Statuto
di Magistratura democratica
Art.
1 - Magistratura democratica
É
costituita Magistratura democratica alla quale possono aderire tutti
i magistrati della Repubblica, anche a riposo.
Magistratura
democratica aderisce all'Associazione internazionale dei magistrati
europei per la democrazia e le libertà (Medel).
Art.
2 - Aderenti
Ai
fini dell'art. 7 e per esercitare il diritto di voto a qualsiasi
livello è necessario aver corrisposto per intero la quota di
autofinanziamento relativa all'anno precedente.
Le
quote sono riscosse dai rappresentanti delle sezioni e devono essere
trasmesse per intero al tesoriere.
Tutti
gli aderenti devono inoltre contribuire al finanziamento delle
sezioni cui appartengono nei modi e alle condizioni fissate dalla
assemblee di sezione.
Art.
3 - Sede e organi
Magistratura
democratica ha sede in Roma, Palazzo di Giustizia, piazza Cavour,
presso l'associazione nazionale magistrati (Anm).
Sono
organi nazionali di Magistratura democratica il congresso, il
consiglio nazionale, il comitato esecutivo e il segretario generale;
sono organi locali l'assemblea sezionale e il segretario della
sezione.
Il
segretario generale è il rappresentante di Magistratura
democratica.
Art.
4 - Congresso: composizione e funzionamento
Il
congresso è costituito da tutti gli aderenti, i quali possono
partecipare personalmente o a mezzo di delegati eletti secondo le
norme dello statuto dell'Anm; ogni delegato non può
rappresentare più di dieci aderenti.
Esso
delibera su tutti gli argomenti iscritti e non iscritti all'ordine
del giorno e, per questi ultimi, anche sulla loro inclusione, a
maggioranza degli aderenti presenti e legalmente rappresentati.
Si
riunisce in via ordinaria una volta ogni due anni su convocazione
del presidente per deliberare sugli argomenti indicati nell'art. 5.
È
convocato in via straordinaria anche su argomenti diversi da quelli
indicati nell'art. 5 nei modi, composizione e funzionamento di cui
ai commi precedenti, su convocazione del presidente, per deliberare
su argomenti specifici ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità
e vi sia la richiesta del comitato esecutivo o del consiglio
nazionale o di tre assemblee sezionali o di un quinto degli
aderenti.
Della
convocazione del congresso ordinario è dato avviso a tutti
gli aderenti almeno quarantacinque giorni prima; della convocazione
del congresso straordinario su argomenti diversi da quelli previsti
dall'art. 5 è dato avviso a tutti gli aderenti almeno 15
giorni prima.
Art.
5 - Congresso: attribuzioni
- Il
congresso determina la linea politica generale di Magistratura
democratica sulla base della relazione del segretario; delibera
sulla relazione del tesoriere e approva il bilancio; provvede
inoltre alle operazioni per il rinnovo dei consiglio nazionale nelle
forme stabilite dal presente statuto.
La
relazione del segretario deve essere pubblicata sull'organo
d'informazione della corrente almeno quarantacinque giorni prima
della data dei congresso e devono essere inoltre pubblicate, almeno
quindici giorni prima della data suddetta, le sintesi delle
relazioni delle sezioni.
Gli
atti del congresso devono essere tempestivamente resi pubblici a
cura del segretario generale.
Art.
6 - Democrazia associativa e differenza di genere
Magistratura democratica assicura nella formazione degli organismi dirigenti, nelle proprie attività e designazioni la pssibilità di intervento di tutti gli associati e promuove la presenza paritaria di donne e uomini.
Magistratura democratica promuove il rispetto del principio di parità in tutte le sedi associative ed istituzionali ed in particolare promuove la presenza paritaria di donne e di uomini in seno agli organismi dirigenti dell'Anm, nei Consigli Giudiziari e al Csm.
Magistratura democratica si impegna perchè identici obbiettivi vengano condivisi e perseguiti dall'Associazione nazionale magistrati.
Art.
7 - Consiglio nazionale: composizione e funzionamento
Il
consiglio nazionale è costituito da venti componenti stabili, dieci per ciascun genere,
eletti separatamente dal congresso con voto limitato a sette per genere, nonché dai
segretari sezionali e da delegati eletti dalle assemblee sezionali
in ragione di uno ogni venticinque o frazione di venticinque
aderenti appartenenti alla sezione.
I
delegati delle sezioni sono eletti prima di ogni sessione del
consiglio limitatamente alla sessione stessa, salva diversa
determinazione rimessa all'autonomia delle sezioni e fermo in ogni
caso il potere di revoca da parte dell'assemblea sezionale, prima di
ogni sessione del consiglio.
Il
consiglio ogni anno, in occasione della sua prima riunione,
determina il numero dei rappresentanti di ciascuna sezione sulla base
del censimento degli aderenti ai sensi dell'art. 2 e secondo i
criteri di cui al primo comma del presente articolo.
Esso
si riunisce di regola a Roma su convocazione del presidente.
La
prima riunione è convocata dal presidente uscente entro
trenta giorni dal congresso per procedere all'elezione dei
presidente, del segretario e del comitato esecutivo; successivamente
si riunisce almeno quattro volte all'anno. Può essere altresì
convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e
deve essere convocato quando vi sia la richiesta del comitato
esecutivo o di un terzo dei suoi componenti stabili oppure di tre
assemblee sezionali.
