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Cronache dal consiglio n. 11

PLENUM DEL 15 GENNAIO

1. Ricollocamento in ruolo - uso e abuso del virtuale. Il plenum
ha discusso a lungo delle proposte di ricollocamento in ruolo delle colleghe
Piccialli e Carluccio. Per entrambe alla fine è stata riconosciuta l’applicabilità
del concorso virtuale. Tuttavia, mentre per la Carluccio (per la quale
sussistevano le condizioni della "messa a disposizione"(essendo stata
soppressa l’unità per la semplificazione] legislativa - istituita un tempo
presso la Presidenza del Consiglio- senza che alla collega fossero assegnate
deleghe presso la nuova unità organizzativa che ha ricevuto le compretenze
dell’unità soppressa ) la decisione è giunta in modo pressoch unitario,
assai pi combattuto è stato il confronto sulla collega Piccialli (14
voti a favore, 7 contrari e 3 astensioni). Collocata fuori ruolo presso
l’Ispettorato del Ministero agli inizi del 1996, nella primavera del 2002
ella ha fatto domanda di rientro senza partecipare ad alcun concorso ordinario.
Da parte nostra si è sostenuto che non potevano trovare applicazione n
la prima n la seconda ipotesi del paragrafo 27 della circolare del 30
novembre 1993, e che non aveva senso parlare di ricollocamento d’ufficio
per scadenza del quinquennio, posto che il quinquennio era scaduto un
anno e mezzo prima della domanda di rientro. A fronte di queste osservazioni
il relatore ha affermato che la domanda della collega non era una domanda
vera e propria, ma una "sollecitazione e una sensibilizzazione" diretta
al Consiglio. Dimenticandosi che in questo modo la collega ha potuto aspettare
che il punteggio per il virtuale si abbassasse e scegliere lei il momento
pi opportuno in cui fare la domanda. Ma tutto si può sostenere, quando
conta il risultato, e così la domanda è diventata una semplice sollecitazione
e la mancata partecipazione a tre o quattro bollettini ordinari una circostanza
irrilevante. Inutile dire che il risultato (destinazione al Massimario)
non è stato giudicato dalla maggioranza un vantaggio "indebito". I rappresentanti
di Md e dei Movimenti riuniti (con l’eccezione di un consigliere assente
perch all’estero) hanno votato contro.

PLENUM DEL 16 GENNAIO

1. Parere sull’aumento di organico ai sensi della legge 48/2001
Con nota del 28 dicembre 2002, pervenuta la Consiglio il 30 dicembre,
il Ministro ha (all’ultimo momento, spirando il 21 gennaio il termine
per l’ emanazione del D.M.) chiesto il parere relativamente al progetto
di distribuzione della prima parte dell’aumento di 1.000 magistrati previsto
dalla legge n.48 del febbraio 2001 (in realtà i posti portati in aumento
dalla legge presso gli uffici giudiziari ammontano a 546). Il progetto
di aumento aveva per oggetto 234 posti, suddivisi fra posti di magistrato
distrettuale (in tutto 103), di nuova istituzione presso le corti di appello
(72) e le procure generali (31); posti destinati alle corti di appello
(86, fra cui 10 di presidente di sezione) con indicazione di utilizzo
nel settore lavoro; posti destinati ad alcuni tribunali quale completamento
del trasferimento di competenze a seguito della legge sui "tribunali metropolitani"
(d.lgs. n.291/98) e, infine, posti destinati a reintegrare l’ organico
di uffici cui erano stati sottratti in via di urgenza o destinati a rafforzare
uffici in particolare difficoltà. La VII Commissione è riuscita a licenziare
il parere in pochissimi giorni (è stato presentato al plenum del 15 gennaio)
ed il 16 gennaio il Consiglio ha licenziato un intervento articolato su
alcune linee guida: - maggiore progressività nella istituzione dei posti
di magistrato distrettuale (cioè, di riserva); - recupero di un numero
contenuto di posti da destinare agli uffici di primo grado caratterizzati
da maggiore (o massima.) urgenza di potenziamento dell’organico lavoro;
- migliore distribuzione dei posti residui, con invito, fra l’altro, a
rafforzare l’aumento per il Tribunale di Termini Imprese e ad escludere
dall’aumento la procura della Repubblica di Tolmezzo, che ha già un procuratore
e due sostituti a fronte di un tribunale con soli sei giudici e che non
presenta carichi di lavoro che giustifichino l’incremento. Il 24 gennaio
(e cioè in ritardo rispetto al termine fissato dalla legge), il D.M. è
stato emanato. Sebbene in premessa il testo parli di "parziale difformità"
dal parere consiliare, il decreto ha ignorato del tutto quel parere e
riprodotto in tutto la proposta iniziale. I due documenti sono già stati
diffusi in lista nei giorni immediatamente successivi al plenum del 16
dicembre.

