IX. Il sistema disciplinare


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1. La giustizia disciplinare. Perch in questi anni è cresciuta la sua importanza
L'invocazione della responsabilità disciplinare dei magistrati risuona spesso a margine delle vicende giudiziarie pi spinose e delle ricorrenti denuncie sui mali e sulle disfunzioni della nostra giustizia. Una società esigente si chiede se e come funzioni il controllo sulla correttezza dei magistrati, sulla loro imparzialità ed indipendenza, sulla loro diligenza e laboriosità. E in questo controllo individua una garanzia collettiva, un "potere che limita il potere", una remora agli abusi ed alle deviazioni, alle cattive prassi. Nel dibattito pubblico sulla giustizia e nella riflessione dei giuristi ha acquistato così un particolare rilievo il tema del potere disciplinare sui magistrati. Ora è evidente che il funzionamento della giustizia disciplinare è da sempre centrale per misurare il livello di responsabilità e di indipendenza dei magistrati. Ma essa ha visto crescere ulteriormente in questi anni il suo peso ed il suo impatto sul corpo della magistratura. Ciò dipende da ragioni fisiologiche ma anche da disfunzioni o patologie dei meccanismi di autogoverno.
Sul piano della fisiologia è chiaro come - per la credibilità della magistratura agli occhi dei cittadini - sia essenziale la salvaguardia dei valori di imparzialità, lealtà, probità, correttezza, diligenza, operosità che devono connotare l'operato dei magistrati.
E quest'opera ha bisogno di interventi puntuali ed attenti anche del giudice disciplinare. Ma il peso esercitato dalla giurisdizione e dalla giurisprudenza disciplinari è cresciuto anche per altre ragioni: per effetto di carenze legislative, di disfunzioni del sistema di autogoverno e delle tensioni istituzionali che hanno investito la giurisdizione. Manca un vero e proprio codice disciplinare - sia pure dotato di clausole elastiche di chiusura - che definisca i valori tutelati attraverso lo strumento della giustizia disciplinare ed individui le principali fattispecie di illecito. E da ciò deriva un ruolo sostanzialmente creativo del giudice disciplinare che rende la giurisprudenza disciplinare una sorta di laboratorio permanente del codice disciplinare dei magistrati, unico luogo in cui vengono affermate o ribadite le regole concrete e puntuali di una corretta condotta del magistrato.
Ad accrescere il rilievo della giustizia disciplinare concorrono poi indirettamente le disfunzioni e le inefficienze del sistema di autogoverno.
Le difficoltà dell'autogoverno nell'elaborare incisivi ed attendibili criteri di misurazione e di valutazione dell'impegno lavorativo e della professionalità dei magistrati fa sì che nelle scelte del Consiglio in tema di valutazione della professionalità o di nomina dei dirigenti degli uffici, le informazioni desumibili dalle sentenze e dai procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati finiscano spesso con l'assumere un peso decisivo.
Ad enfatizzare il ruolo della giustizia disciplinare hanno poi concorso le forti tensioni istituzionali che ormai da decenni hanno investito la magistratura. In questi anni è stata frequente la tendenza del ministro della giustizia ma anche del Procuratore generale presso la Corte di cassazione ad utilizzare la leva dell'azione disciplinare nelle situazioni di vero o presunto attrito istituzionale tra poteri dello Stato e nei confronti dei magistrati protagonisti delle iniziative giudiziarie ritenute all'origine di tali attriti. Il giudizio disciplinare è divenuto il punto di confluenza delle principali tensioni generate dall'azione della magistratura nella stagione dei processi per fatti di corruzione politico-amministrativa.
Di modo che molti dei protagonisti di quella stagione (pubblici ministeri ma anche giudici) sono stati tratti a giudizio disciplinare, ora per dichiarazioni rese alla stampa ora per condotte processuali tenute in procedimenti divenuti incandescenti per la qualità degli imputati e si è avuto così un lungo strascico disciplinare esauritosi solo di recente.
In sintesi: vuoti legislativi, deficienze del sistema dell'autogoverno, attriti istituzionali hanno cospirato ad attribuire alla giustizia disciplinare sui magistrati un rilievo ed un peso particolari. A ciò si deve aggiungere che i "messaggi" sanzionatori provenienti dalla Sezione disciplinare hanno un'immediata capacità di penetrazione nel corpo della magistratura e di conformazione dei comportamenti dei magistrati mentre solo di rado gli atti di amministrazione della giurisdizione posti in essere dal Consiglio superiore della magistratura (le circolari, le delibere, le risoluzioni etcc..) raggiungono lo stesso livello di tempestività e di incisività nell'orientare le condotte e le prassi della generalità dei magistrati. 2. Alcuni dati statistici e la polemica sul perdonismo
Come ha funzionato la giustizia disciplinare nel quadriennio 1998 - 2002°
Ecco alcune cifre relative alle sentenze di condanna e di assoluzione (oltre che ai giudizi di impugnazione dinanzi alle SSUU della corte di cassazione) triennio 19982001.

