UPP Doppia dirigenza (art. 2 lett R, ddl 4636 del 2004)


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Estratto da d.d.l. 4636/C art. 2 lett. R) : competenze dei dirigenti amministrativi.

Dirigente generale di uffici metropolitani

 

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r) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio (2.56 Ds = 2.205 Fanfani – pag. 79) e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità , il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

 

 

r-bis) prevedere:

  1. che sia istituita, presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, la figura del manager di Corte di appello, avente la qualifica di dirigente generale, con compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti presenti nell’ambito del distretto;

  2. che, per ciascuna Corte di appello:

    1. sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del manager, composta da 11 unità appartenenti alle posizioni economiche C2=2, C1=3, B3=3, B2=3 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, ci si possa avvalere di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

    2. gli uffici di cui al punto a) siano allestiti attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

(Governo 2.400).

 

23 10 2004
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