Cronache dal Consiglio n. 3


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Cesqui, Maccora, Pepino, Pilato

CRONACHE DAL CONSIGLIO
Elisabetta Cesqui, Vincenza Maccora, Livio Pepino, Fiorella Pilato

NOTIZIARIO N. 3 dicembre 2006 - gennaio 2007

OGGETTO: PLENUM 6, 7, 13, 14, 20 e 21 dicembre 2006 - 10 gennaio 2007 e LAVORI DI COMMISSIONE


  1. Dal plenum
    1. La nomina del Vice Segretario generale del Consiglio;
    2. La delibera sull'art.2 L. Guar. dopo la riforma;
    3. Il contestato trasferimento della dott.ssa D'Antona;
    4. Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi;
    5. La vicenda della nomina del Presidente della Cassazione: atto secondo;
    6. Il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di Avezzano;
    7. Il parere sul disegno di legge sulla intercettazioni telefoniche;
    8. I poteri istruttori del Consiglio giudiziario nei pareri parziali;
    9. Modalità di fruizione del congedo ordinario e variazione delle tabelle feriali;
    10. Le applicazioni extradistrettuali al Tribunale di Parma;
    11. Un caso...evidente di mancata conferma di giudice di pace; .
    12. La nomina di un professore a componente del Comitato scientifico.
  2. Dalle Commissioni
    1. Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi;

Dal plenum



1. La nomina del Vice Segretario generale del Consiglio.
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Nel plenum del 20 dicembre il Consiglio con 18 voti
favorevoli e 7 astenuti (i consiglieri di MD e dei Movimenti, seppur per motivi
diversi), ha nominato Vicesegretario generale il dott. Carlo Visconti. La nostra
astensione è stata analiticamente motivata nel dibattito in plenum con
un dissenso sul metodo attraverso il quale si è pervenuti alla proposta del
dott. Visconti da parte del Comitato di presidenza. Avevamo infatti richiesto,
sin dall'inizio delle "consultazioni", che le indicazioni nominative
fossero precedute da un dibattito sulle necessità organizzative del Consiglio
in questa fase e sul conseguente identikit del Vicesegretario.
Le doti richieste a quest'ultimo sono, infatti, diverse a seconda che lo si
voglia proporre, per fare degli esempi, alla cura dei rapporti internazionali o
alla revisione del sistema informatico del Consiglio o, ancora, alla gestione
della "macchina amministrativa consiliare" etc. Questa impostazione
non è stata seguita e ci è parso coerente rappresentarlo e formalizzarlo con
l'astensione e ciò a prescindere dalla valutazione delle attitudini del dott.
Visconti, il cui curriculum - lo diciamo per dovere di informazione - è
di tutto rispetto.



2. La delibera sull'art.2 L. Guar. dopo la riforma.

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Nella seduta del 6 dicembre il plenum ha approvato all'unanimità la
risoluzione (proposta dalla prima Commissione, relatori Anedda e Pepino) che
fornisce l'interpretazione del nuovo testo dell'art. 2 legge guarentigie. Il
decreto legislativo in materia disciplinare (n. 109/2006) ha, come noto,
limitato la possibilità di trasferimento di ufficio dei magistrati alle ipotesi
in cui «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella
sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e
imparzialità
».
Questi i punti di particolare rilievo della delibera:


  • l'interpretazione dell'espressione «causa indipendente da colpa»,
    deve essere ritenuta comprensiva sia delle ipotesi non riconducibili a
    comportamenti del magistrato sia delle ipotesi non sussumibili nelle fattispecie
    disciplinari delineate nel D.Lgs. 109/2006 (cfr. parte finale par.1);
  • permane la possibilità per la prima Commissione di effettuare
    approfondimenti delle situazioni segnalate, accertamenti finalizzati, attraverso
    opportuno coordinamento con le altre commissioni competenti, all'inserimento
    di atti rilevanti nel fascicolo personale del magistrato (con la procedura garantita
    già prevista dalla circolare in materia) o ad assumere determinazioni in
    materia tabellare (par. 4);
  • permane il vigore delle varie circolari del Consiglio sulle informative
    concernenti, soprattutto, i procedimenti penali nei confronti di magistrati,
    informative che rappresentano una delle principali fonti di conoscenza dell'organo
    di autogoverno (par. 2).

La risoluzione esprime lo sforzo di assicurare al Consiglio uno spazio di
iniziativa su situazioni patologiche, in linea comunque con la riforma
dell'art. 2 L.G. che quello spazio, evidentemente, riduce sensibilmente: un
altro capitolo della controriforma sul quale, alla luce dell'esperienza
che potrà essere maturata, occorrerà ritornare.

