RELAZIONE SULLA CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL BIENNIO 2006-2007


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Civinini, Marini, Menditto, SalmŽ, Salvi

Relazione_Tabelle_2006_07


RELAZIONE SULLA CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL BIENNIO 2006-2007


Premessa.

Il c.d. «sistema tabellare» costituisce il cardine della struttura
organizzativa degli uffici: esso si configura come il primo essenziale atto
organizzatorio degli uffici giurisdizionali. Le tabelle delineano l'organigramma
dell'ufficio, la sua ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse dei
singoli magistrati ed i criteri di assegnazione degli affari giudiziari e,
quindi, stabiliscono le linee informatrici dell'attività di organizzazione e ne
consentono il controllo.
L'assetto normativo vigente costituisce il risultato di una lunga e complessa
evoluzione che ha condotto al formale e definitivo riconoscimento dell'esclusiva
appartenenza al Consiglio Superiore del potere di formazione delle tabelle degli
uffici ed alla pressochè completa disciplina del procedimento di formazione. Il
procedimento di formazione delle tabelle, ed in particolare l'assegnazione degli
affari effettuata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via
generale, consente l'effettiva precostituzione del giudice naturale così come
stabilito dall'art. 25 Costituzione, nonchè la tendenziale attuazione dei
valori di indipendenza interna (nel senso di assenza di ogni condizionamento
proveniente dall'interno della stessa struttura giudiziaria), di inamovibilità
ed imparzialità del giudice, che sono alla base della scelta del legislatore
Costituente di configurare un ruolo del C.S.M. così complesso ed articolato,
con rilievo costituzionale. Il potere in materia tabellare del Consiglio trova
ora fondamento in precise norme di legge, in riferimento al richiamo inequivoco
contenuto nell'art. 105 Costituzione. D'altro canto, la potestà di emettere
direttive per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici trova fondamento
nelle disposizioni contenute nell'art. 10 bis L. 24 marzo 1958, n. 195
(introdotto dall'art. 4 del D.L. 25 settembre 1987, n. 394, conv., con
modificazioni, nella legge 25 novembre 1987, n. 479) e dagli artt. 7 bis e ter
del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunti dall'art. 3 D.P.R. 22 settembre
1988, n. 449, con le successive modifiche di cui al d.l.vo 19 febbraio 1998, n.
51 e della legge 1 marzo 2001, n. 63.
L'importanza e la centralità della disciplina tabellare in vista della
realizzazione del principio del giudice naturale è stata espressamente
affermata dalla Corte Costituzionale che nella sentenza n. 4/1986, ha
evidenziato il ruolo di «pietra angolare» del C.S.M. nell'ordinamento
giudiziario, posto che, «per espresso dettato della Costituzione (artt.
104-107) sono riservate al Consiglio Superiore tutti i poteri in ordine allo
status di tutti i magistrati ordinari, siano giudicanti o requirenti, collegiali
o monocratici, professionali od onorari. Ed in coerenza con l'attribuzione della
totalità dei poteri sui singoli magistrati si deve riconoscere che spetta ad
esso di deliberare anche i provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari oltre
che il pubblico ministero». Ha, poi, sottolineato come l'individuazione dell'organo
giudicante debba "rispondere a regole e criteri che escludano la
possibilità di arbitrio anche nella specificazione dell'articolazione interna
dell'ufficio cui sia rimesso il giudizio" (sent. n. 419 del 23.12.1998)
ed ha puntualizzato che proprio il sistema tabellare, la definizione dei criteri
organizzativi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura ed il
conseguente controllo ad esso riservato in ordine alla correttezza delle loro
applicazioni concorre ad assicurare il rispetto della garanzia costituzionale (sent.
n. 272 del 17.7.1998).