2. Nomina del Presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanisetta
Sempre il 16 dicembre il plenum ha nominato il Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Caltanisetta. Dell’esito della pratica si è già detto
in un comunicato inviato in rete il giorno stesso. Può essere utile, tuttavia,
darne qui conto in maniera pi analitica. Il dott. Antonio Novara (consigliere
della corte d’Appello di Palermo) ha riportato 14 voti (6 di Unicost;
2 di MI, Buccico, Spangher, Ventura-Sarno, Marotta, Marvulli e Favara);
il dott. Piergiorgio Ferreri (giudice del Tribunale per i minorenni di
Palermo) ha ottenuto 12 voti (5 MD, 3 del Movimento, Rognoni, Di Federico,
Berlinguer e Schietroma). Il lungo dibattito ha evidenziato una netta
spaccatura tra i consiglieri sul modo di applicare la circolare in tema
di conferimento di Uffici direttivi ed una una forte diversità culturale
sul valore da attribuire alla specializzazione del magistrato nel particolare
e delicato settore della giustizia minorile. Pur potendo ritenersi l’equivalenza
dei due candidati sotto molteplici profili, la prevalenza del dott. Ferreri
emergeva da una pluralità di parametri previsti dalla circolare e precisamente:

Tali qualità erano state confermate nella direzione del Tribunale per
i minorenni di Palermo nel periodo in cui faceva le veci del Presidente.
Il dott. Ferreri ha anche positivamente esercitato funzioni omologhe,
per oltre 20 anni, in due diverse realtà quale quella di Milano e Palermo,
acquisendo professionalità, esperienza specifica ed impegno culturale
nel settore: si è occupato di tutti i settori della giurisdizione minorile
di primo grado, partecipando come docente (oltre che come discente) a
numerosi corsi organizzati dal CSM, svolgendo una amplissima attività
scientifica per tutto l’arco della sua carriera (oltre 50 tra saggi e
note a sentenza) ; ha anche ricoperto un ruolo preminente nell’ambito
dell’associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia,
quale componente del Consiglio Direttivo Nazionale, promuovendo attività
divulgativa e di formazione, con apprezzamento unanime da parte dei giudici
minorili e degli operatori del settore. Il dott. Novara non vantava analogo
curriculum sotto i profili specifici ricordati, ed infatti la relazione
di minoranza dando atto che aveva svolto solo funzioni minorili d’appello
dal 1992 presso una sezione minori che si occupava anche di altre materie,
perveniva alla sua prevalenza esclusivamente sulla base di uno dei parametri
previsti per la valutazione delle attitudini, vale a dire il positivo
esercizio di funzioni diverse.
A sostegno del valore determinante da attribuire a questo criterio nella
relazione del cons. Riello si legge "Ed invero la specifica considerazione
della competenza specialistica nel settore minorile, per non tradursi
nell’introduzione per via regolamentare di un principio di separazione
delle carriere all’interno della magistratura, deve coniugare la particolare
attenzione da prestare alla specializzazione dei candidati con le complessive
attitudini desunte anche dalla varietà delle funzioni svolte" Il relatore
Riello aggiungeva "..la specializzazione nella funzione .. non deve comportare,
come recitano diverse sentenze del TAR, conseguenze predeterminate ed
assolute, alle quali sarebbe strettamente connesso il rischio di una carriera
separata e parallela, non influenzata dagli stimoli e dalle torsioni culturali
cui costringe una pluralità di esperienze professionali, di ambiti culturali
e di contesti ambientali". Sulla stessa linea si sono posti tutti i consiglieri
intervenuti a favore del dott. Novara: MELIADO’, secondo cui "soltanto
il dottor NOVARA può vantare quella pluralità di esperienze che è uno
dei requisiti richiesti dalla circolare consiliare in materia per coprire
il posto di Presidente del Tribunale per i Minorenni".". il miglior modo
