Il ricollocamento in ruolo dei consiglieri uscenti


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Intervento di Luigi Marini al plenum del 12 dicembre 2002

PREMESSA: L’ISTITUTO DEL CONCORSO VIRTUALE

1. Il concorso virtuale, in quanto tale, non è un privilegio, ma un limite
alla destinazione d’ufficio. Il ricorso al cd. concorso virtuale per il
ricollocamento in ruolo dei magistrati, che hanno fatto parte del Consiglio
superiore nel quadriennio appena precedente, non è frutto di una scelta
ampiamente discrezionale di questo Consiglio superiore che avrebbe optato
per tale soluzione preferendola ad altre, quali, ad esempio, la partecipazione
a domanda ad un concorso reale, oppure la destinazione sempre e comunque
al posto di provenienza. Si tratta, allo stato della normativa, di scelta
obbligata, che trova conferma anche nel disposto della legge n.44 del
2002 che, nel disciplinare diversamente le modalità di ricollocamento
dei consiglieri oggi in carica (con ritorno obbligato agli uffici di provenienza),
ha optato per la non applicazione della nuova disciplina ai consiglieri
uscenti. In via generale, all’interno dei meccanismi di mobilità del personale
il concorso "virtuale" costituisce uno strumento che risponde ad esigenze
reali di buona amministrazione, e come tale deve essere valutato. Esso
rappresenta, infatti, una disciplina del potere consiliare di operare
trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio che non troverebbero
diversa adeguata soddisfazione. Si può, in tal senso, fare riferimento
ad esempi di casi di trasferimento d’ufficio, quali i trasferimenti urgenti
per motivi di salute o di sicurezza e quelli a seguito di procedura ex
art.2 legge guarentigie In tutti questi casi la scelta dell’ufficio di
destinazione lascia al Consiglio un potere discrezione pi o meno ampio,
che in concreto trova limite essenzialmente nella corrispondenza fra la
qualifica professionale del magistrato e il grado degli uffici potenzialmente
individuabili. Ciò potrebbe comportare, in assenza di parametri ulteriori,
uno strappo assoluto rispetto alle regole ordinarie sulla mobilità fissate
in sede di circolare e la possibilità che il magistrato ottenga nei fatti
un trattamento del tutto "privilegiato". La previsione, propria del concorso
"virtuale", che la sede di destinazione venga assegnata al magistrato
soltanto se il punteggio a costui concedibile si rivela quanto meno uguale
al punteggio medio dei vincitori degli ultimi quattro (o comunque degli
ultimi) concorsi reali, rappresenta dunque una limitazione della discrezionalità
del Consiglio ed evita soluzioni che contrasterebbero in maniera inaccettabile
con le aspettative legittime degli altri magistrati interessati anche
solo potenzialmente all’ufficio di destinazione individuato. Tale limitazione,
che opportunamente il Consiglio si è data, non opera nei casi in cui i
diritti del magistrato assumono prevalenza assoluta su ogni altro interesse,
come nel caso di applicazione della legge n.104/92. Allorch, infatti,
sussistono i presupposti di tale disposizione, il diritto all’assistenza
riconosciuto alla persona portatrice di handicap grave impone che il magistrato
venga assegnato alla sede indicata indipendentemente da ogni valutazione
sul punteggio a lui attribuibile. Ciò non toglie che in presenza di posti
vacanti in diversi uffici della sede di destinazione si possa e si debba
tenere conto anche delle risultanze dell’attribuzione dei punteggi fissati
in via ordinaria. Tornando alla destinazione degli componenti uscenti
del Consiglio, e’ la legge - art. 30, co.2 DPR 16 settembre 1958, n.916,
come sostituito dall’art. 14 legge 12 aprile 1990, n.74 - a prevedere
che il rientro in ruolo di tali magistrati sia una forma di ricollocamento
d’ufficio, prevedendo l’assegnazione all’ufficio di provenienza "eventualmente
anche in soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso
la disponibilità". L’assegnazione all’ufficio di provenienza è prevista
dalla legge in termini di mera facoltà, rafforzata a beneficio del magistrato
interessato, dalla previsione dell’assegnazione anche in soprannumero;
si tratta di norma di garanzia, in grado di evitare che la scelta del
consigliere uscente di rientrare all’ufficio di provenienza venga impedita
dall’eventuale assenza di vacanze. Al magistrato, tuttavia, è offerta
in alternativa la possibilità di dichiarare la disponibilità per l’assegnazione
in altro ufficio. Conformemente alla disciplina di legge, il Par.30 della
circolare 30 novembre 1993 dispone che i consiglieri uscenti hanno facoltà
di ricollocamento all’ufficio di provenienza anche in soprannumero, e
disciplina quindi l’ipotesi di destinazione ad altro ufficio "per il quale
abbiano espresso la disponibilità, ai sensi dell’art.14 della legge 12
aprile 1990 n.74", nel senso che "si procederà con concorso virtuale".