Partendo dai suesposti principi, la Commissione, nella circolare sulla
formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il
biennio 2004-2005 ha posto in essere un'attenta analisi dell'esperienza
maturata nel quadriennio successivo all'unificazione degli uffici giudiziari
realizzata con il d.lgs. n. 51/1998 e dei numerosi apporti provenienti dagli
stessi dirigenti degli uffici giudiziari, acquisiti in occasione degli incontri
con gli stessi, avendo quale obiettivo quello di individuare le soluzioni pi
adeguate alle esigenze di effettività ed efficienza del servizio nonchè dell'assetto
organizzativo per numerosi uffici.
I frutti di tale analisi sono, principalmente, la elaborazione di una
"procedura tabellare semplificata", l'accentuazione del ruolo dei
Presidenti di Sezione (nell'ambito delle competenze previste dall'art. 47
quater), la previsione di momenti di formazione e di scambio di informazioni all'interno
dell'ufficio e, in una certa misura, dell'intero distretto, le modalità per
una pi corretta utilizzazione dei magistrati onorari, sia pure in relazione
alle imminenti scadenze che li vedono coinvolti, la previsione secondo la quale
i dirigenti devono lavorare in base a strategie e programmi formulati nell'ambito
delle esigenze e dei criteri stabiliti dal Consiglio Superiore della
Magistratura e che tengano conto anche degli obiettivi propri della dirigenza
amministrativa.
Detta circolare ha anche il pregio di raccogliere in s l'elaborazione, in
una prospettiva organica e sistematica, della normativa primaria e secondaria
dell'ultimo decennio in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, in
modo da coordinare i diversi istituti ordinamentali.
La Commissione ha proceduto in tale lavoro anche ai fini della redazione
delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio
2006-2007, e nell'ottica dell'applicazione dei criteri di razionalizzazione,
semplificazione ed effettività, ha apportato quelle correzioni ed aggiustamenti
alla precedente circolare che si sono resi necessari o opportuni a seguito delle
esperienze relative all'ultimo biennio.
La circolare relativa al biennio 2006-2007 riproduce quindi, in larga parte,
la disciplina introdotta dalla precedente.
Al fine di semplificare l'esame della stessa, appare utile richiamare l'illustrazione
che della stessa è stata fatta con la relazione di accompagnamento alla
circolare relativa al biennio 2004-2005, per focalizzare l'attenzione sugli
elementi che costituiscono novità significative attinenti sia alla procedura da
seguire per la predisposizione dei programmi organizzativi, sia con riferimento
alla nuova disciplina introdotta in relazione a specifiche funzioni o
competenze.
Le novità introdotte nella circolare sulla formazione delle tabelle di
organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006-2007.
1. Il primo dato di novità è costituito dalla previsione, al capo 1, par. 3
di una pi puntuale descrizione degli adempimenti e dei soggetti che debbono
partecipare alla formazione della proposta.
In particolare, si precisa che la proposta tabellare deve in ogni caso essere
accompagnata da tre distinte relazioni:
a) una relazione organizzativa generale con la quale deve essere descritto lo
stato dell'ufficio, con tutte le indicazioni analiticamente previste, e le
ragioni per cui si propone la modifica dell'assetto tabellare precedente;
b) una relazione diretta a raccordare i servizi amministrativi e gli
obiettivi dell'ufficio, al fine di migliorare l'andamento dei settori
amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
c) una relazione contenente "il consuntivo" del biennio precedente,
vale a dire lo stato di attuazione degli obiettivi fissati con la precedente
proposta tabellare, nella quale si deve dare atto dell'esito delle riunioni di
cui al par. 32.9 e degli eventuali interventi suggeriti e/o adottati e le
eventuali ricadute sul servizio; tale relazione si pone come naturale
antecedente della nuova organizzazione tabellare e della relazione di cui alla
lettera a).
