CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL BIENNIO 2006-2007


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Civinini, Marini, Menditto, SalmŽ, Salvi

Circolare_Tabelle_2006_07


CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE

DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL BIENNIO 2006-2007


INDICE

Principi generali


Capo I
Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali. Criteri di
organizzazione degli uffici requirenti

1. - Tabelle degli uffici giudicanti.
2. - Tabelle infradistrettuali.
3. - Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.
4. - Supplenze ed applicazioni.

Capo II
Procedimento di formazione delle tabelle.

5. - Redazione della proposta di tabella.
6. - Deposito della proposta di tabella.
7. - Osservazioni dei magistrati.
8. - Parere del Consiglio giudiziario.
9. - Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della
Magistratura della

proposta di tabella e della documentazione allegata.
10. - Procedimento tabellare semplificato.
11. - Adozione ed entrata in vigore delle tabelle.
12. - Periodo feriale.
13. - Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni
tabellari.
14. - Provvedimenti urgenti di modifica della tabella.
15. - Inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio Superiore della
Magistratura.
16. - Osservanza delle direttive in materia tabellare.

Capo III
Organizzazione degli uffici giudicanti di merito.

17. - Organizzazione dell'ufficio. Ripartizione dei magistrati tra i
settori civile e penale
18. - Numero e dimensionamento delle sezioni.
19. - Criteri organizzativi delle sezioni.
20. - Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di
lavoro.
21. - Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della
persona.
22. - Costituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale
ed intellettuale.
23. - Sezione GIP/GUP.
24. - Tribunale del riesame. pag. 13
25. - Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n.
1.
26. - Sezioni stralcio.
27. - Sezioni distaccate.
28. - Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle
impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento
delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.
29. - Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del termine
di ragionevole durata del processo).

Capo IV
Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro
delle sezioni.

30. - Compiti dei presidenti di Corte di Appello e dei presidenti di
tribunale.
31. - Presidenti di sezione di Corte di Appello.
32. - Presidente di sezione del tribunale.
33. - Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale.
34. - Sezioni distaccate.

Capo V
Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito
dello stesso
ufficio.
35. - Mobilità interna.
36. - Concorsi interni. Legittimazione.
37. - Criteri di valutazione.
38. - Criteri di assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in
materia di proprietà industriale ed intellettuale.
39. - Scambio di posti.
40. - Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o
di collegi.
41. - Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.
42. - Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di
gravidanza, maternità, malattia. 43. - Assegnazione di Presidenti di sezione.
44. - Assegnazione alle sezioni distaccate.
45. - Assegnazione di uditori giudiziari.
46. - Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.
47. - Trasferimenti d'ufficio.
48. - Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.

Capo VI
Criteri per l'assegnazione degli affari.

49. - Precostituzione del giudice. Principi generali. pag. 28
50. - Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442
c.p.c.
51.- Assegnazione degli affari nell'Ufficio G.I.P.-G.U.P.
52. - Assegnazione affari negli uffici minorili.
53 - Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di sorveglianza.
54. - Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione.
55. - Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti
di Sezione.
56. - Astensione e ricusazione. Criteri di sostituzione.
57. - Criteri di priorità ex art. 227 d. lgs. 51/98.

Capo VII
Giudici onorari di tribunale

58. - Giudici onorari di tribunale.

Capo VIII
Udienze e composizione dei collegi.

59. - Calendario e ruolo delle udienze.
60. - Criteri di composizione dei collegi.
61. - Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di
sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie.
62. - Collegi bis per le corti di assise e per le corti di assise di Appello.

Capo IX
Organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

63. - Procedimento di approvazione dei criteri di organizzazione degli uffici
requirenti.
64. - Gruppi di lavoro. Specializzazione.
65. - Criteri di assegnazione degli affari.
66. - Procuratori Aggiunti.
67. - Continuità nella designazione del sostituto.
68. - Comunicazione dei provvedimenti di modificazione dei criteri di
organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione e sostituzione del
P.M..
69. - Vice procuratori onorari.

Capo X
Direzioni Distrettuali Antimafia.

70. - Disciplina della Direzione Distrettuale Antimafia.
71. - Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia.
72. - Criteri per la designazione dei magistrati.
73. - Procedimento.
74. - Attività di direzione e coordinamento.
75. - Compiti dei procuratori aggiunti designati a far parte della Direzione
distrettuale antimafia.
76. - Durata dell'incarico.
77. - Assegnazione degli affari.

Capo XI
Funzioni particolari.

78. - Referente informatico.
79. -Referente per la formazione.
80. - Componenti del Comitato Scientifico.
81. - Componenti dei Consigli Giudiziari.
82. - Commissari agli usi civici.

Capo XII
Corte di Cassazione.

83. - Formazione della tabella.
84. - Costituzione dei collegi.
85. - Assegnazione degli affari alle sezioni.
86. - Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori.
87. - Assegnazione degli affari penali.
88. - Sezioni Unite.

Capo XIII
Criteri organizzativi della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

89. - Criteri organizzativi della Procura Generale presso la Corte di
Cassazione.
90. - Procedimento.

Capo XIV
Supplenza. Applicazione. Assegnazione congiunta a pi uffici. Magistrati
distrettuali. - Principi generali.

91. - Finalità dell'applicazione e della supplenza.
92. - Assegnazione congiunta a due o pi uffici.
93. - Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti,
magistrati distrettuali e coassegnati.

Capo XV
Supplenze: disciplina specifica.

94. - Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti.
95. - Indicazione tabellare dei supplenti. Ordine delle supplenze.
96. - Presupposti della supplenza.
97. - Modalità di realizzazione della supplenza. Competenza a disporre la
supplenza.
98. - Requisiti del provvedimento di supplenza.
99. - Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio Giudiziario.
100. - Durata della supplenza.
101. - Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio Superiore
della Magistratura. 102. - Compiti del supplente.
103. - Supplenza infradistrettuale.
104. - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive.
105. - Supplenza esterna per la Corte d'Appello.
106. - Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n. 232.
107. - Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati.

Capo XVI
Applicazioni: disciplina specifica.

108. - Magistrati che possono essere destinati in applicazione.
109. - Presupposti e tipi di applicazione.
110. - Applicazione e variazione tabellare.
111. - Richiesta di applicazione extradistrettuale.
112. - Competenza a disporre l'applicazione.
113. - Requisiti del provvedimento di applicazione.
114. - Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione.
115. - Parere del Consiglio Giudiziario.
116. - Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio Superiore
della Magistratura.
117. - Proroga delle applicazioni extradistrettuali.
118. - Durata delle applicazioni.
119. - Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e part time.
120. - Applicazioni extradistrettuali d'ufficio.
121. - Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto.

Capo XVII
Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA.

122. - Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA.
123. - Funzioni dell'applicazione.
124. - Procedimento.
125. - Durata dell'applicazione.
126. - Differenza tra applicazione ed avocazione.
127. - Assegnazione del procedimento.


Capo XVIII
Applicazioni e supplenze: situazioni particolari.

128. - Magistrati assegnati alla Corte di Assise.
129. - Uffici di sorveglianza.
130. - Uffici minorili.
131. - Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro.
132. - Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano.

Capo XIX
Magistrati distrettuali: disciplina specifica.

133. - Magistrati distrettuali.
134. - Forme di utilizzazione.
135. - Procedimento.
136. - Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale.
137. - Presupposti per l'assegnazione in sostituzione.
138. - Assegnazione. Revoca e modifica.
139. - Criteri di designazione.
140. - Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali.

Capo XX
Tabelle infradistrettuali.

141. - Tabelle infradistrettuali. pag. 61

Capo XXI
Sostituzioni di circolari precedenti.

142. - Sostituzione di circolari precedenti.


Principi generali (torna all'indice)

1. Ai fini della formulazione delle proposte di organizzazione degli uffici
giudiziari per il biennio 2006/2007 i dirigenti degli uffici giudiziari
di cui all'allegato A, all'esito della procedura di cui al paragrafo 5,
possono
confermare l'assetto organizzativo risultante per il biennio in
corso dalle delibere di approvazione del Consiglio Superiore della magistratura.
In tal caso, nonch nell'ipotesi in cui le nuove proposte formulate per
tali uffici contengano esclusivamente le variazioni previste al paragrafo 13
della circolare, dovrà essere adottata la procedura semplificata prevista dal
paragrafo 10 (ovvero dal paragrafo 63.5).
La procedura prevista dai paragrafi 5 e ss (ovvero dal paragrafo 63.2 e ss)
dovrà essere seguita qualora le proposte tabellari contengano modifiche e
variazioni degli assetti organizzativi vigenti diverse od ulteriori rispetto a
quelle previste dal paragrafo 13.
2. I dirigenti degli uffici giudiziari di cui all'allegato B provvederanno
alla formulazione delle proposte di organizzazione degli uffici giudiziari per
il biennio 2006/2007 seguendo la procedura delineata dai paragrafi da 5 a
9 della circolare.
Gli uffici che si trovassero nelle condizioni di non potere rispettare i
termini previsti nei paragrafi 6 e 9 per la procedura ordinaria e 10 per
la procedura semplificata ovvero i termini previsti dal paragrafo 63, dovranno
darne tempestiva comunicazione al Consiglio, indicandone le ragioni.
3. Insieme alle proposte per il nuovo biennio (siano esse adottate con la
procedura semplificata o con la procedura ordinaria
) i dirigenti degli
uffici giudiziari - promosse le opportune riunioni con i magistrati e con il
personale amministrativo, ed avvalendosi dell'apporto dei referenti
informatici distrettuali, dei magistrati referenti informatici designati ai
sensi del par. 78.3, dei magistrati designati per la raccolta di dati per
indagini statistiche finalizzate al monitoraggio nei singoli uffici ai sensi del
par. 32.6 e del personale addetto a compiti di rilevazione statistica,
eventualmente chiedendo la collaborazione della commissione "per l'analisi
dei flussi e delle pendenze" costituita presso il Consiglio Giudiziario

- dovranno far pervenire al Consiglio, il progetto organizzativo di ciascun
ufficio.
La proposta deve, in ogni caso e, quindi, anche quando la
stessa sia meramente confermativa dell'assetto del precedente biennio, essere
accompagnata da:

a) una relazione organizzativa generale contenente:
- l'analisi dello stato dei servizi, i carichi di lavoro ed i flussi
delle pendenze, adeguatamente scomposti -quantitativamente e
qualitativamente- per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle
diverse sezioni dell'ufficio, secondo gli schemi predisposti dal Consiglio
Superiore della Magistratura. Tali schemi potranno essere incrementati con
ulteriori dati omogenei al fine di consentire una pi compiuta rappresentazione
del carico di lavoro dell'ufficio e delle eventuali cause di disfunzione dell'intero
ufficio o delle sue diverse sezioni.
Si darà conto dell'equilibrata ripartizione dei magistrati
al settore civile e penale.

Per il settore civile vi saranno specifiche indicazioni anche
in ordine alla situazione delle pendenze innanzi alle sezioni stralcio, rilevate
secondo gli schemi di cui al comma che precede
, precisando: le variazioni
intervenute rispetto al momento dell'entrata in funzione di queste ultime, se
le controversie assegnate alle sezioni stralcio risultino affidate a magistrati
onorari o a magistrati professionali
, ogni ulteriore informazione sull'andamento
del servizio ai sensi dell'art. 7 della l. n. 276/1997.

Per il settore penale particolare attenzione dovrà essere
attribuita alla ripartizione tra gli uffici GIP/GUP ed i giudici del
dibattimento derivante dall' incremento dei riti alternativi e la riduzione
del carico di lavoro dibattimentale.
Per i giudici del dibattimento dovrà, inoltre, darsi conto, in relazione
alle sopravvenienze di nuovi processi, dell'adeguatezza del rapporto tra
udienze collegiali e monocratiche da tenersi da parte di ciascuno.
Per gli uffici di Procura particolare attenzione sarà attribuita alla
ripartizione dei magistrati tra i diversi gruppi di lavoro eventualmente
costituiti e dalla composizione numerica degli stessi gruppi.

- l'illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti che ciascun
ufficio si propone di realizzare tenendo conto delle risorse disponibili, dei
carichi pendenti e sopravvenuti, della qualità e quantità dei flussi di lavoro
degli anni precedenti e, inoltre, con specifico riferimento ai settori civile e
del lavoro, delle controversie pendenti da oltre tre anni e di quelle nelle
quali la Corte Europea dei diritti dell'uomo chiede ai giudici nazionali una
diligenza eccezionale;
- l'indicazione sui tempi di definizione dei processi all'interno di
ciascun settore del servizio e di ogni sezione dell'ufficio, la produttività
ed il numero delle udienze tenute da ogni magistrato ed in ogni sezione, i modi
di attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 47 quater d. lgs. n.
51/1998;
- la previsione indicativa del tempo necessario alle parti per ottenere in
ciascun tipo di procedimento civile il primo provvedimento giurisdizionale utile
a dare tutela a chi l'abbia richiesta (come, ad esempio, il decreto
ingiuntivo, l'ordinanza cautelare reclamabile, il provvedimento presidenziale
in materia di separazione, etc).;
- l'espressa indicazione dei motivi delle eventuali variazioni adottate
rispetto al biennio precedente anche a seguito dell'andamento dell'ufficio
accertato in base all'analisi dei flussi suindicati, delle eventuali
disfunzioni dell'ufficio medesimo e delle cause di tali disfunzioni;

- le eventuali ragioni per cui, per imprescindibili esigenze di servizio, la
proposta si discosti, eventualmente, dalle direttive stabilite dal Consiglio
Superiore della Magistratura.

b) una relazione contenente, previa acquisizione dalla dirigenza
amministrativa degli obiettivi del settore di sua competenza, il raccordo tra
detti obiettivi e le finalità indicate al punto a), al fine di migliorare l'andamento
dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
c) una relazione da cui risultino il raggiungimento degli obiettivi, ovvero
le ragioni per cui detti obiettivi non sono stati conseguiti
lo stato di
attuazione del programma organizzativo del biennio precedente, i monitoraggi
eseguiti all'interno di ciascun ufficio per verificarne la realizzazione e
tutte le iniziative assunte al riguardo, nonch l'illustrazione dell'esito
delle riunioni di cui al par. 32.9 e degli eventuali interventi suggeriti e/o
adottati con le relative ricadute sul servizio.

4. Nel rispetto delle norme di legge, dei criteri generali indicati dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle proprie direttive e dei principi di
buona amministrazione e trasparenza, le proposte tabellari potranno prevedere
adattamenti funzionali all'esigenza di assicurare una pi efficiente
organizzazione del lavoro giudiziario.
Le proposte che, a tal fine, si discostassero da singole direttive del
Consiglio Superiore della Magistratura, dovranno essere specificamente motivate
con riferimento alle imprescindibili esigenze di servizio che le giustificano.


Capo I (torna all'indice)
Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali.
Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.


1. - Tabelle degli uffici giudicanti.

1.1. - Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il
progetto organizzativo dei medesimi e concorrono ad assicurare la
realizzazione della garanzia costituzionale del giudice naturale e l'efficienza
dello svolgimento della funzione giurisdizionale, in attuazione dei principi generali
enunciati nel punto 3.
1.2. - Le tabelle stabiliscono:
a) la eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
b) la destinazione dei magistrati all'interno dell'ufficio;
c) la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di
direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, O.G.;
d) l'assegnazione alle sezioni dei presidenti e l'eventuale attribuzione
dell'incarico di dirigere pi sezioni che trattano materie omogenee, ovvero
di coordinare uno o pi settori di attività dell'ufficio;
e) la formazione dei collegi giudicanti;
f) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari
alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici;
g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

2. - Tabelle infradistrettuali.

2.1. - Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici
requirenti e giudicanti che, ai soli fini dell'assegnazione congiunta dei
magistrati a due o pi uffici e della supplenza, sono considerati come un unico
ufficio, allo scopo di assicurarne un pi efficace funzionamento.
2.2. - La disciplina delle tabelle infradistrettuali è regolata dal capo
XX della presente circolare.

3. - Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.

3.1. - Negli uffici del pubblico ministero l'organizzazione
del lavoro e l'eventuale ripartizione dei magistrati in gruppi di lavoro devono
essere effettuate secondo le direttive stabilite nella presente circolare.

4. - Supplenze ed applicazioni.

4.1. - Le sostituzioni dei magistrati assenti o impediti,
quale che ne sia la causa, e le applicazioni dei magistrati assegnati agli
uffici giudicanti e requirenti, devono essere disposte nell'osservanza delle
norme dell' ordinamento giudiziario e delle direttive stabilite dalla presente
circolare.

Capo II (torna all'indice)
Procedimento di formazione delle tabelle.

5. - Redazione della proposta di tabella.
5.1. - Le proposte di tabella vanno formulate dal Presidente della Corte di
Appello sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari,
seguendo, ciascuno per la parte di propria competenza, la procedura
automatizzata del programma Valeri@.
5.2. - Prima di predisporre la segnalazione i dirigenti provvedono:

- a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in
apposite riunioni, dopo avere fornito tutti gli elementi di analisi di cui al
punto 3 dei principi generali. Nei Tribunali Metropolitani (Roma, Milano,
Napoli, Torino e Palermo) la riunione di tutti i magistrati dell'ufficio può
essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile e
lavoro), e con una successiva riunione del dirigente dell'ufficio con i
Presidenti di sezione e i coordinatori.
Deve essere garantita la consultazione con ogni mezzo idoneo
dei magistrati in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale.
- a chiedere al dirigente amministrativo di ciascun ufficio una relazione in
ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua
competenza;
- a richiedere al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati,
contributi sugli interventi ritenuti opportuni, ai fini della migliore
organizzazione dell'ufficio.

5.3. - Nella segnalazione, cui vanno allegate le relazioni predisposte per la
redazione del progetto organizzativo ed i dati di cui al punto 3 dei principi
generali, i dirigenti degli uffici giudiziari daranno conto dello svolgimento
degli adempimenti suindicati e motiveranno le ragioni per cui accolgono o
rigettano le osservazioni raccolte ai sensi del n. 5.2.
5.4. - La proposta di tabella della Corte di Cassazione va formulata dal
Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente Aggiunto, sulla base delle
segnalazioni dei Presidenti di Sezione e acquisito il parere formulato dal
Gruppo Consultivo presso la Corte di Cassazione.

5.5. - I Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione
effettuano le segnalazioni secondo la procedura informatizzata Valeri@ dopo
avere raccolto i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite
riunioni o con altre idonee forme di partecipazione, facendo espressa menzione
dell'espletamento di detti adempimenti.
6. - Deposito della proposta di tabella.
6.1. - La proposta di tabella, unitamente con l'originaria segnalazione del
dirigente dell'ufficio interessato, con i contributi raccolti ai sensi dei
punti 5.2, 5.4. e 5.5, va inserita nel programma informatico e va depositata, in
copia, nella cancelleria della Corte di Appello o della Corte di Cassazione
entro il 31 marzo 2006 copia della tabella, riguardante l'ufficio giudiziario
che ha sede in località diversa da quella della Corte di Appello, deve essere
depositata, entro il predetto termine, anche presso la cancelleria dell'ufficio
interessato.
6.2. - Il Presidente della Corte d'Appello, nel quadro di un'auspicabile
collaborazione nella soluzione di problemi organizzativi, invierà copia della
proposta tabellare al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense per
eventuali osservazioni da depositarsi entro il termine indicato al paragrafo
7.1.. anche qualora il Presidente del Consiglio dell'ordine non si sia avvalso
della facoltà di cui al punto 5.2.

7. - Osservazioni dei magistrati.

7.1. - Del deposito delle proposte tabellari deve essere data
tempestiva comunicazione a tutti i magistrati degli uffici interessati, ivi
compresi i magistrati in congedo di maternità o paternità ed in congedo
parentale
i quali possono prenderne visione e presentare le loro
osservazioni per iscritto, ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio
Giudiziario o, nel caso della Corte di Cassazione, nella cancelleria della
stessa Corte entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e
deduzioni resteranno depositate ulteriori 5 giorni per consentire entro tale
termine eventuali controdeduzioni.

8. - Parere del Consiglio Giudiziario.

8.1. - Decorsi i termini previsti dal paragrafo 7.1, il
Presidente della Corte trasmette al Consiglio Giudiziario le proposte di tabelle
degli uffici del distretto, unitamente alle eventuali osservazioni
presentate.
8.2 - Al Consiglio Giudiziario compete, in ogni caso,
autonomo potere istruttorio anche al fine di valutare la correttezza dell'analisi
dei flussi posta a base del programma organizzativo dell'ufficio e l'idoneità
della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da perseguire.
A tal fine è istituita presso il Consiglio Giudiziario una commissione
"per l'analisi dei flussi e delle pendenze", composta da almeno due
componenti dello stesso Consiglio, da due magistrati per il settore civile, da
due magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici
del distretto, nonchè dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica.
La commissione può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio dei referenti
distrettuali per l'informatica, del CISIA, dei magistrati referenti
informatici dei singoli uffici designati ai sensi del par. 78.3, dei magistrati
designati per la raccolta di dati per indagini statistiche finalizzate al
monitoraggio nei singoli uffici ai sensi del n. 32.6, dei dirigenti degli
uffici, dei dirigenti delle Cancellerie interessate e dei funzionari statistici.

8.3. - Il Consiglio Giudiziario esprime motivato parere sulle
proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate, nonch in
ordine alla correttezza dell'analisi dei flussi posta a base del programma
organizzativo dell'ufficio e sull'idoneità della proposta tabellare al
raggiungimento degli obiettivi da perseguire, anche all'esito dei risultati
conseguiti nel biennio precedente
; in caso di opinioni non unanimi, dal
verbale della seduta del Consiglio Giudiziario devono risultare le ragioni delle
diverse conclusioni.
8.4. - Il Consiglio Giudiziario, qualora accolga le osservazioni proposte
ovvero ritenga di esprimere parere negativo, deve informarne il dirigente dell'ufficio
interessato, il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può modificare l'originaria
proposta ovvero proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio
Giudiziario. Il parere conclusivo del Consiglio Giudiziario, inserito
informaticamente nel programma Valeri@, deve fare espresso riferimento ai pareri
interlocutori intervenuti nell'iter di formazione della proposta.
8.5 - Il Presidente della Corte d'Appello, valutati il parere del Consiglio
Giudiziario, contenente osservazioni o rilievi e le controdeduzioni del
dirigente dell'ufficio, conferma ovvero modifica l'iniziale proposta
tabellare, indicando le ragioni della decisione.

9. - Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore
della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata.

9.1. - La proposta di tabella, corredata dalle eventuali
osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio Giudiziario, dovrà
essere inserita nel programma informatico Valeri@ entro e non oltre il 31
maggio 2006
. Per la Corte di Cassazione insieme alle eventuali osservazioni
dei magistrati verrà trasmesso il parere espresso dal Gruppo Consultivo.
Contestualmente dovrà essere inviata l'ulteriore eventuale documentazione
in allegato, nonch le osservazioni dei magistrati non inserite, e dovrà
essere comunicato al Consiglio - mediante posta elettronica ovvero con altro
mezzo - l'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dei dati.
9.2. - Il Presidente della Corte di Appello deve allegare alla proposta di
tabella: l'elenco dei magistrati (compresi i giudici onorari) presenti in
servizio presso l'ufficio alla data del 2 gennaio 2006 indicando, altresì,
separatamente quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora
eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio con delibera
pubblicata sul Bollettino, nonch le statistiche dell'ufficio.
10. - Procedimento tabellare semplificato.
10.1. - Qualora all'esito della procedura di cui al n. 5, la
proposta tabellare si limiti a riprodurre integralmente la precedente
formulazione come deliberata favorevolmente dal Consiglio Superiore della
Magistratura ovvero siano state effettuate modifiche o variazioni nei limiti di
cui al successivo paragrafo 13.1, il Presidente della Corte, dispone entro il 15
febbraio 2006
la trasmissione della proposta al Consiglio Giudiziario per il
parere sulla conformità della stessa, provvedendo, contestualmente, al deposito
di copia della tabella presso la cancelleria dell'ufficio interessato con
comunicazione a tutti i magistrati, nonch al Presidente del Consiglio dell'ordine
degli avvocati
, i quali possono presentare le loro osservazioni, per
iscritto ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario entro 7
giorni dalla comunicazione.
10.2. - Nel caso in cui non vengano presentate osservazioni, la proposta e
il parere del Consiglio Giudiziario dovranno essere inseriti nel programma
informatico Valeri@ entro e non oltre il 15 marzo 2006..
Diversamente il Consiglio Giudiziario esprimerà motivato parere sulle
proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai magistrati;
in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio
Giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni. Si applicano
i paragrafi 8.2, 8.3 e 9.
La disposizione che precede si applica anche nell'ipotesi in cui il
Consiglio Giudiziario formuli osservazioni sulla relazione organizzativa
generale prevista dal paragrafo 5.3. inerente lo stato dei servizi e i carichi
di lavoro e i flussi delle pendenze nonch sulla conseguente distribuzione
delle risorse all'interno dell'ufficio giudiziario.
L'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dati dovrà essere
comunicato al Consiglio mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo.
10.3. - I dirigenti degli uffici che si avvarranno della procedura
semplificata previste nel presente paragrafo, dovranno, in ogni caso, aggiornare
la proposta tabellare redatta per il biennio 2004-2005 eliminando le indicazioni
non pi compatibili con l'assetto dell'ufficio come delineato alla data del
2 gennaio 2006 e redigendo una relazione aggiornata contenente i dati di cui al
paragrafo 3 dei principi generali.

11. - Adozione ed entrata in vigore delle tabelle.

11.1. - La tabella dell'ufficio è formata e diviene
efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura e del Decreto Ministeriale che la recepisce.
11.2. - Fino alla adozione della tabella ai sensi del comma che precede,
resta in vigore la tabella precedentemente formata.
11.3. - All'esito della procedura tabellare a ciascun magistrato deve
essere data copia delle tabelle del proprio ufficio, così come approvate dal
Consiglio Superiore.

Il Presidente della Corte d'Appello invierà copia della
tabella approvata al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati.


12. - Periodo feriale.

12.1. - I dirigenti degli uffici devono comunicare al
Presidente della Corte di Appello il prospetto di organizzazione del lavoro per
il periodo feriale entro, rispettivamente per ogni anno, il 20 aprile 2006 e
il 20 aprile 2007.

12.2. - Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti
criteri:
a) va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una
settimana;
b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata
assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le
annualità precedenti, tra tutti i magistrati ed assicurando la presenza in
servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo
svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale; per
lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti
dal paragrafo 35.3 e 35.4.;
c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in
misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;
d) i prospetti devono indicare, altresì, i magistrati che, in caso di
astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio
nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.
12.3. - Il Presidente della Corte di Appello, ricevute le proposte del
paragrafo 12.1 elabora i prospetti feriali. Si applica la procedura prevista dal
paragrafo 10.
I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, devono pervenire al
Consiglio Superiore della Magistratura, rispettivamente per ogni anno, entro il
10 maggio.
12.4. - Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti
fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi
nel prospetto feriale, n indicati ai sensi del 12.2, lett. d).

13. - Proposta di modifica della tabella. Procedura per le
variazioni tabellari.

13.1. - Il Presidente della Corte di Cassazione ed il
Presidente della Corte di Appello, nel corso del biennio di efficacia della
tabella, possono formulare proposte di variazione tabellare.
In particolare, dovrà essere adottata la procedura prevista dal paragrafo 10
per le variazioni che comportino esclusivamente:
a) il tramutamento e la destinazione di magistrati all'interno dell'ufficio;
b) la modifica dei criteri di sostituzione dei magistrati, salvo che non
riguardino anche l'utilizzo e la destinazione dei GOT.
In tutti gli altri casi dovrà essere osservato il procedimento stabilito nei
paragrafi da 5 a 9.
13.2. - Le proposte di modifica, salvo che non ricorrano i presupposti per l'immediata
esecutività, devono essere raggruppate secondo progetti organici redatti ogni
sei mesi, anche al fine di favorire la partecipazione dei magistrati interessati
alle iniziative di formazione professionale di cui al paragrafo 59.6.

14. - Provvedimenti urgenti di modifica della tabella.

14.1. - I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi
eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica
tabellare con riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori o alle
sezioni, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li
giustificano. I provvedimenti adottati in via di urgenza sono immediatamente
esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per
la relativa variazione tabellare.
14.2. - Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente
comunicato ai magistrati interessati che possono proporre osservazioni entro
7 giorni ed
al Presidente della Corte di Appello.

Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate ed il
parere del Consiglio Giudiziario devono essere trasmessi entro il termine di 15
giorni dall'adozione.
Decorso tale termine il Presidente della Corte di Appello provvederà,
comunque, alla trasmissione, con riserva di inviare immediatamente il parere del
Consiglio Giudiziario non ancora espresso.

15. - Inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio
Superiore della Magistratura.

15.1. - Devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio
Superiore della Magistratura per l'approvazione, e pervenire entro quindici
giorni dall'emissione dei relativi decreti, corredati del parere del Consiglio
Giudiziario e delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati, i
seguenti atti:
a) le variazioni tabellari in via d'urgenza adottate nel corso del biennio;
b) i provvedimenti tabellari - e, in particolare, i decreti di applicazione
e i decreti di supplenza di durata superiore a 30 giorni previsti dal par. 100.3
- sui quali siano state formulate osservazioni ovvero sia stato espresso dal
Consiglio Giudiziario parere contrario, ovvero favorevole, ma a maggioranza.
15.2. - Non devono essere trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura
per l'approvazione i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni
tabellari previsti dal par. 97.1.
15.3. - Tutti gli altri provvedimenti tabellari, per i quali non vi sia una
espressa disposizione, devono essere raggruppati per ufficio e trasmessi ogni
tre mesi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.
16. - Osservanza delle direttive in materia tabellare.
16.1. - L'osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura costituisce dovere di ogni
dirigente.
16.2. - I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e
tabellare sono valutati anche in occasione del conferimento di uffici direttivi
e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della
professionalità.
16.3. - Contro i provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle
delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura, i magistrati interessati, entro 10 giorni dalla data in cui ne
hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio Superiore
della Magistratura. Il Consiglio Superiore, sentiti i magistrati interessati ed
acquisito il parere del Consiglio Giudiziario, decide al riguardo nel termine
pi sollecito possibile.
16.4. - Fermo restando quanto previsto dalla delibera di plenum del 15
giugno 2005 di modifica alla circolare n. 17728 del 28 luglio 1998 sulla tenuta
dei fascicoli personali dei magistrati
, i provvedimenti adottati in
violazione delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura potranno formare oggetto di segnalazione
ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell'eventuale
adozione del provvedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2,
r.d.lgs. n. 511 del 1946.

Capo III (torna all'indice)
Organizzazione degli uffici giudicanti di merito.


17. - Organizzazione dell'ufficio. Ripartizione dei
magistrati tra i settori civile e penale.

17.1. - L'eventuale organizzazione dell'ufficio in
sezioni è stabilita nella tabella dell'ufficio. Le proposte tabellari devono
motivare la scelta in favore del modulo organizzativo accentrato o di quello
caratterizzato dal conferimento ai presidenti di sezione degli incarichi dell'art.
47-quater, secondo comma, O.G., indicando specificamente le ragioni che
fanno ritenere la soluzione adottata funzionale ad assicurare l'efficienza
dell'organizzazione.
17.2. - I magistrati devono essere ripartiti tra settore civile e settore
penale secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari
giudiziari, come esaminate nella relazione organizzativa generale dell'ufficio.
Rimane ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo
organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro.
18. - Numero e dimensionamento delle sezioni.
18.1. - La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta
eccezione per la sezione GIP/GUP, richiede l'assegnazione di non meno di
cinque magistrati, ex art. 46, quinto comma, O.G..
18.2. - Ferma restando detta condizione, per tutti gli uffici, la
determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna
sezione va effettuata tenendo conto delle particolari situazioni di ciascun
ufficio, allo scopo di assicurare l'efficienza dell'organizzazione, nell'osservanza
delle direttive stabilite nella presente circolare, e specificamente:
a) della possibilità derivante dalla legge sulle tabelle infradistrettuali
di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta a pi uffici aventi la
medesima competenza.
b) della possibilità di disporre l'assegnazione congiunta dei magistrati
ad una o pi sezioni distaccate ed alla sede principale e, quindi, della
necessità di accertare che i carichi di lavoro presso le prime, anche in
considerazione del numero e della natura degli affari trattati, richiedano
effettivamente la presenza esclusiva e continuativa di uno o pi magistrati;
c) della possibilità di avvalersi dell'apporto collaborativo dei
magistrati onorari nei limiti e per le attività previste dal paragrafo 58.

Per gli uffici di pi ridotte dimensioni sono possibili,
purch giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del
servizio, sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente.
Per gli altri uffici va favorita la costituzione di sezioni specializzate per
la trattazione delle materie del diritto fallimentare, del diritto di famiglia
e, nel settore penale, delle richieste di riesame e appello delle misure
cautelari personali o reali composte di cinque magistrati compreso il
presidente, quando - in relazione al contenzioso dell'ufficio ed al flusso
degli affari della materia specialistica - risulti funzionale alla esclusiva
trattazione da parte della sezione di materie specialistiche.

18.3. - I Presidenti delle Corti d'Appello devono convocare
apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella
infradistrettuale, al fine di disporre in via ordinaria l'assegnazione
congiunta prevista nella lettera a) del comma che precede e devono dare atto
nella proposta tabellare dell'esito di tali riunioni.
In via generale va privilegiato l'istituto della coassegnazione
infradistrettuale per la trattazione, nel settore civile, della materia del
lavoro, del fallimentare, della materia del tutelare e delle esecuzioni,
nonch, per il settore penale, per la trattazione degli affari di competenza
dell'ufficio GIP/GUP e del riesame.
18.4. - Con riguardo alle sezioni distaccate di Tribunale, i dirigenti
degli uffici, qualora segnalino la necessità di disporre l'assegnazione di
uno o pi magistrati in via esclusiva presso una sezione distaccata, devono
documentare con adeguati prospetti statistici, comparandoli con i criteri di
ripartizione del carico di lavoro attribuito ai magistrati destinati alla sede
principale, le ragioni della scelta.
18.5. - Nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni distaccate i
dirigenti degli uffici avranno cura, avuto riguardo ai relativi carichi di
lavoro, di destinare gli stessi esclusivamente al settore civile o al settore
penale, eventualmente in coassegnazione con la sede centrale o altra sede
distaccata.


19. - Criteri organizzativi delle sezioni.

19.1. - La ripartizione del lavoro tra le sezioni deve essere
ispirata dalla scelta di moduli organizzativi che, nell'osservanza delle
direttive stabilite nella presente circolare, tengano conto della particolarità
delle situazioni dei singoli uffici e devono essere diretti ad assicurarne
funzionalità ed efficienza.
19.2. - L'attribuzione di affari sia civili sia penali ad una stessa
sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia
tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due
materie.
19.3. - Negli uffici di medie e grandi dimensioni va favorito, oltre alla
naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l'affinamento di
competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate.
In particolare, la costituzione di sezioni specializzate appare il modello
organizzativo pi congruo in relazione alle materie caratterizzate dalla
necessità, per il giudicante, di acquisire conoscenze non strettamente
giuridiche ma comunque rilevanti per la comprensione delle controversie (quali,
ad esempio, la materie della famiglia, del lavoro, delle procedure concorsuali,
delle società e delle successioni o, nel settore penale, dell'ambiente,
edilizia e pubblica amministrazione, del diritto finanziario e societario)
ovvero per le controversie regolate da riti o adempimenti specifici, di
opportuna concentrazione presso una sola struttura di cancelleria (quali, ad
esempio, la materia delle esecuzioni e la materia delle locazioni). Dovrà
comunque essere preferita la realizzazione di sezioni che accorpino materie in
base ad aree omogenee.
La ripartizione del lavoro tra le sezioni penali deve tendenzialmente evitare
la concentrazione della trattazione dei processi in materia di criminalità
organizzata.
19.4. - I magistrati delle sezioni penali e delle sezioni civili dovranno
essere destinati a svolgere sia funzioni collegiali che monocratiche nei modi e
nelle forme richieste dal progetto organizzativo, salvo che esigenze
organizzative, da motivare espressamente, ravvisabili esclusivamente in uffici
di piccole o medie dimensioni, o specifiche esigenze personali- da valutarsi
in concreto- relative alle particolari condizioni soggettive ed oggettive di cui
al paragrafo 42.1.
impongano una soluzione diversa.
La destinazione dei magistrati al settore penale resta regolata dai paragrafi
35.3 e 35.4.
19.5. - Gli affari di cui al D.lg n. 286/1998 tuttora di competenza del
giudice ordinario, salva eventuali ripartizioni di competenza per materia,
debbono essere concentrati presso un'unica sezione o in capo a specifici
magistrati.

La proposta tabellare dovrà, in ogni caso, espressamente indicare le
modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze
giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

20. - Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione
delle cause di lavoro.

20.1. - Presso i Tribunali che abbiano un organico di
giudici del lavoro non inferiore al numero minimo di cinque giudici può essere
istituita una autonoma sezione civile per la trattazione in via esclusiva della
materia lavoro.
20.2. - In tutti gli altri casi, i magistrati titolari delle relative
funzioni devono essere destinati ad una sezione alla quale sono assegnati
esclusivamente affari civili; le proposte tabellari dovranno, in tal caso,
prevedere criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro e previdenza
ed assistenza obbligatoria, che assicurino le condizioni di gestione separata
dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle
relative controversie.


21.
- Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della
persona.

21.1. - In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all'ufficio
ed il numero degli affari giudiziari lo permettano, deve essere istituita una
sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti
di famiglia, con eventuale subspecializzazione per la trattazione delle
materie di competenza del giudice tutelare.
I magistrati preposti alla sezione specializzata di cui al
presente paragrafo partecipano in misura ridotta, rispetto agli altri componenti
della sezione, alle assegnazioni ordinarie.

22. - Costituzione delle sezioni specializzate in materia
di proprietà industriale ed intellettuale

22.1. - Presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Trieste e Venezia è istituita la sezione specializzata in materia di proprietà
industriale ed intellettuale per le materie previste dall'art. 3 d.l.
n.168/2003.
22.2. - La costituzione di ogni sezione richiede l'assegnazione di almeno 6
magistrati, di cui 5 giudici e un presidente di sezione. Qualora alla sezione
non sia destinato un presidente di sezione dovrà essere destinato un organico
non inferiore a sei giudici e l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un
magistrato ad essa assegnato, designato, ai sensi del par. 33 della presente
circolare, nella proposta di tabella.
22.3. - Nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari
giudiziari lo consentano deve essere istituita una sezione con destinazione in
via esclusiva dei magistrati alla trattazione degli affari di competenza della
sezione specializzata. La destinazione in via esclusiva può riguardare anche
solo una parte dell'organico della sezione, comunque per un numero di
magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio.
22.4. - Nei casi in cui non può essere applicata la direttiva fissata nel
paragrafo che precede, i magistrati destinati alla sezione saranno assegnati
anche ad altra sezione o sezioni dell'ufficio.
22.5. - L'attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle
sezioni specializzate dovrà, in ogni caso, essere commisurata all'esigenza di
evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di proprietà
industriale ed intellettuale. A tale risultato si potrà pervenire modificando
le eventuali competenze attualmente attribuite ai singoli magistrati ovvero
ripartendo tra altre sezioni dell'ufficio una o pi materie assegnate alla
sezione civile alla quale siano assegnati i magistrati destinati alla sezione
specializzata.
22.6. - Nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso,
la trattazione degli affari potrà, in via preferenziale, essere ripartita tra i
due collegi, con individuazione di quello competente, in via esclusiva, dei
ricorsi e delle domande e quello competente per il contenzioso in sede di
reclamo.

23. - Sezione GIP/GUP

23.1. - La sezione GIP/GUP deve essere istituita in tutti i
tribunali organizzati in almeno due sezioni.
23.2. - La sezione GIP/GUP può essere diretta da un Presidente di Sezione
indicato in via tabellare anche al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella A
allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 quando venga destinato ad essa un
organico di almeno 5 giudici, compreso il Presidente.
La sezione GIP/GUP, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di
Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del paragrafo 33.
23.3. - Alle sezioni GIP/GUP dei tribunali, per assicurarne la piena
funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale
capoluogo del distretto e degli effetti determinati dagli interventi di riforma
che hanno ampliato l'attività del giudice per le indagini preliminari e del
giudice dell'udienza preliminare, dovrà comunque essere assegnato un numero
di magistrati adeguato alle esigenze e comunque non inferiore ad un terzo
rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura
della Repubblica e ad un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale, tenendo
conto dei principi di cui al punto 3 lett. a).
Tale percentuale dovrà essere maggiorata in misura non
inferiore ai 2/5 rispetto all'organico della Procura per gli uffici del
tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione
distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella
trattazione dei procedimenti ex art 51, 3 bis c.p.p.
I dirigenti degli uffici dovranno espressamente motivare le ragioni per le
quali non ritengano sussistere le condizione per procedere a tale incremento.

A tale scopo, nonch in relazione alla necessità di
prevenire possibili situazioni di incompatibilità, la proposta di composizione
della sezione terrà conto della possibilità di assegnazione congiunta alla
sezione distaccata e alla sede centrale e di coassegnazione di uno stesso
magistrato in base alle tabelle infradistrettuali.
Ai magistrati destinati alla sezione g.i.p./g.u.p. non devono essere
assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva
impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa
delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.
23.4. - Per la destinazione dei magistrati alla sezione GIP/GUP valgono le
limitazioni previste dal paragrafo 35.
Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione alla sezione GIP/GUP,
secondo quanto stabilito dal paragrafo 37.4, l'avere svolto identiche funzioni
presso altri uffici o presso lo stesso ufficio.
23.5. - Ai magistrati assegnati all'ufficio GIP/GUP da oltre un decennio
deve essere applicata la disciplina prevista dal paragrafo 46 della circolare.
23.6. - La sezione del giudice per le indagini preliminari e per l'udienza
preliminare può essere articolata, a seconda delle dimensioni e dell'organizzazione
del tribunale, componendo o meno la sezione con ruoli separati per le funzioni
del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell'udienza
preliminare e prevedendo, eventualmente, meccanismi di reciproca supplenza.
23.7. - Nell'ipotesi in cui siano previsti ruoli separati, nella proposta
tabellare dovranno essere previste forme di rotazione predeterminata.

24. - Tribunale del riesame.

