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Cronache dal Consiglio n. 6

CRONACHE DAL CONSIGLIO
Elisabetta Cesqui, Vincenza Maccora, Livio Pepino, Fiorella Pilato

NOTIZIARIO N. 6 marzo 2007

OGGETTO: PLENUM 7, 13, 14, 15 e 21 marzo 2007 e
LAVORI DI COMMISSIONE


  1. Dal plenum
    1. Nuove nomine al Comitato scientifico;
    2. Le modifiche alla circolare sui trasferimenti;
    3. La riammissione nell'ordine giudiziario del dott. Corrado Carnevale;
    4. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi;
    5. Il conferimento al dott. Almerighi dell'incarico di Presidente del Tribunale di Civitavecchia;
    6. Le nomine alla Corte di Cassazione;
    7. E' pienamente in vigore il divieto di permanenza ultradecennale nello stesso posto.
  2. Dalle Commissioni
    1. Proposta Proposta di nomina per incarichi semidirettivi e direttivi;
    2. Aggiornamento delle attività della V Commissione.

Dal plenum


1. Nuove nomina al Comitato scientifico.

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Il plenum del 14 marzo ha integrato il comitato scientifico - che da mesi lavorava a ranghi ridotti - dei quattro membri mancanti. Sono stati designati Sandra Recchione e Ilio Mannucci Pacini per il penale, Gabriele Positano e Fabrizio Di Marzo per il civile, rispettivamente giudici presso i tribunali di Torino, Milano, Lecce e Roma. La IX commissione aveva affrontato il problema del rinnovo all'inizio dei suoi lavori, tanto che una prima decisione unanime si era avuta nello scorso ottobre. La soppravenienza delle domande di due colleghi, non potute esaminare per un disguido, ha imposto un rallentamento alla procedura che si è conclusa in commissione con l'astensione di Petralia su tutte e quattro le proposte e ha portato ad una discussione in plenum per alcuni aspetti paradossale. Le dinamiche della decisione in commissione sono già state riferite sulla mailing-list, qui vale la pena richiamare i termini generali di una questione che è sicuramente delicata: il comitato scientifico ha una funzione essenziale nella realizzazione della formazione consiliare e l'oggettiva e fondamentale esigenza che in esso sia rappresentata la platea pi ampia possibile degli orientamenti culturali presenti in magistratura ha determinato nei fatti una sorta di designazione dei componenti da parte delle correnti associative, tuttavia una generica reprimenda contro la degenerazione correntizia scissa da una riflessione sul ruolo del comitato non porta lontano.
Quello della nomina dei componenti del comitato è materia infatti che si presta a semplificazioni un po' demagogiche poich, pur subordinata alla valutazione dei profili attitudinali, risente del peso degli schieramenti presenti in Consiglio, ma chiunque riconosca questa ambiguità finisce per essere accusato di esserne portatore ed interprete. In questa occasione MD ha ritenuto di individuare, sulla base dei curricula, un elenco ristretto di colleghi che erano sicuramente idonei e, in tale ideale rosa ristretta, ha, in commissione, sottoposto le proprie valutazioni agli altri e recepito le indicazioni da loro provenienti.
In vista del congresso dello scorso febbraio il documento espresso dalla riunione delle donne, a Milano, aveva sollecitato il superamento del meccanismo secondo il quale alla liberazione di un posto nel comitato subentra automaticamente un altro collega appartenente alla stessa corrente (parlare in questo caso di area culturale sarebbe ipocrita); sarebbe però stato davvero singolare che, per affermare il principio, avessimo nei fatti accettato che l'appartenenza divenisse criterio di esclusione. E' probabile che si potesse fare di pi, come è certo che chi ha poi fatto proclamazioni in plenum non ha sollevato obiezioni in commissione sugli specifici profili professionali delle persone proposte, ma MD si è data come criterio guida quello che pi correttamente e senza cadute demagogiche poteva, nella situazione data, portare all'unica soluzione che realmente premeva: avere un comitato scientifico qualificato, in grado di lavorare collettivamente e che fosse di effettivo servizio alle esigenze della commissione e prima ancora della formazione. Era assolutamente necessario rilanciare il ruolo del Comitato scientifico e i primi segni che giungono sembrano andare proprio nella direzione di una maggiore attenzione al contenuto della formazione ed alla cura della collegialità delle decisioni. La prova dei fatti ci consentirà di valutare se sulla strada intrapresa sia possibile pervenire ad un soddisfacente bilanciamento delle esigenze (pluralità/qualità) o se sia necessario invece rivedere radicalmente l'impostazione, nella consapevolezza che non necessariamente un criterio di selezione pura è sempre e comunque preferibile ad un criterio di cooptazione controllata.


