Regolamento del CG di Napoli


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1.
Convocazione del Consiglio Giudiziario ed ordine del giorno

1a.
Il Consiglio Giudiziario è convocato di regola il
primo ed il terzo lunedì di ogni mese alle ore 15,30, salve le
convocazioni d’urgenza o straordinarie.
1b.
L’ordine del giorno è redatto su disposizioni del
Presidente della Corte d’Appello, il quale vi fa inserire le
pratiche pervenute presso la segreteria del Consiglio, individuate
secondo l’ordine cronologico del deposito dei relativi atti e
raggruppate nel modo seguente:


  1. pareri
    per l’idoneità all’esercizio di funzioni
    direttive superiori;

  2. pareri
    per la nomina a magistrato di Cassazione;

  3. pareri
    per l’idoneità ad ufficio direttivo;

  4. pareri
    per la nomina a magistrato d’appello;

  5. pareri
    per la nomina a magistrato di tribunale;

  6. pareri
    parziali previsti dal capo IV della circolare nr. 1275 del 22.2.1985
    del C.S.M.;

  7. pareri
    sull’idoneità degli uditori giudiziari alle funzioni
    giurisdizionali;

  8. pareri
    relativi alle proposte di tabelle di composizione degli uffici
    giudiziari ed alle variazioni tabellari;

  9. pareri
    relativi ad applicazioni e supplenze;

  10. pareri
    in ordine a richieste di autorizzazione all’espletamento di
    incarichi extragiudiziari;
  11. pareri
    in ordine al cambio di funzioni;
  12. pareri
    relativi alla nomina di giudici onorari e di viceprocuratori
    onorari;


  13. pareri relativi a richieste di
    autorizzazione a risiedere fuori sede;

  14. affari
    relativi ai giudici di pace;

  15. varie.


All’interno
di ogni singolo gruppo, le pratiche sono inserite nell’ordine
del giorno secondo i criteri appresso indicati:


  1. quelle
    di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m) e n)
    sopra indicati, in ordine alfabetico con riferimento alla lettera
    iniziale del cognome del magistrato interessato;

  2. quelle
    di cui al punto h), in ordine alfabetico con riferimento alle
    lettere iniziali dei nomi delle sedi degli uffici giudiziari
    interessati, che a questo fine vengono raggruppati nel seguente
    ordine: Corte d’Appello, Procura Generale della Repubblica
    presso la Corte d’Appello, Procure della Repubblica presso i
    Tribunali, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
    Minorenni, Tribunali, Tribunale per i Minorenni, Tribunale di
    Sorveglianza;

  3. quelle
    di cui al punto o) e tutte quelle per le quali non siano applicabili
    i criteri di cui ai punti che precedono, in ordine cronologico con
    riferimento alla data del deposito degli atti presso la segreteria
    del Consiglio.


1c.
Il Presidente della Corte d’Appello può chiedere, in
deroga ai criteri di cui al punto precedente, l’inserimento
nell’ordine del giorno e la trattazione di pratiche
caratterizzate da obiettiva e motivata urgenza.