Si prevede, poi, che le rilevazioni statistiche siano predisposte mediante l'acquisizione
di dati forniti non solo dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica,
che si avvalgono del personale addetto, ma anche dai magistrati designati dai
singoli uffici per la raccolta dei dati per indagini statistiche finalizzate al
monitoraggio, nonch da una commissione per l'analisi dei flussi che dovrà
essere costituita presso ciascun consiglio giudiziario ( cfr. par. 8).
A questo proposto, infatti, il citato paragrafo, al punto a) prevede la
predisposizione da parte del Consiglio Superiore e la compilazione da parte del
dirigente che formula la proposta tabellare di schemi che consentano l'analisi
dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze,
mediante scomposizione quantitativa e qualitativa, per ciascun ufficio e ove
esistano per ciascuna sezione. Tale strumento assume una specifica utilità al
fine di rendere pi facilmente comprensiva l'analisi dei flussi delle
pendenze, presupposto indefettibile per una corretta ripartizione delle risorse
ed una puntuale organizzazione dell'ufficio. Alla circolare, a tale fine,
vengono allegati gli schemi predisposti tenendo conto sia della necessità di
non rendere eccessivamente difficoltoso il lavoro dei dirigenti che dell'esigenza
di acquisire i dati necessari per una corretta analisi dei flussi e delle
pendenze.
In considerazione della novità introdotta con la presente circolare e nella
consapevolezza del diverso stato di attuazione e funzionamento dei registri
informatici presso i diversi uffici, nonch della affidabilità dei dati
presenti in detti registri, sono state predisposte due diverse tipologie di
schemi.
Tipologia A), per gli uffici in condizione, anche attraverso il corretto
utilizzo dei registri informatici (con l'ausilio dei referenti informatici e
del personale tecnico), di fornire un numero di dati pi ampio e completo.
Tipologia B) per gli uffici che non siano in condizione di fornire dati pi
completi.
Il dirigente dell'ufficio darà atto, nella relazione organizzativa
generale, delle difficoltà incontrate per l'adozione degli schemi della
tipologia A), e delle attività poste in essere per superare dette difficoltà.
Gli schemi sono inseriti nel sito intranet del Consiglio e saranno compilati
anche su supporto informatico per consentire le opportune elaborazioni.
Tra gli scopi che la compilazione degli schemi si propone vi è anche quello
di consentire al Consiglio di valutare con dati di immediata evidenza se le
proposte si conformino a criteri di equilibrata ripartizione dei magistrati tra
il settore civile e penale, nonch di efficiente distribuzione, all'interno
dei settori, dei magistrati destinati alla trattazione delle materie attribuite
alle sezioni.
In definitiva, attraverso le modifiche introdotte si prosegue il percorso
iniziato con le ultime circolari sulla formazione delle tabelle, nell'obiettivo
di fare divenire il progetto tabellare vero e proprio "progetto
organizzativo" dell'Ufficio, mediante il quale i dirigenti potranno
lavorare in base a strategie e programmi formulati nell'ambito delle esigenze
e dei criteri stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura.
2. Un altro profilo oggetto di significative innovazioni è costituito dalla
procedura di formazione della proposta, previsto dal capo II par. 5, che deve
essere preceduta dalla raccolta dei contribuiti di tutti i magistrati dell'ufficio
nel corso di apposite riunioni nelle quali saranno forniti tutti gli elementi di
valutazione descritti nel paragrafo n. 3 . Le dimensioni dei Tribunali
metropolitani consentono, invece, di procedere a riunioni dei magistrati divise
per settori (penale, civile e lavoro) seguite da una riunione del dirigente dell'ufficio
con i presidenti di sezione ed i coordinatori.
Si prevede, in particolare, l'acquisizione da parte del dirigente dell'ufficio
di una relazione predisposta dal dirigente amministrativo di ciascun ufficio in
ordine alle origini e alle cause delle eventuali disfunzioni, con particolare
riguardo, date le specifiche competenze dei funzionari, alle risorse materiali e
del personale amministrativo.
