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1. Titolarità dell'azione disciplinare, sezione disciplinare, procedura e sanzioni previste. 2. I luoghi comuni sul preteso lassismo e corporativismo della sezione disciplinare. I dati e la loro lettura. 3. I reali limiti e difetti del sistema disciplinare dei magistrati. 4. I rimedi possibili.
1. La nostra Costituzione attribuisce la competenza al CSM (art. 105) per i procedimenti disciplinari a carico di magistrati. In questa materia la sezione disciplinare del CSM è solo giudice, mentre sono il Ministro della Giustizia e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione a promuovere l'azione disciplinare. L'azione disciplinare è discrezionale e i parametri sulla cui base viene promossa sono quanto mai generici dando un'ampia (eccessiva) discrezionalità ai due titolari dell'azione disciplinare. L'art 18 del R. D. Lgs. 31.5.1946 n.511 che tuttora regola la materia prevede che "Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario è soggetto a sanzione disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti." E' facile vedere come la genericità delle previsioni consenta un uso discriminatorio o persecutorio dello strumento disciplinare (e ci sono stati momenti in passato in cui ciò è largamente avvenuto). Inoltre la sua titolarità in capo al Ministro denota la possibilità di un suo utilizzo da parte dell'esecutivo a carico di magistrati scomodi. Ciò evidenzia l'assoluta necessità di un organo disciplinare giudicante che dia le pi ampie garanzie di indipendenza e di serietà. Anche questa è una tutela necessaria per il cittadino in quanto solo se non vi è il timore di potere essere strumentalmente attaccato sotto il profilo disciplinare il magistrato può essere davvero indipendente e le sue decisioni possono essere ispirate unicamente dalla legge, dalla sua interpretazione e dalla sua coscienza e non dal dover compiacere o dal doversi difendere da qualcuno. La sezione disciplinare viene eletta al proprio interno dall'assemblea plenaria del C.S.M. all'inizio del suo mandato, ed è composta come effettivi da due laici ( eletti dal Parlamento), e quattro magistrati ( uno eletto presso la Corte di Cassazione, due giudicanti ed un requirente di merito). La legge prevedeva l'elezione come supplenti ( che sostituiscono i primi se impediti, sulla base di turni predeterminati in modo oggettivi) di un laico e tre magistrati, ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 262 del 2003 ha dichiarato che la norma è illegittima perch non consente l'integrale sostituzione del collegio giudicante nel caso di cassazione con rinvio. Il Csm sta modificando il suo regolamento interno per poter procedere all'elezione di altri due supplenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza, In caso di parità prevale la decisione pi favorevole all'incolpato. L'azione disciplinare, una volta promossa, viene coltivata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione che svolge un'istruttoria, sente l'incolpato e all'esito chiede la fissazione del giudizio disciplinare o il non farsi luogo al dibattimento. La sezione disciplinare del Consiglio fissa l'udienza di discussione nel primo caso e accoglie la richiesta di proscioglimento o la respinge fissando l'udienza di discussione nel secondo caso. L'udienza si svolge, come tutta la procedura, secondo le norme del vecchio rito penale, ovvero inquisitorio garantito, con l'interrogatorio dell'incolpato, l'escussione delle prove chieste dal Sostituto Procuratore Generale e dal difensore dell'incolpato ( che può essere un altro magistrato o un avvocato), la requisitoria del P.G. e l'arringa del difensore con le loro richieste. La sezione disciplinare pronuncia il dispositivo con il successivo deposito della motivazione e la decisione può essere impugnata entro sessanta giorni avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione . Le sanzioni previste sono l'ammonimento, la censura, la perdita di anzianità ( fino a due anni), la rimozione o destituzione. Alle sanzioni pi gravi, a partire dalla censura può essere unita la sanzione accessoria del trasferimento di ufficio.
2. L'idea che il sistema disciplinare della magistratura sia del tutto inefficace e che la sezione disciplinare sia corporativa e lassista sono uno dei tanti luoghi comuni falsi diffusi in materia di giustizia che devono una loro attendibilità alla continua reiterazione del concetto piuttosto che alla sua veridicità. I dati parlano.
Roma, settembre 2003