Cronache dal Consiglio n. 14


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di Civinini, Menditto, Marini, Salvi e SalmŽ

OGGETTO: PLENUM 9 e 10 /4/2003 E LAVORI DI COMMISSIONE

1. La nomina dei magistrati segretari.
Nella seduta del 9 aprile è stata discussa la pratica relativa alla nomina
di due magistrati segretari.
La terza Commissione dopo aver effettuato audizioni di molti candidati,
aveva espresso il proprio parere favorevole nei confronti delle colleghe
Luisa Savoia, Isabella Russi e Silvia Coppari. Intervenendo in commissione l
’avv. Buccico aveva con vivacità sollevato il problema del ruolo dei laici
nell’ambito di questa speciale procedura e, pur non avanzando alcuna
specifiche critica o apprezzamento negativo nei confronti di alcuno degli
aspiranti aveva promesso di ripetere in plenum le sue forti riserve
confronti di un sistema che, a suo avviso, asseconderebbe pratiche
lottizzatorie da parte dei togati. C’è da sottolineare che l’avv. Buccico
era intervenuto ai lavori della Commissione, della quale sono componenti i
laici della Cdl Marotta e Ventura Sarno. Inoltre il prof. Di Federico aveva
“sponsorizzato” la dott.ssa Russi, che in effetti aveva un ottimo
curriculum, perch poteva vantare una buona conoscenza delle lingue
straniere e di informatica e un master in scienze dell’organizzazione.
Marini e Fici avevano avanzato dubbi sulla “legittimazione” della dott.ssa
Coppari, perch non aveva il requisito dell’esercizio di cinque anni di
funzioni giudiziarie e, comunque, perch avevano ritenuto di non
condividere, nel merito, le valutazioni espresse dagli altri componenti
della commissione circa la graduatoria di merito dei candidati.
In plenum la discussione ha preso una piega che nulla ha a che fare con la
valutazione delle candidature proposte. In particolare il prof. Di Federico,
abbandonando le valutazioni favorevoli espresse nei confronti della dott.ssa
Russi, la cui candidatura, come ha espressamente dichiarato, egli aveva
semplicemente “strumentalizzato”, si è lanciato in uno dei suoi soliti e,
ormai storici (visto che si ripetono da almeno cinquant’anni), attacchi all’
associazionismo (fenomeno equiparato addirittura alla massoneria), alle
degenerazioni correntizie e altre raffinate analisi dello stesso genere,
affermando che i magistrati segretari sono, sostanzialmente, la cinghia di
trasmissione delle correnti associative in Csm.
Questo intervento ha provocato la reazione, con toni vibrati e, in alcuni
casi addirittura sdegnati, di tutti i togati e del prof. Berlinguer, i quali
hanno respinto, perch offensivamente contraria al vero, una ricostruzione
denigratoria del ruolo dell’associazionismo e hanno evidenziato l’altissima
professionalità e il grandissimo senso istituzionale dei magistrati addetti
alla segreteria e all’ufficio studi, la cui dignità professionale era stata
così pesantemente offesa. Maldestro è apparso il tentativo degli altri laici
della Cdl di distinguere tra il riconoscimento ai magistrati segretari e
dell’ufficio studi di un’elevata professionalità e il loro senso
istituzionale, sul quale hanno invece sorvolato, fornendo in tal modo piena
giustificazione alla spontanea e corale solidarietà espressa da tutti i
togati.
Sono ovviamente rimaste le nostre perplessità di metodo (il bando di