Viene, infine, introdotta una forma di anticipazione della partecipazione
alla procedura di formazione della proposta del presidente del Consiglio dell'ordine
degli Avvocati che potrà fornire indicazioni sul funzionamento dell'ufficio,
distinto per singoli settori. Della procedura seguita e di tutti i contribuiti
raccolti, il dirigente dell'ufficio daranno conto, motivando le ragioni per le
quali ritengono di accogliere o di respingere le osservazioni raccolte.
Gli adempimenti suindicati mirano, con evidenza, ad anticipare, per quanto
possibile, i contributi, anche critici, all'organizzazione dell'Ufficio, in
modo tale da consentire al dirigente dell'ufficio di darvi corso ovvero di
esplicitare le ragioni per cui se ne discosti.
Nel paragrafo 6.2. viene, poi, previsto l'invio di copia della proposta
tabellare al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati per eventuali
osservazioni formali, anche qualora lo stesso Presidente non si sia avvalso
della facoltà prevista dal paragrafo 5.2. al quale, infine, viene trasmessa
copia della proposta tabellare approvata dal CSM ( cfr. par. 11.3.).
In sostanza l'organo rappresentativo dell'avvocatura non solo partecipa
alla formazione della proposta con richiesta di possibili contributi sin dalla
fase di raccolta di elementi di valutazione e poi di possibili osservazioni al
progetto tabellare, ma diviene uno dei destinatari ufficiali del progetto
organizzativo dell'ufficio.
3. Le competenze del Consiglio Giudiziario vengono estese, laddove al par.
8.2 è prevista l'istituzione di una commissione per l'analisi dei flussi,
al fine di valutare la correttezza dell'analisi dei flussi stessi posta a
fondamento del programma organizzativo, oggetto di specifico parere (cfr. par.
8.3.) finalizzato alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi da
perseguire. Nello stesso articolato è indicato quale debba essere la
composizione della commissione.
4. Altra ipotesi di accelerazione è contemplata per i casi di provvedimenti
di variazione tabellare urgente - par. 14.2.-, trattandosi di provvedimenti che
spiegano immediata efficacia. In questo caso il provvedimento, unitamente alle
eventuali osservazioni presentate, dovrà comunque essere trasmesso dopo 15
giorni dal Presidente della Corte d'Appello al Consiglio, ancorchè il
Consiglio giudiziario non abbia espresso il parere. Il consiglio potrà,
pertanto, venire a conoscenza della variazione tabellare proposta e, se
necessario, sollecitare la formulazione del parere da parte del consiglio
giudiziario.
5. Si segnala, ancora, nell'ambito della procedura semplificata, il par.
10.3, ove si prevede che i dirigenti degli uffici che si avvarranno della
procedura semplificata dovranno aggiornare la proposta tabellare redatta per il
biennio 2004-2005, eliminando le indicazioni non pi compatibili con l'assetto
dell'ufficio come delineato alla data del 2 gennaio 2006 e redigendo una
relazione aggiornata contenente i dati di cui al par. 3 dei principi generali.
6. Al par. 18.2 (numero e dimensionamento delle sezioni) si introduce un
principio di tendenziale favore per la costituzione, nel settore civile, di
sezioni specializzate nelle materie fallimentari, di famiglia e per quanto
concerne il settore penale di una sezione per il riesame e l'appello avverso
le misure cautelari personali e reali.
La scelta di privilegiare, ove possibile, la formazione di professionalità
specializzate si ritrova anche nel criterio (disciplinato al par. 18.5.) di
destinazione dei magistrati alle sezioni distaccate, per i quali si prevede la
tendenziale assegnazione al settore civile o a quello penale, eventualmente
provvedendo alla coassegnazione con la sede centrale o altra sede distaccata.
In tal direzione opera anche la successiva previsione (contenuta nel par.
19.5.) relativa alla concentrazione della trattazione degli affari di cui al
D.L.vo n. 286/1998 o in una unica sezione o in capo a specifici magistrati.