24.1. - Le proposte tabellari devono indicare la sezione o le
sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e
appello delle misure cautelari personali o reali (artt. 309, 10, 312 bis e 324
c.p.p.).
24.2. - Le sezioni indicate al punto 24.1 vanno dimensionate indicando
espressamente il numero dei procedimenti incidentali, anche prevedendo in via
ordinaria l'assegnazione congiunta in base alle tabelle infradistrettuali. I
criteri organizzativi della sezione devono mirare a permettere la formazione di
pi collegi - facendo in modo che siano chiamati a farne parte tutti i
magistrati assegnati alla sezione - nonch ad evitare possibili situazioni di
incompatibilità.
24.3. - Nel rispetto della direttiva stabilita nel paragrafo che precede, le
proposte tabellari debbono prevedere l'istituzione di una sezione autonoma,
composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione g.i.p.,
alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di Appello.
Ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non
consentano l'istituzione di una sezione autonoma, l'attribuzione di tali
richieste a pi sezioni ovvero a pi collegi, dovrà avvenire secondo un
criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario,
concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi
relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice
chiamato a decidere l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia
parte del collegio del dibattimento.
24.4. - Le proposte tabellari devono indicare le modalità di
predeterminazione dei collegi, secondo criteri oggettivi.
24.5. - Alle eventuali carenze di organico cui non possa sopperirsi mediante
ricorso alle tabelle infradistrettuali od ai magistrati distrettuali, può farsi
fronte con provvedimenti di applicazione endodistrettuale che dovranno essere
adottati nell'osservanza delle direttive fissate nel capo XIV e dei seguenti
criteri:
a) i magistrati da applicare devono essere individuati preferibilmente tra
quelli addetti al settore penale e che siano in servizio presso gli uffici con
pi basso carico di lavoro;
b) la scelta deve essere effettuata seguendo principi di rotazione ed
evitando situazioni di incompatibilità;
Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali ed a supplenze, secondo i criteri
appena indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti ad
un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità ex art. 34
c.p.p., allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede
giudiziaria competente.
25. - Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n.
1.
25.1. - Nella proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni
distretto di Corte d'Appello, deve essere indicata la composizione del
collegio previsto dall'art. 7, L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la
opportuna presa d'atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per
poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del
distretto.
25.2. - Al sorteggio per la costituzione di detto collegio debbono
partecipare tutti i magistrati in servizio nel distretto (ivi compresi i
magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di
sorveglianza), che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di
tribunale o abbiano qualifica superiore, con funzioni direttive, semidirettive e
di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della
Repubblica.
25.3. - Il sorteggio deve essere unico sia per i titolari che per i
supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali dovrà essere scelto
il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, ed ai successivi quella di
supplente.
25.4. - L'ordine delle supplenze deve seguire quello delle estrazioni, e
non quello dell'anzianità dei magistrati.
25.5. - In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei
magistrati (titolare o supplente) componenti il collegio, si procederà alla
sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data
di effettiva vacanza.
25.6. - Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il
collegio previsto dall'art. 7, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, dovrà essere
ridotto ogni qualvolta si abbia motivo di ritenere che, in concreto, esso possa
interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

26. - Sezioni stralcio.
26.1. - Sino ad esaurimento della relativa attività, la sezione stralcio è
diretta da un Presidente di sezione o da un magistrato titolare di un incarico
di direzione ai sensi del paragrafo 33 designati avendo riguardo esclusivamente
al criterio attitudinale.
26.2. - I magistrati indicati nel comma che precede non possono essere
esonerati dal lavoro giudiziario e ad essi possono essere assegnate cause di
vecchio rito esclusivamente nel caso di vacanze nell'organico dei giudici
aggregati, dovendo altrimenti essere destinati a trattare affari di nuovo rito.
26.3. - Le applicazioni e le supplenze dei magistrati professionali alle
sezioni stralcio, con funzioni diverse da quelle di Presidente, dovranno essere
evitate o proporzionalmente ridotte in tutti i casi in cui il numero di
controversie affidate a tali sezioni consenta la previsione di una loro
definizione, per il tramite dei soli giudici onorari aggregati, entro il termine
di cui all'art. 4 L. 276/1997.
26.4. - I giudici onorari aggregati non possono far parte dei collegi
chiamati a decidere sui reclami in materia cautelare, sulle istanze di
ricusazione e sui provvedimenti di estinzione ex art. 178 c.p.c.. I reclami
avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice aggregato devono essere
attribuiti alla sezione del tribunale che si occupa della stessa materia e,
negli uffici non organizzati in sezioni, ad un collegio del quale non può far
parte il giudice aggregato.
26.5. - In caso di vacanze nell'organico dei giudici onorari aggregati,
allo scopo di assicurare il funzionamento della sezioni stralcio, alla stessa
possono essere assegnati, con provvedimento di variazione tabellare, anche a
tempo parziale e per un periodo limitato, giudici ordinari, previo interpello,
non essendo possibile stabilire congelamenti dei ruoli di udienza. Le proposte
tabellari devono contenere precise indicazioni in ordine alle pendenze delle
sezioni stralcio ed indicare il programma di esaurimento delle cause.
26.6. - Nella proposta di tabella del tribunale devono essere indicati i
giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al
pretore che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 16 dicembre 1999 n. 479,
sono stati attribuiti alle sezioni stralcio e va dato atto dell'avvenuto
adempimento delle prescrizioni stabilite dal comma 2 di detta norma.
26.7. - L'organizzazione del lavoro della sezione stralcio è altresì
disciplinata dalle direttive contenute nelle circolari consiliari 10 giugno 1998
e 29 ottobre 1998, in quanto compatibili con la presente circolare.
26.8. - Nella proposta tabellare debbono essere stabilite, in previsione
della scadenza del termine, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 4 della
legge 276/1997, di funzionamento delle sezioni stralcio e dell'incarico dei
giudici onorari aggregati, le modalità e i termini per la definizione degli
eventuali procedimenti residui, che debbono essere conclusi con priorità,
secondo le ordinarie previsioni tabellari.
27. - Sezioni distaccate.
27.1. - La fissazione del numero dei magistrati destinati alle sezioni
distaccate deve tenere conto del numero dei procedimenti pendenti, della natura
degli affari e dell'urgenza della loro trattazione e dell'esistenza o meno
dell'esigenza di assicurare la presenza continuativa di uno o pi magistrati.
Sulla scorta di detti parametri e in considerazione della delimitazione degli
affari trattati presso dette sezioni ex art. 48-quater O.G., le proposte
tabellari devono indicare:
a) i magistrati assegnati alla sezione distaccata in via esclusiva, a tempo
pieno;
b) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, a pi sezioni
staccate;
c) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, alla sede
centrale e presso una o pi sezioni staccate.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c), le proposte tabellari devono
precisare, tenuto conto della prevalenza dell'impiego, quale sia la
sede ordinaria di servizio dei magistrati ai sensi dell'art. 209-bis O.G.,
e quali le funzioni loro attribuite.
27.2. - Per l'assegnazione dei magistrati al settore penale nelle sezioni
distaccate trova applicazione il paragrafo 35.
27.3. - Le tabelle di composizione degli uffici di tribunale dovranno tener
conto dei riferimenti territoriali imposti dalla presenza delle sezioni
distaccate, indicando il numero dei magistrati necessario per ciascuna sezione.
Alle proposte dovranno essere allegati opportuni prospetti statistici che,
tenendo conto dei procedimenti pendenti, delle sopravvenienze, degli affari
devoluti per legge in particolari materie alla sede centrale, delle sezioni
stralcio esistenti e dell'organico complessivo dell'ufficio, valgano a
giustificare la ripartizione dei magistrati tra sede centrale e sezioni
distaccate, ed il numero di magistrati assegnati a quest'ultimo.
28. - Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle
impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento
delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.

28.1. - Per le corti di Appello le proposte tabellari devono indicare la
sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i
minorenni ed alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal c.p.p.
nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
28.2. - Alle sezioni previste dalla direttiva che precede, in applicazione
dell'art. 4, d.l. n. 272/89, devono essere assegnati, ove possibile,
magistrati che abbiano acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella
materia, scelti tra coloro i quali abbiano svolto attività presso uffici
giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.
28.3. - Le sezioni disciplinate nel presente paragrafo devono trattare in via
esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non
giustifichi detta attribuzione esclusiva, ad esse vanno assegnati ulteriori
affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia,
comprendendo in quest'ultima le separazioni ed i divorzi.
28.4. - I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre
i collegi penali.
29. - Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del
termine di ragionevole durata del processo).

29.1. - I ricorsi di cui agli articoli 3 e segg. della L. 24 marzo 2001, n.
89 debbono essere trattati, preferibilmente, presso un'unica sezione o dai
medesimi collegi, che debbono essere espressamente indicati nelle proposte
tabellari.
29.2. - La proposta tabellare dovrà, in ogni caso, espressamente indicare le
modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze
giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

Capo IV (torna all'indice)
Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro
delle sezioni

30. - Compiti dei presidenti di Corte di Appello e dei
presidenti di tribunale.

30.1. - I Presidenti di Corte d'Appello ed i Presidenti di
Tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla
legge.
30.2. - Nelle proposte tabellari dovrà essere indicata, specificandone
entità ed impegno, l'attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte d'Appello
ed ai Presidenti di Tribunale.
30.3. - Il Presidente del tribunale, se l'ufficio è organizzato in
sezioni, ha la facoltà di riservare a se stesso, oltre alla direzione di una
sezione predeterminata, la presidenza di collegi. Nelle proposte tabellari
dovranno essere predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i
presidenti dei tribunali intendono presiedere.
30.4 - Nei tribunali organizzati in sezioni, le proposte tabellari devono
altresì indicare le attività di direzione dell'ufficio riservate, ex art. 47
O.G., al Presidente del Tribunale, con la specificazione di quelle che egli
intenda esercitare direttamente e di quelle in cui, invece, ritenga di farsi
coadiuvare dai presidenti di sezione ai sensi dell'art. 47 quater, secondo
comma O.G., con specifico incarico di coordinamento conferito ai sensi del
paragrafo 32..

30.5. - L'esercizio della delega da parte del Presidente
del Tribunale, ove consentito, deve avvenire con provvedimento motivato,
adottato secondo criteri di razionalità organizzativa e con salvaguardia delle
esigenze di specializzazione.
30.6. - Con riguardo alle funzioni presidenziali in materia di famiglia, in
particolare, qualora il Presidente del Tribunale ritenga di delegare altro
magistrato dell'ufficio dovrà designare il presidente di sezione a cui è
attribuita la materia ovvero, in subordine, i magistrati ad essa assegnati.
L'attribuzione della delega ad altri magistrati dell'ufficio va adottata
previa adozione delle modalità strettamente necessarie ad assicurare un
compiuto coordinamento con gli altri giudici assegnati al settore nonch in
particolare con il presidente della sezione a cui sono assegnati i procedimenti
in materia e solo per il tempo necessario a far fronte a situazioni eccezionali
e contigenti.

31. - Presidenti di sezione di Corte di Appello.
31.1. - L'assegnazione di pi presidenti di sezione ad una stessa
sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali,
abbiano un presidente e la presenza di pi presidenti trovi giustificazione in
base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità
della materia trattata.
31.2. - L'assegnazione allo stesso magistrato della presidenza di pi
sezioni può essere giustificata solo quando non sia possibile assegnare un
presidente a ciascuna sezione.
31.3. - La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i
Presidenti di sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione
che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nella misura di
almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione.


32. - Presidente di sezione del tribunale.

32.1. - Il Presidente di sezione svolge i compiti stabiliti
dall'art. 47-quater, O.G., e, in particolare: svolge il lavoro giudiziario;
sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il
lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di
informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione;
coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il
Presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.
32.2. - Le proposte tabellari - qualora il Tribunale sia organizzato in
sezioni e anche nell'ipotesi in cui all'ufficio sia assegnato un solo
presidente di sezione - debbono specificamente indicare gli incarichi di
coordinamento conferiti ai presidenti di sezione, consistenti in:
a) nella direzione di pi sezioni che trattano materie omogenee;
b) nel coordinamento di uno o pi settori dei servizi o di gestione del
personale;
c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è
ritenuta opportuna.
32.3. - Ad una stessa sezione non può essere assegnato pi di un
presidente di sezione.
32.4. - Qualora al tribunale siano assegnati pi presidenti di sezione, il
conferimento degli incarichi di coordinamento ad uno o pi di essi deve essere
adeguatamente motivato con l'espressa indicazione degli elementi oggettivi che
comprovano le attitudini e le capacità organizzative di quelli designati.
32.5. - Qualora non siano conferiti detti incarichi ai presidenti di
sezione, la proposta di tabella deve comunque indicare le modalità con le quali
viene realizzata la collaborazione con detti magistrati, in particolare per
verificare l'andamento dei servizi all'interno di ciascuna sezione, allo
scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, per
apportare gli opportuni correttivi interni di carattere organizzativo e per
raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del servizio.
32.6. - Il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza
o impedimento del Presidente del tribunale, qualora siano conferiti gli
incarichi di coordinamento previsti dal paragrafo 32.2, deve essere designato
tra coloro ai quali sono attribuiti detti incarichi. La designazione ha
efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e
sino alla nomina del nuovo dirigente.
32.7 - Non è consentito il conferimento di compiti collaborativi a
magistrati che non siano titolari di incarico semidirettivo, fatta eccezione
degli incarichi aventi ad oggetto la raccolta di dati per indagini statistiche
al fine del costante monitoraggio dell'attività dell'ufficio, ovvero lo
studio di problemi e prassi giurisprudenziali dell'ufficio. E' esclusa, nei
Tribunali, l'ammissibilità della nomina di magistrati con funzioni di
segretari.
32.8. - La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i
Presidenti di sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione
che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nella misura di
almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione.
32.9. - La proposta tabellare deve indicare le modalità organizzative con le
quali i Presidenti di sezione intendono realizzare lo scambio di
informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno delle sezioni
e verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti
ed approntare i pi opportuni rimedi. Ferma restando la facoltà di individuare
le modalità pi opportune per attuare detti scopi, queste
dovranno, comunque, prevedere un incontro tra i magistrati assegnati alla
sezione con cadenza almeno trimestrale, dandone comunicazione al dirigente
dell'ufficio al quale sarà inviata una relazione sull'esito delle riunioni.

32.10. - La proposta tabellare dovrà altresì indicare la sezione o le
sezioni della sede centrale alle quali faranno riferimento i magistrati che
operano stabilmente presso le sezioni distaccate per il soddisfacimento dei fini
di cui al paragrafo 32.9.
32.11. - Per le sezioni GIP di cui alla tabella A allegata alla legge n.
884 del 22 luglio 1973 la proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario
cui il Presidente della sezione ed il Presidente Aggiunto debbono
necessariamente concorrere, ferma restando la possibilità di riduzione nei
limiti di cui al punto 32.8. Analoga disposizione si applica anche ai magistrati
coordinatori delle sezioni in cui siano assegnati almeno altri cinque magistrati
ove ciò sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio.
Nella determinazione del lavoro giudiziario da svolgere dai
magistrati di cui al punto che precede potrà essere prevista, in considerazione
delle caratteristiche proprie del lavoro della sezione, l'attribuzione di
singole tipologie di affari, ove ciò risponda ad esigenze organizzative e di
miglior funzionalità della sezione, nonch lo svolgimento di compiti di
supplenza o sostituzione di magistrati temporaneamente assenti od impediti.
La proposta tabellare dovrà anche indicare espressamente i compiti
collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al Presidente aggiunto
con specifiche deleghe aventi ad oggetto definite materie. Non sono consentite,
di regola, forme collaborative che si realizzino con singoli incarichi su
singoli problemi.


33. - Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale.

33.1. - Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di
Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un
Presidente di sezione, l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un
magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella.
33.2. - La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione
deve essere effettuata avendo riguardo, in principalità, alle attitudini e al
merito e, in via residuale, all'anzianità nel ruolo.
33.3. - Le attitudini ed il merito devono essere motivate con riferimento
alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza
dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei propri
doveri; alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, valutando
quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell'eventuale svolgimento
di attività extragiudiziarie autorizzate; all'approfondimento della materia
ordinamentale e dell'organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi
di studio e da pubblicazioni. La motivazione deve fare riferimento a dati
oggettivi ricavati, tra l'altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle
risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.
33.4. - Per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro,
fallimentari, societarie, della famiglia e delle sezioni GIP/GUP, per le
esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie
trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel comma
33.2. Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle
attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 4 anni. A
parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato pi anziano nel
ruolo.
33.5. - Il magistrato incaricato della direzione della sezione non può
essere esonerato dal lavoro giudiziario e le proposte tabellari devono indicare
le modalità con le quali egli intende assolvere il compito. Si applica il
paragrafo 32.9.

34. - Sezioni distaccate.

34.1. - L'organizzazione del lavoro presso la sezione
distaccata è curata da un magistrato ad essa assegnato, al quale va
tabellarmente conferito l'incarico nell'osservanza dei criteri stabiliti nel
paragrafo 33.
34.2. - Le proposte tabellari devono indicare i criteri ai quali il
Presidente del tribunale si atterrà nell'adozione del provvedimento dell'art.
48-quinquies, secondo comma, O.G., relativamente a singoli procedimenti che va
adottato successivamente all'instaurazione del procedimento, dopo avere
sentito il giudice designato per la trattazione del procedimento. Il
provvedimento deve essere adeguatamente motivato indicando: l'avvenuta
audizione delle parti; le ragioni organizzative o le particolari esigenze delle
parti che ne rendono opportuna l'adozione; le udienze che saranno trattate in
deroga al criterio ordinario di localizzazione dell'ufficio; le misure
realizzate allo scopo di evitare che il provvedimento possa determinare
disfunzioni organizzative ed incidere sul regolare svolgimento dell'attività
da parte del giudice incaricato della trattazione.
34.3. - Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i criteri cui i
presidenti di tribunale si atterranno nell'adozione dei provvedimenti previsti
dall'art. 48 quinquies dell'O.G. relativamente a gruppi di procedimenti o di
materie.
Esigenze di funzionalità del servizio e specificità delle materie
suggeriscono di considerare come rientranti tra gruppi omogenei di procedimenti,
da trattare nelle sedi principali, quelli relativi alle esecuzioni mobiliari e
immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare
34.4. - Nelle proposte tabellari, ovvero nel corso del biennio, il Presidente
del tribunale può proporre che nelle sezioni distaccate aventi sede nelle
isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, siano trattate anche le
cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatorie. La proposta deve essere formulata dopo avere sentito il Consiglio
dell'ordine degli avvocati e va adeguatamente motivata indicando: le ragioni
che la giustificano, avuto riguardo in particolare alle modalità dei
collegamenti con le isole, al numero dei procedimenti e ad ogni altra
circostanza a tal fine rilevante; il tempo, eventualmente determinato per il
quale è destinata ad operare la deroga. La proposta formulata nel corso del
biennio, corredata della documentazione a conforto, e del parere del Consiglio
giudiziario deve essere trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura per
la deliberazione dell'art. 48-quater, terzo comma, O.G.

Capo V (torna all'indice)
Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei
magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.

35. - Mobilità interna.
35.1. - L'organizzazione dell'ufficio deve favorire una ragionata e
moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle
specializzazioni, assicuri la diffusione delle competenze, la costanza dell'impegno
professionale e stimoli rinnovate motivazioni dei singoli.
35.2. - I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere
trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio
diversi da quello al quale sono assegnati, salvo che ricorrano le ipotesi di cui
al paragrafo 47.
35.3. - Nel caso di magistrati che si trovino nelle condizioni di cui al
paragrafo 42.1., in assenza del consenso degli interessati, non può essere
disposto il mutamento delle funzioni tabellari nè della sede di esercizio delle
funzioni.

35.4. - Nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni penali va tenuto
presente che - salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di
servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con
particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva
impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei
requisiti previsti dai commi 2 bis e 2 quater dell'art. 7 bis dell'Ordinamento
Giudiziario come novellato dall'art. 57 della legge n. 479/99 ovvero dalla
presente circolare - non devono essere assegnati:
1) allo svolgimento di funzioni monocratiche penali, ivi comprese le funzioni
presso la sezione GIP/GUP:
a) gli uditori giudiziari in occasione dell'assunzione delle funzioni,
b) i magistrati che abbiano esercitato la funzione giurisdizionale per meno
di tre anni;
2) allo svolgimento di funzioni GIP/GUP i magistrati che non abbiano svolto
per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento o funzioni di giudice
dell'udienza preliminare.
35.5. - Nell'assegnazione dei magistrati trasferiti presso il Tribunale e
provenienti dalla corrispondente Procura, va tenuto presente che:
1) prima del decorso di due anni dall'assunzione delle funzioni giudicanti,
non devono essere assegnati allo svolgimento di funzioni GIP/GUP ovvero di
giudice del riesame delle misure cautelari;
2) nei Tribunali organizzati con pi sezioni penali, con ripartizione della
materia tra le diverse sezioni secondo criteri di specializzazione, possono
essere destinati allo svolgimento di funzioni penali qualora vengano destinati
alla trattazione di materie diverse rispetto a quelle da loro trattate in via
prevalente presso la locale Procura della Repubblica;
3) in tutte le altre ipotesi, non devono essere assegnati, prima del decorso
di due anni dall'assunzione delle funzioni giudicanti, allo svolgimento di
funzioni penali; qualora ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di
servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, i
medesimi possono essere destinati allo svolgimento di funzioni penali
collegiali.

36. - Concorsi interni. Legittimazione

36.1. - Negli uffici giudiziari, sia per l'eventuale
potenziamento di un settore rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali
è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una
sezione all'altra, i dirigenti debbono attenersi ai seguenti criteri:
a) dare comunicazione, con modalità tali da assicurare l'effettiva
conoscenza,
dei posti da coprire a tutti i magistrati dell'ufficio ed a
quelli che vi siano destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso
possesso, assegnando un congruo termine per la domanda, invitando tutti i
magistrati ad esprimere preferenze anche per posti non vacanti. Qualora nell'individuazione
dei posti da coprire non sia seguito il mero criterio cronologico rispetto alla
data della vacanza, il dirigente dell'ufficio, elencati i posti per i quali
non si procede a concorso, indicherà le ragioni della scelta operata.
b) Il magistrato non può essere assegnato ad altra sezione o ad altro
settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha
preso effettivo possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo
eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente. Nel
caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio l'assegnazione
ad altra sezione o settore dell'ufficio può avvenire decorso un anno dall'effettiva
presa di possesso.
Il termine deve essere calcolato con riferimento alla
data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire,
indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decide di
provvedere alla sua copertura.
36.2. - I concorsi ordinari devono preferibilmente essere svolti a maggio,
settembre e gennaio di ogni anno ed in essi debbono confluire anche i concorsi
relativi ai trasferimenti ai sensi del paragrafo 46 della circolare.
36.3. - Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell'ufficio
deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di
tramutamento anche per posti diversi da quelli indicati nel bando, pur se
attualmente non vacanti; in tal caso le domande potranno essere accolte
limitatamente alla copertura dei posti rimasti scoperti per effetto di
trasferimenti e non mantengono efficacia per i successivi concorsi.

Nella comunicazione dei posti da coprire il dirigente dell'ufficio
dovrà indicare la data da cui si è determinata la scopertura.

36.4 - Per esigenze di servizio, da motivare espressamente
nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può
essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua
volta ricoperto con l'assegnazione di altro magistrato. Il differimento non
può comunque superare il termine massimo di sei mesi.
36.5. - I dirigenti degli uffici dovranno in ogni caso agevolare la
partecipazione a corsi di formazione professionale di riconversione dei
magistrati da tramutare ad altre funzioni.
36.6. - I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell'efficacia
del tramutamento del magistrato, individueranno, con apposito provvedimento
motivato, i procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria e per i quali
non operi l'art. 190 bis c.p.p. che dovranno essere dallo stesso portati a
termine, contemperando l'individuazione al carico di lavoro prevedibile nel
posto in cui subentra.