Sentenze non di condanna_______1998____1999____2000____2001
assoluzione_____________________30______40______7_______58
non farsi luogo al rin. a dib.______28______30______48______52
cessata appartenenza ord. giud.______28______16______12______12
ndp per morte dell'incolpato________7_______0_______1_______5
decadenza dell'azione discip._______3_______1_______1_______2
ammissibilità revisione ____________1_______1_______0_______0
inammissibilità di revisione___________6_______1_______2_______0

Sentenze di condanna___________1998____1999____2000____2001
Ammonimento____________________15______9_______15______20
Censura_________________________6______1_______7________3
Censura con trasf. di uff.___________1______1_______1
perdita di anzianità_______________4______3_______0
perdita di anz. con trasf. uff.
Rimozione__________________________1______________1
Destituzione
Dispensa dal servizio
sosp. provv. funz. e stip___________2_______________1_______1
rigetto sospensione provvisoria_____0_______1_______2_______2
ricorsi per cassazione_____________33_______13_____21______23
Accolti__________________________7_______10______3_______5
Rigettati_______________________21_______17_____11_______16
Cassati senza rinvio_______________1________0______0________0
Dichiarati inammissibili____________3________3______4________0

Nel 2002, i dati aggiornati sino alla fine di aprile sono i seguenti:
Sentenze non di condanna:

  • assoluzione n. 18
  • non farsi luogo al rinvio a dibattimento n. 9
  • non farsi luogo per morte dell'incolpato n. 0
  • estinzione per cessata appartenenza dall'ordine giud. n. 4
  • dichiarazione di decadenza azione disciplinare n. 1

Sentenze di condanna:

  • ammonimento n. 12
  • censura n. 2
  • censura con trasferimento di ufficio n. 0
  • rimozione n. 0
  • perdita anzianità n. 0

Sentenze rese dalle S.U. della Cassazione

  • ricorsi accolti (cassati con rinvio) n. 2
  • ricorsi rigettati n. 6
  • dichiarati inammissibili n. 0

