Assemblea degli Osservatori 2006: La decisione


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Traccia per la preparazione del lavoro del gruppo di studio che ha per tema: Il dialogo processuale e la decisione 1. Premessa. E’ indispensabile porre l’attenzione sulla funzione della motivazione, che condiziona la soluzione delle questioni che si pongono sul tema. Si possono individuare queste funzioni della motivazione: a) funzione extraprocessuale, di controllo politico-sociale; b) funzione endoprocedimentale, di controllo ad opera delle parti; c) dal punto di vista del giudice: diversità della funzione giustificativa della decisione (‘motivi di fatto e di diritto della decisione’: art. 132 cpc) rispetto al ragionamento deliberativo; Distinzione dei tre momenti: a) ragionamento decisorio; b) formulazione della decisione in fatto e in diritto; c) giustificazione della decisione per mezzo di argomenti razionali. I due percorsi (scoperta della decisione e giustificazione della decisione) hanno frequenti scambi e punti di contatto: la motivazione è anche una modalità di ricerca - verifica della decisione: intreccio tra il momento euristico e quello giustificativo 2. Temi.

  1. Tecniche di motivazione e tecniche di decisione: collegamento tra tecniche e stili di motivazione a tecniche e stili di conduzione del processo;
  1. Formazione progressiva della decisione: si arriva alla decisione attraverso una sequela di pre-giudizi (sulle questioni preliminari, pregiudiziali, sulle istanze di prova, etc) che attengono allo studio delle questioni che progressivamente si pongono nel processo, spesso coagulati in provvedimenti interinali (art. 648 cpc; art. 649 cpc; provvedimenti anticipatori; decisioni sulle istanze di prova;etc);
  1. La complessità della decisione come frutto del mancato controllo del giudice e dei difensori sullo svolgimento del processo, mancanza di filtro continuo degli elementi rilevanti: la complessità di riduce se il giudice esercita effettivi poteri direttivi, se c’è confronto e colloquio con i difensori, se è il giudice che assume le prove, se si evitano le memorie scritte quando sono superflue.
  1. Rilevanza del dialogo processuale dall’inizio del procedimento alla fine: centralità della prima udienza; tecniche di comunicazione; l’anticipazione del giudizio come falso problema: essenzialità della prospettazione da parte del giudice, allo stato degli atti, sia dei propri orientamenti (e, se del caso, della sezione, del Tribunale, della Cassazione) sulle questioni di diritto, sia dei fatti rilevanti bisognosi di prova (tema trasversale agli altri gruppi); necessità di sviluppare un metodo quanto più possibile partecipato e condiviso di costruzione della decisione.
  1. Rilevanza del momento di precisazione delle conclusioni: esame congiunto tra giudice ed avvocati dell'esito delle prove alla luce dei risultati raggiunti nel corso della discussione in diritto svoltasi nell'udienza ex art. 183 c.p.c.; nuova valutazione della possibilità di conciliare la lite (collegamenti al gruppo di studio sul tema); in caso di modifica rispetto agli atti introduttivi, formulazione specifica delle conclusioni e indicazione delle tesi in diritto e in fatto abbandonate e sulle quali, quindi, il giudice non dovrà motivare.
  1. La sentenza contestuale come modello in espansione.

a.I meta dati (intestazione, nomi delle parti, del giudice, dei difensori, conclusioni) e collegamento al verbale (Cass. n. 118/2004); b. Il dovere di concisione (analogie e differenze rispetto alla sentenza nelle forma odinarie: Art. 132 cpc, n. 4: concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione; art. 118 disp. att. cpc: la motivazione…di cui all’art. 132, n. 4 cpc è costituita dalla esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione’: svolgimento del processo come «tratti essenziali della lite» (Cass., 2 sez., 5 ottobre 2000, n. 13292; Cass., 1 sez., 9 gennaio 2003, n. 114). c. Condizioni di applicazione: modello normale per le cause su questioni processuali, questioni pregiudiziali e preliminari in genere, cause contumaciali, cause documentali, cause seriali cause di minore complessità;

  1. relatività della nozione di complessità: nesso tra semplificazione della materia processuale, attraverso l’oralità e semplificazione della decisione;
  2. predisposizione di una traccia o bozza e compatibilità con la discussione orale: l’importanza del pre-giudizio, la facile modificabilità del file, la capacità del giudice di cambiare opinione; vantaggi della bozza: base di lavoro-appunto che rende più proficua la discussione; possibilità di utilizzare tale forma di sentenza per i casi più complicati; possibilità di predisporre tracce diverse a seconda del tipo di sentenza (es. opposizione a decreto ingiuntivo; cause di incidenti stradali);
  1. l’autorizzazione di note difensive, sistema misto non previsto dal codice; compatibilità o meno con il carattere orale della sentenza contestuale; utilità per le cause di media complessità

