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Cronache dal Consiglio n. 51

CRONACHE DAL CONSIGLIO
Maria Giuliana Civinini, Luigi Marini,
Francesco Menditto, Giuseppe Salmè, Giovanni Salvi

NOTIZIARIO N. 51 novembre - dicembre 2005

OGGETTO: PLENUM 10, 16, 17, 30 novembre e 1 dicembre 2005 e
LAVORI DI COMMISSIONE
Sommario


  1. Dal plenum

    1. La delibera a tutela dei magistrati di Verona;
    2. La delibera a tutela del dott. Caselli;
    3. Archiviata l'incompatibilità ambientale per il Procuratore di Reggio Calabria:
      un'altra occasione persa dal Consiglio;

    4. Conferimenti di incarichi semidirettivi;
    5. Trasferimento e parità di trattamento;
    6. La legge "ex Cirielli", il numero legale, il Capo dello Stato;
    7. La circolare sull'inaugurazione dell'anno giudiziario;
    8. Tabelle dei Tribunale di Bologna, Milano e Roma;
    9. In plenum la circolare sulle tabelle 2006-2007;
    10. Un caso particolare di ultradecennalità;
    11. La proroga biennale dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

  2. Dalle Commissioni

    1. Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi;

Dal plenum


1. La delibera a tutela dei magistrati di Verona.

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Dopo tre rinvii, dovuti alla mancanza del numero legale, è
stata approvata la delibera a tutela dei magistrati di Verona in cui si afferma
la piena legittimità dei comportamenti dei colleghi, ingiustamente attaccati e
denigrati con riferimento ad alcuni processi che vedevano imputati ed indagati
esponenti della Lega Nord.
La gravità della vicenda aveva indotto la prima commissione a procedere ad
audizioni dei dirigenti degli uffici e di esponenti dell'avvocatura che
avevano espresso incondizionata stima ai colleghi oggetto di gravi ed
ingiustificate offese. Particolarmente significativa era apparsa ai componenti
della commissione la visione del filmato della manifestazione organizzata dalla
Lega Nord, cui avevano preso parte ministri e deputati della Lega e nel corso
della quale erano stati lanciati slogan denigratori ed offensivi nei confronti
dei colleghi di Verona e, in particolare, del Procuratore della Repubblica dott.
Papalia.


2. La delibera a tutela del dott. Caselli.

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Il plenum ha approvato, col voto favorevole dei consiglieri
di MD, Movimento, Unicost , MI, Schietroma, Berlinguer, Marvulli (contrari:
Buccico e Ventura Sarno; astenuto Favara) la delibera a tutela del dott. Caselli
(già trasmessa in lista).
In pi occasioni abbiamo affermato che la procedura per la copertura del
posto di Procuratore Nazionale Antimafia è stata fortemente viziata
dall'intervento del legislatore diretto ad escludere il dott. Caselli attraverso
l'approvazione di due provvedimenti legislativi direttamente incidenti sulla
stessa (la proroga dell'incarico al P.N.A. di Vigna e la previsione d'immediata
applicabilità della parte della riforma dell'ordinamento giudiziario
riguardante la determinazione dell'età massima per gli incarichi direttivi).
Insieme ai Consiglieri del Movimento avevamo chiesto di deliberare la tutela
del dott. Caselli fin dal 29 settembre, con riferimento a numerose dichiarazioni
parlamentari che tendevano a svilirne e denigrarne la figura professionale, ma
ciò era stato impedito dal voto compatto dei consiglieri di Unicost, MI e CDL,
gli stessi consiglieri che nel mese di luglio erano stati uniti nelle polemiche
sulla nomina del P.N.A.
Anche la discussione di questa delibera è stata attraversata da numerose
polemiche, dimostrando che la vicenda della nomina del nuovo Procuratore
Nazionale Antimafia è una delle pi "tristi" pagine di questa
consiliatura.
I consiglieri di Unicost e MI nel corso del dibattito, infatti, si sono
soffermati non tanto sulla tutela al dott. Caselli (e sulle inaccettabili
dichiarazioni di parlamentari), quanto sulle dichiarazioni rese il 17 ottobre
dallo stesso dott. Caselli in cui venivano espresse considerazioni sul
comportamento dei Consiglieri che avevano votato per il P.N.A. in favore del
dott. Grasso.
Abbiamo sottolineato come questo argomento fosse estraneo al dibattito e che
il loro argomentare sembrava configurare un voto "non particolarmente
convinto" a favore del dott. Caselli.
Queste alcune delle dichiarazioni di parlamentari "censurate" nella
delibera: "gli sforzi per lasciare Vigna al suo posto sono finalizzati
soprattutto ad evitare che il suo sostituto diventi Caselli"
(sen. Antonino
Caruso); " .. potrà essere ritoccato anche il termine che riguarda la
scadenza del mandato del capo della direzione distrettuale antimafia Pier Luigi
Vigna" nel caso in cui ci fossero dei problemi con il decreto o con la sua
conversione in legge c'è sempre pronto il paracadute che pensiamo di inserire
nella riforma"." Voglio essere sicuro che il successore di Vigna non sia
Caselli perch quest'ultimo non mi sembra presentare le necessarie
caratteristiche d'imparzialità"".. "
(sen. Bobbio) .


