Sergio Mattone
Sono d’accordo con Giovanni
DIOTALLEVI sulle modifiche organizzative da introdurre in Cassazione
per migliorare la qualità del lavoro. L’informatica è
rilevante per la diffusione del sapere, e dunque ci vuole anche
presso il giudice di legittimità un ufficio per il processo
che curi la tempestiva diffusione dei saperi principalmente per
evitare i conflitti giurisprudenziali inconsci. La massimazione
tempestiva dei provvedimenti dell’appello può evitare il
ricorso al terzo grado di giudizio.
Parlo ora della mia esperienza come
componente del gruppo di lavoro dell’ANM sulla magistratura
onoraria, e comincio da una critica al CSM nelal parte in cui la
recente circolare ha scavalcato la norma ordinamentale che prevede
una funzione solo vicaria per i got. Nel nostro gruppo di lavoro è
stato approvato in bozza un documento sulla strategia di impiego
della magistratura onoraria, che non posso qui diffondere perché
attualmente rimesso al vaglio della Giunta Esecutiva Centrale; nel
frattempo è ripreso presso il Ministero il tavolo di lavoro
con l’AIGA presso ministero su questo stesso argomento.
L’opzione associativa è per l’attribuzione ai got
di una funzione solo vicaria : il perno centrale della magistratura
onoraria dev’essere il giudice di pace a cui andrebbe
restituita l’ispirazione originaria, ed a questo punto non ha
senso la funzione “bagatellare” dei got nei tribunali
perché affidare loro una competenza stabile dà luogo ad
una duplicazione di figure. Diversa è invece la posizione
dell’avvocatura la quale, non ricordo se in un progetto dell’
OUA o dell’AIGA, prefigura un ufficio onorario intermedio,
diverso dal GdP, che sembra andare in senso opposto rispetto alla
riforma del giudice unico.
Nel nostro modello, possono essere date
funzioni vicarie ai got fissando criteri abbastanza rigidi e precisi
sulle materie affidabili a tali magistrati onorari escludendo quelle
specialistiche; è previsto un tetto numerico nell’organico;
si mira ad una puntualizzazione delle ipotesi in cui è
possibile la sostituzione, un argomento che oggi è fonte di
incertezza. Si pensi all’attuale significato di “assenza”,
che in certe sedi viene letto come “carenza di organico”,
mentre significa semplicemente che un magistrato in organico non è
al momento presente; si connotano le funzioni ausiliarie, come le
prove delegate. Ho letto idee interessanti nell’articolato di
BRACCIALINI, come il cd. “affiancamento interno”, e
proporrei rispetto alla funzione conciliativa di puntare a
riqualificare sotto tale profilo il Giudice di Pace, distinguendo al
suo interno le funzioni conciliative e quelle contenziose, ed
affidando le prime con preferenza ai cessati GOT. Non mi convince
invece l’idea dell’impiego dei GOT per uno “sdoppiamento”
dei ruoli perché resto legato all’idea della
concentrazione dell’istruttoria e della decisione davanti al
titolare del fascicolo.
Più in generale vorrei però
che tutta questa riflessione avviata sull’ufficio per il
processo fuggisse dalla deriva produttivistica e si qualificasse
maggiormente per un’attenzione diffusa ai momenti di qualità
del processo.
Seminario di Bologna "Ufficio per il processo" - giugno 2004