Elisabetta Cesqui, Ezia Maccora, Livio Pepino e Fiorella Pilato
CRONACHE DAL CONSIGLIO
Elisabetta Cesqui, Vincenza Maccora, Livio Pepino, Fiorella Pilato
NOTIZIARIO N. 5 febbraio 2007
OGGETTO: PLENUM 7, 8, 14, 21 e 22 febbraio 2007 e
LAVORI DI COMMISSIONE
- Dal plenum
- La "pratica a tutela" del Procuratore della Repubblica di Palermo;
- Ricollocamento in ruolo e soprannumero nella sede di provenienza;
- Incarichi extragiudiziari tra vecchia e nuova consiliatura;
- Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi;
- L'applicabilità del divieto di permanenza ultradecennale ai presidenti di tribunale;
- Sollecitudine e tempestività nei procedimenti disciplinari riguardanti i giudici di pace;
- I poteri del Consiglio giudiziario nella procedura di revoca del giudice onorario di tribunale;
- Le nuove circolari sui giudici onorari minorili e gli esperti dei tribunali di sorveglianza.
- Dalle Commissioni
Dal plenum
1 La "pratica a tutela" del Procuratore della Repubblica di Palermo
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Il 21 febbraio il Consiglio ha adottato una risoluzione che risponde alla nota del Procuratore di Palermo con cui si chiede (non un «intervento a tutela», ma) «se sia conforme al corretto rapporto fra titolari di uffici giudiziari e al reciproco rispetto cui deve uniformarsi tale rapporto, nonch in genere alla immagine pubblica della magistratura che, in luogo di una pacata interlocuzione nelle sedi istituzionali, si dia corso, peraltro senza avere avuto cognizione del provvedimento e sulla base di semplici notizie di stampa, a un pubblico attacco personale su organi di informazione».
A ciò il Consiglio, dopo avere ricostruito la vicenda, ha risposto precisando, testualmente, che: «quanto pi delicate sono le questioni caratterizzanti i rapporti tra uffici giudiziari (soprattutto se preposti a materie di grande rilevanza e interesse pubblico), tanto pi è necessario che ogni eventuale comunicazione a mezzo stampa avvenga solo dopo la loro canalizzazione nelle opportune sedi istituzionali (confronto tra gli uffici e sottoposizione al Consiglio superiore della magistratura)» e che, in tali circostanze, «appare necessaria nel rapporto con i mezzi di informazione e, in genere, nelle dichiarazioni rese in sedi pubbliche, una particolare prudenza e misura» ed ha aggiunto il richiamo stringente a una «rigorosa osservanza dei doveri derivanti dall'alta responsabilità connessa all'esercizio delle funzioni e alla massima riservatezza e prudenza nei rapporti con gli organi di stampa»; infine, ha sottolineato l'impegno a «sanzionare eventuali comportamenti contrastanti» con i doveri richiamati.
Vi sono rilievi sulle modalità della comunicazione al Procuratore nazionale antimafia della variazione nella composizione e organizzazione della Direzione antimafia (che pure è frutto di un evidente compromesso e su cui dovrà ulteriormente intervenire la settima commissione del Consiglio); essi, però, non alterano il senso della risoluzione, nella quale si legge che «la comunicazione al Procuratore nazionale da parte degli uffici territoriali dei provvedimenti di variazione con efficacia differita, ai fini della "informazione preventiva" prevista dall'art. 70 bis, ultimo comma, ordinamento giudiziario, ha costituito sino ad oggi una delle prassi esistenti».
Pertanto, non vi è nessuna censura e nessun rilievo (anche solo) di anomalia nel comportamento del Procuratore della Repubblica di Palermo: valutazione non modificata dalla sottolineatura della «opportunità che l'informazione sia data con la massima tempestività e in seguito a una previa interlocuzione, anche al fine di evitare che il provvedimento diventi di pubblico dominio prima di essere conosciuto dal Procuratore nazionale» (sottolineatura la cui razionalità sembra difficilmente contestabile).
2. Ricollocamento in ruolo e soprannumero nella sede di provenienza.
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In plenum si è registrata una spaccatura sulla destinazione di un magistrato da ricollocare in ruolo dopo lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giurisdizionali per il Ministero della Giustizia. Trattandosi di una pratica segretata non faremo il nome del magistrato interessato, limitandoci a segnalare il contrasto per il significato che assume in termini di definizione dell'ambito delle valutazioni discrezionali e delle responsabilità del Consiglio.