In ambedue i casi, assegnazione all’ufficio di provenienza o disponibilità
all’assegnazione in altro ufficio, il Consiglio superiore conserva la
pienezza dei poteri decisori, che costituiscono il contenuto della previsione
del ricollocamento in ruolo officioso, e non a domanda. Il Consiglio superiore
può così valutare se siano prevalenti le esigenze organizzative e funzionali
dell’Amministrazione giudiziaria per un rientro in ruolo con assegnazione
all’ufficio di provenienza o se si possano valutare, in riguardo sempre
ai bisogni organizzativi dell’Amministrazione, le dichiarazioni di disponibilità
per altri uffici. In quest’ambito operativo il concorso virtuale rappresenta
nulla pi che uno strumento di contenimento delle possibili degenerazioni
nell’uso dei poteri officiosi di determinazione dell’ufficio di assegnazione,
nel senso di impedire che la procedura di ricollocamento officioso in
ruolo si trasformi in occasione per far conseguire al singolo magistrato
risultati di "carriera", che altrimenti non avrebbe realisticamente raggiunto
con la partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie. In sintesi,
in via generale può affermarsi che non è lo strumento del concorso virtuale
a presentarsi come intollerabile, ma è l’uso che talvolta il Consiglio
ne ha fatto, sia con riferimento ai presupposti di applicabilità sia con
riferimento alla gestione dei punteggi. 2. I limiti strutturali del concorso virtuale. Il concorso virtuale,
proprio per la sua natura, non è in grado di assicurare la stessa efficacia
di azione di un concorso reale: l’osservazione è elementare, ma giova
a spiegare la ragione per cui la circolare consiliare sul conferimento
degli uffici direttivi prevede che un ufficio direttivo non è assegnabile
per concorso virtuale. Nel settore dell’assegnazione degli incarichi direttivi,
ove pregnante è l’esigenza di "preporre all’ufficio …il candidato pi
idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze
funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali"
(così la circolare consiliare sulla finalità della valutazione comparativa
degli aspiranti), occorre che ogni comparazione sia effettiva. Il concorso
virtuale, appunto perch si fonda su una comparazione fittizia, eleggendo
a termine di comparazione una media di punteggi attribuiti in alcuni concorsi
reali precedenti, non dà le necessarie garanzie di poter condurre ad una
scelta amministrativamente opportuna. Allo stato, le circolari consiliari
non prevedono il divieto di assegnazione di incarichi semidirettivi per
concorso virtuale. Con deliberazione del 28 aprile 1997, anzi, il Consiglio
precisò che le modalità del concorso virtuale (comparazione con la media
dei punteggi ottenuti dai vincitori dei concorsi celebrati negli ultimi
4 anni; attribuzione al candidato dei punteggi ora per allora) erano tali
da evitare che si dovessero escludere dal concorso virtuale gli incarichi
semidirettivi. Tale posizione consiliare precede la riforma del 1998 sul
giudice unico e non poteva tenere conto del testo dell’attuale art. 47
quater del R.D. n. 12/1941, aggiunto dal D.lgs. n.51/98, che valorizza
la specificità professionale della figura del presidente di sezione, elencandone
i compiti di collaborazione direttiva, che la qualificano in termini di
essenzialità ad un programma organizzativo improntato a criteri di efficienza.
