di valutazione per la progressione in
carriera al punto da rendere il sorteggio preventivo inidoneo potendo
l’estrazione degli anni e dei bimestri, anche normalmente, non
rientrare in tutto o in parte nel periodo oggetto del parere per la
progressione in carriera, ristretto nel numero di anni da valutare.

Anche in questo caso la
soluzione è lo slittamento automatico del periodo di
campionamento degli anni e dei bimestri, risultante dal sorteggio, al
primo bimestre utile per poterlo realizzare.

Si introduce, inoltre, un limite
significativo alla redazione del parere con campionatura, prevedendo
questa solo in presenza di un periodo minimo di valutazione pari ad
almeno due anni, che, se non raggiunto, rende superflua o comunque
non pregnante una nuova campionatura per un tempo così
ristretto; naturalmente la disposizione si applica solo nel caso in
cui il parere parziale sia stato a sua volta redatto con
l’acquisizione dei provvedimenti a campione.

5)- L’art.4 della
circolare indica in generale i tipi di provvedimenti da acquisire a
campione per le funzioni giudicanti e requirenti, rinviando per
quest’ultime alle specificazioni contenute nei successivi
articoli 7 e 12.

Non tutte le tipologie di
provvedimenti indicate possono effettivamente riguardare ogni
funzione giudicante e requirente e, pertanto, ve ne potranno essere
alcune per le quali non è prevista l’acquisizione di
quel tipo di provvedimento.

Per il resto si individua una
tipologia di provvedimenti riconnessi ad ogni singola funzione la più
ampia possibile per avere un quadro articolato di tutta l’attività
del magistrato, da intendersi non in senso necessariamente ed
esclusivamente di ampiezza della campionatura, quanto piuttosto di
significatività di essa, occorrendo comunque all’esito
della ricognizione generale del tipo di provvedimenti, individuare
quelli che siano effettivamente salienti o operare in ogni caso una
loro graduazione di importanza.

Questo, unitamente al fatto che
la campionatura deve stare in un contenuto numerico, impone che
all’interno di essa sia prevista una ripartizione di
provvedimenti differente e graduata in ragione dell’importanza
di ogni singolo tipo per ciascuna funzione (c.d. dosimetria),
stabilendo un rapporto percentualistico tra le tipologie
provvedimentali da acquisire a campione.

Tale scelta impone altresì
di trovare una soluzione all’ipotesi in cui una di quelle
tipologie non venga rinvenuta o venga rinvenuta in modo insufficiente
negli anni e bimestri sorteggiati; anche in tal caso si adotta il
meccanismo dello slittamento automatico del o dei bimestri estratti a
sorte, risultati privi di un numero sufficiente di provvedimenti sino
a raggiungere la dosimetria individuata, così da non sottrarre
la possibilità di valutazione di nessuna delle tipologie più
significative così come verranno individuate per ogni singola
funzione.

La
scelta di prevedere solo un numero minimo di provvedimenti da
esaminare (non meno di 20) senza l’indicazione di tetti massimi
potrebbe determinare inconvenienti di disomogeneità tra i vari
Consigli giudiziari e nel momento in cui si affrontano in concreto le
tipologie dei provvedimenti adottati in certi mestieri dove
prevalgono o l’aspetto quantitativo su quello qualitativo,
anche con carattere di serialità dei provvedimenti, oppure
profili gestionali ed organizzativi sul lavoro giudiziario col
rischio di rendere la valutazione stereotipata e generalizzata per 20
provvedimenti ed ottenere così una campionatura poco
significativa.

Lo
stesso rischio, seppur evidentemente in una diversa prospettiva, può
verificarsi laddove la campionatura sia all’opposto
eccessivamente frammentata, evidenziando una tipologia acquisita
ricca di diversi, troppi provvedimenti; sono situazioni riscontrabili
o in caso di esercizio di funzioni promiscue oppure allorquando un
magistrato abbia svolto nel periodo oggetto di valutazione diverse
funzioni che dovranno essere tutte valutate.

Da qui la previsione di un tetto
massimo di provvedimenti acquisibili per ovviare agli anzidetti
inconvenienti.

Le categorie provvedimentali
indicate per l’acquisizione a campione possono essere molto
generali e, pertanto, all’interno di esse è utile
selezionare alcuni sottotipi con lo scopo vuoi di escludere tipologie
provvedimentali di scarsa utilità vuoi di focalizzare meglio
la campionatura su provvedimenti di effettiva significatività.

Tale selezione può, allora, determinare in alcuni
casi l’esclusione assoluta di alcuni provvedimenti, mentre in
altri ne consente un’acquisizione determinata o contingentata.

Escluse dall’acquisizione a campione sono
le sentenze di patteggiamento e predibattimentali, che implicano
motivazioni scarne o rivolte al mero accertamento di una sopravvenuta
causa estintiva del reato o del processo.

In ogni caso l’esclusione
del tipo provvedimentale dall’acquisizione a campione non ne
preclude la produzione spontanea da parte del magistrato in
valutazione.

6)-
L’art.6 della circolare, oltre ad individuare le varie
funzioni magistratuali per i due grandi settori del civile e del
penale agli esclusivi fini che qui interessano, dedica alcune
disposizioni specifiche all’esercizio delle funzioni promiscue
(svolte o in entrambi gli anzidetti settori o nell’ambito di
uno solo di essi in una o più delle funzioni individuate), per
le quali si distinguono quelle tipicamente promiscue dei magistrati
minorili dalle altre eventualmente promiscue.

Riguardo a queste ultime si
distinguono ancora due diverse situazioni, che possono anche
cumularsi all’interno del periodo di valutazione:

A) l’esercizio di funzioni solo
promiscue da parte del magistrato, espletate contemporaneamente (nei
tribunali non ripartiti in sezioni, in quelli minorili, in appello
sempre per la materia minorile e per i magistrati distrettuali): c.d.
promiscuità sincronica
.

B) l’esercizio di funzioni
promiscue per mutamento di funzioni da parte del magistrato nel
periodo in valutazione; la diversità di questa situazione
rispetto alla precedente sta nel fatto che la promiscuità
delle funzioni non è contestuale, ma in prospettiva temporale,
ripartendosi in vari momenti del periodo in valutazione: c.d.
promiscuità diacronica
.

Riguardo alla promiscuità
diacronica sono state poi evidenziate tre possibilità:

B-1) il mutamento di funzioni avviene
senza cambiamento dell’ufficio di appartenenza (si passa dalle
funzioni di GIP a quelle dibattimentali penali);

B-2) il mutamento di funzioni avviene
con cambiamento dell’ufficio di appartenenza all’interno
dello stesso distretto (si passa dalle funzioni di GIP del Tribunale
di Latina a quelle dibattimentali penali del Tribunale di Viterbo);

B-3)
il mutamento di funzioni avviene con cambiamento dell’ufficio e
del distretto di appartenenza (si passa dalle funzioni di GIP del
Tribunale di Latina a quelle dibattimentali penali del Tribunale di
Grosseto).