2. Le modifiche alla circolare sui trasferimenti.

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La gestione della mobilità in tempi e secondo criteri ragionevoli è diventata un vero banco di prova per la credibilità stessa del Consiglio e per questo è stata una delle sue priorità. Il Consiglio nella seduta del 13 marzo ha apportato delle modifiche alla circolare 15098/1993, improntate all'esigenza di ridurre i tempi dei trasferimenti, adottando accorgimenti suggeriti dall'esperienza e seguendo criteri quanto pi possibile coerenti alla necessità di assicurare l'efficienza del servizio. In quest'ottica, è stato indispensabile anche apportare integrazioni destinate a chiarire in alcuni punti la circolare, perch spesso i lavori della Commissione erano rallentati da difficoltà interpretative di alcune previsioni, che diventavano ulteriore fattore di discussione, incertezza e ritardi.
Innanzitutto, a breve sarà messo a punto un nuovo modulo di domanda, che potrà dare un notevole contributo all'esigenza di snellire le procedure mediante un'utilizzazione adeguata degli strumenti informatici. In particolare, la diretta disponibilità in formato elettronico delle domande di trasferimento e insieme anche di tutti i relativi allegati renderebbe tale documentazione immediatamente reperibile e consultabile, sia in fase preparatoria sia in Commissione, consentendo subito l'analisi di ciascun curriculum e la verifica immediata della sussistenza o insussistenza di situazioni determinative di specifici punteggi aggiuntivi. In vista di questo ulteriore passaggio (da definire insieme alla struttura informatica del CSM), è stato proposto e approvato un emendamento presentato dal presidente Fresa a nome dell'intera III Commissione, per modificare i punti 1 e 16 della circolare, introducendo la possibilità che i bandi di concorso prevedano da un lato la trasmissione della documentazione allegata alle domande di trasferimento anche in formato elettronico e, dall'altro, disciplinino di volta in volta in modo nuovo, alla luce dell'evoluzione delle capacità organizzative della segreteria, le modalità con cui sia possibile fare riferimento a documentazione già prodotta con precedenti domande.

E' sembrato opportuno procedere alla modifica (par. VI) del sistema delle revoche per ridurre i tempi (inevitabilmente lunghi) imposti dalla consultazione successiva degli aspiranti secondo l'ordine della graduatoria finale, avendo sperimentato che molti magistrati revocano sistematicamente tutte le domande di trasferimento dopo aver ricevuto la formale proposta.
E' stata eliminata la possibilità, in caso di accantonamento della proposta di trasferimento ricevuta (che blocca nel frattempo la copertura della sede), di revocare la domanda, anche dopo diversi mesi, determinando così un ulteriore ritardo nella copertura del posto (par. V, p. 12 ter).
Per rendere pi rapido l'iter procedimentale dei trasferimenti per posti inerenti a funzioni specialistiche (lavoro, sorveglianza e minori), che spesso richiedono un dispendio notevole di tempo ed energie per ricostruire il profilo professionale del candidato, finalizzato all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti dalla circolare per chi ha già svolto in passato quelle stesse funzioni, è richiesta ora la collaborazione dei magistrati interessati attraverso la puntuale indicazione dei titoli, stabilendo (par. XVII, p. 1, lett. B, par. XVIII, p. 1, lett. B, C e D) che è preciso onere dell'interessato documentare o certificare puntualmente le attività che possono determinare l'attribuzione di quei punteggi.
Inoltre, si è deciso di valorizzare esperienze specialistiche non esclusive (quelle svolte da tanti magistrati in tribunali privi della sezione lavoro, ma destinati in tabella a funzioni in materia di lavoro spesso con l'aggiunta di un piccolo ruolo in materie diverse), prevedendo l'attribuzione del punteggio aggiuntivo sino a due punti non soltanto con riguardo a "specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste", ma anche nelle ipotesi di "esercizio prevalente, anche se non esclusivo, di attività giurisdizionale in materia di lavoro." [par. XVII, p. lett. B) c); par. XVIII, p. 1 lett. B) c)].

Per consentire una pi rapida copertura dei posti di magistrato distrettuale si è ritenuto opportuno, per il futuro, optare per la pubblicazione separata, appena tali posti si rendano vacanti.
Per evitare inconvenienti astrattamente riconducibili ad una pubblicazione separata è stato previsto:

- che non è possibile l'accantonamento del posto di magistrato distrettuale in attesa dell'esito della domanda presentata nel bando ordinario che, eventualmente, si sovrapponga temporalmente al bando speciale per i posti di magistrato distrettuale e viceversa;

- che la presentazione della domanda nel bando speciale non incide sul numero massimo di domande simultaneamente pendenti.