Viene incentivata, altresì, nei casi in cui ciò sia possibile, la
previsione di istituire all'interno della sezione destinata alla trattazione
degli affari riguardanti la famiglia una subspecializzazione per la trattazione
delle materie di competenza del giudice tutelare, senza che i magistrati addetti
possano operare in via esclusiva nella materia, ma partecipando alle
assegnazioni ordinarie in misura ridotta ( par. 21.1.).
7. Quanto alla disciplina riguardante le funzioni di G.I.P.-G.U.P. ( par.
23), la nuova circolare contiene importanti innovazioni:
a) viene eliminata la disciplina transitoria, atteso che la legge n. 150 del
25 luglio 2005 (delega per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario) ai commi 27
e 28, entrati immediatamente in vigore ai sensi dell'art. 2 comma 48 della
stessa legge, ha innalzato il limite legislativo previsto dal testo originario
della legge 16.12.1999 n. 479 a dieci anni e che, pertanto, a tali funzioni si
applicano gli ordinari limiti della ultradecennalità; tale principio è stato
introdotto testualmente nella disciplina sulla ultradecennalità di cui al par.
46.1;
b) è previsto l'obbligatorio incremento della percentuale di magistrati in
organico rispetto a quello della Procura della Repubblica e dell'intero
tribunale, per i tribunali capoluogo di distretto presso il quale operano i
G.I.P. distrettuali, salva la facoltà per il dirigente di motivare il mancato
aumento della percentuale;
c) in ogni caso, attraverso il richiamo a quanto previsto con riferimento
alla relazione organizzativa generale, nel dimensionamento delle sezioni gip-gup
dovrà tenersi espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei
giudici del dibattimento;
d) per quanto riguarda le funzioni del presidente e del presidente aggiunto
dell'ufficio G.I.P. (par. 32.11.) la circolare prevede l'obbligo di indicare
il lavoro giudiziario cui i dirigenti debbono concorrere, ferma restando la
possibilità di riduzione sino alla metà, prevedendo espressamente la
possibilità di attribuire singole tipologie di affari, compiti di supplenza o
sostituzione dei magistrati temporaneamente assenti o impediti, nonch l'indicazione
espressa dei compiti collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al
Presidente aggiunto con specifiche deleghe aventi ad oggetto definite materie,
mentre non sono consentite, di regola, forme collaborative che si realizzino con
singoli incarichi su singoli problemi;
e) si prevede che il presidente di sezione, per le ragioni indicate al par.
32.9, debba tenere incontri con i magistrati della sezione con cadenza almeno
trimestrale, dandone comunicazione al dirigente dell'ufficio. Allo stesso
dirigente dovrà essere inviata una relazione riepilogativa dell'esito delle
riunioni.
8. Con riferimento all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero
la nuova circolare si limita a ribadire le disposizioni contenute nella
precedente, con alcune puntualizzazioni:
a) anche per tali uffici la proposta deve essere preceduta e corredata da un'analisi
dei flussi, nonchè dalle relazioni previste dal punto 3 dei principi generali
(par. 63.3);
b) anche per tali uffici è prevista la riunione con i magistrati dell'ufficio
al fine di predisporre il progetto organizzativo (63.5);
c) per quanto riguarda gli uffici di maggiori dimensioni, la costituzione di
gruppi di lavoro specializzati deve tenere conto anche di particolari tipologie
di reati che richiedano specifiche tecniche di indagine, come avviene per i
reati di terrorismo (par. 64.2);
d) al par. 65.1 viene prevista una pi puntuale disciplina per l'autoassegnazione
degli affari da parte del procuratore;
9. Nella materia dei concorsi interni ( par. 36) vengono precisati i seguenti
principi:
a) deve essere assicurata l'effettiva conoscenza a tutti i magistrati dei
posti da coprire ( par. 36.3) e l'obbligo di comunicazione a ciascun aspirante
delle proposte di assegnazione, ancorchè non assegnatario del posto (
par.37.6);
b) l'assegnazione ad altra sezione o settore può avvenire, per i
magistrati assegnati d'ufficio, decorso un anno dall'effettiva presa di
possesso ( par. 36.1.lett. b);
c) nella comunicazione dei posti da coprire il dirigente deve indicare la
data da cui si è determinata la scopertura e a tale data si farà riferimento
per il calcolo della anzianità nel ruolo e di servizio degli aspiranti (par.