interpello, che richiedeva solo l’anzianità di cinque anni dall’ingresso in
carriera, era illegittimo, perch in contrasto con la circolare sul fuori
ruolo che richiede cinque anni di effettive funzioni e come tale doveva
essere annullato d’ufficio) e nel merito (pur essendo tutte le aspiranti di
grande valore, la graduatoria tra le tre candidature effettuata dal comitato
di presidenza è apparsa alla maggior parte dei consiglieri di Md e del
Movimento non condivisibile). Con 13 voti a favore (Unicost, MI, Berlinguer,
Schietroma, Civinini, Salvi e Arbasino) e 8 astensioni sono state nominate
magistrati segretari le dott.sse Savoia e Coppari. I laici della Cdl non
hanno partecipato alla votazione.
2. Un esempio di . . .coerenza.
E’ frequente da parte di molti componenti la critica ai pareri dei consigli
giudiziari sulle valutazioni di professionalità ai fini della progressione
in carriera. Pareri accusati di genericità ed eccessiva enfatizzazione. In
particolare l’avv. Buccico si è distinto per la denuncia di un fenoimeno,
ironicamente descritto come espressione di una cattiva letteratura
agiografica. Sul piano sostanziale si è spesso lamentato , e l’avv. Buccico
in primis, l’eccessiva indulgenza corporativa che porta a rendfere del tutto
teorica un’effttiva selezione e una reale valutazione della professionalità
dei magistrati.
Ora, veniva all’esame del plenum una proposta di dichiarazione di non
idoneità alla nomina a magistrato di cassazione di un magistrato, entrato in
carriera il 5 aprile 1965, relativamente al periodo 5 aprile 1988-5 aprile
1991. Per il triennio precedente c’era stata analoga valutazione negativa.
In entrambi i casi il parere del consiglio giudiziario era stato
motivatamente negativo.
Il magistrato interessato, arrestato nel 1985 perch accusato di
malversazione aggravata in concorso, e per tale ragione sospeso dalle
funzioni e dallo stipendio, era stato prosciolto nel 1989 per amnistia,
previa derubricazione della malversazione in appropriazione indebita. In
relazione ai fatti oggetto del processo penale era stato avviato il
procedimento disciplinare concluso con sentenza di condanna alla perdita di
anzianità di un anno nel 1992. Altra condanna all’ammonimento era stata
irrogata nel 1990 per pesanti ritardi nel deposito di provvedimenti. Nel
1996, infine, è stata irrogata la sanzione della perdita di anzianità di due
anni per essere stato iscritto alla massoneria dal 1974 al 1993.
La lunga militanza massonica e la condanna disciplinare per scarsa
laboriosità erano le circostanze prese in esame dal consiglio giudiziario
per esprimere il parere negativo.
La proposta della quarta commissione è stata approvata con ventitre voti
favorevoli e uno contrario dell’avv. Buccico. In assenza di un’espressa
motivazione non si può sapere quale sia stata la ragione per la quale egli
si sia opposto a una valutazione negativa argomentata in modo assolutamente
convincente e su un parere negativo del consiglio giudiziario. Si può
pensare che l’appartenenza alla massoneria sia stata ritenuta insufficiente
a giustificare una valutazione negativa. Ma c’era ben altro. Resta il fatto
che ha francamente sorpreso un voto negativo da parte di un componente
normalmente molto critico nei confronti del sistema vigente delle
valutazioni di professionalità.