Riguardo ai punteggi aggiuntivi per sedi disagiate la circolare ne escludeva l'attribuzione in caso di trasferimento da una sede a copertura necessaria ad una sede confinante, diversamente da quanto previsto per il trasferimento da sedi a copertura urgente. La proposta, giunta in plenum dalla Commissione eliminava il punteggio aggiuntivo per entrambe le tipologie di sedi disagiate, così riducendo la portata del beneficio.
Su questo aspetto abbiamo presentato in plenum un emendamento (approvato a larga maggioranza) per realizzare la perequazione di trattamento al contrario, attraverso l'abolizione del limite di circolare per le sedi a copertura necessaria e così attribuendo a tutti il beneficio. Questa soluzione appare pi giusta perch rispetta il "patto" fra Consiglio e magistrati che avevano scelto una sede a copertura urgente (confidando nel successivo riconoscimento del punteggio aggiuntivo), ma anche pi idonea ad incentivare una pi lunga permanenza in tutte le sedi disagiate. L'unico limite mantenuto è stato quello dell'esclusione del punteggio aggiuntivo per i trasferimenti da un ufficio giudiziario a un altro nell'ambito della stessa sede, nelle ipotesi di provenienza sia da sedi a copertura urgente sia da sedi a copertura necessaria.
Quanto ai trasferimenti da sedi disagiate ad uffici in grado di appello, tenuto conto del valore preponderante che, per il passaggio agli uffici di Corti di appello e di Procure generali, devono avere le valutazioni di attitudini e merito, è stata limitata l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi alle sole ipotesi di provenienza da uffici già di grado di appello e, comunque, di altro distretto. Si esclude, quindi, la possibilità, oggi prevista, di "spendere" il punteggio aggiuntivo maturato per la permanenza in sede disagiata di primo grado, in occasione del trasferimento verso funzioni di appello.
Il punteggio aggiuntivo previsto in circolare per le applicazioni extradistrettuali era per prassi attribuito anche nei tramutamenti dalle funzioni di primo grado a quelle di appello.
Sempre nell'ottica di assicurare valore preponderante per la copertura dei posti di Corti di appello e di Procure generali alle valutazioni di attitudini e merito, si è ritenuto di dover limitare l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi in questione alle sole applicazioni extradistrettuali in grado di appello
Le modifiche della circolare per la salvaguardia dell'unità familiare prevedono una pluralità di interventi, per lo pi volti a formalizzare prassi interpretative condivise e, quindi, a renderne certa l'applicazione:
- la residenza del coniuge e dei figli, che dà diritto al relativo punteggio aggiuntivo, tanto nel caso di ricongiungimento che nel caso avvicinamento, deve intendersi - anche per evidenti ragioni di certezza e parità di trattamento - quella "anagrafica", modificando le lett. a) e b) del p. 1 del par. X.
- considerato che ormai diversi fattori (costi elevati e/o penuria degli alloggi in città, maggiore facilità di accedere a servizi nei piccoli centri, migliore qualità della vita soprattutto per chi ha bambini) inducono molte famiglie a stabilire la propria residenza fuori città, ragioni di evidente parità di trattamento in situazioni sostanzialmente analoghe hanno portato ad equiparare la residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l'ufficio a quella in un Comune limitrofo.

- nella lett. b) del punto 1 del par. X viene chiarito che il punteggio di avvicinamento al luogo di residenza spetta all'interessato quando il tramutamento avviene da un ufficio che disti pi di 100 chilometri ad un ufficio che disti meno di 100 chilometri (in tal senso è la prassi applicativa consolidata).

- viene inoltre prevista una particolare ipotesi di avvicinamento al luogo di residenza, che potrebbe essere, per ragioni tabellari interne all'ufficio di destinazione, un vero e proprio ricongiungimento, aggiungendo la seguente previsione al par. X, punto 1 bis: "nel caso in cui il luogo di residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli sia sede di sezione distaccata di ufficio giudiziario, il punteggio verrà riconosciuto purch il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri dalla sede centrale e a condizione che la distanza tra la sede centrale e la sede distaccata sia inferiore a quella che intercorre tra la sede distaccata e la sede ove il magistrato presta servizio al momento della domanda (misurati con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati);"
- viene esplicitato (punto 1 ter) che: "le circostanze che attribuiscono il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare devono preesistere ed essere rigorosamente documentate entro la data di scadenza dei termini per la domanda di trasferimento."
- è, infine, previsto un incremento del punteggio di 0,5 punti al magistrato che attesti di avere tre o pi figli, di cui almeno uno di età non superiore a 10 anni; in questo caso il magistrato avrà diritto a 0,5 punti da aggiungere al punteggio di 0,5 relativo alla residenza familiare ed all'inamovibilità del coniuge.

Per il ricollocamento in ruolo dei magistrati destinati al Ministero della Giustizia e la possibilità di accesso al concorso virtuale (p. 28 e ss del par. V ed il par. XXVII), la modifica della circolare attenua le differenze di disciplina previste a seconda che il rientro in ruolo avvenga a richiesta del Ministro (cd. messa a disposizione) o del magistrato. Infatti, da un lato non è giustificata una disciplina di sfavore per chi torna volontariamente al lavoro giudiziario; dall'altro la prassi applicativa, ormai consolidata, già riconosceva la possibilità di accedere al concorso virtuale quando la permanenza fuori ruolo si era protratta per almeno tre anni.
Di conseguenza, si è ritenuto opportuno precisare che (p. 3 del par. XVII), nell'ipotesi della messa a disposizione come nell'ipotesi in cui sia il magistrato a chiedere di rientrare in ruolo, questi, "se fuori ruolo da pi di tre anni, potrà partecipare a concorso virtuale", fermo restando che invece, in caso di messa a disposizione come nel caso di richiesta di rientro in ruolo, se il magistrato è fuori ruolo da meno di tre anni, "dovrà partecipare ai concorsi ordinari."
Inoltre, ai magistrati, in occasione dei trasferimenti, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo per le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, intesa dalla circolare come necessità di consentire la convivenza col coniuge ("che svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località viciniore") e con eventuali figli. In tale logica di salvaguardia di uno stesso interesse, sembra ragionevole riconoscere al magistrato da ricollocare in ruolo, nel caso il ricollocamento comporti in concreto un allontanamento dal nucleo familiare e nelle ipotesi sia di concorso reale che virtuale, l'attribuzione dello stesso punteggio aggiuntivo che spetta agli altri magistrati in caso di ricongiungimento o avvicinamento alla famiglia.