Ai sensi dell'art. 3 L. 48/2001 i magistrati fuori ruolo possono chiedere di essere riassegnati al posto di provenienza anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze: disciplina integrata dal paragrafo XXVII della circolare 15098/1993 e successive modifiche che, con riferimento specifico al caso di rientro in ruolo di magistrati dal Ministero della Giustizia, prevede che il magistrato, previo interpello, "dovrà essere destinato, con precedenza assoluta, al posto in precedenza ricoperto", con annullamento dell'eventuale pubblicazione nel frattempo intercorsa; mentre, qualora il posto non sia vacante, "potrà essere destinato al posto di provenienza anche in soprannumero o, in alternativa, ad altro posto disponibile di eguale livello, anche se non pubblicato, dello stesso ufficio o di altri uffici del distretto o di un distretto viciniore".
Secondo l'opzione interpretativa risultata maggioritaria, il magistrato è stato destinato al posto in precedenza ricoperto, bench in sovrannumero e nonostante non lo avesse richiesto, sul rilievo che comunque si sarebbe dovuta condurre ogni valutazione esclusivamente in base a un giudizio di comparazione delle esigenze di servizio tra i diversi uffici di possibile destinazione, con esclusione di qualunque altra ragione di opportunità.
Proprio tale comparazione avrebbe imposto, a nostro avviso, di evitare la destinazione all'ufficio di provenienza, trattandosi della Procura della Repubblica di Roma, ufficio cui è già stato assegnato un magistrato in sovrannumero e altri, prevedibilmente, saranno necessariamente assegnati in base alla legge (per esempio, per trasferimenti extraordinem ai sensi della L. 100/1987, ormai applicabile anche ai magistrati). Pertanto, a fronte di un ufficio che non ha proprio bisogno di magistrati in sovrannumero, ogni altro ufficio afflitto da una vacanza avrebbe meritato una valutazione comparativa favorevole. Inoltre, in questo caso, era risultata pendente nei confronti del magistrato, presso il Tribunale di Roma, una richiesta di rinvio a giudizio (per reati di cui agli artt. 323 c.p.). Significa che il ritorno del magistrato all'ufficio di provenienza comporterà il trasferimento del procedimento penale ad altra sede giudiziaria - ai sensi dell'art. 11 c.p.p. - con conseguente rallentamento dei tempi della trattazione e, quindi, con inevitabili riflessi negativi della decisione consiliare sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Un'altra buona ragione, questa, per scegliere una soluzione diversa, coerente col concetto di un autogoverno attento alle esigenze degli uffici e consapevole di dover bilanciare le garanzie d'inamovibilità dei magistrati con la necessità di assicurare il buon funzionamento dell'istituzione.
3. Incarichi extragiudiziari tra vecchia e nuova consiliatura..
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Nel plenum del 7 febbraio si è discusso per circa tre ore (proprio così) della richiesta di una collega di essere autorizzata a far parte del Comitato scientifico della "Società consortile per l'Università riminese" e ad assumere presso detto istituto l'incarico di insegnamento di diritto di famiglia (per quattro lezioni di tre ore ciascuna con un compenso lordo orario di 87,50 euro).
Già il fatto in s lascia perplessi, molte essendo le cose pi importanti e urgenti (a cominciare dai trasferimenti" ) di cui il Consiglio dovrebbe occuparsi. Ma pi preoccupante ancora è stata l'inconcludenza del dibattito che aumenterà i dubbi e le incertezze.
Con una maggioranza di 16 voti [Unicost (salvo Roia), Mi, Fresa, laici di destra e laici di sinistra (eccetto Mancino)], infatti, il plenum ha rigettato la richiesta con questa apodittica motivazione (da cui mancano solo le parentesi): «considerato che l'ente conferente l'incarico è un ente privato costituitosi con il patrocinio dell'Università di Rimini, il quale ha lo scopo di "preparare laureati in giurisprudenza ed avvocati che scelgono di operare nel settore di diritto di famiglia e dei minori e che pertanto viene in rilievo, rispetto al caso di specie, la previsione generale del capo 15 della circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987, come modificata dalla delibera n. 21686 del 17 ottobre 2005, secondo cui "gli incarichi conferiti da privati, anche quando siano previste forme di finanziamento o partecipazione pubblica, non sono autorizzabili"».