Il Consiglio superiore non ha ancora provveduto ad una rivisitazione della
circolare 30 novembre 1993 alla luce di tale innovazione, ed è evidente
che nel prossimo futuro dovrà interrogarsi sulla opportunità di prescrivere
per circolare l’equiparazione degli incarichi semidirettivi a quelli direttivi,
quanto a impossibilità di assegnazione per concorso virtuale, cogliendo
l’inequivoco messaggio legislativo di forte valorizzazione anche della
specificità professionale dei primi. Una richiesta per l’apertura di una
pratica su questo tema è stata presentata al Comitato di presidenza ed
è all’esame della III Commissione, avendo riguardo, ovviamente, a tutti
i casi di ricollocamento in ruolo di magistrati che potrebbero aspirare
all’utilizzo del concorso virtuale. Ciò premesso, è possibile oggi, allo
stato della legislazione primaria e delle previsioni di circolare, ricorrere
ad aggiustamenti del meccanismo del concorso virtuale, che contengano
in misura apprezzabile il rischio di assegnazione di incarichi semidirettivi
a magistrati ricollocandi in ruolo d’ufficio, che non posseggano le necessarie
doti professionali? 3. Una proposta di interpretazione. Già l’attuale circolare consiliare
sui tramutamenti riserva particolare attenzione al conferimento degli
incarichi semidirettivi, prescrivendo "in considerazione della particolare
natura delle relative funzioni, una diversa e pi congrua articolazione
dei parametri rispetto alla generale disciplina in materia di assegnazione
di posti ordinari" - punto 2 del par. I, che definisce il tema con l’espressione
"conferimento di funzioni particolari". La circolare così prescrive che
la valutazione dei "requisiti di idoneità specifici per l’esercizio delle
funzioni del posto da coprire……specie quando lo richieda la particolare
complessità delle situazioni che interessano le sedi giudiziarie in cui
si trovano i posti da ricoprire.." si avvalga del ricorso a particolari
strumenti di cognizione istruttoria (audizioni, richiesta di pareri ad
hoc ai Consigli giudiziari, ecc.). Sembra in linea con la direttiva segnata
da queste previsioni di circolare che, nel procedere all’assegnazione
per concorso virtuale di un incarico semidirettivo, si temperi, ai fini
di una maggiore efficacia del meccanismo comparativo, l’elemento di casualità
insito nell’elezione, a termine di comparazione, della media dei punteggi
attribuiti ai vincitori di alcuni precedenti concorsi reali per lo stesso
posto. Una particolare prudenza nell’attribuzione dei punteggi nei concorsi
virtuali che concernono incarichi semidirettivi si giustifica anche alla
luce del dettato dell’ultima parte del par.30 della circolare del 13 novembre
1993, che recita: "Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni della
presente circolare deve essere comunque fatto riferimento, per i casi
dubbi, al principio secondo cui il collocamento fuori ruolo, l’aspettativa
o l’elezione al Consiglio Superiore non debbano comportare indebiti vantaggi".

4. I posti presso la Corte di cassazione. Tale ultima disposizione impone
un breve cenno anche alle domande che alcuni consiglieri uscenti hanno
avanzato per essere destinati a posti presso la Corte di cassazione e
la relativa Procura generale. Premesso che una scelta per il massimo rigore
nell’attribuzione dei punteggi di merito e attitudini mi appare inevitabile,
si pone il problema se la disposizione contenuta nel nuovo testo dell’art.117
O.G. comporti un divieto di accoglimento delle richieste in esame. L’art.117,
così come modificato dall’art.2 della legge n.48 del 2001, prevede: "I
posti di magistrato di appello e di tribunale destinati alla Corte di
cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi
a concorso con le procedure ordinarie". Si è in presenza di disposizione
che dev’essere coordinata con i precedenti articoli 115 e 116, contenenti
disposizioni che hanno inserito nella pianta organica del giudice di legittimità
i posti di merito che erano fino ad allora "applicati". Ne consegue che
l’art.117 intende parificare, ad ogni effetto, le modalità di concorso
per i posti di merito presso la Corte di cassazione (e Procura generale)
con quelle per i posti di magistrato di legittimità. Così escluso che
per i posti di merito presso la Corte e la relativa Procura generale sussista
un impedimento all’utilizzo del concorso virtuale (che per i consiglieri
uscenti va ritenuto essere considerato come procedura "ordinaria"), deve
richiamarsi la necessità che il Consiglio operi una valutazione attenta
della sussistenza del requisito della "specifica attitudine per la funzione
di legittimità ed una spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca"
(Par.XV e XVI della citata circolare del 1993). E’ ovvio che tale requisito
non può desumersi in modo - di fatto - automatico dallo svolgimento di
funzioni giurisdizionali in procedimenti complessi o in grado di appello,
se è vero che i termini "studio", "ricerca" e "funzione di legittimità"
intendono sottolineare un’attitudine del magistrato specifica e accentuata.

LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PENDENTI Fatte queste premesse, ci
si è trovati di fronte una realtà contraddittoria. Da un lato, infatti,
appariva del tutto incongruo modificare la circolare esistente dopo che
erano maturati per i consiglieri i termini per il rientro in ruolo, col
rischio di applicare (agli uscenti ed alle altre domande pendenti di rientro)
una normazione nuova avente effetti retroattivi e come tale censurabile;
a ciò si aggiunga il netto contrasto di simile ipotesi con l’indirizzo
del Consiglio, seppure espresso in settori diversi, di sfavore verso la
di modifiche regolamentari in corso di procedura. Dall’altro, l’attuale
normativa, soprattutto per come interpretata e applicata nel passato anche
recente, si presentava potenzialmente configgente, a mio parere, con interessi
di buona amministrazione e di sostanziale equità. In simile quadro sono
emerse in commissione, anche con riferimento agli interventi di consiglieri
"esterni" che hanno partecipato ai lavori, posizioni di radicale critica
dello strumento del concorso virtuale, con indicazioni di principio favorevoli
- in ottica di riforma - all’obbligatorietà del rientro in ruolo esclusivamente
presso l’ufficio di provenienza (anche in soprannumero), così come specificamente
disposto per i consiglieri in carica dalla legge n.44 del 2002. Ciò affermato
in via di principio, alcuni dei componenti la commissione hanno preso
atto dell’odierna inapplicabilità della disciplina "desiderata" ai casi
in esame ed hanno espresso, infine, indicazione di voto favorevole all’accoglimento
di tutte le richieste presentate dai consiglieri uscenti mediante l’attribuzione
del massimo dei punteggi di merito e di attitudine a ciascuno dei richiedenti.
Dalla constatazione del conflitto fra la disciplina vigente, integrata
dalle prassi dominanti, e l’esigenza di salvaguardare, ove possibile,
l’equità della soluzione adottanda, ho desunto la necessità di avanzare
due proposte che non hanno raccolto consenso e che posso così schematizzare:
1) riservare una valutazione diversa delle domande per posizioni semidirettive
rispetto a quelle per posti di cassazione; tale distinzione trova fondamento
nel punto 2 del paragrafo 1 della circolare 13 novembre 1993 che individua
come "speciali", e quindi soggetti a criteri e punteggi diversi e specifici,
i posti semidirettivi. Simile distinzione risulta rafforzata in modo significativo
dalla disciplina introdotta con l’art.47 quater O.G., che caratterizza
le funzioni semidirettive con compiti di natura organizzativa/gestionale,
compiti cui dovrebbero corrispondere specifici requisiti personali. In
altre parole, alle funzioni di avvocato generale, procuratore aggiunto
e presidente di sezione dovrebbero accedere magistrati che sembrino possedere
le necessarie attitudini, e, soprattutto, coloro che nell’ambito di un
concorso reale risultino i pi idonei a ricoprire le nuove funzioni. Alla
luce di tali considerazioni, mi era sembrato ragionevole proporre che,
in assenza di un concorso reale, in sede di concorso virtuale non fosse
ragionevole assegnare agli aspiranti il massimo dei punteggi attitudinali.
Tale proposta è stata ritenuta, da tutti i componenti la commissione,
non condivisibile, prestandosi a censure di legittimità e apparendo non
suscettibile di resistere al vaglio della giurisdizione amministrativa.
2) Non applicare ad alcuno degli aspiranti a funzioni semidirettive il
massimo dei punteggi attitudinali, in applicazione dell’ultima parte del
paragrafo 30 della circolare 1993, posto che per tutti si rappresentava
un’anzianità inferiore (in misura pi o meno marcata) rispetto ai vincitori
degli ultimi concorsi. La medesima situazione non si presentava, invece,
per gli aspiranti a posti di cassazione. L’elemento relativo all’anzianità,
che in sede di concorso reale non deve essere sopravvalutato e non può
avere rilevanza con riferimento alle attitudini, appariva invece, a mio
parere, meritevole di particolare considerazione in sede di concorso virtuale,
quale correttivo rispetto alla mancanza di confronto fra pi aspiranti
e quale elemento introduttivo di una equitativa cautela. E, in effetti,
in sede di concorso reale all’attribuzione del massimo del punteggio ad
un aspirante non corrisponde alcuna garanzia di accoglimento della domanda,
dal momento che le circolari prevedono che a parità di punteggio prevale
il criterio di anzianità nel ruolo. Anche questa prospettiva è stata respinta
dalla commissione, che ha ritenuto contrario alla circolare il recuperare
il dato dell’anzianità (già espressamente valutato con apposito punteggio)
sotto il diverso profilo attitudinale. Si è trattato di proposte in qualche
modo provocatorie, che rispondevano al delinearsi di orientamenti della
commissione che non mi sembrava possibile condividere e che avrebbero
condotto a risultati non convincenti. La commissione, infatti, dopo avere
unanimemente concordato sulla necessità - ai sensi della disciplina vigente
- di applicare l’istituto del concorso virtuale, e dopo avere manifestato
l’esigenza di attenzione e rigore interpretativo, sembrava orientarsi
verso la attribuzione del massimo dei punteggi nei confronti di tutti
i richiedenti e verso la proposta di accoglimento di tutte le domande.