Il successivo art.13 disciplina
l’acquisizione a campione dei provvedimenti nel caso di
espletamento di funzioni promiscue come appena individuate.

Prima dell’illustrazione
di tale disciplina va premesso che il caso di promiscuità
diacronica sub B-3) potrebbe trovare già una soluzione interna
al sistema, come oggi delineato, attraverso i pareri parziali,
previsti dalla circolare n. 1275/85 al Capo IV ed arricchito su
questo punto, nel luglio dello scorso anno, con l’ulteriore
previsione della stesura di una relazione sull’attività
dei magistrati da parte del dirigente dell’ufficio o della
sezione, che venga trasferito, affinché se ne tenga conto in
occasione dei pareri per le progressioni in carriera.

Inoltre, presupposto per
operare l’acquisizione a campione dei provvedimenti dei
magistrati con funzioni promiscue, è la preventiva valutazione
della percentuale del lavoro svolto dal magistrato per le varie
funzioni.

Nei casi di promiscuità diacronica sub B-2) e
B-3), per le quali è intervenuto un mutamento di distretto, la
valutazione non può che spettare al Consiglio giudiziario, che
pure potrà avvalersi delle informazioni che riterrà di
richiedere agli uffici giudiziari.. Per le altre ipotesi di
promiscuità sincronica e diacronica sub B-1, in cui il
mutamento è avvenuto nell’ambito dell’ufficio,
invece, la valutazione, per ovvi motivi di economicità
procedimentale è rimessa al dirigente dell’ufficio.

Una volta acquisito questo
dato, occorre distinguere a seconda che le funzioni promiscue, sia
sincroniche che diacroniche, comprendano l’esercizio di due o
più funzioni diverse.

Nel primo caso si prevede che
possa essere effettuata la campionatura sulla sola funzione
prevalente, secondo le modalità per questa stabilita, a meno
che l’altra non superi la percentuale di un terzo, ritenendosi
così di individuare un punto di equilibrio tra completezza
della campionatura, efficacia della valutazione e problematicità
del prelievo dei provvedimenti; senza dimenticare che la parte di
lavoro sottratta alla campionatura potrà sempre essere
valutata attraverso altre fonti di conoscenza, tra cui la produzione
spontanea del magistrato (ad es., se per promiscuità
sincronica o diacronica il magistrato ha svolto per il 70% funzioni
di giudice ordinario di primo grado e per il 30% di giudice del
dibattimento penale, la campionatura avverrà esclusivamente
sulla funzione civile secondo le modalità per essa previste).

Nel caso in cui la funzione
subvalente superi il terzo (ad es. funzioni civili 60%, funzioni
giudicanti penali 40%) la campionatura dev’essere completa e
riguardare entrambe le funzioni svolte, ma i provvedimenti da
acquisire non dovranno essere tutti quelli contemplati per ogni
singola funzione come esercitata in via esclusiva, ma riguarderanno
soltanto il provvedimento ritenuto più significativo per
ciascuna funzione (in linea di massima sarà la sentenza per il
settore giudicante, mentre per il settore requirente saranno le
richieste), secondo l’individuazione operata agli artt.7 e ss.
della circolare (continuando nell’esempio, si opererà la
campionatura per la percentuale anzidetta pari a 12 sentenze civili e
8 sentenze penali); anche in questo modo si ritiene di operare un
giusto punto di equilibrio tra le varie esigenze della campionatura,
non trascurando soprattutto l’ottica di semplificazione.

Nel caso in cui l’esercizio
promiscuo riguardi più di due funzioni si fissa la soglia per
non prendere in considerazione l’esercizio di alcune funzioni
allorquando una o più di esse non superi il 20% della
complessiva attività svolta; quindi, una volta eliminata
questa percentuale di lavoro si opererà la campionatura sulla
funzione o sulle funzioni ritenute prevalenti secondo quanto più
sopra già indicato nell’ipotesi di esercizio di due sole
funzioni.

Ad es., l’individuazione
della percentuale potrà portare ad indicare 60% giudice civile
ordinario di primo grado, 20% giudice dell’esecuzione civile e
20% giudice penale del dibattimento; ebbene, in questo caso si
opererà la campionatura esclusivamente sulla funzione di
giudice civile secondo la dosimetria per questa funzione individuata.

Ma, se la percentuale del lavoro
svolto quale giudice civile di primo grado scende al 50% e quella del
dibattimento penale sale al 30%, si deve operare la campionatura su
entrambe queste funzioni (eliminando solo quella dell’esecuzione
civile), secondo una percentuale che fa salire esclusivamente i
provvedimenti della funzione prevalente in misura pari a quella della
funzione non presa in considerazione; nell’esempio ora fatto la
funzione di giudice civile, essendo comunque la più
significativa, raggiungerà il 70% dell’acquisizione dei
provvedimenti con la modalità già più sopra
indicata, pari a 14 sentenze, mentre per il penale saranno acquisite
6 sentenze.

Altra ipotesi può essere
quella per cui ogni funzione superi il 20% e, pertanto, devono tutte
essere prese in considerazione; continuando nell’esempio 40%
giudice civile, 30% giudice dell’esecuzione civile e 30%
giudice dibattimentale penale, in tal caso la campionatura avverrà
per ogni funzione secondo le percentuali indicate e le tipologie
provvedimentali più significative: 8 sentenze civili, 6
sentenze penali, 3 sentenze in materia di esecuzione e 3 ordinanze di
sospensione ex artt.624 e 625, 2° comma c.p.c. (nel caso del
giudice dell’esecuzione civile questi ultimi due provvedimenti
sono entrambi di pari significatività).

La distinzione così effettuata con alcune
esemplificazioni è riproponibile, anche nel caso di
promiscuità diacronica, operando il calcolo della percentuale
del lavoro svolto tra le diverse funzioni esercitate in periodi
diversi; in tal caso la valutazione della
percentuale di lavoro svolto per ogni funzione è operata con
riferimento al periodo di tempo per il quale è stata
esercitata la funzione rispetto all’intero periodo oggetto di
valutazione.

Pertanto, si considera se le
funzioni sono due o più; nella prima ipotesi si opera, come
già indicato per la promiscuità sincronica, con
eventuale abbattimento della funzione che non superi la percentuale
di un terzo.

