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Controriforma dell'ordinamento giudiziario: accordo di maggioranza e nuovi emendamenti

Mercoledì
21 aprile sono stati depositati nuovi emendamenti del relatore Nitto
Palma che sarebbero frutto di un accordo di maggioranza. Il quadro è
vieppiù deludente e allarmante.
Cerco di riassumere di seguito come si presenta oggi il progetto di
controriforma emendato.
Una rapidissima valutazione.
Il disegno di legge uscito dal Senato è
francamente pessimo e gli emendamenti nel complesso non lo
migliorano, anzi in alcuni punti vi sono significativi peggioramenti.
I segnali di cambiamento di metodo e l'intento espresso da parte
della Commissione di tener conto delle opinioni e dei contributi di
esperienza degli operatori del settore (in primis magistratura ed
avvocatura) non paiono in alcun modo confermati dagli emendamenti
presentati dalla maggioranza e dal relatore, riproponendo logiche
punitive e messaggi puramente ideologici che speravamo abbandonati.

I
tratti che caratterizzano il disegno di legge, come risistemato dagli
emendamenti del relatore e della maggioranza, sono la
verticalizzazione degli uffici, la spinta verso l'arrivismo ed il
carrierismo dei giudici, la rigidità nelle gestione delle
risorse e l'introduzione di possibilità di controllo e di
ingerenza da parte dell'esecutivo sull'attività giudiziaria in
particolare attraverso l'uso dell'azione disciplinare. Tutti elementi
pericolosi che rendono chiaro un tentativo di ritorno al passato che
mina l'indipendenza e l'efficienza della giurisdizione, in spregio ad
una moderna visione gestionale. Una controriforma di tal genere
condizionerebbe pesantemente la vita professionale e quotidiana di
ciascuno e risulterebbe doppiamente inaccettabile, per i contenuti e
per il metodo adottato ( assolutamente lontano da un proficuo
confronto di idee ed esperienze).

Ora
occorre capire tempi e le modalità della discussione
parlamentare. Una prospettiva è però già chiara:
qualora il progetto di controriforma andasse avanti occorre
riprendere immediatamente la mobilitazione che era stata
responsabilmente sospesa dall' A.N.M.

Concorso
di accesso

Il
concorso ritorna ad essere unico ( e non separato per giudici e
P.M.), ma il candidato dovrà indicare nella domanda se intenda
accedere a posti della funzione giudicante o di quella requirente.
Tale indicazione viene ad essere titolo preferenziale nella scelta
della sede di destinazione, nei limiti della disponibilità dei
posti. Dopo tre anni si può partecipare a concorsi per titoli
per il passaggio alla funzione requirente o giudicante, dopo avere
frequentato con giudizio finale positivo un apposito corso di
formazione. Il C.S.M. attribuisce i posti anche in soprannumero per
consentire il passaggio di funzioni. Il mutamento di funzioni deve
avvenire in un ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto,
con l' esclusione di quello competente ai sensi dell'art. 11 C.P.P.
Non è ulteriormente possibile ( salvo quanto disciplinato per
la fase transitoria) il passaggio di funzioni e quindi la scelta
operata è definitiva. Viene abbandonata l'idea di destinare i
magistrati dopo il concorso a uffici giudicanti per svolgere funzioni
collegiali. Al settimo anno dall'ingresso in magistratura i
magistrati che non abbiano effettuato il passaggio ad altra funzione
debbono frequentare un corso di aggiornamento e formazione e
all'esito sono sottoposti a giudizio di idoneità per
l'esercizio in via definitiva delle funzioni, con dispensa dal
servizio in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi.
Carriera
e concorsi

