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Questione economica - riscatto anni di laurea

L'art. 1 comma 77 (sic) della l. 247/07 (quella che ha soppresso lo scalone Maroni, rimodulato l'età pensionabile e gli indennizzi Inail, ecc. ecc.), ha stabilito in dieci anni il termine massimo di rateizzazione (senza interessi né rivalutazione) del versamento delle somme dovute per il riscatto degli anni universitari, Molti colleghi meno anziani, che per le più varieragioni non avevano fatto in tempo a presentare la domanda di riscatto appena entrati in servizio,hanno in questi anni rinunciato a presentarla, data l'entità degli esborsi necessari. Oggi la situazione dovrebbe cambiare parecchio, perché in 10 anni si ammortizza almeno l'inflazione del relativo periodo.
Di seguito le norme richiamate. Vittorio Gaeta
Art "77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,sono apportate le seguenti modificazioni:a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione ilsistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008».
Il predetto Art. 2 d. lgs. 184/97 recitava così Corsi universitari di studio La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decretolegge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, é riconosciuta a tutti gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti idiplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990,n. 341. L'onere di riscatto é determinato con le norme che disciplinanola liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sonoadeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo sulla base di aggiornaticoefficienti attuariali. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento é quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed é rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione é attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto

 

 


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