Anche solo da un primo esame di tali dati si comprende come sia in larga misura pretestuosa la polemica su di una pregiudiziale inclinazione alla benevolenza della Sezione disciplinare (inclinazione definita con un orribile neologismo "perdonismo"). E' evidente che nessun giudice (meno che mai oggi nella realtà italiana) può essere giudicato a prescindere dal merito delle decisioni adottate ma solo per il numero di condanne o di assoluzioni pronunciate. Ma una volta ribadito questo elementare principio, va anche detto che il giudice disciplinare non merita affatto l'accusa ricorrente di essere pregiudizialmente orientato verso pronunce assolutorie se si considerano le cifre sulle sentenze di condanna. La polemica sul perdonismo si rivela per quello che è: un artificio polemico rivolto screditare la attuale giurisdizione disciplinare anche per favorire soluzioni istituzionali di tipo punitivo nei confronti della magistratura. 3. I reali motivi di insoddisfazione dei magistrati e dei cittadini nei confronti del sistema disciplinare
Non mancano certo i motivi di insoddisfazione dei cittadini e dei magistrati verso l'attuale assetto della giurisdizione disciplinare. L'insoddisfazione nasce, da un lato, dall'indeterminatezza degli illeciti disciplinari che crea continue incertezze sui comportamenti da tenere, sui beni e sui valori tutelati nonch sulle sanzioni da applicare e, dall'altro, nell'applicazione al giudizio disciplinare delle norme del codice di procedura del 1930 che sopravvivono ormai solo in ambito disciplinare dando vita a non poche difficoltà interpretative ed applicative. Su entrambi questi versanti i rimedi spettano al legislatore.
Per il momento il disegno di legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario prevede - in contrasto con l'art. 76 della Costituzione - una sorta di preoccupante delega in bianco al governo fissando l'obiettivo della tipizzazione degli illeciti disciplinari ma non indicando in alcun modo n i beni ed i valori tutelati n i doveri del magistrato n la tipologia delle sanzioni applicabili e lasciando dunque l'esecutivo arbitro della materia.
Nessuna iniziativa di riforma è invece all'orizzonte per quello che riguarda il rito applicabile dinanzi al giudice disciplinare che dunque rimarrà presumibilmente a lungo il vecchio codice di procedura penale.
All'inizio della consiliatura 109982002 i consiglieri Gianfranco Gilardi e Nello Rossi, entrambi componenti della Sezione disciplinare, promossero un dibattito nell'ambito della Sezione per proporre l'adozione di soluzioni innovative su due temi: la diversificazione dei dispositivi della Sezione e l'apertura di uno spazio nella motivazione delle sentenze per la espressione, sia pure in forma anonima, di eventuali opinioni dissenzienti in seno alla Sezione. Sulla base di questa sollecitazione la Sezione disciplinare ha scelto di articolare e specificare i dispositivi delle sentenze di assoluzione. La formula assolutoria utilizzata dalle precedenti Sezioni disciplinari era infatti quella, indifferenziata, dell'assoluzione "per essere rimasti esclusi gli addebiti". Una formula che, da un lato, risultava non pienamente rispondente al dettato del codice di procedura penale del 1930 e, dall'altro, non chiariva con la necessaria immediatezza se la Sezione avesse assolto perch il fatto addebitato al magistrato non fosse in s da considerare illecito disciplinare oppure perch non fosse stata provata la condotta imputata o infine perch non fosse stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo (colpa o dolo) necessario per l'affermazione di responsabilità disciplinare. Alcune delle pi recenti pronunce sono state quindi emesse perch "il fatto non costituisce illecito disciplinare" (id est: per difetto dell'elemento soggettivo, ovvero di dolo o colpa del magistrato), mentre la formula del . l'essere rimasti esclusi gli addebiti resta in vita per i casi in cui la condotta addebitata non è in s qualificabile come illecito disciplinare oppure non è stata raggiunta la prova della sua effettiva sussistenza.
Su di un altro e pi delicato versante vi è stata però mancanza di coraggio nell'innovare. Ci si riferisce alla proposta, sempre avanzata da Gilardi e Rossi, di adottare un modello di motivazione delle sentenze disciplinari che - sia pure mantenendo in vita il segreto sui giudizi e sui voti dati in camera di consiglio, insuperabile perch previsto dal codice di procedura del 1930 - consentisse, in forma rigorosamente anonima, l'esposizione, nella motivazione della sentenza disciplinare, anche di opinioni dissenzienti o concorrenti rispetto alla impostazione adottata dalla maggioranza del collegio giudicante. A sostegno dell'innovazione erano state prospettate (accanto a tutte le considerazioni di ordine generale che militano a favore della dissentig opinion o della concurring opinion) le peculiarità del giudizio disciplinare e la sostanziale opera di "creazione" del codice giurisprudenziale svolta dalla Sezione. Proprio questi ultimi aspetti consigliavano - secondo i proponenti - di rendere esplicite tanto l'esistenza di una unanimità di giudizio quanto l'esistenza, in seno al collegio, di eventuali posizioni rimaste minoritarie.