Gli
emendamenti mantengono il sistema dei concorsi, con una doppia
possibilità di accesso: - alla scadenza del periodo previsto (
ed identico all'attuale e quindi rispettivamente di 13 e 20 anni) per
avere le funzioni di appello e di Cassazione sostenendo un concorso
per titoli, - in anticipo, ovverodopo 8 anni, per vedersi
conferite le funzioni di appello, e dopo 18 anni o tre di funzioni di
secondo grado, quanto alle funzioni di Cassazione, sottoponendosi ad
un concorso per titoli ed esami ( cui è riservata una quota
del 40 % dei posti disponibili). Il conferimento di funzioni
anticipato comporta il riconoscimento del migliore trattamento
economico della relativa classe di stipendio.
Restano
i concorsi per titoli per l'accesso a funzioni direttive e
semidirettive. I concorsi vengono svolti annualmente e vengono svolti
per tutti i posti vacanti delle diverse funzioni. Si può
accedere alle funzioni semidirettive e direttive solo dopo un certo
periodo di svolgimento delle funzioni di secondo grado e di
legittimità, ricreando in tal modo una piramide che rende
obbligatorio per chi ambisca a tali posti passare per l'appello e la
Cassazione:
-
tre anni di funzioni di secondo grado per le funzioni semidirettive
di primo grado, - sei anni di funzioni di secondo grado per le
funzioni semidirettive di secondo grado, - cinque anni
di funzioni di secondo grado per le funzioni direttive di primo
grado, - otto anni di funzioni di secondo grado per le funzioni
direttive di primo grado 'elevato' ( relative ai 12 principali
Tribunali e Procure italiani) - cinque anni di funzioni di
legittimità per le funzioni direttive di secondo grado. Per
accedervi occorre avere frequentato con esito favorevole un corso di
formazione presso la Scuola ed essere stati positivamente valutati
nel concorso per titoli.

L'aver
superato i concorsi per le funzioni di legittimità abilita a
partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive di primo e
secondo grado e per le funzioni direttive di primo grado ed è
titolo preferenziale per le funzioni direttive di primo grado
“elevato”. Gli incarichi direttivi e semidirettivi sono
temporanei e soggetti ad una sola conferma ed ulteriori incarichi
direttivi e semidirettivi si possono avere solo fuori circondario (
se di uguale grado) o fuori distretto ( se di grado superiore). Gli
incarichi direttivi prevedono una permanenza di quattro anni con
possibilità di conferma per due, gli incarichi semidirettivi
una permanenza di sei anni non rinnovabile.

I
magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di
secondo grado o di legittimità vengono sottoposti, dopo avere
frequentato positivamente l'apposito corso di aggiornamento e
formazione presso la Scuola della magistratura, a valutazioni di
professionalità al tredicesimo, ventesimo, ventottesimo anno
dall'ingresso in magistratura ( quindi mantenendo le attuali
scadenze). In caso di tre valutazioni negative vi è dispensa
dal servizio.
Uffici
del P.M.

Viene
reintrodotta la figura dei Procuratori Aggiunti e di Avvocato
generale. Viene previsto l'assenso del Procuratore della Repubblica
oltre che sugli atti d'ufficio che incidano o chiedano di incidere su
diritti reali o sulla libertà personale ( esclusi fermi,
arresti, direttissime, procedimento per decreto e convalide di
sequestri), su quelli che costituiscono esercizio dell'azione penale.
Viene previsto che il Procuratore possa determinare i criteri
generali cui i magistrati devono attenersi nell'impiego della P.G.,
nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e
nell'impostazione delle indagini. Il Procuratore tiene direttamente i
rapporti con gli organi di informazione. Il Procuratore ha il potere
di indicare i criteri cui i magistrati debbono attenersi
nell'adempimento della delega, ed è possibile la revoca in
caso di divergenza o inosservanza dei criteri, con invio degli atti
al Procuratore generale della Cassazione del provvedimento di revoca
e delle eventuali osservazioni del sostituto ed acquisizione di tali
provvedimenti nei fascicoli personali di Procuratore e sostituto.
Resta l'estensione della possibilità di avocare da parte delle
Procure Generali.
Consigli
giudiziari

