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Cronache dal Consiglio n. 57

CRONACHE DAL CONSIGLIO
Maria Giuliana Civinini, Luigi Marini,
Francesco Menditto, Giuseppe Salmè, Giovanni Salvi

NOTIZIARIO N. 57

OGGETTO: PLENUM 7, 8, 14, 15, 21 e 22 giugno 2006 e LAVORI DI COMMISSIONE


  1. Dal plenum
    1. La nomina di un nuovo componente dell'Ufficio studi;
    2. Il trasferimento d'ufficio del dott. Castellano
      e la sua precedente nomina a Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano;

    3. Un'autorizzazione contestata per il dott. Martone;
    4. Finalmente una parola definitiva sugli incarichi sportivi;
    5. Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi;
    6. Ancora nomine di incarichi direttivi con la solita maggioranza;
    7. Il parere sul disegno di legge di sospensione
      dell'efficacia di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario;

    8. Gli effetti della nuova disciplina legislativa sui Consigli giudiziari e
      sul Consiglio direttivo della corte di Cassazione;

    9. Niente voto per gli uditori giudiziari senza funzioni;
    10. La Procura di Reggio Calabria: la scelta di "non decidere" di Unicost, MI e CDL;
    11. Ancora sul ruolo della Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze.
  2. Dalle Commissioni
    1. Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi;

Dal plenum


1. La nomina di un nuovo componente dell'Ufficio studi.

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Il dott. Alessandro D'Andrea, giudice del tribunale di
Termini Imerese, è stato nominato magistrato addetto all'Ufficio studi e
documentazione del C.S.M.; sostituisce il dott. Gianluigi Pratola, che già dall'ottobre
dello scorso anno era diventato magistrato segretario del C.S.M.


2. Il trasferimento d'ufficio del dott. Castellano e la sua
precedente nomina a Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano.