1d.
Ciascun componente del Consiglio Giudiziario può chiedere,
per iscritto, al Presidente l’inserimento nell’ordine del
giorno di singoli argomenti che, salve obiettive e segnalate ragioni
di urgenza, vengono iscritti nella seconda seduta successiva alla
data della richiesta.
1e.
Il Presidente della Corte, qualora gli argomenti riguardino
comportamenti di persone, organi, uffici od altri soggetti
individuabili, dispone che la loro indicazione nell’ordine del
giorno avvenga in modo da evitare riflessi lesivi.
1f.
L’ordine del giorno è integralmente trasmesso a
tutti i componenti, effettivi e supplenti, del Consiglio Giudiziario
almeno sette giorni prima della seduta fissata. Nello stesso termine
è depositato nella segreteria del Consiglio Giudiziario e
comunicato a tutti i dirigenti degli uffici giudiziari del Distretto,
al fine di consentire ai singoli magistrati di prenderne conoscenza
ed eventualmente estrarne copia.
1g.
A seguito della comunicazione di cui al punto sub 1f, i
componenti supplenti sono tenuti a rendersi liberi e disponibili e
sostituire i componenti effettivi impediti, al fine di assicurare la
funzionalità del Consiglio.
1h.
Nell’ipotesi di sopravvenuti imprevisti ed inderogabili
impegni, ciascun componente effettivo deve darne immediato
avviso al Presidente della Corte ed al componente supplente tenuto
alla sostituzione. Quest’ultimo, così avvertito,
è tenuto a dare immediata espressa assicurazione della sua
partecipazione alla segreteria del Consiglio Giudiziario che
provvederà ai relativi adempimenti.
1i.
Il Presidente della Corte, il Procuratore Generale o almeno due
componenti effettivi o supplenti possono richiedere lo svolgimento,
prima di ogni seduta del Consiglio Giudiziario, di una riunione
preliminare informale su qualsiasi argomento posto all’ordine
del giorno.

2.
Designazione dei relatori e altri adempimenti preliminari

2a.
La designazione dei relatori viene effettuata dal Presidente del
Consiglio Giudiziario.
2b.
In ragione della gravosità dell’impegno connesso
all’attività del Consiglio, che determina impedimento
dei componenti effettivi ad esaminare tutte le pratiche poste di
volta in volta all’ordine del giorno, gli affari sono assegnati
agli effettivi e successivamente ai supplenti seguendo il criterio
automatico della decrescente anzianità. Per le sedute del
Consiglio in composizione integrata, le pratiche e le attività
istituzionali sono ripartite tra i componenti togati secondo l’ordine
sopra indicato, e quindi a seguire tra i componenti non togati
effettivi secondo l’ordine risultante dalla comunicazione della
loro nomina pervenuta al Presidente della Corte.
2c.
In caso di assenza o impedimento sopravvenuto di un componente
togato elettivo ovvero di un componente non togato, già
designato relatore, le relative pratiche restano assegnate
allo stesso e sono trattate nella prima seduta successiva. Tuttavia,
le pratiche in relazione alle quali sussistano comprovate ed
obiettive ragioni di urgenza vengono riassegnate al componente
togato, effettivo o supplente, immediatamente meno anziano del
relatore già designato, mentre quelle già assegnate a
componenti non togati verranno attribuite al supplente
prioritariamente indicato, in sede di costituzione della componente
non togata del Consiglio Giudiziario, da Consiglio dell'Ordine
Forense che non abbia un proprio diretto rappresentante tra i membri
effettivi del Consiglio Giudiziario e che abbia maggior numero di
iscritti rispetto agli altri Ordini Forensi del Distretto
analogamente non direttamente rappresentati in Consiglio Giudiziario,
come risultante dall’elenco trasmesso.
In
caso di assenza o impedimento del supplente così individuato,
gli subentrerà altro supplente, prioritariamente indicato
dall’Ordine Forense infradistrettuale con numero di iscritti
immediatamente inferiore, analogamente non rappresentato in Consiglio
Giudiziario. Ove ancora occorressero ulteriori sostituzioni, si
procederà allo stesso modo, così via e sino ad
esaurimento degli Ordini Forensi infradistrettuali non direttamente
rappresentati in Consiglio Giudiziario. In tale ultima ipotesi, le
pratiche già assegnate al titolare non togato assente e/o
impedito verranno attribuite al supplente prioritariamente indicato
dall’Ordine Forense di sua appartenenza.
Analoghi
criteri vengono seguiti in caso di astensione del componente già
designato relatore.

2d.
I componenti effettivi non togati, all'atto della prima riunione,
eleggeranno un coordinatore, il quale riferirà tempestivamente
al Presidente del Consiglio Giudiziario in ordine alle assenza ed
agli impedimenti.
Il
coordinatore provvederà, altresì, ad informare i
supplenti chiamati a sostituire gli assenti e, comunque, ad
assicurare la regolare e perfetta costituzione, ad ogni adunanza del
Consiglio Giudiziario, della componente non togata.