37. - Criteri di valutazione.
37.1. - Nel caso in cui vi siano pi aspiranti all'assegnazione o al
tramutamento, il dirigente dell'ufficio applicherà, nella formulazione della
relativa proposta, i seguenti criteri di valutazione, con riferimento alle
esigenze di efficienza dell'ufficio
, utilizzati in maniera coerente ed
uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo
ufficio:
a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire,
desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di
affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità
professionale dell'aspirante. Nel passaggio dalle funzioni civili a quelle
penali o viceversa saranno valutate, in particolare, le specifiche competenze e
materie trattate - relative ad aree omogenee di riferimento - che possano
risultare qualificanti in relazione al posto messo a concorso;
b) anzianità nel ruolo;
c)anzianità di servizio nell'ufficio.

I criteri di cui ai punti b) e c) verranno computati in
relazione alla data di scopertura del posto assegnato.
Si terrà, altresì, conto dell'esistenza di eventuali situazioni di
incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 O.G. nonch delle situazioni
previste dall'art. 21 L. 104/1992.

37.2. - Nella valutazione delle attitudini, il dirigente dell'ufficio
darà la preferenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nelle materie
trattate nel posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia
civile, in essa inclusa quella del lavoro per i posti che comportino esercizio
della giurisdizione civile, ed in materia penale, per i posti che comportino
esercizio della giurisdizione penale.
37.3. - Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di
procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevarrà il
criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza
giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in
materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal
settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia
stata acquisita, semprechè in tali materie le funzioni giudiziarie siano state
esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.
In assenza di aspiranti in possesso del requisito su indicato, si applica il
criterio previsto dal paragrafo 37.4.
37.4. - Nell'assegnazione degli altri posti, il criterio delle attitudini
prevarrà sugli altri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel
ruolo di sei anni. A parità di requisiti attitudinali, il dirigente dell'ufficio
darà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.
37.5. - La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere
adeguatamente motivata, anche con assegnazione di specifici punteggi attribuiti
con riferimento ai singoli criteri, mediante l'indicazione delle ragioni che
hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale
enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche
e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso.
37.6. - La proposta di cui al punto 37.5 dovrà contenere per ciascun
posto una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante.
E' fatto obbligo al dirigente dell'ufficio di dare
comunicazione scritta a ciascun aspirante, ancorch non assegnatario del posto,
della proposta di assegnazione o di tramutamento relativa al posto al quale lo
stesso ha chiesto di concorrere.


38. - Criteri di assegnazione dei magistrati alle sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

38.1. - Per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni
specializzate, il dirigente dell'ufficio deve procedere a concorso interno,
dandone comunicazione a tutti i magistrati addetti all'ufficio ed a quelli
allo stesso destinati con delibera consiliare, assegnando un congruo termine per
proporre domanda.
38.2. - Nel caso in cui vi siano pi aspiranti all'assegnazione o al
trasferimento, il dirigente dell'ufficio terrà conto, in via prioritaria,
dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire,
desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia degli
affari trattati, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale del
magistrato.
38.3. - I criteri dell'anzianità nel ruolo e di servizio nell'ufficio
verranno presi in considerazione solo qualora vi siano aspiranti parimenti
qualificati in numero superiore ai posti messi a concorso ovvero nell'ipotesi
in cui gli aspiranti in possesso di specifiche attitudini siano in numero
inferiore rispetto ai posti messi a concorso.
39. - Scambio di posti.
39.1. - E' possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di
servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio
che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei
posti scambiati.
39.2. - Le richieste di scambio dovranno essere comunicate a tutti i
magistrati dell'ufficio, con modalità tali da assicurare l'effettiva
conoscenza da parte di ciascuno
, con la indicazione del termine per la
presentazione delle osservazioni, e, qualora emergano concorrenti aspirazioni,
si procederà ai concorsi interni.

40. - Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o
soppressione di sezioni o di collegi.

40.1. - In caso di istituzione di una nuova sezione, anche
mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti devono essere
messi a concorso e tutti i magistrati addetti o destinati all'ufficio possono
presentare domanda di tramutamento o assegnazione.
40.2. - Qualora la nuova sezione risulti dalle unioni di sezioni
preesistenti, i magistrati di tali sezioni verranno ad essa assegnati di
diritto. Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda il numero dei posti
richiesti dalle esigenze di servizio, saranno esclusi quelli con minore
anzianità di servizio nell'ufficio, senza incidenza alcuna sul computo del
periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori tramutamenti.

40.3. - Il dirigente dell'ufficio, a fronte di una evidente
riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un
settore, può disporre la sospensione dell'attività di una o pi sezioni,
ovvero di uno o pi collegi, con la destinazione dei magistrati assegnati ad
altre sezioni o a collegi.


41. - Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.

41.1. - Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che
non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare
ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la
data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del
posto da coprire si farà fronte mediante l'istituto della supplenza.
41.2. - Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato
con successo ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere
inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di
variazione tabellare; nel tempo necessario per l'espletamento della relativa
procedura, può essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi
dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dai paragrafi 35.3 e 35.4.
41.3. - In caso di riassegnazione di un magistrato al medesimo ufficio a
seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente
collocamento fuori ruolo, il medesimo va assegnato alla destinazione
tabellare di provenienza, eventualmente anche in sovrannumero rispetto all'organico
della sezione. L'anzianità di servizio nell'ufficio ai sensi del paragrafo
37.1. lett. c) va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato
prima del collocamento fuori ruolo.
42. - Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di
gravidanza, maternità, malattia.

42.1. - Nella organizzazione degli uffici si deve tenere conto della
presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonchè dei
magistrati che provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva o
prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età
degli stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze,
il dirigente dell'ufficio deve preventivamente sentire i magistrati di cui
sopra.
I dirigenti degli uffici provvedono ad adottare misure
organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell'ufficio
in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore
ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che
gravano sul magistrato.

42.2. - In ogni caso, le diverse modalità organizzative del
lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali
esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la
condizione del magistrato.
Fermo restando che le specifiche modalità dovranno essere individuate in
relazione al caso concreto, nel settore civile potrà essere prevista una
riduzione del numero delle udienze o del loro orario ovvero delle assegnazioni
privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia
lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione; nel settore
penale il magistrato potrà essere inserito in processi prevedibilmente non di
lunga durata, eventualmente riducendo il numero di udienze ma con una maggiore
assegnazione di sentenze al medesimo; negli uffici di procura e negli uffici
GIP/GUP, qualora le dimensioni organizzative lo consentano, il magistrato potrà
essere esentato dai turni esterni, dai turni per gli affari urgenti, per le
udienze di convalida e per le udienze dibattimentali (ovvero dette udienze
potranno essere calibrate con orari compatibili con la condizione del
magistrato) con una maggiore assegnazione di affari; negli uffici di
sorveglianza l'esenzione potrà riguardare i colloqui con i detenuti in
ambiente carcerario e gli affari di particolare urgenza.
42.3. - Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non
consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia o di salute
del magistrato questi, a sua domanda, potrà essere assegnato, in via temporanea
ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della
sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il
diritto a rientrare nel settore di provenienza.
42.4. - Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio,
sentito il magistrato interessato e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio
in modo da individuare le modalità pi adatte a contemperare le diverse
esigenze.

42.5. - Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va seguita la
procedura prevista dal paragrafo 10.
42.6. - Le disposizioni che precedono si applicano anche a favore dei
magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo
svolgimento di alcune attività di ufficio, nonch a favore dei magistrati che
siano genitori di prole con situazione di handicap grave accertata ai sensi
della legge 104/1992.

43. - Assegnazione di Presidenti di sezione.

43.1. - Le disposizioni che precedono si applicano anche all'assegnazione
dei presidenti di sezione.

44. - Assegnazione alle sezioni distaccate.

44.1. - Alle sezioni distaccate, salvo che ricorrano
specifiche esigenze personali da valutarsi in concreto, possono essere assegnati
anche i magistrati che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive di
cui al comma 42.1.

44.2. - Al magistrato portatore di handicap ai sensi dell'art. 21 legge
n.104/1992, nonch al magistrato che assista con continuità un familiare
convivente o sia affidatario di minore portatore di handicap grave o con
minorazione ai sensi dell'art. 21, 2 legge 104/1992, dovrà essere accordata
preferenza, nella scelta tra sede centrale e sezione distaccata.

Dovrà, inoltre, tenersi conto di tali situazioni nelle
assegnazioni disposte ai sensi dei par. 36 e ss.


45. - Assegnazione di uditori giudiziari.

45.1. - Gli uditori giudiziari, oltre a quanto previsto dal
paragrafo 35.3, in occasione del conferimento delle funzioni, non possono
comunque essere assegnati alle sezioni stralcio.
45.2. - Subito dopo la comunicazione relativa all'elenco delle sedi da
assegnare agli uditori giudiziari, i dirigenti degli uffici interessati
disporranno i concorsi interni e formuleranno le conseguenti proposte di
variazione tabellare.
Fermi i limiti previsti dal paragrafo 45.1, i posti che risulteranno vacanti
all'esito di tali procedure saranno destinati agli uditori giudiziari e le
relative proposte di variazione tabellare - la cui efficacia resta differita
alla data in cui l'uditore, completato il periodo di tirocinio c.d. mirato,
prenderà possesso dell'ufficio assegnatogli - dovranno senza indugio essere
comunicate al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario
competente ed agli uditori interessati.
45.3. - Tali proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente
modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio dell'ufficio o di
salute del magistrato
non altrimenti superabili. La modifica deve essere
tempestivamente comunicata alla Commissione distrettuale per gli uditori
giudiziari ed al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene
giustificata, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è
segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

46. - Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.

46.1. - La permanenza del magistrato - ivi compresi coloro
che svolgono le funzioni di Presidente di Sezione - nel medesimo posto
tabellarmente individuato per periodi eccessivamente prolungati (comunque
superiori a dieci anni, comprensivi anche degli eventuali periodi trascorsi
nelle Preture precedentemente all'unificazione nelle stesse materie) è
ammessa soltanto qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio
provochi rilevanti disservizi, da illustrarsi specificamente nella proposta; è
esclusa in ogni caso la permanenza ultradecennale del magistrato nelle sezioni
fallimentari, in quelle che si occupano della materia societaria, nelle sezioni
del riesame nell'ambito dei tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto,
nelle sezioni G.I.P. -G.U.P.
nonch nelle sezioni distaccate o della
sezione distaccata di Corte d'Appello.
In quest'ultimo caso, qualora siano destinati in via esclusiva alla sezione
distaccata almeno quattro magistrati, è possibile la ulteriore destinazione del
magistrato in situazione di ultradecennalità alla sezione medesima se venga
assegnato ad un settore diverso da quello ove lo stesso ha svolto la sua
attività.
Nell'ipotesi di conferimento di funzioni semidirettive nell'ambito del
medesimo ufficio qualora il magistrato venga destinato, senza soluzione di
continuità, alla trattazione della stessa materia precedentemente trattata, il
periodo di permanenza non potrà superare un ulteriore biennio rispetto al
limite decennale.

Il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella
facoltativa per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia
sospensiva del termine decennale.

46.2. - Al fine di consentire la verifica del rispetto della
suddetta regola, nella proposta di tabella il dirigente dell'ufficio deve
indicare, accanto al nome del magistrato, il numero di anni di permanenza nel
posto assegnatogli, computandosi nel periodo tutte le funzioni svolte sia come
giudice, sia come Presidente di sezione.
46.3. - Qualora i magistrati con presenza ultradecennale siano pi di uno
per sezione, si procederà gradualmente alla sostituzione di un magistrato ogni
anno, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio.
46.4 - Il magistrato in situazione di ultradecennalità deve essere invitato immediatamente,
non appena decorso il decennio, dal dirigente dell'ufficio ad esprimere le
proprie preferenze. Da tale comunicazione decorre il termine di un anno
per una nuova destinazione all'interno dell'ufficio ad altro settore o,
qualora la ripartizione delle materie per il medesimo settore tra le diverse
sezioni consenta la trattazione di affari di diverso tipo rispetto a quelli già
precedentemente trattati, ad altra sezione.
Non appena il magistrato abbia espresso le proprie preferenze, il dirigente
dell'ufficio dovrà bandire il concorso interno secondo le disposizioni di cui
al par.36 per la copertura del posto o dei posti vacanti indicati dal medesimo.
Nella formulazione della proposta di assegnazione il dirigente dell'ufficio,
oltre ai criteri indicati nel paragrafo 37, dovrà considerare in particolare la
situazione di ultradecennalità degli aspiranti al fine di favorirne per quanto
possibile la mobilità, pur nell'ambito di una valutazione complessiva dei
criteri sopra indicati.
Il magistrato in situazione di ultradecennalità, che resti soccombente all'esito
del concorso interno, potrà esprimere preferenze per ulteriori posti, qualora
non sia decorso integralmente l'anno; in tal caso il dirigente dell'ufficio
provvederà a bandire un nuovo concorso secondo i termini prima indicati.
46.5. - Il magistrato, che non abbia, nel termine concesso, espresso alcuna
preferenza ovvero abbia espresso preferenza esclusivamente per posti occupati
che non siano rimasti vacanti nel corso dell'anno ovvero sia rimasto
soccombente in tutte le procedure di concorso cui ha partecipato, dovrà,
decorso l'anno, essere destinato d'ufficio ad altro posto vacante, per il
quale non vi sia alcun altro aspirante.
46.6 - Nell'ipotesi in cui l'ufficio sia a pieno organico, qualora nei
successivi sei mesi allo scadere dell'anno successivo alla maturazione del
limite di permanenza non abbia luogo lo scambio di posti ai sensi del paragrafo
39, il posto occupato dal magistrato in situazione di ultradecennalità verrà
messo a concorso tra tutti i magistrati dell'ufficio. In caso di mancanza di
aspiranti, il dirigente dell'ufficio procederà al trasferimento d'ufficio
per la copertura del posto occupato dal magistrato in situazione di
ultradecennalità.
Il magistrato ultradecennale verrà destinato al posto liberato a seguito
dell'assegnazione così effettuata, semprechè la nuova destinazione sia
idonea ad assicurare il superamento della situazione di permanenza
ultradecennale. Diversamente il dirigente dell'ufficio provvederà a disporre
i necessari trasferimenti d'ufficio.
46.7. - La procedura prevista dai paragrafi 46.4, 46.5 e 46.6 si applica,
in quanto compatibile, ai trasferimenti interni all'ufficio determinati da
sopraggiunte ragioni di incompatibilità ai sensi del paragrafo 48.2 e ad altri
casi analoghi.

47. - Trasferimenti d'ufficio.

47.1. - Il tramutamento d'ufficio del magistrato dalla
sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti
casi:
a) nel caso in cui occorra coprire una sezione distaccata ovvero potenziare
una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al
tramutamento;
b) nel caso il cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza
aspiranti;
c) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati
addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;
d) nel caso di permanenza ultradecennale di un magistrato nel medesimo posto.
e) nel caso in cui, all'esito del concorso interno, risulti necessario
individuare una destinazione tabellare compatibile a quanto previsto dalla
presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dai paragrafi
35.3 e 35.4.
f) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro
settore o sezione dell'ufficio nell'ipotesi di cui al paragrafo 48.2.

g) per gravi e comprovate esigenze di funzionalità dell'ufficio.

47.2. - Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la
motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio
che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l'individuazione
dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta dovrà cadere sui
magistrati con minore anzianità di servizio, anche operanti in settori
diversi da quello di destinazione
salvo che non vi ostino, sotto il profilo
attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare
espressamente nella proposta di tramutamento.
47.3. - Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio
per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra
sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso
dell'ufficio.
47.4. - Nel caso di cui alla lettera d) e di tramutamenti ai sensi dell'art.
57 della legge n. 479/1999, il magistrato non può essere nuovamente destinato
al posto di origine prima di tre anni.
A tale ipotesi va equiparata - con riguardo ai magistrati collocati fuori
ruolo - la nuova destinazione al medesimo settore, avvenuta successivamente alla
riassegnazione all'ufficio di provenienza, qualora tra la destinazione a
funzioni non giudiziarie e la ridestinazione all'attività giudiziaria nelle
funzioni precedentemente svolte, siano decorsi, complessivamente, almeno tre
anni.

48. - Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.

48.1. - L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo
riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19 O.G. e casi
analoghi, e precisando, conseguentemente, i settori nei quali è necessario non
destinarli.
48.2. - Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili
alle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi, relative al settore
di destinazione del magistrato, il dirigente dell'ufficio deve provvedere a
destinare il magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio.


Capo VI (torna all'indice)
Criteri per l'assegnazione degli affari.


49. - Precostituzione del giudice. Principi generali.

49.1. - L'articolazione dei criteri di assegnazione
spetta al dirigente dell'ufficio, mentre la loro attuazione è demandata al
presidente della sezione o al magistrato che la dirige ai sensi dell'art. 47
quater O.G..
Il dirigente dell'ufficio, il presidente della sezione ovvero il magistrato
che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli
affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici, monocratici o componenti i
collegi
, in base a criteri oggettivi e predeterminati, allo scopo di
assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice,
riferibile anche al giudice persona fisica. Non sono ammissibili criteri
equitativi o che dipendano nella loro attuazione dalla discrezionalità del
dirigente.
49.2. - Qualora la stessa materia sia assegnata a pi sezioni o, nel caso di
sezione unica, a pi giudici, dovranno essere ind
icati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse
sezioni e tra i diversi magistrati.
49.3. - I principi su esposti si applicano anche con riguardo ai criteri di
distribuzione degli affari (e, in ispecie, di determinazione del relatore per le
singole controversie) per le sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale.
49.4. - Non possono essere assegnati affari al magistrato nel periodo di
congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16,17, 28 e 32
t.u. 151/2001, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

50. - Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed
ex art. 442 c.p.c.

50.1. - La distribuzione degli affari tra i magistrati
addetti alla sezione lavoro, atteso che essi sono tutti qualificati da omogenea competenza,
deve avvenire in base a criteri automatici, salvi i correttivi diretti ad
assicurare evidenti esigenze di funzionalità (cause connesse da riunire),
nonch a garantire la genuinità dell'automatismo, onde evitare sia la
prevedibilità dell'assegnazione, sia la possibilità che il sistema
automatico venga utilizzato in modo da consentire la scelta del giudice ad opera
della parte.

51. - Assegnazione degli affari nell'Ufficio GIP/GUP

51.1. - La ripartizione del lavoro all'interno dell'ufficio
deve mirare ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di
specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare
l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati.
51.2. - Nel determinare i criteri, obbiettivi e predeterminati, per l'assegnazione
degli affari penali si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo
stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti
relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità. Dovranno
altresì essere indicati i criteri di individuazione del sostituto in caso di
astensione, ricusazione e impedimento.
51.3. - I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in
riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di GIP e di GUP siano svolte
da due magistrati diversi.

52. - Assegnazione affari negli uffici minorili

52.1. - L'assegnazione degli affari negli uffici minorili
è disposta, secondo criteri obbiettivi e predeterminati, in modo da favorire la
diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione
giudiziaria minorile, sia nelle funzioni civili che in quelle penali.
52.2. - Nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati, gli affari
civili possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici
onorari, in materie che, per oggetto e caratteristiche, appaiono congrue anche
con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo
magistrato .
52.3. - Il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il
collegio abbia delegato l'assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede
collegiale, deve far parte del collegio che definisce il procedimento.

53 - Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di
sorveglianza

53.1. - L'assegnazione degli affari negli Uffici di
sorveglianza pluripersonali dovrà avvenire, per i condannati detenuti, seguendo
il criterio dell'istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato
di sorveglianza è chiamato a vigilare, combinato - in relazione alla diversa
tipologia degli istituti di pena al numero complessivo dei detenuti definitivi
- con altri criteri automatici. Per i condannati liberi dovranno essere
previsti criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano
tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo
magistrato.
53.2. - L'assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di
sorveglianza dovrà avvenire già dal momento della registrazione della istanza,
secondo criteri obiettivi e predeterminati che valorizzino la funzione del
magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del
trattamento rieducativo del condannato detenuto. Per i condannati liberi, l'adozione
di criteri predeterminati dovrà tendere ad evitare la dispersione di conoscenze
acquisite nell'ambito dell'attività monocratica.
53.3. - Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere
assegnati, con criteri obiettivi, anche ai componenti esperti, nelle materie che
richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione
professionale degli stessi.
53.4. - Al fine di consentire che l'attività del singolo magistrato, sia
quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili
per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata
funzionalità, può risultare opportuna l'adozione di moduli organizzativi che
tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con
idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione.

54. - Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione.

54.1 - Sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione
degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio. Tali deroghe dovranno
essere adeguatamente e specificamente motivate e dovranno essere comunicate al
magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri oggettivi e
predeterminati.
54.2. - Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di
lavoro, il dirigente dell'ufficio dovrà indicare le ragioni di servizio che
giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la
razionalità organizzativa del provvedimento medesimo.
I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli dovranno, in particolare,
mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti secondo i
criteri indicati nel paragrafo 3 lettera a) dei principi generali, assicurando,
al contempo, la conservazione dell'attività processuale già svolta.
54.3. - Il presidente del collegio, nell'esercizio del potere di
designazione del componente estensore, deve tenere conto della specifica
condizione soggettiva e non deve assegnare la redazione del provvedimento quando
il termine di deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria
per maternità.

Va adottata la procedura prevista dal paragrafo 10.

55. - Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti
di Sezione.

55.1. - Nelle tabelle devono essere predeterminati i criteri
oggettivi di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale, ai
Presidenti di Sezione e al Presidente Aggiunto della sezione GIP/GUP.
Nello stesso modo dovrà prevedersi per i Presidenti di Sezione delle Corti d'Appello.

56. - Astensione e ricusazione. Criteri di sostituzione.

