Regolamento del CG di Trento


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Art. 1. Convocazione

1. Il Consiglio Giudiziario viene convocato dal Presidente della Corte d'Appello. Le sedute del Consiglio Giudiziario hanno luogo di regola l'ultimo giovedì del mese, in ora pomeridiana, salve le convocazioni determinate da ragioni di necessità ed urgenza, anche su proposta di uno dei componenti.

2. L'avviso della convocazione, comprendente l'ordine del giorno integrale, è comunicato a tutti i componenti del Consiglio, titolari e supplenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Entro lo stesso termine esso è trasmesso agli uffici giudiziari del distretto affinch, a cura dei rispettivi dirigenti, sia messo a disposizione di tutti i magistrati tramite avviso, salvo il potere del Presidente di escludere dalla comunicazione gli argomenti la cui diffusione possa pregiudicare la dignità o la riservatezza delle persone interessate al procedimento.

3. Ciascun magistrato interessato agli argomenti posti all'ordine del giorno può, prima dell'inizio della riunione, far pervenire osservazioni scritte ovvero formulare richiesta di audizione, sulla quale il Consiglio delibererà prima della decisione sul relativo argomento.

Art. 2. Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è formato dal Presidente, sulla base di tutti gli atti pervenuti dopo l'ultima riunione, in tempo utile per le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 2. Per ogni punto è indicato il nominativo del relatore; in caso di mancata indicazione, il relatore deve intendersi designato nella persona del Presidente, ai sensi del successivo art. 3, comma 2. Non è ammesso l'inserimento di materie sotto la dizione "varie ed eventuali" o simili.

2. Ciascun componente del Consiglio può chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno, entro il termine di formazione dello stesso, di questioni ritenute di competenza del Consiglio. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne informa immediatamente il richiedente nonch il Consiglio, in apertura della prima seduta successiva. Il Consiglio delibera in ogni caso sull'ammissibilità e pertinenza delle questioni proposte: qualora ritenga di trattare questioni ritenute inammissibili dal Presidente, questi le inserirà nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

3. In caso di urgenza, su proposta del Presidente, si può porre in discussione un argomento non contenuto nell'ordine del giorno, salvo che vi si opponga la maggioranza dei componenti, nel qual caso l'argomento verrà inserito nell'ordine del giorno della riunione successiva, eventualmente fissata in via straordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1.

Art. 3. Assegnazione degli affari

1. Gli affari relativi alle valutazioni ed ai pareri sui magistrati vengono assegnati dal Presidente tra tutti i componenti elettivi del Consiglio, secondo l'ordine di protocollo e l'anzianità del componente, iniziando dal pi anziano, con le seguenti deroghe: gli affari relativi alle valutazioni ed ai pareri sui Presidenti di sezione della Corte e sui Presidenti dei Tribunali del distretto sono assegnati al Presidente; quelli relativi all'Avvocato generale e ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto sono assegnati al Procuratore Generale; nel caso in cui il parere riguardi uno dei membri di diritto, il relatore sarà l'altro membro di diritto.

2. In caso di incompatibilità o impedimento del relatore, l'affare viene assegnato dal Presidente ad altro componente della stessa categoria nell'ordine di anzianità.

3. Tutti gli altri affari si intendono assegnati al Presidente. Il Consiglio può delegare il relatore o i relatori a compiere attività conoscitive o preparatorie alla deliberazione. Nei casi di urgenza, tale facoltà di delega compete al Presidente.

Art. 4. Formulazione dei pareri

Il Consiglio formula i pareri di sua competenza sulla base delle fonti di conoscenza indicate nella circolare C.S.M. n. 1275 del 22 febbraio 1985 e successive integrazioni e modificazioni; in particolare, può, tra l'altro, invitare il magistrato interessato a produrre autorelazioni oppure a presentarsi per una diretta audizione; per i pareri di idoneità agli uffici direttivi, può disporre altri adempimenti istruttori utili per l'accertamento del requisito dell'attitudine dell'aspirante a svolgere le funzioni richieste.

Art. 5. Partecipazione dei componenti supplenti

I componenti supplenti partecipano alle sedute del Consiglio solo quando siano stati convocati in supplenza dei componenti titolari. In tali casi essi sono designati come relatori, sulla base dei criteri di cui all'art. 3.

Art. 6. Verbalizzazione dei lavori consiliari

1. Il verbale delle sedute del Consiglio è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi.

2. Il verbale è redatto in forma riassuntiva. Esso reca in ogni caso l'indicazione dei componenti presenti, dell'ora di inizio e di chiusura dei lavori, il risultato delle votazioni e, ove siano prese a maggioranza, i voti espressi da ciascun consigliere. Ogni componente, durante la seduta, ha facoltà di chiedere che si dia lettura di quanto già verbalizzato e di far verbalizzare proprie dichiarazioni.

3 Qualora la motivazione dei pareri non sia contestuale, il Segretario dà atto nel verbale della parte dispositiva, riservando la stesura della motivazione al relatore, che si atterrà alle risultanze della discussione.

4 Il verbale di ogni seduta può essere approvato contestualmente ovvero in apertura della seduta successiva, previa sua lettura da parte del Segretario. Ciascun componente può chiedere che vengano apportate modifiche, qualora ritenga che il verbale non sia conforme allo svolgimento dei lavori; in caso di dissensi verranno messi ai voti i testi contrastanti e prevarrà quello che otterrà la maggioranza.

5 Il Consiglio può deliberare che, ferma la necessità del verbale scritto, si proceda alla registrazione della discussione.

Art. 7. Votazioni
Il voto dei componenti del Consiglio è espresso in maniera palese. A richiesta di almeno due componenti, il Presidente può disporre la votazione segreta su singoli argomenti o questioni, qualora sussistano apprezzabili ragioni connesse con l'esigenza di assicurare una decisione libera e non condizionata.

Art. 8. Pubblicità degli atti

1. I pareri e le deliberazioni del Consiglio Giudiziario concernenti la valutazione dei singoli magistrati (a titolo esemplificativo, in occasione di nomine, conferimento di uffici direttivi, tramutamenti, mutamento di funzioni) potranno essere presi in visione e rilasciati in copia solo su richiesta: a) dei diretti interessati; b) di altro magistrato, su sua domanda al Consiglio, che delibererà sulla sussistenza di uno specifico e apprezzabile interesse.

2. Di ogni altra deliberazione e parere, salvo quelli coperti da segreto, chiunque può prendere visione ed estrarre copia.

3. Il diritto di accesso si esercita in via informale o formale a norma degli artt. 3 e 4 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352: responsabile del procedimento di accesso è il Presidente del Consiglio Giudiziario.

4. Non possono comunque essere comunicati o altrimenti fatti conoscere, se non agli organi specificatamente preposti, le deliberazioni ed i documenti concernenti la sicurezza dei magistrati, degli edifici, degli impianti e dei servizi.

Art. 9. Consultazione periodica con i Consigli dell'Ordine Forense e con rappresentanze del personale amministrativo

Ai fini della soluzione dei problemi di carattere organizzativo coinvolgenti le rispettive categorie, il Consiglio promuove iniziative di consultazione periodica con i Consigli degli Ordini Forensi di Bolzano, Trento e Rovereto e con le rappresentanze del personale amministrativo. Tali iniziative, da compiersi almeno una volta ogni anno, consistono nella richiesta di valutazioni, proposte e segnalazioni, che potranno essere fornite anche mediante audizione da parte del Consiglio dei rappresentanti di tali organismi.

10 02 2004
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