Le proposte di riforma del processo civile ed i problemi veri della giustizia


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del gruppo del civile dell'Anm

Il Testo unificato del disegno di legge C. 538 Bonito, C. 672 Martinat, C. 1508 Rivolta, C. 2092 Pisapia, C. 2229 Governo e C. 2302 Nicotra contenente "Modifiche al codice di procedura civile" si propone di apportare alla vigente disciplina processuale i correttivi ed i miglioramenti suggeriti da un ormai collaudato periodo di sperimentazione della novella sul processo civile.
Alcune disposizioni mirano a conseguire effetti acceleratori e deflattivi, anche colpendo la dilazione ingiustificata e l'abuso del processo, ovvero introducendo tecniche di coercizione indiretta per l'esecuzione delle sentenze di condanna a prestazioni infungibili.
Altre disposizioni tendono ad attuare una semplificazione delle forme o ad agevolare gli adempimenti degli uffici giudiziari e dei difensori, mentre con ulteriori aggiustamenti si persegue l'intento di restituire maggior rigore alla disciplina della prova testimoniale.
Gli interventi sugli artt. 180 - 184 c.p.c. hanno lo scopo di conferire maggiore duttilità alla fase di trattazione della causa, pur mantenendola sotto il controllo direttivo del giudice. La soluzione proposta, per quanto tecnicamente non sia l'unica possibile, ha il pregio di non determinare sconvolgimenti nell'impianto attuale, di mantenere il rapporto trilatero giudice/parti nell'alveo del dialogo e del contraddittorio sin dalla fase iniziale della controversia, di ribadire il metodo dell'oralità come cardine del processo, e di preservare - con un regime temperato di preclusioni e decadenze - la caratteristica essenziale del processo che è (e deve essere) una funzione pubblica dello Stato anche quando sono privati gli interessi in gioco.

09 09 2003
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