Modifiche alle norme sulla sicurezza sul lavoro


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Le cattive intenzioni

Il governo sta lavorando per modificare pesantemente il dlgs 9 aprile 2008 n. 81 col pretesto, come si legge nella relazione di accompagnamento alle disposizioni integrative e correttive, di "apportare al corpus iuris recentemente introdotto disposizioni di integrazione e correzione utili a migliorarne la efficacia a fini antinfortunistici".

L'obiettivo è lo stesso già posto a base di numerosi recenti interventi normativi: semplificare, che in concreto significa deregolare ed indebolire le tutele dei lavoratori.

Le modifiche approvate dal Consiglio dei ministri il 27 marzo 2008 abbassano la soglia di protezione della incolumità dei lavoratori perché legano il potere degli organi di vigilanza di sospendere l'attività imprenditoriale alla presenza di un livello di rischio assai elevato e lo imbrigliano all'accertamento di condizioni (riferite a numero e contestualità delle violazioni) che non aiutano seriamente l'opera di prevenzione.

Le innovazioni che si vorrebbero introdurre aggirano un principio cardine della responsabilità dettato dal codice penale, secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Con il nuovo art. 15 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 si pretende di delimitare l'obbligo del datore di lavoro di impedire danni alla salute dei lavoratori, disegnando stretti confini alla posizione di garanzia ed eliminando la responsabilità datoriale quando vi siano violazioni concorrenti da parte dei lavoratori, del preposto, del medico competente, dei progettisti e fabbricanti.

L'intervento sull'apparato sanzionatorio è generale e univoco, teso all'assoluto ribasso delle sanzioni penali detentive e, in parte, di quelle pecuniarie per datori di lavoro e dirigenti, preposti e medici competenti, progettisti e fabbricanti.

Una tendenza opposta riguarda le sanzioni per i lavoratori, le uniche che sono invece destinate ad aumentare.

La scelta di limitare ostacoli al sistema produttivo, espressa nel Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2009, ha dunque il suo seguito naturale nelle disposizioni integrative e correttive che lasciano indietro le esigenze di prevenzione, vero baluardo per la salute e la vita stessa dei lavoratori, in quanto costo non esigibile dalle imprese, specie in questa fase di criticità economica.

Le modifiche proposte segnano una scelta chiara di politica del diritto mirata a perseguire la via della semplificazione ma per la vita delle imprese, non per quella dei lavoratori e dei loro familiari.

22.4.2009

Magistratura democratica

22 04 2009
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