3. La nomina del Procuratore della Repubblica di Genova: un’occasione
mancata.

Particolarmente delicata è apparsa, fin dalle prime battute, la scelta del
Procuratore della Repubblica di Genova, non solo perch si trattava di un
ufficio di grandi dimensioni ma anche per le tensioni che avevano
accompagnato la gestione delle indagini sul G8 e le polemiche, in alcune
occasioni interne all’ufficio, che avevano visto coinvolto in pi di un’
occasione (ed anche recentemente) uno degli attuali candidati, il
procuratore aggiunto dott. Francesco Lalla.
Ci è stato subito chiaro che il dott. Lalla non era idoneo a ricoprire il
ruolo di Procuratore della Repubblica in presenza di altri candidati in
possesso di pi che adeguate attitudini e che potevano garantire, proprio
perch provenienti da altre realtà, una scelta di non continuità rispetto
alla situazione della Procura di Genova.
Sul nome di Lalla, e dunque in linea con una scelta di continuità, sono
confluiti subito in commissione i voti di Unicost (Riello) e del centro
destra (Buccico). Schietroma ha votato per Rossini e Magistratura
Indipendente (Mammone) per Bruno Tinti, Procuratore Aggiunto a Torino.
Abbiamo votato in commissione (Menditto) per Antonio Simone, Procuratore
della Repubblica a Verbania, pur dando atto delle particolari attitudini e
capacità di Bruno Tinti che, già in quella sede, poteva apparire, al pari di
Simone, come candidato alternativo a Lalla. I Movimenti (Aghina) si sono
astenuti.
Nella discussione consiliare (Menditto) è stata sottolineata la prevalenza
del dott. Simone, Procuratore di Verbania dal 1989, che aveva dimostrato
spiccate qualità organizzative e dirigenziali, riuscendo a stimolare la
collaborazione di magistrati e personale amministrativo; anche nel corso
dell’audizione il dott. Simone aveva dimostrato di possedere in modo elevato
le doti richieste ad un Procuratore: rispetto dell’autonomia dei Sostituti,
tutela dei magistrati dell’ufficio, consapevolezza dell’importanza della
specializzazione e del coordinamento delle indagini, disponibilità al
dialogo con gli avvocati per la migliore organizzazione dell’ufficio,
importanza del riscontro dibattimentale delle indagini. Si è dato
espressamente atto che altro candidato particolarmente idoneo, egualmente
prevalente su Lalla, appariva il dott. Tinti, che aveva dato prova di
spiccate capacità organizzative e di grandi conoscenza nel settore
informatico che avevano consentito la migliore organizzazione dell’ufficio.
Si è anche sottolineato che la scelta del dott. Simone, candidato proposto
in commissione e sicuramente idoneo, poteva essere modificata in presenza di
un numero elevato di candidati (quattro) all’esito della discussione: l’
individuazione di una unica candidatura alternativa a Lalla avrebbe riscossa
la nostra totale adesione.
E’ intervenuto anche Marini che ha ricordato in modo approfondito le qualità
di Bruno Tinti sotto il profilo organizzativo ed informatico ed ha
annunciato il voto in suo favore.
Nel corso del dibattito è stato confermato quanto, purtroppo, già emerso in
precedenza, vale a dire che su Lalla si sarebbe formata una ampia
maggioranza, aggiungendosi ai voti di Unicost e del Centro destra quelli dei
due laici di centrosinistra (Schietroma annunciava di “abbandonare”
Rossini) ed anche di due voti dei Movimenti (Fici ed Aghina).
Essendo venuta meno la possibilità di un candidato alternativo, con qualche
possibilità di vittoria, abbiamo ritenuto di votare Simone o Tinti secondo
le convinzioni maturate, entrambi candidati di rottura con una continuita
con la gestione passata della procura che aveva giustificato molte
perplessità.
Lalla ha riportato 16 voti (Favara, Di Nunzio, Meliadò, Primicerio, Riello,
Stabile, Aghina, Fici, Berlinguer, Schietroma, Di Federico, Buccico,
Spangher, Ventura-Sarno, Marotta), Tinti 6 voti (Lo Voi, Mammone, Civinini,
Marini, Salvi), Simone 2 voti (Menditto, Salmè); astenuti 2 (Marvulli.
Rognoni).