3. Archiviata l'incompatibilità ambientale per il Procuratore di Reggio Calabria:
un'altra occasione persa dal Consiglio.

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Dopo una lunga istruttoria e dopo avere atteso per alcuni
mesi il deposito della relazione da parte del cons. Spangher il plenum ha
archiviato la pratica relativa alla possibile incompatibilità ambientale del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dott.
Antonino Catanese, e del sostituto dott. Francesco Mollace (Unicost, MI, CDL,
Marvulli). La proposta di ritorno della pratica in commissione per l'ulteriore
approfondimento e, in particolare, per l'apertura del procedimento per
incompatibilità nei confronti del dott. Catanese, è stata votata da MD,
Movimento e dal cons. Berlinguer (astenuti Schietroma e Rognoni).
Ancora una volta (dopo il caso del Procuratore della Repubblica di Salerno)
la maggioranza composta da Unicost, MI, Cdl, la stessa maggioranza che ha
nominato numerosi direttivi, ha preferito archiviare gli atti evitando un
ulteriore approfondimento nei confronti di un dirigente di un ufficio. Anche in
questo caso, infatti, pur in presenza di univoci elementi di fatto, si è
impedita perfino l'apertura del procedimento per incompatibilità che
costituisce solo l'atto iniziale di una complessa procedura che prevede:
contestazione dei fatti, audizione dell'interessato, eventuale istruttoria,
valutazione finale della sussistenza dei presupposti per l'archiviazione o per
il trasferimento.
La decisione della maggioranza consiliare appare "sconcertante"
perch interviene nonostante le ripetute affermazioni di volere fare chiarezza
in una situazione, come quella della Procura della Repubblica di Reggio
Calabria, particolarmente delicata, tanto da indurre lo stesso C.S.M. a disporre
una visita in loco tramite la settima commissione presieduta dal Vice Presidente
Rognoni.
I consiglieri che hanno votato l'archiviazione hanno espressamente
dichiarato che veniva esaminato solo un contrasto tra il Procuratore ed un
sostituto, ormai sanato, e perciò non idoneo a giustificare l'intervento del
Consiglio.
Ci siamo sforzati di spiegare che questa lettura non corrispondeva ai fatti
emersi in quanto:


Abbiamo precisato che anche la posizione del dott. Mollace andava riesaminata
in commissione, non potendo condividersi la motivazione della proposta di
archiviazione formulata dal cons. Spangher.
Alle dichiarazioni dei consiglieri di Unicost, MI e CDL, che continuavano a
giustificare il loro voto ritenendo che si fosse in presenza di meri contrasti
non attuali, abbiamo risposto elencando i pi complessi e gravi fatti emersi,
che perciò non potevano affermare di ignorare, assumendosi la diretta
responsabilità di votare una archiviazione "tombale" in una
situazione estremamente delicata quale quella calabrese.
In lista sono state inviate la proposta di archiviazione del cons. Spangher e
l'intervento del cons. Menditto ove sono elencati analiticamente i fatti che
imponevano il ritorno della pratica in commissione.
Nel corso della discussione alcuni consiglieri di MI, Unicost e CDL avevano
affermato che le vicende della Procura della Repubblica di Reggio Calabria
sarebbero state meglio e pi opportunamente approfondite nel discutere la
pratica, fissata l'indomani, aperta su richiesta dei consiglieri laici del
Polo e avente ad oggetto "la situazione degli uffici calabresi".
Avevamo risposto che l'apertura del procedimento nei confronti del dott.
Catanese avrebbe rappresentato un atto concreto del Consiglio, mentre il
rinviare le scelte ad una pratica generale rivelava semplicemente la "volonta'
di non decidere''.
Ed infatti il giorno successivo non è stato deciso nulla di concreto se non,
dopo alcuni rapidi interventi, il rinvio alle commissioni competenti per l'esame
delle varie pratiche già pendenti.


4. Conferimenti di incarichi semidirettivi.

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Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi
semidirettivi:
- Presidente di sezione del Tribunale di Torino al dott. Marco Buzano,
consigliere della Corte d'Appello di Torino.
Per l'incarico di Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli
è stato nominato il dott. Antonio Sergio Robustella, giudice presso la sezione
lavoro dello stesso tribunale, cui sono andati i voti di Unicost, MD, MI e
Berlinguer; la proposta di minoranza a favore del dott. Paolo Capuano, anch'egli
giudice della sezione lavoro presso lo stesso tribunale, ha ottenuto i voti
della CDL, del P.G. Favara e del Movimento, tranne Aghina, che si è astenuto
unitamente a Rognoni.


5. Trasferimento e parità di trattamento.

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Il 10 novembre il plenum ha approvato con 13 voti (Unicost,
Movimenti, tranne Aghina che era assente, laici di destra e Schietroma) la
proposta del consigliere Primicerio di trasferimento di Paolo Emilio De Simone
al Tribunale di Roma ai sensi della l. n.133/1998.
A tal fine sono stati riconosciuti al collega tre punti per ricongiungimento
al coniuge; nella specie il coniuge lavora a Roma, la residenza familiare è ad
Avellino, non vi è prova di un domicilio o residenza di fatto in Roma.
In tal modo è stato ribaltato in modo immotivato e incomprensibile l'univoco
orientamento del Consiglio secondo cui "quel che rileva ai fini
dell'attribuzione del punteggio preferenziale concesso dalla circolare in
materia non è tanto la sede di lavoro (di fatto o giuridica che sia) bensì il
luogo di residenza".
Tale interpretazione, basata sulla chiara lettera della norma e confortata da
un parere dell'Ufficio Studi, era stata ribadita da ultimo in una delibera del
20 luglio 2005 (Pratica num. 254/CD/2005 - Pinto) in cui si legge:
"considerato altresì che alla dott.ssa GARULLI non può essere attribuito
il punteggio aggiuntivo previsto per la salvaguardia dell'unità del nucleo
familiare, non essendo sufficiente che il coniuge svolga la sua attività
lavorativa in Roma in quanto il luogo di residenza del medesimo (e dell' intera
famiglia) è in Pesaro; che, infatti, ai sensi del paragrafo X della vigente
circolare, il punteggio aggiuntivo può essere attribuito , in presenza dei
requisiti di distanza previsti dalla circolare, nell'ipotesi di ricongiungimento
mediante trasferimento ad un ufficio ubicato nel luogo di residenza dei
familiari, ovvero, in caso avvicinamento al luogo di residenza, mediante
tramutamento ad un ufficio che disti non oltre 100 chilometri".