Infine, è stata introdotta una modifica al sistema di elaborazione dei punteggi per il concorso virtuale, finalizzata e rendere pi agevole la copertura delle sedi che, nei concorsi precedenti, siano state pubblicate e non siano state coperte per mancanza di aspiranti. La modifica prevede che nel caso in cui, negli ultimi quattro anni, sia stato espletato concorso reale ed il procedimento di assegnazione del posto si sia concluso con la dichiarazione di "posto senza aspiranti", si attribuirà a tale concorso il punteggio di zero ai fini del calcolo della media di cui sopra. In questo caso, ad essere privilegiate sono le esigenze di uffici evidentemente non ambiti, che in questo modo hanno una possibilità in pi di rapida copertura del posto vacante.


3. La riammissione nell'ordine giudiziario del dott. Corrado Carnevale .

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Con la delibera del 7 marzo è stata decisa la riammissione di Corrado Carnevale nell'ordine giudiziario, con 11 voti favorevoli, 10 contrari e 4 astenuti, dopo che era stata respinta con 11 voti favorevoli (Md, Movimenti, Roia, Volpi, Tinelli e il Procuratore generale Delli Priscoli), 11 contrari (MI, laici di destra, Berruti, Napolitano, Carrelli Palombi, Vacca e il vicepresidente Mancino) e 3 astenuti (Mannino, Viola e Siniscalchi) la nostra richiesta di ritorno della pratica in commissione, finalizzata a valutare se la riammissione del dott. Carnevale fosse coerente col dovere di salvaguardare funzionalità e prestigio dell'ordine giudiziario. Infatti, i principi ricavabili dagli artt. 104 e 105 della Costituzione presuppongono che il CSM operi necessariamente, nell'ambito delle sue prerogative, con un margine di discrezionalità strumentale alla compiuta valutazione dei provvedimenti da adottare ed incidenti sul corretto ed efficace esercizio della giurisdizione, che trova la sua espressione pi importante proprio nella valutazione dell'idoneità di chi è chiamato ad esercitarla.
L'ampia discussione in plenum e l'esito stesso della votazione dimostrano che si sono fronteggiate due tesi, che corrispondono a due diverse visioni dell'autogoverno della magistratura, confermando che la riammissione di Carnevale nell'ordine giudiziario non fosse un atto dovuto ma una scelta sul piano giuridico e sul piano culturale
La storia è nota.
Il precedente Consiglio, con delibera 19-10-2005, respinse l'istanza di riammissione in servizio di Carnevale per ragioni di diritto, senza entrare nel merito, ritenendo non applicabile la L. 350/2003 sul rilievo della mancanza del presupposto legittimante perch il magistrato aveva proseguito il rapporto oltre il 70 anno e poi, nel rinunciare a questa facoltà, era cessato dall'ordine giudiziario per raggiunti limiti d'età: situazione che comportava il collocamento automatico a riposo senza possibilità di valutare se accogliere o meno la domanda, eliminando ogni spazio discrezionale di valutazione. La situazione dunque non era paragonabile a quella di anticipato collocamento in quiescenza (su cui, invece, il Consiglio ha sempre facoltà di interloquire anche rigettando la relativa istanza), prevista dall'art. 3 comma 57 l.cit.
La delibera del Consiglio fu annullata dal TAR Lazio con sentenza 2746/2006, che affermò l'equiparazione tra anticipato collocamento in quiescenza e collocamento per limiti di età a seguito di revoca dell'istanza di trattenimento in servizio, la sussistenza del diritto al ripristino e al prolungamento del rapporto per il periodo di servizio non espletato tra la cessazione e il compimento del 72 anno d'età, nonch la sussistenza del diritto a ripristino e prolungamento del rapporto per un periodo pari a quello di servizio non prestato in ragione della sospensione.
Con la sentenza 7210/2006 il Consiglio di Stato, investito dall'appello del CSM, riformò in parte quella di primo grado del TAR, affermando la correttezza dell'interpretazione del Consiglio quanto alla distinzione tra collocamento anticipato in quiescenza e collocamento per limiti di età per rinuncia alla proroga fino al 72 anno, annullando di conseguenza il riconoscimento del diritto al ripristino e al prolungamento del rapporto per il periodo di servizio non espletato tra la cessazione e il compimento del 72 anno d'età. Ritenne, invece - quanto al diritto al ripristino e al prolungamento del rapporto per un periodo di sei anni, sei mesi e ventiquattro giorni, pari al periodo di servizio non prestato in ragione della sospensione - che il Consiglio non avesse proposto impugnazione e pertanto la sentenza, in parte qua, fosse passata in giudicato.
Secondo la (risicata) maggioranza consiliare (MI, laici di destra, Berruti, Napolitano, Carrelli Palombi, Vacca e il vicepresidente Mancino), la formazione del giudicato era ostativa all'ulteriore esame del dedotto e del deducibile rispetto alla posizione fatta valere in giudizio e dunque, a fronte del diritto dell'istante ad ottenere il prolungamento del rapporto, era preclusa la possibilità di ogni ulteriore valutazione sull'eventuale sussistenza e permanenza di elementi valutabili negativamente da parte del Consiglio con riguardo al complessivo profilo professionale del magistrato.
Secondo noi, invece, occorreva anzitutto individuare esattamente i limiti del giudicato, senza andare oltre per non compiere un ulteriore passo in direzione della pericolosa erosione delle prerogative costituzionali affidate al CSM, dotato da un lato di alta discrezionalità deliberativa e dall'altro di un ruolo esclusivo di tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza della giurisdizione attraverso l'esercizio di compiti indisponibili, nel momento in cui nodo centrale dell'attività consiliare è diventato proprio quello del rapporto col giudice amministrativo le cui sentenze, superando sempre pi spesso i limiti della giurisdizione di legittimità, attribuiscono agli atti del Consiglio un ruolo e un livello paragonabile a quelli di un qualsiasi organo di amministrazione
Individuare l'esatta portata del giudicato era dunque doveroso e non significava ignorare o disapplicare la sentenza del Consiglio di Stato, ma salvaguardare, nel rispetto della legalità, le prerogative consiliari in coerenza con il precetto costituzionale.
Nel caso di specie, il giudicato si estendeva certamente al pieno e completo riconoscimento di tutti i presupposti contemplati dall'art. 3, comma 57 L. 350/2003, come se Carnevale non fosse cessato dall'ordine giudiziario per raggiunti limiti di età; con la conseguente affermata sussistenza del suo diritto all'attivazione della procedura di ripristino con prolungamento del rapporto per il periodo di sospensione.
Tuttavia, permaneva in capo al Consiglio la possibilità di valutare - relativamente a fatti diversi e successivi e, quindi, non coperti dal giudicato perch neppure deducibili - la sua idoneità attitudinale, sulla base delle fonti informative e alla stregua dei parametri di professionalità previsti dalle circolari consiliari, avuto riguardo, in particolare, ad eventuali comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare e paradisciplinare..
Infatti, il diritto al reintegro o al prolungamento è ancorato strettamente dalla legge all'evento - penale e/o disciplinare - che ha dato origine all'ingiusta sospensione ovvero all'anticipato pensionamento. La norma non prende in considerazione tutti gli ulteriori possibili accadimenti successivi a quello che costituisce il fondamento per l'attribuzione del diritto. Per esempio, se per fatti ulteriori il magistrato sia divenuto fisicamente o psichicamente inabile, la circostanza si pone all'esterno dell'applicazione dell'art. 3, comma 57 L. 350/2003: la fattispecie costitutiva del diritto è integrata, ma è destinata a rimanere recessiva rispetto a circostanze nuove e diverse rispetto a quelle considerate dalla legge e sulle quali il CSM mantiene la sua pienezza di valutazione. Accade lo stesso se emergono dalla storia professionale e personale dell'istante fatti diversi e ulteriori, rispetto a quelli a fondamento del diritto di ripristino del rapporto, suscettibili di valutazione sotto i profili della meritevolezza e dell'idoneità attitudinale, magari inidonei o insufficienti a fondare una condanna in sede penale, ma tali comunque da generare un grave appannamento dell'immagine del magistrato.
Per Carnevale, il diritto al "prolungamento" sorgeva in relazione alle vicende giudiziarie che lo avevano visto imputato davanti all'autorità giudiziaria di Napoli: su tali vicende, quindi, ma soltanto su tali vicende, poteva essere esclusa - alla luce della decisione del giudice amministrativo - ogni ulteriore disamina o valutazione da parte del Consiglio.
Carnevale, però, era stato coinvolto in altri giudizi in sede penale per condotte successive, il cui esame si era concluso dopo la sua cessazione dall'ordine giudiziario (tant'è che ne mancava traccia nel fascicolo personale): quelli che lo avevano visto imputato davanti all'autorità giudiziaria di Palermo (con condanna da parte della Corte d'Appello nel 2001), conclusi con la sentenza assolutoria pronunciata dalla Cassazione nel 2003.
Su questi episodi e sui fatti accertati dalle sentenze - non sussumibili nel giudicato - il Consiglio manteneva integro il proprio spazio discrezionale di valutazione.
A questo spazio discrezionale di valutazione la maggioranza consiliare ha preferito rinunciare, abdicando al dovere di verificare e giudicare eventuali condotte incompatibili con lo status di magistrato, col ricorso al comodo alibi di attribuire al giudice amministrativo la responsabilità della propria scelta.


4. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi...

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Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi direttivi e
semidirettivi:

  • Presidente del Tribunale di Sulmona al dott. Antonio Gagliardi, , consigliere della Corte d'Appello di Bari;
  • Presidente del Tribunale di Vicenza al dott. Giuseppe Bozza, , presidente di sezione presso lo stesso Tribunale;
  • Presidente del Tribunale di Vigevano alla dott.ssa Anna Maria Peschiera, , Presidente di sezione del Tribunale di Milano;
  • Presidente del Tribunale di Enna al dott. Calogero Ferretti, , Procuratore della Repubblica di Orvieto;
  • Procuratore della Repubblica di Lanciano al dott. Tullio Moffa,
  • Procuratore della Repubblica di Saluzzo al dott. Paolo Cesare Maria Tamponi, , sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Torino;
  • Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo al dott. Gabriele Ferretti, , Presidente di sezione del Tribunale di Ravenna;
  • Presidente di sezione della Corte di Cassazione al dott. Fernando Lupi , consigliere della Corte di Cassazione;
  • Presidente di sezione del Tribunale di Napoli (4 posti) ai dott.ri Antonio Panico, Eugenia Del Balzo, Adriana Pangia e Anna Maria Allagrande, , i primi due giudici presso lo stesso Tribunale e gli altri due consiglieri della Corte d'Appello di Napoli;
  • Presidente di sezione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere al dott. Giuseppe Provitera, consigliere della Corte d'Appello di Napoli;
  • Presidente di sezione della Corte d'Appello di Torino (due posti) ai dottori Marina Ponzetto e Giuseppe Strazzuso, rispettivamente Presidente di sezione del Tribunale di Torino e consigliere presso la stessa Corte d'Appello.