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Nel notiziario n. 43 scrivevamo di una ennesima nomina "scandalosa"
votata da Unicost, MI e CDL, la presidenza del Tribunale di Sorveglianza
attribuita al dott. Francesco Castellano.
A distanza di un anno e mezzo il Consiglio, all'unanimità, ha disposto il
trasferimento per incompatibilità del dott. Castellano.
Ci sembra sufficiente riportare il testo del notiziario relativo alla seduta
consiliare del 27 gennaio del 2005, con cui il dott. Castellano veniva nominato
Presidente del Tribunale di Sorveglianza e la parte finale della delibera di
trasferimento per incompatibilità da detta sede.
TESTO DEL NOTIZIARIO n. 43
"Il dott. Antonio Castellano, Presidente di sezione del Tribunale di
Milano, è stato nominato Presidente del tribunale di Sorveglianza della stessa
città, riportando 14 voti (Unicost, MI, Cdl, Marvulli) e prevalendo sul dott.
Antonio Lombardi, anch'egli Presidente di sezione del Tribunale di Milano (MD,
Movimenti, Berlinguer). Il dott. Lombardi prevaleva sul dott. Castellano per
merito ed attitudini. L'intero arco di carriera del dott. Lombardi si è
sviluppato nel settore penale, svolgendo diverse funzioni (giudice del
dibattimento, giudice istruttore, giudice di corte d'assise, presidente di
sezione), sempre con elevatissima professionalità. Di particolare rilievo l'attività
di giudice istruttore svolta a Milano in molti procedimenti nei confronti delle
Brigate Rosse ed in numerosi altri di grandissimo rilievo, tutti conclusi in
tempi brevi. Particolarmente rilevante anche l'esperienza organizzativa,
maturata presso l'ufficio istruzione (assumendo le funzioni di consigliere
istruttore per i procedimenti da completare col vecchio rito), quale presidente
di collegio e, infine, quale presidente di una sezione penale. Del resto, la
prevalenza del dott. Lombardi sul dott. Castellano era stata già ritenuta dal
Consiglio quando, nel marzo 1999, veniva nominato il dott. Minale. All'epoca,
pur concorrendo il dott. Castellano, il Consiglio riteneva che
"brillassero" i dott.ri Minale, Cerrato, Lombardi e Dettori e, dopo
avere evidenziato l'elevatissimo profilo professionale del dott. Lombardi,
concludeva per la prevalenza del dott. Minale perch pi anziano. A distanza
di quattro anni, in cui è rimasto confermato il giudizio nei confronti del
dott. Lombardi, appare veramente incomprensibile ritenere la prevalenza del
dott. Castellano."
TESTO DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLA DELIBERA DI TRASFERIMENTO
"I fatti contestati al dott. CASTELLANO ed accertati dall'istruttoria
espletata dalla prima Commissione integrano senz'altro i presupposti per il
suo trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale. La
compromissione del prestigio delle funzioni del dott. CASTELLANO di presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Milano derivante dalle vicende esaminate
riveste quei connotati di gravità, di attualità e di irreversibilità che
rendono il magistrato incompatibile con la sede e con le funzioni direttive
ricoperte.
Una valutazione complessiva dei fatti sopra indicati delinea un rapporto tra
l'ing. CONSORTE, manager di punta di un soggetto economico di primaria
importanza e protagonista di rilevanti vicende del mondo bancario e finanziario,
e il dott. CASTELLANO caratterizzato non solo dalla costante e prolungata
disponibilità del secondo ad offrire "consigli" al primo in ordine
alle vicende giudiziarie che lo vedevano coinvolto, ma anche dall'assunzione
da parte del magistrato di concrete e rilevanti iniziative volte ad intervenire
sull'andamento dei procedimenti penali che coinvolgevano l'imprenditore.
Per quanto riguarda la vicenda del procedimento in materia di insider
trading
, il dott. CASTELLANO, lungi dal limitarsi ad offrire astratte
prospettazioni interpretative sulla norma in questione - come secondo la sua
ricostruzione ha fatto nel luglio del 2005 - è intervenuto reiteratamente
presso gli inquirenti per caldeggiare la tesi sposata dalla difesa dell'ing.
CONSORTE. Il magistrato è intervento prima presso il Procuratore di Milano,
sostenendo, con piena cognizione di causa ("" padrone del problema e
della vicenda nei suoi aspetti in fatto e in diritto "", secondo le
parole del dott. MINALE) e con grande determinazione ("" molto fortemente
"", sempre secondo le parole del Procuratore di Milano), l'interpretazione
favorevole all'imputato e bollando come inconsistente l'imputazione
formulata dal p.m. (un'imputazione, sia detto in via incidentale, che il
giudice del dibattimento non ha, allo stato, ritenuto di poter smentire
accogliendo la richiesta di proscioglimento anticipato ex art. 129 c.p.p.).
Ma l'intervento del dott. CASTELLANO non si è limitato al colloquio con il
dott. MINALE, comprendendo anche un successivo colloquio con il sostituto
titolare del procedimento, il dott. FUSCO, titolare del procedimento di cui il
dott. CASTELLANO, in sede di audizione, aveva esplicitamente negato di essere a
conoscenza.
Il successivo intervento "consultivo" del luglio del 2005 -
raccontato dall'ing. CONSORTE alla polizia giudiziaria delegata dal pm di Roma
e confermato dallo stesso dott. CASTELLANO - rivestiva, di per s, carattere
di inopportunità, per la straordinaria rilevanza economica della vicenda e per
il diretto collegamento con le iniziative difensive assunte dagli avvocati dell'ing.
CONSORTE. Tuttavia, ricollegata ai pregressi interventi sui pubblici ministeri
milanesi emersi grazie all'audizione del dott. MINALE, la vicenda del luglio
del 2005 testimonia il carattere non occasionale degli interventi
"consultivi" del magistrato, delineando un atteggiamento gravemente
disinvolto.
I soli fatti di cui alla contestazione sub 1) assumono dunque una
notevole rilevanza, evidenziando una lesione del prestigio dell'Ordine
Giudiziario e dell'autorevolezza delle funzioni svolte dal dott. CASTELLANO.
Un aspetto essenziale di tali funzioni è infatti rappresentato dalla fiducia e
dalla trasparenza che deve caratterizzare i rapporti tra i dirigenti degli
uffici della stessa sede: è di tutta evidenza - ed emerge con assoluta
chiarezza dall'audizione del dott. MINALE - come la vicenda in esame abbia
minato l'autorevolezza del dott. CASTELLANO, così pregiudicando il corretto
svolgimento dei rapporti con gli altri uffici della sede di Milano e, in
particolare, con i magistrati della Procura della Repubblica.