per preservare la specializzazione in magistratura è quello di evitare
proprio i "compartimenti stagni" per le funzioni." LO VOI, pur ammettendo
che il dott. Ferreri aveva " competenza e la professionalità maturata
nel settore minorile, che non è equiparabile a quella dell’altro candidato"
ricordava che dott. NOVARA, può vantare il positivo esercizio di funzioni
giudiziarie diverse come richiesto dalla circolare" STABILE "Come è vero,
per quanto riguarda la discussione sulla separazione delle carriere in
magistratura, che un magistrato non può svolgere per tutta la sua carriera
le funzioni di pubblico ministero, è anche vero che sarebbe errato fargli
svolgere per oltre 20 anni la medesima funzione. Per tale ragione, al
fine di ribadire la contrarietà alle esperienze troppo "segmentate", dichiara
che voterà a favore del dottor NOVARA. PRIMICERIO "deve essere premiata
la pluralità di esperienze professionali finora maturate. Certamente l’altro
candidato, il dott. FERRERI, ha avuto una lunghissima esperienza negli
uffici giudiziari per i minori, ma quello di dirigente è un ruolo particolare,
dove il possesso di capacità tecniche è soltanto una parte dei requisiti
necessari essendo fondamentali anche le capacità di gestione e coordinamento
dell’ufficio.

Il dott. NOVARA, grazie proprio all’esercizio nel tempo di diverse funzioni,
ha sviluppato queste importanti capacità che lo rendono il candidato ottimale
per coprire il posto di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.
Questa la sintesi dei nostri interventi: MENDITTO: ..... E’ questo in
effetti il punto nevralgico della pratica in esame, poich a giudizio
di quanti sostengono la proposta A, un elemento essenziale della circolare
per il conferimento degli uffici direttivi riguarda proprio lo specifico
rilievo da attribuire alla professionalità e alla competenza specifica
in un settore specializzato come quello minorile, maturate per 4 anni
consecutivi negli ultimi 15 anni di carriera. E’ dunque la qualità e la
durata delle funzioni svolte, nonch l’impegno culturale nel settore,
a dover essere presa in considerazione in via prioritaria bench non esclusiva.
Da questo punto di vista, la figura professionale del dottor FERRERI emerge
con grande nettezza in questo concorso, così come emergono, dai pareri
dei capi degli uffici e dei Consigli giudiziari - da quello del Presidente
del Tribunale dei minorenni di Milano del 1980 a quello del Presidente
del Tribunale dei minorenni di Palermo del 1997 - le sue grandi qualità
ed attitudini professionali nel settore minorile. Nella sua attività professionale,
il dottor FERRERI ha affrontato con risultati da tutti riconosciuti, questioni
delicatissime, come quella dei figli minori dei collaboratori di giustizia,
ha coordinato dal 1996 il "gruppo adozioni" presso il Tribunale dei minori
di Palermo, ha partecipato a numerossimi incontri di studio del Consiglio,
molte volte svolgendovi l’apprezzato ruolo di relatore, ha partecipato
come relatore ad oltre trenta convegni in materia minorile, mostrando
in queste come in molte altre occasioni la sua notevole caratura scientifica.
Il suo impegno culturale si rivela anche nel ruolo preminente da lui svolto
nell’ambito dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni
e per la famiglia quale componente del Consiglio direttivo nazionale.
Ha espletato altresì funzioni semidirettive essendo stato nominato nel
1996 vicario del Presidente del Tribunale dei minorenni di Palermo, dimostrandovi
eccellenti doti organizzative.Nella valutazione comparativa che qui interessa,
dunque, non vi è dubbio che il dottor FERRERI debba essere considerato,
sotto il profilo della specializzazione professionale, il candidato pi
eminente. E’ vero che la circolare afferma che tale profilo non può essere
titolo preferenziale, ma non si può nemmeno accettare che esso diventi,
come in sostanza avviene nella proposta B, fattore negativo di giudizio.