Se resta una sola funzione, su
di essa si opererà la campionatura, se le funzioni restano due
la campionatura avverrà su di esse riguardo esclusivamente al
tipo di provvedimento più significativo; ad es., 60% giudice
del dibattimento penale e 40% P.M. presso il Tribunale, corrisponderà
a 12 sentenze penali, 4 richieste di archiviazione e 4 richieste di
misure cautelari personali (nel caso del P.M. questi ultimi due
provvedimenti sono entrambi di pari significatività); se per
l’attività di giudice, nell’ambito dell’esempio
testè fatto, il magistrato avrà esercitato funzioni
promiscue, la campionatura di queste funzioni dovrà essere
esercitata su quella prevalente, che, nel caso fosse nel settore
civile quale giudice ordinario di primo grado, riguarderà 12
sentenze civili e gli anzidetti provvedimenti quale P.M..

Nell’ipotesi in cui
le funzioni da prendere in considerazione siano più di due, si
opererà anche in questo caso l’abbattimento di quella
che non superi il 20% e poi si determineranno le varie acquisizioni
per le percentuali delle diverse funzioni come già più
sopra individuate, non mancando di sottolineare che l’esercizio
di più di due funzioni nel caso di promiscuità
diacronica appare ipotesi meno frequente, perché riguarda il
mutamento di funzioni nell’ambito dello stesso ufficio o di
diversi uffici dello stesso distretto, mentre nell’ipotesi di
mutamento di distretto occorre sempre considerare la forte
probabilità che vi sia il parere parziale.

Le indicazioni fornite sono
perfettamente adattabili anche alla figura del magistrato
distrettuale, precisando che per quello requirente non vi sono
particolari problemi, perché le diverse funzioni (P.M.
ordinario, minorile o presso la Corte d’Appello) si collocano
comunque nel ceppo ben individuato delle funzioni requirenti, ma lo
stesso dicasi per il magistrato distrettuale giudicante, per il quale
si individuerà la o le funzioni prevalenti nell’ambito
del periodo di valutazione secondo le modalità indicate
(percentuali, limiti, etc.) e si opererà di conseguenza la
campionatura.

Naturalmente in genere nei casi
di promiscuità delle funzioni, come in altri già
esaminati, potrà verificarsi che il sorteggio degli anni e dei
bimestri, effettuato all’inizio della consiliatura, non
consenta le acquisizioni delle tipologie provvedimentali come sopra
individuate; in tale ipotesi occorrerà procedere allo
slittamento automatico e progressivo del campionamento al primo
bimestre utile per poterlo realizzare, come previsto all’art.2.

Quanto alle tipologie individuate per le singole
funzioni si rimanda alla descrizione operata agli artt.7 e ss., nei
quali sono indicati prima la dosimetria in percentuale e poi in
numeri.

 

2. Circolare sull’acquisizione
dei provvedimenti a campione e allegata tavola riassuntiva.

1

I criteri nella raccolta dei
provvedimenti a campione.

All’atto del suo insediamento
e comunque non oltre il mese successivo il Consiglio giudiziario

procede all’individuazione dei criteri automatici per il
prelevamento a campione dei provvedimenti dei magistrati in
valutazione ai sensi della circolare n.1275/85, salvo che per la
nomina a magistrato di Tribunale, attraverso l’effettuazione
del sorteggio degli anni e dei quattro bimestri, posti nel
quinquennio antecedente a quello del sorteggio stesso; dopo un anno
il sorteggio va ripetuto con le stesse modalità,
ricomprendendo nel quinquennio anche l’anno appena decorso.

Ogni Consiglio giudiziario
provvederà a regolamentare preventivamente ed oggettivamente
il prelievo a campione dei provvedimenti in modo tale da ripartirlo
in parti il più possibile eguali in ciascuno dei bimestri
sorteggiati e da rendere agevole l’individuazione dei tipi di
provvedimento tra quelli emessi nel bimestre dal magistrato in
valutazione.

L’individuazione dell’epoca
del provvedimento in relazione ai periodi sorteggiati per
l’acquisizione a campione è quella della pubblicazione
mediante deposito in cancelleria o segreteria dell’originale
del provvedimento stesso.

 

2

I criteri nella
raccolta dei provvedimenti a campione in casi specifici.

Per la nomina a magistrato di
tribunale i quattro bimestri dovranno riguardare esclusivamente
l’anno di esercizio delle funzioni giurisdizionali oggetto di
valutazione ai sensi dell’art.1 comma II L.2-4-1979 n.97; in
tali casi è, pertanto, preferibile svolgere un sorteggio volta
per volta in funzione del singolo magistrato da valutare.

Nel caso in cui il magistrato
sottoposto a valutazione non abbia svolto l’ordinaria attività
giurisdizionale nei periodi sorteggiati (per aspettativa, congedo o
per essere stato impegnato in via esclusiva in processi di lunga
durata o in altri casi analoghi) l’acquisizione a campione
riguarderà il primo bimestre utile, una volta cessata la causa
impeditiva, individuato attraverso lo slittamento automatico dei
periodi di campionamento risultanti dal sorteggio; se anche in tal
caso risulta difficoltosa o impossibile l’individuazione del
periodo utile per il campionamento, si provvederà con un
sorteggio ad hoc tra gli anni ed i bimestri che consentano il
prelievo a campione.

3

I criteri nella raccolta dei
provvedimenti a campione nei pareri parziali.

I pareri parziali di cui al capo IV
della circolare n.1275/85 sono redatti previa acquisizione a campione
dei provvedimenti, che verrà realizzata, se il sorteggio
preventivo non comprende in tutto o in parte il periodo oggetto del
parere parziale, con le stesse modalità previste nel comma II
dell’articolo precedente, attraverso lo slittamento automatico
del periodo di campionamento risultante dal sorteggio o in subordine
con un sorteggio ad hoc.

Non si dà luogo
all’acquisizione a campione dei provvedimenti nei pareri
parziali, che devono comunque essere redatti, allorché
riguardino un magistrato che abbia ottenuto la qualifica di
magistrato di Tribunale da meno di cinque anni; restano salvi gli
ulteriori limiti previsti dal capo IV n.3) della circolare n.1275/85.

Nel caso in cui il magistrato abbia
già ottenuto un parere parziale nel periodo oggetto di
valutazione ai fini di una progressione in carriera si dà
luogo all’acquisizione a campione dei provvedimenti solo in
presenza di un periodo minimo di ulteriore valutazione pari ad almeno
due anni e con le modalità previste dal comma II dell’articolo
precedente, se il sorteggio preventivo non comprende in tutto o in
parte il periodo oggetto del parere parziale.

Si dà sempre luogo
all’acquisizione dei provvedimenti a campione nel caso in cui
il parere parziale sia stato redatto, senza acquisizione di
provvedimenti a campione.

4

I tipi e la percentuale dei
provvedimenti da acquisire a campione.

I tipi di provvedimento da acquisire
a campione sono per le funzioni giudicanti, ove possibile, le
sentenze, le ordinanze e i decreti, mentre per le funzioni requirenti
le impugnazioni e le richieste come specificate agli artt.7 e 12.