Questa impostazione non è però stata accolta dalla maggioranza dei componenti della Sezione. Hanno prevalso, sia pure di misura, l'elogio e la riaffermazione del segreto totale, anche sull'iter formativo della decisione e sulle differenze di opinioni relative alla motivazione delle sentenze disciplinari. Per un verso il "segreto" della camera di consiglio è stato riproposto come utile schermo per i componenti della Sezione anche per resistere ad eventuali pressioni (come se i membri del Consiglio non dovessero assumere "palesemente" decisioni altrettanto difficili e potenzialmente dure e sgradite per i loro colleghi quando decidono di trasferimenti d'ufficio, di incompatibilità, di promozioni e cosi' via). Per altro verso la forza della decisione assunta dalla Sezione disciplinare è stata affidata alla perentorietà delle affermazioni in .. fatto ed in diritto della maggioranza piuttosto che alla fedele rappresentazione della dialettica sviluppatasi in camera di consiglio e conclusasi con il prevalere di un determinato orientamento. Di qui un motivo di rammarico tanto per la linea di condotta prescelta dalla maggioranza della Sezione quanto per le argomentazioni utilizzate per sostenerla e per il tenace attaccamento alla logica del segreto assoluto e della motivazione unilineare e ipocritamente compatta, anche in una materia fluida e mutevole come quella disciplinare in cui l'apporto delle opinioni dissenzienti e concorrenti sarebbe stato particolarmente prezioso. 4. Linee della giurisprudenza disciplinare nel quadriennio 1998- 2002
Nel quadriennio che ci sta alle spalle la Sezione si è trovata ad affrontare due filoni particolarmente significativi: i procedimenti per ritardi nel deposito di provvedimenti giudiziari ed i procedimenti disciplinari riguardanti la libertà di espressione dei magistrati.
Particolarmente numerosi i procedimenti riguardanti i "ritardi", promossi con sistematicità dal ministro della giustizia Olivero Diliberto. In questo campo il giudice disciplinare si è sforzato di muoversi con equilibrio ed attenzione alle specifiche situazioni condotte al suo esame affermando - anche attraverso numerose decisioni di condanna - la doverosità ed il valore del tempestivo deposito dei provvedimenti. Al tempo stesso la Sezione, in tali procedimenti, ha valutato con cura il contesto organizzativo dell'ufficio, i carichi di lavoro del magistrato, l'esistenza di cause di giustificazione soggettiva (malattie, gravi difficoltà familiari o personali etc.) realizzando nel complesso una giurisprudenza misurata, certamente attenta alle ragioni dell'efficienza del servizio reso ma aperta anche a prendere in considerazione l'influenza sui ritardi di situazioni di natura organizzativa o soggettiva, non imputabili al magistrato.
Altra tematica di rilievo è stata - come si è già accennato - quella della libertà di espressione del magistrato che la Sezione ha fermamente ribadito in linea di principio pur operando, nelle motivazioni di talune sentenze, alcuni distinguo. Si è ricordato in particolare che il magistrato può prendere la parola sui propri processi solo ove sussista una effettiva esigenza di ristabilire la verità dei fatti alterata da notizie non vere o da campagne di stampa pregiudizialmente ostili.
Infine il giudice disciplinare si è dovuto occupare di numerose iniziative disciplinari scaturite dai processi di tangentopoli, la pi gran parte delle quali non ha retto al vaglio del dibattimento e si è rivelata largamente inconsistente.
5. L'apertura alla possibilità di difesa del magistrato anche da parte di avvocati del libero foro
Sul terreno della difesa del magistrato incolpato è da segnalare che essa, sino alla sentenza della Corte costituzionale 13 novembre 2000 n. 497, era garantita in due forme: la difesa tecnica ad opera di un magistrato "assistente" e l'autodifesa dell'incolpato. La normativa in vigore escludeva infatti la possibilità della difesa professionale ad opera di avvocati del libero foro, che potevano patrocinare solo nella fase di eventuale impugnazione delle sentenze disciplinari dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione. Posta di fronte alla richiesta di un magistrato incolpato di poter nominare come suo difensore nel giudizio disciplinare un avvocato del libero foro, la Sezione disciplinare del Consiglio ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, 2 comma, della legge sulle guarentigie "nella parte in cui esclude che il magistrato incolpato possa farsi assistere, per la propria difesa, da un avvocato del libero foro".
Nella sua ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 18 febbraio 2000, il giudice disciplinare ha premesso che l'art. 24, 2 comma della Costituzione ("la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento") delinea una nozione ampia del diritto di difesa tale da estendersi anche alla garanzia dell'assistenza tecnica ed ha osservato poi che la difesa assicurata da un avvocato è, nel nostro sistema giuridico, la forma normale dell'assistenza tecnica in giudizio. A giudizio della Sezione le peculiarità del procedimento disciplinare non escludevano che, in esso, il diritto di difesa dovesse essere esercitato con la stessa ampiezza riconosciuta in altri procedimenti. Con la conseguenza che precludere al magistrato incolpato la possibilità di scegliere come difensore un "avvocato" appariva, da un lato, lesivo del diritto di difesa e, dall'altro, non ragionevole perch produttivo di una disparità di trattamento tra la posizione del magistrato incolpato e quella degli altri cittadini, liberi di ricorrere alla difesa di un professionista nei giudizi che li riguardano.
