Intervento al Convegno di Modena 28.9.2007


Zoom | Stampa

Il Protocollo delle udienze penali di Piergiorgio Morosini

 

PER UNA POLITICA DELL'EFFICIENZA DEL PROCESSO: IL PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI

di Piergiorgio Morosini

1.Le ragioni del protocollo di udienza

Pubblichiamo in queste pagine il protocollo delle udienze penali del Tribunale di Roma, approvato nel novembre scorso. Al di là della sorprendente eco mediatica dell'iniziativa, la scelta può apparire arbitraria. Iniziative simili sono fiorite, non solo nel settore penalistico, in vari uffici giudiziari italiani, come evidenziato in un recente incontro di studio organizzato dal consiglio superiore della magistratura dal titolo "L'organizzazione delle udienze penali"[1]. In realtà, la divulgazione del documento capitolino vuole essere solo il punto di partenza di una ricognizione sistematica dei metodi adottati per rendere più efficiente il "servizio giustizia", sulla base del personale, mezzi, logistica e dotazione attualmente disponibili. Ricognizione in grado di evidenziare, contrariamente ai convincimenti che si vanno affermando nell'immaginario collettivo, come in numerosi uffici italiani i magistrati abbiano accettato di mettere in discussione prassi e preferenze personali nel caso in cui confliggano con le esigenze di buona organizzazione.

Senza la necessità di ricordare le appassionate considerazioni di un giusfilosofo da sempre presente nelle elaborazioni della nostra rivista manifestate in occasione del congresso di MD tenutosi a Roma nel 2003[2], è fatto notorio che la gestione dell'udienza è un "banco di prova" inevitabile per la "credibilità" della istituzione agli occhi della collettività. Fermo restando che buon senso e buona educazione non sono codificabili, rendere chiaro il significato dei comportamenti in udienza e farsi carico dei disservizi che potrebbero patire i cittadini sono modi per "riconoscere dignità ed attenzione a coloro che interagiscono coi giudici"[3]. In tale prospettiva, la natura del documento in esame dimostra, da un lato, lo sforzo dei magistrati di uscire da una autoreferenzialità che non si addice ad una attività giurisdizionale intesa come servizio, dall'altro, la volontà di puntare su una partecipazione condivisa al governo delle interdipendenze tra diversi attori del circuito giudiziario e risorse disponibili.   

Proprio in virtù di tale impostazione metodologica, nelle stesse intenzioni di coloro i quali hanno contribuito ad elaborarli, i protocolli d'udienza non sono da intendere alla stregua di un punto di arrivo. Esprimono piuttosto la razionalizzazione del "già fatto", sovente sulla base di iniziative individuali, e come tali sono aperti a continue modifiche, che possono derivare anche dal futuro raggiungimento di intese più avanzate tra le professionalità che hanno steso il documento.

I contenuti del protocollo offrono spunti di riflessione su differenti versanti che attengono: alla capacità organizzativa del magistrato; alla dimensione "esterna" del suo lavoro e alla cooperazione con altri "operatori della giustizia" (avvocati e personale amministrativo) in funzione del miglioramento della giurisdizione non solo in termini di quantità ma anche di tempo e qualità; all'approccio culturale e deontologico che il giudice deve adottare con i veri protagonisti della vicenda processuale, ossia i testimoni, le persone offese, gli imputati, che proprio sull'udienza concentrano aspettative, interessi e disagi .

Non vi è dubbio che i protocolli rappresentino pure un modo di ripensare le prassi nell'ottica del principio della ragionevole durata del processo[4]. Sulla scia dell'opinione espressa da autorevoli studiosi[5], detta esigenza è da considerare come "condizione di efficienza" di una struttura (quella processuale) servente rispetto a due valori sovra-ordinati e irrinunciabili quali la funzione cognitiva (ossia la "capacità di accertamento dei fatti pur nella inevitabile fallibilità del metodo") e la tutela della garanzie costituzionali ("dal contraddittorio all'imparzialità del giudice, dal diritto alla difesa alla presunzione di non colpevolezza"). Per questo motivo, i redattori del  documento in esame, sottoponendolo alla attenzione dei vari organi chiamati alla approvazione, hanno espressamente evidenziato la valenza "meramente orientativa" del protocollo sul piano processuale. E hanno sentito il dovere di precisare che le regole introdotte non possono incidere sull'autonomia del giudice in udienza, sul contenuto di provvedimenti giurisdizionali, sul diritto delle parti al contraddittorio o, più generalmente su facoltà e prerogative espressione del diritto di difesa (p.23 prot.)[6].   