Per quanto riguarda la contestazione sub 3) e l'incontro con l'ing.
CONSORTE di cui alla contestazione sub 2), anche a voler totalmente
aderire alla ricostruzione dei fatti prospettata dal dott. CASTELLANO -
ricostruzione per pi versi contraddetta da altre risultanze e non priva di
aspetti di illogicità, come si è visto al paragrafo che precede - la vicenda
si presenta come largamente idonea ad integrare il trasferimento d'ufficio del
magistrato per incompatibilità ambientale e funzionale.
Secondo la ricostruzione del dott. CASTELLANO, egli dopo aver parlato in
termini generali della vicenda Unipol - Bnl con l'ing. CONSORTE, limitandosi
a dargli il consiglio di "seguire le regole" (ma, come lo stesso
magistrato ha riferito, i consigli erano anche di altra natura: rivolgersi a
Mediobanca, alla Consob, ecc.), aveva riferito del colloquio al dott. TORO: già
qui emerge un profilo di inopportunità nella condotta del dott. CASTELLANO,
essendo a lui ben nota la circostanza che il procuratore aggiunto romano era
titolare di delicate indagini, proprio per il ruolo semidirettivo svolto presso
l'ufficio requirente romano.
In un secondo momento, appresa, attraverso il cenno del dott. TORO, l'esistenza
di un esposto del BBVA, a poche ore di distanza da tale conoscenza, il dott.
CASTELLANO - sempre secondo la sua versione dei fatti - incontrava con
urgenza l'ing. CONSORTE (urgenza dettata principalmente, a suo dire, da
questioni familiari) e gli rivelava dell'esistenza dell'esposto, i cui
contenuti sarebbero già stati noti al manager attraverso le notizie di
stampa. Come si è visto, tale ricostruzione dei fatti collide con molteplici
risultanze e, principalmente, con le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria
dall'ing. CONSORTE e con l'assenza di qualsiasi riferimento ai contenuti
dell'esposto del BBVA (utilizzo da parte di Unipol delle riserve tecniche)
nelle notizie di stampa segnalate dal dott. CASTELLANO. Tuttavia, anche a voler
dare pienamente credito alla sua versione dei fatti, resta una valutazione della
sua condotta come gravemente lesiva del prestigio dell'ordine giudiziario e
dell'autorevolezza del dirigente di un ufficio: appresa casualmente nel corso
dell'incontro con un collega la notizia della presentazione presso la Procura
di Roma di un esposto in merito ad una vicenda di enorme rilevanza, il dott.
CASTELLANO ne riferisce immediatamente all'interessato. Sul punto, il dott.
CASTELLANO ha precisato di non aver saputo se l'esposto era o meno rilevante
dal punto di vista penale e di non avere avuto ragione di pensare che un
generico cenno all'esistenza dell'esposto potesse risultare utile all'ing.
CONSORTE.
Ora, proprio queste considerazione svolte dal magistrato ne evidenziano la
condotta caratterizzata da straordinaria disinvoltura e da un'insensibilità
verso i doveri di riserbo e di prudenza che gravano su tutti i magistrati,
rivestendo particolare pregnanza per i dirigenti degli uffici giudiziari:
proprio perch non era in gradi apprezzare la rilevanza penale dell'esposto,
n l'utilità che avrebbe rivestito per l'ing. CONOSCRTE il venirne a
conoscenza, il dott. CASTELLANO avrebbe dovuto mantenere il pi rigoroso
silenzio su quanto appreso.
Per la natura dell'ufficio ad essi assegnato, i dirigenti devono tenere
costanti contatti con gli altri dirigenti della sede, contatti in relazione ai
quale è necessario osservare condotte improntate a rigore, a prudenza e a
discrezione, ossia tali da non pregiudicare la dimensione fiduciaria dei
relativi rapporti; d'altra parte, ai dirigenti l'ordinamento attribuisce
compiti di vigilanza su altri magistrati e sul personale amministrativo, compiti
che per essere adempiuti con autorevolezza devono essere costantemente
accompagnati da un'immagine del dirigente caratterizzata appunto da rigore,
prudenza e discrezione. Emerge qui con chiarezza un profilo di netta
incompatibilità funzionale del dott. CASTELLANO con le funzioni direttive.
E' di tutta evidenza, inoltre, come la vicenda in esame - espressiva di
una nuova partecipazione "consultiva" da parte del dott. CASTELLANO
alle vicende giudiziarie penali dell'ing. CONSORTE - renda il magistrato
incompatibile con la sede milanese, ossia con la sede nella quale sono nati e
sono tuttora in corso delicati procedimenti coinvolgenti esponenti di punta del
mondo economico e finanziario.
Viste poi nel loro insieme, le vicende qui esaminate delineano il profilo del
dott. CASTELLANO come quello di un magistrato sistematicamente disponibile a
dare"consigli" in merito ai procedimenti penali coinvolgenti l'ing.
CONSORTE; e per dare questi "consigli", egli non ha esitato a
caldeggiare - "molto fortemente" - le tesi della difesa dell'imputato
presso il Procuratore di Milano e presso il sostituto titolare delle indagini, a
studiare le questioni di diritto intertemporale la cui risoluzione era già all'esame
del giudice, a riferire al diretto interessato, a distanza di poche ore dalla
casuale conoscenza, dell'esistenza (quanto meno dell'esistenza) di un
esposto contro l'Unipol presentato nell'ambito di una delle vicende
economico-finanziarie pi rilevanti degli ultimi anni.
Tutte queste vicende (ricostruite in termini di assoluta certezza e, nei casi
in cui vi siano margini di incertezza, aderendo alla ricostruzione dei fatti
prospettata dallo stesso magistrato) integrano - anche se valutate
singolarmente e, a maggior ragione, se considerate nel loro insieme - i
presupposti dell'incompatibilità ambientale e funzionale del dott.CASTELLANO
e ne impongono il trasferimento d'ufficio".