Appena la settimana precedente, del resto, il plenum aveva approvato
all'unanimità un trasferimento alla Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del
quale il punteggio per ricongiungimento non era stato riconosciuto a Tommaso
Picazio, mancando la prova della residenza a Roma del coniuge che qui lavora.
Se la norma secondaria non è condivisa questa deve essere modificata e la
modifica deve valere per tutti, mentre applicazioni difformi per casi concreti
danno luogo a contraddittorietà e disparità di trattamento ed espongono a
grave rischio la credibilità del Consiglio.


6. La legge "ex Cirielli", il numero legale, il Capo dello Stato.

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Come è noto, nel febbraio 2005 il Consiglio aveva espresso
un proprio parere (non richiesto dal Ministro) sul disegno di legge in tema di
prescrizione nel testo licenziato dalla Camera di Deputati.
Su proposta della Sesta commissione è stata aperta in ottobre una pratica
destinata ad esaminare le profonde novità introdotte nel testo della legge
approvato in seconda lettura dal Senato.
La Sesta Commissione (rel. Marini) ha approvato nello scorso mese di novembre
una proposta di deliberazione (senza il voto di Di Federico, che riteneva la
proposta eccedere i limiti delle competenze consiliari) in cui si sottolineavano
gli aspetti critici conseguenti alle modifiche intervenute nel testo.
La proposta di delibera, tra le altre cose, valutava negativamente: a)
l'aumento delle disposizioni che avrebbero comportato forme automatiche di
applicazione o esclusione delle circostanze del reato, con profonde ricadute sia
in sede processuale e sostanziale, ivi compresi in questo il calcolo dei termini
di prescrizione, sia in sede di esecuzione della pena, con profili di
illegittimità costituzionale per violazione degli artt.3, 24 e 27 Cost.; b) un
generale aggravamento delle diseguaglianze di trattamento legate alle condizioni
personali pi che alle caratteristiche del reato; c) conseguenze anomale in
termini di tutela dei diritti delle vittime e delle persone offese; d) un
aumento dei reati soggetti a pericolo di pescrizione, attesa la espressa
applicabilità del regime pi favorevole a tutti i processi in corso; e) un
improprio e strumentale (in quanto fatto solo per elevare i termini di
prescrizione) aumento delle pene per il reato di usura; f) il rischio di
ricadute pesantissime delle nuove norme sull'organizzazione e la gestione dei
processi penali da parte di tutti gli uffici giudiziari.
Lo stesso giorno nel quale il parere consiliare era inserito all'ordine del
giorno di plenum, la Camera dei Deputati ha apportato ulteriori modifiche al
testo normativo, in particolare prevedendo che il regime prescrizionale pi
favorevole non avesse efficacia nei processi in cui si è aperto il
dibattimento.
Atteso il rilievo delle novità, in plenum i componenti della commissione
hanno provveduto a presentare emendamenti volti ad aggiornare il parere del
Consiglio, ma la pratica non è stata trattata perchè già in altra pratica era
venuto meno il numero legale a causa dell'assenza di alcuni laici del Polo, ed
è stata così rinviata al plenum successivo.
In esito al plenum il Capo dello Stato ha sollecitato con nota formale
indirizzata al Vicepresidente il ritorno della pratica in Commissione per la
revisione del testo di delibera a seguito delle citate novità.
Tale decisione del Capo dello Stato presenta certamente un aspetto
problematico con riferimento alla possibilità del Presidente del C.S.M. di
modificare l'Odg dopo che è stato formato; essa, tuttavia, ci pare pi
importante per la chiarezza con cui ha sottolineato come il C.S.M. possa
indirizzare al Ministro della giustizia, anche senza esserne da lui richiesto,
le valutazioni circa un testo normativo in esame al Parlamento. Questa
competenza, fortemente contestata dai 4/5 dei consiglieri eletti dal Polo (va
escluso il solo Buccico), è frutto di lunga elaborazione e di una prassi
consolidata del Consiglio, ma mai finora il Capo dello Stato aveva assunto un
provvedimento formale che ribadisse quanto da lui sostenuto nei propri discorsi
pubblici circa la piena legittimità costituzionale delle prassi e delle
interpretazioni che il Consiglio ha seguito sul punto.
La Commissione ha rapidamente aggiornato il proprio parere e la pratica è
stata inserita nell'Odg del plenum della settimana seguente.
Nel parere si sottolineano alcune perplessità molto serie sulla scelta di
ancorare al momento dell'apertura del dibattimento la applicazione o meno delle
nuove disposizioni pi favorevoli in tema di prescrizione.
Nonostante la chiara scelta del Capo dello Stato circa la possibilità di
trattare la pratica in plenum, i consiglieri eletti dal Polo hanno perseguito
nella propria posizione ostruzionistica fino a che, approvata definitivamente la
legge dal Parlamento, il parere consiliare non ha avuto pi ragione di essere
trattato.