La commissione ha respinto, come detto, le due proposte interpretative
ed ha deciso di non procedere ad alcuna scelta di ordine generale sui
punteggi da attribuire; il dibattito si è così spostato sui criteri in
base ai quali valutare le posizioni caso per caso. A questo punto, va
sottolineato, uno dei componenti laici della commissione ha ritenuto di
non procedere a differenziazioni e di attribuire a tutti i candidati il
massimo dei punteggi attitudinali. Questo per due considerazioni: a) la
coerenza con la prassi seguita dal precedente Consiglio; b)la non condivisione
di soluzioni che avrebbero penalizzato proprio coloro che, eletti dalla
magistratura, hanno svolto per 4 anni delicatissime funzioni, occupandosi
sia di temi di legittimità sia di scelte gestionali. Va detto ancora che
nella riunione del 19 novembre alcuni consiglieri, preso atto delle perplessità
sollevate dall’attribuzione dei punteggi massimi a tutti i richiedenti,
hanno proposto di sospendere la procedura e di valutare l’opportunità
di modificare la circolare. Personalmente ho ritenuto tale posizione (a
dir poco) tardiva e, come sopra illustrato, in contrasto con l’orientamento
che il plenum dell’attuale Consiglio ha adottato in altre materie (trasferimenti
e valutazioni di professionalità) e che contiene una chiara indicazione
della non praticabilità di modifiche regolamentari nei casi in cui la
procedura è già in corso.

L’esito delle valutazioni compiute dalla commissione è stato il seguente:
proposta di assegnazione di tutti i posti richiesti, con attribuzione
del massimo dei punteggi a tutti i richiedenti, e con alcune posizioni
di minoranza, come di seguito indicate:

1. ANGELI Pres.Sez.CA Bologna astensione Marini

2. CASSANO Appl. appello cassazione unanimità

3. CONSOLO Appl. PG cassazione astensione Marini e Fici

4. D’ANGELO Sost. PG cassazione come sopra

5. DI CASOLA cassazione come sopra6. FERRARA cassazione come sopra

7. GALLO Pres.Sez.Trib.lavoro RM contrari Marini e Fici

8. GILARDI cassazione unanimità 9. ROMEI PASETTI Avv.Gen. Milano contrari Marini e Fici 10. ROSSI cassazione unanimità 11. SPATARO Proc.Agg. Milano astensione Marini 12. TORO Proc.Agg. Roma astensione Marini e Fici 13. VIAZZI Pres.Sez.Trib. Genova astensione Marini 14. VISCONTI cassazione astensione Marini e Fici Passando ai dati di fatto che, nell’ambito di quanto emerso dai fascicoli
personali degli aspiranti, mi appare opportuno ricordare in questo momento,
segnalo quanto segue: 1) Presidente di sezione della Corte di appello di Bologna (Angeli -
proposto con 20; virt.20) - i 4 magistrati vincitori dei concorsi maggio
2000 e febbraio 2002 sono stati nominati con 20 punti (4-2-4-10); l’anzianità
dei quattro magistrati andava da 35 a 42 anni; anzianità di Angeli: 32
2) Presidente di Sezione lavoro del Tribunale di Roma (Gallo - proposto
con 22,5; virt.22) - i 2 magistrati vincitori dei concorsi di aprile e
luglio 2000 sono stati nominati con 22 punti (3-2-3-4-10); l’anzianità
di servizio andava dai 35 ai 41 anni, mentre gli anni di specializzazione
lavoro andavano dai 25 ai 26, continuativi e attuali; anzianità di Gallo:
23 anni e solo 8 di lavoro, cessati nel 1992. 3) Procuratore aggiunto di Roma (Toro - proposto con 20; virt.19) - dei
5 magistrati vincitori del concorso giugno 1999, 3 sono stati nominati