Tutti questi tipi di provvedimento
verranno indicati per ogni singola funzione magistratuale in
percentuale rispetto al numero minimo dei provvedimenti da acquisire,
come indicato dalla circolare n.1275/85 al capo III, lett.B), n.10.

Il Consiglio giudiziario potrà
prevedere, con apposita disciplina di autoregolamentazione, un numero
maggiore di provvedimenti da acquisire a campione rispetto a quello
indicato nell’anzidetta disposizione, comunque non superiore a
40.

Qualora nell’ambito degli anni
e dei bimestri sorteggiati non fossero reperiti i tipi di
provvedimento secondo la percentuale rispetto al numero minimo dei
provvedimenti da acquisire a campione, si opererà lo
slittamento automatico del periodo di campionamento sino al
raggiungimento del tipo di provvedimento individuato.

Qualora anche in tal caso non siano
reperiti provvedimenti tra quelli indicati, il Consiglio Giudiziario
potrà modificare le percentuali previste nei paragrafi 7 e ss.

Il Consiglio Giudiziario potrà,
inoltre, in considerazione della particolare natura dell’attività
giudiziaria svolta nel distretto, risultante da specifiche previsioni
tabellari che possano influire sulle modalità di prelievo,
modificare le percentuali dei provvedimenti previsti nei paragrafi 7
e ss. dando specifica motivazione della scelta adottata all’atto
dell’individuazione dei criteri automatici prevista nel
paragrafo 1.

5

I sottotipi dei provvedimenti da
acquisire a campione.

All’interno dei tipi di
provvedimento possono essere utilmente individuati per le varie
funzioni magistratuali dei sottotipi al fine di rendere
l’acquisizione a campione più pregnante; il sottotipo è
soggetto allo stesso sistema di ricerca del tipo in caso di mancato
reperimento nel periodo di campionamento.

Sono esclusi dall’acquisizione
a campione i sottotipi di provvedimento costituiti dalle sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d.
patteggiamento) e da quelle predibattimentali.

I tipi e sottotipi di provvedimenti
esclusi dall’acquisizione a campione dei provvedimenti, anche
solo per qualcuna delle funzioni magistratuali individuate, possono
sempre essere oggetto di produzione spontanea da parte del magistrato
sottoposto a valutazione.

6

Le funzioni magistratuali esercitate
nel settore penale e civile. Le funzioni promiscue.

Per il settore penale sono
individuate le seguenti funzioni magistratuali:

- il Pubblico ministero presso il
Tribunale;

- il Pubblico ministero presso la
Corte d’Appello;

- il Giudice delle indagini
preliminari e dell’udienza preliminare;

- il Giudice penale del
dibattimento;

- il Giudice del Tribunale del
riesame;

- il Magistrato di sorveglianza;

- il Giudice d’appello.

Per il settore civile sono
individuate le seguenti funzioni magistratuali:

- il Giudice ordinario di primo
grado;

- il Giudice del lavoro di primo
grado;

- il Giudice della sezione famiglia;

- il Giudice tutelare;

- il Giudice delegato ai fallimenti
ed alle altre procedure concorsuali;

- il Giudice dell’esecuzione
civile;

- il Giudice ordinario d’appello;

- il Giudice del lavoro d’appello.

Il Pubblico ministero ed il Giudice
del Tribunale per i minorenni, quali funzioni tipicamente promiscue,
richiedono l’individuazione di tipi e sottotipi di
provvedimenti sia del settore penale che civile.

Funzioni promiscue sono anche quelle
dei magistrati che esercitano o hanno esercitato la giurisdizione in
entrambi i settori civili e penali o, nell’ambito di questi, in
una o più delle funzioni individuate.

Le ipotesi di promiscuità
funzionale, che possono anche cumularsi all’interno del periodo
di valutazione, sono di due tipi: quella in cui il magistrato in
valutazione esercita contemporaneamente le diverse funzioni
magistratuali e l’altra per cui la promiscuità delle
funzioni non è contestuale ed il magistrato cambia settore o
funzione nel corso del periodo di valutazione per tramutamento
interno o esterno.

Riguardo a questo secondo tipo di
promiscuità si evidenziano tre possibilità:

A) il mutamento di funzioni senza
cambiamento dell’ufficio di appartenenza;

B) il mutamento di funzioni con
cambiamento dell’ufficio di appartenenza all’interno
dello stesso distretto;

C) il mutamento di funzioni con
cambiamento dell’ufficio e del distretto di appartenenza.

7

La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
il Pubblico ministero presso il Tribunale e la Corte d’Appello.

Per il
Pubblico ministero presso il Tribunale la percentuale dei tipi di
provvedimento da acquisire a campione è del 20% per le
impugnazioni, del 25% per le richieste di archiviazione e del 35% di
richieste di misure cautelari personali, reali o di misure di
prevenzione, mentre il restante 20% va riservato alle richieste di
rinvio a giudizio o ai decreti di citazione a giudizio pertanto, 4
impugnazioni, 5 richieste di archiviazione, 7 richieste di misure
cautelari personali, reali e di prevenzione 4 richieste di rinvio a
giudizio o decreti di citazione a giudizio.

Per
il Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello alle
impugnazioni va riservato l’80% dei provvedimenti da acquisire
a campione, a sua volta suddiviso (sottotipi) in 35% di impugnazioni
avverso sentenze di Tribunale, 35% di ricorsi per cassazione avverso
sentenze o ordinanze della Corte di Appello o del Tribunale di
Sorveglianza e 10% di impugnazioni avverso sentenze dei giudici di
pace; il restante 20% riguarderà, alternativamente o
cumulativamente, i provvedimenti in materia di estradizione, di
commissioni rogatorie internazionali, di esecuzione, di revisione o
in materia civile; pertanto, 16 impugnazioni, di cui 7 avverso
sentenze di Tribunale, 7 ricorsi per cassazione avverso sentenze o
ordinanze della Corte di Appello o del Tribunale di Sorveglianza, 2
impugnazioni avverso sentenze dei giudici di pace e 4 provvedimenti –
alternativamente o cumulativamente – in materia di
estradizione, di commissioni rogatorie internazionali, di esecuzione,
di revisione o in materia civile.

8

La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell’udienza
preliminare.

Per le
funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell’udienza
preliminare, esercitate indistintamente, la percentuale di
provvedimenti da acquisire a campione è del 40% per le
sentenze, di cui una con motivazione contestuale ed almeno 5 a
seguito di giudizio abbreviato, 40% per le ordinanze, di cui 6 in
materia di misure cautelari ed almeno una in materia di esecuzione, e
2 ordinanze in materia di archiviazione, di cui almeno una che
definisca con l’archiviazione l’opposizione della persona
offesa, ed, infine, il restante 20% è riservato ai decreti,
due di archiviazione e due in materia di intercettazioni; pertanto, 8
sentenze, 8 ordinanze e 4 decreti, con i sottotipi più sopra
individuati.