3. Il contestato trasferimento della dott.ssa D'Antona.
(torna all'indice)

L'assegnazione alla collega Silvana D'Antona di un posto di consigliere
presso la Corte d'appello di Milano ha visto il dissenso dei consiglieri di Md
e di alcuni consiglieri laici, sul rilievo che la pratica avrebbe imposto un
ritorno in commissione per una pi attenta valutazione della proposta.
In commissione, la proposta era passata all'unanimità perch era sembrata
a tutti giustificata l'attribuzione alla D'Antona di un punteggio superiore
rispetto a quello attribuito a Marco Maiga, sul rilievo dell'eccezionale
produttività della collega segnalata dalla relatrice (avv. Tinelli) alla
stregua delle statistiche comparate dell'ufficio d'appartenenza. Invece,
durante la discussione in plenum, questo dato di fatto è risultato
smentito dalla stessa relatrice che ha onestamente dichiarato di aver sbagliato
nel "leggere" le statistiche comparate della nona sezione civile del
Tribunale di Milano, basandosi soltanto sulla differenza fra i procedimenti
"esauriti" del ruolo della D'Antona e quelli pendenti al termine dei
semestri considerati. In realtà, depurando il dato dai procedimenti esauriti
altrimenti per i pi diversi motivi (procedimenti interrotti, sospesi,
cancellati o assegnati ad altro magistrato della stessa sezione) e guardando al
numero di quelli definiti con sentenza dalla D'Antona rispetto ai colleghi
togati della sezione, la sua produttività risultava fortemente ridimensionata,
rientrando nella media dell'ufficio ed anzi, in alcuni periodi, inferiore alla
media.
Questo era il "fatto nuovo" emerso dopo il passaggio in commissione
(dove, per il ritmo e la mole di lavoro, è impossibile che ogni componente
esamini personalmente ogni atto di ogni singola pratica trattata da un altro
relatore). S'imponeva allora una nuova comparazione fra la produttività dei
due aspiranti al posto di consigliere d'appello, giacch quella condotta in
precedenza era stata viziata da un'erronea rappresentazione della situazione
di fatto, che aveva portato senz'altro a giudicare la D'Antona pi
laboriosa del collega.
Questo allora era il punto in discussione, e non il fatto che, nelle sue
osservazioni, Maiga avesse contestato soltanto il punteggio a lui attribuito.
Si tratta di una comparazione complessiva (ampiamente discrezionale e sempre
opinabile quando devono essere pesati anche "qualità" e grado d'impegno
richiesto da mestieri differenti) che può essere effettuata soltanto in
commissione, mettendo a confronto tutti i dati utili per una valutazione in
termini di ragionevolezza: tanto è vero che in plenum è stato
impossibile rimettere in discussione il punteggio attribuito alla D'Antona ed
ha avuto buon gioco per una maggioranza contraria al ritorno in commissione l'affermazione
che deponevano per una sua maggiore produttività, in assoluto e in termini
relativi, le funzioni ricoperte presso la sezione famiglia del Tribunale di
Milano, particolarmente gravata di affari: sicch la collega poteva vantare un
carico di lavoro caratterizzato da tutta quella peculiare attività non
traducibile nel dato matematico. Fatto sta che anche l'attività presso il
Tribunale per i minorenni (dove Maiga esercita le sue funzioni) è - almeno
altrettanto - notoriamente caratterizzata da un impegno gravoso che spesso non
si traduce in un provvedimento. Alla stregua di tali considerazioni, anzi,
sarebbe stato il caso di riflettere anche sul punteggio attribuito a Maiga,
riprendendo in considerazione le sue osservazioni e rivalutando il profilo della
sua produttività.
Dispiace che sia stato opposto, con la forza dei numeri e di fronte a una
richiesta di ritorno in commissione da parte della stessa relatrice della
pratica, un rifiuto (anche da parte degli amici del Movimento) a procedere ad
una nuova e accurata comparazione fra la produttività dei due aspiranti al
posto d'appello (entrambi magistrati valutati positivamente dal consiglio
giudiziario), che avrebbe consentito un giudizio pi attendibile e quindi una
decisione pi giusta, comunque meglio motivata e forse anche diversa perch
anche una valutazione di sostanziale equivalenza della produttività dei due
colleghi avrebbe portato alla prevalenza di Maiga, in ragione del valore
decisivo che avrebbe avuto a qual punto il criterio marginale della maggiore
"anzianità in ruolo", per nulla irrilevante per due colleghi dello
stesso concorso, a parità di punteggio per attitudini e merito.



4. Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.
(torna all'indice)

Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi semidirettivi:

  • Presidente di sezione del Tribunale di Bologna (due posti) ai dott.ri
    Leonardo e Grassi Giuseppe Colonna
    , rispettivamente sostituto procuratore
    generale presso la Corte d'Appello di Bologna e consigliere della stessa
    Corte;

  • Presidente di sezione della Corte d'Appello di Catania al dott. Alfio
    Scuto
    , consigliere presso la stesa Corte;

  • Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli al dott. Aldo De
    Chiara
    , sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di
    Napoli.