Già questo dato non corrisponde alla realtà della composizione societaria, che non è privata a partecipazione pubblica, ma pubblica con una minima partecipazione privata; è l'Università che fa l'iniziativa insieme alla Regione ed la Provincia, quindi è il settore pubblico che la promuove, non il privato, che richiede una partecipazione.
Così, invece, passa il principio che ciò che conta è la veste giuridica data all'ente e non quale sia l'ente che tale veste giuridica assume: quindi, se per fare un'attività di formazione, come nel caso di specie, gli enti pubblici adottano la forma giuridica privata, l'incarico è conferito da un privato e ricade nel divieto di circolare; una vera e propria trasfigurazione dell'ente!
Non è un caso che l'incarico in questione era stato autorizzato per due volte dal precedente Consiglio anche dopo la modifica della circolare, intervenuta nell'ottobre 2005 (ed altre volte era stato autorizzato già prima di questo periodo); inoltre, l'entità quantitativa dell'incarico era estremamente modesta, il compenso esiguo e la portata dell'art. 15 della circolare (dato anche il richiamo agli artt. 4 e 14) di incerta soluzione, come dimostrato da una mattinata di discussione". Ci sembrava dunque utile, anche per contribuire a ridurre le perplessità dei colleghi di fronte alle evidenti oscillazioni consiliari, un ritorno della pratica in commissione per approfondire le caratteristiche dell'ente conferente e per motivare adeguatamente l'interpretazione adottata. Così non è stato e ci è difficile capire perch.
Evidentemente, secondo la maggioranza consiliare, i colleghi e l'opinione pubblica non hanno diritto di conoscere con il dovuto approfondimento le ragioni delle nostre decisioni".
4. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi...
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Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi direttivi e
semidirettivi:
- Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria al dott. Luigi Gueli ,
Presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma; - Presidente di sezione del Tribunale di Lamezia Terme al dott. Giuseppe Spadaro ,
giudice del Tribunale per i minorenni di Catanzaro.
Per il posto di Presidente di sezione del Tribunale di Parma è stata nominata la dott.ssa Eleonora Fiengo, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, con le astensioni di Napoletano e Riviezzo
5. L'applicabilità del divieto di permanenza ultradecennale ai Presidenti di Tribunale.
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In risposta ad un quesito del Presidente del Tribunale di Novara il Consiglio (delibera del 14 febbraio) ha stabilito che il divieto di permanenza ultradecennale nello stesso posto si applica anche a chi svolge funzioni di presidente del Tribunale.
Infatti, il paragrafo 46 della circolare sulle tabelle stabilisce il divieto di superare il decennio sia per la permanenza nel posto che nella trattazione di determinate materie; proprio con riferimento a quest'ultimo caso il presidente del tribunale che sia stato destinato al disbrigo di certi affari per pi di un decennio, deve, con provvedimento di variazione tabellare, essere destinato alla Presidenza di altra sezione e/o collegi o alla trattazione di materie diverse.
6. Sollecitudine e tempestività nei procedimenti disciplinari riguardanti i giudici di pace.
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Con una delibera dell'8 febbraio il Consiglio ha raccomandato ai presidenti delle corti d'appello una puntuale osservanza dei termini di iscrizione delle notizie di rilevo disciplinare riguardanti i giudici di pace nell'apposito registro, poich è dal momento dell'iscrizione che decorre il termine annuale, maturato il quale, il procedimento disciplinare si estingue.
Un'importante delibera consiliare del 7-4-2005 aveva già stabilito che il termine annuale di decadenza della procedura disciplinare va calcolato dal momento in cui la notizia disciplinare era iscrivibile nel registro e non da quando era stata effettivamente iscritta; cosa che rende ancora pi importante la tempestività dell'iscrizione.
I presidenti delle corti d'appello sono stati sollecitati anche alla massima tempestività nella trasmissione delle pratiche relative ai procedimenti disciplinari dei giudici di pace al C.S.M. in modo da evitarne l'estinzione per prescrizione.
7. I poteri del Consiglio giudiziario nella procedura di revoca del giudice onorario di tribunale.
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Con una delibera del 14 febbraio il C.S.M. ha negato, facendo proprio un parere dell'Ufficio studi, che il Consiglio giudiziario possa sospendere il procedimento di revoca di un giudice onorario di tribunale in attesa che venga definito il procedimento penale pendente a carico di questi per i medesimi fatti che hanno dato inizio al procedimento di revoca.