con 20 punti (4-2-4-10) e 2 con 19 punti (3-2-4-10); l’anzianità di servizio
andava dai 32 ai 34 anni; anzianità di Toro: 32 4) Presidente di sezione del Tribunale di Genova (Viazzi - proposto con
19,5; virt.19) - il magistrato vincitore del concorso 2002 ha avuto 19
punti (4-2-3-10) e anzianità 35; anzianità di Viazzi: 25. Trovandomi in
presenza di unico esempio di riferimento nel quadriennio e, soprattutto
di esempio anomalo (il magistrato in questione risultava trasferito nel
2002 alla presidenza di sezione a Genova da altro tribunale per ragioni
di incompatibilità ed era già presidente di sezione), ho verificato i
concorsi precedenti, di maggio e novembre 1997: i 4 vincitori sono stati
nominati con punteggi oscillanti da 16 a 18 e 19, ed i due vincitori con
16 punti avevano solo 7 punti di anzianità; in altri termini 3 dei 4 vincitori
avevano anzianità oscillante fra i 21 e i 22 anni, inferiore a quella
del cons.Viazzi. 5) Avvocato generale di Milano (Romei Pasetti - proposta con 20; virt.22)
- il vincitore del concorso maggio 1993 ebbe 22 punti (3-2-17) con anzianità
di 38 anni; anzianità di Romei Pasetti: 33 Come meglio specificato in
seguito, oggi il massimo punteggio possibile è 20; De Luca nel 1993 ebbe
22 punti, pur non ottenendo il massimo di attitudini e merito, perch
gli furono riconosciuti 17 punti di anzianità; il massimo di anzianità
oggi è 10; sono previsti oggi fino a 2 punti per funzioni omologhe, parametro
allora non esistente. 6) Procuratore aggiunto di Milano (Spataro - proposto con 20; virt.20)
- i 5 vincitori del concorso giugno 1999 e il vincitore del concorso maggio
2000 hanno avuto tutti 20 punti (4-2-4-10), con anzianità oscillante fra
i 30 e i 35 anni; anzianità di Spataro: 27 7) Consiglieri presso la Corte di cassazione (Di Casola, proposto con
10,5; Ferrara, 10,5; Gilardi, 13; Rossi 11,5; Visconti, 13 - virt.10,4)
- con il massimo punteggio tutti superano punti 10,4; Gilardi, Rossi e
Visconti lo supererebbero anche con punteggi inferiori. L’anzianità di
alcuni dei vincitori dell’ultimo concorso (luglio 2002) è uguale o inferiore
a quella dei pi giovani dei consiglieri uscenti, e cioè Di Casola e Ferrara;
sono stati trasferiti, infatti, magistrati nominati con DM del maggio
e dicembre 1977 e del maggio 1978 8) Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione (D’Angelo
- proposto con 13; virt.11,8) - anche con 1 punto in meno in attitudini
(4 invece di 5), D’Angelo potrebbe oggi essere assegnato all’ufficio richiesto.
Nel 2000 è risultato vincitore Abbritti, nominato con DM del 1967; nel
2001 è stato destinato Delehaye, nominato con DM del 1970; D’Angelo, è
stato nominato con DM del 1972. 9) Magistrato di appello presso la Corte di Cassazione - Massimario (Cassano
- proposta con 12; virt.12) - Il concorso del 2002 ha visto vincitore
Salvato, nominato con lo stesso decreto della cons.Cassano (DM del 1980).
10) Magistrato di appello presso la Procura generale della Corte di cassazione
(Consolo - proposto con 12; virt.11,5) - Il concorso 2000 ha avuto come
vincitore Iacoviello (nominato con DM del 1977); Consolo è del DM giugno
1978. Segnalo che Consolo ha svolto da ultimo funzioni di sostituto procuratore
generale. Come ricordato, in sede di commissione ho espresso voto contrario (assieme
al collega Fici) soltanto nei confronti dei cons. Romei Pasetti e Gallo.