3. Un'autorizzazione contestata per il dott. Martone.

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Con il voto contrario di MD, Movimento e dei cons. Berlinguer e Di Federico,
il dott. Antonio Martone è stato autorizzato ad assumere l'incarico di
componente della commissione di garanzia di attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici (L. 146/90), incarico già ricoperto per
autorizzazione intervenuta nel dicembre 2002.
Già in quell'occasione la stessa maggioranza aveva acceduto alla richiesta
del dott. Martone (vedi il notiziario n.9) e molte delle argomentazioni esposte
sono state riproposte oggi senza alcun risultato.
Nel corso del dibattito abbiamo sottolineato che l'incarico, per il quale
peraltro è prevista una retribuzione di 4.400 Euro mensili, appariva in netto
contrasto con le esigenze di servizio per il rilevante impegno richiesto, come
testimoniato dal compenso, particolarmente grave appariva, inoltre, il pericolo
di compromissione dell'indipendenza ed imparzialità del magistrato
richiedente e dell'ordine giudiziario per i compiti in concreto svolti dalla
commissione: tentativo di composizione tra le parti, invito ai soggetti a
differire lo sciopero, segnalazione all'autorità competente dei casi in cui
potrebbe procedersi a precettazione, rilevazione dei comportamenti illegittimi
delle parti, applicazione delle sanzioni etc.
In sostanza, anche in questo caso si sono scontrate due diverse concezioni in
tema di incarichi extragiudiziari, ed ha prevalso, con il voto compatto degli
eletti in Unicost e MI, una logica non solo di interpretazione estremamente
"lassista" della circolare, ma soprattutto di diversa concezione del
ruolo del magistrato di fronte agli incarichi extragiudiziari.
Ulteriore profilo, che interessa il precedente titolare dell'ufficio,
riguarda le modificazioni dei compiti che il dott. Martone svolge presso la
Procura generale, compiti ritagliati in modo da garantirne la compatibilità con
l'incarico (esclusione dalle udienze presso la sezione lavoro, prevalenza
delle funzioni requirenti scritte ecc.).