Di converso, il dottor NOVARA, sostenuto dalla proposta alternativa, ha
svolto le funzioni minorili presso la relativa sezione della Corte di
Appello, e quindi in via n esclusiva n principale, e soltanto da alcuni
anni. Anche sotto il profilo delle capacità ed attitudini direttive ed
organizzative, per non parlare dell’anzianità, i due curricula, messi
a confronto, fanno sicuramente prevalere il dottor FERRERI sul dottor
NOVARA, nonostante le indubbie ed elevate capacità professionali di quest’ultimo.
L’unico aspetto nel quale il secondo supera il primo candidato è quello
della varietà delle funzioni svolte, fattore che si deve sicuramente valutare,
ma insieme a tutti gli altri, e senza quella enfatizzazione che si riscontra
nella proposta B. Non ha dunque alcun dubbio che il candidato di gran
lunga da preferire sia il dottor FERRERI e nel pensare questo, e nell’adottare
la posizione conseguente, egli è in coscienza tranquillo di fare la propria
parte di fronte a tutti i giudici minorili italiani, ad un cui recente
convegno, egli, insieme ai consiglieri Di Federico, Marotta e Primicerio,
ha partecipato SALME’: dichiara di condividere integralmente gli ultimi
due interventi, nell’ambito di una pratica che non deve essere considerata
di ordinaria amministrazione perch coinvolge temi importanti, come il
rilievo da attribuire alla specializzazione, soprattutto in riferimento
ad un settore, quello minorile, in cui la giustizia italiana viene indicata
a modello in Europa. Il dottor Riello ha ricordato che la circolare afferma
che l’ esperienza specialistica non deve essere considerata come titolo
preferenziale, ma l’impressione è che i sostenitori della proposta B finiscano
per valutarla come titolo di sospetto e di demerito. Il relatore della
proposta B incorre poi in un vero e proprio lapsus quando giunge a sottovalutare
l’anzianità tanto da presentare il dottor NOVARA come il candidato professionalmente
pi anziano.Ad integrazione di quanto già segnalato dal relatore MENDITTO
e dal dott. AGHINA, osserva che vi sono altri parametri, sempre indicati
dalla circolare, che andrebbero messi in rilievo. Si riferisce al profilo
del prestigio, di cui sicuramente il dottor FERRERI gode presso i suoi
colleghi anche in ragione del suo impegno associativo, nonch alle sue
doti organizzative. Quanto alla sua pi volte citata esperienza specialistica,
incommensurabile rispetto a quello del suo concorrente, è bene sottolineare
come essa si sia svolta in contesti ambientali completamente diversi e
come essa diventi un elemento determinante di una giurisdizione che deve
confrontarsi con l’inflazione della produzione legislativa e con una avvocatura
sempre pi specializzata. A fronte di una circolare, quella sul conferimento
degli uffici direttivi, che ha subito una elaborazione molto sofferta
e prolungata nel tempo e che ha raggiunto un punto di equilibrio difficilmente
contestabile, se dovesse prevalere un’interpretazione che attribuisce
un valore negativo all’ esperienza specialistica del dottor FERRERI, egli
si farebbe immediato promotore di una modifica della circolare stessa
per dovere di coerenza istituzionale CIVININI: dopo aver richiamato il
proprio impegno ed interesse per il settore minorile, ricorda che nella
pratica in oggetto si tratta della nomina di un importante ufficio direttivo
al quale si deve pervenire creando una osmosi di funzioni e non inutili
e pericolose "ghettizzazioni". Troppo spesso infatti gli errori compiuti
nel settore minorile sono stati utilizzati per perpetrare pericolosi attacchi
nei confronti dell’intero Ordine giudiziario.La comparazione in questione
ritiene dunque che debba svolgersi principalmente sul piano delle esigenze
funzionali. Ricorda come nello specifico settore del diritto minorile
non possono valere le stesse differenze che esistono tra il primo e secondo
grado in altri settori dell’ordinamento giudiziario, come ad esempio in
quello del lavoro. Ritiene inoltre che quella di Presidente del Tribunale
per i Minorenni sia una funzione particolarmente delicata, dovendo egli
gestire la formazione ed i rapporti con i giudici onorari, i rapporti
con i servizi sociali, ecc.. Si tratta, in altre parole, non solo di redigere
delle buone sentenze, ma anche di avere adeguate capacità organizzative
ed esperienza specifica. Rigettando dunque le critiche di chi ritiene
si stiano creando dei "compartimenti stagni", sottolinea che in questo
caso la necessità è solo quella di trovare la persona giusta per il posto
giusto. SALVI: ritiene che la proposta di rinviare a successive modifiche
della circolare in materia di incarichi direttivi sia un mero espediente
per decidere oggi in modo difforme da quest’ultima. Infatti coloro che
votano a favore del dott. NOVARA non tengono conto di altri sei parametri
(anzianità, pregresse esperienze dirigenziali, ecc.) che la circolare
considera per l’attribuzione di uffici di questo tipo e che risultano
in possesso del dottor FERRERI. Si arriva all’assurdo che la specializzazione,
pur non essendo un titolo preferenziale, finisce per annullare tutti gli
altri i requisiti richiesti dalla circolare, commettendosi così un grave
errore che avrà delle gravi conseguenze. Appare evidente la pretestuosità
dei richiami alla necessità di evitare carriere separateIl vero problema
consiste nell’applicare correttamente la circolare sugli incarichi direttivi,
contemperando i diversi parametri previsti, in modo da individuare tra
i candidati quello che poteva svolgere al meglio le funzioni dirigenziali
di Presidente del Tribunale per i minorenni. Il dibattito consiliare ha,
purtroppo, evidenziato una valutazione negativa per l’esercizio positivo
e lusinghiero di funzioni nel settore dell’ufficio dirigenziale da coprire,
il che appare esclusivamente una penalizzazione per i colleghi che si
occupano per lungo tempo di una materia specialistica, peraltro in violazione
della circolare. A queso punto forse è il caso di cambiare la circolare
specificando che "per gli uffici direttivi di ptresidente del Tribunale
per i minorenni la durata delle funzioni specifiche minorili svolte assume
rilievo negativo...."