Un Consiglio giudiziario aveva, invece, adottato un simile provvedimento, applicando analogicamente l'abrogata disciplina dell'art.28, comma 2, L.Guar., laddove oggi la norma applicabile è l'art.20 D.Lgs. 109/2006, che sembra escludere un rapporto di pregiudizialità tra processo penale e procedimento disciplinare.
Inoltre, la circolare sui criteri di nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale individua in capo al Consiglio giudiziario in questo settore competenze istruttorie e un potere di proposta, mentre spetta al C.S.M. il potere deliberativo anche eventualmente in ordine alla sospensione del procedimento di revoca.
Così individuato l'ambito di competenza dei due organi all'interno della procedura in questione, il C.S.M. ha trasmesso gli atti al Consiglio giudiziario (che lo aveva investito di un quesito) affinchè provvedesse ad esprimere il suo parere sia in ordine al merito che all'eventuale sospensione del procedimento di revoca, provvedimento quest'ultimo spettante comunque al C.S.M.
8. Le nuove circolari sui giudici onorari minorili e gli esperti dei tribunali di sorveglianza.
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Il 21 e 22 febbraio il plenum (relatore Pepino) ha approvato due circolari, relative ai giudici onorari degli uffici minorili e agli esperti dei tribunali di sorveglianza, nonch i bandi per le nomine di detti giudici con riferimento al triennio 2008-2010.
La cosa, seppur passata sotto silenzio, merita una segnalazione e un commento. Sino ad oggi non esistevano, infatti, circolari relative a tali giudici, la cui disciplina era inserita nei bandi approvati ogni triennio. Ci è parso necessario modificare tale prassi non solo per ragioni formali (essendo un po' improprio inserire nei bandi di concorso, per esempio, la disciplina del procedimento disciplinare...), ma soprattutto per ragioni di sostanza. Siamo infatti convinti della necessità di avviare in Consiglio una riflessione su caratteristiche, funzioni e status dei magistrati onorari minorili e di sorveglianza, finalizzata alla predisposizione di una disciplina complessiva e, per molta parte, unitaria.
Le circolari, complete e dettagliate in alcuni punti (requisiti e procedura di nomina, incompatibilità, doveri, formazione e cause di revoca o dispensa) sono palesemente carenti su altri (in particolare quelli relativi alle attribuzioni dei giudici onorari, ai loro tempi di lavoro e al loro status complessivamente inteso). Di ciò eravamo (e siamo) ben consapevoli; e tuttavia ci è parsa, quella seguita, la strada migliore. In primo luogo per evitare ritardi nella pubblicazione dei bandi per i nuovi giudici onorari (le cui domande, per consentire la nomina nei termini, devono essere presentate entro il 15 aprile); in secondo luogo per creare un "contenitore" suscettibile di integrazioni e modifiche anche medio tempore (cioè tra un bando e l'altro). Il corollario è una richiesta agli uffici e alle associazioni specializzate: apriamo subito un confronto per arrivare, in tempi brevi, agli interventi di completamento necessari
Dalle Commissioni
1. Proposta di nomina per incarichi semidirettivi e direttivi..
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La Quinta commissione ha proposto all'unanimità di conferire i seguenti
incarichi direttivi e semidirettivi:
- - Presidente del Tribunale di Vigevano alla dott.ssa Anna Maria Peschiera ,
Presidente di sezione del Tribunale di Milano; - Procuratore della Repubblica di Oristano al dott. Andrea Padalino Morichini ,
sostituto procuratore della Repubblica di Roma; - Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari al dott. Francesco Sette , Presidente di sezione del Tribunale di Cagliari;
- - Presidente di sezione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere al dott. Giuseppe Provitera, consigliere della Corte d'Appello di Napoli;
- Presidente di sezione del Tribunale di Napoli (due posti)1 alle dott.sse Annamaria Allagrande ed Eugenia Del Balzo ,
rispettivamente consigliere della Corte d'Appello di Napoli e giudice del Tribunale di Napoli; - Procuratore aggiunto della Repubblica di Milano al dott. Alberto Nobili , sostituto procuratore presso la stessa Procura;
- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Torino alla dott.ssa Luisa Ponzetto , presidente di sezione del Tribunale di Torino.
Per due posti di Presidente di sezione del Tribunale di Milano risultano due proposte. Quella di maggioranza che ha indicato i dott.ri Marco Manunta e Luca Nardi entrambi giudici presso lo stesso Tribunale (Bergamo, Berruti, Patrono e Siniscalchi); quella di minoranza (Maccora e Petralia) che ha indicato oltre al dott. Manunta, il dott. Roberto Bichi consigliere della Corte d'Appello di Milano.