4. Finalmente una parola definitiva sugli incarichi sportivi

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L'incalzare delle vicende sulle indagini sportive in corso
aveva portato tra non poche difficoltà e perplessità iniziali all'unanimità
in Quarta commissione sul divieto di autorizzabilità per il futuro degli
incarichi sportivi e per la revoca all'1 gennaio 2007 delle autorizzazioni già
rilasciate (poco pi di 50).
Divisione vi era stata sulla revoca degli incarichi in atto presso la
Federazione Italiana Gioco Calcio che, solo secondo MD, dovevano cessare non l'1
gennaio 2007, ma il 20 giugno 2006, vale a dire subito; la questione riguarda 26
magistrati ordinari.
Di fronte ai fatti emersi recentemente a seguito delle indagini penali da cui
risulta con chiarezza il carattere imprenditoriale e economico del mondo del
calcio, nonch la rilevanza degli interessi coinvolti e la mancanza di
trasparenza, è assolutamente inopportuno che i magistrati ordinari continuino a
operare in questo settore ove non è prevista obbligatoriamente la loro
presenza; d'altra parte i magistrati ordinari componenti della CAF sarebbero o
potrebbero essere chiamati a giudicare vicende di cui si sono occupati e si
occupano sul piano penale anche colleghi dello stesso ufficio giudiziario
(alcuni componenti della CAF sono magistrati della Procura di Roma).
Gli argomenti opposti alla nostra posizione sono stati due: verrebbe sancita
una censura ai colleghi che ricoprono l'incarico con regolare autorizzazione
senza che nulla possa loro essere addebitato e si creerebbero danni irreparabili
per la giustizia sportiva.
Era agevole replicare che non era in questione l'immagine o la
responsabilità dei (pochi) colleghi interessati, ma il rischio di
compromissione della funzione giudiziaria; così come non spetta al C.S.M.
tutelare gli interessi della giustizia sportiva e che proprio l'essersi fatto
carico di queste esigenze ha impedito negli anni di vietare gli incarichi
sportivi, come è agevole leggere nelle delibere che si sono succedute fin dal
1987 (divieto parziale, proroghe, rinvii).
In plenum la nostra posizione minoritaria è stata alla fine accolta
da tutti e, pertanto, è stata adottata una delibera, con la quale il Consiglio
vieta per il futuro tutti gli incarichi sportivi e revoca tutti quelli in corso.
Il nostro impegno, portato avanti anche con l'approvazione della modifica
della circolare sugli incarichi extragiudiziari del 2005, si è concluso
positivamente.
Non possiamo che esprimere la soddisfazione per l'adozione di una delibera
contente posizioni che fino a poco tempo fa non erano pienamente condivise.


5. Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

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Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi direttivi e
semidirettivi:
- Presidente del Tribunale di Napoli al dott. Carlo Alemi, Presidente
del Tribunale di S.Maria Capua Vetere.
E' stato conferito l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale
di Avellino al dott. Michele
Rescigno, Consigliere della Corte d'Appello
di Napoli, con sette astensioni: Aghina, Arbasino, Fici, Marini, Menditto,
Rognoni e Salmè).


6. Ancora nomine di incarichi direttivi con la solita maggioranza.

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Nel conferimento degli incarichi direttivi si sono avute le consuete
questioni.
Per l'incarico di Presidente del Tribunale di Potenza è stato preferito il
dr. Taglialatela al dr. Albano. Con anzianità molto vicine, a nostro parere,
andava nettamente preferito il dr. Albano, il quale ha esperienze molto
rilevanti e coordina il settore penale del Tribunale di Napoli.
La solita maggioranza consiliare ha invece votato per il dr. Taglialatela,
valutando positivamente il suo contributo alla redazione delle tabelle del
Tribunale di Napoli nel settore civile. Si è fatto rilevare che tale elemento
non poteva essere certamente considerato positivamente, visto che le tabelle
erano state approvate solo in via transitoria e al fine di superare lo stato di
vero e proprio disastro in cui si trovava il Tribunale, tanto da proporsi il
trasferimento d'ufficio del suo dirigente. Valorizzare il ruolo di un suo
stretto collaboratore nella predisposizione di quelle tabelle ci sembrava quanto
meno contraddittorio.
Anche per la nomina del Procuratore della Repubblica di Ravenna, a un
magistrato, come il dott. Col angelo, con specifiche esperienze ed una lunga e
positiva attività nell'incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto a Bari,
con delega alla DDA, si è preferito un magistrato, il dr. Mescolini,
sicuramente di valore, ma senza esperienze semidirettive, avendo egli solo di
fatto sostituito dirigenti assenti.
Infine, quale presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste è stato
votato dalla solita maggioranza consiliare la dott.ssa Santaniello, senza alcuna
esperienza specifica nel settore minorile, ad eccezione della partecipazione a
una sezione di corte d'appello con attribuzione mista; la dott.ssa Santaniello
è stata preferita ad un magistrato, il dr. Spina, che vanta un notevolissimo
impegno nel settore specifico. Si badi bene che non si tratta solo di
valorizzare, a termini di circolare, l'esercizio delle funzioni minorili per
un periodo di tempo determinato. Il dr. Spina ha infatti un curriculum di tutto
rispetto, che va dalla direzione di fatto del Tribunale per i Minorenni per un
periodo di tempo consistente e con ottimi esiti, all'approfondimento culturale
della materia, dalle pubblicazioni all'impegno associativo, fino all'organizzazione
di corsi per la preparazione dei giudici onorari per i minori. Ciò che conta è
che, quando vi è l'esercizio delle funzioni specializzate, la comparazione
venga effettuata prescindendosi dall'anzianità e nella considerazione delle
effettive esperienze complessive dei candidati.


