L'intervento al Congresso di Venezia dell'Anm


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di Giovanni Diotallevi

Tempo e qualità della giustizia

 

Il nucleo del problema centrale della giustizia, quello dell'efficienza è il rapporto tra tempo e qualità della giustizia e, in particolare, tra tempi del processo e garanzie dell'imputato.

 

Si realizzano due tipi di processi, quelli dei riti alternativi o delle sentenze definitive in primo grado, che riguardano soprattutto i soggetti deboli, e quelli degli imputati eccellenti che invece si protraggono per anni.

 

Inverare nei fatti il principio costituzionale della ragionevole durata del processo significa quindi dare attuazione anche al principio costituzionale dell'art. 3. Emerge dunque lo strettissimo collegamento tra efficienza ed uguaglianza, il filo rosso di questo congresso.

 

Certo , occorre anche aggiornare la categoria dei reati e lo strumento sanzionatorio.

 

In questo campo un lavoro di sistema era stato effettuato dalla Commissione Grosso, ma è rimasto lettera morta. Restiamo in attesa degli esiti dei lavori della Commissione Nordio, ma questo ritardo non può non influire sulla concretezza delle prospettive.

 

 

Come ha scritto Nello Rossi, occorre coltivare una passione razionale per l'efficienza del processo, perché l'efficienza è giustizia ( anche se non è sempre vero il contrario).

 

Ma se anche per i magistrati si impone un affinamento delle scelte interpretative ed operative alla luce del nuovo valore costituzionale dell'art. 111 cost., i primi destinatari del precetto costituzionale relativo alla ragionevole durata del processo, sono l'esecutivo e la sua maggioranza i quali hanno il dovere di legiferare in maniera razionale, organizzando un sistema di regole che non appesantisca ed aggrovigli i tempi del processo obliterando la sua funzione.

 

Assistiamo a interventi settoriali, sia sotto il profilo processuale , che sostanziale , ne sono stati omessi altri (la mancata approvazione della legge sul mandato di arresto europeo, che avrebbe facilitato la cooperazionefra le autorità giudiziarie), spesso ispirati al paradigma della contingenza e dell'emergenza, più o meno reale, più o meno pubblicitaria .

 

Produzione dunque di norme penali eterogenee e contraddittorie, tutte unite, però, da un denominatore comune: l'istituto della sospensione.

 

Con l'incapacità di realizzare grandi disegni unitari è entrata in crisi la categoria della stabilità, e la capacità di orientamento della legislazione penale. Il rispetto della legalità non è un dato pacifico, anzi emerge la tendenza all'illegalismo istituzionalizzato, attraverso sanatorie, condoni, depenalizzazioni che premiano i più furbi, che premiano e quindi incentivano il crimine.

 

Anche la legislazione penale soffre l'incidenza dei sondaggi d'opinione.

 

Tutto si sposa poi con la complessità dell'accertamento processuale, specie nell'ambito dei procedimenti per reati di criminalità organizzata, per reati a carattere politico - amministrativo ed economico.

 

 

Ed ecco allora che si accentua la valenza punitiva del procedimento penale in sé, mentre rimane insoddisfatta anche l'esigenza della società che la risposta dello Stato di fronte a delitti gravi, sia immediata, rigorosa, senza sconti sul piano delle garanzie ma comunque effettiva.

 

 

Né può essere trascurato il collegamento tra la dimensione processuale e la dimensione mediatica e l'incidenza che il fattore tempo determina sulla comunque necessaria, indispensabile informazione giornalistico - televisiva.

 

Ma c'è ancora uno snodo fondamentale all'interno delle connessioni tra diritto sostanziale e processo: l'istituto della prescrizione .

 

Il decorso del tempo finisce per premiare gli imputati più forti, più furbi, coloro che resistono , anche perché hanno la capacità economica di resistere alle prospettive premiali dei riti alternativi e dei patteggiamenti.

Credo che sia arrivato da tempo il momento per un ripensamento radicale dell'istituto della prescrizione e una analisi corretta dei rimedi non può non partire da questa domanda: siamo di fronte ad un processo irragionevole perché lungo, oppure siamo di fronte ad un processo lungo perché irragionevole?.

 

Nel nostro processo vi è una reale possibilità per il giudice di scoraggiare il ricorso a tattiche dilatorie, ove viene privilegiato il formalismo delle garanzie rispetto alla tutela effettiva delle garanzie processuali reali dell'imputato, e questo in favore anche della parte offesa, delle vittime del reato.