 

2. Le virtù del metodo di approvazione del protocollo.  

Nelle realtà giudiziarie dove si è giunti alla approvazione del protocollo, tale decisione è stato preceduta da un intenso dibattito interno alla magistratura e tra diverse figure professionali. Non sono mancate, all'interno degli uffici giudicanti,  voci di dissenso rispetto ad una partecipazione degli avvocati e del personale amministrativo alla individuazione di regole di gestione dell'udienza. Un giudice partenopeo[7], attento alle problematiche in esame, ha ricordato che, proprio negli uffici giudiziari di Napoli, alcuni magistrati sono apparsi palesemente refrattari alle "interferenze" di altre professionalità sui metodi di gestione dell'udienza. Seguendo questa idea, taluno ha rivendicato l'esercizio di un potere-dovere nella conduzione dell'udienza suscettibile di essere sottoposto al solo controllo del dirigente dell'ufficio, da far valere in chiave di valutazione della professionalità del singolo.

Ciò non di meno, in molti casi, è risultato prevalente l'orientamento a favore dei protocolli. Si fonda sul convincimento che l'udienza penale non è terreno di affermazione di una forma di potere su avvocati, testimoni, persone offese o imputati. Semmai, costituisce un delicato strumento finalizzato all'ordinato svolgimento dei lavori, da utilizzare con particolare attenzione verso le esigenze del cittadino fruitore del servizio. Uno strumento che intende superare alcuni effetti negativi della segmentazione del processo e dei diversi ruoli, responsabilizzando i vari protagonisti attorno a scelte condivise.  

Nel contempo, gli obiettivi del protocollo e il relativo metodo di elaborazione sembrano anche interpretare una volontà di riscattare l'immagine della magistratura agli occhi della opinione pubblica, fisiologicamente condizionata da sistematiche campagne di delegittimazione che, attraverso l'accusa di inefficienza, mirano a ridurre gli spazi di indipendenza dei giudici.

Nelle procedure di formulazione e approvazione del protocollo romano si assiste, dunque, ad un rapporto di collaborazione istituzionale, soprattutto, tra magistratura e avvocatura. In concreto, dopo una consultazione nell'ambito della magistratura locale con apporto di idee e proposte provenienti anche dall'associazionismo e da soluzioni organizzative adottate nel circuito dell'autogoverno, il risultato è frutto del dialogo con il consiglio dell'ordine e con le camere penali. Obiettivo primario era giungere a prassi e valutazioni condivise, che prendessero in considerazione i diversi punti di vista e le differenti esigenze in relazione a problematiche ricorrenti. Lo stesso protocollo ha previsto una verifica periodica (settembre-ottobre di ogni anno) di quanto stabilito, favorendo un continuo controllo sull'adeguatezza delle scelte e la sollecitazione di proposte migliorative eventualmente necessarie (p.22 protocollo). Il tutto resta legato alla disponibilità costante al confronto tra rappresentanti delle diverse categorie di professionisti.

Il metodo adottato per l'approvazione del documento mira a stemperare le frizioni, a volte inevitabili, nella gestione del singolo processo, che riguardano, sempre più frequentemente, problematiche legate alla organizzazione del lavoro degli studi professionali. Per questo motivo, sono previste regole particolari in ordine alle richieste di rinvio per legittimo impedimento a causa di contemporanei impegni del difensore in altro procedimento (p.9, 10), alla necessità di sostituzione, ai sensi dell'art 97 comma 4 c.p.p., del difensore per l'assenza in udienza dei difensori titolari (di fiducia o di ufficio), alla trattazione dei processi per fasi (pp.8, 9), all'avviso con congruo anticipo della non trattazione del processo per assenza del magistrato titolare, per corso di aggiornamento, ferie, malattia (p.12). Non a caso, infine, tra gli aspetti più significativi del protocollo si segnala quello volto a superare le incertezze sui tempi della chiamata del processo, attraverso lo scaglionamento in fasce orarie delle varie cause (pp.1, 3, 4, 5), tenendo conto della tipologia delle questioni da trattare, del numero di testimoni da escutere, della fase in cui versa il dibattimento.  