Qualora il
magistrato in valutazione eserciti esclusivamente le funzioni di
giudice dell’udienza preliminare la percentuale di
provvedimenti da acquisire a campione è del 70% di sentenze e
del 30% di ordinanze e pertanto 14 sentenze, di cui una con
motivazione contestuale ed almeno 9 a seguito di giudizio abbreviato
(sottotipi), e 6 ordinanze, tutte in materia di libertà
personale, di cui almeno 2 sui temi di cui al libro X, titolo III,
capo I del codice di procedura penale (incidenti di esecuzione).

Qualora il
magistrato in valutazione eserciti esclusivamente le funzioni di
giudice delle indagini preliminari la percentuale di provvedimenti da
acquisire a campione è,
per le ordinanze, pari al 75%,
di cui due terzi in materia cautelare, e almeno una in tema di
sequestri, ed il restante terzo in materia di archiviazione, di cui
almeno tre che definiscano con l’archiviazione l’opposizione
della persona offesa, mentre il 25% sarà riservato ai decreti,
di cui almeno due per ciascun tipo: archiviazioni ed intercettazioni;
pertanto, saranno acquisite 15 ordinanze, di cui 10 in materia
cautelare personale ed almeno 1 in materia di sequestri (sottotipi),
e le altre 5 in materia di archiviazione con il sottotipo sopra
indicato, e 5 decreti, di cui almeno due ciascuno di archiviazione ed
in materia di intercettazioni.

 

9

La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
le altre funzioni giudicanti penali.

Per
il giudice penale del dibattimento la percentuale di provvedimenti da
acquisire a campione è del 70% per le sentenze, di cui tre con
motivazione contestuale e una relativa a procedimento di appello su
sentenze del Giudice di pace, e per la restante percentuale di
ordinanze, di cui il 15% in materia di libertà personale e
l’ulteriore 15% per quelle emesse quale giudice dell’esecuzione
sui temi di cui al libro X, titolo III, capo I del codice di
procedura penale; pertanto, 14 sentenze, con i sottotipi sopra
individuati, 3 ordinanze in materia di libertà personale e 3
ordinanze quale giudice dell’esecuzione.

Per
il giudice d’appello penale la percentuale ed il numero di
provvedimenti da acquisire a campione sono identici a quelli del
giudice di primo grado, ma senza l’individuazione dei sottotipi
operata per le sentenze.

Per il giudice che esercita
esclusivamente le funzioni presso il Tribunale del riesame
distrettuale l’acquisizione dei provvedimenti a campione è
di 20 ordinanze, di cui almeno tre di esse concernenti la materia dei
sequestri.

Nel
caso in cui la funzione del giudice del riesame è esercitata
unitamente a quella dibattimentale la percentuale di provvedimenti da
acquisire a campione è per le sentenze pari al 60%, di cui due
con motivazione contestuale ed una relativa a procedimento di appello
su sentenze del Giudice di pace, per le ordinanze in tema di libertà
personale il 25%, di cui almeno 3 in sede di riesame o di appello, ed
il restante 15% quale giudice dell’esecuzione sui temi di cui
al libro X, titolo III, capo I del codice di procedura penale;
pertanto, 12 sentenze, 5 ordinanze in tema di libertà
personale, con i sottotipi indicati, e 3 ordinanze quale giudice
dell’esecuzione.

Per
il giudice che esercita esclusivamente le funzioni presso la sezione
del Tribunale che tratta le misure di prevenzione l’acquisizione
dei provvedimenti a campione è di 8 decreti di applicazione
delle misure reali, sia sequestri che confische, 8 decreti di
applicazione di misure personali ai sensi della L.31-5-1965 n.575 e 4
decreti di applicazione di misure di prevenzione ai sensi della
L27-12-1956 n.1423.

Per
il magistrato di sorveglianza la percentuale di provvedimenti da
acquisire a campione è del 50% per le ordinanze in tema di
misure alternative alla detenzione, mentre un 20% ciascuno è
assegnato alle ordinanze in tema di liberazione condizionale e ai
decreti di concessione di primo permesso premio ed il restante 10%
alle ordinanze in tema di revoca anticipata delle misure di
sicurezza; pertanto, 10 ordinanze in materia di misure alternative
alla detenzione, 4 ordinanze in materia di liberazione condizionale,
4 decreti di concessione di primo permesso premio e 2 ordinanze in
tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza.

10

La percentuale ed il numero di
provvedimenti da acquisire a campione per il giudice ordinario civile
e del lavoro di primo grado e d’appello.

Per il giudice civile ordinario di
primo grado la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è
del 60% per le sentenze e del 40% per i provvedimenti (ordinanze o
decreti) istruttori e sommari, cautelari e non cautelari; pertanto 12
sentenze, 8 ordinanze o decreti istruttori o sommari, cautelari e
non cautelari.

Per il giudice del lavoro di primo
grado la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è
dell’80% per le sentenze, di cui almeno la metà in
materia di lavoro, e del 20% per le ordinanze cautelari e d’urgenza
e, pertanto, 16 sentenze, di cui almeno 8 in materia di lavoro, e 4
ordinanze cautelari e d’urgenza.

Per
il giudice civile ordinario d’appello la percentuale di
provvedimenti da acquisire a campione è dell’80% per le
sentenze e del 20% per le ordinanze cautelari e d’urgenza e,
pertanto, 16 sentenze e 4 ordinanze cautelari e d’urgenza.

Per
il giudice del lavoro d’appello l’intero campione, pari a
20 provvedimenti dev’essere costituito da sentenze, di cui
almeno la metà in materia di lavoro.

11

La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
altre funzioni giudicanti civili.

Per
il giudice tutelare occorre distinguere a seconda che tale funzione
venga svolta in modo esclusivo o prevalente.

Nel
primo caso la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è
pari al 50% ciascuno di decreti ex art. 337 c.c. e 405 c.c.;
pertanto, il numero dei provvedimenti è di 10 decreti ex
art.337 c.c. e 10 decreti ex art.405 c.c.

Nel
secondo caso la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione
è costituita per il 60% da sentenze e per il 20% ciascuno da
decreti ex art. 337 e 405 c.c. e, pertanto, 12 sentenze e 4 decreti
ciascuno ex art. 337 e 405 c.c.

Per
il giudice della sezione famiglia la percentuale di provvedimenti da
acquisire a campione è per il 60% di sentenze, con esclusione
di quelle in materia di separazione e divorzio consensuali, e per il
restante 40% di decreti emessi ai sensi degli artt. 710 c.p.c. e 9
legge n. 898/1970 e, pertanto, 12 sentenze, con esclusione del
sottotipo individuato, ed 8 decreti emessi ai sensi degli artt. 710
c.p.c. e 9 legge n. 898/1970.