4. La nomina del presidente del tribunale di Forlì.

E’ stato nominato presidente del Tribunale di Forlì il dott.Fernando
Maffuccini, Presidente di sezione dello stesso Tribunale.
La prevalenza del dott.Maffuccini sull’altro candidato dott.Corrado Tosi
(Consigliere presso la Corte di appello di Bologna) è stata ritenuta sulla
base della specifica esperienza maturata sia nel settore civile che nel
settore penale, dalle attitudini direttive dimostrate nell’espletamento di
funzioni semidirettive (per oltre un decennio) e di direttive vicarie
proprio presso il Tribunale di Forlì. Si è anche tenuto conto dell’esito
dell’audizione disposta dalla V commissione nel corso della quale alcune
soluzioni proposte dal dott.Tosi per accelerare i dibattimenti penali come
richiesto dal Procuratore della Repubblica di Forlì, hanno destato qualche
perplessità.
Il dott. Maffuccini ha riportato 14 voti (Marvulli, Aghina, Arbasino,
Civinini, Marini, Menditto, Salmè, Salvi, Buccico, Ventura Sarno, Marotta,
Spangher, Schietroma, Berlinguer); il dott.Tosi ha riportato 9 voti (Favara,
MI,Unicost); 1 astenuto ( Rognoni); assenti al momento del voto Fici e Di
Federico.

5. L’astensione sulla proposta di resistere al ricorso relativo alla nomina
del Presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.
La vicenda della nomina del Presidente del Tribunale per i minorenni di
Caltanissetta è nota ai lettori delle precedenti puntate di questo
notiziario. Il dott. Ferreri ha proposto ricorso al giudice amministrativo
nei confronti della nomina del dott. Novara. Sulla proposta di resistere all
’impugnazione, basata sul rilievo che nessuna violazione delle regole era
stata consumata dal plenum, ci siamo astenuti.
E’ vero, infatti, che è prassi del Csm che tutti i componenti, anche quelli
rimasti soccombenti votino per la difesa in giudizio del provvedimento
deliberato, ma questo vale, quando si tratta di nomina di direttivi, quando
la soccombenza abbia ad oggetto divergenze di valutazioni dei candidati, non
quando la delibera, ad avviso dei soccombenti, sia frutto di violazione di
regole Ebbene in questo caso era stata proprio denunciata una palese
violazione della circolare sui criteri di nomina dei dirigenti degli uffici
minorili. E la cosa ci è parsa molto grave anche per la peculiarità di
questa giurisdizione (oggi ingiustificamente oggetto di attacchi e di
minacce di soppressione).
A fronte di una grave violazione delle regolare dettate dalla circolare non
potevamo approvare una delibera che si basava esclusivamente sulla negazione
diella violazione denunciata. Peraltro l’astensione non pregiudica certo la
difesa della delibera in giudizio.

6. Le tabelle del Tribunale di Roma: il problema dell’ufficio GIP

Il Consiglio ha approvato, con alcune eccezioni su punti minori e sulla
permanenza ultradecennale, le tabelle del Tribunale di Roma. L’esame delle
tabelle romane, e cioè del pi grande ufficio giudiziario italiano (ed
europeo), si è rivelato inevitabilmente complesso, anche se agevolato dalla
qualità elevata della proposta tabellare.
L’aspetto che ha presentato le maggiori difficoltà è stato senza dubbio
quello concernente l’assetto dell’Ufficio GIP.
La proposta iniziale, avanzata con le tabelle 2000-2001, non decisa dal
Consiglio e ribaltata sulle tabelle 2002-2003, prevedeva la suddivisione
dell’ufficio GIP in due sotto-sezioni, separandosi nettamente l’attività di
udienza preliminare da quella di giudice delle indagini. A tale soluzione si
erano opposti inizialmente 9 dei 40 giudici dell’ufficio, ma tale numero nel
tempo è notevolmente salito, come risulta da un recente documento inoltrato
da molti giudici al Consiglio.
Entrambe le soluzioni sono state dal Consiglio ritenute legittime e
percorribili (in linea con la deliberazione assunta poche settimane fa con
riferimento al Tribunale di Torino) ed entrambe presentano aspetti
problematici. La scelta fra i due modelli organizzativi, per i grandi
uffici, non è quindi semplice.
A fronte delle due possibili opzioni il Consiglio ha ritenuto che non
sussistevano elementi per "bocciare" la proposta tabellare presentata dal
tribunale romano, anche se ha segnalato nella propria delibera che il
Tribunale di Torino ha ritenuto, dopo un anno di sperimentazione della
soluzione comportante la divisione delle attività, di tornare alla struttura
originaria che prevede che tutti i giudici svolgano sia attività gip sia
attività gup.
Ritiene il Consiglio che ogni ufficio debba individuare - motivatamente - la
soluzione organizzativa pi appropriata, fermo restando il dovere del
Consiglio di intervenire nei casi in cui la proposta appaia chiaramente non
condivisibile e salve, in ogni caso, successive verifiche circa i risultati
raggiunti.