Per il posto di Procuratore aggiunto della Repubblica di Lecce sono stati proposti il dott. Ennio Cillo, (Berruti, Maccora, Petraia e Siniscalchi) ed il dott. Claudio Oliva (Bergamo), entrambi sostituti procuratori generali presso la Corte d'Appello di Lecce; astenuto Patrone.
Per il posto di Presidente di sezione della Corte d'Appello di Genova è stato proposto il dott. Marco Devoto, presidente di sezione del Tribunale di Genova, con l'astensione di Maccora.
2. Aggiornamento delle attività della V Commissione.
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Le pubblicazioni di posti direttivi in attesa di definizione sono 68.
Le pubblicazioni di posti semidirettivi in attesa di definizione sono complessivamente 70, così distinti per bando:
- 5 posti residui bando luglio 2005;
- 22 posti residui bando febbraio 2006;
- 1 posto bando marzo 2006;
- 41 posti bando novembre 2006;
-1 posto bando dicembre 2006.
Riguardo ai direttivi prosegue l'attività della commissione per il loro conferimento; alla fine di luglio 2006 risultavano ancora da assegnare 48 direttivi, alcuni risalenti a vacanze del febbraio 2005. Si è pervenuti a 34 conferimenti coprendo le vacanze determinatesi sino all'aprile 2006.
Per due procedure vi è già stata la relazione e si deve espletare l'attività istruttoria già deliberata (audizioni che verranno effettuate a partire dalla prossima settimana).
Delle pubblicazioni effettuate dalla precedente consiliatura rimangono ancora da valutare i seguenti 12 posti: PCA Venezia, PCA Bari, PT Bari, PRM Bologna, PR Livorno, PR Pinerolo, PR Rovereto, PTM Torino, PT Messina, PR Tempio Pausania, PT Sorveglianza Milano, PT SMCV.
Mentre per le coperture attinenti ai direttivi della Corte di Cassazione sono state definite due posizioni di presidente di sezione, la prima deliberata all'unanimità (vacanza Fulgenzi), mentre la seconda (vacanza Savignano) con una proposta di maggioranza ed una di minoranza. Sono state redatte entrambe le motivazioni, ma occorre attendere l'esito del plenum sulle due proposte relative alla vacanza Savignano, prima di passare all'esame della vacanza successiva (Trojano), dato che si tratta di valutare i medesimi concorrenti.
Rimane ancora da valutare l'incarico di Primo Presidente e quello di Procuratore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione, la cui discussione inizierà a partire dalla prossima settimana.
In relazione ai posti pubblicati da questo Consiglio nel novembre 2006, è prioritaria la copertura del posto di Presidente del Tribunale di Roma (si tratta del pi grande Tribunale del Paese) la cui vacanza risale al 18.5.2006, dato che il Presidente Scotti aveva inizialmente richiesto di permanere in servizio fino ai 75 anni di età, e solo successivamente ha chiesto il collocamento a riposo deliberato dal Consiglio in data 27.7.2006.
Non trattandosi quindi di una scopertura determinatasi a seguito di collocamento a riposo per raggiunto limite di età del titolare, non è stato possibile, a norma di circolare, provvedere alla pubblicazione sei mesi prima dell'inizio della vacanza stessa.
Il procedimento è attualmente in fase di istruttoria, risultano molteplici domande e la segreteria ha sollecitato pi volte i vari CG interessati a far pervenire tempestivamente i pareri necessari.
Già la prossima settimana dovrebbero essere in via di definizione gli ultimi adempimenti istruttori e conseguentemente sarà possibile sottoporre alla commissione la trattazione della pratica (la nostra rappresentante in quella commissione avanzerà una specifica richiesta in tal senso).
Riguardo ai semidirettivi restano da valutare gli ultimi posti relativi al bando luglio 2005 (in particolare Presidente sezione CA Milano, Presidente Sezione Lavoro Milano, Presidente Sezione Tribunale Torino e Presidente Sezione Corte Appello Firenze). Esaurita la trattazione dei semidirettivi ricompresi nel bando del luglio 2005 (si auspica già nella prima settimana lavorativa del mese di marzo) si inizierà la trattazione dei posti pubblicati con il bando del marzo 2006.