Il
presidente deve dare avviso di ogni convocazione almeno trenta
giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti
stabili e ai segretari sezionali, che devono convocare le rispettive
assemblee per l'elezione degli altri componenti.
Art.
8 - Consiglio nazionale: attribuzioni
Il
consiglio nazionale è l'organo deliberante di Magistratura
democratica e, nell'ambito delle direttive del congresso, assume
tutte le iniziative opportune per l'attuazione della linea politica.
Esso
elegge tra i suoi componenti stabili il presidente, il segretario,
al quale può revocare in ogni momento la fiducia, e nove
componenti del comitato esecutivo; designa, con le modalità e
nei limiti di cui ai commi terzo e quarto, i candidati di
Magistratura democratica al Consiglio superiore della magistratura e
a tutti gli organi nazionali dell'Anm; delibera sull'indirizzo delle
pubblicazioni della corrente e nomina tra i propri componenti i
responsabili delle medesime; determina la quota annuale di
autofinanziamento che deve essere corrisposta da ciascun aderente
nonché i tempi e i modi del pagamento; istituisce gruppi di
lavoro su materie specifiche, designandone i responsabili.
Il
consiglio nazionale approva i criteri per la formazione delle liste
dei candidati di Magistratura democratica per le elezioni degli
organi istituzionali e associativi, fermo restando il criterio generale di cui al comma secondo dell'art. 6. I criteri approvati sono
comunicati alle sezioni, ciascuna delle quali propone una rosa di
candidati, anche estranei alla sezione stessa. Successivamente il
consiglio nazionale delibera la lista definitiva dei candidati sulla
base delle rose formulate dalle sezioni e delle eventuali ulteriori
candidature proposte nel consiglio nazionale da singoli delegati o
componenti stabili.
Nella lista dei candidati proposta per il CDC dell'Associazione nazionale magistrati va garantita la presenza di almeno il 40% di ciascun genere.
Alle
deliberazioni di cui al comma precedente partecipano soltanto gli
aderenti magistrati ordinari.
Art.
9 - Comitato esecutivo: composizione e attribuzioni
Il
comitato esecutivo è costituito dal segretario generale e da
nove componenti, eletti dal consiglio nazionale fra i suoi
componenti stabili con voto limitato a sei.
Esso
è presieduto dal segretario generale. Nella sua prima
riunione il Comitato esecutivo designa tra i suoi componenti un
tesoriere.
Si
riunisce su convocazione del segretario generale tutte le volte che
questi lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando lo
richiedano almeno tre dei suoi componenti.
Il
Segretario non può essere eletto per più di due volte
consecutive.
Il
comitato esecutivo porta ad esecuzione le deliberazioni del
congresso e del consiglio nazionale.
Le
riunioni non sono pubbliche; tuttavia vi possono partecipare il
presidente, il responsabile della stampa e dell’informazione e
i coordinatori dei gruppi di lavoro delle aree di intervento
designati dall’esecutivo, nonché i componenti del
Consiglio superiore della magistratura e del comitato direttivo
centrale dell'Anm aderenti a Magistratura democratica.
Art.
10 - Sezioni locali
Possono
costituirsi sezioni di Magistratura democratica nell'ambito
territoriale di ciascun distretto di corte d'appello o di più
distretti finitimi; alle sezioni possono aderire gli appartenenti
alle magistrature diverse da quella ordinaria, i quali, peraltro,
possono costituire proprie sezioni nell'ambito delle rispettive
circoscrizioni.
Spetta
all'autonomia delle sezioni l'organizzazione interna delle medesime.
L'assemblea
sezionale designa un segretario che coordina l'attività della
sezione e la rappresenta nei rapporti con gli organi nazionali;
detemina inoltre la quota di autofinanziamento dovuta alla sezione
da ciascun aderente ad essa appartenente; elegge i componenti del
consiglio nazionale ai sensi dell'art. 6; designa i candidati di
Magistratura democratica agli organi locali dell'Anm e ai consigli
giudiziari e adotta, in sede locale, nell'ambito della linea
politica generale, tutte le iniziative che reputa necessarie e
opportune.
Alle
designazioni dei candidati di cui al comma precedente partecipano
soltanto gli aderenti magistrati ordinari.
Art.
11 - Organi d'informazione
Gli
organi di informazione di Magistratura democratica sono pubblicati
sotto la responsabilità di componenti del consiglio nazionale
ai sensi dell'art. 7.
Di
tutte le riunioni degli organi nazionali sono redatti resoconti che
sono comunicati entro dieci giorni a tutti i segretari sezionali che
ne informano subito gli aderenti appartenenti alle rispettive
sezioni.
Art.
12 - Norma di rinvio
Per
tutto quanto non è disciplinato negli articoli precedenti si
applicano le norme dello statuto dell'Anm, con esclusione dell'art.
6 commi due e tre e di qualsiasi norma incompatibile con il
presente statuto e con i fini perseguiti da Magistratura
democratica.
(il
testo vigente è quello approvato
dalla assemblea di Padova del 24 giugno 1973,
modificato il 12 aprile 1991 dal congresso di Alghero, il 24 gennaio 2003 dal congresso di Roma e infine il 7 maggio 2005 dal Congresso di Palermo)