3. Nomina del Prsidente della sezione GIP di Firenze (III commissione)
Merita di essere richiamata per analogia con quanto appena detto per Caltanisetta
la discussione che in III Commissione ha riguardato la nomina del Presidente
della sezione Gip del Tribunale di Firenze. Circa due anni fa il consiglio
preferì il dott. Carvisiglia, un magistrato, consigliere di corte di appello
a Firenze, rispetto al dott. Soresina d altro - di sei mesi pi giovane
in carriera - che da alcuni anni svolgeva le funzioni gip al Tribunale
di Firenze e che negli ultimi 48 mesi precedenti aveva retto la sezione
in assenza del titolare. Su ricorso del secondo magistrato, sia il TAR
che il Consiglio di stato hanno ritenuto invalida la delibera consiliare,
contestando in particolare il metodo seguito. Sostengono i giudici amministrativi
che è errato procedere valutando solo il pi anziano dei candidati e affermare
che, essendo egli meritevole del massimo dei punteggi, ogni valutazione
degli latri candidati sarebbe inutile; in realtà, la valutazione non può
che essere operata sotto forma di comparazione, metodo che in astratto
avrebbe potuto non comportare l’attribuzione al candidato del massimo
dei punteggi. Tornata in commissione, la pratica ha avuto un esito sconcertante;
per 4 voti a 2 si è proposto la riconferma del risultato raggiunto dal
precedente consiglio. Non è qui il caso di riportare la mozione di minoranza
- ne parleremo meglio in esito al plenum dei prossimi giorni - ma appare
davvero incomprensibile come fra due candidati, sostanzialmente analoghi
in anzianità, si possa ritenere che il magistrato che per anni ha fatto
il gip e per due anni ha retto la sezione con ottimi risultati (come da
parere in atti) deve vedersi riconosciuto il medesimo livello di attitudini
rispetto ad altro magistrato che dal 1987 svolge funzioni di consigliere
di appello, non ha mai fatto il gip (n il giudice istruttore, sia chiaro)
e non ha mai svolto funzioni dirigenziali.