Viene
previsto come membro di diritto del Consiglio Giudiziario il
Presidente dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo di distretto.
Nessun altro significativo mutamento. Nei Consigli Giudiziari si ha
quindi una partecipazione minoritaria di magistrati eletti : cinque
nei distretti con più di trecentocinquanta magistrati e tre in
quelli con numero inferiore, contro quattro non togati, oltre a un
giudice di pace, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore
generale e al Presidente dell'Ordine degli avvocati.
Temporaneità

Nessun
significativo mutamento.Resta quindi previsto che il magistrato possa
rimanere presso il medesimo ufficio con lo stesso incarico per un
periodo massimo di dieci anni con facoltà di proroga per
comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio per due anni. Viene
espressamente portato a dieci anni anche il termine di permanenza per
i G.I.P.
Incompatibilità'
Viene
mantenuto l'art.2 D.Leg. 31.5.1946 n.511 ( trasferimento di ufficio
per incompatibilità ambientale) solo per i casi di 'cause
incolpevoli che non consentano al magistrato di svolgere le sue
funzioni con piena indipendenza e imparzialità.' Viene
prevista una nuova disciplina degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento
Giudiziario ( incompatibilità parentali) con
'l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività
presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado,
affini di primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la
professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o di agente di
polizia giudiziaria'.
Scuola
della magistratura

Nessun
significativo mutamento, salvo la determinazione in ventiquattro mesi
della durata del tirocinio..Resta la Scuola della Magistratura
totalmente svincolata dal C.S.M. Con un Comitato direttivo composto
dal Presidente della Cassazione o suo delegato, dal Procuratore
generale presso la Cassazione o suo delegato, da due magistrati
ordinari nominati dal C.S.M., un avvocato nominato dal Consiglio
Nazionale Forense, un professore universitario nominato dal Consiglio
Universitario Nazionale ed un membro nominato dal
Ministro.L'impostazione della scuola più che formativa è
di stampo certificativo e valutativo, essendo demandata ad essa la
tenuta dei corsi necessari per poi sostenere i vari concorsi e la
valutazione sulla verifica attitudinale del partecipante.
Sistema
disciplinare

Gli
emendamenti prevedono l'obbligatorietà dell'azione
disciplinare per il Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione e sopprimono come violazioni disciplinari tutte le formule
di chiusura ( 'ogni altra violazione del dovere di imparzialità,
correttezza, diligenza, laboriosità'). Inoltre detti
emendamenti inseriscono come ipotesi disciplinari alcune norme del
codice etico ( l'utilizzo di canali informativi privilegiati , il
coinvolgimento nelle attività di centri politici ed
affaristici) sopprimendo invece l'ipotesi di partecipazione a
movimenti politici.Viene inoltre previsto che il Procuratore generale
possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza
possibilità di opporgli il segreto. In tema di procedura
disciplinare viene data al Ministro la possibilità di opporsi
alla richiesta avanzata dalla Procura Generale di non luogo a
procedere, con la conseguente fissazione dell'udienza di discussione.

Dirigenza
amministrativa e giudiziaria degli uffici

Resta
la grave previsione che attribuisce al Ministro poteri di intervento
in caso di mancata predisposizione da parte del dirigente
amministrativo e giudiziario del programma della attività da
svolgersi nel corso dell'anno, di contrasto oppure di “mancata
adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità
dell'ufficio giudiziario”. Viene introdotta ex novo la figura
del manager di Corte di Appello presso le Corti di Roma, Napoli,
Milano, e Palermo con compiti di gestione e controllo delle risorse
umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico
amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti presenti
nell'ambito del distretto.
Disciplina
transitoria

Viene
data la possibilità di chiedere il mutamento di funzioni entro
tre mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con la
possibilità di realizzazione entro tre anni, con possibilità
di essere destinati alla fine di tale termine in soprannumero, sulla
base di una graduatoria e delle sedi vacanti. Il rifiuto della sede
equivale a rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni.


Indirizzo:
http://old.magistraturademocratica.it/platform/2004/04/28/controriforma-dellordinamento-giudiziario-accordo-di-maggioranza-e-nuovi-emendamenti