 

 

3.Valore dei protocolli.

Con delibera del 20 novembre 2002, il consiglio superiore della magistratura ha affrontato la questione, su impulso del presidente della prima sezione penale del Tribunale di Salerno. In verità, già nelle risoluzioni del 15 settembre 1999 e del 6 luglio 2000, l'organo supremo di autogoverno aveva riconosciuto la piena legittimità dei documenti in oggetto. In quelle delibere, infatti, si invitavano i capi degli uffici, d'intesa con i consigli forensi, ad adottare le opportune iniziative dirette ad eliminare comunque ogni ritardo ingiustificato nel rispetto delle esigenze e dell'autonomia del magistrato competente, nonché dei diritti di difesa. E quel dato sembra trovare ulteriore conferma nelle ultime circolari sulle tabelle secondo le quali i criteri di fissazione dei ruoli di udienza devono essere determinati dopo avere sentito il procuratore della repubblica, il dirigente della sezione GIP, il dirigente della cancelleria e il presidente dell'ordine degli avvocati.

Tornando alla delibera del 2002, questa si occupa: della competenza a decidere in ordine alle modalità di gestione della udienza penale dibattimentale; dei relativi poteri dei presidenti di sezione; nonché, appunto, del valore dei protocolli "eventualmente" stipulati con l'avvocatura (ovvero dei relativi decreti del presidente del tribunale o del presidente della corte d'appello) ed, in particolare, delle conseguenze in caso di mancato rispetto delle regole che ne scaturiscono .

Sulla base delle disposizioni di attuazione del D.P.R. 22 settembre 1989 n.449, contenute nel D.L.vo. 28 luglio 1989, e del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale (approvato con DM 30 settembre 1989 n.334), la delibera consiliare afferma, innanzitutto, il principio generale secondo cui, pur riservandosi la predisposizione del calendario delle udienze per ciascun anno giudiziario alla potestà organizzativa ed alla conseguente responsabilità del capo dell'ufficio, sopravvive un autonomo potere di individuazione della data e dell'ora di trattazione del singolo procedimento in capo a chi disponga in concreto della fissazione del processo, per motivi di urgenza e altre giustificate ragioni che lo suggeriscano.

Con riferimento alla relazione tra presidente di sezione e presidente del tribunale, il CSM, in virtù del disegno organizzatorio emergente dalla riforma del d.lgs. n.51 del 1998, ribadisce i contenuti di una relazione in termini di collaborazione fra organi in rapporto di sovra-ordinazione.

Quanto al protocollo di udienza, infine, riconosciutane la piena legittimità, la delibera del 2002 ne definisce i contorni nel modo seguente: "una intesa convenzionale tra istituzioni diverse, nell'ottica di un confronto su problematiche comuni alla magistratura e all'avvocatura, per quanto attiene la fissazione delle modalità temporali per lo svolgimento dell'udienza".

La delibera chiarisce, poi, che le "regole" dell'intesa sono suscettibili di cedere rispetto a norme processuali che riservano al giudice, titolare della udienza, il potere di valutare esigenze connesse alla trattazione dei singoli processi.

Si evidenzia, infine, che il rispetto delle regole protocollari, se non tradotte in espressi criteri tabellari, è affidata ai doveri di collaborazione e di buona amministrazione "in capo alle autorità a diverso titolo chiamate a rendere il miglior servizio-giustizia possibile". Ed, inoltre, la prospettazione fatta nel protocollo di possibili rilievi disciplinari per inosservanza delle indicazioni in esso contenute "non può essere oggetto di intervento consiliare essendo competenza esclusiva degli organi disciplinari la valutazione della eventuale rilevanza della ingiustificata violazione delle ricadute in termini di disservizio".