Per
il giudice delegato ai fallimenti e alle altre procedure concorsuali
la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è del
50% per le sentenze e del 50% per le ordinanze ed i decreti;
pertanto, 10 sentenze e 10 tra ordinanze e decreti del giudice
delegato.

Per
il giudice dell’esecuzione civile la percentuale di
provvedimenti da acquisire a campione è del 40% di sentenze,
del 40% di ordinanze di sospensione ex artt. 624 e 625, 2° comma,
c.p.c. e per il restante 20% di ordinanze determinative degli
obblighi di fare ex artt. 612 e 613 c.p.c; pertanto, 8 sentenze, 8
ordinanze di sospensione ex artt. 624 e 625, 2° comma, c.p.c. e 4
ordinanze determinative degli obblighi di fare ex artt. 612 e 613
c.p.c.

12

La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
i magistrati minorili.

Per
il Pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni la
percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è pari al
30% per le impugnazioni, ripartite a metà tra il settore
penale e quello civile, al 20% ciascuna per le richieste di misure
cautelari e di decadenza della potestà parentale, mentre il
restante 30% va ripartito in parti uguali tra richieste di
proscioglimento per irrilevanza del fatto, di pareri in materia di
adozione e di applicazione provvisoria di misure di sicurezza;
pertanto, 6 impugnazioni, divise a metà tra il settore civile
e penale, 4 richieste ciascuna di misure cautelari e di decadenza
della potestà parentale e 2 richieste ciascuna di
proscioglimento per irrilevanza del fatto, di pareri in materia di
adozione e di applicazione provvisoria di misure di sicurezza.

Per
il giudice del Tribunale per i minorenni si indicano due possibili
diverse percentuali di provvedimenti da acquisire a campione a
seconda della prevalenza (o anche dell’esclusività)
delle funzioni civili o penali, che potrà essere individuata
secondo le modalità dettate per le funzioni promiscue
all’articolo seguente.

Se
la prevalenza riguarda le funzioni civili la percentuale è del
30% di sentenze ex art. 250, 269 e 284 c.c. nonché
in materia di opposizione all’adozione, del 20% di
decreti collegiali di adottabilità e del 50% di decreti in
materia di affidamento di minori e tutela dei medesimi, anche in via
d’urgenza, ex artt. 317 bis, 330 e 333 c.c.
nonché di decreti ex artt. 252 e 274 c.c.; pertanto, 6
sentenze ex artt. 250, 269 e 284 c.c. nonché in
materia di opposizione all’adozione, 4 decreti collegiali di
adottabilità e 10 decreti in materia di affidamento di minori
e tutela dei medesimi, anche in via d’urgenza, ex artt. 317
bis, 330 e 333 c.c. nonchè i decreti ex artt. 252 e
274 c.c.

Se
la prevalenza riguarda le funzioni penali la percentuale è del
60% di sentenze, con esclusione di quelle predibattimentali, del 20%
ciascuna di ordinanze in tema di libertà personale ex artt.
273 e 274 o 299 c.p.p. e quale giudice dell’esecuzione sui temi
di cui al libro X, titolo III, capo I del codice di procedura penale;
pertanto, 12 sentenze con l’esclusione del sottotipo
individuato e 4 ordinanze ciascuna in tema di libertà
personale e quale giudice dell’esecuzione.

13

La
percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per
i magistrati che esercitano funzioni promiscue.

Nei
casi individuati all’art. 6 di esercizio di funzioni promiscue
dovrà essere preventivamente valutata la percentuale del
lavoro svolto dal magistrato in valutazione per le varie funzioni.

Tale
valutazione è affidata al Consiglio giudiziario, che si
avvarrà, nei casi di esercizio promiscuo contemporaneo delle
diverse funzioni magistratuali e nell’ipotesi di esercizio
promiscuo non contestuale di funzioni giurisdizionali diverse, come
indicata all’art.7 u.c. sub A), di specifiche informazioni
richieste al dirigente dell’ufficio, nel quale il magistrato in
valutazione svolge le sue funzioni.

Nei
casi in cui il mutamento di funzioni sia conseguenza del cambiamento
di ufficio del magistrato in valutazione, con destinazione sia nello
stesso che in diverso distretto, tale valutazione è affidata
al Consiglio Giudiziario, che si avvarrà, nei casi di
esercizio promiscuo contemporaneo delle diverse funzioni
magistratuali e nell’ipotesi di esercizio promiscuo non
contestuale di funzioni giurisdizionali diverse come indicate
all’art. 7 u.c. sub A), di specifiche informazioni richieste al
dirigente degli uffici nei quali il magistrato in valutazione ha
svolto le sue funzioni. Nel caso in cui la diversità di
funzione non sia conseguenza di cambiamento di ufficio, la
valutazione è rimessa al dirigente dell’ufficio cui il
magistrato è addetto.

Nei casi di esercizio promiscuo non contestuale di
funzioni giurisdizionali diverse la valutazione della percentuale di
lavoro svolto per ogni funzione è operata con riferimento al
periodo di tempo nel quale è stata esercitata la funzione
rispetto all’intero periodo oggetto di valutazione.

All’esito
di tale valutazione si deve distinguere l’ipotesi in cui
l’esercizio promiscuo riguardi due o più funzioni
diverse, come individuate all’art.6 per i vari settori.

Nel
caso in cui il magistrato in valutazione eserciti o abbia esercitato
solo due diverse funzioni il prelievo dei provvedimenti a campione
sarà effettuato sulla sola funzione prevalente, secondo le
modalità per questa previste, a meno che l’altra non
superi la percentuale di un terzo.

In
quest’ultima ipotesi la campionatura dev’essere completa
e riguardare entrambe le funzioni svolte, ma i provvedimenti da
acquisire riguarderanno solo il tipo ritenuto più
significativo per ciascuna funzione in ragione della maggiore
percentuale assegnatagli, secondo l’individuazione operata agli
artt.7 e ss. , e l’acquisizione di provvedimenti a campione tra
le diverse funzioni sarà regolata dalla percentuale di lavoro
per ciascuna di esse svolto.

Nel caso in cui il magistrato in
valutazione eserciti o abbia esercitato più di due funzioni
non si prenderanno in considerazione quelle che non superino il 20%
dell’attività complessiva svolta; una volta eliminata
questa percentuale di lavoro si opererà la campionatura sulla
funzione o sulle funzioni ritenute prevalenti secondo quanto già
indicato nell’ipotesi di esercizio di due sole funzioni.

Nel caso esse siano più di
una la percentuale tra i provvedimenti da acquisire verrà
individuata elevando esclusivamente quella dei provvedimenti della
funzione prevalente sino a raggiungere il numero dei provvedimenti da
acquisire.