7. L’assegnazione degli affari nel collegio

Nell’esame delle tabelle della Corte di appello di Trento il Consiglio ha
ribadito il principio che deve essere previsto un criterio predeterminato
anche per l’assegnazione degli affari fra i componenti del collegio.

8. Magistrati del lavoro e supplenze

Il Consiglio ha ribadito, con riferimento alla Corte d’Appello di Potenza,
un principio importante, sulle osservazioni di un magistrato, addetto al
settore lavoro, non approvando i provvedimenti con cui tale magistrato era
stato destinato in supplenza nel settore penale in quanto tale destinazione
è avvenuta senza provvedimenti formali e motivati, ma solo con l’inserimento
nel ruolo di udienza. Alle obiezioni del capo dell’ufficio, secondo cui
l’inserimento nel ruolo di udienza era avvenuto in applicazione dei criteri
tabellari, il Consiglio ha affermato che per la supplenza (si trattava fra
l’altro di consigliere della Sezione lavoro) occorre un provvedimento
"specifico e motivato", che dia conto delle ragioni della sostituzione e
dell’applicazione in concreto dei criteri tabellari.

9. Trasferimenti e revoca successiva

Nelle sedute del 9 e 10 aprile il Consiglio ha assunto due decisioni in tema
di revoca del trasferimento già disposto dal plenum.
Ha accolto l’istanza di revoca per gravi motivi di salute di un magistrato
che ha documentato l’aggravarsi di una condizione di cardiopatia, mentre ha
respinto la domanda di revoca avanzata da un magistrato motivata da: a)
prevalenti ragioni di servizio della Procura della Repubblica di
provenienza; b) possibile situazione sopravvenuta di incompatibilità con la
moglie avvocato, che nelle more aveva iniziato a seguire alcuni processi
nella sede di destinazione. In particolare, il Consiglio ha ritenuto che in
una Procura di dimensioni medie non possano ravvisarsi - salvo eccezioni nel
caso di specie insussistenti - situazioni di lavoro tali da rendere
insostituibile il magistrato trasferito; tali non essendo certo la presenza
di indagini complesse o con indagati in stato di custodia (che costituiscono
una realtà in qualche modo "ordinaria" per tutte le procure che si occupano
di criminalità organizzata).