36.3);
d) il dirigente deve indicare, con provvedimento motivato, i procedimenti
penali in avanzato stato d'istruttoria e per i quali non operi l'art. 190
bis c.p.p, che dovrebbero essere portati a termine, contemperando, in relazione
a questi, il carico di lavoro acquisito nel posto in cui subentra ( par. 36.6.);
e) tra i criteri di valutazione dei quali il dirigente dovrà tenere conto
nell'espletamento dei concorsi interni, vi è anche quello relativo all'esistenza
di eventuali situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 O.G. ,
nonchè delle situazioni previste dall'art. 21 legge 104/92 (par. 37.1).
10. Viene inserita una specifica previsione per cui il dirigente dell'ufficio,
a fronte di una evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di
una sezione o di un settore, può disporre la sospensione dell'attività di
una o pi sezioni o di uno o pi collegi (par. 40.3). Tra le facoltà
organizzative demandate al dirigente dell'ufficio è stato introdotto, in tema
di trasferimenti d'ufficio (par. 47.1), la possibilità, per gravi problemi
organizzativi, di disporre il tramutamento d'ufficio del magistrato ad altra
sezione.
11. Il principio contenuto nel par. 44.2, in considerazione delle particolari
posizioni dei magistrati portatori di handicap o che assistono con continuità
il familiare convivente o che siano affidatari di minore portatore di handicap
personali o del familiare, originariamente previsto per la destinazione di tali
magistrati alla sede centrale o alla sezione distaccata del tribunale, viene
esteso anche al meccanismo del concorso interno, con la possibilità di indicare
la preferenza per il settore civile o penale, purchè le richieste o le
indicazioni provenienti da tali magistrati corrispondano ad una esigenza
specifica dei soggetti che si trovino nella predetta situazione (par. 44.2).
12. Anche alla luce del parere del comitato pari opportunità, adottato nella
seduta del 24 ottobre 2005 su espressa richiesta della Commissione, si è
cercato di dare una adeguata ed efficace risposta alle esigenze di introdurre,
anche attraverso lo strumento della circolare sulla formazione delle tabelle,
concrete previsioni dirette a contemperare le esigenze di organizzazione e di
funzionalità degli uffici con quelle proprie della situazione di gravidanza o
di assenza per congedo parentale e, pi in generale, di espletamento del ruolo
genitoriale e di cura dei figli minori.