7. Il parere sul disegno di legge di sospensione dell'efficacia
di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

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Il Consiglio ha approvato il 22 giugno, con grande tempestività, il parere
sul disegno di legge di sospensione dell'efficacia di alcune disposizioni di
ordinamento giudiziario richiesto dal Ministro della giustizia.
Il Consiglio ha espresso una valutazione ampiamente positiva del complessivo
intervento normativo, auspicandone l'urgente esame e approvazione del
Parlamento, osservando altresì che: a) il periodo di sospensione dell'efficacia
di alcuni decreti delegati dovrebbe essere utilizzato anche per eliminare i
profili di illegittimità costituzionale della legge delega e dei decreti
delegati, specialmente per quanto attiene alla violazione della propria
competenza costituzionalmente prevista, e per sostituire il sistema dei concorsi
con una normativa che preveda l'effettiva e rigorosa valutazione di
professionalità (c'è da sottolineare che, in modo non comprensibile, la
relazione al disegno di legge, omette di enunciare qualsiasi esigenza di
modifica della dicsciplina e indica solo la necessità di dettare norme
transitorie e di adottare misure organizzative per applicare i decreti
delegati); b) dovrebbero essere disciplinati gli effetti che nel frattempo si
sono prodotti con l'entrata in vigore del decreto sul p.m. e di quello sulla
responsabilità disciplinare; c) il termine di sospensione dovrebbe essere pi
ampio e dovrebbe decorrere dall'entrata in vigore della legge, così che il
termine in questa prevista non sia in prevalenza consumato dai tempi di
approvazione della legge (allo stato non facilmente prevedibili); d) dovrebbe
essere definitivamente abrogata la legge del 1990 che prevedeva la sostituzione
dei magistrati della Segreteria e dell'Ufficio Studi del Consiglio con
pubblici funzionari; e) è condivisibile il ripristino della possibilità di
ricollocamento in ruolo dei componenti del C.S.M., anche in posti diversi da
quelli di provenienza, tenuto conto dei limiti del concorso virtuale col quale
non possono essere assegnati gli incarichi direttivi, semidirettivi ed in
Cassazione.


8. Gli effetti della nuova disciplina legislativa sui
Consigli giudiziari e sul Consiglio direttivo della corte di Cassazione.

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Il 21 giugno il C.S.M. ha approvato una risoluzione sulle problematiche
riconnesse all'entrata in vigore del D.Lgs.n.25/2006 che disciplina i Consigli
giudiziari ed istituisce il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione,
stabilendo, sulla base anche di un parere dell'Ufficio Studi, che il passaggio
dalla vecchia alla nuova normativa debba avvenire con la gradualità disegnata
dalla norma dell'art. 13 del D.Lgs. cit, secondo la quale, finchè non è
insediato il nuovo Consiglio giudiziario, permane la funzionalità di quello
precedente.
D'altra parte, la necessità di garantire la continuità funzionale degli
organi collegiali elettivi costituisce principio immanente al sistema
dell'autogoverno, essendo previsto per il C.S.M. dall'art. 30, comma 2, L.
195/58.
Inoltre, nel caso di successione di leggi ed in mancanza di norma
transitoria, la legge successiva può disciplinare solo le situazioni future e
non anche quelle passate; considerato che, nonostante le innovazioni introdotte
dalla riforma dell'ordinamento, la natura dei consigli giudiziari rimane
immutata e i nuovi consigli succedono ai vecchi in ogni rapporto in atto, gli
organi costituiti con durata biennale dalla normativa soppressa continuano a
funzionare sino alla scadenza per la naturale ultrattività delle disposizioni
vigenti al momento della loro istituzione.
Solo alla scadenza dei consigli giudiziari attualmente in funzione potrà
procedersi alla elezione degli stessi nella nuova composizione.
Peraltro, lo stesso Consiglio ritiene indispensabile un ulteriore intervento
legislativo, integrativo delle disposizioni del D.Lgs.n.25 del 2006, al fine di
definire la specifica disciplina elettorale per la costituzione del nuovi
consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
La nuova normativa, infatti, nulla dice circa la disciplina delle modalità
di svolgimento delle operazioni elettorali, regolate in precedenza dalle
disposizioni del D.Lgs. C.P.S. n. 264/1946, che, però, non sono oggetto di
alcuna disposizione, n per il coordinamento con il nuovo sistema, n per la
sua abrogazione.
La mancanza di un simile coordinamento impedisce che possa procedersi alla
nomina dei magistrati dei nuovi consigli giudiziari sulla base di detta
normativa, in quanto, nonostante la permanenza del sistema elettorale
maggioritario anche per i nuovi organi collegiali, emergono numerosi punti di
incompatibilità di sistema tra le due normative, tra cui in particolare la
mancata individuazione dell'organo deputato a dare avvio alle operazioni
elettorali e dell'epoca delle elezioni dei consigli giudiziari, l'incertezza
circa le modalità di espressione del voto, la mancanza di un modello di scheda
per l'elezioni dei componenti dell'organo collegiale.
Tali lacune, che esistono in misura analoga anche per la nomina del consiglio
direttivo della Corte di cassazione, non possono essere colmate dal C.S.M. in
sede di normazione secondaria, vertendosi in materia elettorale già
disciplinata da fonte primaria.


