UPP Ddl 2457-03 (Sen. Magnalbò): Funzionario giudiziario


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SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–

N. 2457

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori
MAGNALBÒ, TOFANI, PELLICINI, BALBONI, BEVILACQUA, BATTAGLIA Antonio, COZZOLINO, DE CORATO, DEMASI, MASSUCCO, MEDURI, PONTONE, SEMERARO, SERVELLO, TATÒ e ULIVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2003
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Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, al fine di concretizzare una nuova e più razionale organizzazione del personale del Ministero della giustizia, ha lo scopo di istituire il ruolo del funzionario giudiziario che sarà ricoperto da funzionari di cancelleria provenienti dalla ex carriera direttiva, con il compito di svolgere funzioni amministrative, ora attribuite al magistrato, che non rientrano nell’attività giurisdizionale stricto sensu.

Il riconoscimento di queste professionalità consentirà anzitutto di alleggerire il carico di lavoro dei singoli magistrati e soprattutto di velocizzare i tempi di definizione dei procedimenti.

I funzionari giudiziari, infatti, come già avviene in altri Paesi europei (ad esempio Germania, Francia, Austria, eccetera), dove l’ordinamento prevede da sempre figure simili con competenze molto più ampie rispetto a quelle oggi attribuite ai funzionari italiani, saranno investiti di un preciso e qualificante ruolo all’interno degli uffici giudiziari.

Giova ricordare in proposito che la Commissione delle Comunità europee, nel dicembre 2002, ha presentato a Bruxelles il libro verde sul procedimento europeo di pagamento e sulle misure atte a semplificare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. In tale sede è stato evidenziato, tra l’altro, il fatto che il modello dell’ingiunzione «con prova» si distingue da quello «senza prova» per il fatto che il primo attribuisce l’autorità di emettere l’ingiunzione di pagamento al giudice competente, mentre il secondo – utilizzato in Austria, Finlandia, Germania, Portogallo e Svezia – delega tale potere alla cancelleria o, nel caso svedese, ai funzionari dell’autorità responsabili per l’esecuzione.

La stessa Commissione ha infine rilevato che, nello scegliere tra questi due modelli, un aspetto importante di cui si deve tener conto è dato dal fatto che l’istituzione di un procedimento di ingiunzione di pagamento che sia gestito dalla cancelleria potrebbe contribuire notevolmente all’alleggerimento del carico di lavoro dei giudici, consentendo loro di concentrarsi sulle cause di natura più complessa.

Analoga riflessione può essere applicata anche all’intensa attività amministrativa espletata dai giudici di pace, spesso rallentata a causa degli eccessivi carichi di lavoro.

L’Amministrazione giudiziaria otterrà un notevole risparmio di risorse finanziarie mediante l’impiego dei funzionari attualmente in organico che, per l’attività di direzione e coordinamento che svolgono (dirigono gli uffici giudiziari o sezioni degli stessi) e per la loro formazione, sarebbero sicuramente i più idonei ad esercitare tali mansioni.

E’ opportuno ricordare che tali funzionari sono stati reclutati mediante concorso pubblico e nel corso degli anni hanno acquisito una professionalità che costituisce una innegabile e preziosa risorsa non utilizzata appieno dall’amministrazione e che, in una prospettiva immediata, potrebbero sicuramente incidere sul decongestionamento degli uffici giudiziari.

La normativa proposta prevede che l’accesso al nuovo ruolo sia consentito ai funzionari provenienti dalla ex carriera direttiva e, in sede di prima applicazione della legge (dando concreta attuazione al comma 3 dell’articolo 7 della legge 19 luglio 2002, n. 145, con cui, introducendo l’articolo 17-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato istituito il ruolo della vice dirigenza), anche a quelli sprovvisti del diploma di laurea.

Si prevede comunque la valutazione di ulteriori titoli preferenziali, quali il diploma di laurea, abilitazioni professionali, corsi post-lauream, eccetera.

Il testo del disegno di legge è diviso in tre capi e si compone di 14 articoli.

Il capo I, dall’articolo 1 all’articolo 7, riguarda l’istituzione del funzionario giudiziario, cui l’articolo 1 attribuisce funzioni di carattere amministrativo in materia civile e penale e l’articolo 2 ne determina le sedi e gli uffici.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano rispettivamente il ruolo e le piante organiche dei funzionari giudiziari, i requisiti per la nomina e i titoli preferenziali.

Al nuovo ruolo è assegnato un organico nel limite massimo di 2.500 unità; le nomine saranno effettuate con decreto del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, entro trenta giorni dal termine ultimo per la presentazione della relativa domanda, stabilito con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 13. Un eventuale ampliamento sarà successivamente determinato dal Ministro della giustizia con proprio decreto.

Gli articoli 5, 6 e 7 trattano rispettivamente della formazione, dei doveri e controlli disciplinari, dello status e delle indennità ed incompatibilità proprie della figura del funzionario giudiziario in qualità di impiegato civile dello Stato.

Nel capo II, che va dall’articolo 8 all’articolo 11, gli articoli 8 e 9 definiscono nello specifico le competenze proprie del funzionario giudiziario in materia civile e in materia penale.

L’articolo 10 tratta della disciplina delle impugnazioni contro i provvedimenti del funzionario giudiziario, rimandando a quanto previsto dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali.

L’articolo 11 disciplina gli affari pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Il capo III comprende gli articoli da 12 a 14, che afferiscono rispettivamente alle norme di coordinamento, a quelle di attuazione e al regime fiscale.

23 10 2004
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