Il dott. Vittorio Angelino, è stato proposto all'unanimità nel plenum
del 6.12.2006, con la sola astensione della consigliera Luisa Napolitano (Unicost),
presidente del Tribunale di Casale Monferrato. Il conferimento del
suddetto ufficio ha avuto nella precedente consiliatura un iter travagliato,
infatti dopo una prolungata discussione in plenum sulle due diverse
proposte avanzate dalla V commissione (quella di maggioranza a favore del dott.
Giuseppe Carmelo Marciante e quella di minoranza - relatore G. Salvi - a favore
di Angelino) la pratica è ritornata in commissione per un ulteriore
approfondimento sulla possibilità di operare un superamento della c.d.
"fascia di anzianità" ed estendere la valutazione a concorrenti fuori
fascia come previsto dalla vigente circolare .
(1)
La commissione all'unanimità ha proposto il dott. Angelino, attualmente
Procuratore della Repubblica del Tribunale di Casale Monferrato, che presenta un
curriculum professionale positivo, con indicazioni apprezzabili da parte
del consiglio giudiziario anche per le capacità dimostrate nell'adempimento
del suddetto incarico direttivo, profilo professionale sicuramente prevalente
rispetto a quello dell'altro concorrente in fascia (Marciante) nei cui
confronti risultano esservi due pronunce disciplinare che, per quanto risalenti
nel tempo, sono comunque rilevanti ai fini comparativi.
La valutazione all'unanimità è scaturita dalla constatazione che non
ricorrevano dalla lettura dei profili professionali dei candidati i presupposti
previsti dalla vigente circolare per pervenire ad un superamento della
"fascia di anzianità".
In particolare, la valutazione di opportunità tesa ad evitare il passaggio,
nell'ambito dello stesso circondario, del Procuratore della Repubblica alla
Presidenza del Tribunale , sostenuta da alcuni consiglieri nella precedente
consiliatura e ripresa in plenum dalla consigliera Napolitano per
motivare la sua astensione dal voto, non assume alcun rilievo al fine del
riscontro del presupposto della inidoneità dei candidati in fascia richiesto
dalla circolare, n risultano tra i concorrenti pi giovani soggetti in
possesso di doti attitudinali e di merito di spiccato rilievo. Ne consegue che
il profilo professionale apprezzabile evidenziato nel fascicolo personale del
collega Angelino, e l'assenza dei presupposti che avrebbero potuto consentire
la valutazione di altri aspiranti con una anzianità al di fuori dalla fascia
considerata, hanno portato alla decisione unanime in commissione che ha
consentito il conferimento di un incarico che risultava vacante da oltre un
biennio (9.2.2005).



5. La vicenda della nomina del Presidente della Cassazione:
atto secondo;
(torna all'indice)

La vicenda della nomina del presidente della Corte di cassazione, di cui
abbiamo ampiamente riferito nello scorso notiziario, ha avuto nel mese di
dicembre ulteriori sviluppi; in particolare:

  • l'11 dicembre il plenum,
    presieduto dal Capo dello Stato, ha preso in esame la proposta di nomina del dr.
    Carbone. Il Consiglio si è diviso esattamente a metà e la proposta ha
    riportato dodici voti a favore [Unicost, i laici di destra, due laici di
    sinistra (Siniscalchi e Vacca) e il vicepresidente Mancino] e dodici contro [Md,
    Movimenti, Mi e i laici di sinistra Tinelli e Volpi], mentre il Capo dello Stato
    non ha partecipato alla votazione e il Procuratore generale si è astenuto. Non
    avendo raggiunto la maggioranza dei voti la proposta è stata respinta;

  • il 13 dicembre, poi, il plenum, ritenuta l'inidoneità altresì
    degli altri concorrenti (De Musis, Di Bitonto e Tarquini), ha disposto la
    riapertura dei termini del concorso. La relativa proposta è stata approvata con
    sedici voti favorevoli (i dodici contrari alla nomina di Carbone, il
    vicepresidente, il Procuratore generale e i laici di sinistra Siniscalchi e
    Vacca) mentre si sono astenuti i consiglieri di Unicost e hanno votato contro i
    laici di destra;

  • il 15 dicembre il dr. Carbone ha proposto ricorso al Tar Lazio contro
    entrambe le delibere (dichiarando espressamente di non conoscerle, omettendone
    la produzione e motivando l'impugnazione sulle «notizie giornalistiche»);

  • il 21 dicembre il Tar, in parziale accoglimento dell'istanza cautelare del
    dr. Carbone, ha sospeso l'efficacia della sola deliberazione di riapertura dei
    termini del concorso [con la sintetica motivazione che «appare opportuno, avuto
    anche riguardo all'interesse pubblico generale, disporre la sospensione di tale
    delibera per mantenere inalterata la situazione in essere» (sic!)] ed ha
    fissato l'udienza per la discussione del merito al 9 febbraio;