56.1. - Le proposte tabellari devono indicare i criteri che
saranno seguiti per la sostituzione di magistrati astenuti o ricusati.
56.2. - I criteri del paragrafo che precede devono assicurare l'identificazione
del magistrato in base a parametri oggettivi e possibilmente automatici ed il
provvedimento di sostituzione deve essere congruamente motivato ed indicare
specificamente le ragioni e le modalità della scelta.

57. - Criteri di priorità ex art. 227 d. lgs. 51/98.

57.1. - La determinazione dei criteri di priorità indicata
in via transitoria dall'art. 227 del d.lgs. 51/98 non deve interferire con i
criteri predeterminati per l'assegnazione degli affari.
57.2. - Allo scopo di dare attuazione all'art. 227 d.lgs. n. 51/1998, in
ogni distretto dovrà essere organizzata una conferenza degli uffici con la
partecipazione dei dirigenti di tutti gli uffici giudicanti e requirenti del
distretto o loro delegati, cui competerà di elaborare soluzioni organizzative
ed operative dirette alla pi sollecita definizione dei processi pendenti alla
data di efficacia della riforma (2 giugno 1999). La conferenza, che sarà
preceduta da riunioni aperte a tutti i magistrati dei singoli uffici, verrà
convocata per ciascun distretto dal Presidente della Corte d'Appello, con lo
scopo di armonizzare ed individuare i moduli organizzativi pi idonei per la
corretta attuazione dell'art. 227 nel concreto contesto di ciascuna realtà
territoriale.
I verbali relativi ai lavori della conferenza dovranno essere allegati alla
proposta di composizione degli uffici che i dirigenti sono tenuti a formulare in
base alla presente circolare.
57.3. - Nelle proposte saranno specificate eventuali modifiche ai criteri di
priorità di cui all'art. 227 D.l.vo. n. 51/98, che fossero già stati
indicati nelle proposte tabellari relative al biennio 2004/2005.

Capo VII (torna all'indice)
Giudici onorari di tribunale


58. - Giudici onorari di tribunale.

58.1. - In relazione alla previsione di cui all'art.245
del D.Lgs. n.51/1998 che stabilisce che le previsioni relative ai magistrati
onorari addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il
tribunale ordinario cessano di applicarsi dalla data del 2 giugno 2006
(termine così modificato dal comma 1 bis dell'art. 2 D.L. 24.12.2003 n. 354)
,
i dirigenti degli uffici giudiziari nella proposta tabellare dovranno indicare
- con riguardo al periodo successivo al 2 giugno 2006 - le modalità e
i termini per la riassegnazione degli affari eventualmente trattati dai giudici
onorari, nonch i criteri e le modalità per assicurare la gestione dei servizi
a cui i medesimi siano assegnati in funzione collaborativa, così da consentire
il pieno e regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio.
58.2. - Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 58.1, le proposte
tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed
alle funzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, in funzione
collaborativa, previa consultazione dei medesimi, ai singoli uffici ed
alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell'art. 43 bis O.G..
58.3. - La proposta tabellare può prevedere, fermo quanto stabilito dall'art.
43 bis capoverso dell'Ordinamento giudiziario, che i giudici onorari siano
destinati alla trattazione delle seguenti controversie:
1) nel settore civile:
a) le esecuzioni mobiliari;
b) gli affari ex Pretura ancora pendenti presso i singoli uffici;
c) l'assunzione di prove delegate;
d) le cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie
aventi ad oggetto la determinazione dell'equo canone e le accessorie richieste
di pagamento e restituzione di somme;
e) la materia del condominio.
2) nel settore penale:
a) gli affari ex Pretura ancora pendenti, semprechè si tratti di
procedimenti ricompresi tra quelli di cui all'art. 550 cpp.
Le funzioni indicate devono essere svolte in presenza di idonee soluzioni
organizzative che assicurino effettivi meccanismi di coordinamento da parte del
Presidente della sezione a cui i giudici onorari sono assegnati, al fine di
favorire la formazione di uniformi indirizzi giurisprudenziali.
58.4. - La proposta tabellare può prevedere la destinazione dei giudici
onorari come supplenti dei giudici professionali, nei casi di assenza o
impedimento del magistrato presso la sede centrale o la sezione distaccata, per
i procedimenti con rito monocratico, ad eccezione delle seguenti controversie:
1) per il settore civile:
a) i procedimenti cautelari e possessori;
b) in materia di lavoro e previdenza;
c) in materia societaria e fallimentare;
d) in materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza
del giudice tutelare;
e) in materia di immigrazione;
f) relativamente agli affari devoluti alle sezioni stralcio;
g) relativamente agli affari di competenza delle sezioni specializzate in
materia di proprietà intellettuale ed industriale.
2) per il settore penale:
a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cpp;
b) i reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli
infortuni;
c) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle
funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza
preliminare.
Fermi i limiti su evidenziati, i giudici onorari possono essere destinati in
supplenza dei giudici professionali per lo svolgimento di funzioni monocratiche
con riguardo ad assenze o vacanze perduranti soltanto qualora non sia possibile
ricorrere alla sostituzione mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali e,
in ispecie, alla supplenza e alla coassegnazione di magistrati, ovvero mediante
l'utilizzazione dei magistrati distrettuali.
58.5. - I giudici onorari non possono essere destinati a supplire i giudici
professionali nei collegi.
58.6. - L'utilizzazione di giudici onorari per la sostituzione dei giudici
professionali nelle ipotesi indicate al paragrafo 58.4. n.1 lett. e) n.2 lett.
a) e b), è consentita esclusivamente in casi eccezionali e semprechè non sia
possibile provvedere altrimenti mediante supplenze od applicazioni ovvero anche
mediante il ricorso alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati distrettuali.
58.7. - Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri
oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici
onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell'osservanza dei
limiti stabiliti dall'art. 43 bis O.G. e dalle disposizioni che precedono.
58.8. - I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno, in ogni caso, sia in
sede centrale che in sede decentrata, favorire le attività dirette alla
formazione professionale dei magistrati onorari.

Capo VIII (torna all'indice)
Udienze e composizione dei collegi.

59. - Calendario e ruolo delle udienze
59.1. - Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza
settimanale di ciascun magistrato anche con riguardo ai Giudici Onorari
Aggregati.
59.2. - Nel settore civile dovranno essere indicati, tenendo conto di
quanto disposto dagli artt. 113, 114 disp. att. c.p.c. e 16 d.lgs. n.273/1989
nonch degli artt. 102, 103 e 104 R.D. 2641/1865, per ciascun magistrato i
giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali,
distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la
discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio.
59.3. - Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice
monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, dovranno essere indicati, con
riguardo all'art. 132 disp. att. c.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati
che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del
Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale. Alla
individuazione dei suddetti criteri si dovrà pervenire dopo aver sentito il
procuratore della Repubblica, il Dirigente dell'Ufficio G.I.P., il Dirigente
della cancelleria ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, anche al fine
di garantire le esigenze di continuità di cui al paragrafo 67.1.
59.4. - Nella fissazione delle udienze penali deve essere assicurata la
tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti
originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado
ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e
durata.

A tal fine il dirigente dell'ufficio opererà l'opportuno
raccordo con il Procuratore della Repubblica.

59.5. - I dirigenti degli uffici devono sorvegliare circa il
rispetto dell'orario e dello scaglionamento degli orari per i singoli processi.
59.6. - In ogni distretto le proposte tabellari negli uffici giudicanti e
le proposte organizzative delle procure, sia in primo che in secondo grado,
dovranno contenere l'indicazione di almeno 4 giorni liberi di udienza per ogni
anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata. L'individuazione
di tali giorni dovrà essere determinato dai Presidenti delle Corti e dai
Procuratori Generali di concerto ai referenti per la formazione distrettuali.

60. - Criteri di composizione dei collegi.

60.1. - I criteri di composizione dei collegi devono essere
predeterminati anche all'interno della medesima sezione.
60.2. - Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di
sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato pi elevato
in qualifica o al pi anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il
collegio.
60.3. - Qualora i presidenti di Corte, ovvero di tribunale, oppure i
presidenti di sezione di tribunale dirigano pi sezioni, devono essere
predeterminati i collegi e le udienze che i presidenti intendono presiedere.
60.4. - Nei casi in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non
organizzato in sezioni, ovvero ad una sezione penale, sia superiore a quello
necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze deve
indicare anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza o,
comunque, i criteri di formazione di questi collegi, in modo che risulti
soddisfatta l'esigenza della precostituzione del collegio. In detti casi deve
essere assicurata la periodica reiterazione dei collegi, in modo da agevolare la
fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata.

60.5 - In ogni caso la potenziale gravidanza della donna
magistrato e le particolari condizioni soggettive indicate ai paragrafi 42.1. e
44.1. non devono essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto
atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale.

61. - Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei
tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie.

61.1. - Il principio di precostituzione dei collegi riguarda
anche l'indicazione dei componenti privati degli uffici minorili, degli esperti
dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie e, quindi, le
proposte tabellari devono prevedere le eventuali sostituzioni sulla base di
criteri generali ed obiettivi.
61.2. - Le proposte tabellari devono indicare, con riferimento al calendario
delle udienze, anche per il periodo feriale, i sostituti previsti per ciascuna
udienza ed il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato con
l'indicazione delle ragioni che lo giustificano.
61.3. - Per i tribunali per i minorenni le proposte tabellari devono indicare
i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare
(art. 50-bis, secondo comma, r.d. n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 14 D.P.R.
n. 449 del 1988), oltre che delle udienze dibattimentali penali, delle udienze
di opposizione allo stato d'adottabilità e delle udienze civili.
61.4. - Per i tribunali di sorveglianza, fermo il potere del Presidente del
tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici
del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio,
a norma dell'art. 70-bis lett. c), legge n. 354 del 1975, i presidenti delle
corti di Appello daranno corso alle richieste di supplenza "esterna"
formulate ai sensi dell'art. 70-bis lett. d) della stessa legge ogni qualvolta
la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione ovvero dalla
opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di
sorveglianza.
61.5. - Nella formazione dei collegi del tribunale di sorveglianza, si dovrà
prevedere la presenza nel collegio del magistrato cui l'affare è stato
assegnato, per l'attività monocratica o per l'attività istruttoria.
62. ﷓ Collegi bis per le corti di assise e
per le corti di assise di Appello.
62.1. - Le proposte tabellari devono indicare, per le corti di assise e per
le corti di assise di Appello, i criteri generali che consigliano la istituzione
dei cc.dd. collegi bis, ai sensi dell'art. 10, legge 28 luglio 1989, n. 273.
62.2. - La formazione dei collegi bis deve essere specificamente motivata con
riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed
eccezionali ragioni della eventuale deroga.
62.3. - Le proposte tabellari devono indicare i nominativi di due magistrati
da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente
lunga, in qualità di aggiunti a norma dell'art. 10 legge 28 luglio 1989 n. 273,
precisando i criteri della scelta. In mancanza dell'indicazione dei
nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che
presteranno servizio a norma del citato art. 10. In linea generale, salvo casi
particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato.

Capo IX (torna all'indice)
Organizzazione degli uffici del pubblico ministero


63. - Procedimento di approvazione dei criteri di
organizzazione degli uffici requirenti.

63.1. - Negli uffici del pubblico ministero il Procuratore
della Repubblica redige i criteri di organizzazione dell'ufficio in
conformità delle direttive della presente circolare prevedendo l'assegnazione
dei procedimenti ai magistrati, ai gruppi di lavoro e, all'interno dei gruppi,
ai singoli magistrati.
63.2. - Entro il 31 marzo 2006 provvederà a depositare i criteri di
organizzazione presso la segreteria dell'ufficio, dandone comunicazione a
tutti i magistrati ad esso assegnati. Identica procedura verrà seguita per le
ulteriori modifiche sempre riguardanti criteri generali.
63.3. - I criteri devono essere corredati dall'analisi dei flussi e
dalle relazioni previste dal punto 3 dei principi generali e dai
prospetti
riepilogativi dell'organico dell'ufficio, indicando separatamente i
magistrati per i quali alla data della sua stesura sia stato disposto con
delibera pubblicata sul bollettino, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio,
specificando le eventuali vacanze ed i dati relativi all'attività svolta con
riferimento all'esito dei procedimenti.
63.4. - I magistrati dell'ufficio, entro dieci giorni dalla comunicazione
di cui al paragrafo 63.2, possono depositare osservazioni scritte e
suggerimenti. Il dirigente dell'ufficio, scaduto il termine per le
osservazioni, trasmette i criteri, le osservazioni eventualmente presentate e le
proprie controdeduzioni al Consiglio giudiziario, che deve rendere parere
motivato su detti criteri ai sensi dei paragrafi 8.2. e 8.3, e 8.4,
disponendo all'esito ed entro 31 maggio 2006 la trasmissione di tutti
gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura. Contestualmente dovrà
essere comunicato al Consiglio - mediante posta elettronica ovvero con altro
mezzo - l'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dei dati.
63.5. - Qualora il programma organizzativo si limiti a riprodurre
integralmente la precedente formulazione come deliberata favorevolmente dal
Consiglio Superiore della Magistratura ovvero siano state effettuate modifiche o
variazioni nei limiti di cui al paragrafo 13.1, il Procuratore della Repubblica
disporrà, previa riunione con i magistrati dell'ufficio, entro il 15
febbraio 2006
, la trasmissione dei criteri di organizzazione al Consiglio
Giudiziario per il parere sulla conformità degli stessi, provvedendo,
contestualmente, al deposito di copia dei criteri presso la segreteria dell'ufficio
con comunicazione a tutti i magistrati, i quali possono presentare le loro
osservazioni, per iscritto ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio
Giudiziario entro 7 giorni dalla comunicazione.
Nel caso in cui non vengano presentate osservazioni, i criteri di
organizzazione e il parere del Consiglio Giudiziario dovranno essere inseriti
nel programma informatico Valeri@ entro e non oltre il 15 marzo 2006.

Diversamente il Consiglio Giudiziario esprimerà motivato parere sulle
proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai magistrati;
in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio
Giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni.
Si applica il paragrafo 9.
L'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dati dovrà essere
comunicato al Consiglio mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo.
63.6. - I criteri redatti dal dirigente dell'ufficio diventano efficaci con
l'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.
63.7. - Per l'organizzazione del lavoro durante il periodo feriale si
applica il paragrafo 12. I prospetti debbono essere redatti dai dirigenti delle
procure e, esaurita la procedura tabellare, vengono trasmessi dal Presidente
della Corte d'Appello.

64. - Gruppi di lavoro. Specializzazione.

64.1. - L'organizzazione del lavoro deve essere ispirata
dal criterio della specializzazione, temperato dalla rotazione periodica dei
sostituti, in modo da garantire l'acquisizione di una professionalità comune
a tutti i magistrati dell'ufficio.
64.2. - Negli uffici di maggiori dimensioni deve essere privilegiata la
costituzione di gruppi di lavoro specializzati per la trattazione di materie che
richiedano particolari tecniche di indagine - con particolare riferimento
ai reati in materia di terrorismo
- e/o la conoscenza di settori
specialistici ovvero la specificità del rito, fornendo di ciò adeguata
motivazione anche al fine di valutare i vantaggi derivanti dalle scelte operate.
64.3. - Il dirigente dell'ufficio designa per il coordinamento del gruppo
di lavoro un procuratore aggiunto ovvero uno dei sostituti ad esso assegnati,
allo scopo di assicurare lo scambio di esperienze e favorire l'omogeneità
degli indirizzi. La scelta del coordinatore deve essere motivata con riferimento
ai criteri delle attitudini, desunti da elementi oggettivi, dell'anzianità
nel ruolo e dell'anzianità di servizio presso l'ufficio. La composizione di
detti gruppi o specializzazioni, anche individuali, con l'indicazione della
ripartizione interna del lavoro deve essere specificata nei criteri di
organizzazione.
64.4. - Negli uffici di minori dimensioni, nell'impossibilità di
costituire gruppi di lavoro, deve essere favorita la specializzazione in capo a
singoli magistrati.
64.5. - L'assegnazione ai gruppi, nel contesto del programma
organizzativo
deve avvenire con provvedimento motivato del dirigente dell'ufficio,
previo interpello di tutti i sostituti. Il procuratore della Repubblica, procede
alla scelta dei magistrati nell'osservanza dei seguenti criteri: valutazione
delle attitudini desunte dalla pregressa attività svolta e da ogni elemento
utile, purch oggettivo e verificabile; valutazione dell'anzianità nel
ruolo; valutazione dell'anzianità di servizio nell'ufficio. Il
provvedimento del dirigente dell'ufficio deve essere specificamente motivato,
con l'indicazione delle ragioni della scelta e delle particolari ragioni che,
eventualmente, non consigliano la assegnazione di un sostituto che abbia
proposto espressa domanda di destinazione al gruppo di lavoro.
64.6. - I criteri di organizzazione del lavoro devono precisare se siano
istituiti turni per determinati servizi fra tutti o fra alcuni soltanto dei
magistrati addetti all'ufficio, se e quali vantaggi o inconvenienti derivino
dall'adozione dello schema organizzativo proposto.
64.7. - Nel programma organizzativo il procuratore della Repubblica potrà
prevedere forme di rotazione nella distribuzione degli affari per materia così
evitare permanenza nelle funzioni specializzate per periodi eccessivamente
prolungati.

65. - Criteri di assegnazione degli affari

65.1. - I criteri di organizzazione del lavoro devono
precisare anche quelli predeterminati di assegnazione degli affari, ivi
compresi quelli che, per specifiche tipologie di reato, il procuratore intende
riservare a se stesso, dando conto delle eventuali ricadute sul piano
organizzativo di tali scelte.

65.2. - L'assegnazione degli affari rientra nella responsabilità del
dirigente dell'ufficio, ma non possono ritenersi ammissibili parametri
genericamente equitativi o che realizzano una discrezionalità incontrollata del
dirigente.
65.3. - I criteri di assegnazione degli affari sono derogabili in presenza di
esigenze di servizio ovvero in considerazione della specifica professionalità
richiesta dalla trattazione di singoli affari. In entrambi i casi la deroga deve
essere adeguatamente motivata, con indicazione espressa delle ragioni che la
giustificano. Dovranno essere del pari adeguatamente motivati i provvedimenti
con i quali il Procuratore della Repubblica assegni a se stesso singoli affari
al di fuori dei casi previsti nel paragrafo 65.1.
65.4. - In ipotesi di coassegnazione non potrà essere escluso il magistrato
designabile in base al programma di organizzazione.
65.5. - Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di
lavoro, il dirigente dell'ufficio dovrà indicare le ragioni di servizio che
giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la
razionalità organizzativa del provvedimento medesimo.
I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli dovranno, in particolare,
mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti pi risalenti, assicurando
l'esigenza di continuità dell'attività svolta dal magistrato
originariamente designato.

Va adottata la procedura prevista dal paragrafo 63.5.
65.6. - I procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma
3-bis, c.p.p., devono essere assegnati a magistrati della D.D.A., salvo casi
eccezionali che vanno motivati ai sensi dell'art. 70-bis, terzo comma, O.G. e
salvo quanto previsto dal paragrafo 77; il relativo ordine di servizio è
comunicato ai magistrati addetti alla direzione e al Consiglio Superiore della
Magistratura.

66. - Procuratori Aggiunti.

66.1. - I procuratori Aggiunti svolgono le seguenti
funzioni:
- trattano i procedimenti loro assegnati dal procuratore;
- coordinano la sezione loro affidata e sono responsabili davanti al
Procuratore dell'attività dei singoli sostituti;
- designano i magistrati che all'interno della sezione debbono occuparsi
del procedimento secondo i criteri di organizzazione dell'ufficio;
- riferiscono al Procuratore sui procedimenti per i quali è previsto che i
singoli sostituti informino l'aggiunto;
- informano il Procuratore degli affari amministrativi afferenti il gruppo da
loro diretto;
- procedono alle coassegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte
della loro sezione e informano il Procuratore della necessità di coassegnazione
con magistrati di altre sezioni;
- assicurano un'uniformità di indirizzo nella valutazione dei
provvedimenti emessi dai giudici, nella conduzione delle indagini predisponendo
dei protocolli di indagine per categorie di procedimenti, promuovendo a tale
scopo riunioni periodiche tra i magistrati della sezione loro affidata.
66.2. - La proposta organizzativa deve indicare il lavoro giudiziario cui i
procuratori aggiunti devono necessariamente concorrere, con la precisazione che
ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nel complesso non
inferiore alla misura della metà degli affari assegnati agli altri sostituti
del gruppo da loro coordinato.


67. - Continuità nella designazione del sostituto.

67.1. - La necessità di assicurare la continuità della designazione del
sostituto o dei sostituti originariamente incaricati per tutte le fasi del
medesimo grado richiede che intervengano tra Procuratore della Repubblica,
Presidente della sezione g.i.p. o magistrato incaricato della direzione della
medesima e Presidente del Tribunale i necessari accordi, allo scopo di
permettere l'adozione di moduli organizzativi che rendano possibile in linea
tendenziale la partecipazione all'udienza del magistrato che ha diretto l'indagine.
La realizzazione di siffatto sistema può avvenire attraverso le riunioni
trimestrali previste dall'art. 15 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale.
67.2. - Nel corso delle indagini preliminari la sostituzione del magistrato
designato deve essere adeguatamente motivata con riferimento ad esigenze
oggettive e verificabili. Qualora la sostituzione non sia stata richiesta o
condivisa dal sostituto designato, il provvedimento di sostituzione, corredato
delle osservazioni dei magistrati interessati e del parere del Consiglio
giudiziario, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della
Magistratura.
68. - Comunicazione dei provvedimenti di modificazione dei criteri di
organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione e sostituzione del
P.M.
68.1. - I provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione sono
immediatamente esecutivi.
68.2. - I provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di
assegnazione degli affari e di avocazione, sono adottati nell'osservanza della
procedura stabilita al paragrafo 63.5.
68.3. - I provvedimenti di avocazione e/o di sostituzione del magistrato
designato per le indagini preliminari e per l'udienza, qualora la sostituzione
sia stata richiesta ovvero condivisa dal sostituto designato, devono essere
raggruppati per ufficio e trasmessi ogni tre mesi al Consiglio Superiore della
Magistratura.
69. - Vice procuratori onorari.
69.1. - I criteri di organizzazione devono indicare anche i vice
procuratori onorari presenti alla data del 2 gennaio 2006.
69.2. - Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 58.1., i criteri di
organizzazione devono indicare - anche attraverso la tempestiva
predisposizione di appositi ordini di servizio - i tempi e
le modalità di
attribuzione ai vice procuratori onorari dei compiti che ad essi verranno
affidati, previa consultazione dei medesimi, anche con riferimento all'eventuale
inserimento in gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dal paragrafo 64.2 con
riferimento alle indagini per reati di competenza del giudice di pace, nell'osservanza
delle norme di ordinamento giudiziario.