Nell’ipotesi in cui ogni funzione superi il 20%
dell’attività complessiva svolta e, pertanto, devono
tutte essere prese in considerazione, la campionatura avverrà
per ogni funzione secondo le percentuali individuate e le tipologie
provvedimentali più significative.

Possono sempre essere oggetto di
produzione spontanea da parte del magistrato sottoposto a valutazione
quei provvedimenti relativi a funzioni escluse dall’acquisizione
a campione dei provvedimenti.

NORMA TRANSITORIA

La presente disciplina entrerà
in vigore dal 1à maggio 2005 e sarà applicata nei confronti
dei magistrati che avranno maturato il termine per la progressione
in carriera o il titolo per l’ottenimento del parere parziale
dopo tale data.

 

 

ALLEGATO

Tavola riassuntiva della percentuale e del numero
dei provvedimenti da acquisire a campione per le varie funzioni, come
previsti dalla circolare.

L’esemplificazione è
calibrata sul numero minimo di provvedimenti da acquisire a campione,
pari a 20, stabilito dal Capo III, lett.B) n.10 della circolare
n.1275/85.

La previsione anche in percentuale del
quantitativo di provvedimenti da acquisire a campione consente
l’utilizzo di quella sola relativa tabella nei casi in cui i
Consigli giudiziari riterranno di adottare un diverso numero di
provvedimenti da acquisire a campione rispetto a quello previsto
nella circolare n.1275/85.

Con riguardo alle tavole per i
magistrati che esercitano funzioni promiscue i casi considerati, ad
eccezione dei magistrati minorili, costituiscono delle
esemplificazioni corrispondenti a quelle che si rinvengono nella
relazione accompagnatoria della circolare, essendo svariate le
ipotesi di esercizio promiscuo di funzioni, per le quali si dovrà
ricorrere ai principi fissati con la normativa prevista nella
circolare stessa.

 

Funzioni
del magistrato penale

Funzione

Percentuale di
provvedimenti

Numero di
provvedimenti

Pubblico ministero presso il
Tribunale

  1. impugnazioni 20%

  2. richieste di archiviazione
    25%

  3. richieste di misure cautelari
    personali, reali e di misure di prevenzione 35%

  4. richieste di rinvio a
    giudizio o decreti di citazione a giudizio 20%

- 4 impugnazioni

- 5 richieste di archiviazione

- 7 richieste di misure cautelari
personali, reali e di misure di prevenzione;

- 4 richieste di rinvio a giudizio o decreti di
citazione a giudizio

Pubblico ministero presso

la Corte d’appello

  1. impugnazioni 80% di cui:

    1. impugnazioni sentenze
      tribunale 35%

    2. ricorsi per cassazione
      avverso sentenze o ordinanze della corte d’appello o del
      tribunale di sorveglianza 35%

c)
impugnazioni sentenze dei giudici di pace 10%

  1. provvedimenti in materia di
    estradizione, commissioni rogatorie internazionali, esecuzione,
    revisione o in materia civile, alternativamente o cumulativamente
    20%

- 14
impugnazioni di cui:

  1.  
    1. a) 7
      impugnazioni sentenze tribunale

b)
7 ricorsi per cassazione avverso sentenze o ordinanze della corte
d’appello o del tribunale di sorveglianza

c)
2 impugnazioni sentenze giudici di pace

- 4 pareri in materia di
estradizione, commissioni rogatorie internazionali, esecuzione,
revisione o in materia civile, alternativamente o cumulativamente

GIP/GUP

  1. sentenze 40%

  2. ordinanze 40%

  3. decreti 20%

- 8 sentenze, di cui almeno una
con motivazione contestuale e 5 a seguito di abbreviato

- 8 ordinanze, di cui 6 in materia
di misure cautelari, con almeno una in materia di esecuzione, e 2
di archiviazione, di cui almeno una su opposizione della persona
offesa

- 4 decreti, di cui 2
d’intercettazione e 2 di archiviazione

GIP

  1. ordinanze 75%, di cui due
    terzi in materia cautelare ed il restante terzo di archiviazione

  2. decreti 25%

- 15 ordinanze, di cui 10 in
materia cautelare ed almeno 1 in tema di sequestri e 5 in materia
di archiviazione, di cui almeno 3 su opposizione della persona
offesa

- 5 decreti, di cui almeno 2
ciascuno di archiviazione e di intercettazioni

GUP

1) sentenze 70%

2) ordinanze 30%

- 14 sentenze, di cui almeno 1 con
motivazione contestuale e 9 a seguito di abbreviato

- 6 ordinanze, tutte in materia di
libertà personale, di cui almeno 2 incidenti di esecuzione

Giudice penale del dibattimento

  1. sentenze 70%

  2. ordinanze 30%, di cui metà
    in materia di libertà personale e l’altra metà
    quale giudice dell’esecuzione

- 14 sentenze,
di cui almeno 3 con motivazione contestuale e 1 relativa a
procedimento d’appello su sentenze del giudice di pace

- 6 ordinanze, di cui 3 in materia
di libertà personale ed altre 3 per incidenti di
esecuzione

Giudice penale del dibattimento e
del tribunale del riesame distrettuale

1) sentenze 60%

2)
ordinanze 40%, di cui 25% in materia di libertà personale
e 15% quale giudice dell’esecuzione

- 12 sentenze,
di cui almeno 2 con motivazione contestuale e 1 relativa a
procedimento d’appello su sentenze del giudice di pace

- 5 ordinanze in materia di
libertà personale, di cui almeno 3 in sede di riesame o di
appello

- 3 incidenti di esecuzione

Giudice del tribunale del riesame
distrettuale

- 20 ordinanze di cui almeno 3 in
materia di sequestri

Giudice della sezione del
tribunale delle misure di prevenzione

 

- 8 decreti di applicazione di
misure reali (sequestri e confische)

- 8 decreti di applicazione di
misure personali ai sensi della L.575/65

- 6 decreti di applicazione di
misure personali ai sensi della L.1423/56

Magistrato di sorveglianza

  1. ordinanze in tema di misure
    alternative alla detenzione 50%

  2. ordinanze in tema di
    liberazione condizionale 20%

  3. decreti di concessione primo
    permesso premio 20%

  4. ordinanze in tema di revoca
    anticipata delle misure di sicurezza

- 10 ordinanze in tema di misure
alternative alla detenzione

- 4 ordinanze in tema di
liberazione condizionale

- 4 decreti di concessione primo
permesso premio

- 2 ordinanze in tema di revoca
anticipata delle misure di sicurezza

Giudice d’appello penale

  1. sentenze 70%

  2. ordinanze 30%, di cui metà
    in materia di libertà personale e l’altra metà
    quale giudice dell’esecuzione