7. La circolare sull'inaugurazione dell'anno giudiziario.

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Nel plenum del 1 dicembre è stata approvata la nuova
circolare sull'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Dopo l'esclusione di Caselli per effetto del noto emendamento, si tratta
del primo atto di "esecuzione" della legge n.150 del 2005.
I punti salienti (evidenziati in un parere dell'Ufficio studi) sono: la
conferma legislativa delle funzione che le inaugurazioni hanno assunto nel
tempo, cessando di essere il rendiconto del giudiziario all'esecutivo e
divenendo momento di confronto pubblico sui problemi dell'amministrazione
della giustizia; il carattere per così dire propedeutico della relazione del
Ministro al Parlamento; l'identità di disciplina della cerimonia in
Cassazione rispetto a quella nei distretti, con diritto di intervento delle
rappresentanze degli organi istituzionali, dei procuratori generali e dei
rappresentanti dell'avvocatura.
La circolare si muove lungo una linea di conferma delle circolari precedenti
(vedi la risoluzione del 18 giugno 1997 e le circolari annuali), nella quale
sono inserite le novità introdotte dal legislatore. L'interpretazione delle
nozioni di "rappresentati degli organi istituzionali" e di
"rappresentanti dell'avvocatura" è tendenzialmente restrittiva. Si
richiede che gli organi istituzionali siano titolari di pubblici poteri in
qualche modo coinvolti nell'amministrazione della giustizia e legittimati a
esprimere all'esterno le posizioni dell'organo rappresentato; per
rappresentanti dell'avvocatura si intendono le rappresentanze dell'avvocatura
istituzionale.
Nell'intento di mantenere la natura delle inaugurazioni come momenti di
dibattito pubblico e pluralistico, permane la facoltà dei soggetti già
previsti dalle precedenti circolari di intervenire dopo il presidente del
consiglio dell'ordine, il C.S.M. e il Ministro; hanno, quindi, facoltà di
intervenire l'ANM, le associazioni dei magistrati onorari, le Università, le
associazioni degli avvocati, gli enti locali, le associazioni interessate ai
problemi della giustizia, le associazioni del personale amministrativo.
La proposta unanime della commissione era nel senso che il Ministro, essendo
intervenuto pochi giorni prima in modo ampio e solenne in Parlamento, non
intervenisse nella cerimonia in Cassazione, dove avrebbe dovuto limitare il suo
intervento inevitabilmente ripetitivo a pochi minuti. Il plenum ha, a
maggioranza (con il nostro voto contrario), ritenuto che la circolare dovesse
affermare il diritto del Ministro di prendere la parola anche in Cassazione.