Dunque, l'effettività dei protocolli non è affatto scontata. Un certa sensibilità può portare a promuoverne l'applicazione all'interno dei nostri uffici, anche in occasione delle riunioni di sezione e nel confronto spontaneo coi colleghi, o attraverso circolari del dirigente (evenienza verificatasi a Roma). Ma l'effettività pare affidata, in buona parte, alla deontologia di ciascun magistrato.

 

4.Regole di condotta ed efficienza.

Le regole di condotta del protocollo in esame traggono linfa da un principio di fondo non scritto, ossia l'impegno del giudice o delle parte processuale deve essere volto a conciliare, per quanto possibile, il perseguimento delle finalità di giustizia  con il "minor costo", non solo in termini strettamente economico-finanziari, per la struttura e i soggetti occasionalmente coinvolti. Soprattutto con riferimento ai magistrati, l'operare in un contesto di obiettive difficoltà, di insensibilità e di inadempimenti di altri soggetti istituzionali, non solleva dall'impegno di dare attuazione alla "politica dell'efficienza" del processo.   

In questa ottica, vanno lette le stringenti indicazioni del protocollo romano sugli orari dell'udienza e la relativa divisione in fasce (pp.1,2,3,4,5), sui criteri di priorità nella trattazione degli affari anche all'interno delle singole fasce (pp.9,10,11), sugli accorgimenti a favore dei "soggetti deboli" del processo (pp.7, 9), sulla individuazione di una sorta di udienza di programma e sui criteri per la composizione delle singole udienze (p.6), nonché sulla collaborazione tra tutte le parti processuali (pp.13, 15, 16).

Rinviando alla lettura del testo del protocollo per una compiuta conoscenza del suo contenuto, mette conto segnalarne gli aspetti più rilevanti.

Proprio relativamente alle udienze di programma (o filtro), il documento capitolino recepisce prassi già adottate in vari uffici giudiziari, dopo l'entrata in vigore del codice di rito del 1989, e successivamente avallate dalla legge n.479 del 1999. La modifica del secondo comma dell'art 468 c.p.p. ha introdotto la significativa previsione secondo cui "il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, dei periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art 210 c.p.p. sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame". Ciò giustifica udienze destinate ai soli incombenti della verifica della rituale costituzione delle parti, delle richieste di definizione con rito alternativo, della discussione e della decisione sulle questioni preliminari (art 491 c.p.p.) e della ammissione delle prove. Dichiarata l'apertura del dibattimento e ammesse le prove, i processi vengono smistati a diverse udienze per istruttoria e decisione, in base a criteri di priorità indicati nel protocollo (giudizi con detenuti, prossimi alla prescrizione, con parte civile costituite).

Con riferimento poi ai criteri di composizione delle singole udienze, altro dato caratterizzante il protocollo in esame, si descrive un sistema di fasce orarie differenziate, a seconda della natura della attività di svolgere (istruttoria, riti alternativi o discussione). All'interno delle singole fasce orarie sono stabilite delle precedenze: giudizi per i quali sono presenti in aula come testi soggetti detenuti, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la prole, parti private ultrasettantenni o che documentino la provenienza da regioni diverse dal Lazio.

Purtroppo, il protocollo evidenzia una lacuna, probabilmente colmabile in futuro, riguardante la programmazione degli interventi dei componenti degli uffici della procura. Il riferimento è alla mancata previsione della regola che impone la presenza del pubblico ministero titolare dell'indagine all'udienza. Il punto è stato oggetto di discussione nell'ambito dei lavori preparatori alla redazione del documento in esame, ma alla fine la suddetta regola non è stata approvata a causa delle difficoltà di adeguamento organizzativo segnalate, in modo argomentato, dai rappresentanti dell'ufficio di procura. Sia consentito rilevare che, in una prospettiva di piena responsabilizzazione del sostituto interessato, quella opzione darebbe piena coerenza all'attività dell'accusa, evitando che lo stesso processo sia studiato da più magistrati con evidente spreco di energie.