  • a seguito di specifico incarico del Consiglio superiore, l'ordinanza di
    sospensione è stata impugnata dall'Avvocatura dello Stato e il Consiglio di
    Stato ha fissato, per la decisione, l'udienza del 12 gennaio 2007;

  • a seguito del preannuncio del Capo dello Stato della intenzione di non
    partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la
    Corte di cassazione ove la relazione sulla stato della giustizia, state la
    vacanza del posto di primo presidente, fosse tenuta dal dr. Carbone (nella sua
    veste di presidente aggiunto), quest'ultimo ha comunicato la propria rinuncia a
    svolgerla.
    Fin qui i fatti, ai quali è opportuno affiancare alcune considerazioni:

  • la ragione fondamentale del voto contrario alla nomina del dr. Carbone è
    nota e consiste nel protrarsi dello svolgimento di una attività di insegnamento
    come professore stabilizzato presso l'Università Federico II di Napoli in
    assenza di autorizzazione del Consiglio (mai richiesta e, a fortiori, mai
    concessa) anche dopo un giudizio disciplinare conclusosi con assoluzione per
    avere agito - sino ad allora - in buona fede. Il fatto è pacifico, accertato in
    modo documentale e ammesso dall'interessato, sì che a nulla rileva la pur inquietante
    circostanza che esso sia stato inizialmente oggetto di una segnalazione anonima
    (peraltro ignorata dal Consiglio nella procedura di nomina);

  • la necessità della autorizzazione per lo svolgimento di detta attività,
    pur contestata dal dr. Carbone, è confermata da una serie imponente di elementi
    e, in particolare: α) dal testo della circolare 15207 del 1987 (che si
    riferisce proprio a ipotesi come quella in esame) e dalla sua ratio
    (esplicitamente indicata nella necessità che il Consiglio sia messo in grado,
    anche in presenza di incarichi a tempo indeterminato, di effettuare le opportune
    verifiche in ordine al permanere delle condizioni che ne hanno comportato
    l'iniziale autorizzazione); β) dalle ripetute decisioni del Consiglio che,
    a fronte delle richieste di altri magistrati che si trovavano in identica
    situazione, ha fornito risposte motivate in tal senso (note al dr. Carbone) e
    non si è limitato a una "presa d'atto"; γ) dall'esito del già
    ricordato procedimento disciplinare che ha visto il dr. Carbone assolto solo per
    mancanza dell'elemento soggettivo. N alcun peso in contrario ha la pacifica
    legittimità per i magistrati dell'incarico di insegnamento come professori
    stabilizzati (affermata dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa),
    costituendo ciò semplicemente il presupposto per l'autorizzabilità
    dell'incarico. E ciò anche a non considerare che, in caso di dubbio sulla
    necessità di autorizzazione, la circolare citata impone agli interessati una
    interlocuzione con il Consiglio;

  • l'omessa richiesta della autorizzazione non è - come pure taluno ha
    sostenuto - un peccato veniale, impropriamente amplificato da una concezione
    burocratica e un po' gretta del ruolo del giudice, ma un comportamento di
    estrema gravità in considerazione di una molteplicità di fattori. In
    particolare:
    α) l'incarico de quo non è una piccola cosa ma,
    insieme forse ad altri due o tre, quello pi rilevante, per impegno e per
    compenso complessivo, dei 195 la cui richiesta di autorizzazione è stata
    esaminata dal Consiglio tra il 1 settembre e il 28 novembre 2006;
    β) la gravità dell'esercizio di incarichi senza autorizzazione non è una invenzione
    di magistrati giacobini e moralisti ma una precisa valutazione del Parlamento
    della Repubblica, che, nel riordino del sistema disciplinare, ha individuato
    tale condotta come particolarmente rilevante e meritevole delle sanzioni pi
    pesanti, sino alla sospensione dalle funzioni (ed è valutazione di cui occorre
    tener conto anche quando - come nel caso di specie - si applica, quanto al
    disciplinare, la normativa precedente, siccome pi favorevole);
    γ) per i magistrati le regole sono il riferimento fondamentale. Nel loro rigoroso
    rispetto sta la credibilità della magistratura che, in assenza di
    legittimazione politica, ha solo quella delle regole (e ciò con riferimento sia
    all'attività giurisdizionale in senso stretto sia a quella che è stata
    definita l'amministrazione della giurisdizione);