PLENUM DEL 22 e 23 GENNAIO

1 . Ricorso Montera C/ Romei Pasetti

Con l’astensione dei consiglieri che avevano prospettato una soluzione
di rigetto della richiesta della collega Romei Pasetti, il Consiglio ha
deliberato di invitare il Ministero a costituirsi in giudizio in sede
di ricorso presentato dal collega Montera avverso la delibera di destinazione
alle funzioni di Avvocato generale in Milano.

2 . Rete Europea di formazione
Prosegue l’impegno del Consiglio per la realizzazione della rete europea
di formazione. In particolare, gli ultimi incontri effettuati con i partners
hanno definito un accordo che vede la sede dell’istituzione a Bruxelles,
ma la possibilità di fissare la sede operativa (il c.d. "segretariato")
anche in sede diversa.

3 . Incontro con gli uditori in data 17 febbraio
Lunedì 17 febbraio il Consiglio incontrerà gli uditori giudiziari di recente
nomina e nel pomeriggio gli stessi saranno ricevuti dal Capo dello Stato.
Il Consiglio intende così riprendere una prassi che era stata abbandonata
e riproporre un momento di grande importanza -non solo simbolica - per
l’ inizio del rapporto fra gli uditori e le istituzioni.

5. Fondi alle Corti di Appello per la formazione dei Giudici di Pace.
Nel definire e stanziare i fondi destinati alle corti di appello per l’
attività di formazione dei giudici di pace, il dibattito consiliare non
ha mancato di sottolineare il problema dei ritardi, talvolta consistenti,
con cui le corti provvedono all’utilizzo di quei fondi.

PLENUM 29 e 30 GENNAIO

1 . Il documento in difesa della giurisdizione
Il plenum del 30 è stato caratterizzato dal documento in difesa della
giurisdizione, il cui testo è già stato inviato in lista. Si tratta di
un testo che tiene conto di diverse sensibilità e che ha alcuni passaggi
che hanno richiesto una puntualizzazione nella discussione (si veda l’intervento
di Salm, inviato in lista). La chiara presa di posizione contro gli attacchi
del Presidente del Consiglio e della Maggioranza ha rafforzato la dichiarazione
del Vice Presidente, intervenuta nell’immediatezza. Ciò è stato colto
con chiarezza dalla stampa ed emerge anche dalle infastidite reazioni
dell’area di governo.