 

5.Deontologia

I profili contenutistici del protocollo finiscono per individuare dei doveri primari per ogni magistrato e obblighi organizzativi per i dirigenti dell'ufficio (es. procure). In un contesto sociale in cui la quotidiana domanda di giustizia si misura drammaticamente con la crisi di capacità di risposta del sistema giudiziario, si richiama la grande importanza della capacità di utilizzare al meglio le (scarse) risorse per accrescere l'efficienza del servizio giustizia (v.artt.3 e 4 codice etico), onde evitare adempimenti superflui e per concentrarsi su quelli necessari.

D'altronde, chiamare tutti i processi alla stessa ora, se da una parte può evitare al giudice i "tempi morti" dall'altra costringe, sovente, decine di persone (testimoni, o persone a vario titolo coinvolte nel processo) a lunghe attese, con costi personali e sociali di non poco momento. Così come fissare le istruttorie in orari che tengono conto solamente delle comodità del giudice, ignorando le esigenze del personale amministrativo, rischia di creare difficoltà all'intero ufficio per la necessità di predisporre turnazioni e recuperi.

Insomma una gestione poco razionale dell'udienza moltiplica i costi economici (ad es. per rinvii con detenuti, la sottrazione di aule ad altri magistrati e l'aggiungersi di notificazioni) e umani (in termini di tempo sprecato e pause eccessive, o di nuova citazione di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria), che comportano la sottrazione delle disponibilità di personale e di energie dove realmente servono.

Il protocollo capitolino indica, quindi, un "modello virtuoso" di gestione della udienza verso cui orientare la condotta di ogni singolo protagonista del processo. Le regole, la cui violazione non necessariamente dovrà sfociare in una sanzione, hanno una funzione anche di "orientamento ideale" della funzione del giudice. Come si ricordava proprio dalle pagine di questa rivista: "la trasparenza di comportamento, l'attenzione ai punti di vista dei cittadini e degli operatori del diritto, la disponibilità verso gli utenti del servizio giustizia possono essere compromessi anche attraverso condotte, atteggiamenti, stili, modi di fare che non oltrepassano la soglia della illiceità disciplinare, e che tuttavia non sono tollerabili in una società democratica che affida alla giurisdizione e ai giudici la tutela di beni primari per gli individui e per la collettività". [8]    

      

Protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali penali, collegiali e monocratiche, del Tribunale Ordinario  di Roma

 

1 -- L'udienza penale dibattimentale , monocratica come collegiale, inizia di regola alle ore 9.00 . L'udienza di convalida di cui all'art. 558 cpp organizzata nel turno monocratico direttissime inizia alle ore 9.30.

 

2 -- "L'Ufficiale Giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza" ( art. 21 Regolamento al c.p.p. ex D.M. 334/1989 ) , apre quindi l'aula alle ore 8.50 ( per le udienze ex art. 558 cpp del turno monocratico direttissime  : alle ore 9.15), e cura l'afflusso di Parti, ausiliari del Giudice , testimoni, identificando questi ultimi .

3 ---  L'udienza penale dibattimentale , nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice perché di regola non si protragga oltre le ore 16.30, con una sospensione, ove non si concluda entro le ore 14.00, tra le 14.00 e le 14.45 , salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione e salva comunque l'autonomia giurisdizionale di chi presiede l'udienza, come regolata dal c.p.p.  L'organo giudicante calibra la programmazione delle singole udienze in modo da avvicinare il più possibile il rispetto di tali orari .

4 --- I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare , vengono fissati in prima comparizione in due fasce orarie: ore 9.00 e ore 10.30 .

5 --  I processi vengono sempre rinviati dal Giudice ad orario , nel settore monocratico come in quello collegiale su fasce fissate a discrezione dall'Organo Giudicante. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il processo non sarà comunque chiamato. Il rinvio di un giudizio "ad una certa data, ore di rito", senza indicazione di fascia oraria, si intende fatto per le ore 9.00.

