Il controdecalogo della riforma costituzionale


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di Leopoldo Elia, tratto dal sito del comitato Salviamo la Costituzione




DECALOGO
DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

di Roberto
Calderoli

CONTRODECALOGO DELLA RIFORMA
COSTITUZIONALE

di Leopoldo Elia

I Viene
ridotto il numero dei parlamentari: da 950 a 773, con
significativo risparmio per le finanze pubbliche.

I
La riduzione del numero dei parlamentari viene rinviata al 2016
per favorire gli attuali capi e capetti. Nel lungo periodo c’è
tempo anche per ridurre la riduzione; per ora c’è
l’effetto di annuncio demagogico.

II
Saranno i cittadini, e non più i palazzi della
politica, a scegliere maggioranza parlamentare, coalizione di
governo e primo Ministro: è il premierato.

II
Il premierato non consiste nella investitura popolare di una
maggioranza parlamentare, di una coalizione di governo e Primo
ministro. Ciò avviene già in Inghilterra, in
Germania e in Spagna e anche in Italia: è sufficiente
perciò una buona legge elettorale. Il premierato della
riforma si fonda sulla insostituibilità del Primo
ministro durante tutta la legislatura e sui suoi enormi poteri
(scioglimento della Camera dei deputati e questione di fiducia
che, in caso di rifiuto da parte della stessa Camera, provoca
nuove elezioni).

III Non
più due Camere identiche, l'una doppione dell'altra. Ora
il Senato sarà federale ed avrà una sua funzione
specifica: rappresentare le esigenze delle Regioni. La Camera
si occuperà di quelle dello Stato.

III
Il Senato federale non risolve il problema del bicameralismo
perché non è in grado, per la sua composizione,
di rappresentare le esigenze delle Regioni: d’altra parte
i veri rappresentanti delle comunità regionali non hanno
diritto di voto nelle deliberazioni del Senato.

IV
Semplificato il procedimento legislativo. Non più
lunghi e ripetuti passaggi di testi fra le due Camere, ma
ciascuna Camera approverà le leggi nelle materie di
propria competenza. Il risultato sarà la riduzione dei
tempi e dei costi per le casse pubbliche.

IV
Il procedimento legislativo è straordinariamente
complicato perché la prevalenza della Camera o del
Senato si fonda sulla competenza a legiferare per singole
materie dello Stato e delle Regioni; siccome i confini di tali
materie danno luogo a gravi dubbi interpretativi (sui quali
deve intervenire sempre più spesso la Corte
Costituzionale) è ovvia la ricaduta di tali incertezze
sulle attribuzioni legislative di ciascuna Camera, specie nelle
leggi, come quella finanziaria, di particolare complessità.
La cancellazione del rapporto fiduciario tra Senato e governo
sarebbe positiva solo se accompagnata da una chiara
ripartizione di poteri tra una Camera di rappresentanza
nazionale e una Camera veramente rappresentativa degli enti e
delle comunità regionali e locali.

V La
legge dovrà stabilire limiti al cumulo delle indennità
parlamentari con altre entrate.

V
La precisione di una legge che stabilisca limiti al cumulo
delle indennità parlamentari con altre entrate non
risolve il problema del conflitto di interessi che dovrebbe
essere superato con regole giuste di incompatibilità e
ineleggibilità anche in relazione a concessioni o
autorizzazioni statali di notevole entità economica.

VI I
regolamenti parlamentari dovranno tutelare i diritti delle
opposizioni: ora questo non è previsto.

VI
Il problema delle garanzie dell’opposizione non si
risolve con un generico rinvio ai regolamenti parlamentari,
essendo necessarie puntuali revisioni costituzionali (ad
esempio, attribuzione alla Corte costituzionale, in ultima
istanza, dell’esame dei ricorsi elettorali per Camera e
Senato).

VII
L’ordinamento evolve in senso federale, come sta
avvenendo in molti Stati moderni: viene riequilibrato il
riparto delle competenze tra Stato e Regioni per garantire
migliori servizi ai cittadini, senza compromettere l’unità
del Paese. Alle Regioni vengono devolute particolari funzioni
in materia di istruzione, sanità e polizia locale. Tutte
avranno le stesse opportunità, senza penalizzazioni per
alcune aree rispetto ad altre e senza la differenziazione tra
le Regioni, prevista dalla riforma del 2001. Si avrà
quindi un federalismo equo, solidale ed equilibrato.

VII
La devoluzione alle regioni di particolari funzioni in materia
di istruzione, sanità e sicurezza è pericolosa
anche perché si accompagna ad una competenza esclusiva
dello Stato e delle Regioni nelle stesse materie. Tale
duplicità è illogica e può arrecare gravi
danni all’esercizio (o godimento) di diritti fondamentali
(livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali da garantire su tutto il territorio
nazionale). Si avrà quindi un federalismo iniquo,
conflittuale e squilibrato.

 

VIII
Tutte le leggi regionali dovranno rispettare il
criterio dell'interesse nazionale, non più previsto a
seguito della riforma del 2001.

VIII
L’interesse nazionale è ampiamente salvaguardato
dal riparto delle competenze tra Stato e regioni e dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha interpretato
la riforma del Titolo V in senso pienamente rispettoso
dell’interesse della Nazione.

IX Sulle
modifiche alla Costituzione sarà sempre possibile
chiamare i cittadini ad esprimersi, mentre ora ciò non
avviene se tali modifiche sono state approvate dalle Camere con
la maggioranza dei due terzi.

IX
L’abrogazione della norma che collega al raggiungimento
dei due terzi in sede parlamentare l’esclusione della
richiesta di referendum sui testi di revisione costituzionale
(articolo 138 della Costituzione) va giudicata negativamente
perché disincentiva quelle larghe intese che a parole
tutti auspicano per l’adozione di modifiche alla
Costituzione.

X
Aumentano le garanzie per i comuni e le province, gli
enti più vicini ai cittadini: potranno ricorrere alla
Corte costituzionale in caso di lesione delle proprie
competenze.

X
Il ricorso diretto alla Corte costituzionale dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane (articolo 46 della
Riforma) per sollevare questioni di legittimità
costituzionale su leggi o atti aventi forza di legge statali e
regionali ritenuti lesivi di competenze costituzionalmente
attribuite agli enti locali appare oggi un puro effetto
annuncio perché la disciplina del ricorso è
rinviata ad una legge costituzionale (condizioni, forme e
termini di proponibilità della questione) di incerta
adozione, nel se e nel quando.



Questo controdecalogo della riforma costituzionale è tratto dal sito www.referendumcostituzionale.org

24 05 2006
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