Lo sciopero a settembre


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dell'Anm

Comitato Direttivo Centrale 3 luglio 2004

1. L'approvazione alla Camera del testo di riforma dell'ordinamento
giudiziario, sul quale è stata posta la questione di fiducia, è di
eccezionale gravità.

Per il metodo, che ha imposto ai deputati di votare sotto forma di un
nuovo emendamento l'intero testo del disegno di legge senza alcuna
illustrazione e discussione, senza prendere in considerazione molte
correzioni in precedenza proposte anche da qualificati esponenti di
alcuni partiti della maggioranza.

Per il conseguente vuoto di informazione dei cittadini e dell'opinione
pubblica su di una riforma ingannevolmente rappresentata come strumento per migliorare l'efficienza della giustizia ed ampliare la tutela dei diritti, temi assolutamente estranei al disegno di legge approvato.

Per il contenuto, che fa del disegno di legge approvato una riforma
contro la Magistratura, quando nei mesi scorsi da autorevoli sedi
istituzionali si era detto che così non doveva essere.

Le proposte dell'ANM, che miravano ad avere una giustizia pi efficiente ed una magistratura professionalmente pi qualificata, sono rimaste del tutto inascoltate, perch in realtà non si vuole un sistema giudiziario indipendente ed efficiente. Al contrario si pone in essere una organizzazione giudiziaria assurda ed ingestibile.

Con questa riforma i cittadini NON avranno un sistema giustizia pi
efficiente, NON avranno magistrati professionalmente pi preparati e pi motivati, NON avranno un PM pi qualificato e ancorato alla cultura della giurisdizione.

Si tratta dunque di una riforma non solo contro la magistratura, ma
anche contro i cittadini.

2. Nel suo impianto la riforma è in contrasto con lo spirito della
disciplina costituzionale sulla magistratura e propone il ritorno ad un
modello di giudice pre-costituzionale; nelle sue articolazioni concrete contrasta con principi costituzionali fondamentali degli artt. 101 comma 2 ("I giudici sono soggetti soltanto alla legge"), art. 105 ("Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati"), art. 107 comma 3 ("I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni").

Il sistema dei concorsi, che determina una sostanziale gerarchia tra le funzioni evidenziata anche dalla conseguente differenza di retribuzioni, è in contrasto con l'art. 107 comma 3, secondo il quale "i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni". Si vorrebbe ritornare al sistema dell'ordinamento giudiziario del 1942 che, all'esito di una lunga battaglia che vide unita la magistratura e la cultura giuridica, il Parlamento fece cadere alla metà degli anni '60 proprio in omaggio alla nuova disciplina costituzionale. Il sistema è inoltre del tutto irrazionale e ingestibile, e va contro l'interesse del cittadini ad avere magistrati qualificati e di esperienza anche nelle funzioni di primo grado,

La drastica definitiva separazione delle carriere tra giudici e pubblici
ministeri, dopo tre anni di esperienza giudiziaria, è in netto
contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione, che
nell'affermare invece l'unicità dell'ordine della magistratura, retta da
un unico Csm, ha consentito, anche attraverso la possibilità di
mutamento delle funzioni, la crescita di una comune cultura di base di tutti magistrati, senza pregiudicare comunque una disciplina
differenziata dei percorsi professionali dei giudici e dei PM. Inoltre
l'attribuzione al solo Procuratore della Repubblica dell'esercizio
dell'azione penale, con estesi poteri di indirizzo, controllo e sanzione
limita drasticamente autonomia e indipendenza dei magistrati
dell'ufficio e rischia di ripercuotersi negativamente sul corretto
esercizio dell'azione penale e sull'interesse dei cittadini al controllo
di legalità.

La puntigliosa erosione delle attribuzioni del CSM ripropone il modello
di Ministro della Giustizia pre-costituzionale, contro la puntuale
specifica elencazione delle sue esclusive attribuzioni nell'art. 105
della Costituzione, in relazione a quelle del Ministro (art. 110
cost.), che rappresenta uno degli aspetti pi innovativi del nostra
Carta Costituzionale.

La norma, introdotta all'ultimissimo minuto, sulla preferenza accordata ai magistrati ministeriali per la nomina alle funzioni di legittimità e agli incarichi direttivi e semidirettivi, è in clamoroso contrasto con l'art. 105 della Costituzione. Infatti, il Ministro della Giustizia, attraverso la scelta, in piena e legittima discrezionalità politica, dei magistrati collaboratori, potrà condizionare la nomina ai pi importanti uffici direttivi della magistratura, svuotando le attribuzioni del Csm.

La previsione della presenza al Ministero della Giustizia di magistrati,
collocati temporaneamente fuori ruolo, ha il senso di assicurare un
contributo tecnico e di esperienza. La prospettiva di lusinghe e premi
condiziona l'indipendenza dei magistrati chiamati a quegli incarichi, in
palese contraddizione con l'essenza stessa delle funzioni di magistrato.

Questa riforma, ove andasse a regime, sarebbe comunque impraticabile.
Per superare le censure di mancata copertura finanziaria, non solo è
stata soppressa la figura dell'assistente del giudice (unica
disposizione di segno positivo sotto il profilo della funzionalità, una
volta che era stata abbandonata la revisione delle circoscrizioni), ma
si è ricorsi all'artificio di abolire tutti i sistemi di assegnazione in
sovrannumero, che erano conseguenza strutturale ineludibile della
normativa proposta. Il risultato sarà il blocco dei tramutamenti e della mobilità.

Nel frattempo continua a mancare da parte del Ministro ogni efficace
intervento sui disservizi nella organizzazione della giustizia, che la
Costituzione gli assegna come responsabilità primaria.

3. In questa grave situazione in cui è a rischio, per il futuro, la
stessa esistenza di una funzione giurisdizionale indipendente il
Comitato direttivo centrale, approva pienamente l'operato della Giunta esecutiva centrale, che ha finora interpretato le istanze e le
aspettative di tutta la magistratura.

Delibera

a) L'indizione nella prossima settimana di assemblee in tutte le sedi
giudiziarie nei giorni di mercoledì, giovedì con sospensione per un'ora
delle attività giudiziaria, con la partecipazione di rappresentanti
della Giunta esecutiva centrale nelle sedi delle grandi città;

b) L'indizione di un Congresso straordinario a Napoli nella quarta
settimana di settembre, dedicato ai temi dell'ordinamento giudiziario e della funzionalità ed efficienza della giustizia, che costituisca un
grido d'allarme rivolto dall'intera magistratura alla politica, alla
cultura giuridica, ai cittadini e ribadisca la disponibilità dei
magistrati ad un confronto sui rimedi che diano finalmente reale
risposta alle vere disfunzioni della giustizia;

c) Il Congresso Straordinario costituirà il momento conclusivo di una
"Settimana per la giustizia", nel corso della quale la Giunta è delegata a calendarizzare le due giornate di sciopero già proclamate;

Apprezza le iniziative già in atto da parte di molti colleghi di
segnalare e denunciare l'insostenibilità dei nuovi assetti imposti alla
magistratura e si fa carico di rappresentarle nelle sedi competenti.

Approvato alla unanimità, ad eccezione del punto c) sul quale vi è stato un voto contrario.

05 07 2004
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