In sintesi gli interventi operati nella circolare al fine di far fronte alle
suddette esigenze possono così rappresentarsi:
a) in sede di redazione della proposta tabellare, deve essere prevista la
consultazione, da parte dei dirigenti dell'ufficio, anche dei magistrati
collocati in aspettativa per maternità o in congedo parentale (par. 5. 2,
ultimo cpv.), e deve essere data comunicazione ai medesimi del deposito delle
proposte tabellari, affinch possano presentare le relative osservazioni (par
7.1);
b) nell'organizzazione degli uffici si deve tenere conto anche delle
esigenze personali dei magistrati-donna in stato di gravidanza, nonch dei
magistrati che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o
prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, fino a tre anni di età degli
stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il
dirigente dell'ufficio dovrà adottare le misure organizzative necessarie,
sentendo preventivamente i magistrati interessati;
c) il par. 19.4 viene modificato nel senso che i magistrati delle sezioni
penali e delle sezioni civili debbano essere destinati a svolgere sia funzioni
collegiali che monocratiche, nei modi e nelle forme richieste dal progetto
organizzativo, salvo che esigenze organizzative, da motivare espressamente,
ravvisabili esclusivamente in uffici di piccole o medie dimensioni, o esigenze
personali relative alle particolari condizioni soggettive ed oggettive di cui al
par. 42.1, impongano una soluzione diversa;
d) viene introdotto il par. 35.3, che prevede che nel caso in cui i
magistrati si trovino nelle condizioni di cui al par. 42.1, in assenza del
consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni
tabellari n della sede di esercizio delle funzioni;
e) si prevede che alle sezioni distaccate possono essere assegnati anche i
magistrati che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive di cui al
paragrafo 42.1, salvo che gli stessi non formulino espressa richiesta di esserne
esonerati, finchè permane tale condizione (par. 44.1);
f) viene aggiunto il par. 49.4, che prevede che non possano essere assegnati
affari al magistrato in congedo di maternità, paternità o parentale di cui
agli artt. 16, 17, 28 e 32 t.u. 151/2001, salvo il caso in cui intervenga la
sostituzione;
g) al par. 54.2 si prevede che il presidente del collegio, nell'esercizio
del potere di designazione del componente estensore, debba tenere conto della
specifica condizione soggettiva e non deve assegnare la redazione del
provvedimento quando il termine per il deposito venga a scadere nel periodo di
astensione obbligatoria per maternità;
h) al par. 60, in materia di criteri di composizione dei collegi, viene
aggiunto il punto 5, che prevede che la potenziale situazione di gravidanza del
magistrato e le particolari condizioni soggettive di cui ai par. 42.1 e 44.1 non
debbano essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto
atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale;
i) per il computo dell'ultradecennalità si prevede che il periodo di
astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo
superiore a tre mesi determini l'efficacia sospensiva del termine decennale
(par. 46.1);
j) il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa
per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva del
termine di durata dell'incarico del magistrato addetto alla Direzione
Distrettuale Antimafia (par. 76.1).
13. Con riferimento all'utilizzo dei giudici onorari di tribunale viene
mantenuta la disciplina introdotta con la circolare adottata per la redazione
delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio
2004-2005, con la sola novità rappresentata dalla previsione della previa
consultazione dei magistrati onorari (par. 58.2.), principio esteso ed adattato
anche ai viceprocuratori onorari (par. 69.2.)".
14. Con riferimento ai referenti informatici, per i referenti per la
formazione, per i componenti del Comitato Scientifico ed i componenti dei
Consigli Giudiziari si prevede, espressamente, che il dirigente dell'ufficio
assicuri la concreta applicazione dell'esonero dal lavoro trattandosi di
compiti necessari per il funzionamento dell'autogoverno; limitatamente ai
componenti dei Consigli Giudiziari, si stabilisce, poi, che l'esonero non sia
rinunciabile (par. 81.2).
15. Con riferimento alla formazione delle tabelle della Corte di Cassazione,
al par. 83.3., vengono precisati i criteri di cui si dovrà tenersi conto, in
particolare, ai fini della designazione dei Presidenti titolari; pi
precisamente; oltre all'anzianità nell'ufficio, si deve avere riguardo ad
altri requisiti che sono stati individuati nelle capacità organizzative dei
candidati valutate, in concreto, sulla base della pregressa attività e dei
risultati ottenuti, nelle esperienze professionali, nell'aggiornamento
professionale, desunto anche dalla partecipazione alle sezioni unite e nella
qualità dell'eventuale produzione scientifica, nonch della dimostrata
disponibilità alle esigenze dell'ufficio.
Si è ritenuto di introdurre la temporaneità degli incarichi di
coordinamento dell'attività di studio e di ricerca comunque svolte presso il
Massimario, limitata ad un biennio onde consentire - pur avendo riguardo alla
separatezza e distinzione delle rispettive funzioni- una osmosi costante fra l'attività
di studio e ricerca e l'attività giurisdizionale, anche al fine di
valorizzare nella maniera pi ampia possibile le professionalità esistenti
presso la Suprema Corte.