    Per il posto di Presidente della Corte d'Appello di Bologna
    è stato nominato il dott. Giuliano Lucentini, Presidente di sezione della Corte d'Appello di Firenze con la sola astensione di Fresa.


    5. Il conferimento al dott. Almerighi dell'incarico di Presidente del Tribunale di Civitavecchia.

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    Nella seduta del 15 marzo è stato nominato presidente del Tribunale di Civitavecchia il dott. Mario Almerighi. Concorreva con Almerighi il dott. Angelo Gargani, che aveva avuto in Commissione la maggioranza dei consensi (a favore di Gargani il voto di Bergamo, Berruti e Patrono; a favore di Almerighi, avevano votato Maccora e Petralia, Siniscalchi si era astenuto).

    Il dibattito svoltosi in plenum si è incentrato soprattutto sui criteri che devono guidare la valutazione del profilo attitudinale e di merito nell'ambito di un giudizio di comparazione, criteri che non devono essere posti in termini assoluti, ma che è necessario rapportare alle esigenze funzionali da soddisfare come esplicitamente richiede la circolare del C.S.M. in tema di conferimento degli incarichi direttivi "La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato pi idoneo"avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".
    Nell'ambito di tale cornice generale gli interventi hanno evidenziato una profonda diversità di valutazione sulla rilevanza da accordare ai periodi professionali svolti fuori ruolo e sulla attenzione che i due aspiranti hanno mostrato alle esigenze degli uffici in cui hanno svolto la loro attività.

    All'esito della discussione il dott. Almerighi ha prevalso con 13 voti (MD, Movimento, Laici di centro sinistra, salvo Mancino, Delli Priscoli ed il collega Romano di MI) contro 12 (UNICOST, MI, salvo Romano, laici di destra ed il vicepresidente Mancino) a favore del dott. Gargani.

    Tutti gli interventi svolti, così come le due stesse diverse proposte, hanno sottolineato che entrambi i candidati vantano un positivo profilo professionale. La diversità di valutazione, tradotta poi in una diversa espressione di voto, si è concentrata sulle caratteristiche che deve possedere un buon dirigente, e nello specifico chi si candida a guidare un tribunale medio piccolo come è quello di Civitavecchia.
    E' sicuramente prevalsa l'opinione che due elementi devono caratterizzare il profilo di dirigente idoneo a svolgere il proprio ruolo nella specifica realtà territoriale:

    1) La conoscenza approfondita del reale funzionamento degli uffici giudiziari, dei rapporti che in esso si costruiscono, dei problemi che si devono quotidianamente affrontare.
    Nel giudizio di comparazione il dr. Gargani non è risultato possedere appieno tali conoscenze. Egli infatti è stato nell'ultimo periodo della sua vita professionale e per quasi 11 anni fuori ruolo al Ministero della giustizia, come Vice Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Senza voler esprimere alcun giudizio su tale scelta (che come in genere tutte le scelte relative ad incarichi fuori ruolo sono, se qualificate e circoscritte, utili per la stessa formazione professionale dei magistrati e per portare nell'amministrazione la cultura e le esigenze dei giudici) non può non rilevarsi che quando si tratta di periodi così prolungati, l'assenza dalla giurisdizione comporta, inevitabilmente, un distacco dalla realtà degli uffici. E ciò è tanto pi vero, se si considera che la domanda per svolgere un ruolo direttivo, nel caso di Civitavecchia, non pone l'esigenza di confrontarsi con le necessità organizzative di una sede metropolitana, che richiedono anche competenze di tipo manageriali, ma con un ufficio, di piccole dimensione, ove ciò che si richiede è la capacità di operare come giudice in tutti i settori della giurisdizione, a contatto con colleghi anche giovani, cui trasmettere la propria esperienza. Doti sicuramente presenti nel profilo professionale del dott. Almerighi, ben evidenziate nel suo fascicolo personale, ed ulteriormente riscontrate dalla circostanza che lo stesso ha corredato la sua domanda con un progetto organizzativo specifico. Un documento che da un lato esprime una conoscenza approfondita dell'ufficio richiesto, dall'altro indica dati progettuali significativi, come il potenziamento delle strutture informatiche, l'introduzione di un profilo tabellare dedicato al rilevamento e all'analisi dei flussi di lavoro e del loro smaltimento, il coinvolgimento del presidente di sezione nell'attività gestionale in rapporto di collaborazione con il capo dell'ufficio; con l'obiettivo di coniugare la ragionevole durata del processo e l'adeguatezza delle decisioni.

    2) A fronte di tali dati, di per se già particolarmente significativi, nel corso del plenum è stato sottolineato un ulteriore elemento, non conosciuto ai lavori della commissione, che caratterizza non positivamente una eventuale scelta in favore del dott. Gargani, e che costituisce il secondo elemento utile per tracciare il corretto profilo del buon dirigente: la capacità di anteporre le esigenze del servizio alle proprie.

