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A cura di Magistratura democratica. Il nuovo ordinamento giudiziario: scheda sulla Scuola della Magistratura

LA SCUOLA DELLA MAGISTRATURA NELLA LEGGE 111/2007

 

Viene istituita la scuola della Magistratura che si occuperà della formazione dei magistrati. Fino ad oggi curata dal CSM.

Modificando radicalmente l’impianto della legge Castelli sono assicurate la separazione tra formazione attribuita alla scuola e valutazione dei magistrati (di competenza del CSM, il riavvicinamento all'autogoverno, il recupero della formazione decentrata.

La netta separazione della formazione dalla valutazione è l’indispensabile presupposto per il rispetto della sfera di attribuzioni costituzionali del Csm, unico organo preposto, in via esclusiva, all’esercizio del potere decisorio in punto di valutazione dei magistrati; tale separazione è, altresì, indispensabile per assicurare l’efficacia del ruolo formativo della scuola.

 

La chiara definizione delle competenze reciproche tra scuola e CSM rappresentano elementi essenziali per il rispetto delle attribuzioni costituzionali del Consiglio e per l'efficacia e la trasparenza dell'attività della stessa scuola. Altrettanto importante appare la scelta di attribuire alla scuola compiti formativi anche per i magistrati onorari e, in parte, per i dirigenti amministrativi, superando la tradizionale e negativa separazione dei ruoli ed attraendo all'interno di un unico circuito formativo tutto il mondo che concorre alla direzione delle strutture giudiziarie.

Rimangono, comunque, punti non soddisfacenti rappresentati dalla presenza di tre sedi sul territorio nazionale ed un rapporto non soddisfacente tra CSM e Ministro nella nomina dei componenti del comitato direttivo.

I - ORGANI

     

Il Comitato adotta le linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; nomina i docenti; determina i criteri di ammissione ai corsi;

 

 

II - SEDI

Sono previste tre sedi, individuate dal Ministro: Bergamo, Firenze e Benevento

III - COMPITI

 

IV - PARTECIPAZIONE DEI MAGISTRATI AI CORSI

Tutti i magistrati devono partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad un corsi di aggiornamento professionale.

Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale.

 

Versione del 9 ottobre 2007

 

Sul sito www.magistraturademocrtica.it, alla sezione "ordinamento giudiziario" si può consultare la versione aggiornata di questa scheda

 


Indirizzo:
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