Saltano gli aumenti economici: un incidente di percorso?


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di Md

  1. Il disegno di legge sull’abbreviazione del periodo di permanenza nelle varie qualifiche in magistratura.

    La razionalizzazione ed il riequilibrio del trattamento economico con quello dei magistrati amministrativi e contabili si è imposto dopo gli incrementi di stipendio e le altre prebende riconosciuti ai magistrati amministrativi e contabili, conclusosi con l’art.50 della legge finanziaria. Tale norma prevede che ai magistrati di cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato venga attribuito, all’atto del conseguimento della qualifica, un trattamento economico complessivo pari a quello spettante ai magistrati di cassazione nominati per meriti insigni, ovvero un’anzianità di 24 anni, e l’aumento spettante per l’idoneità alle funzioni direttive superiori dopo quattro anzich dopo otto anni. La disparità creatasi imponeva ( e impone) una perequazione, anche in ossequio al principio di tendenziale parità retributiva stabilito dalla legge n.392 del 1951 (legge Piccioni) e trovava un primo riconoscimento in un disegno di legge concordato con il Governo, presentato come emendamento in un disegno di legge riguardante le misure per estinguere l’arretrato dei TAR.
    Tale emendamento prevedeva l’anticipazione al momento della nomina dell’attuale scatto di stipendio di magistrato di tribunale dopo tre anni, il passaggio a consigliere di corte di appello dopo otto anni ( invece di undici), a consigliere di Cassazione dopo altri otto anni (anzich sette) Tutto ciò a partire dal gennaio del 2002.
    Gli effetti concreti di tale disciplina, sommati a quelli previsti dalla legge finanziaria, che però riguardano unicamente i magistrati di cassazione e i pi anziani, avrebbero comportato un aumento oscillante, a seconda delle qualifiche, tra i 16 milioni e i 21 milioni annui lordi (oltre al riverbero sugli scatti di anzianità).
    Tale ipotesi è stata accettata dall’Associazione come “anticipazione” del riordino della carriera, da trattare con il Governo in un tavolo separato, una volta ottenuto il riequilibrio, ed è stata perseguita con coerenza da dicembre ad oggi.
    Il disegno di legge è stato approvato in Commissione referente dal Senato e ne era prevista una rapida approvazione in sede deliberante.

  2. L’emendamento del senatore Pera.
    A questo punto, ormai negli ultimi giorni della legislatura, si è inserita una manovra dell’opposizione che non ha trovato il Governo pronto a contrastarla. Il senatore Pera (di Forza Italia) ha proposto un emendamento, alla cui accettazione ha subordinato l’approvazione del disegno di legge, anche nella parte relativa ai TAR .
    Questo il testo dell’emendamento:

    Articolo 3 (Riordino delle qualifiche e aggiornamento del trattamento economico della magistratura ordinaria)

    1. Al fine dell’aggiornamento del trattamento economico dei magistrati ordinari, da effettuarsi eventualmente anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonch al fine del riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri basati sul merito, la professionalità, la produttività e l’aggiornamento professionale, anche su materie non contemplate tra quelle di concorso, e per l’attuazione di quanto disposto dal comma 2, è iscritta nello stato di previsione del ministero della giustizia la somma di lire 95 miliardi per l’anno 2002 e la somma di lire 95 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
    2. A. decorrere dal 1 gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n: 273 relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce "magistrati di tribunale". Nel secondo comma dell’articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole “cinque anni" sono sostituite dalle parole “otto anni" (subemendamento aggiunto all’ultimo momento).
    3. la disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsioni di arretrati.

    Tale emendamento era del tutto inaccettabile per tre ordini di motivi:

    • è fortemente riduttivo sul piano economico eliminando la riduzione della carriera e i benefici a ciò connessi, e lasciando solo gli aumenti per i magistrati di Tribunale e i loro effetti indiretti;
    • ribalta la prospettiva di riequilibrio con le magistrature amministrative e contabili, prevedendo solo un modesto aumento, peraltro esteso dallo stesso emendamento anche a tali magistrature,
    • infine, e tale punto è il pi pericoloso, vincola gli stanziamenti in bilancio al riordino delle carriere, secondo criteri che – scritti in un articolo di legge – costituiscono un insidioso varco in direzione del ripristino delle vecchie carriere e di impostazioni produttivistiche.
      • Il segno politico dell’operazione è evidente: una legittimazione per il futuro governo (qualunque esso sia) a ritenere scontati criteri produttivistici e falsamente meritocratici di riordino della carriera (previsti, tra l’altro, solo per la magistratura ordinaria).
        Tale emendamento ha trovato l’accordo del Ministro Bassanini, preoccupato di vedere approvato il disegno di legge sull’arretrato dei TAR entro la fine della legislatura. Disegno di legge che, detto per inciso, è scandaloso prevedendo ancora benefici economici indiretti per i magistrati amministrativi, attraverso un marchingegno che consente loro di andare a presiedere le sezioni “aggregate” dei TAR, con un compenso a parte: saranno cioè pagati per eliminare il loro stesso arretrato.
        L’Associazione non ha accettato tale prospettiva, sostanzialmente ricattatoria, ritenendola potenzialmente pericolosa per la stessa autonomia ed indipendenza della magistratura (non barattabile con aumenti economici per i giovani magistrati, per di pi assai limitati)
        Tale dissenso è stato condiviso dal Ministro della Giustizia e dalla maggioranza della Commissione Giustizia della Camera, ove il disegno di legge non è stato approvato ed è decaduto a seguito della fine della legislatura.
      • Alcune considerazioni e prospettive.

        All’esito (provvisorio) della vicenda vale la pena rammentare che prima della legge finanziaria nessuna richiesta di adeguamento economico  stata avanzata dai magistrati ordinari e che la necessità di aumenti era stata imposta dai continui incrementi accordati ai magistrati amministrativi e contabili, sfociati nell’art. 50 legge finanziaria. La perequazione tra le diverse magistrature è saltata e lo squilibrio tra le magistrature è aumentato di molto con il definitivo venir meno del principio della tendenziale parità retributiva stabilito dalla legge n.392 del 24 maggio 1951 (legge Piccioni).
        Le rivendicazioni della magistratura ordinaria sono a questo punto diventate una necessità per evitare la marginalizzazione retributiva dei magistrati ordinari che ha importanti riflessi sul prestigio della funzione, sulla selezione di coloro che vi accedono o che intendono restarvi, sul modo di lavorare e di rapportarsi con la società civile.
        L’Associazione ha gestito la trattativa con responsabilità, fermezza ed indisponibilità a trattare sui principi, senza associarsi ad assalti alla diligenza, ma nel contempo difendendo con coerenza la categoria.
        La magistratura non è, n può essere in vendita: nessun ricatto o terreno di scambio può essere accettato – n ora, n in futuro – in vista di accorciamenti di carriera e di aumenti retributivi, che altri hanno reso ormai inevitabili
        Le ipotesi di incentivi legati al risultato, di premi di produttività e simili, porterebbero ad una“rinascita della carriera” e ad un sistema di condizionamenti incompatibili con l’indipendente esercizio della funzione giurisdizionale ( e va rammentato come in Europa è proprio tramite la carriera e la sua gestione che l’esecutivo ha cercato di assicurarsi il controllo e il condizionamento della magistratura). Esse vanno in senso del tutto opposto rispetto ad una crescita complessiva della magistratura e alla creazione di un serio sistema di valutazione della professionalità dei magistrati, terreno ormai non pi rinviabile, anche per evitare il risorgere di tentazioni “meritocratiche”. Chi sostiene queste tesi, avanzando ipotesi di stipendi differenziati a secondo della posizione (dirigenza o altro), delle funzioni, della produttività e della sede (come recentemente hanno sostenuto in A.N.M. gli eletti del Movimento della Giustizia), dovrebbe porsi non solo il problema della sua concreta realizzabilità, ma ancor di pi sull’effetto diretto e derivato che avrebbe una tale scelta e la sua gestione sulla giurisdizione e sul merito delle decisioni.
        Lo scioglimento delle Camere può solo ritardare, per la mancanza di un interlocutore, la razionalizzazione e il riequilibrio del trattamento economico, di cui il disegno di legge governativo costituiva un buon primo passo.
        La questione retributiva deve divenire parte delle rivendicazioni che vanno poste con forza ed immediatezza al prossimo Governo e Parlamento per un effettivo miglioramento delle condizioni di lavoro di ogni singolo magistrato ( a cui occorre assicurare luoghi di lavoro decenti, assistenza qualificata, opportunità di formazione e qualificazione continua).
        Su questi terreni la nostra iniziativa continua.

25 11 2002
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