    In particolare il dr. Gargani si è trovato a gestire, come presidente di sezione del Tribunale di Roma, uno dei pi delicati dibattimenti celebrati nella capitale (quello a carico di Mach di Palmenstein + 27, relativo alla cooperazione internazionale), processo iniziato nella primavera del 1999 è interrotto dopo due anni e mezzo (e 50 udienze) a causa del nuovo (il secondo) trasferimento del dr. Gargani al Ministero...
    Di tale situazione vi è traccia negli atti del CSM grazie ad una nota inviata al Procuratore
    della Repubblica dell'epoca dai due sostituti - i dott.ri Caperna e Maiorano - preposti al dibattimento. Nella nota, trasmessa poi dal Procuratore al CSM, si evidenziava che la fase dibattimentale era in atto da oltre cinque anni, l'istruttoria in fase molto avanzata, molti reati si erano già prescritti e per altri la prescrizione ormai prossima; che le spese processuali già ingentissime si erano dilatate a dismisura. E che anche solo tali elementi consigliavano di portare a termine il processo o quantomeno nello spirito di una leale collaborazione tra uffici di segnalare l'accaduto (cioè il trasferimento repentino del presidente del collegio) per pervenire ad una possibile scelta organizzativa condivisa, circostanza che non si era verificata.
    Circostanza evidenziata, nel corso del dibattito plenario, non per segnalare comportamenti illegittimi, dato che non può sicuramente negarsi che a causa di un repentino trasferimento alcune attività giurisdizionali subiscono delle battute di arresto.

    Non si è trattato, infatti, di discutere della legittimità di un trasferimento ma eventualmente solo del rapporto tra le esigenze del servizio e le proprie, questione non
    indifferente per valutare il profilo professionale di chi chiede di essere nominato alla presidenza di un ufficio giudiziario.


    6. Le nomine alla Corte di Cassazione.

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    Per il conferimento dell'ufficio direttivo di Avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione l'unica proposta della Commissione era a favore del dott. Vincenzo Nardi (Berruti, Bergamo e Siniscalchi), con l'astensione di Maccora, Patrono e Petralia; nel corso del plenum del 21 marzo abbiamo avanzato una proposta di ritorno in Commissione che si riporta integralmente in calce a questo notiziario, riassuntiva anche dell'iter complessivo della procedura di nomina.

    La proposta di ritorno in commissione è stata discussa e votata, ma non ha raggiunto il consenso sufficiente (a favore del ritorno in commissione si sono espressi i consiglieri di MD e del Movimento e la prof. Vacca, in tutto 8 voti; contro hanno votato i consiglieri di Unicost, Ferri e Romano, i laici di destra, tutti gli altri laici di centro sinistra, il Vice Presidente Mancino per un totale di 15 voti; astenuti Patrone ed il P.G. Delli Priscoli).
    E' stata poi messa in votazione la proposta a favore del dott. Nardi che ha avuto esito positivo con 15 voti a favore (Unicost, MI, laici di centro destra, Siniscalchi, Vacca e Delli Priscoli) e 7 contrari (MD e Movimento); astenuti Tinelli e Volpi, mentre il Vice Presidente Mancino non ha partecipato al voto.
    Per un posto di Presidente di sezione della Corte di Cassazione (vacanza Savignano) la Commissione prima di procedere all'esame dei profili degli aspiranti ha preliminarmente discusso ed esaminato, in relazione alla specificità dell'incarico direttivo, i criteri generali per il conferimento del posto in esame previsti dalla vigente normativa, che fanno riferimento ai requisiti di attitudini, merito e anzianità opportunamente integrati fra loro.
    Peraltro, le caratteristiche organizzative e di funzionamento della Corte di Cassazione e la specialità delle funzioni direttive ivi svolte hanno indotto la Commissione a dare adeguato rilievo, a parità degli altri requisiti attitudinali, di anzianità e di merito, all'elemento attitudinale preferenziale indicato dalla circolare vigente (sub A, lett. e) del positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, delle funzioni di legittimità, dovendosi individuare un profilo professionale specifico da acquisire sul campo attraverso lo svolgimento, per un congruo periodo di tempo, proprio delle funzioni di legittimità. Nella stessa prospettiva si è dato rilievo alla positiva direzione di collegi, soprattutto se protratta e ripetuta. Quanto, infine, alla positiva partecipazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la stessa è stata considerata come utile occasione di affinamento della professionalità, elemento quindi concorrente (e non discretivo) per la complessiva valutazione del profilo dei candidati. Sulla rilevanza da attribuire al parametro dell'anzianità, che nella circolare vigente assume la natura residuale, si è considerato che, a differenza di qualunque altro incarico direttivo, l'ufficio direttivo di presidente di sezione della Corte di Cassazione risulta caratterizzato, nella previsione di pianta organica, da una pluralità di posti in ruolo che, nell'organizzazione concreta dell'ufficio, sono destinati ad assolvere alle esigenze dei differenti settori della Corte di Cassazione. Per questo la commissione ha ritenuto che nella valutazione e disamina del percorso professionale dei concorrenti, dovesse considerarsi, tenuto conto della varietà e della levatura di molti dei profili professionali (tra i quali non sempre appare oggettivamente realizzabile una gradazione per merito ed attitudini), pi che in altre situazioni, anche l'anzianità nel ruolo.
    Ciò detto, nella proposta di minoranza a favore del dott. Michele Varrone, si sottolineava come proprio il giudizio comparativo affidato all'organo di autogoverno non consentisse di far ricadere la scelta sul dott. Enrico Altieri.
    A fronte infatti, del riscontro, per entrambi i candidati, di capacità elevate sul versante pi strettamente professionale, non può non considerarsi che il dott. Altieri è stato condannato, con sentenza della Sezione Disciplinare del 13.6.1986, alla sanzione dell'ammonimento per aver, quale sostituto procuratore della Repubblica, richiesto, ed ottenuto, mandato di cattura nei confronti di indagato per reato di falsa testimonianza, pur trattandosi di reato già estinto per effetto dell'amnistia, con conseguente illegittimo stato di carcerazione preventiva e sospensione dall'impiego. Si tratta di vicenda che, ancorch risalente ad oltre 20 anni fa, mantiene - per la qualità del fatto ed i valori sottesi alla illegittima privazione della libertà personale - un'obbiettiva rilevanza, tanto pi per il conferimento di un posto direttivo. Ne consegue che in una prospettiva di comparazione, di fronte a profili che, pur con le rispettive particolarità, sono, per molti versi, omologhi, l'esistenza per uno dei candidati di una nota non positiva, qual'è la presenza di un precedente disciplinare (soprattutto se avente ad oggetto una vicenda ed una condotta di rilevante disvalore in quanto - come ha rilevato la Sezione Disciplinare - "l'adozione dei provvedimenti restrittivi della liberta personale costituisce uno dei momenti pi delicati e rilevanti dell'attività del magistrato che impone " la pi attenta e diligente valutazione" e, nel caso di specie, "l'estinzione del reato era rilevabile dalla stessa indicazione di data contenuta nel capo di imputazione") assume un valore dirimente in senso negativo per quest'ultimo e di conseguenza ci siamo espressi nel corso della discussione plenaria.