  • un ulteriore elemento dimostrativo della inadeguatezza del dr. Carbone a
    ricoprire un incarico delicato come quello di primo presidente della Cassazione
    è emerso nella audizione avanti alla competente commissione consiliare del 22
    novembre 2006 nel corso della quale egli ha, in sintesi, affermato che le
    dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio disciplinare (circa le
    ragioni della mancata richiesta di autorizzazione) furono in qualche modo
    "forzate" e che «il cittadino magistrato deve firmare lui e scrivere
    lui quello che dice; non che un altro scrive e poi glielo fa firmare». La
    gravità e la portata di tali dichiarazioni - applicabili, si badi bene, a ogni
    processo disciplinare, penale e finanche civile - non richiede commenti. La loro
    utilizzabilità da parte di qualunque imputato, in qualunque processo - con
    l'avallo del possibile primo presidente della Corte di cassazione - è evidente.
    Intendiamoci: può accadere che il magistrato incolpato, e a maggior ragione il
    cittadino inquisito, siano sottoposti a indebite pressioni. Può accadere. Ma da
    chi si candida a primo presidente della Corte di cassazione è lecito attendersi
    - per s e per tutti - che se ciò accade interrompa l'interrogatorio,
    formalizzi la propria protesta, affermi in concreto la necessità del rispetto
    delle regole. In assenza di ciò, proteste tardive e generiche sono null'altro
    che delegittimazione gratuita della giurisdizione e dei magistrati. Certo, si
    tratta di dichiarazioni rese in una situazione di evidente stress emotivo, ma
    situazioni di stress emotivo anche maggiore potranno verificarsi spesso nella
    vita professionale del primo presidente della Suprema Corte...;

  • i tempi e la motivazione (si fa per dire...) della decisione del Tar sono,
    a dir poco, sorprendenti. Ma di ciò avremo modo di parlare ancora. Per ora
    attendiamo la decisione del Consiglio di Stato. Il seguito al prossimo
    notiziario.


6. Il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore
della Repubblica di Avezzano.
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Due le proposte avanzata dalla commissione e discusse in plenum:
quella a favore del dott. Vincenzo Barbieri (sostenuta dai consiglieri Berruti,
Siniscalchi, Bergamo) e quella a favore del dott. Federico De Siervo (sostenuta
dai consiglieri Patrono, Petralia e Maccora).
Il plenum ha deliberato a seguito di votazione per ballottaggio il
conferimento dell'incarico al dott. Barbieri con 15 voti a favore e 8 voti a
favore del dott. De Siervo (M.D., MOV, Patrono di MI e la consigliera laica
Tinelli) e con l'astensione del presidente Mancino. Abbiamo sostenuto, fin dal
voto in commissione, con convinzione unitamente al relatore (Patrono) l'idoneità
del collega De Siervo considerando che il giudizio di comparazione tra i vari
concorrenti deve considerare, a norma di circolare, le esigenze funzionali da
soddisfare ed i particolari profili ambientali che caratterizzano l'ufficio da
ricoprire (art. 2 circ. 22.6.2005).
Nel caso di specie si trattava di un ufficio di procura di piccole dimensione
(quattro sostituti ed il procuratore, senza presenza di ruoli di semidirettivi)
dove il Procuratore della Repubblica deve anche svolgere il ruolo di P.M. e dove
pi che grandi capacità organizzative si richiede la conoscenza del
"mestiere" e la capacità di intessere rapporti giornalieri con i
colleghi pi giovani che svolgono le funzioni di sostituto. Doti entrambe
presenti nel curriculum professionale del dott. De Siervo, che racchiude
nel suo percorso professionale un'adeguata integrazione tra le capacità
organizzative e le esperienze requirenti affrontate, trattandosi di magistrato
che ha svolto per oltre 20 anni il ruolo di P.M. a Roma (a differenza del dott.
Barbieri che non si è mai confrontato con le problematiche connesse alla
direzione di un ufficio di procura) ed ha ultimamente ricoperto il ruolo di
Ispettore generale capo presso il Ministero della Giustizia (per molti versi
assimilabile alle funzioni requirenti) riuscendo anche in questo campo, grazie
alle attività ispettive coordinate, ad acquisire una conoscenza diretta delle
problematiche attinenti nella gestione del personale, alla distribuzione delle
affari, alle modalità di gestione e definizione degli stessi che spesso
sfuggono a chi si cimenta esclusivamente con le funzioni di P.M. Di tale
competenza e conoscenza il dott. De Siervo ha dato ampia prova nel corso della
audizione svolta dalla commissione.
Non ultimo occorre ricordare che il dott. De Siervo è il pi anziano nel
ruolo e che quindi, a norma di circolare, dovrebbe prevalere sugli altri
concorrenti a parità degli altri criteri di valutazione (merito ed attitudini).