2 . Avanzamenti in carriera
Si è invece votato a favore della nomina a magistrato di Tribunale di
una collega uditore giudiziario, nonostante il parere contrario (a maggioranza)
del Consiglio giudiziario, in quanto dalle motivazioni del parere in questione
appariva che la valutazione era condizionata dal fatto che la collega
era stata per lunghi periodi in aspettativa per maternità e dalla scarsa
disponibilità del dirigente dell’ufficio. In proposito la IV commissione
aveva già ritenuto di inviare gli atti al Comitato per le pari opportunità
del CSM per valutare tutti gli aspetti emersi e, ivi compresa la opportunità
di inviduare gli strumenti con i quali assicurare un adeguata formazione
anche a coloro che si trovano a dover usufruire di aspettativa durante
il tirocinio, cosicch possa essere assicurata nei fatti l’assenza di
discriminazioni.

3 . Sanzioni disciplinari ai Giudici di Pace
Alla prossima riunione del Plenum è stata invece rinviata la trattazione
della proposta della VIII Commissione di sanzione disciplinare nei confronti
di due Giudici di pace. Si tratta infatti di questione assai delicata,
che concerne i limiti del sindacato disciplinare su provvedimenti giurisdizionali,
la rilevanza disciplinare delle disposizioni di organizzazione che incidono
sui singoli procedimenti e, non ultimo, i riflessi sulle modalità di esercizio
della giurisdizione che possono derivare dalla previsione normativa della
retribuzione "a cottimo". Trasmetteremo, al momento della definizione
del giudizio disciplinare, la motivazione del provvedimento, con le proposte
della commissione e con gli emendamenti.

I commissione
Si sta completando il lavoro di predisposizione di una modifica dell’attuale
circolare sulle incompatibilità e di moduli per il monitoraggio, come
già comunicato in passato. Procede il non facile lavoro (su cui, per ovvie
ragioni di riservatezza, non è possibile dare specifiche informazioni)
per la trattazione delle molte pratiche di incompatibilità, alcune delle
quali assai delicate.

III commissione
Il rappresentante di MD in commissione ha depositato una proposta articolata
di modifica della circolare del 30 novembre 1993 in punto di ricollocamento
in ruolo. La proposta, che fa salvi gli aspetti positivi del concorso
virtuale, si muove in duplice direzione: a) escludere dal concorso virtuale
alcuni uffici (funzioni semidirettive; DNA e Cassazione - resta da valutare
la possibilità di accesso al Massimario); b) restringere le ipotesi di
accesso al concorso virtuale, distinguendo i casi in cui il rientro è
considerato DALLA LEGGE come trasferimento d’ufficio (magistrati segretari
e magistrati dell’ufficio studi del Consiglio; possibilità per i magistrati
in servizio presso il Ministero della giustizia) da tutti gli altri casi:
solo per i primi (e per il Ministero solo nell’ipotesi di messa a disposizione
e di scadenza del mandato) è possibile in via generale il ricorso al virtuale,
ma si ipotizza che ciò non sia possibile per i primi tre anni di fuori
ruolo. 2. In commissione sono state presentate due proposte di modifica
della circolare per favorire la copertura delle sedi disagiate o a copertura
necessaria, ipotizzandosi la possibilità di tenere conto di domande o
di dichiarazioni di disponibilità presentate in corso di procedura di
trasferimento, a condizione che non sussistano per i posti vacanti domande
presentate nei termini. 3. Si è dato avvio alla procedura per la copertura
dei due posti di magistrato segretario al Consiglio. Sono previste le
audizioni di un numero ristretto di concorrenti. 4. La Commissione, con
l’astensione del rappresentante di MD ha proposto la pubblicazione straordinaria
di 2 posti presso il tribunale di Paola, che presenta 8 vacanze su 13
giudici in organico.