Con la sentenza n. 497 del 2000 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge sulle guarentigie "nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato". Si è trattato di una decisione importante non solo per quanto ha innovato sul versante della difesa del magistrato incolpato ma anche per la nitida ricostruzione della fisionomia del procedimento disciplinare e dei beni in esso tutelati. Il giudice costituzionale, infatti, ha sottolineato che la procedura disciplinare è configurata "secondo paradigmi di carattere giurisdizionale" perch i beni in gioco (l'interesse al regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e il prestigio della magistratura) "non riguardano soltanto l'ordine giudiziario, riduttivamente inteso come corporazione professionale, ma appartengono alla generalità dei soggetti e, come del resto la stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei diritti dei cittadini". Opportunamente il giudice delle leggi non prescinde, nella sua ricostruzione, dalla storia. E ricorda perciò che all'attuale assetto del giudizio disciplinare si è giunti a seguito di un ampio dibattito, "che ha visto impegnata anche la magistratura in molte delle sue componenti". Un dibattito che ha propiziato il superamento di antiche idee che vedevano nella riservatezza del procedimento disciplinare la miglior tutela del prestigio dell'ordine giudiziario ed ha avuto il suo sbocco nel superamento della segretezza delle udienze disciplinari e nell'affermazione della nuova regola della pubblicità, di cui si dirà in prosieguo. In questo contesto di apertura e di pubblicità del procedimento disciplinare - ha osservato la Corte - non ha pi senso conservare in vita la regola corporativa che riservava ai soli magistrati la difesa dei loro colleghi. I magistrati possono continuare a esercitare l'ufficio di difensore di altri magistrati incolpati in quanto sono dotati delle competenze tecniche necessarie; ma diviene irrazionale ed arbitrario continuare ad escludere la possibilità che la difesa sia svolta da avvocati del libero foro. Soprattutto se si considera che questi ultimi potrebbero essere preferiti anche perch totalmente estranei all'ordine giudiziario e non soggetti ad alcuno dei poteri del Consiglio superiore della magistratura. In definitiva l'apertura verso la "possibilità" di ingresso come difensori nel procedimento disciplinare di avvocati del libero foro ha rappresentato un nuovo ed importante passo in avanti nel lungo cammino di trasformazione del procedimento disciplinare, cammino nel corso del quale sono progressivamente venuti meno i suoi tratti originari, domestici e corporativi, ed è stata invece esaltata la sua natura giurisdizionale, con i naturali corollari di pubblicità e di trasparenza della procedura.
6. Il nodo di fondo della giustizia disciplinare: magistrati o funzionari?
Il confronto sui diversi aspetti della funzione disciplinare è indubbiamente rilevante per l'alta posta in gioco in ogni singolo procedimento e per gli ampi ed immediati riflessi che l'assetto della giustizia disciplinare ha sulla indipendenza e sulla responsabilità dei magistrati.
Ad ogni singola scelta concreta, sostanziale o procedurale, riguardante la giustizia disciplinare, è però sotteso un tema di fondo: l'idea che si ha del magistrato e della sua funzione nell'ordinamento e nella società.
A seconda che si consideri il magistrato solo come un "funzionario" pubblico, espressione, nel settore della giurisdizione, dello Stato apparato, oppure come un "professionista", responsabile del livello e dell'adeguatezza della sua prestazione e partecipe di una istituzione che opera come cerniera tra la comunità nazionale e lo Stato amministrazione, si avranno concezioni e prassi profondamente diverse in tema di giudizio e di giustizia disciplinare. Differenti saranno infatti i valori guida ed i criteri di fondo per misurare la correttezza, l'imparzialità, la diligenza, la laboriosità dei magistrati del pubblico ministero e dei giudici.
Ora è un fatto che l'incertezza tra i due modelli dura tuttora e si riflette in pieno sulla giustizia disciplinare. Lasciando ostinatamente in vita - con modifiche solo parziali ed insufficienti - l'ordinamento giudiziario emanato durante il fascismo, il legislatore repubblicano non ha infatti sviluppato con coerenza tutte le implicazioni del modello costituzionale di giudice ed ha lasciato sopravvivere molti aspetti della originaria condizione burocratica del magistrato. Dal canto suo il sistema di autogoverno della magistratura, forza propulsiva e costruttiva di una nuova fisionomia del magistrato, ha incontrato limiti ed ostacoli "esterni" (derivanti dal quadro normativo) ed "interni" (scaturenti da tenaci impostazioni corporative) nel portare a compimento l'opera di costruzione di una figura di magistrato autonomo ed indipendente ma anche pienamente responsabilizzato per quanto attiene al servizio reso ai cittadini e geloso custode della sua immagine di imparzialità e della sua correttezza di comportamento.
La giurisdizione disciplinare registra fedelmente la denunciata situazione di incertezza - che spesso non è capace di risolvere
da sola - talora sanzionando giustamente manifestazioni di eghittosità, cadute di professionalità e lesioni dei valori che caratterizzano la figura del magistrato delineata dalla Costituzione, e talora punendo, pi modestamente e discutibilmente, piccole violazioni dell'ordine burocratico e gerarchico nel quale il magistrato è per tanti versi tuttora immerso.
Finch il dilemma "giudici" o "funzionari", posto in anni lontani dal Maranini in una sua celebre relazione ad un congresso della magistratura associata, non sarà sciolto dal legislatore, in aderenza alle indicazioni del Costituente, con una decisa opzione per il "giudice", il futuro della giustizia disciplinare sarà quello di navigare a vista, senza saldi punti di riferimento che non siano la saggezza e la lungimiranza dei giudici disciplinari.
7. La nuova legge elettorale del Csm e le ricadute sul sistema
disciplinare