- 14 sentenze

- 6 ordinanze, di cui 3 in materia
di libertà personale ed altre 3 incidenti di esecuzione

Funzioni
del magistrato civile

Funzione

Percentuale di
provvedimenti

Numero di
provvedimenti

Giudice ordinario di
primo grado

  1. sentenze 60%

  2. ordinanze o decreti
    istruttori e sommari cautelari e non 40%

-12 sentenze

- 8 ordinanze o decreti istruttori
e sommari cautelari e non

Giudice del lavoro di primo grado

  1. sentenze 80%

  2. ordinanze cautelari e
    d’urgenza 20%

- 16 sentenze, di cui almeno 8 in
materia di lavoro

- 4 ordinanze cautelari e
d’urgenza

Giudice ordinario d’appello

  1. sentenze 80%

  2. ordinanze cautelari e
    d’urgenza 20%

- 16 sentenze

- 4 ordinanze cautelari e
d’urgenza

Giudice del lavoro

d’appello

- 20 sentenze, di cui almeno 10 in
materia di lavoro

Giudice tutelare

in via esclusiva

  1. decreti ex art.337 c.c. 50%

  2. decreti ex art.405 c.c. 50%

- 10 decreti ex art.337 c.c.

- 10 decreti ex art.405 c.c.

Giudice tutelare

in via prevalente

  1. sentenze 60%

  1. decreti ex art.337 c.c. 20%

  1. decreti ex art.405 c.c. 20%

- 12 sentenze

- 4 decreti ex art.337 c.c.

- 4 decreti ex art.405 c.c.

Giudice della sezione famiglia

  1. sentenze 60%

  2. decreti ex artt.710 c.p.c. e
    9 L.898/70

- 12 sentenze con esclusione di
quelle di separazione e divorzio consensuali

- 8 decreti ex artt. 710 c.p.c. e
9 L.898/70

Giudice delegato ai fallimenti ed
alle altre procedure concorsuali

  1. sentenze 50%

  2. ordinanze e decreti 50%

- 10 sentenze

- 10 ordinanze e decreti

Giudice dell’esecuzione
civile

  1. sentenze 40%

  2. ordinanze di sospensione ex
    artt.624 e 625, 2° comma c.p.c. 40%

  3. ordinanze determinative degli
    obblighi di fare ex artt.612 e 613 c.p.c. 40%

- 8 sentenze

- 4 ordinanze di sospensione ex
artt.624 e 625, 2° comma c.p.c.

- 4 ordinanze determinative degli
obblighi di fare ex artt.612 e 613 c.p.c.

Magistrato
che esercita funzioni promiscue

Funzione

Percentuale di
provvedimenti

Numero di
provvedimenti

Pubblico ministero presso il
Tribunale per i minorenni

  1. impugnazioni 30%

  2. richieste di misure cautelari
    personali 20%

  3. richieste di decadenza della
    potestà parentale 20%

  4. richieste di proscioglimento
    per irrilevanza del fatto 10%

  5. richieste di pareri in
    materia di adozione 10%

  6. richieste di applicazione
    provvisoria di misure di sicurezza 10%

- 6 impugnazioni, divise a
metà tra il settore civile e penale

- 4 richieste di misure cautelari
personali

- 4 richieste di decadenza della
potestà parentale

- 2 richieste di proscioglimento
per irrilevanza del fatto

- 2 richieste di pareri in materia
di adozione

- 2 richieste di applicazione
provvisoria di misure di sicurezza

Giudice del Tribunale per i
minorenni con prevalenti o esclusive funzioni civili

  1. decreti in materia di
    affidamento e tutela dei minori anche in via d’urgenza ex
    artt. 317 bis, 330, 333 nonchè 252 e 274 c.c. 50%

  2. sentenze in materia di
    opposizione all’adozione e ex artt.250, 269 e 284 c.c. 30%

  3. decreti collegiali di
    adottabilità 20%

- 10 decreti in
materia di affidamento e tutela dei minori anche in via d’urgenza
ex artt. 317 bis, 330, 333 nonchè 252 e 274 c.c.

- 6 sentenze in
materia di opposizione all’adozione e ex artt.250, 269 e 284
c.c.

- 4 decreti
collegiali di adattabilità

Giudice del Tribunale per i
minorenni con prevalenti o esclusive funzioni penali

  1. sentenze 60%

  2. ordinanze 40%, di cui metà
    in materia di libertà personale e l’altra metà
    quale giudice dell’esecuzione

- 12 sentenze

- 8 ordinanze, di cui 4 in materia
di libertà personale ed altre 4 incidenti di esecuzione

Giudice con esercizio promiscuo
contemporaneo o non contestuale di due funzioni (ipotesi
esemplificativa: 60% funzioni di giudice civile ordinario e 40%
funzioni di giudice del dibattimento penale)

  1. sentenze civili 60%

  2. sentenze penali 40%

- 12 sentenze civili

- 8 sentenze penali

Magistrato con esercizio promiscuo
contemporaneo o non contestuale di due funzioni (ipotesi
esemplificativa: 60% funzioni di giudice del dibattimento penale e
40% P.M. presso il tribunale)

  1. sentenze penali 60%

  2. richieste di archiviazione
    20%

  3. richieste di misure cautelari
    personali 20%

- 12 sentenze penali

- 4 richieste di archiviazione

- 4 richieste di misure cautelari
personali

Magistrato con esercizio promiscuo contemporaneo o
non contestuale di due funzioni [ipotesi esemplificativa: 60%
funzioni di giudice che esercita funzioni promiscue
contemporaneamente (con unica funzione prevalente da considerare
nel settore civile) e 40% P.M. presso il tribunale]

  1. sentenze civili 60%

  2. richieste di archiviazione
    20%

  3. richieste di misure cautelari
    personali 20%

- 12 sentenze civili

- 4 richieste di archiviazione

- 4 richieste di misure cautelari
personali

Giudice con esercizio promiscuo
contemporaneo o non contestuale di più di due funzioni
(ipotesi esemplificativa: 40% funzioni di giudice civile
ordinario, 30% giudice dell’esecuzione civile e 30% funzioni
di giudice del dibattimento penale)

  1. sentenze civili 40%

  2. sentenze penali 30%

  3. sentenze in materia di
    esecuzione civile 15%

  4. ordinanze di sospensione ex
    artt.624 e 625, 2° comma c.p.c. 15%

- 8 sentenze civili

- 6 sentenze penali

- 3 sentenze in materia di
esecuzione civile

- 3 ordinanze di sospensione ex
artt.624 e 625, 2° comma c.p.c.

1
Peraltro questa materia è oggetto di congiunta valutazione da
parte delle Commissioni Quarta e Settima del C.S.M.

26

04 02 2005
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