9. Niente voto per gli uditori giudiziari senza funzioni.

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In modo inaspettato il Consiglio è stato chiamato a pronunciarsi sul diritto
di elettorato attivo degli uditori giudiziari nominati con D.M. 19-10-2004 per
le elezioni che si terranno il 9 e 10 luglio prossimi per il C.S.M., stabilendo
che essi non possono esercitare il diritto di voto.
I motivi posti a fondamento della delibera sono sostanzialmente tre.
In primo luogo, solo il provvedimento adottato all'esito positivo del
tirocinio mirato può qualificarsi come vero e proprio (e definitivo)
conferimento delle funzioni giudiziarie, mentre quello col quale vi è l'individuazione
della futura sede di esercizio delle funzioni costituisce un semplice giudizio
intermedio di idoneità, suscettibile di essere modificato; se, infatti, all'esito
del tirocinio mirato, l'uditore è ritenuto inidoneo, può disporsi la
prosecuzione del tirocinio ovvero la destinazione a funzioni diverse da quelle
corrispondenti alla sede individuata all'esito del tirocinio ordinario e, in
caso di ulteriore esito negativo, può essere disposta la cessazione dal
servizio.
In secondo luogo, la L.195/58, nel prevedere che i magistrati esercitino il
diritto di voto nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio
di appartenenza, non dà espresse indicazioni per l'uditore che, sino a quando
non ha effettivamente preso possesso dell'ufficio al quale è stato destinato,
non può ritenersi "appartenente", ma solo "destinato" a
tale ufficio. Dal che deve dedursi che l'esercizio del diritto di elettorato
attivo del C.S.M. presuppone necessariamente non solo l'adozione della
delibera definitiva di conferimento delle funzioni, all'esito positivo del
tirocinio mirato, ma anche la presa di possesso dell'ufficio di destinazione.
Infine, a conferma di queste fondamentali argomentazioni vi è che gli
uditori giudiziari senza funzioni non godono del diritto al voto per l'elezione
dei Consigli giudiziari, in quanto non titolari di un ufficio nel distretto,
come richiede la legge per l'esercizio di tale diritto e come ribadito da
delibere consiliari ormai risalenti nel tempo.