DALLE COMMISSIONI

1. Pubblicazioni

Nella seduta del 10 aprile la III Commissione ha deciso di dare corso ad una
nuova pubblicazione dei posti di appello (ad oggi sono pubblicabili 136 dei
circa 170 posti vacanti). La proposta sarà portata in plenum entro il 17
aprile, con termine per la presentazione delle domande al 30 di aprile.
Solo nel corso del mese di maggio si procederà a pubblicare i posti
semidirettivi.
Tale decisione accoglie solo in parte il progetto di lavoro che avevamo
presentato il 20 marzo scorso e che prevedeva la pubblicazione dei posti
semidirettivi entro il 3 di aprile e dei posti di appello entro il 17 di
aprile. La scelta della commissione, a nostro parere, allunga i tempi di
lavoro, posticipando l’inizio della mobilità proprio per quei posti (i
semidirettivi) che presentano maggiore complessità in quanto: a) hanno tempi
maggiori di definizione della procedura; b) liberano in misura minore posti
di primo grado utilizzabili per la seconda fase della mobilità.
Così stando le cose, si tratterà di valutare se non pubblicare i posti di
cassazione (pubblicabili circa 18-20 sui 27 vacanti) assieme ai posti di
appello, invece che separatamente.
Costituisce, invece, notizia positiva il fatto che la segreteria della III
Commissione è stata rafforzata con un contratto che consente di utilizzare
due persone esterne, addette al caricamento dei dati. Si tratta di persone
che stanno fornendo un aiuto significativo, e questo consentirà alla
commissione di iniziare fin dai primi di maggio l’esame delle domande per i
posti di primo grado pubblicati il 13 marzo scorso.
Altrettanto positive sono le notizie che concernono i posti di appello
pubblicati a dicembre scorso: il prossimo plenum potrà ratificare almeno 15
trasferimenti, ed altri saranno proposti dalla commissione nel medesimo arco
di tempo, così che residueranno a breve non pi di 10-15 posti da assegnare.
Va poi ricordato che il plenum potrà collocare fuori ruolo 9 magistrati,
così che si renderanno disponibili complessivamente per la mobilità quasi 25
nuovi posti, quasi interamente di primo grado.

2. Fuori ruolo e ricollocamento

La materia dei fuori ruolo continua a caratterizzarsi per difformità di
vedute interne alla III Commissione e al Consiglio.
In sede di Commissione sono prevalse due decisioni che ci hanno visti in
chiara minoranza.
La prima riguarda ancora una volta il tema del concorso virtuale in sede di
ricollocamento in ruolo. Si tratta di un magistrato che era stato collocato
fuori ruolo per alcuni mesi presso l’AIPA e che poi ha conosciuto alcune
proroghe, sempre a termine, fino ad una richiesta di ricollocamento in
ruolo, poi revocata, con nuovo incarico a termine. La nostra posizione, di
grande prudenza sullo strumento del concorso virtuale, ci ha portati ad un
voto di commissione contrario, ritenendo che la pluralità di incarichi a
termine non consenta di ipotizzare, allorch l’ultimo incarico non viene
rinnovato, l’esistenza di una "messa a disposizione" (condizione per il
ricollocamento d’ufficio ai sensi della parte prima del par.27 della
circolare 30/11/1993).
La seconda, già oggetto di seduta plenaria il 9 aprile, ha visto la nostra
astensione. Un magistrato collocato fuori ruolo, presso il Ministero, aveva
chiesto il ricollocamento in ruolo e, grazie al concorso virtuale, destinato
ad un ufficio di tribunale diverso da quello di provenienza.
Successivamente, prima della presa di possesso, dal Ministero era giunta una
nuova richiesta di fuori ruolo; col consenso del magistrato il Consiglio
aveva accolto la richiesta, senza però revocare la precedente delibera di
destinazione al nuovo ufficio. Ciò ha consentito oggi al collega di essere
destinato al secondo tribunale, dove mai aveva preso possesso, come se fosse
il suo ufficio di provenienza. Abbiamo ritenuto che tale procedura -
utilizzata dal Consiglio anche per altri casi - non sia conforme a
circolare, se non altro perch ricollocando fuori ruolo il magistrato
trasferito che non ha ancora preso possesso nella nuova sede (destinazione
che però non viene revocata) si crea una finzione e si elude nei fatti
l’obbligo di un intervallo quinquennale fra due periodi di fuori ruolo,
dando per di pi al magistrato il vantaggio di scegliere un ufficio di
destinazione senza concorrere con gli altri potenziali aspiranti. Insomma,
un altro caso di vantaggio "indebito". Ci siamo astenuti, invece di votare
contro la delibera, perchè la decisione - errata - del precedente Consiglio
di non revocare la destinazione al nuovo ufficio giudiziario ha creato in
capo al magistrato un’aspettativa di destinazione che oggi appare, dal suo
punto di vista, legittima.

16 04 2003
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