I criteri di organizzazione dovranno contenere specifiche
indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei vice procuratori
onorari assegnati, previa consultazione dei medesimi.

69.3. - I criteri di organizzazione, anche allo scopo di
identificare l'ambito di applicazione dell'incompatibilità ai sensi dell'art.
71 bis e dell'art. 42-quater, O.G., per i vice procuratori che esercitano la
funzione forense, devono espressamente indicare se questi eserciteranno le
funzioni esclusivamente presso la sede principale o presso una o pi sezioni
distaccate, ovvero presso gli uffici del giudice di pace.

69.4. - I criteri di organizzazione dovranno indicare le
eventuali convenzioni stipulate con le Università al fine di consentire ogni
anno ai laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno delle scuole
di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997 n. 398, di essere delegati, in affiancamento ad
altri magistrati, anche onorari, addetti all'ufficio, ai sensi degli articoli
72 O.G. e 50 Decreto legislativo 274/2000.


Capo X (torna all'indice)
Direzioni Distrettuali Antimafia.


70. - Disciplina della Direzione Distrettuale Antimafia.

70.1. - La Direzione distrettuale antimafia resta
disciplinata dall'art. 70 bis dell'Ordinamento Giudiziario e dalle
disposizioni della presente circolare.

71. - Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali
antimafia.

71.1. - La direzione distrettuale antimafia è costituita
nell'ambito della procura della Repubblica presso il tribunale delle città
capoluogo del distretto;
71.2 - Il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola,
determinato in un quarto dei sostituti in organico presso la procura indicata al
paragrafo 71.1, salvo motivata deroga in aumento o in diminuzione rispetto al
numero dianzi indicato;
71.3. - Negli uffici di Procura della Repubblica ove sussiste l'esigenza di
articolare la Direzione distrettuale antimafia in unità di lavoro in relazione
a particolari esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, possono far
parte della Direzione stessa, qualora il Procuratore della Repubblica trattenga
a s le funzioni di cui all'art. 70 bis, comma 2 O.G., anche un numero di
procuratori aggiunti adeguato a fronteggiare le ricordate esigenze organizzative
e processuali con le attribuzioni fissate al paragrafo 75 della presente
circolare;
71.4. - Della direzione distrettuale antimafia possono fare parte soltanto i
sostituti addetti alla procura indicata sub a) che abbiano la qualifica almeno
di magistrato di tribunale;
71.5. - I magistrati addetti alla DDA non possono essere destinati a svolgere
attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione Distrettuale salvo
comprovate e motivate esigenze di servizio dell'ufficio di procura.

72. - Criteri per la designazione dei magistrati

72.1. - Nell'effettuare le designazioni si tiene conto delle
"specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali"
dei magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, nonch degli altri
magistrati dell'ufficio.
Per "esperienze professionali" si intendono tutte quelle risultanti
dai pareri dei Consigli Giudiziari, dai rapporti dei dirigenti gli uffici
redatti in occasione delle progressioni in carriera, da fatti specifici
direttamente conosciuti dal procuratore della Repubblica, da provvedimenti del
Consiglio Superiore, dalle schede di autorelazione dalle quali si desuma la
capacità professionale, la laboriosità, l'impegno e la tempestività
nell'espletamento del lavoro, la libertà da condizionamenti o da vincoli che
possano limitare l'imparzialità dell'attività giudiziaria, la capacità di
direzione della polizia giudiziaria; particolare valore ha il positivo
precedente esercizio delle funzioni penali.
Con l'espressione "specifiche attitudini" si intende la particolare
idoneità ad assolvere agli specifici compiti di sostituto procuratore
distrettuale antimafia desunta dalla precedente trattazione, quale pubblico
ministero per un congruo periodo di tempo, di procedimenti penali relativi a
reati concernenti la criminalità organizzata ovvero a materie analoghe nonch
dall'eventuale attività svolta in precedenza quale componente della Direzione
distrettuale.
72.2. - Per la designazione dei procuratori aggiunti si ha riguardo, in
particolare, all'esperienza precedentemente maturata come componente della
Direzione nazionale antimafia ovvero della Direzione distrettuale dell'attuale
o di diverso ufficio giudiziario.
Si tiene conto altresì:
a) della partecipazione ai corsi concernenti le tecniche di indagine e -
per i procuratori aggiunti - concernenti le attività di direzione, gestiti
dal C.S.M.;
b) delle relazioni e attività didattiche svolte in incontri di studio
centrali e decentrati del C.S.M., pubblicazioni e lavori scientificamente
rilevanti in materia di criminalità organizzata, tecniche investigative e
strumenti di indagine;
c) della capacità ad operare in gruppi di lavoro;
d) della gestione informatizzata di dati processuali;
e) delle esperienze di rapporti con autorità giudiziarie ed investigative
straniere;
f) della trattazione come giudice di processi o procedimenti in materia di
criminalità organizzata;
g) di ogni altro dato dal quale sia possibile desumere la particolare
idoneità richiesta.
72.3. - Il provvedimento di designazione adottato dal procuratore della
Repubblica indicherà in motivazione i criteri seguiti nell'effettuazione
della scelta e la valutazione comparativa tra i candidati.
72.4. - Nel caso le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i
magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti
necessari il procuratore procederà di ufficio e, tenuto conto dei parametri
sopra indicati, sceglierà tra gli altri magistrati addetti all'ufficio.
72.5. - L'incarico conferito non è rinunciabile, salve situazioni
straordinarie.

73. - Procedimento

73.1. - Il Procuratore della Repubblica prima di procedere
alle designazioni invita i sostituti procuratori addetti all'ufficio a
manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico. Analoga procedura
viene seguita per la designazione dei procuratori aggiunti.
73.2. - Il Procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di
designazione, acquisisce il parere del procuratore nazionale antimafia e nel
frattempo provvede a comunicare il decreto ai magistrati dell'ufficio.
73.3. - I magistrati dichiaratisi disponibili e non designati, quelli
ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli esclusi, in caso di
designazione di ufficio, possono proporre le loro osservazioni al Procuratore
della Repubblica entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo
73.2, che qualora non accolga le trasmette al C.S.M.;
73.4. - Il C.S.M. controlla la regolarità del provvedimento anche con
riferimento ai criteri indicati al paragrafo 72 e, tenuto conto delle
osservazioni, eventualmente, lo approva;
73.5. - Il decreto di designazione è immediatamente efficace, salva la non
approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
73.6. - In caso di mancata approvazione il Consiglio restituisce il decreto
di designazione con i verbali della commissione competente e del plenum al
Procuratore della Repubblica invitandolo a compiere una nuova valutazione.
73.7. - I decreti con i quali vengono disposte variazioni nella composizione
numerica della Direzione distrettuale antimafia e dei procuratori aggiunti
inseriti in DDA devono essere trasmessi, prima dell'inoltro al C.S.M., al
Consiglio Giudiziario per la formulazione del parere.

74. - Attività di direzione e coordinamento

74.1. - Il Procuratore distrettuale è preposto all'attività
di direzione e coordinamento della direzione distrettuale antimafia. Egli
conserva tali attribuzioni anche nel caso in cui la Direzione distrettuale sia
articolata in pi unità di lavoro e cura che sia assicurata l'effettività
degli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 70 bis O.G.;
74.2. - Il Procuratore può delegare l'attività di direzione e di
coordinamento ad un procuratore aggiunto o, per motivare particolari esigenze,
ad altro magistrato dell'ufficio; la delega non può essere limitata quanto
all'oggetto.
74.3. - Quando ci siano in organico pi Procuratori aggiunti il Procuratore
per scegliere il Procuratore aggiunto delegato adotta i criteri indicati ai
paragrafi 72 e 73.

75. - Compiti dei procuratori aggiunti designati a far parte
della Direzione distrettuale antimafia

75.1. - I Procuratori aggiunti designati a far parte della
Direzione distrettuale antimafia sono titolari dei procedimenti penali loro
assegnati dal Procuratore distrettuale e svolgono altresì funzioni di
collaborazione con quest'ultimo, ai fini della direzione e del coordinamento
delle indagini nelle unità di lavoro in cui è articolata la DDA. In
particolare, nello svolgimento delle funzioni di collaborazione predette, essi
potranno:
- verificare la puntuale esecuzione, nell'ambito dell'unità nella quale
sono inseriti, delle direttive impartite dal Procuratore distrettuale per il
coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria,
nonch la completezza e la tempestività dell'informazione reciproca sull'andamento
delle indagini tra i magistrati addetti alla D.D.A., provvedendo, a tal fine, a
segnalare al procuratore distrettuale eventuali disfunzioni e inconvenienti per
l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- designare i magistrati che, all'interno dell'unità nella quale sono
inseriti, debbono occuparsi del procedimento secondo i criteri di organizzazione
dell'ufficio;
- procedere alle coassegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte
della loro unità e informare il Procuratore distrettuale della necessità di
coassegnazione con altri magistrati;
- riferire al Procuratore distrettuale sui procedimenti per i quali è
previsto che i singoli sostituti informino l'aggiunto anche al fine di
proporre l'apertura di nuovi procedimenti e di nuovi filoni di indagine;
- assicurare un'uniformità di indirizzo nella valutazione dei
provvedimenti emessi dai giudici e nella conduzione delle indagini, promuovendo
a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati dell'unità nella quale sono
inseriti.

76. - Durata dell'incarico

76.1. - La designazione del magistrato addetto alla Direzione
Distrettuale Antimafia è effettuata per due anni e può essere rinnovata per
altri due bienni.

Il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per
un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva del termine.

76.2. - Nel corso del biennio il magistrato è legittimato, se ricorrono i
requisiti previsti dall'art. 194 O.G., a chiedere il trasferimento ad altro
ufficio giudiziario.
76.3. - Nel corso del biennio il magistrato non può chiedere di essere
assegnato ad altro incarico nell'ambito dell'ufficio di procura;
76.4. - Dopo tre designazioni biennali il magistrato, salve imprescindibili e
motivate esigenze connesse alla complessità dei procedimenti trattati o altri
motivi di particolare rilevanza, è destinato ad altro settore presso l'ufficio
di Procura al quale appartiene. In nessun caso è consentito destinare
contemporaneamente ad altri settori pi di un terzo dei magistrati addetti alla
Direzione Distrettuale Antimafia. Ferma la possibilità di designazione prevista
dall'art. 51, comma 3 ter c.p.p., qualora per pi di un terzo dei componenti
della Direzione Distrettuale Antimafia scadano tre bienni di designazione, il
Procuratore Distrettuale Antimafia o il suo delegato provvederà, con atto
motivato, ad individuare i magistrati, per i quali sia necessario procedere ad
ulteriore designazione biennale, non ulteriormente rinnovabile.
76.5. - Il magistrato che al completamento del quarto biennio di designazione
viene destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale
appartiene: a) viene di regola designato per le udienze innanzi al giudice delle
indagini preliminari, innanzi al tribunale del riesame, innanzi al giudice dell'udienza
preliminare, innanzi al giudice del dibattimento e, nell'ipotesi di cui all'art.
570, comma 3, cpp, innanzi al giudice di appello nei procedimenti; b) può
continuare ad espletare, quale p.m. munito di nuova codelega e fino al
completamento ed in ogni caso entro il termine massimo di un anno, attività di
direzione delle indagini in corso riconosciute dal Procuratore distrettuale di
particolare urgenza e rilevanza per le quali sia stato designato da almeno sei
mesi".
76.6. - Il procuratore aggiunto o il sostituto procuratore destinati alla
D.D.A. per i quali è trascorso il termine di permanenza massima non possono
essere nuovamente assegnati alla D.D.A. prima del decorso del termine di tre
anni e sempre che durante tale periodo, a seguito della loro dichiarata
disponibilità, non siano destinatari di nuove coassegnazioni di procedimenti di
cui all'art. 51 c.3 bis c.p.p.; a tale proposito non vanno tuttavia
considerate le coassegnazioni effettuate al magistrato dal procuratore
distrettuale in via eccezionale e per irrinunciabili esigenze dell'ufficio.
Fermo restando quanto previsto dal capoverso che precede, se la destinazione
ad altro incarico dello stesso ufficio abbia avuto una durata superiore ai tre
anni la nuova destinazione alla direzione distrettuale antimafia è
disciplinata, quanto alla durata, come una prima destinazione; se, invece, la
destinazione ad altro incarico dello stesso ufficio abbia avuto una durata
inferiore al triennio, ai fini del computo del periodo massimo di permanenza, si
tiene conto anche della prima destinazione, sommando al precedente il nuovo
periodo. Analoga disciplina va seguita nel caso di collocamento fuori ruolo e
ricollocamento in ruolo al posto di provenienza.
76.7. - Il termine di cui al primo periodo del paragrafo che precede
decorre dal 1 gennaio 2004 per i magistrati che a tale data risultino
coassegnatari di procedimenti a seguito di loro dichiarata disponibilità.
76.8. - Per i Procuratori aggiunti destinati a comporre la Direzione
distrettuale antimafia, ai fini del computo del periodo massimo di permanenza,
si tiene anche conto del periodo di permanenza presso la medesima direzione in
qualità di sostituto, salva l'ipotesi di cui al paragrafo 76.6.
76.9. - Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche al
caso di delega di cui al paragrafo 74.

77. - Assegnazione degli affari

77.1. - I procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art.
51 comma 3 bis del c.p.p. debbono essere assegnati a magistrati della direzione
distrettuale, salvo casi eccezionali che vanno motivati; il relativo ordine di
servizio è comunicato ai magistrati addetti alla direzione ed al C.S.M.
77.2. - Le coassegnazioni di procedimenti a sostituti del medesimo ufficio
non facenti parte della Direzione distrettuale devono avere riguardo ai
collegamenti investigativi o processuali esistenti fra i procedimenti
interessati, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie alla
trattazione dei medesimi, nonch dell'esigenza di un'equa ripartizione del
carico di lavoro.

Capo XI (torna all'indice)
Funzioni particolari


78. - Referente informatico.

78.1. - La proposta tabellare deve indicare il magistrato al
quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente informatico,
le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonch - ove
sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la misura dell'effettivo
esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. L'esonero deve tener
conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non
inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro, oppure nell'esenzione
da specifiche attività.
Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica
richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della
riduzione del lavoro ordinario e deve essere riprodotto tra i criteri di
assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta
applicazione dell'esonero.

78.2. - La proposta tabellare deve precisare se il referente
abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali
ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da
parte del Ministero della giustizia.
78.3. - Il referente informatico, sentiti i dirigenti degli uffici, designa i
magistrati di riferimento, allo scopo di conoscere le specifiche esigenze di
ciascun ufficio e di realizzare il miglior utilizzo degli strumenti informatici.
I magistrati di riferimento devono essere indicati nelle tabelle.

A tal fine il referente informatico comunica il provvedimento
adottato al dirigente dell'ufficio per gli ulteriori adempimenti previsti
dalla procedura tabellare.


79. - Referente per la formazione.

79.1. - La proposta tabellare deve indicare il magistrato al
quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la
formazione, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere
nonch - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la
misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria.
La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata dalla
circolare 20 marzo 2002.
79.2. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di
specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta
applicazione della riduzione del lavoro ordinario e deve essere riprodotto tra i
criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta
applicazione dell'esonero.

79.3. - La proposta tabellare deve precisare se il referente
abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali
ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da
parte del Ministero della giustizia.

80. - Componenti del Comitato Scientifico.

80.1. - La proposta tabellare deve indicare, per i magistrati
che siano stati designati dal Consiglio quale Componenti del Comitato
Scientifico, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere
nonch - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la
misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria.
La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata dalla
circolare 20 marzo 2002.
80.2. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di
specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta
applicazione della riduzione del lavoro ordinario e deve essere
riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il
magistrato.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta
applicazione dell'esonero.

Nella determinazione delle modalità dell'esonero, il
dirigente deve tenere conto delle necessità per il magistrato di svolgere i
suoi compiti fuori dall'ufficio.

81. - Componenti dei Consigli Giudiziari.

81.1. - La proposta tabellare deve altresì indicare i
magistrati nominati al Consiglio Giudiziario quali componenti effettivi o
supplenti, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere
nonch - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la
misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria.
La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata dalla
circolare del 14 marzo 2002.
81.2. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di
specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta
applicazione della riduzione del lavoro ordinario e deve essere riprodotto tra i
criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

L'esonero non è rinunciabile.
Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

82. - Commissari agli usi civici.

82.1. - Le proposte tabellari devono indicare i Commissari
agli Usi Civici e gli eventuali Commissari Aggiunti.
82.2. - Il Commissario titolare assegna gli affari ai Commissari aggiunti
eventualmente designati secondo criteri predeterminati.
82.3. - I Commissari agli usi civici possono essere parzialmente esonerati
dall'attività giudiziaria, in misura non superiore all'80%, da quantificare
in almeno il 10% ogni 80 cause assegnate.
82.4. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di
specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta
applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i
criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Capo XII (torna all'indice)
Corte di Cassazione


83. - Formazione della tabella.

83.1. - In applicazione dell'art. 7 bis, comma 3 O.G., la
disciplina tabellare si applica alla Corte di Cassazione, fatti salvi gli
adattamenti conseguenti alla peculiarità delle funzioni di nomofilachia.
83.2. - Il primo Presidente della Corte di Cassazione propone al Consiglio
Superiore della Magistratura la proposta tabellare, formulata in applicazione
dei principi di cui al punto 3 e
tenendo conto delle direttive della
presente circolare, in particolare, di quelle del paragrafo 5, che permettono di
tenere conto dell'apporto collaborativo del Presidente aggiunto, dei
Presidenti di sezione, dei consiglieri e del Gruppo Consultivo.
83.3. - Nella proposta dovrà tenersi conto, in particolare, ai fini
della designazione dei Presidenti titolari, dell'anzianità nell'ufficio,
delle capacità organizzative dei candidati valutate, in concreto, sulla base
della pregressa attività e dei risultati ottenuti, delle esperienze
professionali, dell'aggiornamento professionale e della dimostrata
disponibilità alle esigenze dell'ufficio.

83.4. - Nella proposta dovranno essere indicate le modalità con cui i
Presidenti di Sezione assicurano l'uniformità di indirizzo all'interno
della sezione.
83.5. - Nella proposta tabellare dovrà essere altresì indicata la
composizione dell'Ufficio del massimario e del ruolo, con la specificazione
dei compiti assegnati ai magistrati che ne fanno parte.
83.6. - La proposta tabellare dovrà indicare le procedure di elezione e i
provvedimenti di costituzione del Gruppo Consultivo.
83.7. - La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale dovrà
pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ogni
anno.

84. - Costituzione dei collegi.

84.1. - La proposta tabellare deve indicare:
a) i criteri di composizione dei collegi all'interno di ciascuna sezione;
nel caso in cui la presidenza dei collegi non possa essere affidata a un
presidente di sezione il criterio da seguire è che i collegi siano composti in
modo che la presidenza sia attribuita al consigliere pi anziano che abbia
maturato almeno due anni di anzianità nell'ufficio;
b) le ragioni dell'eventuale deroga dei criteri sub a), da effettuare
almeno tre mesi prima della sua attuazione;
c) i criteri per designazione del sostituto, in caso di astensione,
ricusazione o impedimento del Presidente di sezione ovvero di un consigliere.

85. - Assegnazione degli affari alle sezioni.

85.1. - La proposta tabellare deve indicare le materie
assegnate alle diverse sezioni, specificando la sezione incaricata della
trattazione dei ricorsi di cui all'art. 3, sesto comma, della l. n. 89/2001 e
la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 610, primo
comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della l. 26 marzo 2001, n. 128.
85.2. - La proposta tabellare deve indicare il criterio di ripartizione degli
affari relativi ad una stessa materia assegnata a pi sezioni.

86. - Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori.

86.1. - La ripartizione degli affari all'interno della
sezione, tra i diversi collegi e, successivamente, la designazione del relatore
deve avvenire secondo criteri predeterminati, che devono essere indicati nella
proposta tabellare.

In ogni caso la formazione dei collegi dovrà precedere la
formazione dei ruoli d'udienza.

86.2. - I criteri devono contemplare la possibilità di
raggruppare, nella stessa udienza, affari che implichino la soluzione di
questioni omogenee.
86.3. - Va escluso che la medesima materia possa essere trattata, in via
esclusiva, da un unico consigliere.
86.4. - La deroga dei criteri è possibile esclusivamente per motivate
esigenze di servizio, tra esse comprese quelle derivanti dalla necessità di
risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tenere conto della
specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza - che
vanno espressamente indicate - di determinati magistrati.

87. - Assegnazione degli affari penali.

87.1. - Nell'assegnazione degli affari penali, per i
procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il
criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell'ambito della
stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che
garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e
componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari
relativi ai predetti reati si concentrino in una o pi sezioni specifiche e,
nell'ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.
87.2. - I criteri di assegnazione degli affari devono prevedere meccanismi di
attribuzione ad un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi
nello stesso processo.
88. - Sezioni Unite.
88.1 - Le direttive fissate nei paragrafi precedenti si applicano alle
Sezioni Unite, in quanto compatibili con le peculiari funzioni di questo organo.
88.2. - Allo scopo di assicurare la presenza, nei collegi, di consiglieri di
tutte le sezioni, ma anche di permettere la costante presenza di taluni
consiglieri e la designazione di relatori particolarmente esperti in determinate
questioni, sono possibili deroghe alle direttive indicate nel paragrafo 84 che
precede, indicando i criteri che le giustificano.
88.3. - L'assegnazione e il rinnovo dei consiglieri alle Sezioni Unite
resta regolato dai decreti del 4.3.1999 e del 19.6.1999 del Primo Presidente
della Corte di Cassazione.

