documento dell'Ufficio giuridico della CGIL
Il disegno di legge n. 1441-QUATER-B, in corso di esame alla Camera dei Deputati, tende a realizzare, attraverso alcune sue disposizioni (artt.32-34), una vera e propria controriforma del diritto del lavoro, altrettanto grave ed incisiva di quella portata a termine con la legge n. 30/2003 ed il d. lgs. n. 276/2003.
Nonostante la rubrica del disegno di legge faccia riferimento alle "controversie di lavoro", il testo introduce delle modifiche che, in verità, vanno al di là della disciplina meramente processuale, mirando a destrutturare la stessa effettività dei diritti dei lavoratori. In buona sostanza il Governo, pur omettendo di intervenire direttamente sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e di procedere ulteriormente nel percorso di precarizzazione dei rapporti contrattuali, mira tuttavia a svuotare dall'interno l'impianto normativo di tutela dei lavoratori: il risultato, in linea con i precetti cardine del "Libro bianco", è quello di lasciare il lavoratore ancora più solo nella "libera" dinamica dei rapporti di forza con il datore di lavoro, cui viene attribuita la facoltà di deroghe peggiorative rispetto a leggi e contratti collettivi.
Da questo punto di vista, la norma "manifesto", il cui contenuto può essere considerato a ragion veduta assolutamente "eversivo" rispetto all'intero ordinamento giuslavoristico, è il comma 9 dell'art. 33, laddove prevede la devoluzione all'arbitrato delle controversie insorte in relazione ai contratti di lavoro certificati dalle apposite commissioni, così sottraendo, in una molteplicità di casi, la tutela dei diritti dei lavoratori alla giurisdizione ordinaria, nel cui ambito la specializzazione del giudice del lavoro era stata da sempre considerata un valore primario. Per di più questa disposizione, per un verso, consente che gli arbitri decidano secondo equità (ossia senza il doveroso rispetto di leggi e contratti collettivi) e, per altro verso, stabilisce che la clausola compromissoria possa essere inserita anche all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro (sia pur certificato), vale a dire nel momento in cui è evidentemente più debole la posizione del lavoratore che aspiri all'occupazione.
D'altra parte il giudice, anche qualora dovesse continuare residualmente a svolgere la propria funzione, vedrebbe depotenziati i propri poteri in quanto limitati al solo "accertamento del presupposto di legittimità" dei provvedimenti datoriali, escludendo quindi in radice ogni indagine sulla ragionevolezza degli stessi. Inoltre, in una materia particolarmente delicata come quella dei licenziamenti, il giudice potrà sentirsi condizionato nella sua autonomia, dovendo egli tener conto delle nozioni di giusta causa e giustificato motivo espresse dalle parti in sede di certificazione; nozioni che, qualora fossero definite nel contratto di assunzione, finirebbero per capovolgere i fondamenti del diritto del lavoro, nato per tutelare il contraente debole nel rapporto di lavoro.
Il disegno di legge n. 1441-QUATER-B contiene, inoltre, una discutibile ridefinizione dei termini per l'impugnazione dei licenziamenti, dei contratti di collaborazione e dei contratti a termine, rendendo assai difficile al lavoratore la tutela giurisdizionale dei propri diritti (art. 34).
Se a tutto ciò si aggiunge che nella legge finanziaria 2010 è stata prevista una vera e propria "gabella" per il caso in cui il lavoratore voglia far valere i propri diritti davanti alla Corte di Cassazione (un contributo che potrà raggiungere i 500 euro), appare ancor più urgente e necessaria una presa di posizione netta e precisa di fronte a questa serie di provvedimenti che minano alla radice l'ispirazione costituzionale del nostro diritto del lavoro.
Primi firmatari:
1) Prof Umberto Romagnoli; 2) Prof. Luciano Gallino; 3) Prof. Massimo Paci; 4) Prof. Andrea Proto Pisani; 5) Pres. Sergio Mattone; 6) Prof. Tiziano Treu; 7) Prof. Piergiovanni Alleva; 8) Prof. Amos Andreoni; 9) Prof. Vittorio Angiolini; 10) Prof. Massimo Roccella; 11) Avv. Sergio Vacirca; 12) Avv. Sante Assennato