7. Il parere sul disegno di legge sulla intercettazioni telefoniche.
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Nella seduta del 21 dicembre, il Consiglio ha approvato all'unanimità il
parere sul disegno di legge di riforma della disciplina delle intercettazioni
telefoniche e ambientali e delle norme sulla pubblicità degli atti di indagine
(n. 1638/C).
Il parere esprime una valutazione decisamente positiva alle innovazioni
previste con riferimento alla disciplina dell'esecuzione delle
intercettazioni: in particolare, è formulato un giudizio favorevole sulla
distinzione tra operazioni di registrazione e operazioni di ascolto, giudizio
peraltro accompagnato dalla sottolineatura della duplice esigenza di consentire
l'immediata fruibilità della registrazione da parte dell'Autorità Giudiziaria
procedente e di assicurare le dotazioni di personale amministrativo necessarie
alla piena efficienza all'attività di indagine.
Rilievi critici sono, invece, espressi con riguardo alle innovazioni relative
alla durata delle intercettazioni e alla disciplina della pubblicità degli
atti, con particolare riferimento alle modifiche dell'art. 114 c.p.p.;
modifiche che comporterebbero l'equiparazione del regime relativo agli atti
coperti da segreto a quello degli atti non pi coperti da segreto, anch'essi
sottoposti ad un regime di indifferenziato divieto di pubblicazione, con grave
compressione dei valori riconducibili all'art. 21 Cost.
Dunque, per un verso, una valutazione nel complesso adesiva all'orientamento
sotteso al disegno di legge e ben lontano dagli approcci punitivi che
hanno caratterizzato altri recenti progetti di riforma; per altro verso, una
serie di preoccupazioni che potranno auspicabilmente trovare riscontro nel
cammino parlamentare del testo governativo.



8. I poteri istruttori del Consiglio giudiziario nei pareri
parziali.
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Il 14 dicembre il Consiglio ha approvato una delibera che risponde ad un
quesito posto da un Presidente di Corte d'Appello circa l'ambito dei poteri
di accertamento attribuiti al Consiglio giudiziario nei casi di pareri parziali
(per trasferimento di magistrati ad altro distretto) ed in particolare se sia
possibile l'audizione di persona informata di vicende già soggette al vaglio
del giudice disciplinare con sentenza di I grado non definitiva.
La delibera ribadisce il generale potere istruttorio del Consiglio
giudiziario nelle valutazioni di professionalità dei magistrati e, quindi,
anche nell'ipotesi del parere parziale; afferma, altresì, l'opportunità
che il Consiglio giudiziario in sede di autoregolamentazione disciplini l'esercizio
di tale potere.
Quanto allo specifico quesito, la delibera evidenzia che il pur riconosciuto
potere istruttorio, non può però incidere sulla decisione giurisdizionale
passata in giudicato (com'è anche quella disciplinare) per quel che riguarda
l'accertamento del fatto, operando una nuova ed autonoma attività
istruttoria; a diversa conclusione può giungersi laddove il giudicato non sia
intervenuto, perch in tal caso permane ancora uno spazio autonomo per l'attività
del Consiglio giudiziario.



9. Modalità di fruizione del congedo ordinario e variazione
delle tabelle feriali.
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Sempre nella seduta del 14 dicembre il Consiglio ha approvato un'altra
delibera di risposta ad un duplice quesito relativo alla modalità con le quali
era possibile modificare il periodo di congedo ordinario in periodo feriale:
attraverso una variazione tabellare o con una semplice autorizzazione del
dirigente dell'ufficio; ancora, se il periodo di 45 giorni di ferie spettante
ai magistrati comprenda o meno la possibilità che alcuni di questi giorni siano
anche riservati allo smaltimento del lavoro nel caso ciò sia necessario.
La risposta al primo quesito è nel senso che sempre deve essere attivata la
procedura di variazione tabellare, potendo questo comportare in periodo feriale
un'alterazione del criterio di composizione dei collegi.
Per far fronte ad emergenze sopravvenute o improvvise il dirigente dell'ufficio
potrà adottare una variazione in via d'urgenza immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art.7 bis comma 2 Ord. Giud.
Quest'ultima affermazione è particolarmente importante perch in tal modo
il Consiglio pone una deroga al principio pi volte espresso che l'immediata
esecutività dei provvedimenti dei dirigenti dell'ufficio può riguardare solo
le assegnazioni dei magistrati ai diversi incarichi in un ufficio e non anche le
assegnazioni degli affari ai vari giudici; questo, però, è possibile solo ed
esclusivamente per le tabelle feriali.
Quanto al secondo quesito la riduzione del congedo ordinario dei magistrati
da 60 a 45 giorni, intervenuta con la L.97/1979, determina che il periodo di
ferie deve essere goduto effettivamente dal magistrato per i giorni previsti e l'organizzazione
del lavoro deve essere calibrata in modo tale da consentire il pieno godimento
delle ferie, anche attraverso un'opportuna predisposizione del calendario
delle udienze.