8. Tabelle dei Tribunale di Bologna, Milano e Roma.

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Sono state approvate le tabelle dei Tribunali di Bologna,
Milano e Roma.
Ci sembra opportuno richiamare alcuni punti che legano le delibere
consiliari:

  1. pur se le delibere giungono con grande ritardo, il Consiglio ha operato un'attenta
    valutazione sollevando numerosi rilievi per i quali sono stati, generalmente,
    assegnati al dirigente dell'ufficio 30 giorni per adeguarsi. In presenza di
    rilievi di pi difficile risoluzione l'invito all'adeguamento è stato
    formulato con riferimento alla ormai prossima proposta tabellare 2006-2007;

  2. le delibere in gran parte ripercorrono le conclusioni formulate nei pareri
    espressi dai Consigli Giudiziari, particolarmente approfonditi e motivati. I
    C.G. in questione, infatti, hanno proceduto ad un'attenta analisi delle
    proposte, delle osservazioni e delle numerose questioni che dovevano essere
    affrontate, attivando anche opportune interlocuzioni con i dirigenti degli
    uffici (come previsto dalla circolare) al fine di acquisire ulteriori elementi
    di valutazione e di tentare di risolvere alcune questioni controverse;

  3. le delibere hanno censurato il comportamento dei dirigenti di Milano e
    Roma per il mancato rispetto della circolare nella parte in cui si prevede la
    partecipazione dei magistrati degli uffici. Nella delibera sul Tribunale di
    Bologna sono state stigmatizzate alcune espressioni critiche contenute nella
    proposta laddove si esprimevano gravi riserve sul ruolo dei componenti del
    comitato scientifico e dei formatori decentrati;

  4. sulla base di attente analisi dei Consigli Giudiziari sui flussi degli
    affari sono stati espressi rilievi sull'organico di alcune sezioni,
    imponendone il potenziamento;

  5. si è constatato un utilizzo non consentito dei GOT.


9. In plenum la circolare sulle tabelle 2006-2007.

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Finalmente è stata presentata in plenum la proposta della
settima commissione (relatori Aghina, Menditto e Primicerio) relativa alla
circolare per la composizione delle tabelle degli uffici giudiziari per il
biennio 2006-2007 (già trasmessa in lista).
Due modifiche, su cui ci siamo impegnati particolarmente in commissione
formulando le relative proposte, ci sembrano particolarmente rilevanti.
La prima riguarda la valorizzazione della procedura di formazione della
proposta tabellare, con la pi ampia partecipazione a livello locale: il
dirigente dell'ufficio dovrà mettere a disposizione dei magistrati dell'ufficio
i dati sui flussi degli affari; dovrà raccogliere i contributi dei magistrati
dell'ufficio, del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del dirigente
amministrativo; dovrà formulare la segnalazione dando conto delle ragioni per
cui accoglie i contributi forniti.
La seconda modifica innova radicalmente lo stesso concetto di proposta
tabellare che dovrà divenire un vero e proprio progetto organizzativo dell'ufficio
basato su una attenta analisi dei flussi degli affari, individuando gli
obiettivi da perseguire. Si prevedono, in particolare numerose innovazioni:


  1. il dirigente dell'ufficio, unitamente alla proposta tabellare, dovrà
    presentare due relazioni: una sugli obiettivi conseguiti nel biennio precedente
    ed una seconda (definita "organizzativa generale") in cui, sulla base
    dell'analisi dei flussi degli affari, dovrà illustrare l'organizzazione
    adottata ed indicare gli obiettivi da perseguire nel biennio;
  2. i dati sui flussi degli affari dovranno essere raccolti sulla base degli
    schemi approvati dal Consiglio. Sono state predisposte due tipologie di schemi:
    A) dati pi completi, per gli uffici in condizione di compilarli; B) dati pi
    sintetici per gli uffici che incontrano difficoltà maggiori;
  3. viene istituita la commissione flussi presso tutti i consigli giudiziari
    per l'esame dei dati statistici e dei flussi degli affari e per la verifica
    della congruità del progetto predisposto. Sulla composizione di questa
    commissione si confrontano due diverse proposte, una di maggioranza che prevede
    la presenza di due componenti del C.G. e dei magistrati referenti distrettuali
    per l'informatica, una di minoranza (da noi avanzata) che prevede
    l'inserimento anche di magistrati del distretto, funzionari statistici e
    rappresentanti del CISIA per consentire un pi concreto esame del progetto
    organizzativo sotto il profilo dell'analisi dei flussi degli affari.
    Queste alcune delle maggiori novità:


  1. incremento numerico percentuale dei magistrati addetti alla funzione gip/gup
    nelle sedi DDA, che dovranno essere i 2/5 rispetto al numero dei P.M.; in ogni
    caso dovrà tenersi espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei
    giudici del dibattimento;
  2. su indicazione del comitato pari opportunità sono state introdotte
    numerose previsioni dirette a salvaguardare la condizione dei magistrati donna
    in situazione di gravidanza ovvero per agevolare l'espletamento della cura dei
    figli minori da parte del magistrato (divieto del mutamento delle funzioni
    tabellari e della sede in assenza di consenso; esonero dall'assegnazione a
    sezioni distaccate; sospensione del computo del periodo di permanenza decennale
    nella DDA per la sospensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa
    per un periodo superiore a tre mesi);
  3. maggiore precisione sui limiti di utilizzo dei G.O.T.;
  4. disciplina pi puntuale dell' "esonero" parziale del lavoro
    giudiziario in favore dei componenti dei Consigli Giudiziari, dei referenti per
    l'informatica e dei referenti per la formazione decentrata in modo tale da
    renderlo effettivo;
  5. pi puntale regolamentazione dell'utilizzo dei magistrati distrettuali
    in modo tale da riconoscere alcuni "dritti": comunicazione dei
    provvedimenti con congruo anticipo, audizione preventiva dei magistrati
    interessati.


10. Un caso particolare di ultradecennalità.

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All'esame del plenum la valutazione di un magistrato che
aveva superato la permanenza decennale presso la sezione di appartenenza che,
però, nel tempo aveva mutato la tipologia delle materie assegnate. Per l'affermazione
della ultradecennalità militavano i precedenti consiliari secondo cui il
principio va applicato con riferimento alla sezione di appartenenza ed alle
materie trattate, dovendo il magistrato allontanarsi pur se parte delle materie
non sono pi trattate. Si opponeva, però, che il collega trattava attualmente
solo una percentuale ridotta (27,86% del totale) rispetto alle materie
originariamente attribuite alla sezione di appartenenza.
La particolarità del caso e la necessità di giungere all'affermazione di
principi di carattere generale ha indotto a rinviare la pratica in commissione.


11. La proroga biennale dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

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Il 10 novembre è stata approvata una delibera che riguarda
la generalità dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari;
costoro, se confermati, anche per effetto della proroga dell'incarico, sono
ulteriormente confermati, in base alla legge di conversione del 17-8-2005 n.168
per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.
Ebbene, il C.S.M. ha stabilito che questa conferma, dettata senza alcuna
condizione dalla legge, non consente di ritenere che vi sia la necessità e la
possibilità di operare ulteriori valutazioni da parte del Consiglio stesso.
Ciò in attesa di una riforma della magistratura onoraria di tribunale, che,
prevista dall'entrata in vigore della legge sul giudice unico di primo grado,
non è stata realizzata ed anzi è ormai procrastinata e rimandata alla prossima
legislatura.

Dalle Commissioni


1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
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La Quinta commissione ha proposto all'unanimità per il
conferimento dei seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:
 


Per l'incarico di:


Indirizzo:
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