Prima di passare ad una brevissima illustrazione delle ragioni di quel
voto, è bene accennare al fatto che, una volta che la commissione ha deciso,
superando le pregiudiziali da me poste, di procedere ad un esame caso
per caso, ho ritenuto necessario non sottrarmi al confronto nel merito
attenendomi ai seguenti criteri: - in via generale: la valutazione dell’elemento dell’anzianità come correttivo
dei risultati formali del concorso virtuale: non condivido sul punto la
critica di chi afferma che sarebbe improprio valutare due volte l’elemento
dell’anzianità. Sono il primo a ritenere che sia errato conservare una
posizione di grande rilievo all’anzianità di servizio nei casi in cui
il concorso riguarda posti o posizioni che debbono privilegiare gli elementi
di competenza e di attitudine specifica, ivi comprese in primo luogo -
evidentemente - le posizioni direttive e semidirettive. Tuttavia, tale
valutazione opera nei casi in cui il concorso sia effettivo e il confronto
avvenga tra persone reali poste tutte nella medesima condizione, ferma
restando peraltro la clausola di chiusura che vede, a parità di punteggio
fra pi concorrenti, prevalere l’elemento dell’anzianità nel ruolo. Assai
diversa mi pare la valutazione che può essere compiuta nei casi, come
il nostro, in cui il concorso non avvenga tra persone, ma tra punteggi
attribuiti da soggetti diversi e in momenti diversi; in questi casi, mancando
un concorso effettivo, la verifica circa la compatibilità fra l’anzianità
del candidato e l’anzianità dei precedenti vincitori di concorso assume
una funzione moderatrice particolarmente importante per tutti coloro che
raggiungono il massimo punteggio specifico (punti 10), ma presentano un’anzianità
che li vedrebbe ragionevolmente penalizzati rispetto a magistrati altrettanto
validi ma meglio posizionati nel ruolo. In altri termini, non posso condividere
l’impostazione di chi - come emerso nel dibattito in commissione sulla
posizione Romei Pasetti - vede nel massimo dei punteggi un "buono da spendere
dove si vuole", una carta "pigliatutto" che sottrae il richiedente a qualsiasi
ulteriore valutazione ed al rischio di una risposta negativa da parte
del Consiglio; - per i posti semidirettivi, considerato che l’anzianità di servizio
di tutti (salvo, a certe condizioni, il cons.Viazzi) risulta inferiore,
in misura pi o meno marcata, rispetto ai vincitori dei concorsi reali,
ho deciso di astenermi (con l’eccezioni di due casi in cui il voto sarà
contrario). Merita segnalare che l’astensione è stata piuttosto sofferta
per la posizione del cons.Viazzi, in quanto l’esame degli ultimi 6 vincitori
di concorso per Presidente di sezione in Genova rivela che la pur "giovane"
anzianità di Viazzi sembra assumere minimo rilievo alla luce del fatto
che alcuni di quei vincitori sono stati nominati con anzianità simile
o addirittura inferiore; - per la Corte di cassazione, considerato che l’anzianità degli ultimi
vincitori di concorso è pari o minore di quella dei pi giovani dei richiedenti
(Di Casola e Ferrara), non sussistono proposte di per s inique o scandalose,
e il problema si sposta su una valutazione attenta delle attitudini; - analogo atteggiamento vale per il cons.D’Angelo, che ha anzianità minore
degli ultimi vincitori, ma può avere un punteggio alto, che gli consentirebbe
di essere destinato all’ufficio richiesto anche senza avere il massimo
delle attitudini; - pi o meno lo stesso discorso vale per i posti di magistrato di merito
presso il giudice di legittimità, con un punto di favore per il cons.Cassano,
che ha anzianità pari all’ultimo vincitore con concorso reale; - ciò detto, dall’esame dei fascicoli e delle relazioni, ho concluso
che il massimo dei punteggi poteva pacificamente essere attribuito a coloro
che hanno un curriculum adeguato e, con riferimento alle funzioni di legittimità,
vantano pubblicazioni significative per numero e qualità. Di qui la scelta
di votare a favore del massimo dei voti per Cassano, Gilardi, Rossi, e
di astenersi per gli altri. Astensione che in sede plenaria, alla luce
di un esame complessivo, può diventare un voto a favore di Di Casola,
Ferrara, Visconti, D’Angelo e un voto contrario per Consolo (che non ha
pubblicazioni, n risulta avere titoli particolari per un posto di legittimità).
Venendo alle due posizioni che mi hanno visto decisamente contrario:
1. Cons.ROMEI PASETTI - Inutile dire che le funzioni di Avvocato generale
non sono paragonabili alle ordinarie funzioni semidirettive, dal momento
che il posto è unico in ciascun distretto e che, in assenza del titolare,
comporta tutte le attribuzioni istituzionali ed esterne del Procuratore
generale: partecipazione al consiglio giudiziario, redazione dell’intervento
di apertura dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, avocazioni, decisioni
sui conflitti di competenza, etc. Per l’Avvocato generale di Milano esiste
un problema specifico: a mio parere (così come del collega Fici), si è
in presenza di un caso in cui il virtuale non è possibile, con la conseguenza
che risulta inevitabile applicare la ricordata seconda parte del paragrafo
30 della circolare del 1993. Il precedente Avvocato generale fu nominato
nel 1993 con 22 punti, senza avere il massimo nei punteggi di merito e
attitudini e avendo 17 punti come anzianità. Le modifiche successivamente
apportate alla circolare introdussero il limite massimo di 10 punti per
l’anzianità (che così acquistava meno peso) e introdussero un punteggio
prima non esistente: quello per l’esercizio di funzioni omologhe, fino
a 2 punti. Ciò comporta che oggi il cons.Romei Pasetti possa raggiungere
il massimo di 20 punti, contro i 22 del predecessore. Come fare il confronto
?a) Alcuni hanno sostenuto che di confronto non c’è necessità: raggiungendo
la richiedente il massimo dei punti oggi attribuibili, ella può vincere
qualsiasi concorso per posto semidirettivo, e quindi il Consiglio non
può che accogliere la sua domanda. Si tratta di affermazione che - alla
luce di quanto si è già detto in via generale - prova troppo e che mette
bene in luce le conseguenze di un uso non consono del concorso virtuale.