IV commissione
Si è deciso di fissare una apposita riunione per valutare l’opportunità
di stabilire nuovi limiti di ore normalmente autorizzabili dal Consiglio
in un anno accademico, anche tenendo conto delle esigenze di servizio;
limiti individuati sulla base dell’impegno presumibile richiesto per la
specifica tipologia dell’incarico richiesto.

V commissione
Avvocato generale presso la Corte di Cassazione: è stato proposto il dott.
Iannelli (Buccico, Mammone, Menditto, Aghina, Schietroma) con una sola
astensione (Riello) Procura della Repubblica di Alessandria: è stato proposto
all’unanimità il dott. Di Lecce; Presidente Tribunale Forlì: sono stati
proposti, dopo l’audizione, i dott.ri Maffuccini (Aghina, Menditto, Luccico,
Schietroma) e Tosi (Mammone e Riello); Procuratore Generale della Repubblica
presso la corte d’Appello di Roma: è stata effettuata l’audizione dei
dott. ri Antonimi, Calderone, Di Bitonto, Lepore e Vecchione. Presidente
del Tribunale di Brescia: è stato proposto all’unanimità il dott. Mazzoncini.
Procuratore della Repubblica di Terni: disposta l’audizione dei dott.
Cozzella e Scipio è pervenuta la revoca del primo;

VII commissione

  1. La Commissione ha deciso di convocare per il giorno 20 febbraio i
    magistrati che in collaborazione con la Direzione generale del Ministero
    si occupano dei progetti di informatizzazione. Ciò al fine di un primo
    confronto con gli esperti nominati dal Consiglio in vista dei lavori
    del "gruppo misto" (e in attesa che il Ministro sciolga la propria riserva
    sulla ripresa dei lavori), nonch al fine di verificare lo stato dei
    singoli progetti e l’esistenza di spazi di collaborazione dei referenti
    distrettuali per l’informatica.
  2. Sono in fase di programmazione incontri con esponenti dei consigli
    giudiziari e con i capi degli uffici per una riflessione sull’attuazione
    dell’attuale circolare sulle tabelle ed in vista della redazione della
    circolare relativa alle tabelle 2004-2005. Gli incontri dovrebbero avere
    corso a partire dal mese di maggio.
  3. Il 21 gennaio si è proceduto all’audizione richiesta dal dott. Di
    Salvo, aspirante alla designazione di referente per l’informatica per
    il distretto di Napoli. La Commissione si è riservata la decisione.
  4. Con riferimento all’aumento di organico contenuto nel DM 24 gennaio
    2003, la Commissione sta procedendo alla individuazione dei posti da
    destinare in via esclusiva al lavoro. Si tratta di scelta che precede
    le determinazioni della III Commissione e del Consiglio in ordine alla
    scelta delle sedi da pubblicare e da destinare agli uditori.
  5. La Commissione ha affrontato il caso di un magistrato che, trasferito
    dalla procura al tribunale di Udine, è stato assegnato all’ ufficio
    gip, dando spunto per decise proteste dell’avvocatura; la variazione
    tabellare ha avuto il parere negativo del consiglio giudiziario. Dopo
    una discussione articolata la commissione ha ritenuto, a maggioranza,
    che la circolare sulle tabelle non contenga alcun divieto per la soluzione
    adottata dal presidente del tribunale. Una parte dei componenti la commissione
    ha ritenuto tale soluzione gravemente inopportuna ed ha espresso voto
    contrario o di astensione.

VIII commissione
E’ stato completato l’esame dei trasferimenti dei magistrati onorari. E’
stato affrontato il delicato tema della valutazione del titolo di preferenza
costituito dall’insegnamento, a seconda che si tratti di scuole pubbliche
o private (non appena reso pubblico il testo della proposta della Commissione
lo trasmetteremo in lista). Da oggi sono iniziati a Roma gli incontri per
la formazione dei Giudice di pace coordinatori in materia penale, per i
quali è stato anche predisposta una raccolta di materiale di lavoro, utile
per la formazione decentrata.


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