10. Le applicazioni extradistrettuali al Tribunale di Parma.

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All'inizio della attività svolta dalla Settima commissione è stata
esaminata la nota del Presidente della Corte d'Appello di Bologna che
segnalava le gravissime difficoltà in cui versava il Tribunale di Parma
chiedendo che il Consiglio disponesse l'applicazione extradistrettuale di due
magistrati, dopo che egli aveva già provveduto a disporre da tre anni un'applicazione
endodistrettuale, peraltro tuttora in corso.
E' notorio che gli uffici giudiziari di Parma stanno affrontando il pi
grosso processo economico-finanziario che ha interessato il nostro Paese negli
ultimi anni (noto come processo Parmalat).
Questa esigenza, e soprattutto l'attesa alla domanda di giustizia dei
cittadini, con una definizione del processo in tempi ragionevoli, hanno portato
la commissione, alla unanimità, a considerare con particolare attenzione la
situazione degli uffici di Parma.
Per questi motivi è stato attivato l'iter procedurale previsto
dalla nostra circolare per individuare i nominativi dei magistrati di altri
distretti da destinare a Parma per il periodo di mesi sei senza alcuna
indicazione delle funzioni specifiche cui gli applicati sarebbero stati
assegnati. A seguito di interpello del 26.9.2006 sono state vagliate le
disponibilità pervenute e sono stati individuati i colleghi Roberto Spanò
(ufficio GIP-GUP di Brescia) e Simone Medioli Devoto (giudice del lavoro a
Palermo).
Tali nominativi costituivano le uniche scelte possibili per dare corso alla
applicazione, anche se entrambi provenivano da distretti ed uffici con carichi
di lavoro particolarmente rilevanti.
Si è trattato di fare una scelta, sulla base delle disponibilità pervenute
a seguito di interpello, e la scelta è ricaduta sui suddetti nominativi in
quanto gli altri magistrati che avevano dichiarato la propria disponibilità non
avevano i requisiti o soggettivi o oggettivi richiesti dalla circolare in
materia di applicazione. Ad esempio appartenevano a uffici di piccole dimensione
(dove anche una solo vacanza comporta in percentuale una riduzione
particolarmente significativa dell'organico e quindi una disfunzione
organizzativa sicuramente maggiore rispetto agli uffici di grosse dimensioni),
appartenevano a distretti in cui vi erano applicazione exstradistrettuali in
corso (ad eccezione di applicazioni presso gli uffici di sorveglianza, regolati
autonomamente), svolgevano il ruolo di magistrati distrettuali, ecc.
La valutazione dei presupposti è stata adeguatamente presa in considerazione
dalla Commissione in pi sedute e sinteticamente espressa nella parte motiva
della proposta al fine di rispettare l'urgenza della decisione, dato che per
prassi i provvedimenti emessi all'unanimità in Commissione non recano
argomentazioni particolarmente ampie; peraltro, la relatrice in ben due plenum
ha illustrato ampiamente la situazione e l'iter adottato nell'individuazione
dei magistrati da applicare.
Ne è conseguito che valutate comparativamente le esigenze dell'ufficio di
destinazione (Parma) con quello dell'ufficio di provenienza degli aspiranti
che avevano dichiarato la propria disponibilità alla applicazione, valutando l'incidenza
delle vacanze, la consistenza organica degli uffici, l'esistenza dei requisiti
soggettivi e la professionalità specifica dei magistrati su cui è caduta la
scelta in relazione alle funzioni a cui gli stessi sarebbero stati destinati
negli uffici giudiziari di Parma, si è proceduto alla delibera, non senza
adeguatamente considerare e ponderare la difficoltà che comunque tale scelta
avrebbe causato agli uffici di provenienza dei prescelti. (art. 114 circolare
tabelle 2006/2007).
Proprio per questo, quando è stata disposta la prima applicazione (quella
del dott. Spanò proveniente dall'ufficio GIP-GUP di Brescia) i consiglieri di
MD si sono astenuti dal voto, sottolineando con tale astensione il problema
generale collegato alla limitazione nella individuazione del distretto che deve
sopportare l'applicazione, derivante dalla valutazione esclusiva di quei
distretti in cui operano i magistrati che hanno dato la disponibilità; criterio
che, se da un lato privilegia la disponibilità dichiarata dall'interessato
(requisito richiesto dalla circolare) dall'altro limita la comparazione degli
uffici interessati, non estendendola ad uffici dove lavorano soggetti che non si
sono dichiarati disponibili, e che potrebbero meglio sopportare il provvedimento
di destinazione di un magistrato ad applicazione exstradistrettuale. Astensione
che, Maccora, come componente della settima, aveva già espresso in commissione,
conoscendo la situazione lavorativa degli uffici bresciani a l'assoluta
inadeguatezza della pianta organica.
Una volta posto in via generale il problema, non appariva necessario
segnalare con una nuova astensione, la difficoltà del dato di circolare, anche
nei confronti della applicazione del collega Medioli Devoto, che peraltro
appartiene ad un ufficio (Tribunale di Palermo) di dimensioni molto pi grandi,
e quindi con possibilità di assorbire meglio la temporanea assenza di una
unità.