10. La Procura di Reggio Calabria: la scelta di "non decidere" di Unicost, MI e CDL.

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Nell'ottobre del 2005 Unicost, MI e CDL hanno votato per l'archiviazione del
procedimento per incompatibilità ambientale del Procuratore della Repubblica (e
di un sostituito) presso il Tribunale di Reggio Calabria, nonostante la ferma
determinazione nostra (e del Movimento) di procedere ad approfondimenti
istruttori in considerazione della gravità dei fatti emersi (riportati
sinteticamente nel notiziario n.51 del novembre-dicembre 2005 e risultanti per
esteso nella relazione di minoranza consultabile sul sito).
Il voto della maggioranza consiliare ci aveva "sconcertato", non
solo perch ignorava la realtà emersa, ma anche perchè appariva in contrasto
con le dichiarazioni pubbliche con cui tutti, indistintamente, avevano
manifestato l'intenzione di fare chiarezza su una Procura operante in un luogo
ove è radicata una feroce criminalità organizzata, tanto che solo pochi giorni
prima la settima commissione consiliare presieduta dal Vice Presidente Rognoni
si era recata sul posto.
La difficoltà di motivare l'archiviazione del procedimento era emersa con
evidenza quando alcuni consiglieri di MI, UNICOST e CDL, per giustificare il
loro voto, avevano affermato che le questioni emerse andavano affrontate in una
diversa pratica, fissata l'indomani, avente ad oggetto genericamente
"situazione degli uffici calabresi".
Naturalmente, come avevamo previsto, chiusa la pratica per incompatibilità
del Procuratore di Reggio Calabria, il giorno successivo non fu deciso nulla di
concreto se non il rinvio della nuova pratica alle commissioni competenti,
dimostrando con chiarezza che vi era "la volontà di non decidere".
Giunta, finalmente, a conclusione la pratica della settima commissione
relativa alla visita effettuata in loco ci siamo battuti affinchè nella
relazione finale fossero evidenziate alcune problematiche della Procura di
Reggio Calabria, risultanti con chiarezza dell'audizione del Procuratore
nazionale antimafia. Ci siamo riusciti solo in parte perchè è stato
incredibilmente respinto in plenum un emendamento presentato da noi e dal
Movimento (votato anche da Berlinguer e dal V. Presidente Rognoni, che ha
derogato alla prassi secondo cui usualmente si astiene) del seguente tenore:
"Dagli elementi acquisiti e, in particolare, dall'audizione del
Procuratore Nazionale Antimafia, è emersa una non sufficiente attività di
coordinamento della DDA e la necessità di una maggiore cura nell'assicurare il
travaso di esperienze tra i magistrati che lasciano la DDA e coloro che vengono
assegnati a tale ufficio. E', altresì', emersa una non sufficiente capacità di
motivare i colleghi pi giovani e di assicurare la necessaria coesione
dell'ufficio
."
L'opposizione di MI Unicost e Cdl è stata netta, svelando ancora una volta
la volontà di ignorare i problemi reali degli uffici giudiziari e di evitare
qualunque apprezzamento critico sul procuratore di Reggio Calabria, pur se
confermato da quanto dichiarato dallo stesso PNA.
Paradossalmente il voto contrario è stato motivato non dalla non
condivisione del contenuto dell'emendamento, ma dal fatto che quella non era la
sede propria per affrontare il tema che, invece, dovrà essere approfondito in
altra pratica pendente in prima commissione.
Insomma, ancora una volta un rinvio a un'altra pratica, proseguendo nella
tecnica collaudata che dimostra la volontà di non decidere.
La netta chiusura di Unicost, MI e CDL ci ha indotti, insieme ai consiglieri
del Movimento) ad astenerci nel voto sulla relazione ricognitiva degli uffici
giudiziari di Reggio Calabria e Locri.


11. Ancora sul ruolo della Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze.

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E' stata approvata il 21 giugno la delibera della settima commissione che
ribadisce la scelta operata in ordine alla valutazione dei flussi degli affari
ai fini di una corretta scelta organizzativa.
I temi affrontati riguardano in sintesi la necessità delle valutazioni delle
commissioni flussi all'interno del procedimento tabellare, quale tipica
espressione della funzionalizzazione alla predisposizione di un adeguato e
razionale progetto tabellare; in caso di mancanza della valutazione della
commissione flussi, gli atti verranno restituiti al Consiglio Giudiziario.
Vi è un espresso invito ai dirigenti degli uffici giudiziari ed ai Consigli
giudiziari a predisporre progetti tabellari e pareri con compiuta analisi dei
dati ed in particolare ai Consigli giudiziari ad allegare al parere la relazione
della commissione flussi.
Si precisa, infine, che le valutazioni della commissione flussi devono essere
acquisite o comunque riguardare anche le variazioni tabellari che richiedono
l'analisi di dati statistici.

Dalle Commissioni


1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
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La Quinta commissione ha proposto all'unanimità per il conferimento dei
seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:

Per l'incarico di Procuratore della Repubblica di Palermo sono stati
proposti il dott. Francesco Messineo (De Nunzio e Maeliadò), Procuratore
della Repubblica di Caltanissetta, il dott. Giuseppe Pignatone (Di
Federico e Lo Voi) ed il dott. Guido Lo Forte, entrambi Procuratori


Indirizzo:
http://old.magistraturademocratica.it/platform/2006/07/04/cronache-dal-consiglio-n-57