 

6 --- Salvo quanto previsto nel successivo punto 7 , nel rito monocratico come nel rito collegiale, con eccezione per i giudizi con imputato detenuto anche solo agli arresti domiciliari, l'udienza di prima comparizione è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle Parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art. 444 cpp o per ragioni processuali o di prescrizione, alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove dichiarative.

In tale udienza, di regola,  non si assumono prove dichiarative, esami di imputati periti o consulenti tecnici, e per tale ragione le Parti per tale udienza non citano i testimoni ed i propri consulenti tecnici ed il Giudice non ne autorizza la citazione.

Nei processi con imputato non detenuto anche solo agli arresti domiciliari, ove comunque si abbia in aula la presenza di testimoni, CT e periti alla prima udienza, sull'accordo delle Parti Pubbliche e Private è possibile per il Giudice effettuare istruttoria , che sarà preferibilmente fissata ( salvo che nei casi di brevissima spedizione ) in orario successivo alla trattazione di tutti i giudizi fissati in prima comparizione , concordato in udienza con le Parti.

 

7 -- P.M. e G.U.P. inseriscono nei decreti di citazione a giudizio , in calce, il seguente avviso: "la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di esercitare la facolta' di costituirsi Parte Civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno , previa necessaria nomina di Difensore. Ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza. In tale  udienza non sara' sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone per successiva udienza , con apposito atto, e per tale eventuale successiva data avrà l'obbligo di comparire".

La persona offesa comparsa all'udienza di prima comparizione viene tuttavia  sentita, salvo che il processo sia di particolare complessita',  ove detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenne, o se documenta di provenire da Regione diversa dal Lazio, ed in ogni caso quando l'imputato è detenuto. Viene altresì sentita quando il Giudice lo ritiene assolutamente necessario in relazione agli interessi della Parte Civile costituita che possano essere seriamente pregiudicati anche da un breve rinvio  in relazione alla prescrizione del reato . In tali ultimi casi, il Giudice ha cura di assumere la testimonianza della persona offesa prevedibilmente lunga e di non semplice esperimento solo dopo la trattazione dei procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria .

 

8 ---- La Cancelleria di regoIa affigge  il ruolo  sulla porta dell'aula d'udienza e nella bacheca della Cancelleria della Sezione entro le ore 13.00 del giorno precedente l'udienza ( art. 20 D.M. 30.9.1989 n. 334 ) .  Il ruolo contiene l'elenco dei processi indicati per numero all'interno delle singole fasce orarie. Copie del ruolo in aula vengono messe a disposizione sui banchi riservati alle Parti.

Il ruolo affisso e distribuito deve contenere dati di identificazione del singolo processo che non ingenerino equivoci . Il ruolo affisso non contiene l'indicazione del reato per cui si procede, né i nomi di persone offese o testimoni.

Nel settore collegiale, il ruolo affisso e distribuito, quando gli impegni del Collegio lo rendono possibile, contiene la sommaria indicazione delle attività processuali da svolgersi nel singolo processo ( es.: "per discussione", "per istruttoria senza discussione", "per formalità di apertura") .

 

9 --- Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario cui i giudizi sono fissati o rinviati .

Nell'ambito delle singole fasce , nel formare il ruolo e comunque nella effettiva trattazione dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede , nonché, anche su segnalazione in aula delle Parti, ai giudizi per i quali verifichi nullità, difetti di notificazione o fattispecie processuali ( legittimo impedimento a comparire di imputato o Difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc. ) che possono portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio.

Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario, e in deroga all'ordine dei giudizi interno alla fascia fissato nel ruolo , il Giudice tratta con precedenza , nell'ordine, i giudizi per i quali verifichi siano presenti in aula come testi o dichiaranti detenuti anche non imputati, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole , Parti Private ultrasettantenni o che documentino di provenire per l'udienza da Regioni diverse dal Lazio. Tali situazioni particolari         saranno segnalate in aula dagli interessati all'Ufficiale Giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo all'Organo Giudicante.