7. Tecniche di concisione e tecniche di brevità. Distinzione tra : momento euristico-giustificativo, interno; esposizione esterna di tale percorso. La concisione come efficace completezza concernente il momento esterno: selezione dal materiale utile per il momento euristico quello utile per la sua esposizione ad altri: eliminazione di elementi irrilevanti – che tali si sono rivelati nell’ambito di un complesso procedimento di ricerca – e conservazione solo degli elementi necessari e indispensabili per la trasmissione dell’informazione prodotta. Brevità del tempo di produzione del testo e quindi del tempo di fruizione del testo (controllo dei tempi per il compimento dell’atto ma anche dei tempi per il suo controllo), funzionale all’esigenza di ragionevole durata del processo Ostacoli alla concisione: fattori psicologici, natura dei mezzi tecnologici: desiderio di manifestare all’esterno l’impegno profuso; facilità di copiare con i moderni sistemi di video scrittura interi testi di dottrina e di giurisprudenza, comparse conclusionali e, in generale gli atti del processo disponibili su supporto telematico. Possibili accorgimenti: I°: adozione di sequenze modulari che consentano la segmentazione dei passaggi logici (sentenze di civil law): tipo parattattico (modello c.d. puro, di tradizione francese), phrase unique composta da una sequenza di attendus logicamente concatenati (attendus que….attendu que….par ces motifs…déclare…condamne…casse…etc.); tipo discorsivo-narrativo, (modello italiano), uso di schemi basati sulla trama o rete di più concetti associati (punti molteplici che tendono a convergere); uso di costruzioni prive di subordinate e connettivi logici e avverbi, comunque organizzando singoli periodi strutturalmente autonomi; II°: utilizzazione del materiale preesistente: metodo di selezione degli elementi rilevanti attrvaverso i provvedimenti assunti nel corso del processo (anticipatorio, istruttorio, cautelare, etc.), oppure in una griglia di appunti (cartacea o informatica), con annotazione progressiva dei momenti di verifica formale nonché di valutazione ai fini della determinazione del thema decidendum e del thema probandum, notazioni relative allo svolgimento del processo: continuo controllo del giudice e dei difensori sul procedimento, richiamo alla memoria dei punti salienti della controversia, ‘fruttuosità’ dello studio del fascicolo anche in vista delle successive udienze; eliminazione delle attività e delle fasi superflue.

  1. Tecniche di redazione del dispositivo.
  2.  

Rinvio alle regole di protocollo 9. Tecniche per la rapidità di composizione del provvedimento. Distinzione di parti fisse (intestazione, enunciati di tipo astratto) da parti mobili, variabili per ogni controversia; uso, per le parti fisse, di voci di glossario, macro, altre tecniche; inserimento progressivo, su supporto informatico dell'ufficio, degli elementi di cui all'art. 132, all'art. 182 e agli artt. 290 e 291 c.p.c. nel momento in cui la relativa attività processuale o di controllo deve, per legge, essere effettuata: a) parti (e successivi mutamenti delle parti); b) difensori e procure (e successivi mutamenti); c) rappresentanti (e mutamenti); d) autorizzazioni; e) contumaci (e mutamenti); f) conclusioni delle parti (fornite dalle stesse parti su supporto informatico che consenta il trasferimento del file sul supporto dell'ufficio); inserimento degli elenchi dei documenti prodotti dalle parti (forniti dalle stesse parti su supporto informatico che consenta il trasferimento del file sul supporto). 10. Stile espositivo e linguaggio. - decantazione psicologica (rigurgiti polemici, moralistici, paternalistici); -Stile giornalistico o tecnico? -Linguaggio aulico, arcaico, sobrio -Il debito di chiarezza verso i destinatari della sentenza: i difensori? le parti? Il giudice dell’impugnazione? I cittadini? -La chiarezza come frutto di esperienza e di formazione: l’utilità della conoscenza per il giudice di primo grado di conoscere l’esito dell’appello proposto. 11. La motivazione abbreviata prevista dal rito societario. Motivazione per relationem: ampiezza del rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa e ai precedenti conformi, per quanto attiene alle ragioni di diritto; Possibile applicabilità della previsione dell’art. 16 d.lgs. n.5/03, riferita sia alla sentenza contestuale che a quella da depositare nel 30 giorni successivi all’udienza di discussione, a tutte le sentenze ex art. 281 sexies cpc, e o alle sentenze del rito ordinario rese nelle forme ordinarie. 12. Profili problematici legati alla diffusione della tecnologia informatica con riferimento al problema dell’accessibilità al dato richiamato nelle motivazioni per relationem. 1) riduzione della necessità del richiamo extratestuale in relazione alla facilità di ottenere copia telematica degli atti di parte o dei precedenti giurisdizionali e di copiare nel documento della sentenza i testi richiamati anche per la ricostruzione del fatto o per le ‘ragioni di diritto’;

  1. attenuazione della funzione euristica della motivazione, cioè delle possibilità di affinamento/verifica dei passaggi logici insiti nella esposizione delle ragioni che sorreggono la decisione per la facilità del ‘copia/incolla’; pericolo di elementi sovrabbondanti facilmente ‘copiati e incollati’;
  2. degenerazione indotta dalla facilità di accesso alle banche dati giuridiche che induce il giudice a creare rapidamente la motivazione, senza aver controllato l’intero testo della sentenza (senza rispetto, dunque, del cd canone dell’occasione: la portata della ratio decidendi si può cogliere solo conocscendo il caso concreto e i fatti rilevanti).
19 07 2006
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