Informazioni sulla formazione consiliare per il settore penale


Zoom | Stampa

di Maria Acierno, Gaetano De Amicis, Massimo Ferro, Paola Filippi, BrunoGiangiacomo, Giovanna Ichino, Piergiorgio Morosini e prof. Paolo Tonini

Pensiamo utile dare alcune informazioni concernenti questioni di carattere anche generale sollevate con una recente email relativa a un recente corso della programmazione del settore penale.
Il dibattito sulla formazione consiliare, centrale e decentrata, non può invero prescindere da una corretta conoscenza di prassi e regole che coinvolgono tutti. E, come tali, sono controllabili.

1) Ogni singolo programma degli incontri di studio della formazione centrale - approvata nelle sue linee generali dal Plenum del CSM dopo un'istruttoria di qualche mese che impegna Comitato scientifico e IX Commissione - viene discusso e deliberato collegialmente nei suoi contenuti di dettaglio (temi, metodologie e relatori) dal Comitato scientifico, proposto alla IX Commissione, modificato o integrato in fase proponente ancora dal Comitato scientifico ovvero direttamente definito dalla IX Commissione, infine approvato dal Plenum.
2) Il corso su "L'esame incrociato: dal modello teorico alle prassi applicative"", rientrante nella programmazione annuale ordinaria, era destinato - secondo la scheda deliberata dal CSM già nel 2004 - in modo prevalente ed anche se non esclusivo ai magistrati requirenti, oltre che aperto alla partecipazione degli avvocati e (non a caso) ai vice procuratori onorari dei maggiori distretti (Milano, Genova, Palermo, Roma, Napoli, Bari e Venezia).
Il seminario era dedicato - tra i temi principali e caratterizzanti - allo studio delle tecniche dell'esame e del controesame, ad una analisi delle possibili strategie che il PM deve adottare, ad una discussione sulle modalità di "gestione" dello stress del testimone, all'individuazione degli indicatori di menzogna, all'esame del teste falso o reticente. In precedenti edizioni dello stesso corso erano state effettuate, riscuotendo un vasto apprezzamento, simulazioni di esami e controesami ad opera dei partecipanti. Proprio per questo i relatori erano stati individuati tra pubblici ministeri e avvocati, protagonisti della cross-examination, con la partecipazione di una esperta in psicologia forense per l'approfondimento degli aspetti concernenti la ricognizione di persone; tra i relatori la individuazione non era parsa opportuna per i giudici del dibattimento, posto che, nel nuovo rito, il giudice ha un potere residuale nella sottoposizione del teste o della parte a domande (ma naturalmente la loro presenza era destinata ad arricchire il dibattito).
Il corso mirava dunque e proprio a formare principalmente magistrati inquirenti, anche attraverso il confronto con gli avvocati, portatori di una diversa sensibilità professionale e protagonisti del medesimo contesto organizzativo di fase. Il contenuto della proposta formativa coinvolgeva, comunque, i giudici, in quanto garanti della regolarità dell'esame (anche con riguardo alle condizioni psico-fisiche del testimone) e chiamati a valutare lo spessore probatorio della fonte dichiarativa (indicatori della menzogna).
3) In generale e con riguardo alla individuazione dei relatori e dei coordinatori: negli ultimi quattro anni, nei soli incontri organizzati dal CSM in sede centrale, sono stati coinvolti pi di 2000 formatori, scelti tra magistrati, professori universitari, avvocati, esperti in materie specialistiche. Avvalersi della collaborazione di figure professionali in grado di proporre un approccio diversificato (per saperi, metodi ed esperienze) è infatti uno specifico che, in sede europea (ove alcune Scuole sono organizzate con albi ristretti di docenti per materie), viene osservato con interesse, in quanto risalta proprio il numero ampio, anche per qualità, di ricorso a relatori. In quest'ottica, tra le altre, va vista la indicazione del CSM che, tendenzialmente, favorisce un avvicendamento dei relatori, promuovendo anche il riferimento di prassi giudiziarie innovative e pluralistiche ed infatti limita a tre il ricorso allo stesso formatore-docente per un anno.
Le persone così proposte e poi individuate esprimono, sulla base di curricula acquisiti e dei risultati valutativi, una specifica preparazione nella materia, una buona capacità espositiva, una prima esperienza di insegnamento (anche in corsi decentrati, nelle scuole di specializzazione forense, in corsi di preparazione di professionisti, giudici di pace, uditori, polizia giudiziaria o esperti, oltre che convegni ed Università). In ogni caso, quanto ai magistrati, è frequente la proposta di colleghi che, segnalando direttamente al CSM o anche al Comitato scientifico la propria disponibilità e il proprio curriculum, intendono così poter fornire un contributo come relatori o coordinatori nella formazione centrale.
4) Al termine di ogni corso, poi, i partecipanti redigono apposite schede di valutazione, innovate nel 2005 sulla base di proposte del Comitato scientifico e indicazioni finali della IX Commissione. I giudizi attengono alla organizzazione del corso nel suo complesso, alla scelta dei temi trattati rispetto agli al raggiungimento degli obiettivi della scheda, all'utilità concreta dell'incontro per l'esercizio delle funzioni, alla capacità espositiva e di conduzione dell'eventuale gruppo di lavoro dei relatori o coordinatori. Le schede hanno ovviamente la finalità di indirizzare il comitato scientifico e la IX Commissione nella programmazione formativa e nella scelta dei relatori. Le nuove schede stanno conseguendo, tra l'altro, un'ampia adesione, mentre nel recente passato, esse - sia pur in alcuni corsi soltanto - erano state completate da non oltre il 20 - 30% dei partecipanti e poche (4-5) erano le osservazioni scritte. I risultati delle schede sono poi memorizzati in apposita banca dati del CSM e di essi il Comitato scientifico, in fase istruttoria e per ogni corso, deve dare conto motivando esplicitamente, nella proposta di delibera del programma di dettaglio, illustrando i gradimenti metodologici già eventualmente conseguiti dai singoli.
La "prestazione valutativa" rientra così nel dovere di contribuire al miglioramento del servizio-formazione a carico (e al contempo tra i diritti) di ogni magistrato e opera sullo stesso piano della disponibilità ad elaborare proposte, a intervenire come relatori, a fornire materiale di approfondimento.

18 07 2005
© 2024 MAGISTRATURA DEMOCRATICA ALL RIGHTS RESERVED WEB PROJECT AND DESIGN AGRELLIEBASTA SRL