Anche la nuove legge elettorale del Csm prevede che i componenti del collegio disciplinare (ridotto da nove a sei componenti) si dividano tra l'attiva partecipazione all'attività amministrativa del Consiglio e La appartenenza alla Sezione disciplinare, realizzando quindi l'unione in capo ad essi di funzioni di amministrazione della giurisdizione e di giudice disciplinare. Come noto, questo modello è stato revocato in discussione nel progetto della Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione che propose di dar vita ad una Corte di giustizia della magistratura (scaturente da una elezione di secondo grado dal seno dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa e poi separato da essi) cui affidare tanto i compiti di giudice disciplinare quanto funzioni di "organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi" dei Consigli superiori.
Il confronto culturale e tecnico sulla creazione di un giudice disciplinare rigorosamente distinto dagli organismi di amministrazione della giurisdizione fa registrare posizioni differenti. Vi è infatti chi teme che la logica della separazione tra sfera del giudizio disciplinare e attività di amministrazione della giurisdizione possa determinare una cesura troppo netta e aprire la strada a dannose divaricazioni e contraddizioni tra due tipi di valutazioni che sarebbe preferibile mantenere complementari: le valutazioni sulla correttezza dell'operato del magistrato e quelle sulla sua professionalità e sulle sue attitudini. In questa prospettiva si sottolinea che il continuum di informazioni e valutazioni sulla condotta, sulla professionalità e sulle attitudini dei magistrati (che si realizza in un contesto in cui la Sezione disciplinare resta articolazione interna dell'organo di autogoverno) è dato positivo, da salvaguardare in quanto opera come fattore di coerenza, di uniformità e di omogeneità dell'azione dell'intero Consiglio e consente che gli orientamenti e le scelte dell'autogoverno abbiano maggiore efficacia e capacità di penetrazione nel corpo dei magistrati. Altri, invece, ritengono che l'istituzione di un giudice disciplinare - operante in regime di piena autonomia e separazione dall'organo di amministrazione della giurisdizione - potrebbe favorire una evoluzione positiva del sistema della giustizia disciplinare in direzione di alcuni obiettivi fondamentali: a) lo sganciamento dei canoni del giudizio disciplinare dall'incidenza delle scelte amministrative ed operative contingenti del Consiglio; b) la salvaguardia della sfera del giudizio disciplinare dalle polemiche che investono periodicamente l'organo di autogoverno e le modalità di esercizio dell'attività di amministrazione della giurisdizione; c) l'attribuzione anche al Consiglio superiore della magistratura ordinaria del potere di dare impulso alla procedura disciplinare tutte le volte che - svolgendo i suoi compiti di amministrazione - constati la sussistenza di condotte disciplinarmente perseguibili dei magistrati;
d) la netta e ben visibile separazione del procedimento di trasferimento d'ufficio - che resterebbe riservato al Consiglio - dal procedimento disciplinare.

06 03 2003
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