11. Un caso...evidente di mancata conferma di giudice di
pace.
(torna all'indice)

Nel plenum del 7 dicembre vi era in decisione una richiesta di
conferma di un giudice di pace di Salerno (che aveva in precedenza svolto le
funzioni anche a Firenze).
Dopo una sequenza di pareri positivi dei coordinatori e dei presidenti dei
tribunali di appartenenza, nei riguardi del giudice di pace era intervenuto un
parere contrario del consiglio giudiziario, basato sul tenore delle motivazioni
delle sentenze, ritenuto al di sotto dello standard minimo richiesto per la
credibilità della giurisdizione a causa di clamorosi errori di sintassi, totale
assenza di punteggiatura, trionfo di anacoluti, incomprensibilità e
inconferenza dei passaggi argomentativi oltre che di macroscopici errori di
diritto.
Insomma un caso evidente che avrebbe dovuto condurre ad una mancata conferma
e, invece, al plenum giungevano due proposte, perch l'Ottava
commissione si era divisa con tre voti contrari alla riconferma e tre favorevoli
ed il dibattito in plenum è durato oltre due ore.
Per giustificare la conferma (perseguita con particolare accanimento dai
consiglieri della Casa delle libertà, ma non solo) si è detto di tutto: che la
produttività di quel giudice era elevata, che le sue sentenze "facevano
ridere" (testuale), ma che non potevamo sindacarle, che - in ogni caso -
quello è lo standard dei giudici di pace, che per formulare un giudizio
negativo non potevamo fermarci alle sentenze acquisite a campione, ma dovevamo
leggerle tutte (sic!) ed altro ancora.
A quegli "argomenti" abbiamo risposto che in gioco era il ruolo
stesso del Consiglio, che se ci sono (pi o meno ampie) insufficienze della
magistratura onoraria la responsabilità appartiene prima di tutto agli organi
di governo autonomo (che spesso preferiscono raccontare storielle sull'ignoranza
di questo o quel magistrato anzich intervenire con gli strumenti a loro
disposizione), che avremmo pubblicizzato in ogni modo (anche riportando alcuni
provvedimenti) l'eventuale conferma da parte del Consiglio di questo giudice di
pace, etc. Alla fine abbiamo avuto successo. Unicost (che in commissione si era
espressa per la conferma) si è spaccata: il voto di Roia, Carrelli Palombi e
Mannino si è aggiunto al nostro e a quelli dei Movimenti e di tre laici di
centro sinistra e così la richiesta di conferma nell'incarico è stata respinta
con tredici voti.
E' stato un esito importante: in s e come dimostrazione che, se non ci si
dà per vinti, può anche accadere che la razionalità prevalga sugli
schieramenti.



12. La nomina di un professore a componente del Comitato
scientifico
(torna all'indice)

Il 10 gennaio il Consiglio ha nominato il prof. Luigi Garofalo componente del
Comitato scientifico.
Il prof. Garofalo è ordinario di diritto romano e di fondamenti di diritto
europeo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova;
sostituisce il prof. Salvatore Sica, ordinario di diritto privato comparato
presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno.

Dalle Commissioni


1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
(torna all'indice)

La Quinta commissione ha proposto all'unanimità di
conferire i seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:

- Presidente di sezione della Corte di Cassazione al dott. Fernando Lupi,
consigliere presso la stessa Corte;
- Presidente del Tribunale di Milano alla dott.ssa Livia Pomodoro,
Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano;
- Presidente del Tribunale di Vicenza alla dott.ssa Anna Maria Di Oreste,
Presidente del Tribunale di Novara;
- Presidente di sezione del Tribunale di Lamezia Terme al dott. Giuseppe
Spadaro
, giudice del Tribunale per i minorenni di Catanzaro.
Per un altro posto di Presidente di sezione della Corte di Cassazione
sono stati proposti il dott. Enrico Altieri (Berruti, Bergamo, Patrono e
Siniscalchi) ed il dott. Michele Varrone (Maccora e Petralia), entrambi
consiglieri della Corte di Cassazione.
Per l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro
è stato proposto il dott. Giuseppe Neri, giudice presso lo stesso
tribunale, col voto contrario di Berruti.

********************************************************************************************


[1]

La circolare così recita: "Il superamento di un divario di anzianità di
oltre sei anni può essere determinata dalla inadeguatezza di specifiche
attitudine o dalla presenza di elementi negativi nei canditati pi anziani
ovvero, anche se nei canditati pi anziani non si ravvisano inadeguatezza delle
specifiche attitudini o elementi negativi, dal possesso di doti attitudinali e
di merito di spiccato rilievo nel candidato meno anziano
"

15 01 2007
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