    Di diverso avviso la maggioranza dei consiglieri che hanno espresso il loro voto a favore del dott. Altieri, a cui è stato, a seguito di ballottaggio, conferito l'ufficio direttivo richiesto: 15 voti favorevoli per Altieri (Unicost, MI, laici di destra, Siniscalchi, Vacca e Delli Priscoli) e 5 voti a favore del dott. Varrone (MD e Movimento); si sono astenuti i consiglieri Tinelli e Volpi, mentre non ha partecipato al voto il Vicepresidente Mancino.


    7. E' pienamente in vigore il divieto di permanenza ultradecennale nello stesso posto.

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    Recependo integralmente un parere dell'Ufficio studi, il plenum ha adottato il 7 marzo una delibera che risponde a due quesiti avanzati da dirigenti di importanti uffici giudiziari del sud.
    La sintesi del deliberato è che l'entrata in vigore del D.Lgs.160/2006 per un periodo di tempo limitato, sino all'emanazione della L.269/2006, non ha consolidato l'effetto stabilito nell'art.55 del D.Lgs. cit. di permanenza nello stesso posto per un ulteriore biennio per i magistrati che svolgono da oltre dieci anni il medesimo incarico nell'ambito dello stesso ufficio; in buona sostanza, il breve periodo di vigore del D.Lgs. 160/2006 non ha fatto conseguire il beneficio sancito dall'anzidetta norma (di carattere per così dire transitorio) di ulteriore permanenza dei magistrati ultradecennali per altri due anni nello stesso posto, se non per il breve periodo di vigore della norma, i cui effetti sono ora inibiti.
    Inoltre, la sospensione degli effetti degli effetti del D.Lgs. 160/2006 ha determinato la riviviscenza della normativa secondaria consiliare che disciplinava (e, quindi, continua a disciplinare) il divieto di permanenza ultradecennale del magistrato nello stesso posto secondo la legge di ordinamento giudiziario del R.D. 12/41 e la circolare sulle tabelle 2006-2007; d'altra parte il Consiglio aveva già approvato pi di una delibera che confortava questa interpretazione (vedi anche il nostro precedente notiziario sull'applicabilità del principio alle funzioni esplicate dal presidente del tribunale).

    Subito dopo il Consiglio ha approvato un'altra delibera per la quale, ai fini dell'esclusione dell'ultradecennalità, non può tenersi in alcun conto della percentuale di attività svolta dal singolo magistrato, come un dato separato dalle attribuzioni generali della sezione medesima, poich, al di là delle singole attribuzioni di affari assegnati ai magistrati della sezione (che può in astratto differenziarsi ratione materiae), l'inserimento del magistrato presso una determinata sezione comporta la partecipazione a tutte le competenze della sezione, anche tenuto conto degli ordinari strumenti di supplenza e sostituzione interna.

    Per questo non è stato approvato un provvedimento che fissava da una certa data l'appartenenza di un magistrato ad una sezione, basato su una ricostruzione storica delle competenze attribuite nel corso degli anni alla sezione insieme alla valutazione della percentuale di attività giudiziaria in concreto svolta e rientrante nelle attribuzioni rimaste immutate rispetto a quelle relative ad altre attribuzioni della sezione.

    Dalle Commissioni


    1. Proposta di nomina per incarichi semidirettivi e direttivi.
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    La Quinta commissione ha proposto all'unanimità di conferire i seguenti
    incarichi direttivi e semidirettivi:


  • Indirizzo:
    http://old.magistraturademocratica.it/platform/2007/04/04/cronache-dal-consiglio-n-6