2d.
La segreteria provvede a mettere a disposizione dei componenti del
Consiglio Giudiziario i fascicoli relativi alle pratiche inserite
all’ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data
fissata per la seduta.

3.
Deliberazioni e votazioni

3a.
Le questioni poste all’ordine del giorno sono discusse e
deliberate nella seduta prevista, salvo che il Consiglio Giudiziario
a maggioranza non ritenga motivatamente di rinviarle alla seduta
successiva, ove comunque l’argomento dovrà essere
trattato e deciso.
3b.
Ciascun componente supplente partecipa alla discussione e alla
deliberazione, così componendo il collegio, dei soli affari
per i quali è stato designato relatore, sostituendosi di volta
in volta al componente effettivo dell’omologa qualifica.
3c.
Sugli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente indice
la votazione per appello nominale, invitando ciascun componente del
collegio ad esprimere il proprio voto.
3d.
Il Presidente pone in votazione in ordine progressivo le
richieste di rinvio, quelle pregiudiziali, quelle preliminari ed ogni
altra che logicamente reputi presupposto delle successive.
3e.
Il voto è espresso in maniera palese e ne è fatta
menzione nel verbale, preceduta, se richiesta, da una sintetica
dichiarazione di voto di ciascun componente del collegio.
3f.
L’espressione del voto ha inizio dal magistrato meno
anziano.
3g.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, ed
ove ciò non sia possibile quello del Procuratore Generale.

4.
Redazione e deposito del verbale

4a.
Il verbale della seduta viene formato sotto la direzione del
Presidente ed a cura del segretario, con l’inserimento di
eventuali specifiche dichiarazioni di componenti che ne facciano
espressa richiesta.
4b.
Il verbale reca l’indicazione dei componenti presenti e
dell’ora di inizio e di chiusura dei lavori.
4c.
Il verbale e le bozze dei pareri e delle deliberazioni sono
depositati nella segreteria del Consiglio almeno tre giorni prima
della seduta successiva, a disposizione dei consiglieri che hanno
partecipato alla deliberazione. Gli stessi hanno facoltà di
proporne correzioni ed integrazioni, partecipando alla seduta
successiva, anche solo per tale fine, o chiedendo un rinvio della
discussione sul punto, ove impediti.

4d.
Del verbale viene data lettura nella seduta successiva, ordinaria o
integrata a seconda della composizione della riunione cui inerisce, e
ad esso possono proporre variazioni o integrazioni solo i consiglieri
che hanno partecipato alla precedente seduta.
Qualora
vengano proposte correzioni o integrazioni il verbale dovrà
essere approvato dal consiglio in eguale composizione rispetto a
quello che ha già deliberato sul punto.
In
mancanza di osservazioni il verbale di intende approvato all’esito
della sua lettura.

4e.
I pareri indicati al punto sub 1b alle lettere a), b), c), d),
e), f), g) e k) sono sottoscritti dal Presidente, dal Procuratore
Generale, dal relatore e dal segretario del Consiglio.
4f.
Per motivate ragioni di urgenza, il Consiglio Giudiziario a
maggioranza può dichiarare immediatamente esecutive singole
deliberazioni, anche prima dell’approvazione del relativo
verbale secondo le modalità sopra indicate.