Nell'ambito di ciascuna fascia , esauriti tali giudizi, ed in deroga dall'ordine dei giudizi che abbia indicato nel ruolo affisso e distribuito , il Giudice tratta poi con precedenza , nell'ordine, i giudizi in cui intervenga remissione/accettazione di querela, istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del Difensore, istanza di "patteggiamento", o istanza di giudizio abbreviato. In tale ultimo caso, ove si tratti di processo la cui definizione comporti uno studio di atti di una qualche complessità, ammesso il rito abbreviato, il Giudice , sentito il Difensore, rinvierà la discussione del processo ad altra udienza ovvero lo tratterà dopo avere trattato tutti gli altri giudizi a ruolo, rinviando ad horas il giudizio e licenziando per il momento gli interessati.

I Difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano all'Ufficiale Giudiziario al piu' tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia di pertinenza.

 

10 --- Nell'udienza, il Giudice - fermi i criteri e le precedenze di cui all'art. 9 -- tiene  conto dei concomitanti impegni del Difensore, in particolare se riguardanti il Tribunale di Sorveglianza e assistiti detenuti, posticipando la chiamata di un giudizio ove il Difensore glielo chieda per concomitanza di impegni, sempre ed in ogni caso laddove all'udienza non debbano intervenire altri Difensori o Parti Private diverse dal suo assistito, contemperando gli interessi di tutti tali soggetti, ove presenti , negli altri casi, trattando laddove possibile il processo con il Difensore titolare presente rispetto a quello con il Difensore titolare assente.

 

11 --- Nel rinviare i giudizi per istruttoria, il Giudice riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della successiva camera di consiglio, e comunque , preferibilmente, nelle ultime fasce orarie .

 

12 --- Ove l'assenza del magistrato titolare - per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia od ogni altro impedimento - sia certa , con largo anticipo , per una determinata data, l'Ufficio ne dà notizia in tempo utile, via fax o per via telematica, al Procuratore della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

 

 

13 --- Nella gestione della udienza, il Giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula, tra i presenti, in attesa, disponendo a tal fine ove possibile che l'imputato detenuto venga tradotto in aula solo a seguito di chiamata del processo da parte del Giudice.

 

14  --- Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il Difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma c.p.p. che , in modo non giustificato, non si presenti in udienza, così come il Difensore di turno per le sostituzioni ex art. 97 4° comma c.p.p. che non si renda reperibile violando le regole del turno stabilite dal Consiglio dell'Ordine .

 

15 ----  P.M. e Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga. I Giudici popolari avranno cura di indossare abiti consoni alla funzione svolta.

16 --- P.M. e Difensori evitano di entrare nel locale/camera di consiglio adiacente l'aula d'udienza prima e durante l'udienza se non per conferire , insieme, e con il Giudice , di questioni a discussione non procrastinabile, o che riguardino esigenze di riservatezza delle Parti Private. Evitano altresì , in aula, di conferire con il Giudice con modalità tali da non consentire ai presenti di ascoltare cosa viene detto.

 

17 --- Nel perseguimento della ragionevole durata dei giudizi , del risparmio di tempo d'udienza e del rispetto di quanti in aula sono in attesa, P.M. e Difensori evitano nella perorazione delle loro tesi inutili divagazioni e ripetizioni. Per le stesse ragioni, il Giudice evita, di regola, le motivazioni contestuali di complessa o anche solo non breve stesura.

 

18 --- Onde agevolare la Cancelleria e l'Organo Giudicante nella intestazione e redazione dei provvedimenti, le Parti curano di depositare in atti anche su supporto informatico il capo d'imputazione complesso, la relazione di perizia o di consulenza tecnica di parte, la memoria difensiva e ogni altro atto o documento utile o necessario al Giudice per la redazione della sentenza o di altro provvedimento.

 

19 ---   Ove il rinvio della trattazione istruttoria o della discussione di un giudizio che impone a PM e Parti Private notevole attività di preparazione dell'udienza sia per qualsivoglia ragione prevedibilmente sicuro sin dai giorni precedenti l'udienza, il Giudice ne informa appena possibile le Parti  a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

20 --- I Difensori, quando non ne derivi danno per loro o per l'assistito, presentano l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in udienza.