La designazione alle funzioni di coordinamento dell'attività
di studio e di ricerca svolte presso il massimario è effettuata per due anni e
non può essere rinnovata nel biennio successivo.
Tali funzioni sono incompatibili con lo svolgimento delle funzioni
giurisdizionali presso le sezioni unite civili o penali.


Capo XIII (torna all'indice)
Criteri organizzativi della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

89. - Criteri organizzativi della Procura Generale presso la Corte di
Cassazione.
89.1. - In applicazione degli artt. 2 e 7-ter, terzo comma, O.G. il
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione propone al Consiglio
Superiore della Magistratura i criteri generali di organizzazione dell'Ufficio,
in applicazione dei principi generali di cui al punto 3 avvalendosi dell'apporto
collaborativo dei magistrati della Procura Generale e del Gruppo consultivo
presso la Corte di Cassazione.
89.2. - Nella proposta organizzativa dell'Ufficio dovranno essere indicati
anche i criteri per la distribuzione degli affari tra i singoli magistrati, e,
in particolare, i criteri relativi all'assegnazione dei procedimenti in
materia disciplinare.
89.3. - L'eventuale revoca del provvedimento di assegnazione -
provvedimento che comporta la piena autonomia del singolo sostituto nella
trattazione del relativo procedimento - dovrà essere specificamente motivato.
90. - Procedimento
90.1. - I criteri di organizzazione saranno depositati presso la segreteria
della Procura Generale entro il 31 marzo 2006 con avviso ai magistrati
dell'Ufficio i quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, possono
depositare osservazioni e suggerimenti. Il Procuratore Generale, scaduto tale
termine, trasmette al Consiglio superiore della magistratura entro il 31
maggio 2006
i criteri di organizzazione dell'ufficio e le osservazioni
eventualmente presentate.
Insieme alle osservazioni dei magistrati sarà trasmesso anche il parere del
Gruppo Consultivo presso la Corte di Cassazione.
90.2. - La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale dovrà
pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ogni
anno.

Capo XIV (torna all'indice)
Supplenza. Applicazione. Assegnazione congiunta a pi
uffici. Magistrati distrettuali. - Principi generali.


91. Finalità dell'applicazione e della supplenza.

91.1. - Le applicazioni e le supplenze costituiscono istituti
ai quali i dirigenti degli uffici giudiziari devono fare opportuno ricorso allo
scopo di assicurare la prontezza e la continuità dell'esercizio della
funzione giurisdizionale nei casi di assenza, impedimento temporaneo o mancanza
dei magistrati dell'ufficio.
91.2. - La supplenza ha lo scopo di porre rimedio all'assenza, ovvero all'impedimento
temporaneo di un magistrato determinato, attraverso la sua sostituzione, in via
contingente e temporanea, con altro magistrato che fa parte dello stesso
ufficio, oppure - nel caso previsto dal paragrafo 94 - di altri uffici dello
stesso distretto.
91.3. - L'applicazione determina l'inserimento, in via contingente e
temporanea, di un magistrato all'interno di un ufficio, indipendentemente
dalla integrale copertura del relativo organico e dall'assenza o impedimento
di magistrati che di esso ne fanno parte, sempre che le esigenze di quest'ultimo
siano imprescindibili e prevalenti.
91.4. - L'assegnazione in sostituzione dei magistrati distrettuali è
funzionale a fronteggiare situazioni di temporanea assenza di magistrati dal
servizio presso gli uffici, giudicanti e requirenti, del distretto.
L'utilizzazione e la destinazione dei magistrati distrettuali è
disciplinata dal Capo XIX.

92. - Assegnazione congiunta a due o pi uffici.

92.1. - L'assegnazione congiunta, realizzata in virt delle
tabelle infradistrettuali e nell'osservanza delle norme di ordinamento
giudiziario e delle direttive del paragrafo 18.2, lett. a), permette di disporre
l'assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a pi uffici aventi
la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell'organico
e l'organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di
specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità.
92.2. - L'assegnazione congiunta non è subordinata all'accertamento di
esigenze di servizio "imprescindibili e prevalenti" dell'ufficio di
destinazione, non richiede l'esistenza di "vacanze" nell'organico e
va disposta nell'osservanza delle direttive stabilite nel capo I, mediante
previsione tabellare, eventualmente adottata in sede di procedura di variazione
della tabella di composizione dell'ufficio.

93. - Composizione dei collegi con magistrati applicati,
supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati.

93.1. - Di uno stesso collegio non può far parte pi di un
magistrato applicato (art. 110, quinto comma, O.G.).
93.2. - Di uno stesso collegio non può far parte pi di un magistrato
supplente (art. 97, quarto comma, O.G.).
93.3. - Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato ed
uno supplente.
93.4. - Di uno stesso collegio possono far parte pi magistrati coassegnati
o pi magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato ed uno o pi
coassegnati o magistrati distrettuali, oppure un supplente ed uno o pi
magistrati coassegnati o distrettuali.


Capo XV (torna all'indice)
Supplenze: disciplina specifica.


94. - Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti.

94.1. - Possono essere destinati a svolgere compiti di
supplenza di magistrati mancanti o impediti:
a) i magistrati professionali, con l'osservanza delle direttive concernenti
i requisiti per l'espletamento delle funzioni monocratiche e di GIP/GUP;
b) i magistrati professionali con qualifica inferiore a magistrato di
tribunale soltanto qualora non sia possibile provvedere con magistrati di
qualifica superiore.
94.2. - L'utilizzazione dei giudici onorari di tribunale in supplenza dei
giudici professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dal
paragrafo 58.

95. - Indicazione tabellare dei supplenti. Ordine delle
supplenze.

95.1. - Le proposte tabellari devono indicare specificamente
i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza con riferimento a quelli
dell'ufficio che dovessero eventualmente mancare o essere temporaneamente
impediti nell'esercizio delle funzioni, in modo da permettere l'automatica
identificazione del supplente per ciascun magistrato.
95.2. - Le supplenze devono essere disposte secondo il seguente ordine:
a) alla mancanza ed all'impedimento temporaneo deve porsi rimedio mediante
la supplenza interna, provvedendo, per le funzioni monocratiche, mediante
magistrati onorari e, soltanto qualora ciò non sia possibile, mediante
magistrati professionali;
b) alla supplenza infradistrettuale è possibile fare ricorso soltanto
qualora la mancanza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette
giorni;
c) nell'ipotesi in cui l'assenza sia originata da aspettativa per
malattia o per motivi di famiglia la supplenza di durata superiore a 15 giorni
va disposta soltanto quando non sia possibile provvedere mediante la
destinazione di magistrati distrettuali;
d) nell'ipotesi di assenza nei casi di congedo previsto dalla legge n.53
del 2000 e succ. mod. la supplenza di durata superiore a 30 giorni va disposta
soltanto quando non sia possibile provvedere mediante la destinazione di
magistrati distrettuali;
e) la supplenza di durata superiore a sessanta giorni va disposta soltanto
qualora non sia possibile provvedere mediante l'assegnazione congiunta;
f) la supplenza esterna, disciplinata dal paragrafo 105, può essere disposta
soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante quella interna.

96. - Presupposti della supplenza.

96.1. - La supplenza può essere disposta in tutti i casi nei
quali un magistrato è temporaneamente assente ed impedito, allo scopo di
evitare l'interruzione delle funzioni e permettere il compimento degli atti e
dell'attività che egli avrebbe dovuto compiere.
96.2. - Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato il ruolo non deve
essere congelato, a meno che tale estremo provvedimento non si renda necessario
a fronte di gravi carenze di organico dell'Ufficio e dell'impossibilità di
supplire altrimenti utilizzando gli istituti dell'applicazione e della
supplenza. Il provvedimento che stabilisca il congelamento del ruolo dovrà dar
conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

97. - Modalità di realizzazione della supplenza. Competenza
a disporre la supplenza.

97.1. - La supplenza disposta in base alle disposizioni
contenute nelle tabelle ovvero a norme di legge determina il subentro ope legis
del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.
97.2. - La supplenza, al di fuori dei casi previsti dal comma che precede, è
disposta con specifico e motivato provvedimento, e comporta l'adozione del
procedimento di variazione tabellare soltanto nel caso previsto dal comma che
segue, ovvero qualora, in concomitanza con l'attuazione della supplenza o anche
per effetto di essa, si renda opportuna l'adozione di modifica delle tabelle o
dei turni di servizio.
97.3. - La supplenza di durata superiore a trenta giorni deve essere adottata
con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'art. 7-bis, secondo
comma O.G., e delle direttive della presente circolare, eventualmente mediante
provvedimenti urgenti ed immediatamente esecutivi.
97.4. - Il potere di disporre la supplenza interna spetta al dirigente dell'ufficio.
97.5. - Il potere di disporre la supplenza regolamentata dai paragrafi 103 e
105 spetta ai capi di Corte ed ai procuratori generali.

98. - Requisiti del provvedimento di supplenza.

98.1. - Le proposte di tabelle devono indicare i criteri
oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con
specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente.
98.2. - Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e
deve espressamente indicare: il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza
e/o dell'impedimento; le ragioni della scelta del magistrato, anche con
riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio ed alle esigenze
eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati nei paragrafi
94 e 95; il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza delle
direttive fissate nel paragrafo 100; le attività svolte dal supplente, con
riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o
processi e, nei casi di supplenza part-time, i giorni della settimana nei quali
il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.
98.3. - Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve
assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a
svolgere, sia pure part time, i compiti connessi al proprio ufficio.

99. - Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio
Giudiziario.

99.1. - L'adozione del provvedimento non richiede il
consenso del magistrato designato quale supplente.
99.2. - Qualora non esistano ragioni di urgenza, che vanno specificamente
indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in
condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventualmente i titoli
preferenziali, ovvero indicando i motivi che potrebbero rendere opportuna la
loro designazione. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno
prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze
organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente
soluzione.
99.3. - Nella scelta del supplente - ove questa non avvenga automaticamente
in base alle indicazioni tabellari - deve essere privilegiata l'identificazione
tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano
affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato
mancante o impedito.
99.4. - Il provvedimento di supplenza, con le eventuali osservazioni dell'interessato,
deve essere trasmesso al Consiglio giudiziario, il quale deve esprimere parere
motivato, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo 8.

100. - Durata della supplenza.

100.1. - La supplenza può essere disposta esclusivamente per
un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.
100.2. - Il provvedimento di supplenza deve indicare il termine della
sostituzione, sia pure con riferimento alle singole udienze per le quali viene
designato il supplente o con l'indicazione della cessazione della supplenza al
rientro del magistrato assente o impedito.
100.3. - Il provvedimento di supplenza che si preveda di durata superiore a
trenta giorni va adottato all'esito del procedimento di variazione tabellare
di cui al paragrafo 13, fatta salva l'ammissibilità dell'emanazione del
decreto di urgenza immediatamente esecutivo, ai sensi del paragrafo 14.

101. - Trasmissione del provvedimento di supplenza al
Consiglio Superiore della Magistratura.

101.1. - Il provvedimento di supplenza, al di fuori dei casi
nei quali costituisce mera esecuzione delle direttive della tabella, corredato
delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati, deve essere
immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario per il parere e, quindi, per l'approvazione,
al Consiglio Superiore della Magistratura, nell'osservanza del procedimento
regolato dal paragrafo 14.

102. - Compiti del supplente.

102.1. - Il magistrato destinato in supplenza è incaricato
della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito e
partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a
svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni ad esso assegnate.
102.2. - Nel caso della supplenza part time, l'identificazione dei giorni
della settimana durante i quali il supplente svolge i compiti del magistrato
sostituito adempie ad esigenze meramente organizzative e non definiscono la
legittimazione del supplente, che esiste per tutti gli atti che rientrano nella
sfera del magistrato sostituito, per la durata della supplenza.
102.3. - Il supplente prende il posto di un magistrato previsto nelle tabelle
o nei turni di servizio.

103. - Supplenza infradistrettuale.

103.1. - La supplenza infradistrettuale permette di destinare
in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene
ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale.
103.2. - La supplenza infradistrettuale è disciplinata dalle norme di
ordinamento giudiziario e dalle direttive contenute nel presente capo, in quanto
compatibili con quelle del presente paragrafo.
103.3. - La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente
nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato sia destinato a
protrarsi per pi di sette giorni.
103.4. - Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della
"medesima competenza", stabilito per l'assegnazione congiunta.
103.5. - Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla
supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con criteri
di automatismo, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano
necessario provvedere diversamente.
103.6. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai
presidenti di Corte d'appello e dai procuratori generali, su richiesta del
dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente
dell'ufficio di provenienza.
103.7. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale, se non costituisce
mera attuazione della previsione tabellare, deve essere adeguatamente motivato
ed indicare espressamente: le ragioni dell'identificazione del supplente, in
considerazione delle esigenze di funzionalità degli uffici interessati dalla
sostituzione, con particolare riferimento alla natura ed entità dei carichi di
lavoro.
103.8. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al
Consiglio giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura nell'osservanza
delle direttive del capo II.

104. - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e
semidirettive.

104.1. - Il Presidente della Corte di Appello mancante o
impedito è sostituito dal Presidente di sezione pi anziano nella qualifica,
ove non diversamente designato nelle tabelle dell'ufficio.
104.2. - Il Presidente della sezione di Corte di Appello mancante o impedito
è sostituito dal pi anziano dei magistrati che compongono la sezione.
104.3. - Il magistrato destinato a sostituire il Presidente del tribunale è
identificato in applicazione delle direttive del paragrafo 32.6. La designazione
avvenuta in applicazione del paragrafo 32.6 è efficace anche nel caso di
cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali,
fino alla approvazione delle nuove tabelle e riguarda l'esercizio anche delle
funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.
104.4. - Il Presidente di sezione del tribunale mancante o impedito è
sostituito dal pi anziano dei magistrati che compongono la sezione.
104.5. - La supplenza dei dirigenti negli uffici requirenti deve essere
disposta in applicazione dell'art. 109 O.G.

105. - Supplenza esterna per la Corte d'Appello.

105.1. - Nelle corti di Appello, qualora manchi o sia
impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte, quando non può
provvedere a norma dell'art. 106, delega a supplirli un Presidente di sezione di
uno dei tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda ai sensi del
paragrafo 105.
105.2. - La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia
possibile provvedere con quella interna. La scelta del supplente deve essere
effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze
organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di
lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.
105.3. - Il Presidente della Corte di Appello deve acquisire il parere
preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente. Il
provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato ed indicare
specificamente: le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti; il
parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente; i criteri e le
ragioni indicati nel comma che precede.

106. - Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n. 232.

106.1. - Nei casi nei quali sorge l'improvvisa ed urgente
necessità di sostituire magistrati assenti o impediti, per assicurare il
funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle
corti, secondo le rispettive attribuzioni - ex art. 2 d.lgs.lgt. n. 232 del
1945, vigente per effetto dell'art.1 legge n. 190 del 1951 - possono provvedere
alla supplenza con magistrati appartenenti allo stesso o ad altri uffici del
distretto, anche se assegnati ad uffici di grado diverso da quello di
destinazione.
106.2. - Il provvedimento deve essere congruamente motivato e deve indicare
espressamente: i casi di "improvvisa e urgente necessità" che lo
giustificano; l'impossibilità di provvedere altrimenti.

107. - Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari
specializzati.

107.1. - L'istituto della supplenza riguarda anche i
componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati ad
esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede (come, ad
esempio, i componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di
Corte d'Appello per i minorenni), che possono essere sostituiti da altri
componenti privati, sempre che esistano identici requisiti di qualificazione
professionale e non sussistano situazioni di incompatibilità.

Capo XVI (torna all'indice)
Applicazioni: disciplina specifica


108. - Magistrati che possono essere destinati in
applicazione.

108.1. - Salvo quanto precisato al paragrafo 114.4 per le
applicazioni extradistrettuali, possono essere destinati in applicazione tutti i
magistrati in servizio, esclusi gli uditori con funzioni. Per lo svolgimento di
funzioni, anche direttive, di magistrato di Corte di Appello, possono essere
applicati unicamente i magistrati di tribunale.
108.2. - I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione ad
uffici diversi a quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.
108.3. - I magistrati distrettuali possono essere destinati in applicazione
ad un ufficio del distretto solo qualora non sussistano i presupposti per la
loro assegnazione in sostituzione.

109. - Presupposti e tipi di applicazione.

109.1. - L'applicazione può essere disposta,
indipendentemente dalla integrale copertura dell'organico dell'ufficio,
quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili
e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza.
109.2. - L'applicazione può essere endodistrettuale o extradistrettuale,
secondo che il magistrato destinato in applicazione faccia o meno parte di un
ufficio compreso nello stesso distretto dell'ufficio di destinazione.
109.3. - L'applicazione endodistrettuale può essere disposta soltanto
qualora si accerti l'impossibilità di provvedere mediante l'assegnazione
congiunta prevista dal paragrafo 91 ovvero mediante l'assegnazione in
sostituzione di un magistrato distrettuale.
109.4. - L'applicazione extradistrettuale può essere disposta soltanto
qualora si accerti l'impossibilità di soddisfare le esigenze di servizio
mediante supplenze, anche infradistrettuali, assegnazioni congiunte,
assegnazione in sostituzione di magistrati distrettuali o applicazioni
endodistrettuali.

110. - Applicazione e variazione tabellare.

110.1. - L'applicazione implica, di regola, una variazione
tabellare e, se del caso, una variazione dei turni d'udienza o di servizio,
nonch, eventualmente, anche una variazione tabellare relativa all'ufficio di
provenienza.
110.2. - L'applicazione può comportare il temporaneo abbandono
dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare e, se è a tempo pieno,
è possibile disporre una supplenza del magistrato applicato.

111. - Richiesta di applicazione extradistrettuale.

111.1. - Le richieste dei Procuratori Generali e dei
Presidenti delle Corti d'Appello debbono essere formulate sulla base di
indicazioni specifiche in ordine alle imprescindibili esigenze di servizio da
soddisfare, ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore
dei quali venga richiesta l'applicazione, al numero delle udienze tenute in
tali uffici dagli stessi magistrati e ad ogni altro elemento idoneo a dimostrare
l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle
imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione
extradistrettuale.

Sarà indicato, ove possibile il settore (civile - penale)
cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare.

111.2. - Le richieste di applicazione extradistrettuale
dovranno essere accompagnate dall'esplicita dichiarazione che i magistrati
applicati non verranno destinati a svolgere attività in procedimenti per la
trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga.

E' possibile presentare richiesta di applicazione
extradistrettuale solo in presenza di una scopertura, distinta per le funzioni
giudicanti o requirenti, all'interno del distretto, pari al 10%.

111.3. - Con riguardo ai procedimenti di cui all'art. 51,
comma 3 bis del codice di procedura penale l'applicazione potrà essere
disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell'ufficio richiedente
versino tutti in situazione di incompatibilità.
111.4. - In mancanza degli elementi su indicati le richieste di
applicazione saranno considerate prive di adeguata motivazione.

112. - Competenza a disporre l'applicazione.

112.1. - L'applicazione extradistrettuale è disposta dal
Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta motivata del Ministero
della Giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del procuratore
generale presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'organo o
l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario
del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere
applicato.

Nell'interpello sarà indicato, ove possibile il settore
(civile - penale) cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da
applicare.

112.2. - L'applicazione endodistrettuale è disposta dal
Presidente della Corte di Appello per i magistrati in servizio presso organi
giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore Generale presso la Corte di
Appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.

113. - Requisiti del provvedimento di applicazione.

113.1. - Il provvedimento di applicazione, adottato con
decreto, deve essere congruamente motivato.
113.2. - Il decreto di applicazione deve espressamente indicare:
1) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione
che costituiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle
esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione;
2) l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità
diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione
congiunta, alle tabelle infradistrettuali ovvero mediante l'assegnazione in
sostituzione di un magistrato distrettuale
3) la prestazione del consenso da parte dell'applicato nei casi di
applicazioni extradistrettuali;
4) la durata dell'applicazione, nell'osservanza delle direttive del
paragrafo 118, se essa è disposta part time o a tempo pieno; nel primo caso, il
provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel paragrafo
102.2.
113.3. - Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante
organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di
provenienza e di destinazione.

114. - Criteri di scelta del magistrato da destinare in
applicazione

114.1. - L'applicazione non richiede il consenso del
magistrato nei casi di applicazione endodistrettuale, di durata non superiore a
sei mesi.
114.2. - Le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da
osservare nell'adozione del provvedimento di applicazione, con specifico
riguardo alle modalità della scelta del magistrato da destinare. In ogni caso
devono essere osservati i seguenti criteri:
a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso, sempre
che risultino rispettate le ulteriori direttive fissate nella presente
circolare;
b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio
del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico,
del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che
permettano di realizzare minori disfunzioni;
c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente
esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di
destinazione, in base all'ordine inverso di anzianità.
114.3. - Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno
specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono
essere posti in condizione di manifestare il loro eventuale consenso, segnalando
eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non
opportuna la loro designazione. L'applicato deve essere scelto tra i
magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed
esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di
applicazione, non impongano una differente soluzione.
114.4. - Il Consiglio provvederà all'individuazione del magistrato da
destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri:
1) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto magistrati
che esercitano le funzioni in un distretto ove vi siano, limitatamente alle
funzioni giudicanti o requirenti, applicazioni extradistrettuali in atto, tali
da sovrapporre i relativi periodi;
2) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto i magistrati
addetti alle Direzioni distrettuali antimafia;
3) non possono essere applicati ad un altro distretto magistrati con meno di
tre anni di anzianità dal decreto di nomina;
4) non possono essere applicati ad altro distretto magistrati trasferiti d'ufficio
anche a seguito di disponibilità ai sensi delle leggi 356/1991 e 133/1998 se
non siano decorsi almeno tre anni dalla presa di possesso;
5) Non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive.
Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che
possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si
procederà ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici
di provenienza.
Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si
trovino in eguale situazione, l'individuazione sarà operata tenendo conto, in
ordine gradato
:
a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze
giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;
b) dell'anzianità nel ruolo.
114.5. - La revoca della disponibilità all'applicazione deve essere
motivata con riguardo alle specifiche ragioni che la hanno determinata.
La dichiarazione di revoca della disponibilità va trasmessa alla competente
Commissione del Consiglio e può assumere rilevanza sotto il profilo delle
valutazioni di professionalità del magistrato.