b) Da parte mia e del collega Fici si è sostenuto che il concorso virtuale
non può trovare applicazione: le differenze fra le due circolari (quella
applicata a De Luca e quella applicabile oggi) sono tali che impediscono
un confronto tecnicamente valido; la conseguenza è che il posto di Avvocato
generale NON può essere attribuito con concorso virtuale, in linea con
il paragrafo 30 che afferma espressamente che nei "casi dubbi" esso va
escluso; c) Inoltre, qualora si intendesse comunque effettuare un confronto, dovrebbe
verificarsi quale punteggio il cons.Pasetti otterrebbe oggi secondo la
circolare del 1993: pur con il punteggio massimo di merito e di attitudini
otterrebbe 21 punti, e quindi 1 meno di De Luca (non potendo ella usufruire
dei 2 punti di omologhe, allora non previsti): il cons.Romei Pasetti non
risulterebbe superare il concorso; d) Altri sostengono che, invece, occorrerebbe misurare De Luca con la
circolare odierna; lui oggi avrebbe 17 punti, e quindi 3 in meno del cons.Romei
Pasetti. Tale impostazione appare in contrasto con la deliberazione consiliare
del 28 aprile 1997, in cui il Consiglio, nel ritenere l’istituto del concorso
virtuale compatibile con l’assegnazione a posizioni semidirettive, precisò
che le modalità del concorso virtuale prevedono la comparazione del candidato
con la media dei punteggi ottenuti dai vincitori dei concorsi celebrati
negli ultimi 4 anni, o comunque nell’ultimo, e che tale comparazione avviene
attribuendo al candidato i punteggi ora per allora (e non viceversa, dunque).
In conclusione, appare comunque evidente che il conflitto insanabile
fra i risultati ottenibili a seconda che si usi l’uno o l’altro metodo
conferma la impraticabilità di un confronto serio e la inapplicabilità
del concorso virtuale al caso di specie. Non conferente risulta, a mio
parere, il precedente richiamato nella proposta di commissione (dr.Emilio
Curtò), diverse risultando la situazione di fatto e la metodologia utilizzata
nel concorso. 2. Cons.GALLO - Per il cons.Gallo il discorso è tutto di merito. Egli
è stato nominato uditore giudiziario con DM del 1979 (23 anni di anzianità)
ed ha svolto funzioni di giudice del lavoro soltanto dal 1984 al gennaio
1993: un’esperienza di soli 8 anni e per di pi conclusa ormai 10 anni
fa. Pensare in questo contesto di attribuirgli 4 punti (il massimo) per
le specialissime attitudini nel settore lavoro è inaccettabile. Coloro
che prima di lui sono stati nominati presidenti di sezione lavoro presso
il Tribunale di Roma non solo avevano almeno 12 anni pi di lui di anzianità,
ma svolgevano funzioni esclusive di lavoro da 25-26 anni (e cioè per un
periodo maggiore dell’intera anzianità di Gallo) e, per di pi, le svolgevano
attualmente. A tutto ciò il cons.Mammone ha obiettato che il cons.Gallo
ha scritto molto su riviste di diritto del lavoro ancora in anni recenti,
è stato incaricato di tenere un corso di diritto di lavoro presso la scuola
romana di applicazione forense: tutto questo giustificherebbe i 4 punti
per le specifiche attitudini (che, ripeto, si sommano ai 4 punti di attitudini
ordinarie). Tale obiezioni mi pare tutt’altro che decisiva e nulla toglie
alla assoluta inaccettabilità tecnica e alla non equità sostanziale dell’assegnazione
del cons.Gallo al posto richiesto.

12 12 2002
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