Nei procedimenti di scarsa complessità e di agevole valutazione degli elementi da considerarsi ex artt. 82, 116 e 117 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  (Testo Unico  Spese di Giustizia), Difensore e Giudice valutano l'opportunità di provvedere in udienza alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al Difensore, con lettura in udienza del relativo decreto.

 

21 --- Ai giudizi si assiste in silenzio , senza manifestazioni di assenso o dissenso. Tutti gli intervenuti sono tenuti in aula a tenere il proprio telefono mobile o spento o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata. Ove squilli il telefono, la persona intervenuta lo spegne immediatamente o esce dall'aula, senza rispondere sin tanto che è in aula. Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti.

In Tribunale, è vietato fumare.

 

22  ----  A settembre-ottobre di ogni anno, l'Osservatorio per la Giustizia Penale, operata una consultazione dei Dirigenti degli Uffici , dell' A.N.M. , del Consiglio dell'Ordine , della Camera Penale , dei Dirigenti Amministrativi, dei Magistrati ed Avvocati del settore penale, organizza un pubblico incontro per eventualmente apportare al presente Protocollo le variazioni suggerite dall'esperienza e che avranno trovato  diffusa condivisione.                      

           

23 ---  Il presente Protocollo non potra' in ogni caso costituire strumento per esigere dal Giudice prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali od ordinamentali.

                              




[1] Per una panoramica delle questioni inerenti ai protocolli di udienza cfr. gli atti dell'incontro di studio citato, tenutosi dal 27-29 marzo 2006 a Roma su http://www.cosmag.it/ in particolare le relazioni di  E.BENNATI, P.CAPUTO, E. D'AVOSSA, M.MILLO, V.PEZZELLA.L.PISTORELLI, A. TAJANI. Nel medesimo sito sono pubblicati alcuni  protocolli adottati da vari uffici giudiziari allegato alla citata relazione di V.PEZZELLA. Inoltre, cfr. relazioni di F.GIANFROTTA, nell'ambito dell'incontro di studio del CSM sul tema Tempo e processo penale, tenutosi a Roma da 10 al 12 aprile 2006, e di M.ERLICHER, nell'ambito dell'incontro di studio del CSM sul tema Processo penale, effettività e garanzie, tenutosi a Roma da 29 al 31 maggio 2006

[2] Il riferimento è a L.FERRAJOLI, Democrazia plebiscitaria e giurisdizione, in questa rivista, 2003, 339, che, muovendo da considerazioni di carattere più generale, sottolinea l'importanza dell'approccio del magistrato nel contatto con il cittadino utente del servizio in vista del ripristino di un rapporto di fiducia in grado di identificare in quest'ultimo il primo baluardo in difesa dell'autonomia e dell'indipendenza dell'istituzione.

[3] P.DE NICOLA- C.SABATINI, Decalogo aperto per una udienza penale "civile", in www.cosmag.it

[4] Sul ruolo della magistratura per l'attuazione del principio della ragionevole durata del processo N.ROSSI, Il principio della ragionevole durata del processo penale: quale efficienza per il giusto processo?, in questa rivista, 2003, 890 ss

[5] P.FERRUA, La ristrutturazione del processo penale in cerca d'autore, in questa rivista, 2005, 782

[6] In particolare V.SAVIO, Premesse all'individuazione di un protocollo per la gestione delle udienze penali dibattimentali, testo dattiloscritto in www.cosmag .it; con riferimento alla esperienza partenopea v. V.PEZZELLA, I protocolli di gestione della udienza penale, relazione tenuta nel corso del CSM dal titolo L'organizzazione delle udienze penali Roma 27-29 marzo 2006.

[7] PEZZELLA, I protocolli, cit., 6

[8] F.IPPOLITO, Per un innovato codice etico dei magistrati, in questa rivista, 2003, 1160

03 10 2007
© 2024 MAGISTRATURA DEMOCRATICA ALL RIGHTS RESERVED WEB PROJECT AND DESIGN AGRELLIEBASTA SRL