115. - Parere del Consiglio Giudiziario.

115.1. - Il Consiglio giudiziario, sentito il magistrato
interessato e tutti quelli che hanno eventualmente dichiarato la propria
disponibilità all'applicazione, esprime parere motivato nel termine
perentorio di quindici giorni dalla richiesta, con espresso riferimento all'osservanza
dei criteri stabiliti nella presente circolare.
Il parere deve essere reso nel termine perentorio di sette giorni quando l'applicazione
extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d'Appello
di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e
Reggio Calabria.
115.2 - Con riguardo alle richieste di applicazione extradistrettuali, i
Consigli Giudiziari ed i dirigenti degli uffici cui appartengono i magistrati
che abbiano dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, dovranno
motivare facendo specifico riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali
uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e ad
ogni altro elemento utile ad illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo
richiesto dalle necessità di servizio.
In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato
l'eventuale parere contrario all'applicazione.

116. - Trasmissione del provvedimento di applicazione al
Consiglio Superiore della Magistratura.

116.1. - Il provvedimento di applicazione endodistrettuale,
unitamente al verbale di immissione in possesso, al parere del Consiglio
giudiziario e alla documentazione indicata nel paragrafo 113, deve essere
trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura.
116.2. - Il provvedimento di applicazione è oggetto di controllo da parte
del Consiglio Superiore della Magistratura che può approvarlo, eventualmente
anche soltanto in parte, ovvero annullarlo. In quest'ultimo caso, potrà
essere adottato un nuovo provvedimento, emendato dei vizi rilevati dal
Consiglio, soggetto anch'esso a controllo.

117. - Proroga delle applicazioni extradistrettuali.

117.1. - Le richieste di proroga delle applicazioni in
corso debbono essere formulate, dal Procuratore Generale o dal Presidente della
Corte d'Appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie
verifiche ed il puntuale rispetto dell'iter procedimentale e devono essere
accompagnate da una dettagliata relazione sull'attività svolta dal
magistrato.

118. - Durata delle applicazioni.

118.1. - L'applicazione non può superare la durata di un
anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato,
essa può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno.
In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta -
limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti
dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale - per un ulteriore
periodo massimo di un anno.
Alla scadenza del periodo di applicazione extradistrettuale, il magistrato
che abbia in corso la celebrazione di uno o pi dibattimenti, relativi ai
procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice
di procedura penale, può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni
limitatamente a tali procedimenti.
118.2. - In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se
non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.
118.3. - La durata dell'applicazione può essere determinata con
riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che
permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il
termine iniziale e quello finale.

119. - Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e
part time.

119.1. - L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato
applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidono con
quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente
assente o impedito.
119.2. - L'applicazione, se è disposta a tempo pieno, determina il
temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.
119.3. - L'applicazione, se è disposta part time, comporta che il
magistrato applicato è titolare della capacità di esercitare le funzioni
proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione. Nell'applicazione part
time, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il
magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici adempie ad esigenze
meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione, che - per la
durata dell'applicazione - esiste per tutti gli atti che rientrano nelle
funzioni.
119.4. - Nel caso in cui supplente non prende il posto di un magistrato già
previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi alle necessarie
variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione
degli affari e le attribuzioni dell'applicato, secondo le direttive del capo
II.

120. - Applicazioni extradistrettuali d'ufficio.

120.1. - Qualora i magistrati disponibili ed idonei ai sensi
del paragrafo 114.4 siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il
Consiglio Superiore della Magistratura valuta l'opportunità di procedere d'ufficio.
120.2. - L'ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell'ambito
del distretto progressivamente pi vicino a quello ove ha sede l'ufficio al
quale l'applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui
all'art.4, comma 5 legge 356/1991, avuto riguardo alla minore percentuale di
scopertura effettiva dell'organico, sempre che questa non superi, per effetto
dell'applicazione, il 25%; in caso di pari percentuale, l'applicazione è
operata dall'ufficio con organico pi ampio.
Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado.
All'interno dell'ufficio viene applicato il magistrato con minore
anzianità nel ruolo fra quelli con almeno tre anni di anzianità dal decreto di
nomina.
120.3. - Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio
Giudiziario, del Presidente della Corte d'Appello o del Procuratore Generale
ove ha sede l'ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato
individuato.
120.4. - Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato
o l'ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio Superiore potrà
individuare altro magistrato da applicare secondo la disciplina su esposta.

121. - Applicazioni in esito a trasferimento in altro
distretto.

121.1. - E' possibile - anche in deroga ai criteri
indicati al paragrafo 114.4 - il ricorso l'applicazione extradistrettuale
all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal
distretto per la definizione di un processo già incardinato.
121.2. - La richiesta nominativa di applicazione extradistrettuale deve
contenere l'indicazione dei giorni del mese o della settimana che il
magistrato deve dedicare all'ufficio di provenienza, fermo restando che si
deve ritenere che il magistrato possegga le capacità di esercitare le funzioni
in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l'applicazione si riferisce.
121.3. - La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle
prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quello di
provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati
incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento
di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

Capo XVII (torna all'indice)
Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA.


122. - Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA

122.1. - Le applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA
restano disciplinate dall'Ordinamento Giudiziario (art. 110 bis) e dalle
disposizioni che seguono.
122.2 - Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis cpp, il procuratore nazionale antimafia può,
quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono o
che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare
temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla
Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle procure distrettuali
antimafia nonch, con il loro consenso, magistrati di altre procure delle
Repubbliche presso i tribunali.
122.3. - Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente
sede nel capoluogo del medesimo distretto, l'applicazione è disposta dal
procuratore generale presso la corte d'appello e il provvedimento è
comunicato al procuratore nazionale antimafia.

123. - Funzioni dell'applicazione

123.1. - L'applicazione di magistrati della DNA alle DDA è
istituto concepito in funzione di supporto dell'attività di queste ultime e
mira a realizzare, a seconda delle varie situazioni che concretamente si
profilano sul fronte delle singole indagini e che determinano specifiche e
contingenti esigenze investigative o processuali, la necessaria flessibilità e
mobilità del personale magistratuale.
123.2. - L'applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un
provvedimento di potenziamento della stessa DDA

124. - Procedimento

124.1. - Il decreto è immediatamente esecutivo e va
trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.
124.2. - Il Consiglio esercita un controllo sulla legittimità del
provvedimento al fine di verificare se esso sia riconducibile ad uno dei casi di
applicazione previsti dall'art. 110 bis O.G., esclusa ogni valutazione di
merito sull'uso del potere di applicazione o sulle scelte investigative e/o di
coordinamento.

125. - Durata dell'applicazione

125.1. - L'applicazione non può superare la durata di un
anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato,
può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno.
125.2 - Fermi i limiti temporali su indicati, il magistrato può anche
essere applicato contemporaneamente per la trattazione di pi procedimenti,
anche presso diverse Direzioni distrettuali antimafia e anche per procedimenti
derivanti da stralci di altri procedimenti già trattati, nonch per la fase
delle indagini o per quella del dibattimento.

126. - Differenza tra applicazione ed avocazione

126.1. - Il ricorso all'applicazione non è ammissibile
quando la specifica esigenza cui occorre far fronte si esaurisca unicamente
nella necessità di porre rimedio alla violazione dei doveri di coordinamento,
dovendosi, in tale eventualità, provvedere all'avocazione del procedimento.

127. Assegnazione del procedimento

127.1. - L'applicazione può essere disposta unicamente per
procedimenti già iscritti e che pertanto siano già stati assegnati ad uno dei
magistrati dell'ufficio.
127.2. - L'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra
il magistrato della DDA e il magistrato in applicazione.

Capo XVIII (torna all'indice)
Applicazioni e supplenze: situazioni particolari.


128. - Magistrati assegnati alla Corte di Assise.

128.1. - La disciplina generale delle applicazioni e
supplenze si applica anche alle Corti di assise.
128.2. - L'applicazione alla Corte di assise determina l'attribuzione al
magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie e richiede di regola
una variazione tabellare.
128.3. - Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza
di un applicato e di un supplente.

129. - Uffici di sorveglianza.

129.1. - Alla supplenza ed all'applicazione presso gli
Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di
sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le
funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.
129.2. - Esclusivamente nel caso in cui sia impossibile provvedere in
conformità della direttiva contenuta nel comma che precede, il Presidente della
Corte d'Appello, su richiesta del Presidente del tribunale di sorveglianza, può
destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del
distretto. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato,
indicando le ragioni che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze
di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella
situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri
eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare
distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte
a compenso.
129.3. - La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito,
deve avvenire in applicazione dell'art. 70, quinto comma, legge n. 354 del
1975.
129.4. - I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono
essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza
di portare a compimento procedimenti in corso.

130. - Uffici minorili.
130.1. - I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere
destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi
eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio (art. 3, d.lgs. n.272
del 1989).
130.2. - Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che
precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle direttive
stabilite nei paragrafi che precedono, deve essere adeguatamente motivato con
riferimento sia alle "imprescindibili esigenze di servizio", sia all'impossibilità
di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.

131. - Magistrati assegnati alla trattazione delle
controversie di lavoro.

131.1. - I magistrati assegnati a posti di organico di
lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in
supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze
imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.

132. - Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano.

132.1. - Ai sensi dell'art.37 del d.p.r. 26 luglio 1976,
n.752, alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza
di aspiranti, il Presidente della Corte di Appello di Trento o il procuratore
generale presso la competente Corte di Appello di Trento possono provvedere con
le necessarie applicazioni - di durata non superiore ad un anno - con magistrati
preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

Capo XIX (torna all'indice)
Magistrati distrettuali: disciplina specifica.


133. - Magistrati distrettuali.

133.1. - I magistrati distrettuali, istituiti al fine di
fronteggiare situazioni di temporanea assenza di magistrati dal servizio,
compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte di
appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.
133.2. - L'ufficio di appartenenza, cui si connettono i poteri di vigilanza
e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate,
nella Corte di appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.

I dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati
distrettuali per un periodo superiore a tre mesi, trasmettono ai rispettivi capi
di corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene comunicata al
magistrato interessato.

133.3. - La sede di servizio dei magistrati distrettuali è
quella del capoluogo del distretto.

134. - Forme di utilizzazione.

134.1. - Il magistrato distrettuale può essere utilizzato:
a) in sostituzione di un magistrato assente dal servizio; b) in applicazione in
uno degli uffici del distretto; c) in compiti di ausilio al Consiglio
giudiziario.
134.2. - Il ricorso all'applicazione è possibile soltanto in mancanza dei
presupposti previsti per l'assegnazione in sostituzione di un magistrato
assente. L'attribuzione di un incarico ausiliario presso il Consiglio
giudiziario costituisce, a sua volta, ipotesi residuale, in assenza dei
presupposti previsti per una sua diversa utilizzazione.

135. - Procedimento.

135.1. - Tutti i provvedimenti di assegnazione in
sostituzione e di applicazione del magistrato distrettuale sono adottati, sentiti
preventivamente i magistrati interessati, al fine della puntuale applicazione
dei criteri di cui al par. 139
, dal Presidente della Corte di appello o dal
Procuratore generale presso la stessa, in ragione, rispettivamente, dell'appartenenza
del magistrato al ruolo giudicante od a quello requirente. I provvedimenti
hanno immediata efficacia e vanno trasmessi al C.S.M., previa comunicazione ai
magistrati distrettuali ed ai dirigenti degli uffici interessati che hanno
presentato segnalazione e previo deposito presso il competente Consiglio
giudiziario, che esprimerà un parere tenendo conto delle osservazioni
presentate.

I provvedimenti devono essere comunicati ai magistrati
distrettuali con congruo anticipo.

135.2. - I provvedimenti indicheranno il termine finale della
disposta utilizzazione.
Va adottata la procedura semplificata prevista dal paragrafo 10.

136. - Assegnazione in sostituzione. Funzioni del
magistrato distrettuale.

136.1. - Il magistrato distrettuale può essere assegnato in
sostituzione, per i motivi di cui al paragrafo 130, di magistrati del distretto
assenti dal servizio che svolgano funzioni di primo grado o di appello, con le
sole eccezioni di magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive.
I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di
tribunale e viceversa.
136.2. - Con l'assegnazione in sostituzione il magistrato distrettuale è
investito delle stesse funzioni del magistrato sostituito.

137. - Presupposti per l'assegnazione in sostituzione.

137.1. - L'assegnazione in sostituzione è disposta per
fronteggiare l'assenza di un magistrato dal servizio in una delle seguenti
ipotesi, indicate dall'art. 5 della legge n. 48 del 2001:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o
maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge n. 53 del 2000 e
successive modifiche;
c) tramutamento ai sensi dell'art. 192 Ordinamento giudiziario non
contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro
magistrato nel posto scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o
disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell'incarico
di componente della Commissione esaminatrice del concorso per uditore
giudiziario.
137.2. - Le ipotesi suindicate sono tassative. Va esclusa, pertanto, l'assegnazione
in sostituzione del magistrato distrettuale per sopperire ad assenze determinate
da congedi ordinari o straordinari, salvi i casi previsti dalla legge n. 53 del
2000 e successive modifiche, ovvero da vacanze di organico.
137.3. - Al fine di coordinare, in base ad un criterio di complementarietà,
l'utilizzazione della nuova figura con gli strumenti preesistenti diretti a
fronteggiare assenze di magistrati, nell'ipotesi in cui l'assenza dal
servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, l'utilizzazione
del magistrato distrettuale sarà disposta nel caso in cui l'assenza,
preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi; nei casi
di congedo previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, l'impiego
del magistrato distrettuale avverrà nei casi di assenza, preventivata o
effettiva, superiore continuativamente ad un mese. In tali ipotesi, se l'assenza
è di durata inferiore, dovrà farsi ricorso alla supplenza interna. Se l'assenza
è determinata da aspettativa per motivi di salute, l'assegnazione non potrà
complessivamente protrarsi oltre i sei mesi; nel caso di aspettativa per motivi
di famiglia, oltre l'anno.

Qualora l'assenza del magistrato sostituito sia interrotta
per brevi periodi potrà essere prorogata l'assegnazione del magistrato
distrettuale per i periodi corrispondenti, anche ai sensi del par. 140, al fine
di assicurare la continuità della sostituzione.

137.4. - Non si darà luogo ad utilizzazione del magistrato
distrettuale nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere
fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella
infradistrettuale.
137.5. - L'assegnazione di un magistrato distrettuale non potrà in ogni
caso essere disposta per la contemporanea sostituzione di pi magistrati
assenti.
138. - Assegnazione. Revoca e modifica.
138.1. - In presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 5 della legge
n. 48 del 2001, il dirigente dell'ufficio interessato segnalerà al Presidente
della Corte di appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di
servizio ai fini dell'assegnazione in sostituzione del magistrato
distrettuale. Il Presidente della Corte o il Procuratore generale provvederà
prontamente all'assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione del
magistrato assente, previa revoca dell'eventuale provvedimento che nel
frattempo abbia disposto la sua applicazione o destinazione al Consiglio
giudiziario.
138.2. - Nel caso in cui i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio
siano in numero superiore ai magistrati distrettuali presenti in organico, il
provvedimento di assegnazione in sostituzione dovrà tenere conto, dandone
adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la
scelta, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai
magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza e ad ogni altro
elemento utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici
giudiziari.
138.3 - Nell'ipotesi in cui, adottato il provvedimento di assegnazione in
sostituzione, sopravvenga l'assenza di altro magistrato, la modifica della
precedente assegnazione potrà essere disposta - secondo la procedura prevista
dal paragrafo 116 - soltanto in presenza di esigenze di servizio del tutto
prevalenti, da motivare espressamente.
138.4. - Quando viene meno la sostituzione, il magistrato
distrettuale che svolga funzioni giudicanti è di diritto prorogato nelle
funzioni per la definizione dei procedimenti già incardinati in qualità di
giudice dibattimentale o dell'udienza preliminare ovvero delle indagini
preliminari.

Il provvedimento di nuova assegnazione terrà espressamente
conto, quanto alle modalità della stessa, del carico di lavoro che il
magistrato distrettuale dovrà esaurire al termine della precedente
assegnazione.


139. - Criteri di designazione.

139.1. - In tutti i casi di organico distrettuale superiore
all'unità, dovranno essere predisposti, a cura del Presidente della Corte di
appello o del Procuratore generale della stessa, nell'ambito delle rispettive
competenze, criteri obiettivi per la designazione del magistrato distrettuale in
sostituzione del magistrato assente. A tal fine si terrà conto della generale
ripartizione, per i giudicanti, tra il settore civile e quello penale, delle
concrete attitudini dei magistrati, favorendo, ove possibile, la corrispondenza
tra la qualifica e le funzioni da svolgere, della loro anzianità di ruolo e di
servizio, nonch di eventuali situazioni di incompatibilità.

Nella designazione si potrà motivatamente derogare alla
ripartizione tabellare tra settore civile e penale solo in presenza di
prioritarie esigenze di servizio non altrimenti risolvibili.
Ogni sei mesi sarà organizzata una riunione con i magistrati distrettuali al
fine di valutare eventuali problematiche insorte e raccogliere gli opportuni
contributi.

139.2. - La proposta organizzativa dovrà indicare altresì i
criteri di designazione per il conferimento al magistrato distrettuale di
compiti in favore del Consiglio giudiziario.
139.3. - I criteri di cui sopra saranno determinati secondo la procedura
prevista dai paragrafi 5 e ss del capo II e, una volta predisposti,
saranno inseriti nell'ambito dei criteri generali di organizzazione del
rispettivo ufficio.
140. - Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali.
140.1. - Qualora non sussistano i presupposti per l'assegnazione in
sostituzione, il magistrato distrettuale potrà essere applicato ad uno degli
uffici del distretto.

L'assegnazione è possibile anche nel periodo feriale, su
richiesta o previo assenso del magistrato distrettuale (v. par. 137.3)

140.2. - Il provvedimento di applicazione, adottato al
Presidente della Corte di appello o dal Procuratore generale della stessa in
base al procedimento previsto dall'art. 110 dell'Ordinamento giudiziario,
dovrà motivare sulle specifiche esigenze di servizio che si intendono
realizzare, con la precisazione tuttavia che, interessando l'applicazione un
magistrato privo di un ruolo di procedimenti, esse non debbono rivestire i
caratteri della "imprescindibilità e prevalenza".
140.3. - L'attribuzione di compiti ausiliari in favore del Consiglio
giudiziario dovrà avvenire in conformità ai criteri indicati in via generale
nella proposta di organizzazione dell'ufficio. Il provvedimento che assegna il
magistrato distrettuale a tali compiti indicherà, sia pure in via generica, le
attività di cui questi è investito, dalle quali dovranno ritenersi escluse le
funzioni di verbalizzazione delle sedute e le incombenze che fanno carico al
personale amministrativo.

Capo XX (torna all'indice)
Tabelle infradistrettuali


141. - Tabelle infradistrettuali.

141.1. - Le tabelle infradistrettuali integrano l'ordinario
sistema tabellare al fine di consentire un pi duttile impiego delle risorse,
idoneo a far fronte alle diverse esigenze degli uffici derivanti da carenze di
organico, impedimenti di magistrati titolari o cause di altra natura (quali ad
esempio le incompatibilità di tipo funzionale, particolarmente problematiche
negli uffici di ridotte dimensioni).
Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante la coassegnazione e
la supplenza infradistrettuale.
141.2. - Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima
tabella, abbinati in modo tale da consentire un agevole spostamento del
magistrato impegnato in due distinti uffici, sono indicati nella delibera
consiliare dell'8 luglio 1998.
141.3. - L'assegnazione congiunta o coassegnazione, prevista dal par. 92,
trova applicazione per sopperire alle pi disparate esigenze di servizio, in
una ottica di razionale organizzazione dei singoli uffici e di miglior
funzionalità del servizio ed esula dalle esigenze di servizio imprescindibili e
prevalenti dell'ufficio di destinazione e dalla vacanza in organico.
L'assegnazione congiunta riguarda esclusivamente uffici aventi la medesima
attribuzione o competenza e può avere ad oggetto anche una pluralità di sedi
distaccate.
Nelle proposte tabellari dovranno essere congruamente motivate le ragioni
poste a fondamento della assegnazione congiunta.
La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi
ad ogni effetto, giuridico ed economico, l'ufficio del cui organico il
magistrato faccia parte.
Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da pi di un
magistrato coassegnato, nonch da un applicato e da uno o pi coassegnati, o
da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.
141.4. - La supplenza infradistrettuale, prevista dal paragrafo 103,
ampliando la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente,
ha la funzione di far fronte all'assenza o impedimento di un magistrato
determinato, a prescindere dalla causa.
Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.
141.5. - La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla
valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di
funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni,
oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare
riferimento ai carichi di lavoro.
Non devono essere inseriti tutti i magistrati nelle tabelle infradistrettuali
in veste di supplenti.
Possono essere indicati quali supplenti infradistrettuali, alle condizioni
stabilite dalla disciplina ordinaria, anche magistrati aventi diversa
attribuzione o competenza.
Non possono essere composti collegi giudicanti con pi di un supplente.
141.6. - Per la formazione delle tabelle infradistrettuali si osservano le
ordinarie modalità procedimentali previste al par. 5 e ss. Per i provvedimenti
di assegnazione congiunta e supplenza infradistrettuale si applica la procedura
di cui al capo 14.


Capo XXI (torna all'indice)
Sostituzioni di circolari precedenti.


142. - Sostituzione di circolari precedenti.

142.1. - Le direttive della presente circolare sostituiscono
ogni altra direttiva con esse incompatibili, contenuta nelle precedenti
circolari in tema di tabelle, tabelle infradistrettuali, applicazioni e
supplenze e magistrati distrettuali.

22 12 2005
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