 

Valutare, in questo quadro, la situazione e la giurisprudenza della Cassazione può essere utile.

 

Nel settore penale la durata del processo nell'ultimo anno è rimasta stabile rispetto ad una media complessiva di sette mesi.

 

C'è però un uso distorto del ricorso per cassazione, che emerge in maniera inequivocabile non solo dall'elevatissimo numero dei ricorsi in assoluto, ma anche da un altro dato, e cioè che oltre il 6% dei ricorsi per cassazione in materia penale (5594) riguarda processi definiti con il patteggiamento ; 4753 di questi sono dichiarati inammissibili , cioè circa l'85%.

 

Sono circa quintuplicate le istanze di rimessione dopo le modifiche apportate all'istituto dalla legge 7 novembre 2002 n. 248. la c.d. legge Cirami.

 

Complessivamente, dunque, il 65% dei ricorsi è stato dichiarato inammissibile, il 15% è stato rigettato mentre soltanto il 17% dei ricorsi ha visto un parziale o totale accoglimento, attraverso l'annullamento totale o parziale del provvedimento impugnato; il residuo 3% riguarda questioni di giurisdizione o competenza.

 

Mentre se si considera che soltanto per una percentuale ridotta delle sentenze d'appello viene proposto ricorso per cassazione (ed anche nel settore civile i processi che arrivano in cassazione rappresentano una quota mediamente pari al 3,5% di quelli decisi in primo grado) ne deriva una considerazione, la giurisdizione di merito funziona dal punto di vista sostanziale in modo soddisfacente, le soluzioni adottate sono corrette in larga misura e condivisibili, il vero problema è la durata del processo.

 

Ma di fronte a questi numeri ci si deve chiedere anche se sulla durata del processo incidano le modalità di accesso alla professione forense.

 

Ma torniamo alla prescrizione.

 

Nell'ultimo anno solo alcune decine di ricorsi sono stati definiti con esito prescrizione. Questo perché vi è stata un'attività di reinterpretazione delle norme processuali nell'ottica del principio di ragionevole durata del processo,in modo tale che non raggiungano il loro obiettivo comportamenti defatiganti e dilatori.

All'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi è conseguita l'impossibilità di ritenere l'esistenza di un valido rapporto di impugnazione; da ciò deriva la preclusione di dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., come la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.

 

E' stato reso innocuo un tempo fittizio, quello coperto da un ricorso privo dei necessari requisiti,

Attualmente il 50% delle declaratorie d'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi sono dichiarate dalla settima sezione, la sezione filtro istituita con la legge del 2001 e il restante 50 % dalle sezioni ordinarie.

 

E' un sistema perfettibile, che ha dato però buona prova. ma il legislatore anche qui si muove in un'ottica diversa, tesa come appare a introdurre una nuova disciplina dell'attuale regime della declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza; tale causa di inammissibilità, non rientrerebbe più tra quelle che possono essere dichiarate a seguito di trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè le 9.900 dichiarate dalle sezioni diverse dalla settima, reintroducendo, quindi, una prospettiva di fruizione dell'istituto della prescrizione per una percentuale di circa il 20% dei processi, con evidenti ricadute sulle tipologie e le strategie processuali ipotizzabili a tal fine.

Quale interesse pubblico o generale, quale valore può ispirare il legislatore in questa scelta?

 

E allora una richiesta e un'aspirazione.

Le nostre proposte, la nostra passione per una maggiore efficienza del processo penale , insieme al nostro impegno quotidiano, richiedono una giurisdizione in grado di svolgere la sua funzione essenziale, perché solo così un paese può dirsi libero, democratico, civile.

Perseguiamo un sistema giudiziario caratterizzato dalla sua autonomia e dalla sua indipendenza , vogliamo rimuovere gli ostacoli alla sua efficienza perchè le ferite inferte al corretto funzionamento della giurisdizione sfregiano i caratteri di una democrazia liberale, ed aumentano l'incombente pressione di una regola maggioritaria senz'anima, muscolare nel confronto e vincolante nelle prospettive delle future decisioni politiche, al di fuori di un orizzonte segnato da credibilità, professionalità, funzione sociale .

 

Per questo c'è bisogno di dare sempre più ogni giorno fiato e gambe all'utopia costituzionale, perché veramente la legge sia uguale per tutti. Anche perchè è lontana la pace da un diritto diseguale.

 

10 02 2004
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