Occorre altresì evitare, con una espressa previsione di incompatibilità,
che i magistrati che svolgono funzioni di coordinamento nell'Ufficio del
Massimario partecipino al collegio delle S.S.U.U., atteso che la relazione
preparatoria potrebbe essere in s orientativa della decisione, rischiando di
ingenerare il pregiudizio nel convincimento dei giudice.
Con riferimento alla formazione dei collegi si prevede, infine, che essa
debba precedere la formazione dei ruoli d'udienza (par. 86.1).
16. Vengono introdotte, poi, alcune precisazioni in tema di richieste di
applicazione extradistrettuale (par. 111.1) ; in particolare, al fine di
assicurare la massima utilità possibile alla applicazione, nella richiesta
dovrà essere specificato, se possibile, il settore (civile o penale) cui verrà
destinato il magistrato da applicare e si subordina la richiesta di applicazione
extradistrettuale alla presenza di un indice di scopertura specificamente
indicato (111.2). Si prevede, infine, che il Consiglio, nella scelta dei
magistrati da destinare in applicazione extradistrettuale, nell'ambito di
coloro che abbiano manifestato la loro disponibilità, a parità delle altre
condizioni tenga conto, in ordine gradato, delle rispettive attitudini
specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie, con riferimento alle
funzioni di destinazione, e dell'anzianità nel ruolo.
17. Infine, ai capi XIX (par. 133 e ss.) e XX (par. 141 e ss.) è prevista
una organica e dettagliata disciplina rispettivamente dei magistrati
distrettuali e delle tabelle infradistrettuali.
L'introduzione del magistrato distrettuale, la cui disciplina è stata
prevista da autonoma circolare in attuazione della legge istitutiva, trova nella
presente circolare ulteriori precisazioni e significative innovazioni, alla luce
dell'esperienza maturata nel pur breve periodo di concreta attuazione, ed in
particolare:
a) al par. 135.1, si prevede che i provvedimenti di assegnazione in
sostituzione e di applicazione debbano essere adottati previa audizione dei
magistrati, al fine di consentire una puntuale applicazione dei criteri di
designazione di cui al par. 139. Nel medesimo paragrafo si dispone, altresì,
che i provvedimenti adottati debbano essere comunicati ai magistrati
distrettuali con congruo anticipo;
b) al par. 137.3 si stabilisce che se l'assenza del magistrato distrettuale
si interrompe per brevi periodi, può essere prorogata l'applicazione del
magistrato distrettuale per i periodi corrispondenti, ai sensi del par. 140, al
fine di assicurare la continuità della sostituzione;
c) al par. 138.4 si prevede che il provvedimento di nuova assegnazione debba
tenere conto, quanto alle modalità della stessa, del carico di lavoro che il
magistrato distrettuale dovrà esaurire al termine della precedente
assegnazione;
d) al par. 139.1, in materia di criteri di assegnazione, si stabilisce che
nella designazione si possa derogare alla ripartizione tra settore civile e
penale solo in presenza di prioritarie esigenze di servizio non altrimenti
risolvibili e che ogni sei mesi venga organizzata una riunione con i magistrati
distrettuali al fine di valutare eventuali problematiche insorte e raccogliere
gli opportuni contributi;
e) al par. 140.1 si prevede che l'assegnazione è possibile anche nel
periodo feriale, su richiesta o previo assenso del magistrato distrettuale.
E' stato, poi, introdotto un apposito capo della circolare dedicato alle
tabelle infradistrettuali al fine di favorire un migliore e razionale utilizzo
di tale istituto, anche in relazione della diversa figura del magistrato
distrettuale. A tal fine la circolare ha riprodotto, con un articolato
precettivo, il contenuto della circolare dell'8 luglio 1998 e successiva
integrazione del 13 dicembre 1998.

22 12 2005
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