5.
Pubblicità degli atti e delle attività del Consiglio
giudiziario
5a.
Alle sedute del Consiglio Giudiziario possono assistere tutti i
magistrati, togati ed onorari, del Distretto.
5b.
Tuttavia, alle sedute riguardanti uno o più magistrati che
comportino valutazioni, pareri, giudizi, censure idonei ad incidere
sul prestigio, sulla credibilità, sul decoro e sulla dignità
degli organi e delle persone innanzi richiamati (come pareri sulle
nomine, pareri parziale ex art. 190 ord. giud., pareri su
conferimenti di uffici direttivi, valutazioni per trasferimenti di
ufficio, esposti anche anonimi) possono assistere unicamente coloro
che siano titolari di un interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti.
5c.
Il Consiglio Giudiziario, su domanda scritta dell’interessato,
depositata presso la segreteria del Consiglio almeno due giorni prima
della seduta cui essa si riferisce, delibera all’inizio della
seduta stessa.
5d.
Ciascun magistrato interessato ad assistere alla seduta può
presentare osservazioni scritte oppure formulare richiesta di essere
ascoltato su questioni idonee ad incidere sul proprio interesse
oppure su questioni concernenti un determinato ufficio del Distretto,
iscritte all’ordine del giorno. Il Consiglio Giudiziario può
inoltre disporre, anche d’ufficio, l’audizione dei
magistrati cui ineriscano le pratiche in esame, ove la ritenga
indispensabile per le deliberazioni da adottare.

5e.
In ogni caso, il Consiglio può motivatamente deliberare
limiti e restrizioni, se specifiche circostanze consiglino
particolare cautela.
5f.
Le delibere del Consiglio Giudiziario sono depositate nella
segreteria. I diretti interessati possono prendere visione ed
estrarre copia dei pareri espressi sulle nomine, sui tramutamenti,
sul mutamento di funzioni, sul conferimento di uffici direttivi, e
sulle deliberazioni contenenti valutazioni del comportamento, della
idoneità e dell’equilibrio di un magistrato ordinario od
onorario dopo l’approvazione del verbale avvenuta secondo le
modalità di cui al par. 4. Nello stesso termine,
ogni
magistrato può chiedere di prendere visione ed estrarre copia
dei suddetti pareri e provvedimenti, motivando il proprio interesse
al Consiglio giudiziario, che delibererà nella seduta
immediatamente successiva.
5g.
Dopo l’approvazione del verbale,
i magistrati e gli
avvocati possono prendere visione ed estrarre copia di tutte le
delibere adottate e dei pareri espressi attinenti all’organizzazione
ed al funzionamento degli Uffici, ad eccezione delle deliberazioni
che il Consiglio abbia ritenuto motivatamente di segretare. I
magistrati, inoltre, possono prendere visione ed estrarre copia di
ogni altra delibera o parere del Consiglio Giudiziario diversi da
quelli di cui al punto 5f, sempre ad esclusione delle deliberazioni
espressamente segretate dal Consiglio.

6.
Istituzione della rubrica degli incarichi extragiudiziari

Il
Consiglio Giudiziario istituisce una rubrica degli incarichi
extragiudiziari dei magistrati del Distretto, che sarà tenuta,
con il controllo del segretario del Consiglio, a cura della
segreteria. Nella rubrica dovranno essere annotati, nominativamente
per ogni magistrato,
la richiesta, il relativo parere nonché
il contenuto della successiva delibera del C.S.M.

7.
Modifiche e comunicazione del presente regolamento

7a.
Ogni modifica del presente regolamento sarà deliberata dai
componenti di diritto del Consiglio Giudiziario e da quelli elettivi,
effettivi e supplenti, nonché dai componenti non togati in
relazione ai punti relativi allo svolgimento delle sedute in
composizionw integrata.

7b.
Il presente regolamento ed ogni sua eventuale modificazione
vengono sollecitamente trasmessi al Consiglio Superiore della
Magistratura per conoscenza e per quanto di sua eventuale competenza.
7c.
Il Consiglio Giudiziario dispone la trasmissione di copia del
presente regolamento a tutti i dirigenti degli Uffici Giudiziari del
distretto che, a loro volta, provvederanno a portarne il contenuto a
conoscenza di tutti i magistrati.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Aldo CENICCOLA)
Verbale
del C.G. Napoli n. 67 del 31 marzo 2003

10 02 2004
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